Il DL 16/2012 rivede le patrimoniali introdotte lo scorso dicembre
L’art. 8 del DL n. 16/2012 (Decreto sulle semplificazioni fiscali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, modifica in modo sostanziale l’impianto delle imposte patrimoniali introdotte dal Decreto Monti lo scorso dicembre. In particolare, si segnala che:- viene prevista un’apposita base imponibile dell’imposta sugli immobili esteri, se si possiedono immobili nell’Unione europea o nella SEE;
- l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero diventa applicabile in misura fissa se si tratta di conti correnti detenuti presso un intermediario residente nell’Unione europea o nella SEE;
- è stato introdotto il tanto atteso termine del 16 maggio (termine a regime) per il versamento dell’imposta di bollo annuale sulle attività rimpatriate e segretate e per il versamento dell’imposta straordinaria dell’1% sulle attività prelevate dai dossier titoli segretati.
Con riferimento alla prima novità, a decorrere dal 2011 (quindi, già da UNICO 2012), il DL 201/2011 ha istituito un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
L’imposta si applica sul valore dell’immobile rappresentato:
- dal costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto;
- in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Il Decreto sulle semplificazioni fiscali è intervenuto su questa disciplina prevedendo che, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore dell’immobile è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti.
In assenza di tale valore, torna applicabile il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
È stata introdotta anche una franchigia, stabilendo che l’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200 euro.
A latere di tale intervento, è stato uniformato poi il trattamento fiscale dei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano con quello dei soggetti che pagano l’IMU sulla sola abitazione principale attraverso apposite riduzioni di aliquota e detrazioni.
Riguardo all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti, è stato alleggerito il carico fiscale per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell’Unione europea o in altri Paesi aderenti alla SEE.
Per tali attività finanziarie, l’imposta viene prevista in misura fissa per un ammontare pari a quella prevista dall’articolo 13 comma 2-bis lett. a) della Tariffa allegata al DPR 642/72.
In sostanza, quindi, la persona fisica proprietaria di un conto corrente estero dovrebbe liquidare all’interno del quadro RM33 del modello UNICO un importo pari a 34,20 euro.
Inserita la proroga per il versamento del bollo sulle attività scudate
Si osserva, inoltre, che è stato spostato al 16 maggio (rispetto al 16 febbraio) il termine per il versamento dell’imposta di bollo annuale sulle attività rimpatriate e ancora segretate. Tale prelievo è pari all’1% nel 2012, all’1,35% nel 2013 e allo 0,4% dal 2014 e resta fermo che, in caso di mancata erogazione delle provviste all’intermediario, quest’ultimo procede alla segnalazione del contribuente all’Amministrazione finanziaria, l’importo dovuto viene iscritto a ruolo e l’omesso versamento è sanzionato in misura pari all’imposta dovuta.Sempre in relazione al bollo annuale sulle attività scudate, il Decreto ha operato una modifica tecnica al regime, sostituendo il rimando all’imposta di bollo in relazione all’accertamento e alla riscossione con il più appropriato riferimento alla disciplina delle imposte sui redditi.
Viene previsto, per il 16 maggio 2012, anche il versamento dell’imposta straordinaria dell’1% sulle attività finanziarie “scudate” che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, o comunque dismesse.
Quindi, se ho capito bene, la base imponibile per un immobile in Francia è la stessa utilizzata in Francia, per cui la valeur locative (reddito catastale). Trattasi però di un valore per nulla paragonabile ai nostri criteri (corrisponde ad un mese di affitto presunto del bene in questione maggiorato di un coefficiente calcolato in modo complesso e che non conosco) che moltiplicato allo 0,76 da un risultato assurdo. A mio parere, la tassa è già assolta nel paese d'origine e non è quindi più dovuta. Mi sbaglio?
RispondiEliminaLa base imponibile degli immobili all'estero è quella determinata quale valore dell'immobile per l'applicazione di imposte patrimoniali o per la registrazione ad esempio in caso di compravendita. Le eventuali imposte pagate all'estero costituiscono credito d'imposta in Italia.
EliminaMi può confermare quindi che nel caso della Francia la base imponibile è la "valeur locative" che è il valore in base al quale viene calcolata la "taxe foncière"?
EliminaNon è questa l'interpretazione corretta. La norma non ha fatto riferimento ai metodi di tassazione adottati nei vari paesi esteri ma ha stabilito un principio: si deve fare riferimento al "valore" dell'immobile, desumibile o da imposte patrimoniali applicate oppure da dati presenti nei contratti di compravendita o ancora dal valolre di immobili similari. In ogni caso deve essere rappresentativo del valore "di mercato" del patrimonio, un valore commerciale. Le eventuali imposte pagate all'estero sul valore dell'immobile costituiscono un credito d'imposta per la tassazione italiana.
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