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giovedì 5 gennaio 2012

Composizione della crisi da sovraindebitamento: ecco l'iter

di Massimo Gabelli e Roberta De Pirro
 
L'iter attraverso il quale si può concretizzare la procedura di composizione della crisi in caso di sovraindebitamento, introdotta dagli articoli da 1 a 12, del D.L. n. 212/2011, prevede la predisposizione dell'accordo, il deposito presso il tribunale competente, la comunicazione ai creditori, successivo raggiungimento dell'accordo e relativa omologazione.
Predisposizione di una proposta di accordo
L’accesso alla procedura di composizione del debito comporta la predisposizione di una proposta di accordo, la quale deve contenere:
i) la ristrutturazione del debiti;
ii) la soddisfazione dei creditori, attraverso qualsiasi forma, anche mediante la previsione di crediti futuri.
N.B. Nel caso in cui i redditi o i beni del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta di accordo deve essere sottoscritta da uno o più terzi i quali conferiscano, anche a solo titolo di garanzia, beni o redditi sufficienti per l’attuabilità dello stesso.
Nella proposta di accordo è, inoltre, necessario indicare eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito, all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei, nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
i) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
ii) la moratoria non riguarda il pagamento di titolari di crediti impignorabili.
Deposito della proposta di accordo
Una volta predisposta, la proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale competente in relazione alla residenza del debitore o del luogo in cui lo stesso ha la sede principale, allegando la seguente documentazione:
i) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
ii) l’elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, correlati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
iii) l’attestazione sulla fattibilità del piano;
iv) l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, con indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dallo stato di famiglia.
N.B. Nel caso in cui il debitore sia un soggetto che svolge attività d’impresa, è necessario allegare all’accordo anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione, gli estratti conto bancari, relativi ai medesimi periodi.
Procedimento
Una volta depositata presso il tribunale, la proposta di accordo viene esaminata dal giudice, il quale, dopo aver valutato la presenza dei requisiti richiesti, fissa con decreto l’udienza, quindi, dispone la comunicazione ai creditori sia della proposta dell’accordo che del decreto contenente i provvedimenti che egli (il giudice) può adottare presso la loro residenza o la sede legale, per mezzo anche di un telegramma o di una raccomandata A/R o tramite telefax o posta elettronica certificata.
Nel caso in cui il creditore svolga attività d’impresa la predetta comunicazione può avvenire anche mediante pubblicazione di documenti in commento presso il registro delle imprese.
Effettuate tali comunicazioni, in udienza, il giudice dispone che per non oltre 90 giorni non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Tale sospensione non opera, tuttavia, nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
Raggiungimento dell’accordo
Successivamente alla comunicazione ricevuta in ordine alla proposta di accordo, i creditori fanno pervenire all’organismo di composizione della crisi la dichiarazione sottoscritta del loro consenso alla proposta stessa, tramite un telegramma o una raccomandata A/R o a mezzo telefax o posta elettronica certificata.
Organismo di composizione della crisi: chi è? Possono assumere la qualifica di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento gli enti pubblici, con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità. Essi sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Possono rivestire tale carica anche: i) gli organismi di mediazione istituiti presso le CCIAA; gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, i quali sono iscritti di diritto nel predetto registro. N.B. Anche le società tra professionisti possono svolgere le funzioni ed i compiti attribuiti agli organismi di composizione della crisi. Lo stesso è chiamato ad assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti, al raggiungimento dell’accordo ed all’esecuzione dello stesso.
Si ha l’omologazione dell’accordo solo se allo stesso vi aderisce almeno il 70% dei creditori. L’accordo, tuttavia, non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Lo stesso è revocato se il debitore non esegue integralmente entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Omologazione dell’accordo
Al raggiungimento dell’accordo, l’organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione relativa ai consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale minima richiesta per lo stesso (70%), allegando anche il testo dell’accordo.
Nei dieci giorni successivi al ricevimento di tale relazione, i creditori possono sollevare eventuali contestazioni; decorso detto termine, l’organismo di composizione della crisi invia al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

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