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martedì 18 ottobre 2011

Equitalia, tris di numeri verdi per i contribuenti

La società di riscossione ha annunciato l’attivazione dei nuovi Contact center, uno per ogni macro-area territoriale: Nord, Centro e Sud
Si rafforza il filo diretto tra Equitalia e contribuenti: la società di riscossione ha attivato 3 numeri verdi per fornire informazioni e assistenza, in funzione 24 ore su 24. Gli operatori rispondono infatti dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, mentre nelle restanti fasce orarie, weekend incluso, i cittadini potranno “consultare” il risponditore automatico interattivo.
Oltre ai Contact center, restano comunque aperti sul territorio gli oltre 350 sportelli del Gruppo, nonché il servizio di assistenza online sul sito internet www.gruppoequitalia.it.
I tre numeri fanno capo, rispettivamente, alle tre macro-aree territoriali di Equitalia (Nord, Centro e Sud). A seconda della propria zona di residenza, i contribuenti possono quindi rivolgersi a un numero specifico:
- Equitalia Nord: 800.927.940 (gratuito da telefono fisso) o 06.72277017 (telefono cellulare o estero);
- Equitalia Centro, Equitalia Sardegna, Equitalia Marche ed Equitalia Pragma: 800.236.876 (gratuito da telefono fisso) o 06.7227020 (cellulare o estero);
- Equitalia Sud ed Equitalia Basilicata: 800.422.687 (gratuito da telefono fisso) o 06.7227706 (cellulare o estero).
Lavori ancora “in corso” per Equitalia Trentino Alto Adige-Südtirol
“L’attivazione dei tre numeri verdi – si legge nel comunicato stampa diffuso ieri – rappresenta il modo per rendere sempre più facile e trasparente il rapporto con i contribuenti, ampliando le possibilità per ricevere assistenza e mettersi in regola con i pagamenti”. Resta fuori, per ora, Equitalia Trentino Alto Adige-Südtirol: a breve l’area dovrebbe adottare lo stesso numero previsto per Equitalia Nord, ma finché la procedura non sarà completata i contribuenti possono servirsi del numero 0471.294776, con operatore dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30.

lunedì 17 ottobre 2011

Definizione delle liti pendenti «estesa» ai coobbligati

Stando alla normativa, la definizione della controversia da parte di uno dei coobbligati tributari risulta efficace anche a favore degli altri
Le controversie riguardanti una pluralità di soggetti possono essere definite se la lite fiscale risulta pendente alla data del 1° maggio 2011 e se il valore della lite stessa è di importo inferiore a 20.000 euro. È quanto emerge da un’attenta analisi delle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 12, del DL n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, dove è richiamata la normativa concernente le liti fiscali pendenti prevista dall’art. 16 della L. n. 289/2011.
Si ricorda che è possibile definire le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, con il pagamento, entro il 30 novembre 2011, delle seguenti somme:
- 150 euro se il valore della lite è di importo inferiore a 2.000 euro;
- il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità del ricorso introduttivo, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
- il 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
- il 30% del valore della lite, nel caso in cui la lite penda nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.
Si ricorda, altresì, che per valore della lite si intende il tributo o il maggior tributo accertato o, nel caso di impugnazione parziale, il tributo o il maggior tributo contestato al netto di interessi e sanzioni. In caso di liti relative a sanzioni, si tiene conto del valore delle stesse.
Assodato, dunque, che si applica il menzionato articolo 16 della L. 289/2011, con riguardo alla definizione delle liti attinenti i coobbligati tributari, il comma 10 dispone che la definizione (della lite) effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, “inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente”. È importante, tuttavia, che nella controversia sia parte l’Agenzia delle Entrate.
In attesa di nuovi chiarimenti, nella precedente definizione, la circolare n. 12 del 21 febbraio 2003 ha chiarito che per le controversie riguardanti una pluralità di soggetti, interessati dallo stesso atto impugnato o dalla stessa lite autonomamente definibile, possono configurarsi i seguenti casi:
- pendenza di un’unica lite nella quale si sono costituiti tutti i soggetti;
- pendenza di distinte liti aventi ad oggetto lo stesso atto, e tutti gli interessati si sono costituiti separatamente;
- presentazione del ricorso solo di alcuni interessati, mentre gli altri non si sono costituiti.
In merito al primo punto, il documento di prassi precisa che, configurandosi un’unica lite, la definizione corretta da parte di uno degli interessati produce, in modo automatico, la chiusura della controversia anche nei confronti degli altri coobbligati.
Circa il secondo caso, pur configurandosi più liti fiscali, la definizione compiuta regolarmente da uno degli interessati produce l’effetto dell’estinzione anche delle altre controversie. È il caso delle liti riguardanti l’imposta di registro, nelle quali, ad esempio, l’avviso di rettifica abbia ad oggetto un contratto di cessione d’azienda, e sia il venditore sia l’acquirente abbiano impugnato separatamente l’atto, instaurando, così, separati giudizi pendenti. Sarà cura dell’Agenzia delle Entrate trasmettere alle Commissioni tributarie, entro il 15 luglio 2012, l’elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione, comunicando, inoltre, la pendenza di altre liti aventi ad oggetto lo stesso rapporto tributario, specificandone la circostanza. Una volta verificata la correttezza della domanda di definizione, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere anche con riguardo alle altre controversie interessate dalla medesima definizione.
La terza ipotesi è la più complessa, perché la pretesa dell’Amministrazione finanziaria si è resa definitiva soltanto nei confronti di alcuni coobbligati che non hanno impugnato l’atto di accertamento. Tuttavia, la definizione della lite effettuata su iniziativa degli altri coobbligati impedisce all’Amministrazione finanziaria di esercitare ulteriori azioni nei confronti dei soggetti/coobbligati che non hanno presentato ricorso, fermo restando che non ci sarà rimborso di somme già versate da questi soggetti.
Infine, le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono autonomamente definibili rispetto a quelle instaurate dalle società di persone per le imposte dovute dalle stesse. Si ritiene che questo chiarimento vada applicato anche ai soci delle società a responsabilità limitata in regime di trasparenza in caso di pendenza di giudizio, visto che il reddito realizzato dalla società è imputato e tassato ai fini IRPEF in capo ai soci stessi.

venerdì 14 ottobre 2011

Definizione delle liti: come compilare l’F24 e la domanda di condono

Il modello di versamento è l’F24 «Elementi identificativi», e nella domanda di sanatoria occorre indicare tutti i dati del contenzioso
I contribuenti che hanno una lite pendente integrante i requisiti previsti dall’art. 39 comma 12 del DL 98/2011 (processo pendente al 1° maggio 2011, atto emesso dall’Agenzia delle Entrate, valore della lite non superiore a 20.000 euro) possono accedere alla sanatoria dei processi versando le somme entro il 30 novembre 2011 e presentando la relativa domanda di definizione.
Il versamento deve avvenire mediante compilazione del modello F24 “Elementi identificativi”: l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 5 agosto 2011 n. 82, ha istituito, per tale fine, il codice tributo “8082” (si veda “Definizione delle liti fiscali pendenti, pronto il codice tributo «8082»” del 6 agosto 2011). Successivamente, entro il 2 aprile 2012, occorre presentare la domanda di definizione, approvata con provvedimento del 13 settembre (si veda “Condono sulle liti pendenti, ecco il modello di domanda” del 14 settembre 2011).
Per la compilazione del modello F24, occorre ricordare che per ogni lite che si intende definire bisogna eseguire un separato versamento, sempre ovviamente entro il 30 novembre 2011.
Il concetto di “lite definibile” va parametrato a ciascun atto impugnato, non avendo rilievo la successiva riunione dei ricorsi (quindi, se il contribuente ha impugnato due atti impositivi i cui ricorsi sono stati riuniti, occorre provvedere alla compilazione di due diversi modelli F24, e ciò anche ove il contribuente li abbia impugnati tramite un unico ricorso; lo stesso discorso deve essere fatto per la domanda di definizione).
Quanto alla fase di compilazione:
- nel campo “codice ufficio”, occorre indicare il codice della Direzione provinciale che ha emesso l’atto, ovvero che ha acquisito la qualità di parte del giudizio, reperibile presso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso Contatta l’Agenzia/in Ufficio/Uffici dell’Agenzia (dovrebbe avere rilievo il codice della Direzione provinciale competente, e non il diverso codice degli uffici territoriali della Direzione provinciale interessata);
- nel campo “codice atto”, occorre indicare il numero identificativo dell’atto impugnato;
- nel campo “tipo”, la lettera “R” e nel campo “elementi identificativi”, la sigla “DLF”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce l’atto impugnato (se l’atto si riferisce a più periodi d’imposta, pare opportuno inserire la prima annualità impugnata, e lo stesso discorso dovrebbe valere per la domanda di condono);
- nel campo “importi a debito versati”, le somme da versare per effetto del condono.
Per ciò che riguarda la domanda di definizione, essa può essere presentata per viatelematica dagli intermediari abilitati, ma ci si può anche rivolgere alla propria Direzione provinciale, che procederà all’invio.
Versamenti entro il 30 novembre 2011 senza rateazione
Ai fini della compilazione, occorre riferirsi alle istruzioni impartite con il provvedimento del 13 settembre 2011, ove, tra l’altro, è stato specificato che:
- nel quadro “DRE o DP competente”, occorre indicare il codice dell’ufficio;
- nel quadro “dati identificativi del richiedente”, occorre indicare, per le persone fisiche, le proprie generalità, mentre per le persone giuridiche, oltre alle generalità (es. denominazione o ragione sociale, sede legale), il “codice della natura giuridica”, scegliendolo tra quelli indicati nelle istruzioni alla compilazione del modello (esempio, per le SAS “1”, per le SPA “3”);
- nel quadro “dati della lite fiscale pendente”, l’organo e la sede presso cui pende la lite (es., C.T. Prov. di Milano), il tipo di atto impugnato e il relativo numero identificativo (avviso di accertamento), il periodo d’imposta accertato o l’anno di registrazione, la data di notifica del ricorso o della citazione (la notifica del ricorso coincide, a seconda delle ipotesi, con la data di consegna all’ufficio o all’ufficiale giudiziario, o con la data di spedizione. Il riferimento deve essere inteso alla notifica del ricorso introduttivo del grado di giudizio e, in assenza di indicazioni, ove il secondo grado di giudizio sia stato instaurato dall’Ufficio, pare che occorra indicare la data di notifica dell’appello principale, e non la data di deposito delle controdeduzioni, anche se su ciò sarebbero opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia);
– il numero della ricevuta e di RGR (campi facoltativi);
– il valore della lite (imposta contestata nel ricorso di primo grado, al netto degli interessi e delle sanzioni collegate al tributo);
– l’importo dovuto per effetto del condono, la data del versamento, l’importo versato per la definizione e le somme già versate per effetto della riscossione frazionata.
Passiamo ora a un’esemplificazione pratica, ipotizzando che la SPA Razzolinu, con sede legale a Pigna (IM), abbia ricevuto un accertamento su IRES 2003 e 2004 con cui vengono contestate imposte per 18.000 euro, interessi per 500 euro e sanzioni per 6.000 euro. Il ricorso è stato notificato lo scorso 8 marzo, le somme iscritte a ruolo per il 50% sono state pari a 9.000 euro, ma il contribuente ha pagato, per problemi di liquidità, solo 2.000 euro (si veda sul punto “Versamenti sprint per il condono delle liti pendenti” del 16 settembre 2011) e non è ancora stata depositata la sentenza di primo grado (gli importi vanno quindi versati in base al 30% del valore della causa).
L’art. 16 della L. 289/2002, richiamato dal DL 98/2011, stabilisce che le somme già versate per effetto della riscossione frazionata sono scomputabili dalle somme da condono, ma che, se eccedono queste ultime, c’è diritto alla restituzione solo se è stata depositata sentenza favorevole al contribuente.
Ai link seguenti, un esempio di compilazione del modello F24 “Elementi identificativi” e della consequenziale domanda di definizione.

giovedì 13 ottobre 2011

IVA al 21%, conta la data di emissione della fattura

La circ. 45 dell’Agenzia chiarisce che, per le operazioni ad esigibilità differita, non rileva la data di registrazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/2011, pubblicata ieri, ha fornito alcune indicazioni in merito all’operatività della nuova aliquota ordinaria IVA del 21% (art. 2, comma 2-bis, del DL n. 138/2011), applicabile a tutte le fattispecie, soggette al tributo, poste in essere a partire dallo scorso 17 settembre.
In primo luogo, è stato confermato che il momento di effettuazione dell’operazione deve essere individuato sulla base della relativa disciplina di riferimento, differenziata a seconda della corrispondente tipologia di fattispecie:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi: art. 6 del DPR n. 633/1972;
- acquisti intracomunitari di beni: art. 39 del DL n. 331/1993;
- importazioni: art. 201 del codice doganale comunitario.
È stato, inoltre, ribadito che nel caso di fatture emesse in via anticipata, ovvero acconti corrisposti, la relativa operazione si considera effettuata alla data della fattura (quella di ricezione del documento, con riferimento agli acquisti intracomunitari) o del versamento del corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato oppure pagato. Conseguentemente, non necessitano di alcuna regolarizzazione gli acconti pagati entro il 16 settembre 2011 e assoggettati ad IVA al 20%, scontando l’aumento di aliquota soltanto sul saldo, così come quelle fatturate entro la medesima data, ancorché la consegna del bene o il pagamento del servizio siano avvenuti successivamente, ovvero debbano ancora perfezionarsi.
Per quanto concerne, invece, le operazioni con lo Stato e gli enti pubblici, è stato precisato che l’IVA al 21% non si applica in relazione alle fattispecie per le quali, entro il 16 settembre 2011, sia stata emessa la fattura ad esigibilità differita, nonostante non fosse ancora intervenuto il corrispondente pagamento: non è, quindi, ritenuta necessaria, a dispetto dell’interpretazione letterale della norma, l’avvenuta annotazione del documento nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 633/1972, non oltre la predetta data, essendo sufficiente l’effettuazione dell’operazione – così come nel caso del regime “IVA di cassa” (art. 7 del DL n. 185/2008) – la cui data coincide con quella della fattura, nel caso di consegna del bene.
L’Amministrazione finanziaria si è, poi, soffermata sugli effetti della novità normativa in capo ai commercianti al minuto (art. 27, comma 2, del DPR n. 633/1972), che possono, ora, determinare l’imposta esclusivamente con il metodo matematico. È stato chiarito che eventuali errori, derivanti dall’utilizzo dell’abrogato metodo della percentuale di scorporo, possono comunque essere sanati, nei termini previsti per le altre tipologie di contribuenti:
- mensili: entro il 27 dicembre 2011, termine ultimo per il versamento dell’acconto annuale, relativamente alle fatture emesse non oltre il mese di novembre, ed entro il 16 marzo 2012 con riferimento a quelle di dicembre;
- trimestrali: in base alle medesime scadenze di cui al punto precedente, a seconda che si tratti delle fatture emesse entro il mese di settembre oppure nel quarto trimestre 2011.
La predetta forma di regolarizzazione non è soggetta all’applicazione di sanzioni, purché il contribuente provveda al versamento della maggiore imposta, utilizzando i codici tributo di riferimento.
Il cessionario di beni (o il committente di servizi) è tenuto alla correzione delle fatture ricevute con l’esposizione della minore imposta, entro il trentesimo giorno da quello della registrazione (art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997: qualora non abbia ricevuto il documento integrativo, può sanare l’errore anche successivamente, ma non oltre il 30 aprile 2012.
La circolare n. 45/2011 ha, infine, fornito alcuni chiarimenti in merito a particolari tipologie di contribuenti:
- agenzie di viaggio: la parte imponibile da assoggettare ad IVA del 20% e quella che sconta la nuova aliquota del 21% devono essere determinate sulla base del rapporto percentuale tra i corrispettivi dei viaggi pagati interamente entro il 16 settembre 2011 – o con inizio del viaggio intervenuto non oltre tale data – e quelli pagati successivamente;
- soggetti al regime speciale del margine: nel caso di applicazione del metodo globale, ovvero dell’imponibile individuato in virtù dell’ammontare complessivo delle cessioni e degli acquisti effettuati nel corso del periodo considerato, la quota di margine da assoggettare ad IVA del 20% e quella rientrante nel campo di applicazione dell’aliquota del 21% dovranno essere individuate proporzionalmente, sulla base percentuale delle operazioni effettuate entro il 16 settembre e di quelle successive;
- somministratori di acqua, gas e luce: qualora i misuratori dei consumi non siano in grado di distinguere le fatturazioni effettuate secondo la vecchia e la nuova IVA ordinaria, l’aliquota correttamente applicabile agli accrediti deve essere determinata tenendo conto del periodo di riferimento del conguaglio.

mercoledì 12 ottobre 2011

Studi di settore, dietrofront dei giudici di merito

Nonostante la posizione delle Sezioni Unite della Cassazione, alcune pronunce di merito sostengono la natura di presunzione qualificata
Riguardo agli accertamenti basati sugli studi di settore, assoluta importanza rivestono le sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009 dalla Cassazione a Sezione Unite, e ancor di più i principi nelle stesse espressi. Vi si affermava, tra l’altro, che:
- i risultati degli studi di settore costituiscono di per sé presunzioni semplici, rappresentando solo un indice di possibili anomalie del comportamento fiscale del contribuente;
- lo scostamento tra i valori dichiarati e quelli presunti “non deve essere «qualsiasi», ma testimoniare una «grave incongruenza»”, coerentemente a quanto prevede l’art. 62-sexies comma 3 del DL 331/93;
- non è possibile far conseguire all’incongruenza tra ricavi presunti e dichiarati un automatismo dell’accertamento;
- è necessario correggere i risultati degli studi considerando la concreta realtà economica del contribuente in sede di contraddittorio preventivo.

Tali principi, che non sono stati mutati, ma precisati ulteriormente, dalla successiva giurisprudenza di legittimità, non sono sempre seguiti dalla giurisprudenza di merito.
Ci segnalano alcuni lettori la C.T. Prov. di Aosta 26 novembre 2010 n. 25/4/10 e la recente C.T. Prov. di Bergamo 26 settembre 2011 n. 189/8/11 (su quest’ultima, si veda la lettera “Studi di settore: quando la Commissione tributaria giudica approssimativamente” del 6 ottobre scorso).
In tali sentenze, si afferma che i risultati degli studi di settore costituiscono una presunzione qualificata, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che consente all’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento senza effettuare alcuna ulteriore indagine o raffronto con la situazione effettiva del contribuente, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire adeguata prova contraria (onere che solo la C.T. Prov. di Aosta ha ritenuto parzialmente soddisfatto, in considerazione dell’affitto di un ramo d’azienda e di un errore materiale nella compilazione della dichiarazione dei dati rilevanti).
Sulla base dei predetti presupposti, anche le doglianze espresse dai contribuenti accertati circa la violazione dell’obbligo di motivazione sono state respinte.
Neppure è stata valutata l’entità dello scostamento tra risultati dichiarati e presunti che, secondo la Cassazione, dovrebbe invece essere grave, anche tenuto conto della fattispecie specifica. Considerando i risultati degli studi come presunzioni legali relative, anche esigui scostamenti possono essere di per sè sufficienti per procedere ad accertamento.

martedì 11 ottobre 2011

PEC obbligatoria dal prossimo 29 novembre

La comunicazione riguarda le società già costituite al 29 novembre 2008
Entro il prossimo 29 novembre 2011, le imprese costituite in forma societaria prima del 29 novembre 2008 devono, se non hanno ancora provveduto, comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese.
Restano escluse da tale obbligo le imprese individuali e tutte le altre imprese non costituite in forma societaria.
Per usufruire del servizio PEC occorre rivolgersi ad uno deigestori qualificati iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto dal DigitPA, consultabile tramite internet all’indirizzo www.digitpa.gov.it, nella sezione Posta Elettronica Certificata – Elenco gestori.
Nel sito è possibile verificare e confrontare le condizioni delle diverse offerte e le modalità di attivazione.
La PEC è un sistema di comunicazione elettronica che, pur funzionando come una normale e-mail, si caratterizza per l’idoneità, tramite un terzo soggetto gestore, a rilasciare al mittente una ricevuta elettronica, attestante l’invio e la consegna al destinatario dei documenti informatici (e dell’eventuale allegata documentazione) con valenza legale.
È il soggetto gestore che agisce in qualità di garante della spedizione del messaggio, oltre che dell’integrità della trasmissione, dell’autenticità della casella del mittente, del contenuto della trasmissione, della data e dell’ora di invio e di consegna (il riferimento temporale).
Si tratta, insomma, di uno strumento che consente di attribuire ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Ogni interessato, dunque, può recapitare alla casella PEC del destinatario atti e documenti (atti legali, contratti, diffide, richieste), con valore legale, garantendo così l’opponibilità ai terzi delle evidenze relative alle operazioni di invio e ricezione del messaggio.
Il valore della PEC, però, è legato al presupposto di base per cui tutti i soggetti coinvolti nell’operazione (chi scrive l’e-mail e chi la riceve) devono essere titolari di una casella PEC.
Per il valore legale, tutte le parti coinvolte devono disporre di PEC
Nello specifico, l’art. 16 comma 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) ha previsto, per tutte le “imprese costituite in forma societaria”, l’obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Con la previsione di tale adempimento, il Legislatore ha posto l’obbligo generalizzato di istituire una versione “virtuale” della sede legale (la sede elettronica), determinata appunto mediante la posta elettronica certificata, che si viene ad affiancare così a quella tradizionale.
In ordine ai termini di adempimento, la norma distingue fra società di nuova costituzione e società già costituite alla data di entrata in vigore del DL 185/2008.
Le società che vengono costituite dal 29 novembre 2008 devono immediatamente inserire l’indirizzo della PEC nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese.
Le società già costituite al 29 novembre 2008 dovranno attivarsi per fornirla entro il 29 novembre 2011.
La comunicazione va effettuata per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese.
L’iscrizione e le eventuali successive variazioni dell’indirizzo PEC sono esenti da costi di diritti di segreteria e dall’imposta di bollo.

lunedì 10 ottobre 2011

Regime degli «ex minimi», ancora da chiarire l’ambito di applicazione

Non è chiaro se l’esonero dalle scritture contabili possa estendersi a tutti i soggetti che escono nel 2012 dal regime agevolato
Se con una recente risposta a un’interpellanza parlamentare, l’Amministrazione finanziaria ha sciolto i dubbi circa le modalità di determinazione del reddito per i soggetti aderenti al cosiddetto regime egli “ex minimi”, sussistono ancora grosse perplessità circa il suo ambito applicativo.
Come ormai noto, l’articolo 27 del DL 98/2011 è intervenuto sul regime dei contribuenti minimi, previsto originariamente dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della L. 244/2007. Tra le varie modifiche apportate dal decreto, sono stati previsti nuovi e più stringenti requisiti all’accesso e alla permanenza in tale regime. Innanzitutto, il primo comma del predetto articolo 27 ha introdotto una durata massima quinquennale di applicazione del regime dei minimi, salvo che il contribuente, al termine dei cinque anni, non abbia raggiunto il suo trentacinquesimo anno di età, nella cui ipotesi, l’utilizzo del regime può avvenire sino al periodo d’imposta in cui sopraggiunge tale limite anagrafico. Il comma due dello stesso articolo 27, poi, ha aggiunto ai vecchi “requisiti” previsti dalla L. 244/2007 anche quelli che erano già stati fissati in precedenza per l’accesso al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della L. 388/2000, che si risolvono sostanzialmente nel divieto di esercizio di una precedente attività ai fini dell’accesso al regime agevolato.
Con l’introduzione di tali nuove e più rigorose condizioni, è stato calcolato che circa il 96% degli attuali contribuenti minimi uscirà dal regime dal 2012, non possedendo più i requisiti per l’utilizzo dello stesso. Per questi soggetti, che, in valore assoluto, dovrebbero essere circa mezzo milione, il DL 98/2011 ha previsto una sorta di “via d’uscita agevolata”. Il comma 3 del succitato articolo 27 dispone, infatti, che coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al predetto comma 1, pur avendo i “vecchi” requisiti previsti dalla L. 244/2007, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, sono soggetti alle ordinarie regole di determinazione del reddito previste dal TUIR, nonché alle aliquote IRPEF a scaglioni (come indicato nella risposta all’interrogazione parlamentare del 28 settembre scorso, numero 5-05408), ma sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA, nonché dall’IRAP, anche se sono comunque obbligati alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti e alla fatturazione e certificazione dei corrispettivi. Nel silenzio della norma, peraltro, deve ritenersi che a tali soggetti si rendano altresì applicabili gli studi di settore.
Definite così le regole di tale regime, già ribattezzato degli “ex minimi”, si pone un problema di ambito applicativo: il comma 3 fa riferimento ai soggetti che fuoriescono o che non possono beneficiare del regime dei minimi per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, ovvero quelle relative alla durata massima quinquennale di utilizzo del regime. Non è chiaro, allora, se questa formulazione letterale significhi che gli altri soggetti, pur possedendo i “vecchi” requisiti della L. 244/2007, ma non potendo accedere o rimanere nel nuovo regime dei minimi a causa delle condizioni poste dal comma 2 (non aver svolto una precedente attività), siano esclusi dall’accesso anche a tale regime che potremmo definire super-semplificato, oppure possano comunque accedervi, benché il comma 3 che reca la relativa disciplina si riferisca soltanto alle condizioni di cui al comma 1 e non anche a quelle del comma 2.
Si fa esclusivo riferimento alla mancanza di una nuova attività
Resta, poi, da chiarire, se, come effettivamente si desumerebbe dalla formulazione letterale della disposizione, tale regime super-semplificato sia un vero e proprio “nuovo regime” adottabile da tutti coloro che hanno i vecchi requisiti dei minimi di cui alla legge 244/2007, oppure soltanto da coloro che per effetto delle nuove disposizioni ne fuoriescono. Certo è che se fosse un nuovo regime di applicazione generale, ciò contrasterebbe con la stessa finalità dell’intero articolo 27, che è quella, come indicato in apertura, di riformare e “concentrare” tutti i regimi forfettari.
In proposito, la relazione tecnica al DL 98/2011 si limita ad affermare che il nuovo regime degli “ex minimi” si applica anche a tutti coloro che, pur avendo le “vecchie” caratteristiche dei minimi, non hanno intrapreso una nuova attività, lasciando così intendere che si tratti di un vero e proprio regime esteso a tutti, ex minimi e non, ma una conferma ministeriale in proposito è ovviamente necessaria.

venerdì 7 ottobre 2011

Chiusura liti pendenti aperta anche alle cartelle

Sanatoria anche quando il contribuente contesta la debenza del tributo, come nell’IRAP dichiarata ma non versata
La definizione delle liti pendenti (operante per le liti pendenti allo scorso 1° maggio per atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro) trova applicazione, salvo ipotesi particolari, anche per le cartelle di pagamento. Per effetto dell’art. 16 della L. 289/2002, richiamato dall’art. 39 del DL 98/2011, la sanatoria concerne tutti gli “atti di imposizione”, con implicita esclusione delle cartelle di pagamento che scaturiscono da imposte dichiarate ma poi non versate e da somme già richieste mediante avviso di accertamento rimasto inoppugnato (si veda anche “Ecco i primi «mini-chiarimenti» dell’Agenzia sul condono dei processi” del 29 settembre 2011).
Tanto premesso, in praticamente tutte le altre ipotesi previste dagli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (liquidazioni automatiche delle dichiarazioni) nonché per il 36-ter (controlli formali), la lite deve ritenersi condonabile, siccome la cartella di pagamento è il primo atto impositivo notificato al contribuente. La giurisprudenza, dal canto suo, si è espressa nel senso della condonabilità nei casi di cartelle derivanti da tassazione separata (Cass. 14 ottobre 2008 n. 25167; Cass. 20 marzo 2006 n. 6186), di contestazioni circa la natura giuridica delle ritenute di acconto (C.T. Reg. Bari 21 marzo 2005 n. 20/5/05) e sulle ritenute di acconto non documentate (C.T. Reg. Bari 13 settembre 2005 n. 68/7/05).
Ove la cartella non sia stata preceduta dalla rituale notifica dell’accertamento, la lite è condonabile nella misura in cui il contribuente abbia impugnato la cartella anche per tale motivo, in quanto nella suddetta ipotesi la cartella non è un atto semplicemente esattivo (circ. Agenzia delle Entrate 28 aprile 2003 n. 22 § 12.2). La condonabilità di queste ultime liti è però molto delicata, siccome spesso accade che, omesso il ricorso contro l’accertamento, venga proposto ricorso contro il ruolo sulla base del vizio di notifica dell’accertamento.
A nostro avviso, pare eccessiva la condonabilità ove il vizio sollevato consista in mere irregolarità formali della notifica (si pensi ad un contribuente che, avendo ricevuto l’accertamento, abbia omesso per qualunque motivo il ricorso, e che, successivamente, abbia contestato la cartella lamentando il vizio di notifica dell’accertamento per carenza di potere in capo al messo notificatore, vizio che difficilmente può cagionare l’accoglimento del ricorso).
Infine, si ritiene non siano condonabili le cartelle di pagamento che riguardano la riscossione di somme in pendenza di giudizio, emesse, in sostanza, ai sensi dell’art. 68 del DLgs. 546/92, posto che, in questo caso, la definizione può trovare applicazione nel processo contro l’atto che ha dato causa alla riscossione frazionata (Cass. 7 luglio 2006 n. 15544).
Il 36-bis è (quasi) sempre condonabile
Una precisazione deve ancora essere fatta per gli omessi versamenti: è verissimo che se il contribuente dichiara e non versa, la cartella ha una funzione meramente liquidatoria, quindi non condonabile. Tuttavia, il contribuente, e l’ufficio in sede di vaglio sulla legittimità della sanatoria, non devono fermarsi al nomen iuris dell’atto: se il contribuente, per le più varie ragioni, può contestare, nel ricorso contro il ruolo, la debenza del tributo, la lite è condonabile.
Un caso potrebbe essere quello del ricorso contro la cartella di pagamento emessa a seguito di IRAP dichiarata e non versata, ove tale comportamento sia stato imposto dagli uffici mediante l’installazione del c.d. “errore bloccante”, che, sino all’invio del modello UNICO 2006, costringeva i contribuenti alla compilazione del quadro IQ pena il mancato inoltro telematico della dichiarazione dei redditi, a prescindere dalla sussistenza del presupposto impositivo.

mercoledì 5 ottobre 2011

Accertamenti «esecutivi» pericolosi, se la notifica è effettuata in modo irrituale

La Cassazione conferma che il contribuente può però impugnare il pignoramento chiedendone la nullità
A decorrere dagli accertamenti imposte sui redditi, IVA, IRAP emessi dallo scorso 1° ottobre, il contribuente deve versare le somme, per l’intero o per un terzo, entro il termine per il ricorso. In caso di inadempienza, il credito, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il versamento, verrà affidato ad Equitalia, che, immediatamente, potrà procedere con i fermi e le ipoteche.
L’espropriazione forzata, in ogni caso e quindi anche ove il contribuente non abbia proposto ricorso, è sospesa per 180 giorni dalla data di affidamento del credito, vale a dire, nella maggior parte dei casi, per 270 giorni dalla data di notifica dell’accertamento. Per una completa disamina su tali questioni si rinvia alla relativa scheda Eutekne.
Quid iuris se la notifica dell’avviso di accertamento viene effettuata in maniera irrituale?
Insomma, ben accadrà che l’agente notificatore, magari in caso di cambio di indirizzo, utilizzi le forme per gli irreperibili anziché effettuare le dovute ricerche anagrafiche, oppure che l’atto venga notificato presso un’abitazione diversa, e così via.
Non è affatto raro che, nel sistema del ruolo, il contribuente venga reso edotto della pretesa solo quando riceve la cartella di pagamento. In queste ipotesi, il contribuente poteva ricorrere contro la cartella di pagamento chiedendone la nullità per il solo fatto dell’omessa notifica dell’accertamento (Sezioni Unite 16412/2007).
Con l’avvento degli accertamenti “esecutivi”, il problema sarà di certo più sentito, siccome dopo l’accertamento potrà esserci subito il pignoramento, atto comunemente sottratto alla giurisdizione tributaria, e, nel contempo, sottratto anche alle opposizioni all’esecuzione, che, per effetto dell’art. 57 del DPR 602/73, non sono ammesse, se non per la pignorabilità dei beni.
Pare che della questione si sia accorta anche l’Agenzia delle Entrate che, mediante una nota interna diramata agli uffici territoriali, ha ravvisato la necessità di prestare particolare attenzione al modo in cui vengono eseguite le notifiche, posto che l’efficacia esecutiva dell’accertamento dipende dalla sua regolare notifica.
Tanto premesso, cosa può fare, in concreto, il contribuente raggiunto da un pignoramento basato su un previo accertamento non notificato, o meglio, notificato in maniera irrituale?
Non occorre, a nostro avviso, impugnare l’accertamento domandando la rimessione in termini, ma il pignoramento in Commissione tributaria chiedendone la nullità per omessa notifica dell’accertamento.
Prima sentenza della Cassazione sulla problematica
Per la prima volta, la Corte di Cassazione (sentenza 20294 depositata ieri), sebbene in via incidentale, si è pronunciata sulla questione, confermando la tesi espressa varie volte in precedenti articoli (si vedano “Pignoramento impugnabile in sede tributaria, se non c’è stata la cartella” del 17 agosto 2011 e “Pignoramento senza cartella: la Consulta non si pronuncia” del 14 aprile 2011): nelle ipotesi in cui è consentito sindacare il merito della pretesa (quindi, anche se ciò non viene detto, ove il contribuente non ha ricevuto l’accertamento), la giurisdizione è delle Commissioni tributarie, e, di conseguenza, non vi sono più le limitazioni dell’art. 57 del DPR 602/73.
Inoltre, la Cassazione afferma che la limitazione dell’art. 57 del DPR 602/73 deve essere oggetto di interpretazione restrittiva, quindi, a nostro avviso, il contribuente può, mediante opposizione all’esecuzione, far valere l’eventuale decadenza del Fisco.
Un aspetto molto importante, e a dire il vero poco pubblicizzato, del sistema degli accertamenti “esecutivi” concerne il fatto che, a differenza del sistema del ruolo, il pignoramento va disposto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Decadenza significa che Equitalia deve per forza rispettare il termine: in caso contrario, la pretesa non potrà più essere azionata (si badi bene, la natura decadenziae del termine comporta che ogni intimazione ad adempiere, ad esempio contenuta nel preavviso di fermo o di ipoteca, non sarà mai idonea a interrompere il termine).

sabato 1 ottobre 2011

Chiusura liti con ricorso notificato al 1° maggio

Come criterio generale, vale la notifica del ricorso, non avendo rilievo la data del deposito
Il primo requisito per fruire della definizione delle liti pendenti introdotta dal DL 98/2011 è la pendenza della lite al 1° maggio 2011: pertanto, occorre che, alla suddetta data, sia stato notificatoil ricorso (momento iniziale di pendenza della causa) e non si sia ancora formato il giudicato (momento finale di pendenza del processo).
L’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali sulla questione, ma pare possibile rifarsi alle precedenti circolari del 2002, in particolare la 12 e la 17.
Preliminarmente, è come detto necessario che il ricorso sia stato notificato al massimo lo scorso 1° maggio e, pertanto, occorre riferirsi al momento in cui il ricorso è stato consegnato all’Ufficio, spedito per posta o consegnato all’ufficiale giudiziario; non rileva, quindi, la data di deposito del ricorso stesso presso la segreteria della Commissione tributaria.
Come affermazione di carattere generale, poi, è possibile sostenere che, una volta che il ricorso è stato notificato, e che quindi la lite può considerarsi pendente, il condono, in costanza degli altri requisiti di legge, opera, a prescindere dal fatto che il ricorso stesso sia palesemente infondato (Cass. 20 marzo 2006 n. 6186) o inammissibile (circ. 12 § 11.2.3).
In merito all’inammissibilità, perciò, non ha rilievo l’omessa sottoscrizione (circ. 12 § 11.2.3), o la tardività del ricorso rispetto alla data di notifica dell’atto impositivo (circ. 17§ 1.10, ma sul punto si veda “Condono liti pendenti a rischio con il ricorso tardivo” del 28 settembre 2011). Sull’inammissibilità derivante dall’omessa o tardiva costituzione in giudizio del contribuente, l’Agenzia delle Entrate si era espressa, senza però motivare puntualmente l’assunto, nel senso della non condonabilità (circ. 12 § 11.2), mentre in senso opposto si è pronunciata la giurisprudenza, siccome, a ben vedere, una volta che il ricorso è notificato, la lite, ai fini del condono, è pendente (C.T. Prov. Caltanissetta 4 aprile 2005 n. 20).
Occorre, a questo punto, delineare quando si forma il giudicato, siccome il condono opera, come detto, solo se il giudicato non si è formato alla data del 1° maggio 2011.
In generale, il giudicato si forma quando è decorso il termine per impugnare la sentenza oppure quando la parte ha esperito tutti i mezzi di impugnazione previsti dal sistema (a seconda dei casi, decorso di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, decorso di unanno o di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, data di pubblicazione della sentenza di Cassazione con l’eccezione della cassazione con rinvio).
La lite non pende se al 1° maggio c’era il giudicato
Quid iuris nel caso dell’appello notificato tardivamente? La lite è pendente quando spira il termine per appellare o quando il giudice dichiara inammissibile l’appello per tardività?
È bene optare per la tesi che identifica il giudicato con lo spirare del decorso dei termini di impugnazione, posto che, in caso contrario, il contribuente potrebbe, anche in questi giorni, notificare un appello i cui termini sono scaduti magari da anni solo per beneficiare del condono (ragionando in tal modo, infatti, la lite, allo scorso 1° maggio, sarebbe sempre pendente).
Nel giudizio di rinvio, invece, la lite si considera pendente qualora, alla data del 1° maggio 2011, non fosse ancora decorso il termine per la riassunzione della causa, non avendo rilievo la data in cui il giudice del rinvio abbia dichiarato l’estinzione del giudizio per omessa/tardiva riassunzione (circ. 12 § 11.2.2; ris. Agenzia delle Entrate 80/2004).

venerdì 30 settembre 2011

Ex-minimi, determinazione «ordinaria» del reddito

A parte le agevolazioni riconosciute, gli ex-minimi tornano ad applicare le regole ordinarie per la determinazione del reddito e dell’IRPEF
I nuovi requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi previsti dal DL 98/2011 comporteranno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la fuoriuscita dal regime agevolato di numerosi contribuenti, oppure ne precluderanno ad altri la fruizione sin dall’inizio.
Questi soggetti, supponendo che il regime delle nuove iniziative produttive non sia più applicabile a decorrere dalla medesima data (si veda “Minimi: ancora nessun chiarimento” del 26 settembre scorso), potranno avvalersi solo del regime ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata (a parte il nuovo regime dei minimi, infatti, non esisterebbero più altri regimi forfettari).

L’art. 27 comma 3 del DL 98/2011, peraltro, ha previsto che tali soggetti possano beneficiare comunque di alcune agevolazioni, a condizione che possiedano tutte le caratteristiche, previste dai commi 96 e 99 della L. 244/2007, necessarie per la fruizione del previgente regime dei minimi (ad esempio, ricavi/compensi inferiori a 30.000 euro, beni strumentali nel triennio precedente non superiori a 15.000 euro, non assunzione di lavoratori dipendenti, non utilizzo di regimi speciali IVA).
Infatti, fermi restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, gli stessi sono:
- esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
- esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA previsti dal DPR 100/98;
- esenti da IRAP.
Tale argomento è stato oggetto di un’interrogazione parlamentare, la n. 5-05408 del 28 ottobre scorso, con la quale si domandava quali sarebbero stati, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, i criteri di determinazione del reddito e le modalità di tassazione (IRPEF ordinaria a scaglioni o imposta sostitutiva) per i contribuenti che rientrano nel “regime degli ex minimi”. È stato precisato che tali soggetti non potranno più godere dei criteri “semplificati” per la determinazione del reddito, né della tassazione sostitutiva, in quanto non beneficiano più del regime agevolato. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei contribuenti che possiedono i requisiti previsti per il “regime degli ex minimi”, ferme le semplificazioni sopra indicate, troveranno applicazione, ai fini del calcolo dell’IRPEF, le consuete regole di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo previste dal TUIR, nonché le aliquote d’imposta ordinarie.
Definito il trattamento per gli “ex minimi”, si continua a rimanere in attesa di chiarimenti sul regime dei “nuovi minimi”, per consentire ai contribuenti di comprendere meglio i nuovi requisiti di accesso al regime.

giovedì 29 settembre 2011

Ultimi giorni per la chiusura delle partite IVA inattive

Entro martedì 4 ottobre 2011 occorre versare l’imposta ridotta pari a 129 euro
Ancora pochi giorni per poter sanare la violazione consistente nella tardiva o omessa comunicazione di cessata attività che comporta la chiusura della posizione fiscale ai fini IVA. Scade, infatti, il 4 ottobre 2011 il termine entro cui il contribuente deve versare la sanzione nella misura ridotta di 129 euro (pari a un quarto di 516 euro).
Tale sanatoria può essere utilizzata a condizione che la violazione non sia già stata contestata da parte dell’Ufficio con atto portato a conoscenza del contribuente.
Con la ris. 93/2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la chiusura della partita IVA è effettuata sulla base dei dati ricavati dal modello F24 e che, per semplificare gli adempimenti ed evitare di richiedere informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti. Di conseguenza, non è necessaria la presentazione:
- della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi, sia che vengano effettuati in modo telematico, sia presso banche o uffici postali, vengono acquisiti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria);
- della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 o AA9/10.
Inoltre, il medesimo documento ha chiarito che, per poter fruire della sanatoria, è necessario che il soggetto, nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività:
- non abbia esercitato attività d’impresa o di arti e professioni;
- non abbia effettuato alcuna operazione. 
La regolarizzazione in esame non riguarda le dichiarazioni di cessazione attività presentate nei termini, ma in forma incompleta o inesatta. In tal caso, secondo l’art. 5 comma 6 ultimo periodo del DLgs. 471/97, la sanzione è ridotta a 103,20 euro (pari a un quinto di 516 euro) se il soggetto provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio.
Ai fini della regolarizzazione della violazione, oltre alla presentazione della comunicazione di cessazione attività, secondo quanto indicato dalla ris. Agenzia delle Entrate 11 luglio 2011 n. 72, occorre compilare lo speciale modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, riportando:
- nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto;
- nella sezione “Erario ed altro”, nel campo “tipo” la lettera “R”, nel campo “elementi identificativi” la partita IVA da chiudere, nel campo “codice” il nuovo codice tributo “8110” denominato “Sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35, c. 3, del DPR 633/1972 - Sanatoria di cui all’articolo 23, c. 23, d.l. n. 98/2011”, relativo al versamento della sanzione ridotta di 129 euro e nel campo “anno di riferimento” l’anno di cessazione dell’attività, nel formato “AAAA” (es. 2009).
Possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso
Si ricorda, infine, che resta ferma la possibilità di sanare la violazione in esame avvalendosi del ravvedimento operoso, ipotesi che consentirebbe di versare una sanzione inferiore a 129 euro. Infatti, se la dichiarazione di cessazione attività viene presentataentro un anno dalla violazione, è prevista la riduzione della sanzione:
- a 51 euro (pari a un decimo di 516 euro), per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011;
- a 64 euro (pari a un ottavo di 516 euro), per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.