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giovedì 31 ottobre 2013

"Prima casa. L’immobile dev’essere abitato"

Sentenza della Cassazione sulla decadenza dal beneficio fiscale “prima casa”

Nel caso di vendita infraquinquennale seguita dall’acquisto di altra abitazione entro l’anno, il contribuente mantiene i benefici fiscali “prima casa” solo se va a vivere nel nuovo appartamento. Non rileva la potenzialità del nuovo immobile, per le sue caratteristiche oggettive, ad essere adibito ad abitazione, ma l’effettivo trasferimento dell’abitazione principale.

La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza 9 ottobre 2013, n. 22944, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile.

Donazione del primo immobile. Gli Ermellini hanno respinto il ricorso del contribuente. Quest’ultimo si è opposto all’avviso di liquidazione delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso a seguito della revoca dell’agevolazione “prima casa”, in quanto l’immobile, acquistato il 2 febbraio del 2001, era stato ceduto (con atto di donazione) il 30 gennaio del 2002, senza che ne fosse stato acquistato, entro un anno, un altro adibito ad abitazione principale. Il ricorrente ha dedotto inutilmente di aver comprato un’altra abitazione il 15 novembre del 2002 in cui aveva effettivamente vissuto per alcuni mesi (precisamente dall’aprile all’ottobre del 2003).

Orientamento consolidato. La Sezione Tributaria del Palazzaccio, nel confermare la sentenza di secondo grado favorevole all’Ufficio, ha affermato che secondo giurisprudenza costante (tra le altre: Cass. SS.UU. n. 1196/2000, Cass. n. 18300/2004 e 13491/2008) i benefici fiscali sono subordinati al raggiungimento dello scopo per il quale vengono concessi. Pertanto, in caso di vendita infraquinquennale di un immobile comprato con le agevolazioni cosiddette “prima casa”, il mantenimento dell’agevolazione è accordato se il contribuente entro il successivo anno “procede all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione”. La dichiarazione di volontà dell’acquirente di voler spostare la propria abitazione non è riferita a una qualità “astratta” del bene, né costituisce una mera “dichiarazione di intenti”, ma comporta l’assunzione di un vero e proprio obbligo verso il Fisco, cioè quello di adibire la casa acquistata a propria abitazione principale.

Realizzazione dell’intento dichiarato. Si deve conseguentemente ritenere che il beneficio fiscale, concesso al momento della registrazione dell'atto in base alla sola dichiarazione di volontà, può essere conservato solo se il contribuente realizzi l'intento dichiarato entro il termine triennale di decadenza fissato per l'esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria (cfr. Cass. SS.UU. n. 1196 del 2000 cit.). Ciò vale sia nel caso di vendita infraquinquennale seguita dall'acquisto di altra abitazione entro l'anno (come nella fattispecie) sia nel diverso caso disciplinato dal primo comma della norma in esame, tenuto conto che l'agevolazione per l'acquisto della “prima casa” è volta a incentivare l'acquisto di una unità immobiliare da destinare ad abitazione del compratore nel Comune di residenza o (se diverso) in quello ove lo stesso svolge la propria attività lavorativa. L’agevolazione è pure subordinata alla non possidenza di altro immobile idoneo a essere destinato a tale uso.
Autore: redazione Fiscal Focus

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