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mercoledì 8 febbraio 2012

Le donne in pensione prima con il calcolo contributivo

di Enrico Brandi

La legge di riforma delle pensioni ha mantenuto un’importante deroga per le donne che potranno continuare ad andare in pensione prima purché trasformino il trattamento spettante in pensione contributiva.

L’art. 24 comma 14 della legge 214/2011 ha, tra l’altro, fatto salva la situazione dei “soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni”. Tale norma stabilisce che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è possibile conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Beneficiarie
Possono beneficiare della sperimentazione (INPS, msg. 12 marzo 2010, n. 7300):
1) le lavoratrici con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004;
2) le lavoratrici con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo.

Non possono pertanto beneficiare della sperimentazione:
• le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione, entro il 31 dicembre 2007, utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004;
• le lavoratrici nei cui riguardi si applichino i requisiti di accesso al pensionamento antecedenti alla legge 243/2004 come ad esempio quelle autorizzate ai versamenti volontari prima del 20 luglio 2007.

Non possono poi rientrare a nostro giudizio in tale disciplina coloro le quali abbiano diversi periodi di contribuzione maturati in gestioni previdenziali diverse, dato che con la totalizzazione ognuno di questi verrà calcolato col sistema contributivo e pertanto non si realizzano una delle due condizioni indicate.
Diverso è il caso di chi invece ha ricongiunto in un’unica gestione altri periodi pagando il relativo onere perché in questo caso con l’unificazione, ad esempio nell’Ago INPS dei lavoratori dipendenti, è possibile valutare se si tratti di un soggetto che rientri in uno dei due casi precedenti.

Opzione per il calcolo contributivo
Innanzitutto la scelta per il sistema di calcolo contributivo deve essere esercitata all'atto del pensionamento. Inoltre l'applicazione del sistema contributivo deve essere limitata alle sole regole di calcolo della pensione con la conseguenza che a tali pensioni si applicano le disposizioni sul trattamento minimo.

Decorrenza
Dopo una prima presa di posizione sfavorevole ad estendere alle lavoratrici optanti il regime delle finestre mobili l’INPS, con la circolare 53/2011, è tornata sui propri passi, precisando che in questi casi devono essere applicate le finestre mobili come per la generalità dei lavoratori.
Dopo la riforma della legge 214/2011 ci sarà l’abolizione della finestra mobile anche per queste categorie di assicurati oppure rimarrà applicabile?
Il comma 14 dell’art. 24 esplicitamente richiama tra le deroghe il caso delle lavoratrici optanti anche per ciò che riguarda il regime delle decorrenze.
L’art. 24 della legge di riforma, al comma 5, abolisce infatti la decorrenza posticipata mobile esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipata in base alle nuove regole.

Opportunità dell’opzione
Oggi, dopo l’entrata in vigore della nuova riforma pensionistica, per diverse lavoratrici l’opzione per il sistema contributivo potrebbe diventare una scelta conveniente in termini di anticipo della pensione, visto l’allungamento dei tempi rispetto al passato.
Certo c’è da fare i conti con un importo della pensione considerevolmente più basso rispetto al calcolo misto che contiene una parte riferita al più vantaggioso sistema retributivo.
Innanzitutto, stante il requisito minimo di anzianità contributiva (35 anni), nel 2012 potrà ricorrere a tale forma di pensionamento chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e quindi sarebbe andato in pensione, prima della riforma col sistema retributivo, e oggi, dopo la riforma, con il pro rata contributivo.
In pratica
potrà accedervi chi ha iniziato a lavorare quanto meno dal 1978.


CASO PRATICO


Lavoratrice dipendente nata il 2 ottobre 1955 con 35 anni di contributi il 1° maggio 2012.

Con le regole della legge 214/2011 farebbe 42 anni di contributi il 1° maggio 2019, anno in cui, con le attuali proiezioni, servirebbero per la pensione anticipata 42 e 2 mesi. Dovrebbe quindi lavorare fino al 1° luglio 2019 con un’età di 64 anni.
Se optasse per l’applicazione della norma derogatoria andrebbe in pensione prima e cioè il 2 ottobre 2012 al compimento dei 57 anni di età. La pensione decorrerebbe dal 1° novembre 2013.
La pensione sarà però interamente contributiva. Vediamo lo sviluppo del calcolo.

I complessi criteri per calcolare la pensione attraverso l’esercizio dell’opzione contributiva sono i seguenti:
- individuazione della base imponibile annua nel periodo di riferimento costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva anteriori al 31.12.1995, nel limite massimo di dieci annualità (520 settimane), entro il limite del massimale pensionistico;
- determinazione dell'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota contributiva in vigore nell'anno interessato;
- calcolo del montante contributivo fino al 31.12.1995 mediante la rivalutazione dell'ammontare dei contributi di ciascun anno su base composta fino al 31.12.1995 utilizzando il tasso annuo di capitalizzazione;
- determinazione dell'anzianità contributiva complessiva maturata dall'inizio dell'assicurazione fino al 31.12.1995;
- calcolo del montante al 31.12.1995 mediante la moltiplicazione del montante medio annuo per l'anzianità contributiva complessiva. L'importo ottenuto rappresenta la quota di montante contributivo individuale per i periodi maturati fino al 31.12.1995 da rivalutare fino alla data di decorrenza della pensione. Ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995, il periodo di contribuzione antecedente il decennio preso in considerazione per la determinazione del montante medio è valutato per ciascun anno o frazione di anno mediante il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in detto anno e l'aliquota contributiva media vigente nei 10 anni di calendario precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione (INPS, circ. 108/2002).
I periodi contributivi dal 1996 fino alla maturazione della pensione sono calcolati con le regole del sistema contributivo.

QUOTA FPLD INPS (ultimi 10 anni precedenti il 1996)
Anno Retribuzione imponibile (valori in euro) Contributi versati Montante individuale (*) Settimane
1995 14.300 3.913,91 3.913,91 52
1994 14.100 3.802,77 4.052,71 52
1993 14.000 3.775,80 4.317,68 52
1992 13.150 3.520,25 4.382,15 52
1991 13.150 3.441,35 4.699,80 52
1990 13.000 3.369,60 5.066,65 52
1989 12.700 3.291,84 4.394,56 52
1988 12.500 3.188,75 5.910,28 52
1987 12.400 3.163,24 6.603,73 52
1986 12.200 3.112,22 7.424,39 52
50.765,86 520
(*) I contributi di ogni anno sono stati rivalutati su base composta fino al 31 dicembre 1995 col Tasso di capitalizzazione

Si calcola ora la contribuzione ponderata (rapporto tra aliquota effettiva degli anni non presi in considerazione prima del 1996 a ritroso, rispetto alla aliquota media applicabile per le pensioni decorrenti dal 2012 pari a 32,85 (ipotizzato in attesa del dato ufficiale INPS), per il n. di settimane di ogni anno.


Anno Settimane Aliquota vigente Rapporto aliquote Settimane ponderate
1977 31 23,31% 23,31 : 32,85 = 0,71 0,71 x 31 = 22
1978 52 23,31% 0,71 0,71 x 52 = 37
1979 52 23,31% 0,71 37
1980 52 23,31% 0,71 37
1981 52 24% 0,73 38
1982 52 24% 0,73 38
1983 52 24,51% 0,75 39
1984 52 24,51% 0,75 39
1985 52 24,51% 0,75 39
326

L'anzianità contributiva è data dalla somma dei contributi effettivi pari a 520 precedenti al 1996 a cui si sommano i contributi ponderati degli anni non presi in considerazione nel decennio precedente ossia 326 = 846.
Il montante individuale 50.765, 86 va diviso per 520 (ultimi 10 anni) ottenendo il montante medio settimanale del decennio preso a riferimento = 97,63


Montante sett. x anzianità contributiva = 97,63 x 846= 82.595
(Montante contributivo ante 1996)

Montante rivalutato fino al 2012 (decorrenza pensione) per i periodi contributi fino al 31 dicembre 1995 = 157.523

QUOTA CALCOLATA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
(Periodi dal 1996 al 2012)
Anno
Contributi versati
Montante individuale
(rivalutato con tasso di capitalizzazione)
2012
4.111
112.796,04
2011
5.430
108.685,04
2010
5.400
101.091,68
2009
5.400
94.005,69
2008
5.350
85.758,42
2007
5.320
77.717,46
2006
5.300
70.021,15
2005
5.270
62.509,20
2004
5.270
55.010,93
2003
5.250
47.861,32
2002
5.150
40.908,94
2001
5.100
34.261,77
2000
5.050
27.831,93
1999
5.050
21.660,34
1998
5.000
15.722,00
1997
4.950
10.176,57
1996
4.950

Montante A = 157.523

Montante B = 112.796

TOTALE = 270.319

Il montante totale va moltiplicato con il coefficiente di trasformazione (4,419%) = 11.945= pensione annua.

Pensione mensile = 918,84

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