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mercoledì 3 agosto 2011

L'INTERPELLO

L’interpello è un’istanza che il contribuente, prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, rivolge all’Amministrazione finanziaria per ottenere una valutazione sulla liceità fiscale di un’operazione economica o l’interpretazione su una norma obiettivamente incerta da applicare a un caso concreto.
Sono previste diverse tipologie d’interpello, che possono essere raggruppate in tre macrocategorie.

1) Istanze presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)


Rientrano nella categoria:

  • le istanze di interpello ordinario;
  • le istanze per la continuazione del consolidato nazionale (articolo 124, comma 5, del Tuir);
  • le istanze per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’opzione per il consolidato mondiale (articolo 132, comma 3, del Tuir);
  • le istanze per la disapplicazione del regime della participation exemption sulle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari (articolo 113, comma 1, del Tuir);
  • le istanze per escludere l’applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d’imposta (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007);
  • le istanze di disapplicazione della disciplina sulle Controlled foreign companies (articoli 167 e 168 del Tuir).

Interpello ordinario
Attraverso l’interpello ordinario, il contribuente può ottenere il parere dell’Amministrazione finanziaria in ordine all’interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto a un caso concreto e personale (articolo 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente).

Iter della procedura
L’istanza, di norma, deve essere presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente o di chi, in base a disposizioni di legge, è obbligato, per suo conto, a effettuare gli adempimenti fiscali.
Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, invece, presentano l’interpello direttamente alla Direzione centrale Normativa.
Le imprese di più rilevante dimensione (ossia, per il 2010, quelle con volume d’affari o ricavi non inferiore a 200 milioni di euro) devono rivolgere le istanze di interpello all’Agenzia delle entrate - Direzione centrale Normativa, tramite la Direzione regionale territorialmente competente. Questa provvede a compiere l’istruttoria e a fornire il proprio parere alla Direzione centrale entro il quindicesimo giorno dalla ricezione dell’istanza.

L’istanza va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di inoltro via mail o tramite fax, l’istanza si considera regolarmente presentata nel momento in cui il contribuente, entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio, regolarizza l’istanza sottoscrivendola.

La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente (o anche fornita telematicamente) entro 120 giorni. Il termine decorre dalla data di presentazione dell’istanza (cioè dalla data di ricezione, in caso di presentazione diretta all’ufficio, oppure dalla data in cui è sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata, se si utilizza il servizio postale) o dalla data di regolarizzazione, se l’istanza originaria non risultava firmata, o, infine, dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente, in caso di errata presentazione della stessa a un altro ufficio.

Effetti
Se l’Amministrazione non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.
Il parere espresso dall’Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza. Se, infatti, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Amministrazione.

Criteri speciali
In relazione alle seguenti tipologie di interpello, la legge definisce in maniera puntuale sia i presupposti che giustificano la presentazione dell’istanza sia gli elementi che devono essere indicati dal contribuente.

  • Istanze di cui all’articolo 124, comma 5, del Tuir. La finalità è quella di ottenere un parere favorevole dell’Amministrazione sulla continuazione del consolidato a seguito di talune operazioni straordinarie che, in genere, determinano l’interruzione della tassazione di gruppo.
  • Istanze di cui all’articolo 132 del Tuir. Sono dirette a ottenere un parere favorevole dell’Amministrazione sull’accesso al consolidato mondiale.
  • Istanze di cui all’articolo 113 del Tuir. Sono dirette a ottenere dall’Amministrazione la disapplicazione del regime di cui all’articolo 87 del Tuir, con riferimento alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi realizzati per il recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del Tesoro n. 242632/1993).
  • Istanze di cui all’articolo 1, comma 55, della legge n. 244/2007. Sono volte a dimostrare, da parte delle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, il possesso degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, necessari per escludere l’applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d’imposta previsto dal precedente comma 53.

Istanze Controlled foreign companies (Cfc)
Attraverso l’istanza di interpello Cfc, il soggetto residente dimostra preventivamente, fornendo le informazioni necessarie e allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa tramite la Direzione regionale competente per territorio.

La presentazione dell’istanza di interpello Cfc è prevista anche in relazione ad altre ipotesi, comunque collegate a rapporti tra contribuenti nazionali e società residenti in Stati o territori diversi da quelli – che consentono un adeguato scambio di informazioni – di cui all’emanando decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 168-bis del Tuir):

  • interpello in materia di utili da partecipazione (articolo 47, comma 4, del Tuir);
  • interpello sulle plusvalenze da partecipazioni (articolo 68, comma 4, del Tuir);
  • interpello concernente la participation exemption (articolo 87 del Tuir);
  • interpello in materia di dividendi (articolo 89 del Tuir).



2) Istanze presentate ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 413/1991


L’istanza è rivolta a ottenere un parere sul carattere potenzialmente elusivo di alcune operazioni o sulla corretta classificazione di alcune spese. Riguarda, pertanto, casi e situazioni in cui possono trovare applicazione le disposizioni antielusive contenute negli articoli 37, comma 3, e 37-bis del Dpr n. 600/1973, e quando si tratta di classificare determinate spese tra quelle di pubblicità/propaganda o di rappresentanza.

Iter della procedura
L’istanza deve contenere l’esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
Trascorsi 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, il contribuente, cui non sia stata fornita risposta, può diffidare l’Amministrazione; decorsi ulteriori 60 giorni dalla presentazione della diffida, si forma il silenzio assenso in relazione alla soluzione prospettata dal contribuente.

L’istanza di interpello antielusivo va presentata, esclusivamente mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, all’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa tramite la Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del richiedente. La Direzione regionale, entro 15 giorni dalla ricezione, compie l’istruttoria e trasmette l’istanza con il proprio parere alla Direzione centrale. Quest’ultima comunica la propria determinazione al contribuente entro il termine, non perentorio, di 120 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione regionale, sempre mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Questa procedura di interpello si applica anche ai casi inerenti la deducibilità dei costi derivanti da operazioni tra soggetti residenti e soggetti domiciliati in territori con regimi fiscali privilegiati.
Infatti, le disposizioni dettate dai commi 10 e 12-bis dell’articolo 110 del Tuirpossono essere disapplicate nel caso in cui l’impresa residente provi che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva o, in alternativa, che le operazioni effettuate rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tali prove possono essere fornite dal contribuente in sede di controllo o in via preventiva, inoltrando all’Amministrazione finanziaria l’istanza di interpello antielusivo.



3) Interpello disapplicativo (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973)


L’istanza è presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento al caso descritto, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che gli effetti elusivi che la norma intende evitare, nella situazione concreta non possono realizzarsi.

Iter della procedura
L’istanza va presentata preventivamente, ossia prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell’interpello.
Deve essere rivolta al Direttore regionale delle Entrate ed è spedita in plico raccomandato, con avviso di ricevimento, all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del richiedente.
L’ufficio trasmette al Direttore regionale l’istanza con il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione.
Le determinazioni del Direttore regionale sono comunicate al contribuente, entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.



Caratteri comuni a tutte le istanze d’interpello

Tutte le istanze d’interpello, a pena d’inammissibilità, devono essere presentate in via preventiva e contenere la rappresentazione compiuta del caso concreto.
Il contribuente deve esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi utili a ricostruire la fattispecie in relazione alla quale l’Agenzia è chiamata a formulare il proprio parere.
E’ pertanto necessario che l’istanza contenga:

  • l’indicazione del tipo di istanza (in particolare, se il contribuente richiede espressamente una risposta ad interpello) e della specifica tipologia di interpello su cui è richiesto il parere dell’Agenzia;
  • i dati identificativi del contribuente e di eventuali soggetti direttamente interessati. Nell’istanza vanno indicati anche il codice fiscale del richiedente, i recapiti per comunicare la risposta, compresi il numero di fax o un indirizzo di posta elettronica, se disponibili;
  • la descrizione puntuale della fattispecie, ossia l’esposizione della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo o in relazione alla quale si ritiene che trovi applicazione una deroga al regime ordinario. Il contribuente, pertanto, non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso, rovesciando sull’Agenzia l’onere di ricavare dall’eventuale documentazione allegata le informazioni necessarie per definire in maniera compiuta la questione;
  • l’indicazione dei valori economici interessati dall’interpello, in particolare l’eventuale beneficio fiscale (in termini di risparmio d’imposta o di rinvio della tassazione o sotto qualsiasi altra forma) di cui il contribuente ritiene possa legittimamente avvalersi attraverso la soluzione indicata.

Sono considerate inammissibili le istanze:

  • prive dei dati identificativi del richiedente e del suo legale rappresentante nonché prive di firma;
  • presentate dai professionisti privi di procura;
  • presentate dai consulenti su questioni prospettate in maniera generale e astratta;
  • che costituiscono mere riproposizioni di precedenti istanze o richieste di riesame;
  • che interferiscono con le attività di accertamento, in quanto riguardano casi già sottoposti a controllo o per i quali sono state presentate istanze di rimborso o istanze di annullamento in autotutela;
  • di interpello ordinario presentate in mancanza di condizioni obiettive di incertezza o quando l’Amministrazione ha già fornito chiarimenti;
  • di interpello disapplicativo (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973) nei casi in cui la norma della quale si richiede la disapplicazione non ha lo scopo di contrastare comportamenti elusivi;
  • di interpello ex articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973, presentate dalle società non operative, che beneficerebbero di una causa di esclusione automatica della relativa disciplina;
  • di interpello non sufficientemente circostanziate nella definizione del caso concreto;
  • di interpello non preventivo.

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