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lunedì 16 settembre 2013

IL CONTRATTO DI COMODATO

Il caso - Il contratto di comodato, data la sua gratuità, rappresenta una forma contrattuale a cui si fa ricorso in molteplici occasioni. Tuttavia, non è spesso chiaro quando si debba procedere alla registrazione del contratto e con quale periodicità sia necessario procedere al versamento dell’imposta di registro. 

Una prima definizione – Il contratto di comodato è un contratto a titolo gratuito: la causa è generalmente lo spirito di liberalità, ma può anche trattarsi di un prestito gratuito giustificato dai rapporti di affari intercorrenti tra le parti (può pertanto accadere che un’impresa dia in comodato dei proprio macchinari a un’altra impresa affinché ne faccia uso per un proprio interesse economico). 
La gratuità distingue il comodato dalla locazione: se per l’uso della cosa altrui è previsto un corrispettivo, il contratto è di locazione. 
Tuttavia, al comodatario può essere imposto un onere. È però necessario che tale onere non si ponga come corrispettivo del godimento della cosa ed assuma così la natura di una controprestazione: si ritengono pertanto compatibili con la natura del contratto di comodato i rimborsi spese per le utenze, nonché piccole spese di manutenzione e ristrutturazione finalizzate alla conservazione del bene senza che ciò comporti un incremento del valore del bene stesso. 

Il termine – La cosa dovrà essere restituita alla scadenza del termine pattuito ma, se non è previsto un termine, la restituzione deve avvenire quando il comodatario se ne è servito per l’uso convenuto. 
Se durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno del comodante, questi può richiederne la restituzione immediata. 
Se infine, non è fissato un termine e non è possibile individuare un termine in relazione allo scopo previsto, la cosa andrà restituita a richiesta del comodante. 
In ogni caso, nulla vieta che possa essere fissato un termine con possibilità di rinnovo tacito alla scadenza. 

La registrazione – Il contratto di comodato non è sempre soggetto a registrazione. 
I contratti verbali di comodato, siano essi relativi a beni mobili o immobili non sono infatti soggetti a registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti (R.M. 14/E/2001). 
Qualora il contratto di comodato su beni immobili sia redatto in forma scritta lo stesso è invece soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di euro 168,00. È dovuta inoltre l’imposta di bollo in misura ordinaria. 
La registrazione va effettuata solo alla stipula e non sono previsti versamenti annuali. Nel caso in cui sia stabilito il rinnovo tacito alla scadenza non è necessario procedere al versamento dell’imposta di registro in occasione del rinnovo. 
In caso di contratto di comodato su beni mobili la registrazione è invece richiesta solo se il contratto sia redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, mentre se il contratto è redatto nella forma di scrittura privata non autenticata è prevista la registrazione solo in caso d’uso (ovvero solo nel momento in cui tali atti siano depositati presso le cancellerie giudiziarie, per procedimenti di volontaria giurisdizione - e non per i procedimenti di contenzioso ordinario - e presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali). 

Nel caso in cui sia richiesta la registrazione è necessario provvedervi entro il termine massimo di 20 giorni, apponendo una marca da bollo da 16 euro ogni 4 facciate di contratto o 100 righe (generalmente su due copie del contratto). Sarà inoltre necessaria una marca da bollo da 2 euro se la data della marca da bollo è successiva a quella della stipula. 
Oltre a presentare il modello F23 con l’imposta di 168 euro versata è altresì necessario presentare il modello 69.

giovedì 12 settembre 2013

IMMOBILI E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE): cos'e' e quando serve

Scheda Pratica di Rita Sabelli


ADUC - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori 

Il dl 63/2013 diventato legge 90/2013 ha riscritto parte del D.lgs. 192/2005 (il decreto sul rendimento energetico nell'edilizia) introducendo, tra le altre cose, una nuova certificazione energetica degli edifici, ovvero l'APE (attestazione di prestazione energetica) in sostituzione dell'ACE (attestato di certificazione energetica).

Il decreto detta anche nuove norme sull'efficienza energetica degli edifici (nuovi od oggetto di ristrutturazione), adeguando la normativa italiana a quella europea e piu' precisamente recependo la Direttiva 2010/31/UE cosi' da evitare di aggravare la procedura di infrazione avviata dalla commissione europea nei nostri confronti nel settembre 2012.

A tal proposito e' stata fissata al 30/6/2014 la data entro la quale deve essere definito un "piano d'azione" destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia "quasi zero" (con fabbisogno energetico molto basso coperto da energia da fonte rinnovabile prodotta in loco).

Gli obbiettivi sono: a partire dal 31/12/2018 tutti i nuovi edifici pubblici, scuole comprese, dovranno essere ad energia "quasi zero"; dal 1/1/2021 dovranno esserlo TUTTI gli edifici di nuova costruzione.

Altra importante modifica, anche questa introdotta per porre rimedio ad una procedura europea di infrazione avviata nel 2006 nei nostri confronti per la quale siamo stati recentemente sanzionati dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 13/6/2013), e' la reintroduzione -o meglio la definitiva e completa introduzione- dell'obbligo di allegare le attestazioni di efficienza energetica ai contratti di trasferimento della proprieta' dell'immobile (o di altro diritto reale di godimento) e ai nuovi contratti di affitto. 

La nuova attestazione APE e' entrata in vigore subito (dal 6/6/2013). In attesa dei decreti ministeriali che dovranno definire i criteri di calcolo della prestazione energetica -per i quali il termine ultimo e' Gennaio 2014- e' previsto infatti che essa possa essere redatta riferendosi alle norme tecniche relative alle "vecchie" certificazioni energetiche, nello specifico al Dpr 59/2009 o alle normative regionali eventualmente emesse. Si vedano in proposito gli art.9/18 del Dl 63/2013 e la Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 25/6/2013.

E' bene sapere comunque che il Dl 63/2013 si applica in tutte le regioni e province autonome che non si sono ancora adeguate alla direttiva 2010/31/UE. Le normative regionali, quindi, "superano" quella nazionale solo se emesse in conformita' a tale direttiva.

NORME ENERGETICHE PER EDIFICI NUOVI OD OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
Il decreto della nuove norme in materia di prestazioni energetiche degli edifici NUOVI od oggetto di ristrutturazioni importanti, norme generali che dovranno essere completate da decreti attuativi.

Come gia' detto in premessa, e' stata anche fissata al 30/6/2014 la data entro la quale deve essere definito un "piano d'azione" destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia "quasi zero" (con fabbisogno energetico molto basso coperto da energia da fonte rinnovabile prodotta in loco).

Ricordiamo che gia' dal 1/1/2012 tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione devono coprire almeno il 20% dei propri consumi con le energie rinnovabili. Questa percentuale diventera' del 50% dal 2017 (vedi allegato 3 del D.lgs. 28/2011).

LA CERTIFICAZIONE "APE"
Cos'e' 
L'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) e' un documento che certifica la prestazione energetica -ovvero il fabbisogno energetico- di un edificio attraverso specifici descrittori (dati, grafici, etc.) e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. E' redatto da esperti qualificati (tecnici certificatori) sulla base di disposizioni normative specifiche.
Il fabbisogno energetico dell'edificio e' la quantita' annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria, rispetto ad un uso standard, per i vari bisogni energetici dell'edificio (climatizzazione invernate ed estiva, preparazione acqua calda, ventilazione, etc.). Il dato tiene conto anche dell'isolamento dell'edificio e delle caratteristiche degli impianti.
Uno dei dati presenti e' la classe energetica che puo' variare da A+ (classe piu' alta, con consumi piu' bassi) a G (classe piu' bassa, consumi piu' alti).

L'attestazione APE puo' riferirsi a piu' unita' immobiliari facenti parte del medesimo edificio, se le stesse hanno la stessa destinazione d'uso, la stessa situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, se presenti, dallo stesso impianto termico di climatizzazione invernale e dallo stesso sistema di climatizzazione estiva.

L'APE ha validita' massima di dieci anni a partire dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare.
La durata decennale e' subordinata al rispetto delle norme di controllo, manutenzione e adeguamento di tutti i sistemi termici dell'edificio, impianti termici compresi.
Al fine di verificare tali adempimenti i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all'attestato APE.

Quando serve
L'attestazione APE deve essere rilasciata per gli edifici nuovi e nei casi di ristrutturazione importante prima del rilascio del certificato di agibilita'. Si intendono per lavori di "ristrutturazione importante" gli interventi edilizi di qualsivoglia tipo (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo) che riguardano almeno il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo compongono (esempi: rifacimento pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture).

Deve inoltre essere prodotta in tutti i casi in cui l'immobile venga ceduto a terzi per affitto, vendita o altro trasferimento di diritto reale su di esso (usufrutto, uso, abitazione, etc.), anche a titolo gratuito.Cio' per contratti posti in essere dal 6/6/2013, entrata in vigore del Dl 63/2013, pena la nullita' degli stessi.

Per gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 mq dotati di APE, lo stesso va affisso all'ingresso dell'edificio o comunque in un luogo ove sia ben visibile al pubblico. Per gli edifici della pubblica amministrazione che non si siano ancora muniti della certificazione c'e' tempo fino al 3/12/2013 (180 giorni dal 6/6).

Si puo' evitare di munirsi di APE se si e' in possesso di un attestato energetico ACE (attestato di certificazione energetica) in corso di validita' rilasciato in conformita' alla direttiva 2002/91/CE.

Rimane in vita con le proprie funzioni l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) che, se posseduto, potra' agevolare il rilascio del nuovo APE.

Come ottenerla
Nel caso di nuovo edificio l'attestazione APE e' rilasciata dal costruttore, sia esso committente o impresa costruttrice che opera direttamente.
Per gli edifici gia' esistenti deve invece essere prodotta dal proprietario dell'immobile che la ottiene rivolgendosi ad un tecnico abilitato (i cosiddetti certificatori energetici le cui funzioni sono dettate dal Dpr 75/2013).
Si puo' trattare di liberi professionisti o di tecnici dipendenti da enti pubblici o privati che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia.

ADEMPIMENTI IN CASO DI LOCAZIONE O VENDITA DELL'IMMOBILE
Come gia' detto, quando si cede l'immobile in affitto o lo si vende (o si cede anche a titolo gratuito in usufrutto, uso od abitazione), e' obbligatorio munirsi della certificazione energetica e consegnarla all'inquilino o acquirente (o usufruttuario che sia).

Piu' precisamente il proprietario dell'immobile deve rendere disponibile la certificazione al potenziale acquirente o inquilino fin dalla fase di trattativa.
Gli stessi annunci di vendita o locazione che vengono pubblicati sui mezzi di comunicazione devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la corrispondente classe energetica.

Se la vendita o la locazione avvengono prima della costruzione dell'edificio, il venditore o locatario deve comunque fornire informazioni sulla futura prestazione energetica e produrre l'APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita'.

Nel contratto di cessione deve essere riportata un'apposita clausola con la quale l'acquirente, l'inquilino o comunque la parte a cui l'immobile viene ceduto dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio, comprensiva dell'attestato APE.

La mancata allegazione dell'attestazione APE determina la nullita' dei contratti.

ATTENZIONE! Una nota interpretativa del Notariato ha chiarito che l'obbligo di allegazione ai contratti, nel momento in cui vengono conclusi, riguarda essenzialmente la certificazione energetica e non i libretti di impianto, che non devono essere considerati "allegati" in senso stretto ma "documentazione di corredo". Tali libretti possono quindi essere consegnati all'acquirente o all'inquilino in un momento diverso,  tipicamente prima della conclusione del contratto, al termine delle trattative.

Le note interpretative del Notariato sono per ora due:
- la prima, con molti dettagli e chiarimenti, e' la nota del 7/8/2013
- la seconda, inerente specificatamente i libretti di impianto, e' del 9/9/2013.

SANZIONI 
Se non si ottempera all'obbligo di dotare l'immobile di certificazione energetica in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione importante (vedi sopra) si rischia l'addebito di una sanzione variabile da 3.000 a 18.000 euro. A seconda dei casi il soggetto sanzionabile e' il costruttore o il proprietario dell'immobile, e la sanzione viene comminata dall'ente locale preposto (comune, provincia autonoma, regione).

Nel caso si ometta di allegare la certificazione ai contratti di compravendita immobiliare la sanzione addebitabile al proprietario/venditore varia da 3000 a 18.000 euro mentre per i contratti di affitto la sanzione, a carico del proprietario/locatore, varia da 300 a 1.800 euro.

Se nell'annuncio di vendita o locazione mancano i dati sui parametri energetici dell'immobile la sanzione, a carico del responsabile dell'annuncio, varia da 500 a 3000 euro.

Per il tecnico/professionista che redige la certificazione APE in difformita' rispetto alle norme la sanzione applicabile varia da 700 a 4200 euro.

FONTI NORMATIVE
- D.lgs. 192/2005 artt.1/2/3/4/5/6/15 modificati da
- Dl 63/2013 diventato legge 90/2013, artt.1/13bis

- Dpr 59/2009 regolamento attuativo del D.lgs.192/2005
(in vigore fino all'emanazione delle norme tecniche relative alla nuova certificazione APE)
- DM 26/9/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”
(in vigore ed oggetto di futuro aggiornamento da parte delle norme tecniche relative alla nuova certificazione APE).
- Circolare Ministero dello Sviluppo economico n.12976 del 25/6/2013 esplicativa della fase transitoria

mercoledì 11 settembre 2013

Redditometro e le spese certe

La dimostrazione da parte del contribuente dell’errata imputazione

Premessa – Nel nuovo redditometro le spese certe sono rappresentate dagli oneri il cui ammontare è oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente e dall'Amministrazione Finanziaria. In questo caso “il contribuente può dimostrare con prove certe e dirette l'errata imputazione delle stesse o l'inesattezza delle informazioni in possesso dell'Amministrazione”.

Spese di ammontare certo - Sono riconducibili tra le spese certe i costi sostenuti per l'acquisto di un'abitazione, di un'autovettura, di un'imbarcazione, ecc. (anche se a rigore si tratta di costi sostenuti per investimenti). Rientrano nell'ambito di tali categorie di spese anche gli oneri relativi alla stipula di un contratto di mutuo o di locazione. I dati relativi al contratto di mutuo sono certi, in quanto già presenti nell'Anagrafe tributaria. Lo stesso dicasi per i canoni di locazione i cui contratti sono oggetto di registrazione.

Mutuo - Nella ricostruzione sintetica del reddito devono essere considerate esclusivamente le rate di mutuo effettivamente pagate nell'anno avendo riguardo sia alla quota capitale sia alla quota interessi. Devono essere poi compresi anche gli ulteriori oneri connessi e gli eventuali interessi di mora.

Canoni di locazione - Con riferimento ai canoni di locazione rileva la spesa effettivamente sostenuta, il cui ammontare deve essere “rapportato alla durata ed al numero delle co-parti che intervengono nel contratto, oggetto di registrazione, nel ruolo di locatari (aventi causa)”.

Altre spese - Sono riconducibili nell'ambito di tali categorie di spese anche gli oneri per “combustibile ed energia e per le comunicazioni”. I Gestori di servizi di pubblica utilità comunicano annualmente i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica e gas all'Anagrafe tributaria. Il medesimo obbligo di comunicazione riguarda i servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare.

Assenza di dati certi - Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, “in assenza di dati in Anagrafe tributaria, si fa riferimento alla spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza”. Inoltre, può verificarsi che le utenze siano intestate a una persona diversa dal proprietario/locatore/possessore dell'immobile. “In questi casi, in sede di contraddittorio si procede alla corretta attribuzione della spesa a chi effettivamente l'ha sostenuta”.

Contributi - Sono altresì spese certe gli oneri per contributi, comunicati dall'INPS e dagli altri Enti previdenziali, sostenuti dal contribuente direttamente e non per il tramite del datore di lavoro, e gli assegni periodici corrisposti al coniuge. Tale spesa è rilevabile dagli oneri deducibili indicati nel modello UNICO presentato dal contribuente che sostiene l'onere.

Dimostrazione del contribuente
 - Per le spese certe l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il “contribuente può dimostrare con prove certe e dirette l'errata imputazione delle stesse o l'inesattezza delle informazioni in possesso dell'Amministrazione”.

Acquisto immobile - Ad esempio nell'Anagrafe potrebbe erroneamente risultare che il contribuente ha acquistato un immobile senza finanziamento, quando invece l'acquisto è stato effettuato con le provviste derivanti da un disinvestimento. In questa ipotesi il contribuente potrebbe ad esempio agevolmente dimostrare che l'acquisto effettuato è stato “finanziato” con la vendita di titoli in portafoglio.

Utenze - L'Agenzia delle Entrate potrebbe aver erroneamente imputato i consumi telefonici, elettrici e delle altre utenze all'intestatario (formale) dei contratti. In tale ipotesi il contribuente potrebbe dimostrare che le predette spese sono state effettivamente sostenute dal locatario dell'immobile utilizzato sulla base di un contratto di locazione regolarmente registrato.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 9 settembre 2013

Sono reali le nuove semplificazioni per le Srl?

Con il recente Decreto lavoro, in vigore dal 23 agosto 2013, è stata abolita la Srlcr (società a responsabilità limitata con capitale ridotto), mentre sono state apportate notevoli innovazioni nella disciplina delle Srls (società a responsabilità limitata semplificata) e delle Srl.

Le Srl con capitale inferiore a 10.000 euro - Con specifico riferimento alle Srl è ora prevista la loro costituzione anche con capitale inferiore a 10.000 euro.
Per chi vuole costituire la nuova Srl con capitale inferiore a 10.000 euro, sono tuttavia fissate alcune specifiche limitazioni, quali:
- impossibilità di effettuare conferimenti diversi dal denaro (quindi non si potranno avere conferimenti in natura);
- necessità di versare interamente nelle mani degli amministratori della società i conferimenti in denaro (di conseguenza non sarà più previsto il c.d. versamento "per centesimi");
- necessità di destinare a riserva legale una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio, fino a quando il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di 10mila euro;
- quest’ultima riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per la copertura di eventuali perdite e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione.

I nuovi conferimenti nella Srl - Alcune importanti novità riguardano poi, in generale, le Srl, anche se aventi capitale superiore a 10.000 euro.
Nello specifico, il nuovo articolo 2464 c.c. non prevede più che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo venga versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro, ma richiede che il 25% dei conferimenti sia versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo. Sarà inoltre lo stesso atto costitutivo ad indicare quali devono essere i mezzi di pagamento.

Il nuovo versamento nelle mani degli amministratori è stato introdotto in un’ottica di semplificazione, ma potrebbe comunque sollevare alcuni problemi nella pratica quotidiana.
Uno dei primi dubbi che potrebbero sorgere riguarda proprio la scelta del mezzo di pagamento (da indicare nell’atto costitutivo).
Si ricorda infatti, che, anche nel caso di conferimenti, rimane fermo il limite all’utilizzo dei contanti: nel caso in cui il versamento superi i 999,99 euro diventa necessario ricorrere a uno strumento di pagamento tracciabile.
Inoltre, per quanto riguarda l’assegno bancario è necessario considerare che potrebbe non esserne garantita la copertura, facendo venir meno una delle condizioni richieste dal nostro codice per la costituzione della società stessa.
Gli strumenti utilizzabili, pertanto, oltre al contante per importi sotto la soglia, sarebbero, secondo una breve nota del Consiglio nazionale del notariato del 4 settembre:
- bonifico bancario, a favore di uno dei nominandi amministratori (sarebbe infatti impossibile effettuarlo nei confronti di una società che ancora non esiste);
- assegno circolare (metodo preferibile), da intestare alla costituenda società o a uno dei nominandi amministratori.
Sebbene la seconda soluzione, secondo il notariato, sia la preferibile, è necessaria una precisazione.
Si pensi infatti all’amministratore che, appena nominato, riceve l’assegno circolare, ovviamente non trasferibile, intestato a suo nome. Sarà necessario che l’amministratore incassi l’assegno sul suo conto personale, per poi girarlo alla società.
Stesso discorso può essere fatto nel caso del bonifico intestato all’amministratore.
Tali dubbi si trasformano letteralmente in problemi se poi l’amministratore si appropria dei soldi a lui consegnati.
La soluzione migliore sembra quindi essere quella di un assegno circolare intestato alla costituenda società da consegnare nelle mani dell’amministratore appena designato all’atto della sottoscrizione.
Un’ulteriore via percorribile sarebbe infine quella di poter continuare ad affidare i conferimenti a una banca, la quale li accrediterà su un conto che potrà essere successivamente movimentato soltanto dagli amministratori. In questo caso, tuttavia, bisognerebbe ricorrere a un mandato specifico alla banca depositaria.

Un altro possibile problema potrebbe essere rappresentato dalla richiesta normativa della presenza degli amministratori alla stipula dell’atto costitutivo, che dovranno accettare, nella stessa sede, immediatamente l’incarico (proprio per ricevere, nelle loro mani, i conferimenti).
Si pensi al caso in cui i soci non siano persone fisiche, o, ancor più, al fatto che potrebbero essere addirittura stranieri. In tal caso, molto spesso, gli amministratori non sono presenti.
In questi casi una procura può ritenersi sufficiente? È necessario che siano presenti tutti gli amministratori o ne è sufficiente anche soltanto uno?
Si può dire che nulla vieta che vi sia un solo amministratore (si pensi agli incarichi che possono essere eseguiti in via disgiunta), e allo stesso modo, si ritiene possibile che l’amministratore possa delegare un terzo (sicuramente dopo aver accettato in anticipo la carica).
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 6 settembre 2013

Il nuovo regime sanzionatorio nel caso di omessa compilazione del quadro RW.

A cura di Alberto Nastasia

L’art. 9 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) ha ridotto la misura delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale attraverso la riscrittura dell’art. 5 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167. 

L’intervento modificativo era stato da più parti sollecitato allo scopo di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti; in questa direzione si è espresso anche l’Ordine Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nella norma di comportamento n. 185 dell’11 settembre 2012.

Il riferimento normativo è, come detto, costituito dal D.L. 167/1990 che impone a tutti i contribuenti residenti in Italia che detengano in uno Stato estero un investimento di importo superiore a diecimila euro ovvero che abbiano effettuato movimentazioni riferite all’investimento, dall’Italia all’estero, dall’estero all’Italia ovvero estero su estero, di importo complessivo superiore a diecimila euro, anche qualora detti trasferimenti siano stati operati per il tramite di intermediari, di compilare l’apposito quadro RW di Unico.

Al riguardo, il richiamato documento degli esperti contabili osserva che le sanzioni applicabili alle violazioni per mancata compilazione del quadro RW sono fortemente penalizzanti, in quanto l’art. 5, comma 4, del D.L. n. 167/1990 punisce la violazione dell’obbligo di dichiarazione con la sanzione amministrativa dal 10 al 50 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore.

Inoltre, i dottori commercialisti non hanno mancato di evidenziare che le Autorità comunitarie hanno richiesto all’Italia informazioni e delucidazioni in ordine al sistema sanzionatorio relativo al monitoraggio fiscale.

Pertanto, proprio allo scopo di chiudere la procedura di pre-infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, all’art. 9 della legge europea sono state previste specifiche disposizioni in materia di monitoraggio fiscale che, fra l’altro, riducono significativamente le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW di Unico.

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle attività detenute all’estero è, infatti, oggi punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati, raddoppiata nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute in paradisi fiscali.
Qualora la dichiarazione sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione,in misura fissa, pari a 258 euro.

In tutti i casi in cui si sia già proceduto alla contestazione delle violazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, trova applicazione il principio del “favor rei”, con conseguente applicazione delle nuove misure sanzionatorie.
In attesa di più precise indicazioni di prassi inerenti la concreta applicazione delle nuove misure sanzionatorie, non può che salutarsi con favore l’intervento modificativo operato.

Non può, tuttavia, sottacersi che si tratta di un’azione isolata.

Ciò di cui si avverte la reale necessità è, invece, una organica revisione dell’intero quadro delle sanzioni tributarie allo scopo di ricondurlo nei canoni della proporzionalità rispetto all’effettiva pericolosità del comportamento posto in essere.

giovedì 5 settembre 2013

Mod.770: omesse ritenute entro il 20 settembre

La proroga del 770 fa slittare anche il temine per sanare l’eventuale reato

Premessa – Il reato di omesso versamento di ritenute (per importi superiori a 50.000 €) si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta. Con la proroga al 20 settembre del termine per la presentazione del mod. 770 slitta anche la scadenza entro la quale sanare l’eventuale violazione penale.

Sostituti d’imposta - La norma quadro che disciplina la categoria dei sostituti d’imposta è racchiusa nell'art. 23, D.P.R. 600/1973 che al co. 1 identifica i soggetti che assumono tale figura tra i quali sono ricompresi coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa. Tali contribuenti, in base all'art. 23 e segg. del richiamato decreto, quando corrispondono redditi soggetti a ritenuta assumono lo status di sostituti obbligati ad operare una ritenuta al momento del pagamento e versarla all'Erario.

Sanzioni amministrative – Per quanto riguarda le violazioni formali, l'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997 punisce con la sanzione da Euro 258 ad Euro 2.065, l'ipotesi di omissione, incompletezza o non veridicità degli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria, quindi non scaturenti da autonome richieste da parte dell'Ufficio o della Guardia di Finanza. Più in dettaglio, come meglio chiarito dalla C.M. 25.1.1999, n. 23, punto 4.2, sono altresì sanzionabili, ai sensi della disposizione in commento, le violazioni concernenti la mancata o tardiva consegna delle certificazioni dei sostituti d'imposta, ovvero il rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri da parte dei predetti soggetti obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti.

Violazioni sostanziali 
- Per quanto riguarda le violazioni sostanziali, il D.Lgs. 471/1997, all'art. 14, prevede, a carico del sostituto d'imposta che non opera in tutto o in parte ritenute alla fonte, l'applicazione della sanzione in misura del 20% dell'ammontare non trattenuto. Un'ulteriore sanzione più grave è prevista in via del tutto autonoma dal precedente art. 13, D.Lgs. 471/1997, costituita dal 30% dell'importo non versato. Pertanto, in ipotesi di ritenute non operate e non versate, sono applicabili entrambe le sanzioni, atteso che l'art. 14 appena nominato fa salva l'applicazione del precedente art. 13, in caso di omesso versamento di ritenute all'Erario.

Sanzioni penali 
- Il D.Lgs. 10.3.2000, n. 74, all'art. 10-bis, contempla la fattispecie delittuosa di omesso versamento di ritenute certificate, punita con la reclusione da sei mesi a due anni per i sostituti d'imposta che, entro il termine di presentazione del Mod. 770, non versano le ritenute certificate per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta. L'ipotesi di reato in parola si concretizza, quindi, soltanto al superamento dei predetti limiti, allo spirare del temine di presentazione della dichiarazione annuale ed è circoscritta al solo caso di ritenute risultanti da certificazioni rilasciate ai sostituiti (i quali in buona fede le utilizzano nelle proprie dichiarazioni dei redditi). Risultano del tutto escluse da tale fattispecie le ritenute non operate, non versate e non certificate anche se di importo molto più elevato rispetto alla soglia di Euro 50.000.

Proroga 770 – Il termine per la presentazione del modello 770 è ordinariamente fissata al 31 luglio. Per il 2013 il DPCM del 24.07.2013 ha però previsto che il termine ultimo per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta venga prorogato al 20 settembre. Con tale proroga slitta anche il termine entro il quale sanare l’eventuale omessi versamento delle ritenute per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000 al fine di evitare di incorrere nel reato in questione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 4 settembre 2013

ECO-BONUS: attenzione ai presupposti e ai limiti

Prima di procedere con una ristrutturazione edilizia, è necessario verificare le modalità con cui operano le detrazioni del 50% sul recupero edilizio e del 65% sul risparmio energetico. In particolare, vanno esaminati:
- i limiti di spesa massima su cui calcolare la detrazione, in quanto potrebbero essere già stati “utilizzati” tramite pagamenti effettuati in periodi precedenti;
- la possibilità di scegliere l'una o l'altra detrazione per alcuni tipi di lavori non facilmente classificabili, in quanto posti al confine tra le due normative;
- la possibilità di usufruire dell'alternativa del conto termico quale erogazione monetaria per un periodo variabile da due a cinque anni.
Tutto ciò, tenendo a mente la variabile della capienza fiscale per evitare che la detrazione si riveli superiore all'imposta lorda.

Limite di spesa – Per le ristrutturazioni e gli altri interventi di edilizia, indicati all'articolo 16-bis del Tuir, è possibile detrarre il 50% calcolato su una spesa massima di 96.000 euro, ma esclusivamente per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. Per gli incentivi finalizzati al risparmio energetico, invece, l'importo massimo non è dettato in funzione della spesa massima, ma della detrazione massima, ed è differenziato in base a quattro tipologie di lavori:
1. riqualificazione globale degli edifici esistenti per i quali la detrazione massima è di 100.000 euro;
2. coibentazione di pareti e coperture e la sostituzione di finestre, il limite di detrazione è 60.000 euro;
3. installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, il limite di detrazione è 60.000 euro;
4.sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per i quali è possibile recuperare il 50% del costo totale dell’impianto, attraverso la detrazione fiscale che però opera solo se la sostituzione è effettuata nel periodo che va da luglio 2012 a giugno 2013.

La scelta – Stante l’ovvia impossibilità che la medesima opera possa concorrere a più agevolazioni, è necessario scegliere il miglior incentivo al fine di ottenere il massimo beneficio. Si pensi, ad esempio, a una spesa per la sostituzione di infissi e finestre che per loro caratteristiche rientrino nei requisiti di isolamento dettati dal D.M. 26 gennaio 2010. Tale opera può usufruire anche del 50% sulle ristrutturazioni, in quanto integra una manutenzione straordinaria. La stessa spesa può, però, anche concorrere al "bonus energia", e dunque beneficiare della detrazione del 50%, ma con il tetto di spesa pari a 96.000 euro, il quale include, tuttavia, anche le altre spese sostenute quali opere murarie, impiantistiche, ecc.
La scelta dipende dunque dal totale complessivamente speso per l'opera principale.

I limiti di spesa – Siano essi per le ristrutturazioni o per la riqualificazione energetica, i limiti vanno riferiti esclusivamente a una unità immobiliare, senza, dunque, tener conto del numero dei proprietari o della durata delle opere. Ne consegue che per ciascun immobile, la parte di spesa detraibile va suddivisa per il numero dei partecipanti. Tale limite va, inoltre, rapportato all'intero intervento, senza tener conto della durata che lo stesso può avere, dunque dovendo altresì considerare le detrazioni fruite in anni precedenti.

Il fattore tempo – La normativa parla di “opere non direttamente collegate tra loro ed effettuate a distanza (anche breve) di tempo”, causando in tal modo dubbi circa l’applicazione. Si pensi allora a un contribuente che decide di ristrutturare integralmente gli interni della propria abitazione e si ipotizzi che la stessa termini nel corso di due mesi dall'avvio. Successivamente, decorso un breve arco temporale, decide di eseguire la manutenzione straordinaria dei muri esterni, modificandone l'isolamento termico, il colore e gli infissi. Si tratta di due interventi, caratterizzati da un inizio e una fine, per i quali sarà possibile considerare distinti tetti massimi di spesa.
Per ciò che non rientra nel bonus energetico, sarà possibile beneficiare del 50% con tetto di spesa pari a 96.000 euro per tutte le opere comprese nella ristrutturazione interna e un altro 50% sempre con tetto pari a 96.000 euro per le opere di manutenzione straordinaria. È però necessario che i due interventi non riguardino la medesima pratica edilizia o prosecuzione del medesimo contratto di appalto, in quanto, in caso contrario, sarebbero considerati unico lavoro "complesso" di ristrutturazione di edificio, dunque senza possibilità di avvalersi del doppio tetto di spesa e doppia detrazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Motivazione della cartella

Cassazione Tributaria, ordinanza del 3 settembre 2013

È nulla la cartella esattoriale che non rechi una motivazione adeguata, cioè idonea a rendere edotto il contribuente delle ragioni della pretesa del Fisco. Lo conferma ancora una volta la giurisprudenza di legittimità.

Motivazione troppo generica. Con la brevissima ordinanza n. 20211/13, pubblicata ieri, la Sesta Sezione Civile T della Cassazione ha sostenuto che l’indicazione di un “omesso o carente versamento”non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale. 

Condiviso il parere del relatore. Il Collegio ha condiviso il parere del consigliere relatore, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, “in quanto la sentenza di merito contiene l’accertamento di fatto relativo alla carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale, accertamento che doveva semmai essere contestato con il mezzo revocatorio”.

Causale in “chiaro”. La Sesta Sezione Civile T, questa volta con la sentenza n. 15188/13, pubblicata lo scorso 18 giugno, ha pure affermato la nullità la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’articolo 54 D.P.R. n. 633 del 1972, che non rechi indicazioni atte a consentire al destinatario l’agevole identificazione della causale delle somme pretese.

Cartelle per liquidazione d’imposta.
 Gli Ermellini hanno spiegato che in ipotesi di liquidazione di imposta, ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 o 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e, come tale, deve essere adeguatamente motivata. Si può parlare di motivazione adeguata quando l’atto di riscossione contiene indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Ufficio Finanziario, mentre non si può invocare l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente, “essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella” (conf. Cass., sentenza n. 11446 del 2006).
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 3 settembre 2013

D.L. 102/2013: le principali misure adottate

Pubblicato nella G.U. 204/2013 del 31.08.2013

Il D.L. 102/2013, “Disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di Cig e di trattamenti pensionistici”, entra in vigore con la pubblicazione nella G.U. 204/2013 del 31.08.2013. Diversamente dalle bozze che circolavano nei giorni scorsi alla pubblicazione in G.U., scompaiono il temutissimo ritorno all’imponibilità dell'Irpef sulle seconde case, nonchéla deducibilità dell'IMU per le imprese.

I temi affrontati - Il testo varato dal Governo e prontamente pubblicato in Gazzetta ufficiale si compone di 15 articoli, che disciplinano rispettivamente il tema dell’IMU, la tassa per i rifiuti 2013 (TARES), incentivazioni al sistema creditizio, con particolare riguardo alle modalità di accesso al credito ai soggetti svantaggiati, oltre a prevedere discipline in tema di lavoro e di finanza locale. Tra le forme di copertura del minor gettito IMU si segnala la riduzione della detraibilità delle polizze vita e contro gli infortuni ela possibilità di incrementare gli acconti IRES, IRAP e le accise.

IMU: abitazione principale - In tema di IMU, l’art. 1, D.L. 102/2013, conferma la cancellazione dell’acconto 2013 per l’abitazione principale, inizialmente sospeso per effetto dell’art. 1, co. 1, D.L. 54/2013, con la sola eccezione di quelle iscritte nelle categorie catastali A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (immobili storici).
L’abolizione dell’imposta riguarda anche le pertinenze (box e cantine) dell’abitazione principale.
Rimangono escluse dall’abolizione dell’imposta le abitazioni di tipo signorile ovvero le abitazioni delle categorie catastali A1, A2 e A9.
Resta l'incognita della seconda rata per la quale si aspetta di trovare le coperture e se ne riparlerà dopo il 15 ottobre.

IMU: altre novità - L’art. 2 del D.L. 102/2013 cancella la seconda rata 2013 dei c.d. "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita prevedendo, inoltre, l’esenzione IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a partire dal 1° gennaio 2014.
Tra le altre novità sull’IMU si segnala:
- l'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni assegnate ai soci delle cooperative a proprietà indivisa, e la detrazione di 200 euro per gli alloggi di proprietà degli ex Iacp (la "case popolari"): dato che queste in genere sono di categoria catastale A/4, la maggior parte delle 800mila unità risulterà di fatto esente;
- per le case degli appartenenti alle Forze armate e di polizia, ai Vigili del fuoco e (a sorpresa) ai funzionari di prefettura non è più richiesto il requisito di dimora e residenza perché siano considerate abitazioni principali;
 esenzione dall'Imu degli immobili adibita alla ricerca, a partire dal 1° gennaio 2014.
Il minor gettito IMU sarà compensato ai Comuni con trasferimenti diretti dallo Stato.

La cedolare secca - Per quanto riguarda la cedolare secca, l’art. 4 del D.L. 102/2013, per i canoni concordati di abitazioni, prevede una riduzione dell’aliquota dal 19% al 15%, con effetto a partire dal 1° gennaio 2013, rendendo gli stessi maggiormente convenienti rispetto alle locazioni a canone libero, la cui aliquota è del 21%.

TARES - L’art. 5, del D.L. 102/2013, conferma le regole sulla Tares, ufficialmente già in vigore, il cui saldo sarà calcolato con i nuovi criteri, a differenza dell'acconto che è stato calcolato con le vecchie regole Tarsu.

Incentivi al sistema creditizio - Data la stretta del sistema creditizio, vengono previsti una serie di meccanismi che permettano la ripresa del credito per l’acquisto della prima casa e supportino i soggetti che hanno già contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.
Nell’ambito di tali misure si segnala il rifinanziato del fondo per la sospensione di 18 mesi delle rate del muto gestito dalla Consap e il rifinanziato il fondo di garanzia per i mutui a favore dei giovani. Quest’ultimo permette agli under 35 (giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori) con un ISEE inferiore a 35 mila Euro di chiedere un mutuo di 200.000 euro prestando la garanzia per il 50% della quota capitale.

La clausola di salvaguardia
 – Per quanto riguarda le coperture finanziarie, l’art. 15, D.L. 102/2013, sancisce una clausola di salvaguardia in base alla quale nel caso in cui le coperture previste in relazione al maggior gettito Iva che dovrebbe scaturire dai pagamenti dei debiti alle imprese dalla Pa e dalla sanatoria sul contenzioso sulle slot machine - non dovveso essere sufficienti, il Governo è autorizzato ad aumentare l'importo degli acconti Ires e Irap e delle accise per complessivi 1,5 miliardi di euro.

La detrazione delle polizze assicurative vita e infortuni - L’art 12, D.L. 102/2013, modifica l’art. 15, co. 1, lett. f), D.P.R. 917/1986, prevedendo che il tetto massimo di detraibilità delle polizze Vita e infortuni stipulate o rinnovate dopo il 2000 scenda dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Dal 1° gennaio 2014 si prevede una ulteriore riduzione del tetto di detraibilità che scende a 230 euro.

Considerazioni - Rispetto alle versioni del D.L. circolate negli scorsi giorni, viene meno la deducibilità dell’imposta per le imprese e per gli esercenti arti e professioni e l’imponibilità IRPEF nella misura del 50% per le unità immobiliari non locate. L’eliminazione di tali misure era stata confermata già venerdì da un comunicato stampa di Palazzo Chigi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 8 agosto 2013

Depositi bancari garantiti fino a 100.000 euro

A prescindere da quanti conti il cliente abbia presso lo stesso istituto bancario, i depositi bancari sono garantiti fino a 100.000 euro pro-capite.
Gli articoli 96 e seguenti del c.d. TUB, Testo unico bancario, definiscono i sistemi di garanzia per i depositanti, cui aderiscono le banche italiane. Tali sistemi effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia.
L'assicurazione dei depositi è una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di garanzia atta ad assicurare la stabilità del sistema bancario.

Scopo della garanzia – Il fine del sistema di garanzia dei depositi è offrire tutela al risparmiatore "non informato", cioè come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio.

Crediti ammessi ed esclusi dal rimborso 
- Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi. Dunque, oltre ai conti correnti, sono garantiti depositi, assegni circolari e certificati di deposito nominativi.
Sono, invece, esclusi dalla tutela, a mero titolo esemplificativo: i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli; i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile.

Limite e termini del rimborso
 - Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'art. 83, co. 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

Cointestazione del conto deposito -
 La tutela dei fondi di garanzia opera per depositante, dunque nel caso di un conto cointestato la garanzia è di 100.000 euro per ciascun depositante, a condizione che i depositanti titolari del conto cointestato non possiedano altri conti correnti presso lo stesso istituto.
In quest'ultimo caso il depositante avrà diritto a vedersi garantiti i propri depositi comunque sino alla menzionata somma.
La garanzia opera non solo per depositante, ma anche per istituto bancario, indipendentemente dal numero di conti accesi presso lo stesso istituto. Se lo stesso depositante ha due o più conti aperti presso banche differenti, la garanzia opera separatamente, sino alla soglia dei 100.000 euro, su ciascun conto.
La tutela si estende anche ai conti aperti dalle persone giuridiche.

Filiali italiane di banche extra-UE - Tutte le banche italiane, come anche le filiali italiane di banche extracomunitarie, devono aderire obbligatoriamente a un sistema di garanzia, di conseguenza, tutti i depositanti godono delle medesime tutele.
L'assicurazione dei depositi garantisce i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri Paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 7 agosto 2013

Redditometro : la prova salva dall’accertamento

Al fine di giustificare le proprie spese non in linea con il reddito dichiarato nell’anno precedente, il contribuente soggetto al controllo fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate, deve addurre le prove che giustificano l’acquisto, pur non avendo incassato la provvista finanziaria necessaria.
Lo chiarisce l’Agenzia Entrate nella Circolare n.24/E/2013. Tale strumento di lotta all’evasione verrà usato per selezionare i contribuenti più a rischio di infedeltà fiscale, partendo dai redditi del 2009. Tale "nuovo" redditometro è fondato sulle spese medie elaborate dall'Istat per categorie omogenee di famiglie, suddivise in diverse aree geografiche. Si presenta, dunque, come un accertamento di massa non adattato alla posizione reddituale di ogni singolo contribuente e il risultato che fornisce non è che un mero indizio del reddito imputabile al soggetto accertato.

Ambito oggettivo - 
Quattro sono le potenziali tipologie di spese:
- quelle sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico, quali i costi per abitazione o per mezzi di trasposto;
- le spese per elementi certi ottenute applicando ai dati certi i valori medi rilevati dai dati dell'Istat o da analisi degli operatori di mercato
- le spese di mantenimento derivanti dalla concreta disponibilità di un bene, quale l'abitazione, di cui l'Agenzia possiede le caratteristiche tecniche quali, ad esempio, ampiezza e categoria catastale;
- infine gli investimenti patrimoniali sostenuti nell'anno.
Gli acquisti oggetto di controllo devono esser stati finanziati con redditi diversi da quelli posseduti nel medesimo periodo, con redditi esenti oppure soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. Inoltre per tutte le tipologie di spesa si può dimostrare che le spese sono state sostenute da terzi o con redditi per i quali non vi è obbligo di dichiarazione.

Parametri per l’individuazione - Nelle indicazioni agli uffici per selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo, l'Agenzia delle entrate ha fissato dei parametri. È infatti necessario che i contribuenti selezionati presentino scostamenti “significativi” tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata. La percentuale di scostamento è del 20%.
Inoltre, i controlli non devono interessare le situazioni di marginalità economica, come i casi di chi ha perso il lavoro e non ha dichiarato di conseguenza redditi in un determinato anno o lo ha fatto solo per alcuni mesi. Nella valutazione va preso in considerazione anche il reddito del nucleo familiare, in quanto se uno dei componenti ha una capacità di spesa ridotta, ma tenendo in considerazione i redditi degli altri membri l’acquisto diventa coerente, allora la spesa è da ritenersi giustificata.

L’incontro chiarificatore – La circolare n.24/E/2013 indica, altresì, la necessità che venga fissato un incontro ad hoc, al fine di meglio accertare il reddito prodotto. Tale fase si ha solo se il contribuente non è stato in grado di fornire prove contrarie al reddito accertato dall’Agenzia secondo il principio della presunzione di irregolarità della dichiarazione (Cass. n.23554/2012). Fondamentale, è dunque esibire i documenti che possono giustificare le spese sostenute, in quanto ogni tipo di acquisto può richiedere una tipologia diversa di prova. L'attività di controllo si esaurisce se, in sede di contraddittorio, il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi. Al contrario, il contraddittorio verrà esteso anche alle spese Istat. In tal caso, egli potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno della diversa rappresentazione della situazione di fatto.
La persistenza di elementi di incertezza a seguito del contraddittorio, oppure anche la mancata presentazione del contribuente all'invito, legittimano l'ufficio ad attivare indagini finanziarie e richieste di dati e notizie a soggetti terzi. Prende così avvio la seconda fase del contraddittorio con la trasmissione di un nuovo invito contenente la quantificazione di maggior reddito accertabile e maggiori imposte oltre che la proposta di adesione.

Casi pratici – Si propongono di seguito alcuni casi pratici:
- Caio ha acquistato nel 2009 un appartamento di 110 metri quadrati per 450.000 euro, con mutuo quinquennale per 100.000 euro, con rate annue di circa 20.000 euro. Dichiarando nel 2009 un reddito annuo di 80.000 euro e verificandosi, dunque, uno scostamento superiore al 20%, egli potrà giustificare l'esborso dimostrando di aver ricevuto una parte della somma dai propri genitori in seguito al disinvestimento di Bot e CCT in scadenza quell'anno.
- Tizio ha assunto nel 2010 una collaboratrice domestica, corrispondendole uno stipendio di circa 1.000 euro al mese, al lordo dei contributi previdenziali. La contribuente ha dichiarato nello stesso anno di imposta un reddito professionale di circa 32.000 euro. L'Agenzia ha individuato uno scostamento superiore alla soglia di tolleranza del 20%. Ella potrà ad esempio dimostrare che nello stesso anno 2010 la sua Cassa professionale di assistenza e previdenza le ha liquidato un'indennità di maternità per circa 15.000 euro oppure dimostrare che, mensilmente, suo marito provvede all'accredito della somma di 1.000 euro sul suo conto corrente, usata poi per pagare lo stipendio alla colf.
- Nel 2010, Sempronio ha acquistato un'autovettura di grossa cilindrata per circa 45.000 euro pur essendo privo di fonti di reddito. Egli potrà sostenere di aver ricevuto la somma necessaria dai suoi familiari in occasione del suo diploma di laurea e/o di altre ricorrenze e che le spese relative al mantenimento dell'autovettura sono sostenute dagli stessi familiari che dichiarano un reddito sufficientemente capiente.
- Daniele ha ristrutturato nel 2009 un appartamento di sua proprietà per un importo di circa 50.000 euro e beneficiando così delle detrazioni previste dalla legge. Avendo dichiarato nello stesso anno 2009 un reddito annuo pari a 30.000 euro e verificandosi, dunque, uno scostamento superiore al 20%, egli potrà dimostrare di aver accantonato la somma necessaria alla ristrutturazione grazie ai canoni percepiti in seguito alla locazione dell'immobile ristrutturato e dichiarati regolarmente negli anni precedenti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 6 agosto 2013

Beni e finanziamenti ai soci: modelli e semplificazioni

Pubblicati in data 5 agosto due attesi Provvedimenti Direttoriali:
- il primo relativo alle modalità di comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari (articolo 2, comma 36 sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
- il secondo riguardante le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa (articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
Entrambi i Provvedimenti, oltre a fornire i modelli di compilazione, fissano come termine ultimo per le comunicazioni il 30 aprile dell’anno successivo. Per il 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è tuttavia fissata al 12 dicembre 2013.
La comunicazione deve essere trasmessa attraverso i canali telematici dell’Agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati.

Beni concessi in godimento ai soci

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 novembre 2011, vengono indicati modalità e termini della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari.
La comunicazione dei dati deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.
Sono chiamati all’adempimento coloro che esercitano attività d’impresa, sia individualmente sia in forma collettiva, quindi: imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, associazioni (limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale). In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento.
Sono invece dispensate le società semplici.
Gli elementi richiesti sono: codice fiscale e dati anagrafici del “beneficiario” (per i non residenti, anche Stato estero), informazioni circa l’utilizzo del bene, data della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo versato, valore di mercato del bene.
Il provvedimento, come accennato, riduce inoltre le informazioni da inviare all’Anagrafe tributaria. Rimangono infatt fuori dalla comunicazione:
- i beni concessi in godimento agli amministratori della società,
- i fringe benefit (articoli 51 e 54 del Tuir) dei soci dipendenti o lavoratori autonomi,
- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale,
- i beni di società ed enti associativi (anche non residenti) che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano tali beni per fini esclusivamente istituzionali,
- gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai soci,
- i beni a uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi, nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge,
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
L'obbligo della comunicazione non sussiste, inoltre, quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del modello (cioè, diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili), siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto

Finanziamenti di soci o familiari

L’impresa che riceve, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni da parte di soci o familiari di importo inferiore a 3.600 euro non deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. E’ questo uno dei principali punti fissati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione è inoltre obbligatoria soltanto per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012 e l’anzidetto limite riguarda l’ammontare complessivo per ogni tipologia di apporto (finanziamento o capitalizzazione).
Nella comunicazione devono essere indicati, oltre al codice fiscale, ai dati anagrafici e per i non residenti lo Stato estero, l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni erogati da soci o familiari dell’imprenditore nel periodo di imposta.
Altra importante semplificazione può essere inoltre rinvenuta nell’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione sia già in possesso (per esempio il finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 5 agosto 2013

Equitalia: le armi di difesa del “decreto del fare”

Più facili i pagamenti dilazionati, alzata a 50 mila euro la soglia per i pignoramenti delle case

Difendersi da Equitalia - Con il cosiddetto “decreto del fare” i contribuenti hanno più strumenti per difendersi da Equitalia. Un primo passo in avanti è stato fatto con la tutela della propria abitazione, infatti la soglia di pignoramento è stata alzata a 50 mila euro, e in nessun caso può avvenire pignoramento se vi è una rateizzazione, secondariamente (ma non meno importante) vi è una maggiore possibilità di gestire le rateazioni.

Una soglia più alta – La novità più importante prevista dal Governo consiste nell’aver alzato da 20 mila euro a 50 mila euro la soglia di importo per ottenere la rateazione automatica, ovvero senza dover allegare alcuna documentazione per dimostrare una situazione di difficoltà economica. Questa costituisce un’importante agevolazione se si pensa che all’atto della richiesta di rateazione è possibile anche proporre un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti come un tempo.

Cosa succede sopra i 50 mila euro - Sopra i 50 mila euro la storia cambia. In particolare si può optare per le rate solo dopo aver presentato l’ISEE. Il mancato pagamento di una sola rata non determina la decadenza della dilazione, soltanto nel caso in cui non vengano versate due rate consecutive, infatti si perde il beneficio del rateizzo e il debito dovrà essere versato subito e in un’unica soluzione. Per questo si può anche in un secondo tempo se sopraggiunge un’ulteriore difficoltà economica chiedere altre rate.

Possibile compensare – I debiti scaduti si possono compensare (Iva, Irpef, e altre imposte), debiti e crediti si possono incrociare purché ci sia un F24 a dimostrarne l’esistenza.

I ricorso al giudice – È possibile, ogni qualvolta si ritiene essere vittima di errori, anche rivolgersi a un giudice. Ad esempio per un vizio di motivazione, o una omessa indicazione del responsabile. In ogni caso quando a un contribuente viene recapitata una cartella di pagamento che risulta essere sbagliata, o addirittura vengono chieste somme già pagate, con un ravvedimento fatto di recente, il cittadino che vuole contestare il contenuto e la somma da pagare, può avvalersi dell’autotutela che è uno strumento utile sia per l’Amministrazione Finanziaria sia che per il contribuente. L’autotutela serve ad evitare il contenzioso, basterà una domanda in carta semplice per l’istanza segnalando l’atto per il quale si richiede l’annullamento con tanto di documentazione relativa e soprattutto i motivi per i quali il contribuente chiede l’annullamento della cartella.

La mediazione tributaria – Per le scadenze per cifre inferiori a 20 mila euro vale invece l’istituto della mediazione tributaria. In questo caso è inutile impugnare l’atto davanti alle commissioni tributarie, le quali prenderebbero in esame il ricorso per dire che lo stesso non può essere esaminato.

Annullamento automatico - Il “decreto del fare” ha portato anche una buona notizia per chi da anni vive contenziosi tributari per debiti di natura tributaria o di altra natura, sia per contributi Inps sia per multe, contravvenzioni stradali e sanzioni di vario genere. Dalla fine del mese in particolare tutte le cartelle esattoriali non pagate di importo non superiore a duemila euro, comprese imposte sanzioni e interessi, escluso l’aggio di riscossione, iscritte a ruolo prima del 31 dicembre 1999, devono essere annullate automaticamente. Bisognerà così stare attenti alle date di prescrizione delle cartelle, e se Equitalia insiste a esigere pagamenti di cartelle dopo tale scadenza significa che sta aggredendo il contribuente senza averne titolo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 2 agosto 2013

Studi di settore per i professionisti ex minimi

Come si è già avuto modo di chiarire, per i soggetti che nell’anno 2012 cessano di applicare il regime dei minimi ed esercitano attività d’impresa, gli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento.
Tale inapplicabilità dello strumento accertativo esplica i suoi effetti solo per il primo periodo d’imposta successivo all’uscita dei minimi e il contribuente interessato deve inserire il codice 12 tra le cause di esclusione.

Come chiarito dalla Circolare 23/E del 15/07/2013, per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi, in mancanza di una previsione normativa analoga, gli studi di settore si applicano pienamente sin dal primo anno di cessazione del regime: di conseguenza questi soggetti dovranno opportunamente procedere alla rielaborazione dei dati contabili per consentire il corretto calcolo di Gerico.

In tal caso sarà tuttavia possibile barrare il rigo “Cessazione del regime dei minimi in uno dei tre periodi d’imposta precedenti” del modello studi, per evitare che i controlli telematici previsti al momento dell’invio delle dichiarazioni segnalino un’anomalia per la non coincidenza tra gli importi inseriti nei quadri contabili di UNICO e quelli inseriti nei modelli degli studi di settore.

Infatti, nelle istruzioni, parte generale, degli studi di settore è stata introdotta un’avvertenza riguardante la specifica modalità di compilazione da parte dei contribuenti ex minimi, la quale potrebbe portare a una divergenza tra i dati indicati nei quadri RE, RF o RG del modello Unico2013 e quelli indicati negli studi di settore.
In particolare è stato evidenziato che i soggetti che hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti minimi, devono fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri degli studi di settore, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.

Da una prima e veloce analisi, quanto appena esposto potrebbe sembrare irrilevante per i professionisti, i quali continuerebbero comunque ad applicare il principio di cassa.

In realtà, mentre il principio di cassa “ordinario” di cui all’art. 54 del Tuir è spesso derogato per l’applicazione del principio di competenza (si pensi agli ammortamenti, ai canoni di leasing, ecc.), quello previsto nell’ambito dei minimi è “esclusivo” e non ammette alcuna deroga.
Pertanto, se ad esempio, un professionista ha acquistato un bene strumentale nell’anno 2010, avrà dedotto l’intero costo in quell’anno, ma dovrà comunque indicare nel modello degli studi di settore sia la quota di ammortamento (in F20), sia il valore del bene (in F29).

Una lieve apertura è stata invece mostrata, sempre nella stessa circolare, nei confronti dei giovani professionisti che rientrano negli studi WK03U geometri, WK04U avvocati, WK05U commercialisti e consulenti dei lavoro, WK18U architetti.

È stato infatti introdotto un correttivo che agisce unicamente sul tempo dedicato all’attività (non sulle spese) dei soggetti che, avendo un’anzianità professionale non superiore a 6 anni, svolgono la propria attività in forma individuale esclusivamente presso altri studi e/o strutture.
Autore: Lucia Recchioni

giovedì 1 agosto 2013

Redditometro: gli attesi chiarimenti del Fisco

Confermata l’eliminazione delle spese Istat dalla fase di selezione

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Premessa – L’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare con le istruzioni operative del nuovo redditometro (circolare n. 24). Nella circolare trovano conferma le indiscrezioni date dagli esponenti dell’Agenzia delle Entrate nel corso di questi mesi: le medie Istat non verranno utilizzate nella fase di selezione del contribuente da controllare e l’accertamento si basa sul confronto con il contribuente chiamato a raffrontarsi con l’Agenzia delle Entrate per ben due volte.

La selezione dei contribuenti – L’Agenzia delle Entrate nella circolare in questione dopo aver riepilogato il funzionamento del nuovo redditometro sulla base di quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 600/73 e dal D.M. 24 dicembre 2012 entra nel vivo delle istruzioni operative dettando i criteri da utilizzare per selezionare i contribuenti da controllare. In particolare, l’Agenzia sottolinea che saranno selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali è emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute rientranti tra le “spese certe” (presenti nell’Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi) e le “spese per elementi certi” (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe, quali l’abitazione o i mezzi di trasporto). Nella selezione non avranno valenza le spese per beni di uso corrente che fanno riferimento alla spesa media risultante dall’indagine annuale Istat sui consumi delle famiglie. Saranno, inoltre, evitate le situazioni di marginalità economica e le categorie di contribuenti che, in base ai dati noti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti. Così come, tenendo conto del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, non verranno effettuati controlli sulle persone le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare.

Primo confronto – Una volta selezionato il contribuente inizia la doppia fase di confronto con l’ufficio delle Entrate. Fin dal primo incontro con l’Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Il contraddittorio riguarderà: le spese certe, per le quali il contribuente potrà documentare l’errata imputazione o l’inesattezza delle informazioni in possesso dell’Amministrazione; la disponibilità dei beni per i quali l’Amministrazione possiede le informazioni sulle caratteristiche tecniche per la quantificazione delle spese di mantenimento (il contribuente potrà rappresentare fatti e situazioni per far rilevare l’errata ricostruzione o imputazione della spesa; ad esempio, l’inagibilità dell’immobile, il sequestro del veicolo, eccetera); le spese per investimenti sostenute nell’anno, per le quali si potrà dimostrare in che modo si è formata la provvista; il risparmio, in relazione al quale il contribuente fornirà le informazioni relative alla quota formatasi nell’anno. Se le sue indicazioni sono esaustive, l’attività di controllo si chiude già in questa prima fase. Il contribuente che definisce l’invito versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, fruisce della riduzione alla metà delle sanzioni.

Secondo confronto - In caso contrario, il contribuente riceve un nuovo invito al contraddittorio, in questa seconda fase saranno oggetto del contraddittorio anche le spese medie rilevate dall’ISTAT (“spese ISTAT”), connesse all’appartenenza a una determinata tipologia di famiglia che vive in una specifica zona geografica, per le quali il contribuente potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto. In sede di contraddittorio l’Agenzia ripone la massima attenzione sull’utilizzo di argomenti comprensibili atti ad assicurare un agevole e trasparente confronto con il contribuente. Per ogni incontro viene redatto un verbale in cui è riportata sinteticamente la documentazione prodotta dal contribuente e le motivazioni addotte. Se continuano a sussistere elementi di incoerenza o il contribuente non si presenta, l’ufficio valuta l’opportunità di adottare più penetranti poteri di indagine conferiti all'Amministrazione, adeguati al caso concreto, anche in ragione della significatività dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente.

Avviso di accertamento - 
Se al termine del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell’accertamento con adesione, si fruisce del beneficio dell’applicazione delle sanzioni ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge. Nel caso in cui il contribuente non si presenti ovvero al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell’adesione, l’ufficio emette l’avviso di accertamento.
Autore: Redazione Fiscal Focus