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giovedì 7 agosto 2014

Le spese di vitto e alloggio per i professionisti

La deducibilità ai fini IRPEF delle spese inerenti al vitto e all'alloggio varia in rapporto alla finalità per cui il libero professionista le ha sostenute per sé stesso, in uno specifico periodo di imposta e in occasione della propria trasferta. 


1) Spese di vitto e alloggio sostenute per l'espletamento, in trasferta, dell'attività professionale. In questo caso, la deducibilità della succitata categoria di oneri è ammessa per il 75% del loro ammontare, entro il limite del 2% dei compensi annui;
2) spese di vitto e alloggio sostenute dal libero professionista per rappresentanza. Tali costi sono deducibili per il 75% del loro valore, ma entro il limite dell'1% del compenso annuo percepito dal libero professionista. In questa fattispecie, la spesa di vitto e di alloggio è ritenuta di rappresentanza allorché la connessa trasferta sia finalizzata all'incontro del libero professionista col cliente o col potenziale cliente, per instaurare un rapporto di pubbliche relazioni, che si attua nei seguenti contesti di intrattenimento;
3) spese di vitto e alloggio sostenute dal libero professionista per la partecipazione a convegni, seminari e corsi professionali. In questo caso è previsto un doppio limite: ovvero la deducibilità è ammessa per il 75% della metà del loro ammontare. In sostanza tali spese sono deducibili per il 37,5% del proprio valore.

Ai fini IRAP, si applica il medesimo trattamento fiscale appena analizzato in riferimento all'IRPEF. Inoltre, bisogna ricordare che il libero professionista è soggetto al pagamento dell'IRAP esclusivamente quando svolge la sua attività professionale in forma di autonoma organizzazione (Corte di Cassazione: Sentenza n. 1414 del 23 gennaio 2008).

Ai sensi del comma 5, art. 54, TUIR, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, effettivamente sostenute e idoneamente documentate, sono deducibili:
- nella misura del 75%;
- e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Con riferimento all’applicazione dei due limiti sopra indicati va precisato che in primo luogo si riducono le spese al 75% e, successivamente, va effettuata la verifica con il tetto del 2% dei compensi.
I compensi da considerare a tale scopo (verifica del 2%) sono quelli risultanti dalla differenza tra l’importo indicato a rigo RE6 e quello di cui a rigo RE4 del Modello Unico 2014.
Non devono essere considerati i corrispettivi relativi alle plusvalenze di beni strumentali. 

Diversamente, le spese sono integralmente deducibili qualora siano sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura (art. 36, comma 29, D.L. n. 223/2006).
Per evitare duplicazioni nella deduzione di tali spese (da parte del committente e da parte del professionista), l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 28/2006 e n. 11/2007, ha spiegato gli adempimenti che professionista e committente debbono porre in essere. In particolare:
- il committente:
- riceve dall’albergatore o ristoratore, il documento fiscale a lui intestato con l’indicazione del professionista che ha usufruito del servizio; nel caso in cui si tratti di più professionisti, deve essere specificata la parte di corrispettivo riferibile a ciascuno di essi;
- comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invia allo stesso copia della relativa documentazione fiscale;
- il professionista emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente. Solo a questo punto il professionista può considerare il costo come deducibile senza limitazioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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