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venerdì 30 maggio 2014

Interessi passivi su mutui e coniuge a carico

Tra i vari chiarimenti contenuti nella Circolare 11/E del 21 maggio 2014 ve n’è uno che merita attenzione, soprattutto perché introduce un discrimine difficilmente giustificabile tra gli interessi passivi su mutui per l’acquisto dell’abitazione principale e interessi passivi sui mutui per la costruzione dell’abitazione principale. 


Ci si riferisce al fatto che, mentre in caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi per l’acquisto dell’abitazione principale, qualora un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote, la stessa disposizione non può estendersi ai mutui contratti per la costruzione dell’abitazione principale.

Pertanto un contribuente che avesse deciso di costruire l’abitazione, piuttosto che acquistarla, si troverebbe ingiustamente penalizzato nel caso in cui il mutuo sia cointestato con il coniuge fiscalmente a carico.

Perché questa differenza? Ebbene, come chiarisce la Circolare 11/E del 21.05.2014, il motivo è da rinvenire semplicemente nel fatto che, mentre l’art. 15, comma 1, lett. b, del TUIR, così come modificato dalla Legge n. 388 del 2000, contempla tale possibilità, lo stesso non è previsto comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR, inserito dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 449 del 1997.

Gli oneri sostenuti per i familiari a carico

In linea generale deve essere sottolineato che effettivamente non tutti gli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico danno diritto alla detrazione d’imposta.

Le spese per le quali spetta una detrazione d’imposta anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico sono infatti esclusivamente quelle di seguito elencate:
- spese sanitarie, anche per portatori di handicap (righi RP1, col. 2 e RP3);
- spese per veicoli adattati per portatori di handicap (rigo RP4);
- spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);
- assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l’invalidità e la non autosufficienza (righi da RP8 a RP14, codice 12);
- spese di istruzione (righi da RP8 a RP14, codice 13);
- spese per addetti all’assistenza personale (righi da RP8 a RP14, codice 15);
- spese per attività sportive praticate dai ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16);
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP14, codice 18);
- contributi per il riscatto della laurea relativi al familiare che non ha iniziato l’attività lavorativa e non risulta iscritto alla previdenza obbligatoria (righi da RP8 a RP14, codice 32);
- spese per frequenza asili nido (righi da RP8 a RP14, codice 33).

In tutti gli altri casi invece non è possibile fruire della detrazione.

Soltanto con specifico riferimento agli interessi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale è espressamente stabilito che, nel caso in cui il mutuo è cointestato al coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Quanto appena esposto ovviamente non consente sempre la detrazione nel caso in cui un familiare a carico abbia contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale: nell’ipotesi in cui, infatti, il mutuo sia intestato al figlio a carico, il genitore non potrà indicare nella sua dichiarazione le spese sostenute.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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