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mercoledì 11 dicembre 2013

RAVVEDIMENTO A DOPPIO BINARIO.

In caso di omissione, regolarizzazione di acconti Irpef e Ires con scadenze diverse

Premessa – Per i contribuenti che hanno saltato l’appuntamento con il secondo (o unico) acconto delle imposte dirette è già tempo di ravvedimento. Quest’anno però a fronte di due scadenze diverse per soggetti Irpef e Ires, rispettivamente il 2 dicembre e il 10 dicembre, il calendario per ravvedersi si sdoppia.

Ravvedimento - Per evitare la sanzione del 30%, ci sono i ravvedimenti sprint, breve e lungo con mini-sanzioni e interessi del 2,5% annuo. Si possono sanare versamenti omessi o insufficienti per Irpef, Irap, Ires, cedolare secca, imposte sostitutive eccetera.

Il ravvedimento sprint può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; il ravvedimento breve o mensile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo; il ravvedimento lungo o annuale entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

Ravvedimento sprint - Col ravvedimento sprint, la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso di ravvedimento breve o mensile entro 30 giorni, è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,80% per 14 giorni. Per i soggetti Irpef essendo la scadenza dell’acconto in calendario lo scorso 2 dicembre per poter fruire della mini sanzione prevista in casi di ravvedimento sprint c’è tempo fino al prossimo lunedì 16 dicembre. I soggetti Ires invece, avranno tempo fino a martedì 24 dicembre.

Versamento tra il 15° e 30° giorno dalla scadenza - Per i versamenti effettuati dal 15° al 30° giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua in tutto o in parte il pagamento è pari al 30% dell’importo non versato. La fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l’imposta o maggiore imposta più la sanzione ridotta a un decimo, quindi il 3% e, infine, non ci si deve dimenticare degli interessi. Per gli acconti omessi la scadenza è il 2 gennaio 2014 per i contribuenti Irpef e il 9 gennaio 2014 per quelli Ires.

Versamento oltre il 30° giorno dalla scadenza - Anche per i versamenti effettuati oltre il 30° giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, il pagamento rimane sempre pari al 30% dell’importo non versato. Anche in questo caso la fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l’imposta non versata, una sanzione un po’ più alta pari al 3,75% (1/8 del 30%) e, infine, gli interessi. Il termine ultimo per poter fruire del ravvedimento operoso è la scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. In questo caso il termine, per i soggetti Irpef e Ires è lo stesso: il 30 settembre 2014.

Modalità di versamento – 
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 ha chiarito che in caso di ravvedimento, se il contribuente esegue un versamento per imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto, e le sanzioni o gli interessi non sono commisurati all'imposta versata, il ravvedimento si considera perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.

Unitarietà dell’istituto - Il fatto che nel modello F24 si debba indicare separatamente imposta, interessi e sanzioni, non fa venir meno l'unitarietà dell'istituto ma, per avere evidenza dell'intenzione del contribuente di avvalersi del ravvedimento, è necessario che nel modello sia imputata parte del versamento alle sanzioni, indicando l'apposito codice tributo. Se necessario, gli uffici potranno variare i codici tributo e suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) per determinare l'importo ancora da versare, con sanzioni e interessi (circolare Assonime n. 29 del 27 settembre 2013).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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