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venerdì 7 ottobre 2011

Chiusura liti pendenti aperta anche alle cartelle

Sanatoria anche quando il contribuente contesta la debenza del tributo, come nell’IRAP dichiarata ma non versata
La definizione delle liti pendenti (operante per le liti pendenti allo scorso 1° maggio per atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro) trova applicazione, salvo ipotesi particolari, anche per le cartelle di pagamento. Per effetto dell’art. 16 della L. 289/2002, richiamato dall’art. 39 del DL 98/2011, la sanatoria concerne tutti gli “atti di imposizione”, con implicita esclusione delle cartelle di pagamento che scaturiscono da imposte dichiarate ma poi non versate e da somme già richieste mediante avviso di accertamento rimasto inoppugnato (si veda anche “Ecco i primi «mini-chiarimenti» dell’Agenzia sul condono dei processi” del 29 settembre 2011).
Tanto premesso, in praticamente tutte le altre ipotesi previste dagli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (liquidazioni automatiche delle dichiarazioni) nonché per il 36-ter (controlli formali), la lite deve ritenersi condonabile, siccome la cartella di pagamento è il primo atto impositivo notificato al contribuente. La giurisprudenza, dal canto suo, si è espressa nel senso della condonabilità nei casi di cartelle derivanti da tassazione separata (Cass. 14 ottobre 2008 n. 25167; Cass. 20 marzo 2006 n. 6186), di contestazioni circa la natura giuridica delle ritenute di acconto (C.T. Reg. Bari 21 marzo 2005 n. 20/5/05) e sulle ritenute di acconto non documentate (C.T. Reg. Bari 13 settembre 2005 n. 68/7/05).
Ove la cartella non sia stata preceduta dalla rituale notifica dell’accertamento, la lite è condonabile nella misura in cui il contribuente abbia impugnato la cartella anche per tale motivo, in quanto nella suddetta ipotesi la cartella non è un atto semplicemente esattivo (circ. Agenzia delle Entrate 28 aprile 2003 n. 22 § 12.2). La condonabilità di queste ultime liti è però molto delicata, siccome spesso accade che, omesso il ricorso contro l’accertamento, venga proposto ricorso contro il ruolo sulla base del vizio di notifica dell’accertamento.
A nostro avviso, pare eccessiva la condonabilità ove il vizio sollevato consista in mere irregolarità formali della notifica (si pensi ad un contribuente che, avendo ricevuto l’accertamento, abbia omesso per qualunque motivo il ricorso, e che, successivamente, abbia contestato la cartella lamentando il vizio di notifica dell’accertamento per carenza di potere in capo al messo notificatore, vizio che difficilmente può cagionare l’accoglimento del ricorso).
Infine, si ritiene non siano condonabili le cartelle di pagamento che riguardano la riscossione di somme in pendenza di giudizio, emesse, in sostanza, ai sensi dell’art. 68 del DLgs. 546/92, posto che, in questo caso, la definizione può trovare applicazione nel processo contro l’atto che ha dato causa alla riscossione frazionata (Cass. 7 luglio 2006 n. 15544).
Il 36-bis è (quasi) sempre condonabile
Una precisazione deve ancora essere fatta per gli omessi versamenti: è verissimo che se il contribuente dichiara e non versa, la cartella ha una funzione meramente liquidatoria, quindi non condonabile. Tuttavia, il contribuente, e l’ufficio in sede di vaglio sulla legittimità della sanatoria, non devono fermarsi al nomen iuris dell’atto: se il contribuente, per le più varie ragioni, può contestare, nel ricorso contro il ruolo, la debenza del tributo, la lite è condonabile.
Un caso potrebbe essere quello del ricorso contro la cartella di pagamento emessa a seguito di IRAP dichiarata e non versata, ove tale comportamento sia stato imposto dagli uffici mediante l’installazione del c.d. “errore bloccante”, che, sino all’invio del modello UNICO 2006, costringeva i contribuenti alla compilazione del quadro IQ pena il mancato inoltro telematico della dichiarazione dei redditi, a prescindere dalla sussistenza del presupposto impositivo.

2 commenti:

  1. Salve, io ho impugnato nel 2011 una cartella di pagamento del 2008 relativa ad Irpef 1993 ruolo emesso dal centro servizi salerno, eccependo: decadenza, illeggitimità iscrizione ipoteca del presunto debito. Secondo lei è sanabile tale lite dato che il limite è inferiore a 20.000 €?

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    1. Se l'oggetto del ricorso rientra fra i tributi definibili e la controparte legittimata a stare in giudizio è l'Agenzia delle Entrate ritengo definibile la lite pendente, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti (termini, importi).
      Dott. Paolo Martufi

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