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martedì 30 agosto 2011

Nuovo redditometro: prime convocazioni in autunno


L’Agenzia delle Entrate sta predisponendo nuove comunicazioni per richiedere documentazione su beni, spese e posizione reddituale
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La ripresa autunnale potrebbe riservare ai contribuenti una sorta di “duplice offensiva” da condurre grazie agli accertamenti sintetici: un “doppio binario” che verrebbe a crearsi in ragione della diversa operatività prevista a seconda che l’azione dell’ufficio sia diretta al completamento del piano straordinario triennale – fondato sul redditometro di cui ai decreti ministeriali del 1992 – oppure che si riferisca al “nuovo” accertamento sintetico.
In questo intervento mi occupo proprio di quest’ultima attività, che dovrebbe rappresentare il prosieguo di un “embrione” operativo avviato la scorsa primavera con l’invio di alcune decine di migliaia di missive a contribuenti che, con riferimento alperiodo d’imposta 2009, presentavano elementi indice di capacità contributiva, nonché spese apparentemente in contrasto con l’entità del reddito dichiarato.
L’intento, manifesto, del Fisco era quello di indurre i contribuenti a “ravvedersi”, senza tuttavia palesare quale poteva essere la “soglia” di reddito ritenuto congruo, in ragione del fatto che la nuova tabella degli elementi indice di capacità contributiva non era – e non è – disponibile: c’è da dire, però, che l’Amministrazione finanziaria si preoccupò di affermare prontamente che si trattava di una mera campagna “informativa” e di sensibilizzazione e nient’altro.
Ora, però, alle soglie dell’autunno, sembra che sia giunto il momento per la predisposizione di una “fase 2” del rodaggio sul nuovo accertamento sintetico: tant’è che dall’Agenzia delle Entrate è trapelata la circostanza che sono in fase di predisposizione delle comunicazioni, evidentemente diverse da quelle primaverili, mediante le quali gli uffici competenti richiederanno al contribuente, ai sensi dell’art. 32 del DPR n. 600/73,documentazione e informazioni concernenti beni, spese e posizione reddituale.
Essendo ragionevole ipotizzare che gli interessati saranno i medesimi contribuenti che hanno ricevuto in passato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno puntualizzare che, diversamente da quanto accaduto qualche mese fa, l’eventuale “inerzia” del contribuente potrebbe pregiudicare la sua posizione in chiave difensiva.
Non è superfluo sottolineare come il nuovo art. 38 preveda una “doppia griglia” di contatti tra ufficio e contribuente: dapprima la richiesta di documenti ed informazioni, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate il completamento dei dati necessari per la prosecuzione dell’istruttoria; successivamente, ed evidentemente nel caso in cui la documentazione e le giustificazioni addotte non siano ritenute “vincenti” le presunzioni scaturenti dai dati acquisiti, l’invito all’avvio del rituale contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. n. 218/1997.
Pertanto, a differenza della missiva primaverile, che non “impegnava” il contribuente, la richiesta di elementi, dati e notizie che giungerà nelle prossime settimane dovrà essere puntualmente evasa dal contribuente, per non incorrere nelle sanzioni che la legge contempla in caso di “reticenza”.
Il contribuente dovrà soddisfare la richiesta per non incorrere in sanzioni
Su tutte, ed è quella maggiormente dannosa, la “sterilizzazione” di quanto non addotto in risposta alla richiesta del fisco, in ragione del penultimo comma dell’art. 32 del DPR n. 600/1973 il quale stabilisce che “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
Il che significa che, teoricamente, anche la successiva fase di accertamento con adesione per il contribuente potrebbe essere incisa negativamente dal precedente rifiuto di cooperare.
L’unica via di fuga da una circostanza del genere è allora rappresentata dalla possibilità direndere inoperanti le cause di inutilizzabilità, depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile: ma occorrerà “provare”, e non “ora per allora”, l’impossibilità di adempiere che si era venuta a creare per cause non dipendenti dalla volontà del contribuente.
Ragione per cui, nel caso che questi sia impossibilitato ad esaudire le richieste ricevute, è nel suo interesse innanzitutto prospettare formalmente, all’ufficio richiedente, la necessitàdi un differimento nella consegna della documentazione: in caso di risposta negativa o persistendo l’impossibilità – motivata e documentata – di reperimento della documentazione, affidarsi quale extrema ratio al giudizio della Commissione tributaria laddove l’ufficio facesse valere, tanto in sede amministrativa quanto giudiziale, la sopravvenuta “sterilizzazione” di quanto richiesto a fini difensivi.

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