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mercoledì 16 gennaio 2013

Redditometro: calcolo dello scostamento


Il calcolo del 20% deve essere effettuato sul reddito dichiarato

Premessa – Il D.L. 78/2010 ha modificato il parametro di riferimento che consente all’Ufficio di “attivare” l’accertamento sintetico e da “redditometro”. L’Ufficio potrà, infatti, utilizzare l’accertamento sintetico e da “redditometro”, a partire dai redditi 2009, qualora il reddito accertato ecceda di almeno il 20% il reddito dichiarato dal contribuente. Circa le modalità di calcolo di tale scostamento, si fa presente che tale percentuale deve essere calcolata sul reddito dichiarato.

Nuova percentuale di scostamento - Una delle principali differenze tra l’art. 38 D.P.R. 600/73 post modifiche D.L. 78/2010 rispetto alla previgente versione dell’articolo 38, è data dalle condizioni necessarie per procedere all’accertamento sintetico. In primo luogo va sottolineata la circostanza che il “delta” tra il reddito accertabile e quello dichiarato non è più un “quarto”, ma scende a un “quinto”: pertanto è ora sufficiente che il reddito sinteticamente accertabile risulti superiore al 20%, e non al 25% come in passato, per potersi concretizzare il presupposto per l’accertamento sintetico ovvero per il “redditometro”.

Disposizione normativa - La norma sul punto è decisamente chiara quando afferma che “la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”. La norma attesta, quindi, che il confronto va effettuato misurando l’eccedenza del reddito “accertabile” rispetto a quello dichiarato, ponendo dunque fine alla querelle che si era venuta a creare in passato con uffici che, nell’indeterminatezza della versione previgente, procedevano nei termini appena detti e altri che, invece, incrementavano il reddito dichiarato del 25% per poi analizzare il quantum del reddito sinteticamente attribuibile al soggetto controllato.

Formula - Ne deriva, quindi, che la formula per il riscontro di “capienza” del reddito dichiarato, in quello sinteticamente attribuibile al contribuente è la seguente: RSA > RD*1,20 dove: RSA = Reddito Sinteticamente Accertabile RD = Reddito Dichiarato
Esempio - Per cui ricorrendo a un esempio di un contribuente che ha dichiarato 70.000 euro di reddito complessivo, lo stesso sarà accertabile sinteticamente se le analisi compiute dall’ufficio permetteranno a quest’ultimo di contestare un reddito complessivo superiore a 84.000 euro, in ragione della predetta formula dove RSA > (70.000*1,20) e quindi RSA > 84.000.

Telefisco – Tale calcolo trova conferma, in quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2012. In tale occasione l’Agenzia ha affermato che “si ritiene che la norma vada interpretata considerando la percentuale riferita al reddito dichiarato” illustrando il seguente esempio: reddito dichiarato 82.000 euro, reddito accertabile 100.000. In quel caso lo scostamento superava il 20% (16.400), per cui era possibile l'accertamento. La risposta a Telefisco è l'unica presa di posizione ufficiale in questa materia se si eccettuano gli esempi allegati al decreto del Ministero delle Finanze 19 novembre 1992 e la direttiva del Secit del 1993, che però prendevano come riferimento, per determinare quella che è una vera e propria franchigia, il reddito accertabile.

Deduzioni e detrazioni – Si ricorda comunque che con il comma 8, dell’articolo 38 del D.P.R. 600/73 il legislatore ha disposto che dal reddito determinato sinteticamente si dovrà tenere conto, in diminuzione, degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del D.P.R. n. 917/1986. Il citato articolo 10 del Tuir elenca gli oneri sostenuti dal contribuente che devono essere dedotti dal reddito complessivo, se non direttamente deducibili dai singoli redditi che concorrono a formare lo stesso, purché risultanti da idonea documentazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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