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martedì 3 luglio 2012

S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO

Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Legge sulla Crescita (83/2012), avvenuta lo scorso 26 giugno, è stata introdotta una nuova figura di società di capitali, la "S.r.l. a capitale ridotto" che si affianca all'altra novità prevista ma non ancora esistente della S.r.l. semplificata. 


La Società può essere costituita con contratto o atto unilaterale (società unipersonale, cioè a socio unico) da persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni alla data della costituzione. 


Questo rappresenta un importante elemento di novità rispetto alle bozze del decreto sviluppo, in quanto al posto del venir meno del criterio anagrafico dei 35 anni per la costituzione della società semplificata si è introdotto un tipo societario specifico


L’atto costitutivo della S.r.l. a capitale ridotto deve riportare alcune delle informazioni richieste, dall’art. 2463-bis, comma 2, c.c. per la S.r.l. semplificata.


Pertanto, deve contenere:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

- la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

- l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro , sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione (il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo);

-  l'attività che costituisce l'oggetto sociale;

- la quota di partecipazione di ciascun socio; 

- le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; 

- le persone cui è affidata l'amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 

- luogo e data di sottoscrizione.


L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, ma non si applica la disposizione prevista per le S.r.l. semplificate per le quali l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico.


L’amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci, mentre nella S.r.l. semplificata, gli amministratori devono essere scelti solo ed esclusivamente tra i soci.


La normativa prevede, inoltre, che negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico devono essere indicati: la denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto; l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui questa è iscritta.


Per tutto il resto, si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, valevoli per le S.r.l. “ordinarie”, in quanto compatibili.


4 commenti:

  1. Buongiorno, non mi è chiaro il passaggio relativo alla costituzione per "atto pubblico", ovvero la SRL Semplificata non ha oneri di parcella da parte del Notaio, per la SRL C.R. questi oneri come sono calcolati ?
    Giusto

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    1. La Società a capitale ridotto non prevede, al contrario di quanto stabilito per SRL semplificate, agevolazioni relativamente agli oneri notarili che rimangono quindi quelli previsti per la costituzione di una Srl ordinaria.

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  2. Buongiorno,
    volevo sapere se è possibile per un soggetto di età inferiore a 35 anni che ha già partita iva ed iscrizione albo artigiani fatta con decorrenza 13/09/12 poter costituire una s.r.l.c.r. come della trasformazione dell'azienda già in essere oppure costituire la s.r.l.c.r ex novo. Vale a dire se la presenza di altra posizione iva sia discriminante per la costituzione s.r.l.c.r. Dalla lettura della normativa parrebbe la sola età quale discriminante, giusto?

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    1. L'esistenza di una ditta individuale non è elemento preclusivo della costituzione di una Srl a capitale ridotto, permanendo gli altri requisiti richiesti. Come previsto dall'atto costitutivo di questi nuovi soggetti, il conferimento dovrà avvenire in denaro che dovrà essere interamente versato.

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