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giovedì 13 ottobre 2011

IVA al 21%, conta la data di emissione della fattura

La circ. 45 dell’Agenzia chiarisce che, per le operazioni ad esigibilità differita, non rileva la data di registrazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/2011, pubblicata ieri, ha fornito alcune indicazioni in merito all’operatività della nuova aliquota ordinaria IVA del 21% (art. 2, comma 2-bis, del DL n. 138/2011), applicabile a tutte le fattispecie, soggette al tributo, poste in essere a partire dallo scorso 17 settembre.
In primo luogo, è stato confermato che il momento di effettuazione dell’operazione deve essere individuato sulla base della relativa disciplina di riferimento, differenziata a seconda della corrispondente tipologia di fattispecie:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi: art. 6 del DPR n. 633/1972;
- acquisti intracomunitari di beni: art. 39 del DL n. 331/1993;
- importazioni: art. 201 del codice doganale comunitario.
È stato, inoltre, ribadito che nel caso di fatture emesse in via anticipata, ovvero acconti corrisposti, la relativa operazione si considera effettuata alla data della fattura (quella di ricezione del documento, con riferimento agli acquisti intracomunitari) o del versamento del corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato oppure pagato. Conseguentemente, non necessitano di alcuna regolarizzazione gli acconti pagati entro il 16 settembre 2011 e assoggettati ad IVA al 20%, scontando l’aumento di aliquota soltanto sul saldo, così come quelle fatturate entro la medesima data, ancorché la consegna del bene o il pagamento del servizio siano avvenuti successivamente, ovvero debbano ancora perfezionarsi.
Per quanto concerne, invece, le operazioni con lo Stato e gli enti pubblici, è stato precisato che l’IVA al 21% non si applica in relazione alle fattispecie per le quali, entro il 16 settembre 2011, sia stata emessa la fattura ad esigibilità differita, nonostante non fosse ancora intervenuto il corrispondente pagamento: non è, quindi, ritenuta necessaria, a dispetto dell’interpretazione letterale della norma, l’avvenuta annotazione del documento nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 633/1972, non oltre la predetta data, essendo sufficiente l’effettuazione dell’operazione – così come nel caso del regime “IVA di cassa” (art. 7 del DL n. 185/2008) – la cui data coincide con quella della fattura, nel caso di consegna del bene.
L’Amministrazione finanziaria si è, poi, soffermata sugli effetti della novità normativa in capo ai commercianti al minuto (art. 27, comma 2, del DPR n. 633/1972), che possono, ora, determinare l’imposta esclusivamente con il metodo matematico. È stato chiarito che eventuali errori, derivanti dall’utilizzo dell’abrogato metodo della percentuale di scorporo, possono comunque essere sanati, nei termini previsti per le altre tipologie di contribuenti:
- mensili: entro il 27 dicembre 2011, termine ultimo per il versamento dell’acconto annuale, relativamente alle fatture emesse non oltre il mese di novembre, ed entro il 16 marzo 2012 con riferimento a quelle di dicembre;
- trimestrali: in base alle medesime scadenze di cui al punto precedente, a seconda che si tratti delle fatture emesse entro il mese di settembre oppure nel quarto trimestre 2011.
La predetta forma di regolarizzazione non è soggetta all’applicazione di sanzioni, purché il contribuente provveda al versamento della maggiore imposta, utilizzando i codici tributo di riferimento.
Il cessionario di beni (o il committente di servizi) è tenuto alla correzione delle fatture ricevute con l’esposizione della minore imposta, entro il trentesimo giorno da quello della registrazione (art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997: qualora non abbia ricevuto il documento integrativo, può sanare l’errore anche successivamente, ma non oltre il 30 aprile 2012.
La circolare n. 45/2011 ha, infine, fornito alcuni chiarimenti in merito a particolari tipologie di contribuenti:
- agenzie di viaggio: la parte imponibile da assoggettare ad IVA del 20% e quella che sconta la nuova aliquota del 21% devono essere determinate sulla base del rapporto percentuale tra i corrispettivi dei viaggi pagati interamente entro il 16 settembre 2011 – o con inizio del viaggio intervenuto non oltre tale data – e quelli pagati successivamente;
- soggetti al regime speciale del margine: nel caso di applicazione del metodo globale, ovvero dell’imponibile individuato in virtù dell’ammontare complessivo delle cessioni e degli acquisti effettuati nel corso del periodo considerato, la quota di margine da assoggettare ad IVA del 20% e quella rientrante nel campo di applicazione dell’aliquota del 21% dovranno essere individuate proporzionalmente, sulla base percentuale delle operazioni effettuate entro il 16 settembre e di quelle successive;
- somministratori di acqua, gas e luce: qualora i misuratori dei consumi non siano in grado di distinguere le fatturazioni effettuate secondo la vecchia e la nuova IVA ordinaria, l’aliquota correttamente applicabile agli accrediti deve essere determinata tenendo conto del periodo di riferimento del conguaglio.

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