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lunedì 17 ottobre 2011

Definizione delle liti pendenti «estesa» ai coobbligati

Stando alla normativa, la definizione della controversia da parte di uno dei coobbligati tributari risulta efficace anche a favore degli altri
Le controversie riguardanti una pluralità di soggetti possono essere definite se la lite fiscale risulta pendente alla data del 1° maggio 2011 e se il valore della lite stessa è di importo inferiore a 20.000 euro. È quanto emerge da un’attenta analisi delle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 12, del DL n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, dove è richiamata la normativa concernente le liti fiscali pendenti prevista dall’art. 16 della L. n. 289/2011.
Si ricorda che è possibile definire le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, con il pagamento, entro il 30 novembre 2011, delle seguenti somme:
- 150 euro se il valore della lite è di importo inferiore a 2.000 euro;
- il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità del ricorso introduttivo, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
- il 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
- il 30% del valore della lite, nel caso in cui la lite penda nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.
Si ricorda, altresì, che per valore della lite si intende il tributo o il maggior tributo accertato o, nel caso di impugnazione parziale, il tributo o il maggior tributo contestato al netto di interessi e sanzioni. In caso di liti relative a sanzioni, si tiene conto del valore delle stesse.
Assodato, dunque, che si applica il menzionato articolo 16 della L. 289/2011, con riguardo alla definizione delle liti attinenti i coobbligati tributari, il comma 10 dispone che la definizione (della lite) effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, “inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente”. È importante, tuttavia, che nella controversia sia parte l’Agenzia delle Entrate.
In attesa di nuovi chiarimenti, nella precedente definizione, la circolare n. 12 del 21 febbraio 2003 ha chiarito che per le controversie riguardanti una pluralità di soggetti, interessati dallo stesso atto impugnato o dalla stessa lite autonomamente definibile, possono configurarsi i seguenti casi:
- pendenza di un’unica lite nella quale si sono costituiti tutti i soggetti;
- pendenza di distinte liti aventi ad oggetto lo stesso atto, e tutti gli interessati si sono costituiti separatamente;
- presentazione del ricorso solo di alcuni interessati, mentre gli altri non si sono costituiti.
In merito al primo punto, il documento di prassi precisa che, configurandosi un’unica lite, la definizione corretta da parte di uno degli interessati produce, in modo automatico, la chiusura della controversia anche nei confronti degli altri coobbligati.
Circa il secondo caso, pur configurandosi più liti fiscali, la definizione compiuta regolarmente da uno degli interessati produce l’effetto dell’estinzione anche delle altre controversie. È il caso delle liti riguardanti l’imposta di registro, nelle quali, ad esempio, l’avviso di rettifica abbia ad oggetto un contratto di cessione d’azienda, e sia il venditore sia l’acquirente abbiano impugnato separatamente l’atto, instaurando, così, separati giudizi pendenti. Sarà cura dell’Agenzia delle Entrate trasmettere alle Commissioni tributarie, entro il 15 luglio 2012, l’elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione, comunicando, inoltre, la pendenza di altre liti aventi ad oggetto lo stesso rapporto tributario, specificandone la circostanza. Una volta verificata la correttezza della domanda di definizione, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere anche con riguardo alle altre controversie interessate dalla medesima definizione.
La terza ipotesi è la più complessa, perché la pretesa dell’Amministrazione finanziaria si è resa definitiva soltanto nei confronti di alcuni coobbligati che non hanno impugnato l’atto di accertamento. Tuttavia, la definizione della lite effettuata su iniziativa degli altri coobbligati impedisce all’Amministrazione finanziaria di esercitare ulteriori azioni nei confronti dei soggetti/coobbligati che non hanno presentato ricorso, fermo restando che non ci sarà rimborso di somme già versate da questi soggetti.
Infine, le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono autonomamente definibili rispetto a quelle instaurate dalle società di persone per le imposte dovute dalle stesse. Si ritiene che questo chiarimento vada applicato anche ai soci delle società a responsabilità limitata in regime di trasparenza in caso di pendenza di giudizio, visto che il reddito realizzato dalla società è imputato e tassato ai fini IRPEF in capo ai soci stessi.

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