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venerdì 5 agosto 2011

L’Agenzia chiarisce la portata del bollo sui depositi di titoli

La circolare n. 40, emanata ieri, individua i soggetti interessati dalle nuove disposizioni e illustra le modalità di calcolo dell’imposta
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L’articolo 23, comma 7 del DL n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011), cambiando l’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972 (Testo Unico dell’imposta di bollo), ha modificato le misure dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli rilasciate alla clientela da parte delle banche (si vedano “Ritoccata l’imposta di bollo sul dossier titoli” del 15 luglio 2011, e “In arrivo una stangata sui «bolli»” del 7 luglio 2011).
L’applicazione pratica delle nuove disposizioni, tuttavia, presentava vari aspetti problematici, sollevati dall’ABI nella circolare del 29 luglio 2011 n. 13, serie tributaria, ma che sono stati in gran parte risolti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40 diramata ieri in tarda serata.
In seguito all’introduzione delle nuove disposizioni (contenute nel nuovo comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa  allegata al DPR n. 642), viene precisato, innanzitutto, che nulla cambia per gli estratti di conto corrente e per l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a depositi di titoli di valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario inferiore a 50.000 euro.
Le nuove disposizioni contenute nel nuovo comma 2-ter, invece, trovano applicazione in relazione alle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari (banche, Poste italiane e da altri intermediari) che intrattengono con la propria clientela depositi titoli, ossia rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi, anche quando questi siano dematerializzati.
Nel caso di più rapporti di deposito di titoli intestati al medesimo soggetto, l’imposta di bollo deve essere corrisposta in relazione a ciascun rapporto. Diversamente, l’imposta deve essere assolta una volta soltanto nel caso di depositi cointestati a più soggetti, in relazione ai quali viene emessa un’unica comunicazione.
Non sono soggette, invece, alle nuove disposizioni le comunicazioni che gli intermediari finanziari inviano a soggetti diversi dai propri clienti (come ad esempio quelle inviate a banche, società finanziarie, istituti di moneta elettronica, ecc.) e le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.
Al fine di determinare l’imposta dovuta è necessario considerare l’ammontare dei depositi nel periodo certificato presso ciascun intermediario finanziario. La quantificazione del valore dei titoli detenuti deve essere effettuata sulla base del valore nominale o di rimborso; nel caso in cui detti valori differiscano, deve essere preso in considerazione il valore nominale. Per i titoli che non hanno né un valore di emissione né un valore di rimborso occorre tenere conto del valore di acquisto dei titoli. Se nel periodo certificato l’ammontare degli investimenti in titoli è variato, si terrà conto dell’importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato.
In considerazione del fatto che il testo originario del DL n. 98/2011 conteneva degli importi dell’imposta di bollo diversi da quelli confermati poi in sede di conversione in legge, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
-  per le comunicazioni inviate fino al 5 luglio 2011 devono applicarsi le disposizioni vigenti ante DL n. 98;
-  per le comunicazioni inviate dal 6 luglio al 16 luglio 2011 si applicano gli importi dell’imposta di bollo definiti dal testo originario del decreto legge;
-  per le comunicazioni inviate dal 17 luglio 2011 trovano applicazione i nuovi importi così come modificati dalla legge di conversione.
Le disposizioni dettate dalle note 3-bis e 3-ter all’articolo 13 della Tariffa, inoltre, trovano applicazione, oltre che per gli estratti conto di cui al comma 2-bis, anche con riferimento alle comunicazioni relative ai depositi di titoli di cui al nuovo comma 2-ter. Nello specifico si tratta della maggiorazione prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche pari a 26,40 euro (nota 3-bis), se la comunicazione è inviata con periodicità annuale, e dell’esclusione da tassazione per le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo presso ciascuna banca pari o inferiore a 1.000 euro. L’addizionale del 50% dell’imposta di bollo, istituita dall’art. 11, comma 5, del DL n. 691/1994, precisa l’Agenzia, continua ad applicarsi soltanto sulle maggiorazioni previste dalla nota 3-bis per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

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