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lunedì 21 luglio 2014

EQUITALIA - Rateazioni per i decaduti: istanza entro il 31 luglio

Entro il 31 luglio i contribuenti decaduti dalle precedenti rateazioni entro il 22 giugno 2013 dovranno proporre a Equitalia l’istanza per la nuova rateazione. 


Come comunicato dallo stesso Agente della riscossione, i moduli sono già disponibili sul sito internet, e possono essere utilizzati dai contribuenti interessati per richiedere la concessione di 72 rate, così come previsto dal decreto legge 66/2014.

Un passo indietro

Il perché di questa nuova possibilità offerta ai contribuenti è presto compreso ove si ricordi che, fino all’introduzione del decreto “del fare”, la decadenza della rateazione era prevista a seguito del mancato pagamento di due sole rate consecutive.

Con le novità introdotte dal 22 giugno 2013, invece, la decadenza è prevista a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

Una modifica di sicuro rilievo che aveva fatto sorgere dubbi in merito alla possibilità di considerare non decaduti tutti quei contribuenti che avevano perso il beneficio della dilazione in vigenza delle precedenti disposizioni.

Ecco perché questa nuova possibilità offerta ai contribuenti deve ritenersi del tutto eccezionale e connessa unicamente alla modifica normativa intervenuta.

La nuova rateazione

La nuova forma di rateazione che può essere concessa ai contribuenti non può tuttavia essere perfettamente assimilata alle normali rateazioni che possono attualmente essere richieste dai contribuenti: molto più restrittive sono infatti le regole da tenere a mente.

In primo luogo è bene ricordare che la rateazione può essere concessa soltanto per 72 rate e, indipendentemente dalla situazione reddituale del contribuente, non può essere richiesto un piano di rateazione decennale.

Allo stesso modo, l’eventuale piano di rateazione concesso non potrà essere oggetto di proroghe.
L’aspetto più rilevante riguarda tuttavia le nuove disposizioni in tema di decadenza dalla rateazione. Se è infatti vero che attualmente la decadenza è prevista solo a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, nel caso in cui si benefici di questa seconda rateazione la decadenza è prevista a seguito del mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

Non è invece chiaro se sia possibile richiedere che le rate siano di importo crescente: in mancanza di una diversa disposizione si può tuttavia ritenere ammissibile tale forma di rateazione.

Ben più interessante è invece la possibilità di poter beneficiare di questa nuova rateazione nel caso in cui siano iniziate delle procedure espropriative: è infatti da sottolineare come eventuali espropriazioni non sembrino poter impedire l’accoglimento di un’eventuale istanza proposta dal contribuente.
Questo assume estremo rilievo ove si ricordi che, nel caso in cui sia concessa la rateazione devono essere bloccate eventuali procedure espropriative.

Con riferimento, inoltre, alle procedure cautelari, anche queste ultime sono impedite da un’eventuale rateazione.
Ultimo, ma non irrilevante beneficio connesso a un’eventuale rateazione riguarda la possibilità di ottenere il Durc.

Il nuovo modello 
Al fine di poter beneficiare della possibilità offerta ai contribuenti decaduti, risulta necessario presentare il modulo disponibile sul sito Equitalia.

Analizzando quest’ultimo si nota come non siano richiesti allegati e che non vi sono distinzioni a seconda dell’importo del debito.
Scorrendo infatti i moduli presentati per le altre fattispecie, appare subito evidente come, nel caso in oggetto, non vi è un modulo specifico per i debiti di importo fino a 50 mila euro.

Tuttavia si ritengono applicabili anche in questo caso le disposizioni previste per le altre rateazioni, ragion per cui, mentre per debiti fino a 50 mila euro non è necessario allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica, per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.
Le persone fisiche dovranno quindi allegare l’Isee, mentre le imprese in contabilità ordinaria dovranno calcolare l’indice di liquidità e determinare l’indice alfa.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 16 luglio 2014

IVA: regole per gli omaggi

Necessario individuare la destinazione dell’omaggio

L’applicazione dell’IVA sugli omaggi dipende sia dalla tipologia di omaggio, rientrante o meno nell’attività d’impresa e in caso di omaggio non rientrante nell’attività d’impresa una ulteriore variabile è rappresentata dal costo unitario del bene, sia dalla destinazione dell’omaggio, ovvero se questo è destinato a clienti UE o a clienti extra comunitari.

Gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 188/E/1998 “non costituiscono spese di rappresentanza”.
Pertanto:
- l’IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione diindetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del D.P.R. 633/72;
- la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).

In merito all’effettiva imponibilità dell’operazione, è necessario distinguere a seconda delladestinazione dell’omaggio. Infatti, l’operazione sarà imponibile sia per gli omaggi destinati al consumo in Italia che per gli omaggi destinati al consumo in altri paesi UE, mentre la stessa sarà non imponibile se destinata al consumo in Paesi extra – comunitari.

Omaggi a clienti UE - Ai beni (rientranti nell’attività d’impresa) che vengono ceduti gratuitamente a clienti o potenziali clienti comunitari non si applica la normativa comunitaria ma, bensì, la normativa interna, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. n. 13/1994, par. 2.1. Trattandosi infatti di operazioni nelle quali manca il requisito dell’onerosità, queste devono essere trattate come cessioni interne.

Omaggi a clienti extra – UE - 
Ai beni (rientranti nell’attività d’impresa) che vengono ceduti gratuitamente a clienti o potenziali clienti extra – comunitari dovrà essere applicato il regime di non imponibilità previsto per le esportazioni. Questo perché l’art. 8, D.P.R. 633/1972, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità non richiede, a differenza di quanto previsto per le cessioni intracomunitarie, che la cessione avvenga a titolo oneroso. Da rilevare che le suddette operazioni pur usufruendo del regime di non imponibilità, non sono rilevanti ai fini della formazione del plafond degli esportatori abituali (nota ministeriale 10367/1998).

Omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa – Per quanto riguarda gli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa, qualificati come spese di rappresentanza ai sensi di quanto previstodall’art. 1, DM 19.11.2008, l’IVA assolta sull’acquisto
- è detraibile se il costo unitario dell’omaggio è inferiore a € 25,82;
- è indetraibile se il costo unitario dell’omaggio è superiore a € 25,82. 
La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente da valore dell’omaggio, in base alle disposizioni dell’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, è esclusa da campo di applicazione dell’IVA. 

Per quanto riguarda l’acquisto di alimenti e bevande (ovviamente che non formano oggetto dell’attività d’impresa), l’art. 19, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 prevede che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa”. In deroga a tale disposizione, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 54/E/2002 ha riconosciuto la detrazione dell’IVA purché gli stessi siano di costo unitario non superiore a € 25,82 e rientrino fra le spese di rappresentanza per le quali trova applicazione il richiamato art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972.

Nello schema di D.lgs varato nel CDM del 20.06.2014 (in attuazione della Delega fiscale) è stato previsto l’innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.

Tale modifica normativa comporterà che l’IVA assolta sull’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati non rientranti nell’attività d’impresa, qualificabili come spese di rappresentanza:
- sarà detraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà inferiore a € 50,00;
- sarà indetraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà superiore a € 50,00.

Per rendere la successiva cessione gratuita del bene comunque esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, il nuovo limite di 50 euro verrà inserito anche nell’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72.
Essendo esclusi dal campo applicativo dell'imposta, gli omaggi di tali beni non vanno necessariamente fatturati. Alternativi alla fattura sono il Ddt (documento di trasporto) e la «lista valorizzata» per gli omaggi destinati all'esportazione (C.M. 156/E/1999).
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 15 luglio 2014

Abitazione principale: regime di detraibilità interessi passivi

Per definire il regime di detraibilità degli interessi passivi bisogna far riferimento alla data di stipula del contratto di mutuo ed al momento nel quale il contribuente ha posto nell’abitazione la propria residenza abituale. 


Vi sono infatti mutui stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, mutui stipulati tra il 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 2000, mutui stipulati a partire dal primo gennaio 2001.
Con riferimento ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, le condizioni per fruire della detrazione (massimo € 4.000,00 per ciascun intestatario) sono che l’unità immobiliare doveva essere già adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi il contribuente non deve avere variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Per quanto riguarda i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione va calcolata su un importo massimo di € 4.000,00 complessivi ed è ammessa a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto (ovvero entro l’8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso del 1993) e che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla stipula del mutuo.

Ai sensi della Legge n. 388/2000 per i mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 2001, vale la regola secondo la quale la detrazione va calcolata su un importo massimo di € 4.000,00 complessivi ed è ammessa a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Inoltre, l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro l’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.
Ne deriva che potrebbero passare anche due anni dalla data di stipula del mutuo a quella in cui il contribuente stabilisce la propria dimora nell’abitazione.

Si deve tener comunque presente che per quanto concerne i mutui stipulati nel corso del 2000, può accadere che:
- L’unità immobiliare è stata acquistata nel corso del 2000, ed il termine semestrale (previsto dalla precedente disposizione) per adibire la stessa ad abitazione principale non risultava pendente alla data del 1° gennaio 2001. Qui il contribuente, per poter portare in detrazione gli interessi passivi, deve avere adibito l’immobile ad abitazione principale obbligatoriamente entro sei mesi dalla data dell’acquisto.
- L’immobile è stato acquistato nel corso del 2000, ed il termine semestrale risultava pendente alla data del 1° gennaio 2001. Qui, invece, il contribuente, per fruire del beneficio, aveva un anno di tempo (e non sei mesi come nella previgente normativa) per adibire l’immobile a propria abitazione principale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 9 luglio 2014

Prodotti editoriali: lavoro autonomo e diritto d’autore

Sotto il profilo soggettivo la redazione di un prodotto editoriale rientra generalmente nella fattispecie del contratto d’opera previsto dall’art. 2222 del codice civile, in quanto l’autore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente; pertanto tale attività va inquadrata normativamente tra quelle di lavoro autonomo (sia essa esercitata in modo professionale o meno) e tale inquadramento viene confermato anche dalla disciplina fiscale. 


Le norme civilistiche sul diritto d’autore. In relazione all’oggetto della prestazione editoriale, il codice civile dedica il capo I del titolo IX al diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, composto di nove articoli (dal n. 2575 al n. 2583).

Ai sensi dell’art. 2575 c.c. “formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Quanto all’origine del diritto in argomento, il successivo art. 2576 c.c., ne riconosce all’autore l’acquisizione a titolo originario con la creazione dell’opera.

In merito al contenuto del diritto, invece, l’art. 2577 c.c. riconosce all’autore il diritto esclusivo dipubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. Inoltre, anche dopo la cessione di tali diritti, l’autore può rivendicare la paternità dell’opera ed opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, che gli possano recare pregiudizio per la sua reputazione o per il suo onore. Lo stesso autore può liberamente trasferire i diritti di utilizzazione economica della sua opera, come sancito dal successivo art. 2581 c.c.

La normativa speciale sul diritto d’autore. Sotto il profilo delle modalità in cui i diritti di cui trattasi possono essere esercitati dall’autore o dai suoi aventi causa, nonché della relativa tutela, il codice civile rimanda alla normativa speciale; sul piano nazionale la materia viene disciplinata nella Legge 22 aprile 1941, n. 633, come aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs 21 febbraio 2014, n. 22 . Tra le modifiche più rilevanti apportate dal recente decreto, va individuata l’estensione del periodo di protezione da 50 a 70 anni, anche al fine di tutelare l’autore in un periodo della sua vita in cui potrebbe trovarsi a fronteggiare un calo del proprio reddito.

Dalla lettura combinata delle richiamate disposizioni è possibile affermare che, con la creazione dell’opera, l’autore diventa titolare di due distinte posizioni giuridiche soggettive attive :
- il diritto al riconoscimento della paternità, ossia di essere riconosciuto ideatore dell’opera (diritto morale);
- Il diritto di poterne disporre economicamente (diritto patrimoniale).

Evidentemente, mentre il primo dei cennati diritti è assoluto, incedibile e illimitato nel tempo, il secondo (quello patrimoniale) è trasmissibile a terzi, ha una durata limitata nel tempo (in base alle previsione della legislazione speciale) e può essere a sua volta suddiviso, in funzione delle caratteristiche specifiche dell’opera tutelata e della volontà delle parti, in diverse porzioni.

L’utilizzazione economica del diritto d’autore. In particolare, lo strumento giuridico con il quale l’autore autorizza il terzo a sfruttare economicamente la sua opera è la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera stessa, ossia solo quelli a contenuto patrimoniale incorporati nell’opera, che possono riguardare, in via esemplificativa, la pubblicazione dell’opera, la riproduzione, la rappresentazione, l’esecuzione, la distribuzione o la diffusione con qualsiasi mezzo.

In alternativa, la cessione del diritto d’autore può avvenire in forma unitaria e cumulativa; in tal caso il cessionario diviene titolare di tutti i diritti patrimoniali incorporati nell’opera e ne può disporre lo sfruttamento economico in qualsiasi modo, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni sancite dal citato art. 2577 c.c. e dalla legislazione speciale.

Più in dettaglio, il diritto d’autore può essere trasferito mediante atti di disposizione inter vivos, come ad esempio il contratto di edizione, con il quale l’autore concede all’editore, dietro compenso, il diritto di pubblicare l’opera e l’editore si obbliga a riprodurre l’opera e a metterla in vendita ad un determinato prezzo, in precedenza pattuito tra le parti.

In via generale, il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera viene disciplinato dagli artt. 107-114 della citata Legge n. 633/1941; ai sensi del combinato disposto dagli artt. 110 della citata legge e 2581 c.c. per il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, per atto inter vivos, è richiesta la forma scritta ad probationem.
Autore: Marco Brugnolo

lunedì 7 luglio 2014

Verifiche sugli immobili per la determinazione del reddito da lavoro autonomo.

La gestione degli immobili rende necessario distinguere a seconda che si tratti di immobili utilizzati esclusivamente per l’attività professionale (strumentali) o immobili ad uso promiscuo (utilizzati solo in parte per l’attività professionale). 


Per gli immobili strumentali la deducibilità dipende dalla data di acquisto dell’immobile.

La deducibilità dell’ammortamento è ammessa:
- per gli immobili acquistati entro il 14 giugno 1990;
- per gli immobili acquistati nel triennio 2007 – 2009.
Per gli immobili acquisiti in Leasing nel triennio 2007 – 2009 la deducibilità è ammessa a condizione che la durata del contratto rispetti quella minima ammessa (minimo otto anni e massimo quindici anni).

Si ricorda che la Legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013) ha previsto la possibilità di dedurre i canoni di leasing immobiliare anche per i contratti stipulati a partire dal 1° Gennaio 2014.

Per gli immobili ad uso promiscuo si deduce il 50% della rendita catastale.


Per i canoni di leasing sostenuti per i suddetti immobili:
- se stipulati entro il 2006 è deducibile il 50% della rendita catastale;
- se stipulati tra il 2007 e il 2009 si deduce il 50% dei canoni maturati a condizione che la durata del leasing non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di 15 anni.

Anche per verificare la deducibilità della manutenzioni incrementative, ovvero quelle che apportano migliorie significative e durature all’immobile, bisogna distinguere in relazione alla data di acquisto dell’immobile.
In particolare:
- per gli immobili acquistati fino al 14.06.1990, tali spese sono capitalizzate sul bene e deducibili tramite ammortamento;
- per gli immobili acquistati dal 15.06.1990 al 31.12.2006, è prevista la deduzione in 5 quote costanti;
- per gli immobili acquistati dal 01.01.2007 al 31.12.2009, tali spese sono capitalizzate sul bene e deducibili tramite ammortamento;
- per gli immobili acquistati dal 01.01.2010, le suddette spese sono deducibili per cassa nei limite del plafond del 5%. Eccedenza deducibile in 5 quote costanti.

Si ricorda inoltre che per l’anno d’imposta 2013, i professionisti possono dedurre il 30% dell'Imu relativa agli immobili strumentali. L'importo che concorre alla deduzione è quello relativo ai pagamenti effettuati nel 2013 (principio di cassa).
Nella C.M. 10/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l'Imu è deducibile nell'anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo, ma comunque a partire dall'Imu relativa al 2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 3 luglio 2014

7 luglio: scadenza di pagamento delle imposte per i contribuenti interessati dalla proroga.


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Si sta avvicinando la data di un’altra importante scadenza fiscale: l’ennesima, purtroppo, ma da tenere comunque bene a mente.

Il 7 luglio scadono infatti i termini previsti per i versamenti senza maggiorazione delle imposte derivanti da Unico14 e Irap14.

Il nuovo termine, accordato con la proroga, non riguarda però tutti i contribuenti ma solo coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi in misura inferiore ad euro 5.164.569.

A tal proposito è irrilevante il fatto che gli stessi siano interessati da cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi.

I nuovi termini sono inoltre estesi ai contribuenti a cui sono imputati, per trasparenza, i redditi d’impresa o di lavoro autonomo di società, associazioni e imprese che applicano gli studi di settore.
Si tratta quindi di soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Infine, per espresso richiamo, entrano a far parte dei contribuenti che dovranno presentarsi alle casse entro il 7 luglio anche coloro che hanno adottato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L 98/2011 (c.d. “regime dei superminimi”).

Non hanno beneficiato invece di alcuna proroga, sebbene interessati dagli studi di settore, i soggetti Ires i cui termini per il versamento delle imposte scadono dopo il 16 giugno.
Questo è il caso, ad esempio, delle società di capitali che hanno approvato il bilancio nel maggior termine dei 180 giorni, oppure delle società il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare.

I versamenti del 7 luglio - Lo slittamento dei pagamenti accordato con la proroga dei giorni scorsi riguarderà tutti i versamenti legati a Unico14 e alla dichiarazione Irap14.

Per tale motivo, dunque, saranno oggetto di proroga non soltanto l’Irpef, l’Ires e l’Irap, ma anche l’Iva, l’imposta dovuta per l’adeguamento volontario agli studi di settore, le imposte sostitutive, l’Ivie e l’Ivafe, i contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.
La proroga interessa altresì il versamento del contributo annuale alla Camera di Commercio.

I contributi artigiani e commercianti - Un caso abbastanza complesso è quello che riguarda il versamento dei contributi artigiani e commercianti.
È ovvio come gli imprenditori individuali che svolgono attività interessate dagli studi di settore possano beneficiare della proroga dei termini, così come appare ovvio che lo slittamento della scadenza si estenda ai soci delle società di persone.

I soci delle società di capitali presentano invece alcune peculiarità.
Come abbiamo già detto, nel caso in cui gli stessi abbiano optato per la trasparenza fiscale potranno anch’essi beneficiare della proroga, mentre nel caso in cui non vi sia stata opzione per la trasparenza fiscale nessuna proroga è accordata per i versamenti erariali.

In quest’ultimo caso, però, i contributi previdenziali dei soci iscritti alla gestione Inps artigiani o commercianti sono comunque interessati dalla proroga eventualmente accordata alla società a cui partecipano, così come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E del 25 settembre 2013.
Pertanto, nel caso di soci di società di capitali non trasparenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti si avrà un doppio termine: uno, fisso al 16 giugno, per i versamenti erariali, l’altro, oggetto di proroga, per i versamenti dei contributi.

I versamenti con maggiorazione - Si ricorda, in ogni caso, che i contribuenti interessati dalla proroga potranno comunque effettuare il versamento degli importi dovuti con la maggiorazione dello 0,40% dall’8 luglio prossimo, fino al 20 agosto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 30 giugno 2014

UNICO 2014: CHIARIMENTI SUL QUADRO FABBRICATI

Con riferimento alle novità introdotte con Unico14, una delle disposizioni intorno alle quali sono state sollevate le maggiori perplessità riguarda la rilevanza ai fini Irpef del 50% del rendita degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. 


Un effetto sostitutivo Imu-Irpef zoppo, che vale solo per la metà, introdotto dalla legge di stabilità 2014, ma che ha rilevanza sin dall’esercizio 2013 per la determinazione delle imposte.

La nozione di abitazione principale
Con riferimento alla novità introdotta, uno degli aspetti più controversi riguarda la nozione stessa di abitazione principale: è infatti da ricordare come nel nostro ordinamento si possano distinguere diverse definizioni di abitazione principale.

La prima che possiamo richiamare è sicuramente quella prevista dal Tuir, che individua l’abitazione principale in quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Ma una definizione che potrebbe essere considerata è anche quella appositamente formulata ai fini Imu. In questo caso è necessario richiamare l’art. 13 del D.L. 201/2011, secondo il quale per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

Dubbi erano invece sorti con riferimento a una terza possibile interpretazione: abitazione principale come residenza del soggetto.
In altre parole, dalla lettura della norma poteva essere dedotto che anche se il soggetto risiedesse in un immobile concesso in locazione o comodato, tutti gli altri immobili nel Comune di residenza erano imponibili al 50%.

Ebbene, con la Circolare 11/E del 2014 è stata data una risposta a tale quesito: per la definizione dell’abitazione principale il criterio da adottare è quello utilizzato nell’ambito della normativa in materia di imposte sui redditi ai fini della deduzione IRPEF di cui all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR.

Per tale motivo il soggetto che risiede in un immobile concesso in comodato (o in locazione) e che possiede a titolo di proprietà altri immobili non locati nello stesso Comune, non dovrà sottoporre questi ultimi a tassazione per il 50% della rendita catastale.

A livello prettamente operativo pertanto, possiamo dire che vi potrà essere tassazione sul 50% della rendita catastale solo nel caso in cui vi sia, nel quadro RB, almeno un immobile per il quale è stato indicato il codice “1” nella colonna “utilizzo”.

La tassazione degli immobili
In considerazione di quanto appena esposto, gli immobili riportati nel quadro RB di quest’anno potranno essere tassati secondo le situazioni che seguono:
• nel caso in cui il contribuente non indichi nemmeno un immobile con codice utilizzo 1, sicuramente non vi saranno immobili che possono essere oggetto di tassazione al 50%;
• qualora il contribuente indichi in dichiarazione almeno un’abitazione principale (codice utilizzo “1”), allora tre sono le situazioni che possono prospettarsi con riferimento agli altri immobili dichiarati:
1. gli altri immobili sono situati in un comune differente da quello dell’abitazione principale, quindi nessun immobile sarà soggetto a Irpef nella misura del 50%;
2. gli altri immobili sono situati nello stesso comune ma sono locati: allora non vi è effetto sostitutivo Imu-Irpef e l’Irpef deve essere corrisposta con riferimento all’intera rendita catastale;
3. gli altri immobili sono situati nello stesso comune dell’abitazione principale, sono a uso abitativo e sono non locati: in quest’ultimo caso deve essere applicata la nuova disposizione che prevede la rilevanza ai fini Irpef del 50% della rendita (eventualmente maggiorata di un terzo se l’immobile è a disposizione).
Occorrerà quindi indicare il codice “3” nella colonna 12.
Autore: Redazione Fiscal Focus

sabato 28 giugno 2014

EQUITALIA: RIPARTONO LE PROCEDURE DI RECUPERO.


Equitalia mette in guardia i contribuenti. Scaduti i termini di adesione alle rottamazione delle cartelle, in questi giorni stanno riprendendo le normali procedure di recupero previste dalla legge: come chiarisce lo stesso Agente della riscossione, si tratterà quindi “di un’attività consistente che interesserà una rilevante platea di contribuenti”.

Proprio in considerazione di questa “esplosiva” ripresa, vengono illustrate, con un apposito Comunicato stampa, tutte le procedure messe a diposizione del contribuente nei rapporti con l’Agente della riscossione.

Gli strumenti a diposizione dei contribuenti
Ben 145mila sono state le adesioni alla definizione agevolata dei ruoli, con incassi pari a 725,5 milioni di euro: un buon risultato, che si è concentrato soprattutto nei primi mesi di vigenza dell’agevolazione.

Molti di più sono stati però i contribuenti che hanno potuto beneficiare della sospensione delle attività di recupero dei crediti.

A breve questi ultimi potrebbero però vedersi recapitare un sollecito di pagamento.

Una strada percorribile è sicuramente la rateazione degli importi.
A tal proposito, Equitalia ricorda che, per debiti fino a 50 mila euro è sufficiente una semplice domanda senza aggiungere altri documenti e in presenza di particolari condizioni previste dalla legge, si può:
• ottenere un piano di pagamenti dilazionato fino a 10 anni (la c.d. “rateazione straordinaria” con 120 rate);
• prorogare una rateizzazione già in corso.

Merita inoltre di essere ricordato che, come previsto dalla legge di conversione del D.L. 66/2014, i debitori decaduti dalle rateazioni Equitalia prima del 22 giugno 2013 sono ammessi a una nuova rateazione fino a un massimo di 72 rate.

Inoltre, per chi vanta dei crediti erariali o crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione, è possibile procedere alla compensazione degli importi.

È importante infine ricordare che il contribuente può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione se ritiene di non dover pagare le somme richieste dagli enti creditori.
Equitalia si fa carico di inoltrare all’ente stesso la documentazione presentata, evitando così al cittadino la spola tra uffici pubblici.

Le tutele accordate dall’Ordinamento
Il nostro Ordinamento non propone soltanto strumenti per saldare gli importi a debito, ma anche importanti tutele a favore del contribuente.
Deve essere infatti ricordato che, prima di attivare le procedure cautelari (fermo e ipoteca) o quelle esecutive (pignoramento), il cittadino è avvisato in anticipo con apposite comunicazioni.

Tale avviso assume particolare rilevanza con riferimento al fermo amministrativo dei beni strumentali: in questo caso, infatti, il contribuente potrà dimostrare la strumentalità del cespite per poter bloccare l’azione cautelare.

Importanti disposizioni sono state inoltre recentemente introdotte per tutelare i contribuenti difronte alle azioni esecutive immobiliari.

La consulenza
Nel comunicato stampa in oggetto viene altresì ricordato che i cittadini possono rivolgersi agli sportelli sul territorio aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.15.

Inoltre, per le situazioni più complesse e delicate è attivo lo “Sportello Amico”, un punto di ascolto dove è possibile trovare soluzioni anche per casi di particolare difficoltà.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 26 giugno 2014

E-COMMERCE INDIRETTO: ASPETTI IVA


Il commercio elettronico indiretto è la forma di e-commerce di più facile gestione, dato che la consegna fisica del bene presso il consumatore finale avviene tramite posta o corriere e consente, di conseguenza, di individuare agevolmente il luogo nel quale l’operazione è resa.

Come lo definisce il Se.c.i.t. (Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario), nella relazione annuale del 1999 esso consiste in una tipologia di transazioni in cui “la fase preliminare di ordine ed anche il pagamento vengono effettuati on-line, ma il bene viene poi fisicamente spedito al domicilio o alla sede dell’acquirente. Si tratta della vendita di beni tradizionali (come vino, libri, computer, eccetera) che ha delle analogie con la vendita per corrispondenza e che si avvantaggia della forma elettronica per espandere i propri canali e le proprie vendite”.

Trattamento fiscale - Il commercio elettronico di tipo indiretto, eseguito in Italia, è assimilato allevendite a distanza o per corrispondenza. La disciplina IVA ed i connessi adempimenti sono differenti, a seconda che si tratti di:
- cessioni effettuate in Italia;
- cessioni intracomunitarie;
- esportazioni;
- acquisti intracomunitari;
- importazioni.

CESSIONI IN ITALIA - Tale operazione è imponibile secondo le regole ordinarie. Il comma 1, lett. oo), art. 2, D.P.R. n. 696/1996, prevede, inoltre, che le cessioni di beni effettuate per corrispondenza, non sono soggette all’obbligo di:
- certificazione tramite emissione di ricevuta fiscale o scontrino;
- emissione della fattura, salvo che non sia richiesta espressamente dal cliente e, comunque, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
In ogni caso, resta fermo l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi dell’ammontare totale delle vendite effettuate giornalmente.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE - Il comma 1, art. 41, lett. b), D.L. n. 331/1993, prevede che le cessioni effettuate per corrispondenza in altri Stati UE sono soggette ad IVA in Italia alle seguenti condizioni: 
- ibeni devono essere spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro;
- i cessionari non devono essere soggetti IVA;
- le vendite in ciascuno Stato membro non devono superare l’importo annuo di € 100.000 o il minor ammontare previsto in ogni Stato a norma dell’art. 34 della Direttiva 2006/112/CE (si veda la tabella sotto specificata).

Il cedente può optare, anche nel caso in cui non superi il limite quantitativo previsto dalla citata disposizione, per l’applicazione dell’IVA nell’altro Stato membro.
In questo caso, la vendita nei confronti di soggetti privati si considera come operazione non imponibile in Italia, e il cedente dovrà nominare un rappresentante fiscale nello Stato UE di destinazione dei beni oidentificarsi direttamente.
In tale circostanza, il soggetto passivo di imposta italiano dovrà adempiere agli obblighi di compilazione dei modelli Intrastat– cessioni, sia agli effetti fiscali che statistici.
La tabella aggiornata al mese di marzo 2012 delle soglie degli acquisti a distanza fissate dai singoli Stati membri, può essere reperita all’indirizzo Internet:www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm. 

Le cessioni che avvengono dall’Italia verso uno stato comunitario sono, dunque:
- Imponibili in Italia, se il volume delle vendite effettuate dal cedente italiano verso privati consumatori e/o soggetti equiparati residenti in uno Stato UE, nell’anno precedente e in quello in corso, è inferiore a € 100.000 o alla minor somma prevista dallo Stato di destinazione;
- Imponibili nello Stato dell’acquirente, se il volume delle cessioni è superiore alla soglia di € 100.000 o alla minor somma stabilita nello Stato di destinazione; se l’operatore ha optato per il regime ordinario; se l’acquirente è un soggetto passivo identificato in un altro Stato UE.

ESPORTAZIONI- Per quanto riguarda le esportazioni, tale operazione non è imponibile ai sensi dell’art. 8, del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che sia provata l’uscita dei beni dal territorio della UE. L’esportazione deve risultare da:
- apposito documento doganale (DAU);
- vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su copia della fattura o della bolla di accompagnamento o del documento di trasporto.

ACQUISTI INTRACOMUNITARI ED IMPORTAZIONI 
- Non sono previste specifiche disposizioni in merito agli acquisti via internet da soggetti UE o extra UE. Essi vanno trattati, rispettivamente, come ordinariacquisti intracomunitari, con adempimento delle formalità previste dal D.L. n. 331/1993 oppure come importazioni.
Nel caso delle importazioni, l’IVA è dovuta in Italia, in base alle aliquote ivi vigenti, sul valore dei beni oggetto dell’operazione, aumentato:
- dei dazi doganali;
- delle spese di trasporto o spedizione fino al luogo di destinazione all’interno della UE.

In base ad accordi internazionali conclusi con l’Unione Europea, l’invio di pacchetti di valore inferiore ad € 22 è, in ogni caso, esonerato da qualsiasi imposta.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 25 giugno 2014

IVA: omaggi detraibili se inferiori a 50 euro


Tra le tante misure inserite nello schema di Decreto Semplificazioni fiscali vi è anche l’innalzamento della soglia rilevante per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa.
Più in dettaglio, si prevede l’innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.

Con tale modifica si allinea il limite per la detraibilità IVA degli omaggi con il limite per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio ai fini IRES/ IRPEF, in base alle disposizioni dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986; la suddetta disposizione prevede infatti che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19.11.2008, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a € 50, considerando nel costo la parte dell’IVA indetraibile.

È bene premettere che nella norma attualmente in vigore, in particolare l’art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972, si prevede che non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila” (euro 25,82).

Si ricorda che anche ai fini IVA (C.M. 34/E/2009) per l’individuazione delle spese di rappresentanza è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, D.M. 19.11.2008, il quale detta i criteri specifici affinché la spesa per l’omaggio rientri tra quelle di rappresentanza, ovvero le spese:
• siano sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
• siano ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
• siano coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.


Una volta stabilito che l’omaggio rientra tra le spese di rappresentanza, il secondo step riguarda i limiti per detraibilità dell’IVA; in particolare, l’IVA assolta sull’acquisto di beni destinati a essere omaggiati non rientranti nell’attività d’impresa, qualificabili come spese di rappresentanza:
• è detraibile se il costo unitario dell’omaggio è inferiore a € 25,82;
• è indetraibile se il costo unitario dell’omaggio è superiore a € 25,82.

La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente da valore dell’omaggio, in base alle disposizioni dell’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, è esclusa da campo di applicazione dell’IVA (a eccezione dei lavoratori autonomi per le cessioni gratuite di beni destinati a essere omaggiati di importo inferiore a € 25,82).

Per quanto riguarda l’acquisto di alimenti e bevande (ovviamente che non formano oggetto dell’attività d’impresa), l’art. 19, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 prevede che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa”.

In deroga a tale disposizione, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 54/E/2002 ha riconosciuta la detrazione dell’IVA purché gli stessi siano di costo unitario non superiore a € 25,82 e rientrino fra le spese di rappresentanza per le quali trova applicazione il richiamato art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972.
Nello schema di D.Lgs. varato nel CDM del 20.06.2014 è stato previsto, come precedentemente accennato, l’innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.

Tale modifica normativa comporterà che l’IVA assolta sull’acquisto di beni destinati a essere omaggiati non rientranti nell’attività d’impresa, qualificabili come spese di rappresentanza:
• sarà detraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà inferiore a € 50,00;
• sarà indetraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà superiore a € 50,00.

Per rendere la successiva cessione gratuita del bene comunque esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, il nuovo limite di 50 euro verrà inserito anche nell’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72.

Nulla cambia invece per gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa.

Gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 188/E/1998 “non costituiscono spese di rappresentanza”.
Da tale affermazione deriva l’inapplicabilità a tali operazioni dell’art. art. 19-bis1, lett. h), D.P.R. n. 633/72 e, conseguentemente, dell’art. 2, dall’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72.
Pertanto:
• l’IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del D.P.R. 633/72;
• la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 17 giugno 2014

RIDOTTO A 50.000 EURO IL CAPITALE MINIMO PER LA COSTITUZIONE DI SPA


Capitale sociale minimo ridotto da 120.000,00 euro a 50.000, 00 euro. Conseguenze: maggiori le nomine degli organi di controllo nelle SRL.

Nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi il 13 giugno, sono state varate una serie di misure (in corso di pubblicazione in GU) rivolte a incentivare la costituzione di SPA, nonché facilitare per tutte le società di capitali il reperimento di capitali “esterni” (fattore di vitale importanza in un periodo di stretta creditizia del sistema bancario).
Tra le misure adottate dal Governo, assume un ruolo centrale la riduzione da 120.000,00 euro a 50.000 euro del capitale sociale minimo occorrente per costituire una Spa.

Le norme attualmente in vigore
 - L’attuale versione dell’art. 2327 del codice civile dispone che “la società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro”.
L’art. 2454 del codice civile prevede che la medesima disposizione si applichi per le SAPA.
Per quanto riguarda le SRL, gli articoli 2463 e 2463 – bis del codice civile prevedono che il capitale sociale minimo per la costituzione sia pari a euro 10.000,00. È prevista la possibilità di costituzione di Srl con 1 solo euro. Inoltre, per le Srl semplificate il capitale minino deve essere almeno pari a 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro.

La riduzione del capitale sociale minimo per le SPA - Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri modifica l’art. 2327 del codice civile prevedendo la riduzione da 120.000,00 euro a 50.000 euro delcapitale sociale minimo occorrente per costituire una Spa.
È evidente che la finalità della modifica normativa è incentivare la costituzione di SPA.

Gli effetti - Gli effetti derivanti dalla modifica del capitale sociale minimo necessario alla costituzione del capitale sociale sono molteplici:
1. le perdite rilevanti per l’attuazione delle misure indicate dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile saranno pari ad 1/3 di 50.000 euro;
2. la ricostituzione del capitale per perdite dovrà avvenire nel rispetto del nuovo limite di capitale minimo;
3. per le SRL (lo stesso dicasi per le cooperative) la nomina dell’organo di controllo o del revisore sarà obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a euro 50.000,00 (ovvero il nuovo livello minimo stabilito per le società per azioni).


In merito a quest’ultimo punto, è doveroso segnalare che per le Srl che a seguito della modifica normativa vedranno superato il nuovo limite, non sarà necessaria la nomina dell’organo di controllo nel 2014.

Questo perché l’art. 2477 del Codice civile impone la nomina dell'organo di controllo nella Srl, a causa dell'aumento del suo capitale sociale a un valore nominale pari o superiore al valore del capitale minimo richiesto per la Spa, entro i trenta giorni successivi all'assemblea che approva il bilancio in cui viene "registrato" l’aumento del capitale sociale della Srl.

Di conseguenza, il superamento del capitale sociale minimo che fa scattare l’obbligo dell’organo di controllo verrà rilevato nel bilancio 2014 da approvare nel 2015 (nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare). Nei trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio 2014 sarà necessario nominare l’organo di controllo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

domenica 15 giugno 2014

PROROGA AL 7 LUGLIO PER I VERSAMENTI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI.

PROROGA AL 7 LUGLIO PER I VERSAMENTI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI. INTERESSATI TUTTI I CONTRIBUENTI CON STUDI DI SETTORE

Slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che e' stato firmato dal premier Matteo Renzi e che e' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.
Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.
Dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Contribuenti interessatiTipologia di versamentiVecchia scadenzaNuova scadenzaScadenza con interessi
Contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore
 
Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dichiarazione Irap e dichiarazione unificata annuale16 giugno 20147 luglio 2014Dall’8 luglio al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse

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sabato 7 giugno 2014

Accertamento cause di scioglimento di Srl e nomina dei liquidatori.

In un recente parere, il Ministero dello Sviluppo Economico si è soffermato sull’accertamento delle cause di scioglimento di s.r.l. ex art. 2484, comma 1, nn. 1-5, c.c. e alla contestuale nomina dei liquidatori secondo modalità semplificate, cioè senza ricorso alla funzione notarile.
In materia si è già sviluppata autorevole dottrina, prevalentemente concorde nel considerare “legittima la delibera assembleare mediante la quale sono nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza l’ausilio di un notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall’art. 2484 c.c. che non rappresentino un’espressione della volontà dei soci tesa a modificare l’atto costitutivo societario” (documento Irdcec n. 11).

CONTROLLO FORMALE

Al Registro imprese spetta un controllo di validità formale, verificando cheevidenti illogicità presenti nell’atto medesimo impediscano di ricondurlo alla previsione di legge, incentrato sulla verifica di:
  • l’autenticità della sottoscrizione della domanda;
  • la regolarità della compilazione del modello di domanda;
  • la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge;
  • l’allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
  • il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.

CAUSE DI SCIOGLIMENTO

  • Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie. L’evento indicato deve essere tale da rendere definitivamente e obiettivamente impossibile il raggiungimento dell’ (univoco) oggetto sociale. “Dalla dichiarazione degli amministratori dovrà, inoltre, risultare, al fine del compiuto avveramento della causa in esame, che l’assemblea dei soci “all’uopo convocata” si é opposta ad ipotesi di modificazioni dell’oggetto sociale atte a rimuovere la causa di scioglimento (tale fatto potrà essere oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva da parte degli amministratori stessi, oppure potrà essere dimostrato attraverso l’allegazione di una copia semplice della delibera assembleare).”
  • Impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea. “La continuata inattività dell’assemblea può derivare o dalla perdurante mancata convocazione dell’assemblea o dalla perdurante diserzione dei soci. Ciò che deve risultare concretamente impossibile é l’adozione di deliberazioni necessarie e indispensabili al regolare svolgersi della vita societaria. Tra queste rientrano senza dubbio quelle di approvazione del bilancio di esercizio e di nomina o sostituzione degli amministratori e dei sindaci. Non basta quindi una mera mancanza di attività in senso inqualificato, occorre che l’inattività dell’assemblea abbia riflessi paralizzanti sulla vita della società e sulla sua normale conduzione” (Trib. Biella, 25/11/05, n. 942/05 R.G.C.)
  • Riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto é disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter. L’organo amministrativo dovrà effettuare una verifica infra-annuale della situazione contabile e convocare tempestivamente l’assemblea affinché valuti la possibilità di ricapitalizzare la società, oppure la trasformazione della stessa. Nel caso in cui l’assemblea decida di non procedere in tal senso la causa in questione potrà considerarsi intervenuta. La dichiarazione degli amministratori di accertamento dello scioglimento ai sensi del n. 4 cit. deve, pertanto, attesta, mediante dichiarazione sostitutiva, anche l’esito della predetta riunione assembleare; in alternativa, a fini meramente probatori, potrà prodursi copia semplice del verbale dell’assemblea.
  • Ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 (ovvero impossibilità di liquidare la partecipazione del socio receduto). In tale evenienza la dichiarazione degli amministratori dovrà dare conto del negativo esperimento dei vari passaggi previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 2473 c.c. (vendita agli altri soci; a terzi; rimborso mediante riserve disponibili; rimborso mediante riduzione del capitale sociale); in alternativa, alla stessa dovrà essere allegata, a fini meramente probatori, copia semplice delle delibere assembleari presupposte.

venerdì 30 maggio 2014

Interessi passivi su mutui e coniuge a carico

Tra i vari chiarimenti contenuti nella Circolare 11/E del 21 maggio 2014 ve n’è uno che merita attenzione, soprattutto perché introduce un discrimine difficilmente giustificabile tra gli interessi passivi su mutui per l’acquisto dell’abitazione principale e interessi passivi sui mutui per la costruzione dell’abitazione principale. 


Ci si riferisce al fatto che, mentre in caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi per l’acquisto dell’abitazione principale, qualora un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote, la stessa disposizione non può estendersi ai mutui contratti per la costruzione dell’abitazione principale.

Pertanto un contribuente che avesse deciso di costruire l’abitazione, piuttosto che acquistarla, si troverebbe ingiustamente penalizzato nel caso in cui il mutuo sia cointestato con il coniuge fiscalmente a carico.

Perché questa differenza? Ebbene, come chiarisce la Circolare 11/E del 21.05.2014, il motivo è da rinvenire semplicemente nel fatto che, mentre l’art. 15, comma 1, lett. b, del TUIR, così come modificato dalla Legge n. 388 del 2000, contempla tale possibilità, lo stesso non è previsto comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR, inserito dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 449 del 1997.

Gli oneri sostenuti per i familiari a carico

In linea generale deve essere sottolineato che effettivamente non tutti gli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico danno diritto alla detrazione d’imposta.

Le spese per le quali spetta una detrazione d’imposta anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico sono infatti esclusivamente quelle di seguito elencate:
- spese sanitarie, anche per portatori di handicap (righi RP1, col. 2 e RP3);
- spese per veicoli adattati per portatori di handicap (rigo RP4);
- spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);
- assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l’invalidità e la non autosufficienza (righi da RP8 a RP14, codice 12);
- spese di istruzione (righi da RP8 a RP14, codice 13);
- spese per addetti all’assistenza personale (righi da RP8 a RP14, codice 15);
- spese per attività sportive praticate dai ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16);
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP14, codice 18);
- contributi per il riscatto della laurea relativi al familiare che non ha iniziato l’attività lavorativa e non risulta iscritto alla previdenza obbligatoria (righi da RP8 a RP14, codice 32);
- spese per frequenza asili nido (righi da RP8 a RP14, codice 33).

In tutti gli altri casi invece non è possibile fruire della detrazione.

Soltanto con specifico riferimento agli interessi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale è espressamente stabilito che, nel caso in cui il mutuo è cointestato al coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Quanto appena esposto ovviamente non consente sempre la detrazione nel caso in cui un familiare a carico abbia contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale: nell’ipotesi in cui, infatti, il mutuo sia intestato al figlio a carico, il genitore non potrà indicare nella sua dichiarazione le spese sostenute.
Autore: Redazione Fiscal Focus