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giovedì 17 gennaio 2013

Minimi: niente modifiche al regime delle auto


La deducibilità dalle imposte dirette rimane pari al 50%

Premessa – Per i minimi le spese a uso promiscuo, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme sul Tuir, sono deducibili nella misura del 50% dell’importo corrisposto. La riduzione della deducibilità al 20% previste per le auto dalla Legge di Stabilità 2013 non si applicherà, pertanto, ai contribuenti minimi.

Legge di stabilità 
– L’art. 164 del Tuir ha previsto fino al 31.12.2012 la deducibilità limitata nella misura del 40 per cento con riguardo alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Con la Legge di Stabilità 2013 tale quota di deducibilità è scesa dal 2013 dal 40% al 20%. Questo ulteriore inasprimento ha attraversato alterne vicende. Infatti, era contenuto nel testo del disegno di Legge di Stabilità varato dal Governo a ottobre, ma nel corso del dibattito parlamentare per arrivare all'approvazione del Ddl era stato eliminato con un emendamento. Infine, è stato fatto ricomparire e approvato definitivamente.

Contribuenti minimi
 – Tale novità non coinvolge i contribuenti che si avvalgono del “Regime dei Minimi”. Per tale regime sono, infatti, previste delle regole particolari di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito. In particolare, l’art. 1 comma 96 della Finanziaria 2008 ha previsto che il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime dei minimi “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione”. La norma non fa alcun rinvio, quanto alle modalità di determinazione delle componenti reddituali positive e negative, ai criteri del Tuir. Questo significa che, nel rispetto del principio di cassa, la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è data da una mera somma algebrica estranea a qualunque limitazione di deducibilità, se non laddove viene imposta (50%) dall’impiego promiscuo del bene.

Circolare 7/E/2008 Agenzia delle Entrate 
- Il mancato rinvio alle norme del Tuir è stato confermato prima nella circolare n. 7/E/2008 dove viene affermato che: “a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità per le spese di acquisto delle autovetture e dei telefonini, si ritiene che, come precisato con la circolare n. 73/E del 2007, al paragrafo 2.1, trattandosi di beni ad uso promiscuo, tali spese rileveranno, in ogni caso, nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo. La stessa limitazione si applica anche ai canoni di leasing nell’ipotesi in cui i menzionati beni siano ad uso promiscuo ed acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario”.

Auto per i minimi
 - Considerato che la parziale deducibilità (20%) dei costi per le autovetture è prevista dall’art. 164 del Tuir (modificato dalla Legge di Stabilità 2013) si ritiene che tale limitazione non interferisca con la disciplina dei c.d. “minimi” per cui in caso di utilizzo promiscuo dei beni questi potranno continuare a dedurre il 50% dei costi sostenuti.

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