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martedì 28 agosto 2012

Start-Up più convenienti dai prossimi mesi


Il governo si prepara alla conclusione della pausa estiva mettendo in programma nuove misure per favorire l’imprenditorialità e la nascita di nuove imprese anche con a capo under 35.

Premessa – Lo sviluppo di start-up concentrate sull’innovazione dovrebbe essere uno dei punti cardine del progetto di governo per i mesi a venire fino alla conclusione del mandato. Il decreto legge che conterrebbe tali disposizioni potrebbe essere portato all’attenzione delle Camere nel mese di settembre e dovrebbe avere come punti focali anche l’agenda digitale e l’attrazione di capitali esteri da investire in Italia.

Imprenditorialità giovanile al centro – In programma anche un nuovo decreto riguardante le semplificazioni, oltre che numerose proposte per favorire sgravi e incentivi fiscali all’apertura di start-up. Di certo un punto fondamentale riveste l’interesse per le aziende con imprenditori under 35 (per i quali tra l’altro sarà possibile creare a partire da questa settimana la nuova Srl semplificata), così come il riordino degli incentivi in aggiunta alle misure già valutate, attraverso la creazione del Fondo unico per la crescita sostenibile istituito con il D.L. 83/2012.

Nuovi incentivi e chiarimenti nelle norme – Per contrastare il fenomeno avulso in Italia della sovrapposizione di norme a volte contraddittorie riguardanti gli incentivi alle start-up, il decreto crescita si era occupato della razionalizzazione permettendo il coordinamento e la linearità tra le diverse norme a riguardo, per cercar di porre fine ai dubbi e alle perplessità di coloro che decidono di investire nell’imprenditoria. Da qui a breve si attenderebbero infatti i decreti attuativi delle riforme che dovrebbero stabilire nuovi criteri operativi in grado di far luce sulle modalità di utilizzo degli incentivi. Certamente le riforme sono ripartite tra lo Stato (entro i principi fissati dall’Unione Europea) e le Regioni, le quali mettono e metteranno a punto nuove misure di sostegno per le start-up.

Arresto all’imprenditorialità giovanile – La situazione comunque continua a essere particolarmente negativa in tutte le zone d’Italia per quanto riguarda in generale l’imprenditorialità e nel particolare l’imprenditorialità giovanile che sembra aver subito un brusco arresto nell’ultimo anno. Infatti i dati dimostrano che su una “carneficina” che ha portato alla chiusura 224mila imprese in sei mesi, il 15% di esse (quindi circa 34mila) fosse guidato proprio da giovani.

Le misure in atto 
– Tra le misure che comunque a oggi possono essere annoverate nel calcolo degli aiuti e degli incentivi ci sono sicuramente dei punti fondamentali quali:
• autoimprenditorialità (con una serie di incentivi per imprese di piccole dimensioni composte da giovani tra 18 e 35 anni);
• autoimpiego (atto a favorire la creazione di ditte individuali, società di persone e di capitali con contributi a fondo perduto, ma anche con finanziamenti agevolati per spese di investimento e gestione);
• Srl semplificata (che si può costituire a partire da domani se di età inferiore a 35 anni, per imprese a responsabilità limitata con capitale ridotto);
• Fondo per la crescita sostenibile (istituito con il D.L. 83/2012 con lo scopo di agevolare la creazione di nuove figure imprenditoriali).
Autore: Redazione Fiscal Focus

S.r.l. semplificate: pubblicato statuto e atto costitutivo standard


Il 14 agosto 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 il tanto atteso decreto del 23/6/2012, n. 138 del Ministero della Giustizia, in vigore dal prossimo 29 agosto 2012.
Tale decreto individua atto costitutivo e statuto che le nuove S.r.l. semplificate dovranno adottare.

La nuova S.r.l. semplificata - Il DL n.1 del 24/01/12, convertito in legge n. 27 del 24/03/12, prevede che tale società può essere costituita con contratto o atto unilaterale, solo da persone fisiche a prescindere dall’età anagrafica delle stesse, mentre sono esclusi dalla nuova compagine sociale tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Atto costitutivo - Il nuovo articolo 2436 bis del c.c., introdotto proprio dal menzionato Decreto n. 1/2012, aveva già fornito le istruzioni in riferimento all’atto costitutivo della nuova S.r.l.s..
Tale atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato.
Nella norma introdotta dal D.L. liberalizzazione sono stati, comunque, resi noti gli elementi che devono essere presenti nell’atto costitutivo: generalità dei soci (cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio e cittadinanza di ogni socio); denominazione sociale (deve esserci l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata, insieme all’indicazione del Comune ove sono poste la sede societaria e le eventuali sedi secondarie della S.r.l.s.); ammontare del capitale sociale (questo deve essere pari ad almeno 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro e va sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione della S.r.l.s.); attività che costituisce l’oggetto sociale; quota di partecipazione di ogni socio; norme sul funzionamento della società (con l’indicazione di quelle sull’amministrazione e la rappresentanza); eventuali soggetti incaricati del controllo contabile; luogo e data di sottoscrizione; amministratori ( da scegliere tra i soci).
Ora il decreto del 14 agosto 2012 (decreto Mingiustizia) specifica che il notaio nel ricevere l'atto di costituzione della S.r.l.s. è espressamente chiamato ad accertare l'età delle persone fisiche che intendono costituire la società ai sensi dell'art. 49 della legge notarile (L. 89 del 16/02/1913). Fra gli aspetti particolari della nuova forma societaria, inoltre, si evidenzia il divieto di trasferimento delle quote ai soggetti che abbiano superato i richiesti requisiti anagrafici.

Altre caratteristiche della S.r.l.s. - Oltre a tale chiarimento, ne vengono forniti altri relativi all'amministrazione: i soci della S.r.l.s. dovranno scegliere fra un amministratore unico o un consiglio di amministrazione.
Per quanto concerne il versamento del capitale, poi, sempre inferiore a 10.000 euro, dovrà essere effettuato interamente alla data di costituzione e corrisposto in denaro all'organo amministrativo, il quale ne dovrà rilasciare quietanza liberatoria dichiarandone l'integrale versamento.
In merito alle decisioni dei soci che richiedessero la convocazione assembleare, si precisa che la presidenza della stessa, a differenza delle normali S.r.l., debba essere assunta dall'amministratore unico o dal presidente del CdA.

Dubbi ancora aperti - Purtroppo il decreto non esaurisce tutte le questioni aperte sul tema, in quanto evita di affrontare molte delle concrete regole operative, necessarie per la gestione sociale. Il decreto nel prevedere le caratteristiche del modello standard, ribadisce l'applicazione, per quanto non regolato dal modello citato, delle disposizioni del libro V, titolo V, capo VII del codice civile, se non derogate dalla volontà delle parti.
Si segnala, inoltre, l'inapplicabilità di clausole di prelazione e gradimento, quindi la cessione di quote dovrebbe essere libera, eccetto verso gli over 35. Non viene, inoltre, prevista nessuna durata della società, che quindi sembrerebbe contratta a tempo indeterminato, e soprattutto non è chiaro come debba comportarsi la società quando uno dei soci superi la soglia del 35° anno di età o nel caso di successione mortis causa, in assenza di eredi che rispettino il requisito anagrafico.
Circa le cause di liquidazione, infine, qualora si verifichino perdite che riducano il capitale al di sotto del minimo legale: si pensi al caso in cui la società sia costituita con un solo euro, la perdita di 0,34 centesimi porrebbe direttamente la società in liquidazione, in assenza di idonea ricapitalizzazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 17 agosto 2012

La dichiarazione omessa costa il doppio del credito maturato

L’amministrazione finanziaria aveva qualche giorno fa chiarito, pubblicando la Circolare n. 34/E del 06 agosto 2012, che il contribuente, in caso di maturazione di un credito risultante da una dichiarazione omessa, deve procedere al pagamento delle imposte, delle sanzioni, degli interessi e dei compensi di riscossione, iscritti a ruolo, a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione dell'anno successivo, e poi chiedere il credito a rimborso, attivando il contenzioso a norma dell'articolo 21 del D.Lgs. 546/1992.

Gli effetti dell’ interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, non sono irrilevanti.
Se il contribuente omette una dichiarazione annuale in cui doveva essere indicato un credito Iva o di imposta dirette può comportare il sostenimento di costi che possono arrivare a un importo doppio rispetto al credito maturato.

Se l’atteggiamento dell’Amministrazione era tollerante per tali violazioni (omissione di Unico o della dichiarazione Iva annuale), riconoscendo i crediti in autotutela dopo aver effettuato un controllo dei documenti, con la richiesta di una sanzione di 258 euro, dopo la pubblicazione della circolare 34/E del 6 agosto 2012 non vi è più alcuna indulgenza.

Il contribuente potrà presentare l'istanza di rimborso entro due anni dal pagamento degli esiti della liquidazione e il relativo rimborso sarà erogato solo dopo avere riscontrato l'effettiva spettanza del credito. Vista la tempistica del contenzioso e del rimborso, il contribuente, anche se ha effettuato il pagamento del dovuto immediatamente, potrebbe attendere anche 10 anni per il rimborso.

Mediazione o conciliazione - Solo un accordo con la mediazione tributaria, per le liti di valore non superiore a 20.000 euro, o a seguito di conciliazione tributaria per le liti di valore superiore a 20.000 euro potrebbe accorciare i tempi.
Se si decide di esperire questa via, il contribuente può scomputare dalla somma chiesta le imposte detraibili riconosciute, con le sanzioni al 40%, dopo aver riconosciuto la legittimità delle sanzioni comminate e degli interessi passivi, mentre gli interessi attivi sul credito maturato non gli spettano.

Addio ad autotutela e concordato - Molti Uffici fino a oggi, in attuazione della circolare 222/E del 30 novembre 2000 e della risoluzione 74/E del 19 aprile 2007, riconoscevano in autotutela o a seguito del concordato con adesione il credito spettante, evitando il contenzioso. Oggi l'ufficio non ha l’obbligo di eseguire l'accertamento per consentire al contribuente il recupero del proprio credito.
L’amministrazione, con le indicazioni fornite nella circolare 34/E del 6 agosto 2012, non riconoscerà al contribuente il credito che risulta da una dichiarazione omessa e abbandonerà i due strumenti fino a oggi utilizzati per fare pace con il contribuente (autotutela e concordato con adesione).
Al contribuente non resta che aderire alla mediazione/conciliazione per ridurre i tempi, con l’aggravio che se vuole recuperare un credito di 100.000 euro, che viene iscritto a ruolo con sanzioni e interessi, se ha la disponibilità finanziaria per pagare la cartella di circa 150.000 euro, potrà ricevere il rimborso del credito di 100.000 euro, solo dopo anni.
Se poi lo stesso contribuente ha omesso la dichiarazione e ha utilizzato il credito maturato, ma non indicato, in compensazione l'anno successivo, dovrà pagare le sanzioni, interessi, compensi di riscossione e altre spese, con il rischio di dover pagare 100.000 euro in tempi brevi, per ricevere, a distanza di anni, il credito spettante di 50.000 euro.
Autore: Carla De Luca

lunedì 6 agosto 2012

Il Decreto sviluppo diventa Legge: le novità in sintesi


CREDITO DI IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI – Arriva un contributo in forma di credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico o di dottorato di ricerca. L'aliquota del beneficio è pari al 35% con un limite massimo di 200.000 euro annui ad azienda e con un vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni. 


BONUS ENERGETICO AL 55%
 – Viene innalzata, fino al 30 giugno 2013, la soglia di detrazione Irpef al 50% dal 36% per lavori di ristrutturazione edilizia fino a 96.000 euro (attualmente fino a 48.000 euro). La detrazione al 55% per gli interventi di efficientamento energetico viene prorogata fino a metà 2013. Quest’ultimo, si è dimostrato uno strumento molto usato dalle famiglie, con cui il governo punta a ridare stimolo alla filiera produttiva.

MINI BOND PER LE PMI – Al fine di ampliare le opportunità di raccogliere risorse finanziarie , il Decreto, in alternativa al canale bancario, permette ora alle piccole e medie imprese di finanziarsi attraverso l'emissione di strumenti di debito a breve termine (cambiali finanziarie) e speciali obbligazioni con il supporto di sponsor che assistono gli emittenti e fungono da market maker garantendo la liquidità dei titoli. Potranno accedere a questa sorta di mini-bond le società di capitali non quotate anche di media e piccola dimensione. Sono escluse solo le micro imprese (organo inferiore a 10 addetti). L’azienda dovrà essere assistita da uno sponsor e il suo bilancio deve essere soggetto a revisione.

DIRITTO FALLIMENTARE – Viene introdotta anche in Italia la facoltà di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla Legge fallimentare. L'obiettivo è quello di promuovere l'emersione anticipata della crisi.

LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 
- Viene modificata la disciplina dello sportello unico per l'edilizia e dei procedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio attività (Dia), prevedendo che lo sportello sia l'unico punto di accesso per il privato per tutte le vicende amministrative riguardanti l'intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo.

SISTRI 
– Un anno in più per il Sistri. Viene infatti prorogato il termine per la trasparenza del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che dovrà semplificare le attuali procedure attraverso l’informatizzazione dei processi e l’eliminazione di alcuni adempimenti documentali, oltre a controllare l’intera filiera dei rifiuti, grazie ai dispositivi elettronici come chiavette Usb e dispositivi di localizzazione satellitare dei mezzi di trasporto.

IVA PER CASSA FINO A 2 MLN DI EURO 
- Il regime dell'Iva per cassa viene reso opzionale e se ne prevede l'applicabilità alle operazioni fatte da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro (oggi 200.000 euro). Ne potranno beneficiare 4,386 milioni di imprese su 4,526 milioni, pari al 96,9% del totale, dice il governo.

PARTITA IVA, NUOVI CALCOLI PER LA SUBORDINAZIONE 
– Doppio ritocco per le partite Iva sui limiti di reddito e di durata della prestazione (80% del fatturato complessivo e oltre 8 mesi, anche non continuativi, di rapporto che possono far scattare la presunzione di subordinazione) che, d’ora in avanti, andranno calcolati su due anni solari, anziché solo su uno.

INTERNET E SPESE SUPERIORI A 1.000 EURO
 – Obbligatoria la pubblicazione su Internet dei dati e delle informazioni relativi alle somme di denaro superiori a 1.000 euro erogate a qualsiasi titolo (forniture, consulenze, sovvenzioni, contributi e incentivi) dalla pubblica amministrazione a imprese o ad altri soggetti economici. L’obiettivo della norma è garantire la trasparenze della gestione degli incentivi alle imprese e delle decisioni più importanti che comportano la spesa di denaro pubblico.

LE MODIFICHE ALLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
- Vengono accolte in parte le richieste di Confindustria, e si interviene su alcune norme che disciplinano la flessibilità in entrata. Si agevola ad esempio la possibilità di utilizzo dell'apprendistato, prevedendo l'assunzione a tempo indeterminato per gli apprendisti in somministrazione. Viene sospeso fino a tutto il prossimo anno l'aumento dell'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, che resta quindi al 27%. Nel 2014 salirà al 28%, al 29% nel 2015, al 30% nel 2016, al 31% nel 2017, al 32% nel 2018 e al 33% dal 2019. Cambiano i tempi per le verifiche sulle false partite Iva. I requisiti dovranno essere rispettati per due anni e non per uno, come prevede la Legge di riforma. Novità sul fronte degli ammortizzatori sociali. Chi riceve questa forma di sostegno al reddito potrà cumularla ai redditi da collaborazione fino a un massimo di 3 mila euro. Prorogato fino al 2014 l'utilizzo della mobilità con le attuali regole per chi ha oltre 50 anni nel centro-nord e per tutti i lavoratori del centro-sud. Resta confermato al 2013 l'avvio dell'Aspi, l'Assicurazione sociale per l'impiego.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 3 agosto 2012

Accertamento con adesione prima del reclamo


Il reclamo/mediazione preclude la conciliazione giudiziale

Dallo scorso 2 aprile è entrato a regime il reclamo obbligatorio per le controversie con l’Agenzia delle Entrate di valore fino a 20 mila euro. Prima di avanzare il reclamo, con o senza proposta di mediazione, il contribuente può però valutare l’opportunità di attivare gli altri istituti deflattivi del contenzioso tributario.

Accertamento con adesione. Innanzitutto, il cittadino può presentare istanza di accertamento con adesione – sempre che non abbia ricevuto l’invito dell’Ufficio – per tentare di addivenire a una soluzione concordata con il Fisco. Si avranno così 150 giorni di tempo (oltre all’eventuale sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno), decorrenti dalla notifica dell'avviso, per proporre il reclamo. A titolo esemplificativo, quindi, se l’istanza è presentata 30 giorni dopo la notifica dell’atto di accertamento e/o rettifica, da tale momento comincerà la sospensione dei 90 giorni, al termine dei quali - in caso di esito negativo del contraddittorio - riprenderanno a trascorrere i normali termini a difesa (60 giorni), che consentiranno al contribuente di presentare reclamo entro i successivi 30 giorni. Nel caso intervenga l’accordo col Fisco, saranno invece dovute le maggiori imposte rideterminate e le relative sanzioni ridotte a 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Definizione sole sanzioni. Sempre prima della presentazione del reclamo obbligatorio, il contribuente può decidere di definire in via agevolata le sole sanzioni. L’istituto deflattivo “parziale” della definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, consente al contribuente di pagare entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento solamente 1/3 delle sanzioni tributarie (non penali) irrogate, riservandosi la possibilità di instaurare il contenzioso presso la competente Commissione Provinciale, con riferimento alle sole maggiore imposte accertate. Il perfezionamento della definizione agevolata estingue irrevocabilmente l’obbligazione tributaria. Ciò si traduce nell’impossibilità per il contribuente di pretendere l’eventuale rimborso delle sanzioni versate, qualora intervenga una sentenza favorevole che accerta la non debenza del tributo. Per aggirare l’ostacolo, laddove ve ne siano i presupposti, si potrebbe presentare un nuovo reclamo, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 472/199. Tale disposizione, in tema di esecuzione delle sanzioni, stabilisce che “se in esito alle sentenze di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso”.

Autotutela. Un’altra via percorribile è quella di proporre istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, nella speranza di ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa tributaria. L'autotutela, però, non sospende i termini del processo, sicché entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, in mancanza di una risposta dell’A.F., occorrerà presentare un'istanza di accertamento con adesione o direttamente il reclamo/mediazione.

Reclamo alternativo a conciliazione giudiziale. Per finire, si segnala che la presentazione del reclamo esclude la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 546/92. Quindi, qualora si arrivi al giudizio in Commissione Tributaria Provinciale sarà impossibile per le parti tentare di conciliare la controversia, in quanto il nuovo istituto del reclamo è alternativo alla conciliazione giudiziale e ne assorbe le funzioni.

Acquiescenza. L’acquiescenza del contribuente, infine, preclude la proposizione del reclamo. Il contribuente pagherà le maggiori imposte contestate nell'avviso di accertamento e le sanzioni ridotte a 1/3 o a 1/6 del minimo previsto dalla legge, nell’ipotesi in cui l’atto impositivo non sia stato preceduto da processo verbale di constatazione o da invito al contraddittorio.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 2 agosto 2012

Equitalia: numero verde unico


Con un comunicato stampa l’Ente notifica la nascita del nuovo servizio per i contribuenti

La novità. Da martedì 31 luglio 2012 è entrato in funzione il nuovo numero verde unico che permetterà a tutti i cittadini italiani di mettersi in contatto con Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, onde ottenere tutte le informazioni necessarie senza recarsi allo sportello.

I numeri. Per chiamare l’Ente, il nuovo numero è:
-             800 178 078       numero verde gratuito da telefono fisso;
-             02 3679 3679       da telefono cellulare o dall'estero (secondo piano tariffario).
Dal comunicato stampa diffuso dal Gruppo Equitalia per illustrare il nuovo servizio, si apprende che “nessun problema ci sarà, in ogni caso, per i cittadini che chiameranno i vecchi numeri verdi per contattare Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, perché saranno automaticamente reindirizzati sul nuovo numero”.

Servizio continuo
. Il “contact center”, attivo 24 ore su 24, permetterà a tutti i contribuenti di parlare direttamente con un operatore, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. Nelle altre fasce orarie, il sabato e la domenica, sarà attivo un risponditore automatico interattivo che fornirà tutte le principali indicazioni sull’attività di riscossione e sui servizi a disposizione dei cittadini.

Semplificare il rapporto col cittadino. L’Agente per la riscossione, infine, rende noto che “l’attivazione di un numero unico per tutta Italia rientra nel piano di riorganizzazione dei servizi di Equitalia per semplificare ulteriormente il rapporto con i cittadini, che hanno a disposizione sempre più canali per ricevere assistenza e mettersi in regola con i pagamenti”; tant’è vero che il numero verde, si affianca alla rete degli sportelli fisici sul territorio, ai punti dedicati all’ascolto per le situazioni più complesse, attivati in 100 città, e al servizio online “Scrivi all’Assistenza Contribuenti” sul sito www.gruppoequitalia.it.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 1 agosto 2012

IMU: omissioni di versamento o presentazioni di F24 irregolari


Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato errori di calcolo o di versamento dell’imposta municipale in sede di pagamento dell’acconto (o prima rata) IMU, egli è esonerato dall’applicazione di sanzioni e interessi, così come previsto dall’art. 13 co. 12-bis del c.d. Decreto Salva Italia.
Ma questo lo si può dire solo nel caso in cui le novità normative abbiano causato incertezza nel contribuente.

La Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 precisa, infatti, al paragrafo 10.2, che il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato “senza applicazione di sanzioni ed interessi”, nelle ipotesi disciplinate dall'art. 10, co. 3, della L. n. 212/2000, relative alla tutela dell'affidamento e della buona fede, nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell'IMU, per l'anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”.

Ma al di fuori di detti casi, il mancato pagamento delle rate dell'imposta determina l'applicazione delle disposizioni in tema di sanzioni amministrative tributarie (art. 13 del Salva Italia e art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011).

I Comuni, i quali mantengono la potestà regolamentare generale anche in materia di accertamento e di riscossione dell'Imu, per ritardato o omesso pagamento applicano la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie: il D.Lgs. n. 472/1997 e gli artt. 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 471/1997.
Pertanto, come dispone il comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, chi non ha eseguito il 18 giugno 2012 il versamento in acconto è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% per cento dell’ importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, pari allo 0,2% (ravvedimento sprint entro il 2 luglio 2012).
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione è pari al 3% (ravvedimento breve dal 3 luglio 2012 al 18 luglio 2012).
Per i versamenti che verranno effettuati con un ritardo superiore a trenta giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, la sanzione sarà pari al 3,75% (ravvedimento lungo dal 19 luglio 2012 entro il termine di presentazione della dichiarazione).


Se, invece, l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (errori formali e non sanzionabili) e che non sono di ostacolo all’attività di controllo, come il caso della mancata indicazione della detrazione nell’F24, è sufficiente (anche se non necessario) che il contribuente presenti un’istanza di correzione (fac-simile allegato alla Circolare n. 5/E del 21.01.2002) del modello F24 all’Agenzia delle Entrate e copia dell’istanza al Comune competente alla riscossione del tributo, unico ente impositore in tema di IMU (Ris. n. 73/E del 6 luglio 2012).

Se, infine, il contribuente, non ha presentato il modello F24 a “zero” nel quale ha compensato il tributo a debito con il credito a disposizione, potrà presentarlo entro un anno e versare la sanzione ridotta di 19 euro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Valida cartella senza avviso bonario

Ordinanza della Cassazione sul controllo automatizzato della dichiarazione

L’omessa previa comunicazione al contribuente dell’avviso “bonario” di cui all’articolo 6, comma 5, della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) non comporta la nullità della cartella esattoriale. Salvo che il controllo sulla dichiarazione non riveli l'esistenza di errori.

La sentenza. Lo ha ribadito la Suprema corte di Cassazione – Sezione Sesta – T, con la recentissima ordinanza 26 luglio 2012, numero 13343.

Omesso avviso.
 Con la suddetta pronuncia gli Ermellini hanno cassato l’impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in accoglimento dell’appello proposto dalla società contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento IVA per somme iscritte a ruolo, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex articolo 36 – bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il ricorso. Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate per dolersi del fatto che la C.T.R. aveva condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione a una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a quest’ultima il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, “per quanto si fosse trattato di mera omissione o ritardo di versamento di quanto autoliquidato in dichiarazione”.

L’orientamento. I Supremi giudici hanno accolto il ricorso dell’Ufficio, dando continuità all’orientamento secondo cui “l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 - bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54 - bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi”.

Condanna alle spese. Insomma, sentenza cassata e causa decisa dagli Ermellini nel merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente e liquidate in 15 mila euro oltre importi prenotati a debito.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 30 luglio 2012

Ravvedimento: saldo possibile oltre i 30 giorni


Pagamento di parte dell’imposta oltre i 30 giorni se la sanzione ridotta è versata in tempo

Il ravvedimento operoso breve è valido e il contribuente può godere delle sanzioni in misura ridotta se queste vengono pagate interamente prima dei trenta giorni, mentre il versamento dell’imposta avviene per una parte prima dei 30 giorni e per il saldo dopo tale termine.

La sentenza
. Quanto sopra è stato sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza 59/13/12, del 20 maggio 2012.

Ravvedimento operoso – Come noto il mancato o insufficiente versamento delle imposte, può essere sanato con il ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta: dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%; del 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza; del 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione.

Il caso. In tema di ravvedimento un’importante pronuncia è avvenuta con la Ctr della Lombardia sentenza 59/13/12 del 20 maggio 2012. La questione affrontata e risolta dal Giudice tributario lombardo è sorta nell’ambito di un giudizio avente a oggetto i versamenti IVA periodici di uno studio associato; versamenti che, secondo l’Ufficio, non erano stati effettuati nei termini, poiché lo studio si era ravveduto, pagando le sanzioni ridotte in misura corretta entro i 30 giorni previsti dall’13 D.Lgs. 472/1997, comma 1, lett. a), mentre l’imposta era stata versata in due tranche: la prima, contestualmente al pagamento delle sanzioni, la seconda, dopo i 30 giorni, anche se oltre il termine per la presentazione della dichiarazione. L’adita CTP accoglieva il ricorso. Di qui l’appello dell’Ufficio.

La CTR. Ebbene, la CTR è stata concorde con il giudice di primo grado, laddove questi ha sostenuto che la ratio del ravvedimento operoso è quella di “agevolare il contribuente nell'adempimento dei debiti tributari”, per cui il privato può legittimamente procedere al pagamento del tributo per intero o per acconti in tutti i mesi dell’anno. Tale previsione (possibilità di pagare per intero o per acconti) “è compatibile con il principio di agevolazione nell’adempimento dei debiti tributari, in questo periodo di tempo più che mai attuale a fronte della crisi economica e della necessità di recupero di imposte”. In sostanza, quindi, la CTR ha respinto la tesi prospettata dall’Ufficio procedente, secondo cui, ai fini del ravvedimento breve, tutti i pagamenti (tributo, interessi e sanzioni ridotte) dovrebbero avvenire nei 30 giorni previsti dal primo comma, lettera a), del dell’art. 13 citato. Infatti, a parere dei giudici, il ravvedimento può benissimo essere effettuato versando il tributo per acconti anche dopo lo spirare del termine dei 30 giorni, a patto che venga rispettato il termine per il ravvedimento lungo (pagamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione).

Conclusioni. In conclusione, la CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio, peraltro escludendo l’applicazione delle sanzioni iscritte a ruolo e portate nella cartella impugnata, atteso l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo cui la situazione di obiettiva incertezza della norma tributaria comporta l’esclusione dell’applicabilità delle sanzioni (tra le tante, Cass. 26142/2007).
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 25 luglio 2012

Accertamento: accesso a conti di soci e familiari


Sentenza della Cassazione Tributaria

Nell’ambito di indagini dirette all'accertamento dell'evasione di imposta da parte di una società di capitali a ristretta base sociale, l’Amministrazione finanziaria può chiedere agli istituti di credito l’accesso ai conti correnti personali dei soci e a quelli intestati ai loro familiari. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile, con la sentenza numero 12624 del 20 luglio 2012.

Il caso. La C.T.R. Toscana, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei due soci di una S.r.l., con i quali erano stati recuperati a tassazione IRPEF i maggiori redditi – conseguiti dalla distribuzione di utili occulti realizzati e non contabilizzati dalla predetta società – in misura corrispondente a quella degli importi delle movimentazioni bancarie rilevate sui conti personali dei detti soci. Di qui, il ricorso per cassazione.

Utilizzabilità dei dati e prova contraria. Il Supremo Collegio nelle lunghe motivazioni che lo hanno condotto alla decisione finale, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “l’Ufficio finanziario nella fase delle indagini dirette all'accertamento della evasione di imposta da parte di una società di capitali, è legittimato a richiedere agli istituti bancari, ai sensi dell'art 32 co. 1 n.7) D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 51 co. 2 n. 7) del D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, l'accesso ai conti e depositi bancari formalmente intestati ai soci anche non amministratori e - in caso di ristretta compagine sociale - anche ai conti/depositi intestati ai loro familiari, qualora sussistano anche soltanto fondati sospetti che la società verificata abbia partecipato ad operazioni imponibili soggettivamente - inesistenti volte a evadere l'imposta sul valore aggiunto. Costituiscono fondati sospetti l'avere intrattenuto ripetuti rapporti commerciali con società sfornite di personale adeguato, di beni aziendali ovvero comunque prive di adeguata struttura organizzativa di impresa – c.d. società fantasma - in relazione alle operazioni commerciali in concreto svolte”. Per converso, il contribuente può dimostrate che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo a tal fine una prova non generica ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazione effettuate si estranea a fatti imponibili (Cass. 4.8.2010 n. 18081). Ebbene è proprio in virtù di tale ultima considerazione che gli Ermellini hanno deciso di accogliere il ricorso proposto dai soci, avendo la C.T.R. omesso di esaminare e valutare se la documentazione prodotta dai medesimi, a giustificazione delle movimentazione bancarie registrate sui loro conti, fosse o meno idonea a superare la presunzione legale di maggior reddito derivante dagli utili societari. Sicché la parola è tornata al giudice d’appello per un nuovo esame.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 24 luglio 2012

Minimi: comunicazione entro il 30 luglio


Chi ha iniziato l’attività nel 2012 con il regime agevolato senza comunicarlo può rimediare entro il 30 luglio

Premessa – Chi inizia un’attività, presumendo di rispettare i requisiti previsti per l'applicazione del regime dei minimi, ha l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività da presentare con modello AA9. I contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2012 e hanno già aperto la partita Iva senza fare alcuna comunicazione possono presentare la dichiarazione di variazione dati, con modello AA9, entro il 30 luglio 2012, senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.

Inizio attività per i minimi - I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione del regime dei minimi, pur non dovendo esprimere alcuna specifica opzione, hanno tuttavia l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività da presentare ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 633/72 (modello AA9), come disposto dall’art. 1, comma 98 della Legge n. 244 del 2007.

La comunicazione 
- La comunicazione viene effettuata barrando nel “quadro B” la casella denominata Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 inserita nel modello AA9/11, approvato col Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 maggio 2012, in sostituzione della casella denominata Regime per i contribuenti minimi previsto dall’art. 1, comma 96 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 del modello AA9/10.

Contribuenti che hanno iniziato nel 2012 – L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E/2012 ha precisato che per i soggetti, che presentando la dichiarazione di inizio attività dal 1° gennaio 2012 con il modello AA9/10 nelle more del suo adeguamento hanno barrato detta casella, la scelta viene interpretata come intenzione di adesione al nuovo regime fiscale di vantaggio.

Mancata comunicazione – L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che a causa delle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle rilevanti novità introdotte dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2012 e, nelle more delle istruzioni fornite dall’Amministrazione, abbiano già aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro il 30 luglio 2012 (sessanta giorni dall’emanazione della circolare n. 17/E/2012, il termine scadrebbe il 29 luglio, ma essendo domenica slitta a lunedì 30), senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.

La scadenza del 30 luglio – In sostanza, i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2012 aderendo al regime dei minimi senza effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate hanno tempo fino al prossimo 30 luglio per presentare il modello AA9/11 barrando nel “quadro B” la casella denominata Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 23 luglio 2012

Proroga di sei mesi per il bonus del 55%


Sarà possibile usufruire della detrazione IRES/IRPEF del 55%, in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, fino al 30 giugno 2013.
A disporre la proroga è un emendamento, approvato venerdì scorso dalle Commissioni Finanze e Attività produttive, al Ddl. C. 5312, di conversione del DL 83/2012 (Decreto “crescita e sviluppo”), che approda oggi all’esame dell’Aula di Montecitorio.
Nel dettaglio, si ricorda che l’art. 4, comma 4 del DL n. 201/2011 convertito, modificando l’art. 1, comma 48 della L. n. 220/2010, ha disposto la proroga del bonus del 55% su alcune tipologie di interventi al 31 dicembre 2012, stabilendo anche che, a partire dal 1° gennaio 2013, per gli interventi di efficientamento energetico, competerà la detrazione IRPEF del 36%di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR.
L’art. 11, comma 2 del DL n. 83/2012, a sua volta, è intervenuto sulla disposizione appena citata, prevedendo che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, la detrazione IRES/IRPEF del 55% competerà per una quota pari al 50% delle spese sostenute, fermi restando i limiti massimi di spesa stabiliti dai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 a seconda della tipologia dell’intervento (si veda “Bonus da 36% a 50% dall’entrata in vigore del Decreto Sviluppo” del 23 giugno 2012).
In base al DL 83/2012, bonus al 50% dal 1° gennaio 2013
Ora, per effetto dell’emendamento al Ddl. di conversione, il comma 2 dell’art. 11 del Decreto “crescita e sviluppo”, approvato dalle Commissioni, cambia ancora, poiché viene inserita unanuova proroga di sei mesi, in virtù della quale si potrà beneficiare di una detrazione pari al55% fino al 30 giugno 2013.
Inoltre, l’emendamento, aggiungendo il 2-bis all’art. 11 del DL, stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l’anno 2013, a 18 milionidi euro per l’anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 fino all’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 52, comma 18 della L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002).

venerdì 20 luglio 2012

Accertamenti bancari: il contenuto del provvedimento di autorizzazione


La stampa specializzata è recentemente tornata a occuparsi, sia in ragione del significativo potenziamento dello strumento istruttorio, sia del crescente ricorso allo stesso da parte dell’Amministrazione finanziaria e del connesso contenzioso, del contenuto motivazionale del provvedimento di autorizzazione alle indagini finanziarie.

Sul tema - a fronte di un orientamento consolidato della Cassazione volto a ritenere non necessaria nell’autorizzazione allo svolgimento di indagini finanziarie una specifica motivazione, sempreché queste ultime riguardino il soggetto fiscalmente indagato - si registra, tra la dottrina prevalente, la diffusa opinione secondo cui il provvedimento di autorizzazione debba, invece, per varie ragioni, essere necessariamente motivato.

Significativa, al riguardo, è la posizione da ultimo assunta dai giudici di legittimità nella sentenza n. 5849 del 13 aprile 2012 in cui gli stessi, pronunciandosi in ordine a indagini bancarie condotte ai fini IVA, hanno posto in evidenza che l’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 “non prevede affatto l’obbligo dell’indicazione del motivo, dello scopo o delle ragioni logiche e giuridiche per la richiesta e l’emissione dei provvedimenti volti all’acquisizione dei conti correnti bancari, essendo l’esercizio dei poteri degli Uffici di richiedere la copia dei conti intrattenuti con il contribuente collegato, appunto, col generale potere di controllo della dichiarazione (che può, anche, non risolversi in un accertamento tributario), senza necessità di specificazione di nessuna particolare circostanza giustificativa”.

La Corte, proseguendo nel proprio percorso argomentativo, ha poi qualificato come “non pertinente” il richiamo alla giurisprudenza e ai principi elaborati in tema di “accessi”, questi ultimi subordinati dall’art. 52 del Decreto IVA al rilascio di un’apposita autorizzazione che ne deve indicare il fine “mirando al diverso scopo di conciliare l’esigenza dell’acquisizione degli elementi di riscontro di una supposta evasione fiscale, e di evitarne l’occultamento o la distruzione, con la tutela del domicilio di ogni cittadino, la cui inviolabilità è espressamente riconosciuta dall’art. 14 Cost.”

La prevalente dottrina sostiene invece che, avendo l’ente autorizzatorio, funzioni di vigilanza sull’operato dei richiedenti, allo stesso è attribuito un controllo sia di legittimità sia di merito sull’istanza consistente nell’accertamento dell’esistenza di determinati elementi fra i quali l’indicazione del contribuente con i relativi dati identificativi, delle norme che consentono tali accertamenti, dell’oggetto della richiesta, nonché del periodo cui essa è riferita, della motivazione e della firma del responsabile.

In quest’ultima direzione pare, peraltro, essere orientata anche l’Amministrazione finanziaria che ha, sin dal 1996, richiamato l’attenzione dei propri Uffici sulla necessità che gli stessi, prima di concedere l’autorizzazione allo svolgimento di indagini finanziarie, verifichino la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di legittimità e di merito, anche con riferimento alla prevedibile proficuità delle stesse indagini.

Particolarmente interessanti sono poi le indicazioni al riguardo fornite dal Comando Generale della Guardia di Finanza nella Parte V, Capitolo 2, par. 2.e. della circolare n. 1/2008, contenente “Istruzioni sull’attività di verifica”, secondo le quali “al Comandante Regionale è attribuita la funzione di eseguire, in tempi ragionevolmente brevi, una verifica delle richieste pervenute, vagliando la sussistenza dei requisiti:
- di legittimità, da intendersi quale riscontro della presenza:
- di una congrua motivazione sottostante il prospettato innesco delle indagini finanziarie;
- dell’esatta e compiuta identificazione del contribuente interessato dall’accertamento e degli eventuali soggetti terzi coinvolti;
- della delimitazione degli ambiti temporali dell’indagine finanziaria;
- della specificazione, ove ritenuto necessario, dell’oggetto della richiesta e dei destinatari della medesima;
- per la sola ipotesi di preventiva richiesta al contribuente, dell’esistenza di un’attività istruttoria in corso;

- di merito, ossia delle ragioni che, in rapporto al caso concreto, fanno ritenere necessario, utile o proficua l’esecuzione dell’indagine finanziaria”.

E ancora, “conformemente ai principi generali, in tema di provvedimenti amministrativi, tanto l’autorizzazione quanto il diniego devono essere motivati, ancorché sinteticamente, con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto […] e alle risultanze dell’istruttoria”.

A mio parere, la necessità che l’autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie contenga una specifica motivazione discende dalla volontà del Legislatore di evitare un utilizzo indiscriminato del penetrante strumento istruttorio.

Non è infatti la mera esistenza dell’autorizzazione ad attribuire legittimità a dette indagini, ma l’esistenza di una sottostante motivazione; altrimenti ragionando, cioè ritenendo che l’autorizzazione non debba essere motivata, la si svuoterebbe di qualsivoglia significato.

L’Amministrazione finanziaria, nell’espletamento della propria attività di indagine (attraverso l’utilizzo dei poteri di accesso, ispezione e verifica), deve, quindi, procedere alla raccolta di ogni elemento utile a ricostruire l’effettiva capacità contributiva del soggetto fiscalmente indagato.

Pertanto, nei casi in cui i verificatori ritengano utili o addirittura indispensabili dette indagini per il raggiungimento dello scopo che l’intervento ispettivo si propone, gli stessi dovranno chiarire, avendo acquisito elementi idonei a costituire idonea base motivazionale dell’eventuale provvedimento, il percorso logico-deduttivo da sottoporre al vaglio dell’Autorità sovraordinata.

Ciò in piena aderenza al disposto dell’art. 7 della L. 212/2000 secondo cui “gli atti dell’Amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione degli atti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

Il riconoscimento della facoltà per l’Amministrazione finanziaria di accedere ai dati bancari non può essere interpretato nel senso della possibilità indiscriminata di eseguire gli stessi nei confronti di ogni contribuente; ciò significa, sul piano pratico, che i verificatori per poter richiedere l’attivazione delle indagini finanziarie, devono preventivamente acquisire elementi idonei a segnalare un probabile occultamento di materia imponibile.
Autore: Alberto Nastasia