DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



lunedì 18 febbraio 2013

Scheda carburante o estratto conto.


È sufficiente l'estratto conto della carta elettronica, per scorporare l'Iva pagata e per detrarla

Acquisto di carburante - L’acquisto di carburante per autotrazione, presso le stazioni di servizio stradali da parte dei soggetti Iva, è noto, deve essere documentato con la scheda carburante. L’annotazione di tali acquisti è sostitutiva della fattura di acquisto (articolo 1, comma 1, D.P.R. 444/1997). L'emissione della fattura è vietata ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione, tranne che per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, di alcuni enti e degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Il divieto di emissione della fattura non riguarda le compagnie petrolifere, ma solo i distributori.

L’alternativa alla scheda - Dal 14 maggio 2011, i soggetti Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria (articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973), possono evitare di compilare la scheda carburante. Per recuperare la parte di Iva detraibile sull'acquisto di carburante per autotrazione, effettuato con bancomat, carte di credito o prepagate, è possibile scorporare l'imposta dell'estratto conto della carta elettronica, che va registrato come la scheda carburante nel registro Iva acquisti.

Chiarimenti sulle modalità di documentazione - L’Agenzia delle Entrate con la circolare 42/E del 9 novembre 2012, ha chiarito inoltre che le due modalità di documentazione (scheda carburante o sistemi elettronici) sono tra loro alternative, quindi risulterebbe impossibile un loro utilizzo in contemporanea. Chi paga il carburante con mezzi diversi dalla modalità elettronica, deve utilizzare una scheda per tutti gli acquisti effettuati. Chi invece decide di pagare esclusivamente con le carte elettroniche può sceglie di utilizzare il nuovo metodo o può continuare a utilizzare la scheda carburante per dedurre il costo e detrarre l'Iva.

I chiarimenti di Telefisco - In occasione dell’appuntamento di Telefisco 2013, gli esperti delle Entrate hanno chiarito che l'esclusività nelle modalità di certificazione di queste operazioni non pregiudica la possibilità, per il contribuente, di passare in corso d'anno dal vecchio al nuovo sistema di certificazione. Questa modifica può essere effettuata (scelta consigliata dalle Entrate) a partire dal giorno successivo della conclusione delle operazioni per la liquidazione dell'Iva e sembra possibile (in corso d'anno) solo per passare dalla scheda carburante alla modalità elettronica, ma non viceversa.

Contenuti per la detrazione Iva – Secondo l’Agenzia delle Entrate, le disposizioni introdotte dal decreto Sviluppo 70/2011 in tema di esemplificazione degli adempimenti non eliminano la necessità di verificare gli elementi che collegano l'acquisto del carburante al soggetto acquirente, per consentire la detrazione dell'Iva e la deduzione del relativo costo.
La carta di pagamento infatti deve essere intestata al soggetto che esercita l'attività e dall'estratto conto della stessa carta devono emergere tutti gli elementi necessari per individuare l'acquisto, quali la data e il soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento, nonché il corrispettivo pagato. Queste indicazioni costituiscono il contenuto "minimo" per consentire sia la detrazione ai fini Iva sia la deduzione del relativo costo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento