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lunedì 11 novembre 2013

Crisi d’impresa e omesso versamento dei tributi. Si applica la sanzione penale?

In ambito penale - tributario, il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede due distinti reati in caso di omesso versamento di ritenute certificate ai fini Irpef e nell’ipotesi di omesso versamento dell’IVA.

Analizziamo, nel dettaglio, le caratteristiche delle due fattispecie penali.

Omesso versamento di ritenute certificate

Ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. 74/2000, rubricato “Omesso versamento di ritenute certificate”, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti (art. 4, comma 6-ter e quater del D.P.R. n. 322/1998), per un ammontare superiore a 50 mila euro per ciascun periodo d'imposta.

La consumazione della fattispecie delittuosa si perfeziona con l’omesso versamento delle ritenute Irpef certificate, entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, entro i termini previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998.

Sul punto, si ricorda che il modello 770 Semplificato deve essere presentato telematicamente entro il 31 luglio, direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Per quest’anno, il termine di presentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2013, è stato prorogato dal 31 luglio al 20 settembre 2013.

Omesso versamento di IVA

L’articolo 10-ter del D.lgs. 74/2000 rubricato “Omesso versamento di IVA”, applica una sanzione penale anche nei confronti di chi non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre 2013, con riferimento all’anno 2012), per un importo superiore ad € 50 mila.

Quindi, il reato de quo si realizza, ad esempio, in caso di un omesso versamento d’imposta dovuto per l’anno 2012, di importo superiore ad euro 50 mila, che deve essere effettuato entro il 27 dicembre 2013 (termine previsto per il versamento dell'acconto IVA).

È un reato proprio, in quanto può essere commesso unicamente dal soggetto passivo IVA, ovvero il contribuente che compie operazioni rilevanti ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

L'attuale crisi economica sta creando seri problemi alle imprese italiane sotto il profilo finanziario.

Infatti, nel contingente scenario macroeconomico, le aziende faticano ad onorare le proprie obbligazioni pecuniarie, correlate al pagamento dei debiti, ivi compresi quelli tributari.

Recentemente, il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 91000 del 26 marzo 2013, si è pronunciato sulla rilevanza dei delitti previsti dagli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, rilevando che la crisi economica dell’impresa, che genera talvolta un’irreversibile carenza di risorse finanziarie, costituisce una causa di forza maggiore per l’imprenditore, tale da escludere il reato di omesso versamento dell’IVA e delle ritenute certificate.

Nello specifico, il contribuente non aveva versato, nei termini previsti, l’imposta sul valore aggiunto e le ritenute alla fonte operate riferite all’esercizio 2006.

Di conseguenza, l’amministratore e legale rappresentante della società è stato segnalato all’autorità giudiziaria per i reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 - bis, decreto n. 74/2000) e omesso versamento di IVA (art. 10 - ter, decreto n. 74/2000).

In merito, la società ha dimostrato che l'importante crisi di liquidità non è dipesa da atti di “mala gestio” posti in essere dagli amministratori, bensì da sopravvenute condizioni contrattuali avverse, che determinavano un'importante mancanza di liquidità da scompenso finanziario. Quindi il contribuente è stato assolto dai reati a lui ascritti, in quanto l’omesso versamento dei tributi è stato determinato dalla grave crisi finanziaria in cui si trovava l’impresa.

In particolare, il giudice penale ha affermato che:

- il sopraggiungere di una crisi di liquidità di dimensioni tanto importanti da comportare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’ente, rappresenta causa di forza maggiore, idonea a escludere la volontà del soggetto, sotto forma di dolo specifico d’evasione, di omettere il versamento dei tributi dovuti;

- non tutte le situazioni di crisi finanziaria possono escludere il reato, ma solo quelle determinate da fattori estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore e in alcun modo riconducibili a una sua “mala gestio”, tali da delineare una sorta di illiquidità non prevedibile né altrimenti evitabile.

Tale concetto è stato recentemente ribadito dalla suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 37424 del 12 settembre 2013.

Nel dettaglio, quanto all'esclusione della colpevolezza in presenza di crisi di liquidità, i giudici hanno chiarito che non può essere invocata l'assenza di liquidità solo al momento della scadenza penalmente rilevante, se non si dimostra che non è dipesa dalla scelta di non far fronte all'adempimento.
Di contro, solo dimostrando che la crisi sussisteva per l'intero periodo antecedente e che l'omesso versamento e le cause che l'hanno determinata sono oggettive, può escludersi l’elemento soggettivo della colpevolezza permettendo così di archiviare quei procedimenti penali in cui il contribuente, senza intento fraudolento, ha la sola colpa di trovarsi in crisi finanziaria.
Autore: Dott. Marco Bargagli

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