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mercoledì 25 aprile 2012

Arriva il restyling delle nuove imposte sulle attività scudate

La legge di conversione del DL 16/2012 ne proroga il versamento, chiarendo meglio anche l’ambito di applicazione.

Salvatore Sanna

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione del Decreto “semplificazioni fiscali” (DL 2 marzo 2012 n. 16), intervenendo in merito alle nuove imposte sulle attività scudate.
L’art. 19 commi 6-11 del DL 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. L. 214/2011) ha infatti istituito due nuove imposte sulle attività finanziarie emerse nell’ambito delle varie edizioni dello scudo fiscale succedutesi nel tempo:
- un’imposta di bollo speciale annuale pari all’1% per l’anno 2012, all’1,35% per il 2013 e allo 0,4% dal 2014 da applicare sulle attività finanziarie rimpatriate;
- un’imposta straordinaria dell’1% per le attività finanziarie che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
Con l’approvazione della legge di conversione del DL 16/2012, in primo luogo è stato previsto che l’imposta di bollo speciale si applicherà sul valore delle attività finanziarie in relazione al periodo in cui le attività finanziarie rimpatriate (fisicamente o giuridicamente) hanno beneficiato della segretazione.
La norma afferma infatti che, “nel caso in cui, nel corso del periodo di imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l’imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione”. Ecco quindi che, se il dossier nel quale sono confluite le attività finanziarie emerse rimane segretato per soli 4 mesi, l’imposta di bollo sarà dovuta per soli 4 dodicesimi.
Riguardo poi all’imposta straordinaria, con la legge di conversione viene eliminata la tassazione per le dismissioni e i prelievi effettuati negli anni precedenti al 2011, stabilendo che saranno tassate solo le dismissioni poste in essere dall 1° gennaio 2011 e fino al 6 dicembre 2011.
Alla luce dell’impianto normativo introdotto, per prelievi e dismissioni sembra che si intendano tutte le casistiche che determinano la perdita della segretazione del rapporto.
Con riferimento all’imposta straordinaria, si osserva poi che la legge di conversione del DL 16/2012 ha stabilito che l’intermediario presso il quale il prelievo dal dossier segretato è stato effettuato provvede a trattenere l’imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. In questo modo, quindi, si facilita il compito degli intermediari che procedono al versamento dell’imposta per conto del cliente.

Termine per il versamento al 16 luglio 2012

Ai fini del versamento delle imposte in argomento, gli intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, società fiduciarie e così via):
- provvedono a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente;
- effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio con riferimento al valore delle attività segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il versamento da effettuare nel 2012, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011;
- effettuano il versamento secondo le disposizioni contenute nel DLgs. 241/97.
In origine, la norma prevedeva che il versamento dovesse essere fatto entro il 16 febbraio. Con l’approvazione dell’art. 8 comma 16 lett. c) del DL 2 marzo 2012 n. 16, il termine del 16 febbraio è stato prima sostituito con il 16 maggio e, in sede di conversione di tale decreto, è divenuto il 16 luglio.
Considerato il fatto che il DL 16/2012 convertito è intervenuto sul termine per il versamento modificandolo direttamente e non stabilendo una proroga temporanea, la data del 16 luglio diviene la scadenza “a regime” del versamento dell’imposta di bollo annuale sulle attività rimpatriate e ancora segretate.
Sempre in materia di versamenti si ricorda che:
- gli intermediari sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta di bollo sulle attività scudate;
- nei confronti di tali contribuenti, l’imposta viene riscossa mediante iscrizione a ruolo e, per l’omesso versamento, si applica una sanzione pari all’importo non versato.
 

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