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venerdì 5 luglio 2013

Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori

Risoluzione n.44/E/2013 del 4 luglio 2013

L’Agenzia del Entrate fa chiarezza su uno dei dubbi più critici che hanno interessato gli operatori impegnati nella campagna dichiarativa: la deducibilità dei contributi versati a consorzi obbligatori.

Tutto è nato dall'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, dell'IMU in sostituzione dell'IRPEF per gli immobili non locati e non affittati, il cui reddito in precedenza concorreva al reddito complessivo.
Ci si è chiesti se i contributi versati a consorzi obbligatori per legge, la cui deducibilità è prevista dall’art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR, potessero ancora essere portati in deduzione dal reddito complessivo del contribuente o meno.

Molti CAF ed intermediari, mantenendo una posizione pro-Fisco, avevano deciso di non dedurre tali oneri.

La norma che dispone la deducibilità 
- L’articolo 10, comma 1, lett. a), del TUIR prevede che “dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati”. 

L’effetto sostitutivo IMU-IRPEF - Gli effetti sulle imposte sui redditi derivanti dall’introduzione dell’IMU, in particolare per quanto concerne l’effetto di sostituzione disposto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sono stati trattati con Circolare n. 5/E del 2013.
In tale documento di prassi, è stato affermato che, sebbene l’IMU non abbia natura di imposta sul reddito, l’effetto di sostituzione dell’IRPEF si concretizza nell’ambito del TUIR mediante l’esclusione, dalla base imponibile dell’IRPEF, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati, soggetti alla sola IMU.
Nei casi rappresentati, la non concorrenza al reddito complessivo non deriva direttamente da norme “interne” all’IRPEF che rendono l’immobile non produttivo di reddito, ma da una norma “esterna” che ha decorrenza dal 2012, introduttiva dell’effetto di sostituzione sopra richiamato.

Infatti, sotto il profilo sostanziale, l’immobile non locato o non affittato è comunque produttivo di reddito e la non concorrenza al reddito complessivo IRPEF deriva dall’assoggettamento obbligatorio dell’immobile all’IMU, sostitutiva dell’IRPEF, la cui base imponibile:
- deriva dalla rendita catastale, analogamente al reddito fondiario;
- non dà rilevanza (nella forma di deduzioni, detrazioni, o aliquote agevolate) al contributo obbligatorio.
Inoltre, l’IMU non è deducibile dall’IRPEF, quindi non è ipotizzabile una deduzione “indiretta” del contributo al consorzio obbligatorio per legge.

La tesi dell’Agenzia 
- Ciò considerato, l’amministrazione nella Risoluzione n.44/2013 del 4 luglio 2013 ha ritenuto che la deducibilità dei contributi obbligatori dal reddito complessivo sia possibile nei casi in cui:
- in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo;
- e sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale.


A diverse conclusioni, invece, si perviene nell’ipotesi in cui la non concorrenza al reddito complessivo derivi dall’assoggettamento del reddito derivante dall’immobile locato al regime della cedolare secca, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011.
Infatti, per effetto del comma 1 del citato art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011, il regime della cedolare secca, pur essendo sostitutivo dell’IRPEF, è comunque un regime di tassazione non obbligatorio, bensìmeramente opzionale, e consente, quindi, al contribuente di comparare la convenienza del regime sostitutivo in parola rispetto a quello ordinario, che permette di fruire della citata deduzione.
Dunque, l’opzione per il regime della cedolare secca preclude la fruizione della deduzione in commento, prevista dall’art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR.
Non rileva in senso contrario la previsione di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 2011, secondo cui si deve tenere conto del reddito assoggettato a cedolare secca al fine di verificare la spettanza di benefici fiscali o assistenziali, poiché tale disposizione è diretta ad evitare che dall’assoggettamento del reddito alla cedolare secca in luogo del concorso alla formazione del reddito complessivo, derivino indebiti vantaggi per i contribuenti in termini di condizione di familiare fiscalmente a carico, detrazioni per carichi di famiglia, altre detrazioni d'imposta rapportate al reddito previste dall'articolo 13 del TUIR, detrazioni per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del TUIR (cfr. Circolare n. 26/E del 2011).
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 3 luglio 2013

Ecobonus dai mobili agli elettrodomestici

Approvato in Commissione Senato un emendamento che allarga la detrazione

Premessa – Ancora novità sulle detrazioni fiscali. Un nuovo ecobonus potrà presto essere introdotto. Questa volta le detrazioni Irpef riguardano gli elettrodomestici da incasso. Non solo mobili. All'interno del sistema di sgravi per la ristrutturazione degli edifici rientrano anche tali elettrodomestici fino al tetto massimo di 10.000 euro previsto dal decreto sulle ristrutturazioni, approvato all'inizio del mese di giugno.

Ristrutturazioni - Nella Gazzetta Ufficiale 5.6.2013, n. 130 è stato pubblicato l’atteso D.L. 4.6.2013, n. 63, che proroga gli incentivi fiscali per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. L’entrata in vigore del D.L. 63/2013, che recepisce la Direttiva 19.5.2010, n. 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici, è il 6.6.2013. Il decreto legge ha l’obiettivo di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; sostenere la diversificazione energetica; promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.
Mobili – Tra le novità più importanti previste dal D.L. 63/2013 figura il bonus sui mobili che consiste in una estensione della Detrazione 50% sulle ristrutturazioni. In altre parole fino al termine dell’anno, chi eseguirà lavori di ristrutturazione potrà usufruire anche di uno sconto IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di arredi da destinare agli immobili oggetto di ristrutturazione e fino a un massimo di 10.000 euro.

Elettrodomestici - Con un emendamento alla legge di conversione del dl 63/2013 approvato dalla Commissione finanze e industria del Senato verranno inserire tra le spese detraibili anche quelle relative all’acquisto di elettrodomestici. Secondo quanto stabilito dalla nuova modifica al decreto, in caso di ristrutturazione edilizie potranno essere detraibili le spese per tutti i “grandi elettrodomestici, anche a libera istallazione, di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)”.

Limite - Come ha spiegato il Ministero dello Sviluppo Economico, le modifiche “prevedono l’estensione del cosiddetto ecobonus soltanto per gli elettrodomestici da incasso e non per qualsiasi tipologia”. Precisazione dovuta da parte del Ministero, visto che la notizia dei nuovi ecobonus era stata riportata con molte imprecisioni da alcune agenzie stampa.

Conversione del Decreto 
- In ogni caso, bisognerà attendere l’approvazione definitiva del provvedimento in legge. Lo sconto, quindi, non sarà valido da subito, essendo una modifica parlamentare ad un decreto.

Chi ha diritto alla detrazione. Così come per i bonus del 50% destinati ai mobili, potranno accedere allo stesso tipo di detrazione gli interventi sostenuti dai proprietari di abitazioni che stanno effettuando o che effettueranno ristrutturazioni entro il 2013
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 2 luglio 2013

Quadro RW: quando scatta la sanzione

L'omessa compilazione del quadro RW di Unico non comporta l'applicazione di sanzioni se l'Amministrazione Finanziaria è già in possesso delle informazioni da fornire. Questo è il dictat che emerge dalla Sentenza n.40/2013 della CTP di Bolzano.

Il caso - La vicenda da cui ha avuto origine tale principio, riguardava l'omessa compilazione del quadro RW, a fronte di movimentazioni di capitali all'estero che aveva portato l'Agenzia delle Entrate a irrogare una sanzioni di importo superiore a euro 42.000. Il contribuente aveva così impugnato la sanzione presso la competente commissione tributaria, contestando la nullità per sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa, oltre alla violazione e alla falsa applicazione dello Statuto del contribuente, che vieta di richiedere informazioni e documenti di cui l'amministrazione è già in possesso; ciò in quanto le movimentazioni finanziarie verso l'estero non dichiarate, sarebbero state effettuate da intermediari finanziari abilitati, i quali sono obbligati ex lege a trasmettere tali informazioni all'Anagrafe tributaria.

Quadro RW – Il quadro RW accoglie gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria detenute dal contribuente alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento della dichiarazione, nonché l’ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell’anno aventi importo complessivamente superiore a euro 10.000.

Ambito soggettivo - Sono obbligati alla compilazione del quadro RW: le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate, i contribuenti che per il tramite di interposta persona possiedano attività all’estero. Sono invece esclusi dall’adempimento: le società commerciali, sia di capitali che di persone, gli enti pubblici e i soggetti non residenti in Italia. Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, inoltre, per le attività affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle Sim, alle società fiduciarie, alle società Poste Italiane o agli intermediari professionali.

Ambito oggettivo
 - Per “investimenti” si intendono le partecipazioni al capitale o patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, le valute estere, i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero, i metalli preziosi detenuti all’estero, le attività finanziarie italiane detenute all’estero anche se in cassette di sicurezza; mentre con il termine “trasferimenti” si intendono le movimentazioni effettuate dall’Italia verso l’estero, dall’estero verso l’Italia, fra due Stati esteri o nell’ambito del medesimo Stato estero. Si ricorda che tali investimenti esteri sono assoggettati altresì alle nuove imposte patrimoniali, quali l’imposta sugli immobili esteri (Ivie) e l’imposta sulle attività finanziarie estere (Ivafe), di ammontare rispettivamente pari allo 0,76% del costo storico dell’immobile (o valore di mercato) e dello 0,1% del valore delle attività finanziarie, ferma restando l’applicazione di agevolazioni sull’aliquota, nonché il diritto allo scomputo delle imposte di uguale natura già pagate all’estero.

La decisione – La commissione tributaria ha così ritenuto che il comportamento omissivo del contribuente non fosse sanzionabile, essendo stati contestati trasferimenti da e verso l'estero effettuati tramite intermediari finanziari abilitati residenti in Italia e obbligati a inviare tali informazioni alla stessa Amministrazione Finanziaria, e di cui la stessa era già in possesso. Inoltre non è sanzionabile l’omessa indicazione nel quadro RW del versamento di un anticipo a titolo di caparra a una ditta estera per l'acquisto di un prefabbricato mai perfezionato, in quanto nel quadro RW non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo di imposta, come chiarito nelle istruzioni al Modello Unico.

Sanzioni – La mancata presentazione del quadro RW è punita con una multa di importo pari al 10% fino al 50% del valore posseduto, anche se queste sono state accumulate regolarmente e non producono alcun provento tassabile, oltre alla confisca dei beni per un valore corrispondente, per ciascuna informazione omessa (art. 5 c.4 D.l. n.167/1990). L'articolo 12 D.L. n.78 del 2009 prevede per i capitali non indicati e detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, il cui elenco è contenuto nel D.M. 21 novembre 2001, si presumono frutto di evasione salvo che sian già stati tassati o che non dovevano esserlo. Secondo la Corte di Giustizia Europea, questa discriminazione non può essere ammessa (sentenze Corte di Giustizia, C-155/08 e C-157/08).

Sanatoria - Secondo la norma di comportamento dell’Aidcec n. 185 del 2012, per sanare la mancata compilazione del modulo RW è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa con il quadro compilato entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta e prima dell'avvio di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, pagando però la sanzione prevista per le integrative di importo pari a 258 euro (art. 8 c.1 D.Lgs. n.471/1997). Tale importo può essere ridotto ad un ottavo (32 euro), con ilravvedimento operoso, se l'integrazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, evitando cosi la confisca. L’Agenzia delle entrate ha però chiarito che, nonostante l'invio dell'integrativa, è dovuta anche la sanzione proporzionale dal 10% al 50% degli importi non indicati (Circolare n.49/2009), seppur ridotta all'1,25% (1/8 del 10%) qualora il pagamento spontaneo avvenga entro la scadenza della dichiarazione dell'anno successivo (circolare n.11/ 2010). Qualora il fisco accerti la violazione, “entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e tale definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie” (art. 16 c. 3 D.Lgs. n.472/1997).
Autore: Redazione Fiscal Focus

IVIE: nessuna sospensione, ma OK alla proroga

Con il D.L. n.54 del 2013, il Governo ha disposto la sospensione del pagamento dell’acconto Imu solo per gli immobili e relative pertinenze, situati nel territorio dello Stato, purché siano adibiti ad abitazione principale e non siano classificate come signorili. Nulla invece è stato previsto circa le abitazioni principali situate all'estero, per le quali è dovuta l'Ivie alle scadenze prestabilite, che coincidono con quelle del versamento Irpef. 


Ivie – L’imposta sul valore degli Immobili situati all’estero, introdotta dal Decreto Salva Italia e rimodulata dal D.L. 16/2012, trova la sua prima applicazione nel 2012 e non più dal 2011, come originariamente previsto. Essa colpisce i titolari di diritti reali su immobili, cioè fabbricati e terreni a qualsiasi uso destinati, che si trovano all’estero. Essa è dovuta in proporzione alla quota di proprietà o di altro diritto reale (fatta eccezione per il diritto di usufrutto) e va rapportata al periodo dell’anno in cui sussiste la titolarità. Tale imposta è dovuta solo se il contribuente risulta fiscalmente residente in Italia. Tale presupposto si ha, ai sensi dell’articolo2 Tuir, quando il contribuente, per la maggior parte del periodo d’imposta, risulta iscritto all’anagrafe della popolazione residente, ovvero domiciliato o residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato.

Aliquota agevolata 
– L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28 del 2012, ha chiarito che l'aliquota di favore per l'abitazione principale all'estero è fruibile se il contribuente non è in possesso in Italia di altra abitazione principale ed è riservata ai soggetti che prestano lavoro all'estero “per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia” e che la residenza sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati. Qualora, durante l'anno, il lavoratore faccia rientro in Italia, tale imposta sarà dovuta nella misura piena dello 0,76%, dal giorno di rientro del lavoratore in Italia.

Base imponibile – La base imponibile dell’imposta è calcolata sul valore catastale così come determinato e rivalutato nel Paese in cui è situato l'immobile, tenendo a mente che per gli immobili che si trovano all'interno del territorio europeo o nei Paesi aderenti allo spazio economico europeo, ovvero, sia per questi immobili (ove non fosse disponibile il valore catastale) sia per quelli situati in altri Paesi, il valore è dato dal costo risultante dall'atto di acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato al 31.12. Si consiglia comunque di verificare le tabelle allegate al documento di prassi citato (Circolare n.28/E/2012) per la verifica di eventuali eccezioni.
L’imposta va determinata applicando alla base imponibile così individuata, un’aliquota dello 0,76% e dello 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Dall’importo risultante è detraibile, fino a concorrenza del relativo ammontare, l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è ubicato l’immobile. Se l’immobile è situato in uno Stato UE o aderente allo SEE (Norvegia, Islanda), dall’imposta si detrae l’imposta patrimoniale versata nello Stato estero. In presenza di un’eccedenza d’imposta reddituale estera gravante sullo stesso immobile e non utilizzata ex art. 165 TUIR, è possibile detrarre, fino a concorrenza, un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.
Qualora la legislazione estera fornisca un valore che esprime il c.d. reddito medio ordinario dell'immobile, ma senza prevedere meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione simili a quelli previsti dalla legislazione nazionale, può prendersi come base imponibile detto valore, in sostituzione di quello indicato come costo di acquisto o di mercato, applicando però i coefficienti moltiplicativi previsti per l'Imu.

Soglia e modalità di versamento
 - L'imposta non è dovuta se non supera l'importo di euro 200 (art. 19 c. 15 D.L. n.201/2011, cosi come modificato dal D.L. 16/2012) e il versamento va effettuato con le stesse modalità, di saldo e di acconto Irpef e alle stesse scadenze previste per tale imposta. Grazie al DPCM del 13 giugno 2013 anche l’Ivie viene prorogata come gli altri versamenti all’8 luglio 2013 per i soggetti che ne possono beneficiare.

Novità 2013 
– La grande novità è che per l'anno 2011 tale imposta non è dovuta e che tutti i versamenti effettuati con riferimento all'anno 2011 devono essere imputati in acconto rispetto all'imposta dovuta per il 2012. L’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che non si applicano le sanzioni previste per l'omesso o insufficiente versamento relativo alle imposte originariamente dovute per il periodo 2011 e che per gli immobili, per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, sarà quest'ultima a provvedere ad applicare e a versare l'imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista, anche per gli immobili oggetto di emersione con lo scudo fiscale. Se il contribuente non fornisce la provvista la fiduciaria sarà tenuta invece a comunicare i dati del contribuente e gli altri dati per il calcolo dell'imposta nel 770 ordinario (Circolare n.13/2013).
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 1 luglio 2013

Unico e spese di ristrutturazione

Doppio limite alla detrazione

Premessa – Per il contribuente che ha sostenuto gli oneri di ristrutturazione, effettuando il pagamento dei medesimi, in parte prima del D.L. n. 83/2012, cioè prima del 26 giugno 2012 (in questo caso si applica la percentuale di detrazione del 36%), e in parte dopo l’approvazione di tale decreto-legge, (che ha elevato la percentuale di detrazione ed il tetto massimo di spesa) non sono previste disposizioni volte a limitare la detrazione. Il contribuente può pertanto fruire della maggiore detrazione del 50%, determinata entro il limite di 96.000 euro, in luogo di quella meno favorevole (del 36%) per gli oneri sostenuti entro il 25 giugno 2012.

D.L. crescita 
- Nel corso del periodo d’imposta 2012 e nel 2013 è stata approvata una serie di misure con l’intento di agevolare la ripresa del settore edile a seguito della crisi che ha colpito l’intero Paese, ma in particolare il mercato edile/immobiliare. Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (2), contenente “Misure urgenti per la crescita del Paese”, ha reso più conveniente la detrazione spettante ai contribuenti che hanno sostenuto oneri per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione straordinaria e, più in generale, riguardanti il recupero del patrimonio edilizio.

Le modifiche - In particolare tale provvedimento ha reso più vantaggioso il beneficio fiscale per effetto di una duplice modifica. La percentuale di detrazione, applicabile dall’entrata in vigore del decreto (dal 26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013, è stata elevata al 50% in luogo di quella precedente del 36%. Inoltre è stato anche incrementato il “tetto” massimo di spesa essendo ora possibile determinare la detrazione applicando la predetta percentuale all’importo massimo di 96.000 euro.

Effetti su Unico 2013 - Sono quindi sorti alcuni dubbi interpretativi nel passaggio al sistema più “favorevole”. Ad esempio il contribuente potrebbe aver sostenuto gli oneri di ristrutturazione, effettuando il pagamento dei medesimi, in parte prima dell’intervento del legislatore (in questo caso si applica la percentuale del 36%), ed in parte dopo l’approvazione del citato decreto-legge che ha elevato la percentuale di detrazione ed il “tetto” massimo di spesa. Non è del tutto chiaro, sia pure in talune specifiche ipotesi, come determinare la detrazione spettante da far valere all’interno del modello UNICO 2013.

I dubbi - L’Agenzia delle Entrate ha affrontato, fornendo una serie di chiarimenti, l’ipotesi di un contribuente che ha sostenuto spese per interventi sul medesimo immobile per 48.000 euro entro il 25 giugno 2012 e per 96.000 euro nel periodo 26 giugno 31 dicembre del 2012. Il contribuente ha chiesto chiarimenti ed in particolare se fosse possibile scegliere la detrazione di cui fruire nel modello UNICO 2013. In altre parole ove la risposta fosse stata affermativa il contribuente avrebbe tralasciato la detrazione pari al 36% al fine di fruire di quella spettante nella misura del 50% sul limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Circolare 13/E/2013 - La soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 2013 in esame è stata positiva. Secondo quanto affermato dalla circolare “non sono previste disposizioni volte a limitare l’applicazione nell’ipotesi che un contribuente abbia già sostenuto spese agevolabili fino al 25 giugno 2012”. Inoltre deve essere anche osservato come l’incremento della detrazione sia stato previsto con l’intento di favorire il settore edilizia, quindi con la finalità di incentivare la maggiore richiesta di interventi di ristrutturazione. Il contribuente può pertanto fruire della maggiore detrazione del 50%, determinata entro il limite di 96.000 euro, in luogo di quella meno favorevole (del 36%) per gli oneri sostenuti entro il 25 giugno 2012.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 28 giugno 2013

Unico e attività finanziarie estere

Le attività finanziarie soggette a Ivafe dovranno essere indicate nel quadro RM

Premessa – Le attività finanziarie assoggettate ad IVAFE devono essere indicate nel modello UNICO, nel quadro RM, sezione XIV-B. L’imposta è dovuta soltanto se la giacenza media annua dei conti correnti è superiore a 5.000 euro. Nel caso in cui la giacenza sia pari o inferiore a tale soglia, l’imposta non è dovuta ma, in dichiarazione, devono essere comunque segnalati gli estremi identificativi del conto.

Ivafe – L’Ivafe colpisce tutte le attività finanziarie detenute all’estero dal contribuente, senza l’intervento di intermediari residenti. Tra le novità che hanno interessato l’IVAFE si segnala che, per questa imposta, è stato introdotto l’obbligo di versamento a saldo e in acconto negli stessi termini e con le modalità previste per l’IRPEF. Con risoluzione 19 aprile 2013, n. 27/E, l’Agenzia ha individuato i codici tributo per il versamento delle imposte sia a saldo che in acconto.

Acconto dovuto - Pertanto, per stabilire se è dovuto o meno acconto relativo all’IVAFE, occorre controllare l’importo indicato nel rigo RM35, colonna 1 (attività finanziarie), del Mod. UNICO. Se l’importo non supera 51,65 euro non è dovuto acconto. Se l’importo supera 51,65 euro è dovuto acconto nella misura del 99% del suo ammontare.

Misura del 2013 - A tale riguardo si ricorda che, per il 2013, la misura dell’acconto ritorna alla percentuale ordinaria del 99%. L’acconto deve essere versato in una soluzione entro il 2 dicembre 2013 se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro, mentre è dovuto in due rate (la prima entro il 17 giugno 2013 pari al 40% dell’importo e la seconda entro il 2 dicembre 2013 per il 60%) se l’importo è superiore a 257,52 euro. Si ricorda che, in ogni caso, l’acconto non è dovuto se l’importo da versare è inferiore a 12 euro, che è l’importo minimo al di sotto del quale non è accettata la delega di versamento modello F24.

Unico 2013 - Per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione, le attività finanziarie assoggettate a IVAFE devono essere indicate nel modello UNICO, nel quadro RM, sezione XIV-B. Le istruzioni precisano che, ai fini dell’applicazione del tributo, deve essere compilato un rigo per ogni attività finanziaria detenuta. Questa previsione, confermata anche dalla circolare n. 12/E del 2013, cap. V, par. 1.3, inevitabilmente complica la compilazione del modello di dichiarazione, specie qualora il contribuente detenga all’estero una gestione patrimoniale movimentata frequentemente.

Conti correnti - Per quanto riguarda i conti correnti, le istruzioni ricordano che l’imposta è dovuta soltanto se la giacenza media annua (calcolata tenendo conto di tutti i conti correnti detenuti dal contribuente presso il medesimo intermediario) è superiore a 5.000 euro. Nel caso in cui la giacenza sia pari o inferiore a tale soglia, l’imposta non è dovuta ma, in dichiarazione, devono essere comunque segnalati gli estremi identificativi del conto.

Pluralità di conti - La circolare n. 12/E del 2013, nel cap. V, par. 1.3. ha altresì precisato le modalità di calcolo dell’imposta in presenza di una pluralità di conti quando uno (o più di essi) è cointestato con altri soggetti. È stato chiarito che il calcolo del limite di 5.000 euro (oltre il quale è dovuta l’imposta) deve essere fatto sommando il valore medio di giacenza di tutti i conti e considerando (nel caso di conti cointestati) solo la quota di possesso. Non deve essere considerato, quindi, il numero di giorni nei quali si è verificata una diversa percentuale di contestazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 27 giugno 2013

PEC: pochi giorni per la comunicazione al R.I.

Le imprese individuali hanno ancora pochi giorni (entro il 30 giugno) per dotarsi di una Posta Elettronica Certificata (Pec) e comunicarla al Registro Imprese.

La comunicazione della PEC - Entro il prossimo 30 giugno le ditte individuali devono attivare una propria casella di posta elettronica certificata, in base a quanto stabilito dalla normativa, e comunicare tale indirizzo, tramite un’apposita pratica, alla Camera di Commercio di riferimento. L’obiettivo è arrivare all’eliminazione delle comunicazioni scritte tra imprese e PA, utilizzando la posta elettronica certificata al posto della classica raccomandata. Ricordiamo che tale obbligo è già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società.

Comunicazione telematica - La comunicazione alla Camera di Commercio deve essere fatta per via telematica e la pratica deve essere firmata digitalmente. L’iscrizione dell’indirizzo PEC e le successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Questo vuol dire che il privato, se in possesso di firma digitale, può presentare l’iscrizione autonomamente tramite il sito info-camere e deve pagare quindi solo il servizio della PEC.

Non sono previste sanzioni – Per la mancanza della PEC a oggi non sono previste sanzioni, tuttavia per le domande presentate in ritardo (oltre il 30 giugno), qualora sia presentata una pratica di variazione o cancellazione, senza indirizzo di posta elettronica certificata, queste rimarranno sospese per 45 giorni trascorsi i quali verranno considerate come non presentate.

Pec associata a più soggetti - Per quanto riguarda la possibilità di associare una Pec a più soggetti, al riguardo il Ministero dello Sviluppo economico si è recentemente espresso con la nota n. 53687 del 2.4.2013 affermando che è "necessario che l’indirizzo PEC dell’impresa sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi". In sede di verifica della pratica, è stato quindi inserito un controllo automatico per verificare se l'indirizzo dichiarato è già presente perché riferito ad altra impresa.

Attivo il registro Ini PEC 
– Sempre in ambito PEC, è importante ricordare anche che è già attivo il portale telematico www.inipec.gov.it per accedere (senza necessità di autenticazione) all’elenco pubblico di indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti, realizzato a partire da quelli iscritti ai registri delle imprese delle camere di commercio e quelli in possesso degli ordini e collegi professionali. INI-PEC è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, e raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano. Il registro è pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa che desidera contattare. Senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, si può accedere alla sezione di ricerca del portale e cercare l'indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse. Se l'azienda o il professionista cercato è presente nell'indice, INI-PEC fornisce all'utente l'indirizzo richiesto.

Continuo aggiornamento - L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge. Il reperimento delle informazioni di tutti gli operatori economici che per legge devono possedere un proprio indirizzo PEC è ora più agevole ed efficace.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 26 giugno 2013

IMU e Irpef: la notifica di accertamento

Quando si parla di notifiche di accertamento del tributo dovuto dal contribuente, bisogna da subito distinguere di quale tributo si tratta. Il legislatore ha infatti previsto due procedure:
- una per i tributi locali (es. IMU);
- e una per i tributi erariali (es. Irpef).
Ulteriore distinzione attiene poi alla modalità di notifica, cioè se essa avviene “tramite messo” oppure “per posta”.

Disciplina normativa – Molteplici sono le fonti normative in materia: dalle disposizioni del Codice di procedura civile (articoli 137 e segg.) al DPR n.600 del 1973, alla Legge n.890 del 1982. Tale ultima fonte, regola la notifica per posta degli atti giudiziari nell’ambito di procedimenti civile, penale ed amministrativo. Essa consta di due fasi:
- la prima, riguardante la spedizione, dove il soggetto addetto è l’ufficiale giudiziario;
- mentre nella seconda, addetto alla consegna è l’agente postale.
Entrambi i soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

Tributi erariali – Per essi, il legislatore rinvia alla normativa contenuta nella Legge n.890/1982, precisando però che la spedizione non è affidata a un ufficiale giudiziario e che può essere compiuta dall’ufficio che ha adottato l’atto (art. 12 comma 1 L.890/82). La raccomandata deve consistere in una busta verde, con avviso di ricevimento (anch’esso verde), la quale va consegnata alla posta dall’Ufficio che ha emesso l’atto di accertamento. La consegna al destinatario è curata dall’agente postale. Se al momento dell’accesso, il destinatario non viene trovato e il plico non può essere consegnato a un familiare convivente o al portiere, il postino lo deposita alla posta. Il destinatario va informato con raccomandata c.d. “informativa” con avviso di ricevimento, la cui omissione rende nulla la notifica. La notifica valida si considera fatta dalla data di spedizione e i termini decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto. La normativa di riferimento per i singoli tributi è l’art. 60 del D.P.R. n.600/73 per le imposte sui redditi, l’art.53 del D.P.R. 633/72 per l’Iva, l’art.25 del D.Lgs. n.446/97 per l’Irap e l’art. 46 del D.Lgs. n.346/90 per le imposte di registro e di successione.
Il caso - L’Agenzia delle Entrate ha notificato a Caio, una cartella contenente il conguaglio degli arretrati di lavoro incassati dal suo ex datore di lavoro, con l’aggiunta di interessi e sanzione per omesso versamento. L’invito a pagare era stato inviato con raccomandata ordinaria già l’anno precedente, ma era rimasta inevasa. Tale procedura non prevede l’obbligo di una seconda comunicazione al contribuente destinatario. Va detto però che tale procedura viola uno dei principi fondamentali dello Statuto del contribuente, cioè l’effettiva conoscenza degli atti da parte del contribuente.

Tributi locali – Per i tributi locali, come l’Imu, l’art. 14 della L. 890/82 prevede una modalità semplificatae cioè che la raccomandata, con avviso di ricevimento, venga consegnata alla posta dall’Ufficio che ha adottato l’atto, senza l’uso di buste e di ricevute di ritorno di colore verde. La consegna al destinatario è curata dall’agente postale. Se al momento dell’accesso, il destinatario non viene trovato, ed il plico non può essere consegnato ad un familiare convivente o al portiere o vicino di casa; il postino deve riportarlo alla posta e informare il contribuente, tramite cartolina di avviso, di color giallo, depositato nella cassetta delle lettere. L’eventuale omissione non inficia la validità della notificazione. Ciò causa una discriminazione rispetto al contribuente destinatario di un atto di accertamento avente ad oggetto un tributo erariale, violativa del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.
Il caso – Ad es. il comune ha accertato che Tizio non ha provveduto al versamento dell’Ici dal 2008 al 2011 per un fabbricato di sua proprietà, compiendo altresì un atto di classamento del medesimo. La normativa in materia di notifica di tale ultimo atto, ha subito notevoli cambiamenti in quanto, fino al 1999 era sufficiente il semplice deposito presso il comune di ubicazione dell’immobile; successivamente, con l’entrata in vigore quello stesso anno della Legge n.488, fu disposto che fosse necessaria la notifica a mezzo del servizio postale; per approdare infine, nel 2010, col D.L. n.225, alla reintroduzione del deposito nel comune di ubicazione.

Notifica “personale” – Altra procedura prevista è quella degli articoli 137 e segg. del c.p.c.. È disposto che l’avviso di accertamento vada consegnato al messo comunale o speciale, da parte dell’Ufficio che ha emesso l’atto, che provvede a notificarlo al destinatario. Qualora, al momento dell’accesso, il contribuente-destinatario non sia presente ed il plico non possa esser consegnato ad un familiare convivente o vicino di casa, il messo deve recarsi nella Casa comunale e depositare il plico. Il destinatario va informato con avviso depositato nella cassetta delle lettere e con raccomandata cd “informativa”, la cui omissione rende nulla la notifica.

Sentenza della Corte di Cassazione n.258 del 2012
 – Va dapprima premesso che vi sono due modalità che possono essere eseguite in caso di irreperibilità del destinatario:
- quella in caso di c.d. irreperibilità relativa o momentanea;
- e quella per irreperibilità c.d. assoluta, e cioè quando il destinatario ha abbandonato il domicilio noto senza denunciare il nuovo all’anagrafe della popolazione.
L’art.26 del D.P.R. n.602/1973, che disciplinava queste situazioni, non ha mai previsto una diversa procedura per le stesse, cosicché, in caso di irreperibilità assoluta, l’eventuale raccomandata informativa non aveva alcuna ragione di essere. La Cassazione con la Sentenza n.258/2012 è, di conseguenza, intervenuta riconoscendo l’incostituzionalità di tale norma, atteso che portava alla conclusione di uniter notificatorio, a totale insaputa del contribuente-destinatario.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 25 giugno 2013

Spese di ristrutturazione: interventi plurimi

Determinante il tempo decorso dall’ultimazione di un intervento rispetto all’inizio di quello successivo

Premessa – L’esecuzione di molteplici interventi di ristrutturazione sulla medesima unità immobiliare non determina automaticamente l’ipotesi di prosecuzione di un intervento iniziato in un periodo precedente. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso avendo riguardo alle opere effettivamente eseguite.

Spese di ristrutturazione - Il D.L. n. 83/2012 (cd. Decreto crescita) ha elevato, con decorrenza dal 26 giugno 2012, la detrazione per le spese di ristrutturazione dal 36% al 50%. Sono quindi sorti alcuni dubbi interpretativi nel passaggio al sistema più “favorevole”. Ad esempio il contribuente potrebbe aver sostenuto gli oneri di ristrutturazione, effettuando il pagamento dei medesimi, in parte prima dell’intervento del legislatore (in questo caso si applica la percentuale del 36%), e in parte dopo l’approvazione del citato decreto-legge che ha elevato la percentuale di detrazione ed il “tetto” massimo di spesa.

La posizione del Notariato - Il tema è stato trattato dalla Commissione Studi Tributari del Consiglio nazionale del Notariato (Studio n. 129-2012/T), che ha esaminato alcuni specifici casi. Il contribuente potrebbe ad esempio aver superato il plafond di 48.000 euro entro la data del 25 giugno 2012 e aver sostenuto ancora degli ulteriori oneri di ristrutturazione successivamente, ma entro il 31 dicembre del medesimo anno. In tale ipotesi, ferma restando l’applicazione della detrazione nella minore misura del 36% (per gli oneri sostenuti nella prima parte dell’anno), il contribuente perderà la detrazione per la parte delle spese eccedenti il limite di 48.000 euro. Invece lo stesso contribuente potrà beneficiare di un’ulteriore detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26 giugno - 31 dicembre 2012. È necessario però tenere conto che “la somma massima su cui commisurare la detrazione, per i lavori iniziati prima e terminati dopo il 26 giugno 2012, non può mai superare il limite di 96.000 euro. In pratica non sarebbe corretto sommare il precedente limite di 48.000 euro, con quello nuovo (temporaneo) di 96.000 euro”.

Interventi plurimi - Il problema dell’applicazione del “doppio limite” si pone anche, secondo il notariato, laddove il contribuente abbia realizzato su uno stesso fabbricato “interventi plurimi”. Sulla base di un intervento chiarificatore del Ministero dell’Economia, che ha risposto ad un’interrogazione parlamentare del 3 luglio 2012, è stato precisato che le spese detraibili anche per interventi plurimi sullo stesso fabbricato non possono in ogni caso superare l’importo di 96.000 euro. Ciò in quanto nell’ipotesi di prosecuzione dell’intervento sullo stesso fabbricato il contribuente avrà a disposizione un solo plafond che non potrà considerarsi “azzerato” al momento dell’inizio del secondo intervento (che costituisce la prosecuzione del primo).

Prosecuzione dell’intervento - Secondo le precisazioni fornite dalla Commissione Studi del Consiglio nazionale del Notariato, l’esecuzione di molteplici interventi di ristrutturazione sulla medesima unità immobiliare non determina, automaticamente, l’ipotesi di prosecuzione di un intervento iniziato in un periodo precedente. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso avendo riguardo alle opere effettivamente eseguite. Un ulteriore elemento in tal senso può essere costituito anche dal tempo decorso dall’ultimazione di un intervento rispetto all’inizio di quello successivo. Maggiore è il tempo decorso e minore è la probabilità che l’intervento successivo possa essere considerato come la prosecuzione del primo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 24 giugno 2013

Studi di settore: le maggiori sanzioni

L’incremento non si applica se il maggior imponibile accertato non è superiore al 10%

Premessa – Ai fini delle imposte dirette, Iva e Irap la maggiorazione del 50% delle sanzioni, prevista in caso di omissione del modello, non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito dell’applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa dichiarato.

Imposte sui redditi
 - Con riferimento alle imposte sui redditi, il comma 2-bis.1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 prevede che la misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 sia elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni - Si rammenta che la misura ordinaria della sanzione di cui si tratta, ossia la sanzione applicabile dall’ufficio in fase di accertamento non basato sulle risultanze degli studi di settore, è ricompresa tra il cento e il duecento per cento della maggiore imposta o del minor credito accertati. L’incremento non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito dell’applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa dichiarato.

Iva - Analoga disposizione, prevista ai fini delle imposte sui redditi, è stata introdotta anche per l’IVA e per l’IRAP. Per quanto concerne le dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto, il comma 4-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (disciplinante le sanzioni applicabili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto), prevede, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate, una maggiorazione del 50 per cento delle sanzioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.

Sanzioni - Tale ultima disposizione stabilisce che se dalla dichiarazione IVA presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza. Pertanto, al verificarsi dell’ipotesi precedentemente esaminata (omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore) la misura della predetta sanzione potrà variare tra il 150 e il 300 per cento della maggiore imposta dovuta. L’incremento non si applica se la maggiore IVA accertata o la minore IVA detraibile o rimborsabile non supera il 10 per cento dell’IVA dichiarata.

Irap - In linea con tale previsione, per le dichiarazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive, il nuovo comma 2-ter dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (disciplinante le sanzioni in materia di IRAP) prevede un’integrazione del 50 per cento delle sanzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo. In tali ipotesi l’incremento non si applica se il maggior imponibile IRAP accertato non è superiore al 10 per cento dell’imponibile IRAP dichiarato.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Conti correnti: da oggi senza segreti!

Parte la nuova comunicazione tra intermediari e anagrafe tributaria

Premessa – Da oggi movimenti e saldi dei conti correnti in banca senza più segreti per l'Agenzia delle Entrate. La novità già programmata nell'ambito delle iniziative per rafforzare la lotta all'evasione viene ricordata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera nel corso del convegno “Tracce, impronte e archivi finanziari” tenutosi a Rimini venerdì scorso. Il direttore ha spiegato che il “Sid” (sistema interscambio dati) permetterà all'Agenzia delle entrate di acquisire automaticamente le informazioni sui conti correnti degli italiani dagli operatori bancari.

Sid – Oggi parte dunque il Sid (sistema di interscambio dati), il nuovo canale di comunicazione attraverso il quale gli altri intermediari dovranno comunicare all'anagrafe tributaria le informazioni di dettaglio dei rapporti finanziari detenuti dai propri clienti. In questo modo, banche, Poste italiane, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e tutti gli altri destinatari dell'obbligo stabilito dal Dl 201 del 2011 (articolo 11, commi 2 e 3) potranno cominciare a trasmettere all'archivio dei rapporti finanziari i dati relativi ai propri clienti.

La trasmissione
 - Attraverso la nuova piattaforma di file transfer protocol (Ftp) sarà alimentato il database dei rapporti finanziari che, salvaguardando la sicurezza dei dati dei contribuenti alla luce delle prescrizioni del Garante della Privacy (provvedimenti del 17 aprile 2012, del 15 novembre 2012 e del 31 gennaio 2013), metterà a disposizione del Fisco un poderoso arsenale informativo da utilizzare sul fronte della lotta all'evasione, del controllo della spesa pubblica (per esempio, con le rafforzate verifiche incrociate delle dichiarazioni Isee) e del contrasto ai fenomeni di riciclaggio.

Sistema a prova di privacy - Come conferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, il Sid risulta un sistema a prova di privacy che per approvare lo scambio di dati dei conti correnti dei cittadini, aveva imposto “un sistema di interscambio autonomo rispetto a quelli attuali. Un sistema che fosse completamente separato da tutti gli altri modelli di interscambio, che fosse cioè - spiega Befera – un’infrastruttura del tipo “application to application” senza intervento di personale umano. Questo sistema da lunedì è pronto e quindi noi siamo in grado di acquisire le informazioni che ci perverranno dagli operatori finanziari”.

Cosa cambia - Per far capire la grande differenza rispetto al passato basti pensare che già oggi, un ispettore dell'Agenzia delle Entrate poteva avere accesso ai dati di C/C, qualora fosse avviato un accertamento formale, ossia l'indagine serviva a confermare i sospetti degli ispettori fiscali; da ottobre, invece, sarà il contrario, perché sarà proprio dall'analisi dei dati dei conti correnti che potrà scattare l'accertamento fiscale. E se da oggi il Fisco potrà controllare i conti dei contribuenti sospetti, a partire dal 31 ottobre, inizieranno ad affluire i dati relativi al 2011 per verifiche retroattive. Quelli del 2012 saranno invece inviati entro il 31 marzo del prossimo anno. Poi il rito si ripeterà entro il 20 aprile di ogni anno per i movimenti finanziari dell’anno precedente.

L’utilità - Il sistema, secondo Befera, servirà anche a riparare un vuoto normativo che dura da 40 anni. Troppe leggi sul Fisco e nessuna risolutiva. Allora, secondo Befera, è meglio spiare ogni movimento, ogni operazione, ogni entrata, ogni uscita. “Negli ultimi cinque anni sono stati emanati 228 provvedimenti fiscali - ha detto - se questo lo moltiplichiamo per i 40 anni di esistenza della riforma tributaria si ha l'idea della confusione normativa”. “Fare la lotta all'evasione non è così semplice come sembra” aveva già affermato Befera intervenendo al Festival del Lavoro a Fiuggi, chiarendo anche che “non si può individuare una categoria di evasori”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 21 giugno 2013

Bonus mobili e risparmio energetico tutte le novità in vigore dal 6 giugno

di Antonella Donati

Repubblica.it

E' in vigore dal 6 giugno il decreto che proroga la detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione e aumenta al 65% quella per risparmio energetico. Il testo è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e quindi tutte le norme sono operative. Ecco le novità in dettaglio.
Al 65% la detrazione per l'efficienza energetica - Le nuove disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sono contenute in due articoli del provvedimento, il 14 e il 15. Il primo articolo rimodula la detrazione per risparmio energetico, portandola dall'attuale 55% al 65% per gli interventi effettuati dai privati sui propri immobili di qui alla fine dell'anno. La detrazione del 65%, infatti, è riconosciuta per le spese effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2013. Restano però esclusi dall'agevolazione tre tipologie di interventi:
- la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza
- la sostituzione degli impianti tradizionali con impianti geotermici;
- la sostituzione di scaldabagno tradizionali con altri a pompa di calore.
In questi tre casi resta applicabile la detrazione del 55% ma solo per le spese effettuate entro il 30 giugno prossimo. Quindi di fatto l'aumento della quota detraibile riguarderà esclusivamente:
- sostituzione di infissi;
- installazione di pannelli solari per acqua calda;
- interventi di coibentazione su tetto e pareti dell'edificio;
- acquisto di caldaie a condensazione.
Le agevolazioni per il condominio - La detrazione del 65% può essere usufruita per un periodo più ampio di tempo in tutti i casi in cui gli interventi di risparmio energetico riguardano le parti comuni dell'edificio, o tutte le unità immobiliari condominiali. In caso di lavori comuni l'agevolazione è ammessa, infatti, per le spese effettuate dal 6 giugno di quest'anno al 30 giugno 2014. L'obbiettivo della norma è quello di favorire le opere che consentono un più elevato ritorno in termini di risparmio energetico, ossia, appunto, quelle che riguardano gli interi edifici e non semplicemente i singoli appartamenti.
Restano invariate tutte le modalità per accedere alla detrazione fiscale e la rateizzazione in 10 anni.
Ristrutturazioni e bonus mobili - Il successivo articolo 15 riguarda le agevolazioni per ristrutturazione. Innanzitutto c'è la proroga del bonus al 50% per altri sei mesi, ossia per le spese effettuate fino al 31 dicembre prossimo. Torna, poi, la detrazione per l'acquisto dei mobili per la case per le quali sono in corso o sono stati effettuati lo scorso anno, dei lavori di ristrutturazione. Il decreto stabilisce infatti che ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per ristrutturazione, è riconosciuta una ulteriore detrazione fiscale pari al 50% delle ulteriori spese documentate, fino ad un massimo di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Il testo non stabilisce nulla più di questo, quindi non ci sono limitazioni in riferimento alla tipologia di mobili che possono essere acquistati. Quanto alle regole, di norma le spese documentate sono quelle per le quali è possibile esibire la relativa fattura e per le quali è obbligatorio il pagamento con bonifico. Questo obbligo era stato previsto anche nella precedente agevolazione per i mobili, in vigore nel 2009.
 

Fuori dal Redditometro le spese Istat

Nelle liste in corso di formazione non si terrà conto delle spese medie rilevate dall’Istat

Premessa – L’Agenzia delle Entrate sta preparando le liste dei soggetti da sottoporre a verifica mediante il nuovo redditometro. Dagli elenchi pervenuti agli uffici periferici nei giorni scorsi risulta la lista dei contribuenti da controllare, questi soggetti sono stati selezionati solo sulla base delle spese conosciute dall'amministrazione finanziaria, al contrario l'ingresso in campo delle contestate medie Istat rimane eventuale e confinato al secondo contraddittorio tra Fisco e contribuente.

La nuova metodologia – Il Decreto Ministeriale 24 dicembre 2012 ha varato i nuovi elementi su cui si fonda la metodologia di ricostruzione del reddito. Tale metodo richiede che il reddito dichiarato si confronti con le medie Istat e non più, come avveniva in passato, con elementi significativi che potessero far presumere un certo tenore di vita.

Le spese Istat –
 In particolare ai sensi dell'art. 1 del decreto, gli elementi di spesa di capacità contributiva si dividono in due gruppi. Quelli per i quali rileva la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. Quelli per i quali il contenuto induttivo è determinato tenendo conto della “spesa media per gruppi e categoria di consumi del nucleo familiare di appartenenza”. In quest'ultimo ambito rilevano, appunto, i dati Istat. Nel merito su 56 spese per consumi mappate, 30 seguono tale modalità di rilevazione, mentre per le restanti 26 spese la valorizzazione avviene in base al valore statistico.

Dubbi – Proprio tale aspetto ha dato avvio a una serie di polemiche in quanto il redditometro è stato accusato di essere diventato un potente strumento accertativo a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per standardizzare anche il reddito complessivo delle persone fisiche, come se il comportamento sociale fosse uguale fra tutte le persone. Proprio questo aspetto, l'inapplicabilità del criterio ad personam delle medie Istat, ha fatto sorgere il dubbio sulla costituzionalità della norma o, almeno, sulla natura della presunzione di tale accertamento.

Agenzia delle Entrate – L’Amministrazione Finanziaria è così corsa ai ripari e sembra che il redditometro sarà fondato essenzialmente sulle spese sostenute dal contribuente. I valori medi Istat assumeranno valenza, infatti, in gran parte come fonte d'innesco ai fini del contraddittorio e comunque potranno essere utilizzate soltanto quando l'amministrazione è a conoscenza che il contribuente ha effettivamente sostenuto quel tipo di spesa.

La rilevanza delle spese - In sostanza nessun valore statistico dovrebbe rilevare le uscite per abbigliamento o quelle per mangiare (dal supermercato al ristorante). Al contrario i costi di gestione di un immobile (spese di condominio) o di un'automobile, solo per fare alcuni esempi di beni regolarmente iscritti in pubblici registri e censiti dall'Anagrafe tributaria, saranno valutate nel redditometro in base alle medie o secondo i parametri di stima indicati dallo stesso decreto attuativo. La soluzione allo studio consentirebbe di tenere conto delle medie Istat come previsto dal decreto attuativo, ma di fatto attenuandone l'impatto come richiesto da più parti in questi mesi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 19 giugno 2013

Bonus bebè, dal 1° luglio l’invio delle istanze.

Dal 1° fino al 10 luglio 2013 le mamme lavoratrici potranno chiedere all’INPS il bonus bebè

Premessa – Dieci giorni di tempo per le mamme lavoratrici al fine di richiedere il bonus bebè. Infatti, dalle ore 11.00 del 1° luglio fino al 10 luglio 2013 è possibile chiedere il contributo economico in via telematica, accedendo al portale dell’INPS (www.inps.it) tramite PIN o attraverso il supporto dei pensionati. In particolare, all’atto della richiesta bisogna scegliere tra la retta per pagare i servizi per l’infanzia e i voucher per pagare la baby-sitter; una volta effettuata la preferenza non può più essere modificata. Al riguardo, l’Istituto previdenziale informa che dal 14 giugno scorso è possibile consultare il bando sul portale Internet dell’Istituto, seguendo il percorso “Home” -> “Avvisi e Concorsi” -> “Avvisi”.

Bonus bebè – L’agevolazione, che è alternativa al congedo parentale, è stata introdotta , in via sperimentale per gli anni 2013-2015 - dalla Riforma del mercato del lavoro (art. 4, c. 24, lett. b) L. n. 92/2012). In pratica, è stata data la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, un contributo economico per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (voucher per pagare la baby-sitter). L’agevolazione è usufruibile negli undici mesi dopo il congedo di maternità. L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere) per le lavoratrici dipendenti e massimo 3 mesi per quelle iscritte alla gestione separata, ammonta a 300 euro mensili. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Al riguardo, bisogna ricordare che l’agevolazione spetta solo ai bambini già nati o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro 4 mesi successivi alla scadenza del bando. Ovviamente, per usufruire del bonus bebè è necessario dimostrare che il bambino frequenti un asilo nido o sia affidato alle cure di una baby-sitter.

La domanda – Come precisato in premessa, la richiesta va fatta online sul portale dell’INPS (www.inps.it). A tal fine, è necessario: richiedere preventivamente il PIN “online” e convertirlo in tempo utile in PIN “dispositivo” e presentare preventivamente e in tempo utile all’INPS la dichiarazione ISEE (qualora non sia già presente nelle banche dati dell’Inps una dichiarazione ISEE valida).
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 18 giugno 2013

Redditometro: nel mirino gli anni 2007-2008

Dal Fisco migliaia di lettere ai contribuenti

Premessa – In questi giorni i contribuenti stanno ricevendo lettere dove il Fisco chiede informazioni sui periodi d’imposta 2007 – 2008. L’Amministrazione vuole determinare la capacità contributiva del contribuente nel biennio in questione, in quanto con il vecchio redditometro l’accertamento scattava quando lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto si scostava oltre le soglie previste dalla legge per due annualità.

Questionario 
– L’articolo 38, settimo comma D.P.R. 600/73, dispone testualmente come “l’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218”. Pertanto, il Legislatore ha disposto una “doppia griglia” di contatti tra ufficio procedente e contribuente: il primo dei quali canonizzato nel classico questionario, formulato ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’articolo 51 del D.P.R. n. 633/1972 e, successivamente e nel caso in cui dati, notizie e documentazione addotti non abbiano convinto l’ente impositore all’archiviazione del procedimento, mediante una rituale convocazione secondo il procedimento proprio dell’accertamento con adesione.

Obblighi del contribuente – Il contribuente è tenuto rispondere a tali richieste, in quanto il Legislatore penalizza il soggetto che eventualmente si dimostri renitente alla chiamata del Fisco in termini di depotenziamento difensivo: recita, infatti, l’articolo 32, agli ultimi due commi come “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.

Comunicazioni del 2013 - In questi giorni i contribuenti stanno ricevendo proprio il questionario in questione avente a oggetto però il periodo d’imposta 2007. La richiesta di dati sull'annualità 2007 assume una particolare valenza: il contribuente, rispondendo alla comunicazione e riempiendo il questionario anche per tale annualità effettua un adempimento al quale non risulterebbe più tenuto in virtù della citata decadenza dei termini per l'accertamento e dalla quale possono derivargli però dei problemi.

Motivazione – La richiesta di informazioni anche per il 2007 è però dovuta al fatto che secondo il vecchio procedimento lo scostamento del reddito oltre la soglia prevista dalla legge si deve verificare per due annualità. Per le annualità sino al 2008 l’ufficio non poteva procedere per “singola” annualità d’imposta, in termini assoluti: in pratica per accertare, poniamo, il 2008, occorre che l’ufficio riscontri lo scostamento del 25% anche per un altro periodo d’imposta, ad esempio proprio il 2007 periodo ormai prescritto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 17 giugno 2013

Le spese di istruzione detraibili in UNICO.

Per i corsi presso istituti o Università straniere pubbliche o private, le spese non devono essere superiori alle tasse degli istituti statali italiani

Spese di istruzione in Unico - Le spese sostenute per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione, tenuti presso Istituti o Università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione del 19%. Dunque chi sostiene tali tipologie di costi dovrà tenerne conto nell’elaborazione del modello UNICO PF 2013, bisognerà in particolare prestare attenzione ai diversi oneri deducibili e detraibili quando si va a compilare il modello. In tale ambito bisogna fare anche attenzione agli sconti fiscali previsti per le erogazioni liberali a favore di università e fondazioni universitarie e di enti di ricerca, oltre che alla deducibilità dei contributi per il riscatto degli anni di laurea e alla detrazione dei canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede.

Indicazione delle spese di istruzione
 - L'art. 15 del Tuir dà la possibilità di detrarre dall'imposta lorda Irpef il 19% calcolato sulle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria. Il principio è quello di cassa e la detrazione compete nel periodo d'imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute, anche riferibili ai familiari fiscalmente a carico. Le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri, vanno indicate nel quadro RP di Unico (Rigo RP13-Spese di istruzione). Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani. Nello stesso rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD.

Canoni di locazione – Anche le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 potranno essere indicate nel quadro RP di Unico (Righi da RP17 a RP 19 indicando il codice 18). La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Si ricorda che per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. L’importo da indicare non può essere superiore a euro 2.633,00. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico, vanno inoltre comprese anche le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD.

Erogazioni liberali - Tra gli oneri deducibili non si devono dimenticare le erogazioni liberali a favore di università o fondazioni universitarie, di aziende ospedaliere universitarie, di enti di ricerca pubblica oltre che di enti parco regionali e nazionali. Tali spese potranno essere dedotte dal reddito complessivo attraverso l’indicazione nel rigo RP 26 (codice 4) del modello Unico PF/2013. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Sono invece detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Si precisa che tali istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Anche tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (tali importi andranno indicati in Unico nel quadro RP questa volta nei righi da RP17 a RP 19 indicando il codice 31).

Il riscatto della laurea – Il contribuente ha inoltre la possibilità di poter dedurre dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”.
Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc. L’indicazione di tali spese dovrà avvenire essere nel rigo RP 21 del modello Unico PF 2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus