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lunedì 19 maggio 2014

Leasing: attenzione alla durata minima


Con riferimento ai canoni di leasing appare necessario, in vista della compilazione del modello Unico, analizzare il rispetto della durata minima prevista ai fini fiscali.

È infatti bene ricordare che l’articolo 4-bis D.L. 16/2012 ha apportato significative modifiche alla disciplina dei canoni di leasing, non richiedendo più il rispetto della durata minima contrattuale ai fini della deducibilità dei canoni di leasing, ma ha comunque lasciato fermo un periodo minimo nel quale è consentito procedere alla deduzione.

In altre parole:
• per i contratti stipulati prima del 29 aprile 2012, il mancato rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing determinava l’integrale indeducibilità dei canoni;
• per i contratti stipulati dopo il 29 aprile 2012, se il canone di leasing ha durata inferiore al minimo fiscale si determina solo un disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali.

La deducibilità dei canoni di leasing
Merita in primo luogo di essere ricordato che fiscalmente sono deducibili sono i canoni di leasing dei beni ammortizzabili.
Per tale ragione, non sono deducibili i canoni di leasing pagati per l’acquisto di:
• terreni (qualora il contratto di leasing riguardi un fabbricato con terreno, il costo del terreno va determinato in misura del 20%, oppure 30% nel caso di fabbricati industriali);
• azioni.

Per gli altri beni è invece previsto, come abbiamo già anticipato, un periodo minimo di deducibilità, il quale è stato recentemente riformato con la Legge di stabilità 2014.

Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 è possibile dedurre i canoni di leasing su beni mobili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, in luogo del periodo prima previsto non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario.

Per i beni immobili, invece, i canoni di leasing potranno essere dedotti in un periodo non inferiore a 12 anni. Cade quindi qualsiasi collegamento con il settore di attività in cui opera l’impresa, che prima assumeva invece rilevanza, in quanto il periodo minimo non poteva essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, stabilito con decreto in relazione all’attività dell’impresa (in ogni caso, il periodo non poteva essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni).

Nessuna novità invece per gli autoveicoli parzialmente deducibili, per i quali il periodo di deducibilità dei canoni di leasing deve continuare a rimanere almeno pari al periodo di ammortamento.

I veicoli concessi in uso ai dipendenti

Alcuni dubbi erano stati sollevati con riferimento ai veicoli concessi in uso ai dipendenti: non era infatti chiaro se, in questo caso, il periodo minimo di deduzione fosse pari al periodo di ammortamento (così come previsto per i mezzi di trasporto parzialmente deducibili) o a quello previsto per gli altri beni mobili (ora pari alla metà del periodo di ammortamento).

Ebbene, a tal proposito è intervenuta la Circolare n. 10 del 14/05/2014, con la quale l’Agenzia delle Entrate, nel richiamare le risposte fornite alla stampa specializzata ha chiarito che la durata minima prevista per i veicoli di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 del TUIR non trova applicazione per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, in quanto disciplinati dalla successiva lettera b-bis).

Pertanto, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, al pari degli altri beni mobili dell’impresa, la deduzione dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, deve avvenire in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento (2 anni).

Ma allora perché l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, non aveva escluso dalla durata minima fiscale maggiorata per gli autoveicoli anche i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti?

Ebbene, la risposta è presto fornita.
Prima delle modifiche di cui al decreto legge n. 16/2012 una minor durata del contratto di leasing comportava l’indeducibilità dei canoni di leasing, per cui era preclusa, di fatto, al contribuente una preventiva verifica, all’atto della stipula dei contratti di leasing, circa l’eventuale concessione in uso al dipendente dell’autovettura per la maggior parte del periodo di imposta; verifica effettuabile unicamente a consuntivo.

Tale esigenza è tuttavia venuta meno a seguito delle modifiche normative che dal 29 aprile 2012 hanno reso la deducibilità dei canoni di leasing autonoma rispetto alla durata del contratto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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