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mercoledì 27 giugno 2012

Il Decreto Sviluppo in vigore dal 26 giugno.

Il Decreto Sviluppo (D.L. n.83/2012) è entrato in vigore ieri 26 giugno con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ristrutturazione: detrazione al 50%

Tra le conferme l’aumento della detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione edilizia dal 36 al 50% e la riduzione della quota prevista per interventi di risparmio energetico da 55 al 50%. In particolare si prevede che le spese effettuate per interventi di recupero edilizio, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 25 giugno 2012 godono del bonus al 36% con il limite massimo di spesa di 48mila euro per unità immobiliare. Dal 26 giugno 2012 ( da quando è entrato in vigore il decreto sviluppo 2012) al 30 giugno 2013, la detrazione si alza a quota 50% con limite di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, per poi riabbassarsi al 36% dal 1 luglio 2013. Il risparmio al 50% è riconosciuto per il conseguimento di risparmi energetici anche senza opere edili, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. In tal caso servono il bonifico bancario o postale parlante, ossia con l’indicazione della causale del pagamento e il codice fiscale delle parti, insieme ovviamente al rispetto della normativa vigente in materia di risparmio energetico attestato con idonea documentazione.

Le misure confermate

Confermati anche il ritorno dell’Iva per le cessioni e locazioni di fabbricati effettuate da imprese di costruzioni, il credito di imposta per le assunzione di personale qualificato, pari al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale, con un limite massimo di 200mila euro annui ad impresa.

Srl a capitale ridotto

Risulta invece una novità l'introduzione della Srl a capitale ridotto, una nuova tipologia di società che si affianca alla srl ordinaria e alla srl semplificata, quest'ultima prevista per tutte le persone fisiche che non abbiano ancora compiuto i 35 anni e per la quale si sta ancora aspettando l'emanazione dello statuto standard da parte del Ministero della Giustizia.
La "srl a capitale ridotto" è rivolta alle persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni; quindi, mentre nelle bozze del decreto si era evidenziata l'abolizione del limite di età per poter costituire srl semplificate, ora è stata ripristinata una distinzione, prevedendo due diverse tipologie di società, secondo il criterio anagrafico.
E' possibile costituire srl a capitale ridotto anche con una sola persona; la costituzione dovrà avvenire per atto pubblico, con l'intervento quindi del notaio, senza però rifarsi ad uno statuto standard ancora non emanato dal Ministero della Giustizia, così come è invece previsto per le società semplificate.
L'atto costitutivo deve contenere gli stessi elementi previsti per la srl semplificata, in particolare con riferimento al capitale, che deve essere di almeno 1 euro ed inferiore a 10.000 euro, questo deve essere interamente versato in denaro.
L'amministrazione della società potrà essere affidata anche a non soci, contrariamente a quanto previsto per la srl semplificata.
Non sono previste misure agevolative ad esempio sui livelli di tassazione; non c'è nemmeno il richiamo alle agevolazioni in materia di oneri notarili, spese di bollo e di segreteria, previste per la srl semplificata.

Esenzione Imu immobili invenduti


Niente esenzione Imu per gli immobili realizzati da imprese di costruzioni, che rimangono invenduti per un tempo di 3 anni. Viene così stralciata nel testo definitivo del decreto legge n. 83/2012 l’esenzione dall’imposta municipale sugli immobili invenduti che avrebbe fatto respirare il settore edilizio che già in verità, con il decreto legge n. 83/2012, gode del rispristino Iva per le cessioni e le locazioni.

Le altre misure

Tra le altre misure del Decreto sviluppo 2012 si segnalano i finanziamenti alla green economy, a condizione che vengano assunti giovani a tempo indeterminato nel settore delle fonti rinnovabili, messa in sicurezza del territorio, delle infrastrutture e degli edifici, biocarburanti ed efficienza degli usi finali dell’energia. Tra le altre misure adottate si ricordano anche gli aiuti alle zone colpite dal terremoto dell’Emilia, e infine la nascita del c.d. Fondo per la crescita sostenibile che avrà il compito di finanziarie progetti di ricerca e sviluppo, investimenti produttivi in particolare al Sud, rilancio di aree di crisi e progetti di internazionalizzazione.








sabato 23 giugno 2012

Ristrutturazioni edilizie: la detrazione fiscale dal 36 al 50%

Aumenta dal 36% al 50% la quota detraibile e il limite di spesa passa da 48.000 a 96.000
Sono passati 8 giorni dall'approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Sviluppo ma non è ancora in vigore in quanto manca la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con l’entrata in vigore del Decreto sviluppo approvato dal Governo venerdì 15 giugno la detrazione per ristrutturazioni edilizie passa dal 36% al 50% su un limite di spesa pari a 96.000 €. L’aumento dell'agevolazione scadrà però il 30 giugno 2013, dopodichè è previsto il ritorno alla percentuale di detraibilità atuale. La detrazione per risparmio energetico invece dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 potrà essere fatta valere per una quota che scende dal 55% al 50%, quindi in discesa in modo che le due misure risultino allineate. 

Detrazione 36% - L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) di una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. La detrazione è pari al 36% delle somme spese e spetta fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo importo va suddiviso fra tutti i soggetti, aventi diritto alla detrazione, che hanno sostenuto le spese (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro). L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, cioè quelle spese effettivamente pagate nell'anno per il quale si vuole far valere l'inizio della detrazione. Questa infatti permette un recupero solo rateale, ordinariamente in 10 anni, 5 per chi ha compiuto i 75 anni e 3 per chi ha compiuto gli 80 anni. 

Decreto sviluppo – Dall'entrata in vigore del D.L. Sviluppo (approvato lo scorso venerdì dal governo e in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale) la detrazione per il recupero edilizio passa al 50% su 96.000 euro, quindi il tetto di risparmio raddoppia. Restano in vigore tutte le altre regole, dalla rateazione in 10 anni del bonus all'elenco delle opere agevolabili contenuta al l'articolo 4 del Dl 201/2011. Tutto questo, però, è a termine e scadrà il 30 giugno 2013. Il riferimento è pertanto sempre la data di effettuazione delle spese, cioè dei bonifici bancari. Quindi chi stava per avviare i lavori deve aspettare che entrino in vigore le norme prima di effettuare il primo pagamento, in modo da poter usufruire di un maggiore riparmio fiscale semplicemente posticipando di pochi giorni il momento di pagamento dei lavori.  

Risparmio energetico – Per quanto riguarda invece le spese per il risparmio energetico fino al 31.12.2012 rimarranno in vigore i vecchi limiti previsti per i diversi interventi e la quota detraibile resta pari al 55 %. Dal 1 gennaio 2013 (fino al 30 giugno 2013) invece la detrazione scenderà al 50%, allineandosi come detto a quella prevista per le ristrutturazioni edilizie.
Si configurerà quindi un'unica aliquota di detraibilità che rimarrà in questa misura solo fino al 30 giugno 2013 dopodichè, mantenendosi l'agevolazione prevista sia per le ritrutturazioni che per il risparmio energetico. questa sarà unificata al ribasso, cioè alla vecchia misura del 36%, oggi prevista per le sole spese di ristrutturazione.     
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:
  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

martedì 19 giugno 2012

Ravvedimento per la rata IMU scaduta: come procedere.

Ieri è scaduto il termine ordinario per pagare la prima rata IMU.
In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta municipale unica è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 2,5% dall'1.1.2012. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

Quindi, nel caso si sia dimenticato di pagare, oppure non si sia pagato correttamente l’IMU relativa alla prima rata dell'anno 2012 è possibile adottare l'isituto del "ravvedimento operoso" nei modi seguenti:

  1. ravvedimento “sprint”, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo (quindi per la prima rata dal 19/06/2012 al 03/07/2012) si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo . Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo (il 21/06/2012) si dovrà versare una sanzione dello 0,6% (02% per 3 giorni di ritardo) e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  2. ravvedimento “breve”, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza, ovvero dal 04/07/2012 al 19/07/2102. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  3. ravvedimento “lungo”, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni , quindi dal 19/07/2012 per la prima rata, dal 17/10/2012 per la seconda rata e dal 16/01/2013 per la terza rata, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Modalità di compilazione del modello F24
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
Infatti, come stabilito dalla  Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, emanata dall' Agenzia delle Entrate, "in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta", con lo stesso codice previsto per il tributo principale.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
  •  Ab. principale e pertinenze: Codice IMU quota Comune: 3912
  • Fabbricati rurali ad uso strumentali: Codice IMU quota Comune: 3913
  • Aree fabbricabili: Codice IMU quota Comune: 3916 - Codice IMU quota Stato: 3917
  • Altri fabbricati: Codice IMU quota Comune: 3918 - Codice IMU quota Stato: 3919
  • Terreni agricoli: Codice IMU quota Comune: 3914 - Codice IMU quota Stato: 3915

domenica 17 giugno 2012

SRL SEMPLIFICATA: a che punto siamo?

Dopo l'approvazione del decreto sviluppo facciamo il punto su un organismo atteso da molti, specialmente giovani, come un'opportunità per poter finalmente avviare un'attività imprenditoriale a costi contenuti.
Fino ad oggi, in realtà, non sono molti gli elementi che facciano ritenere la Srl semplificata una vera "svolta" dal punto di vista della convenienza economica.
In ogni caso, in attesa dell'emanazione, da parte del Ministero della Giustizia, di quello che dovrebbe essere l'elemento cardine del sistema, cioè lo "statuto standard", vediamo a che punto siamo:
- la società potrà essere costituita da persone fisiche di qualsiasi età; pertanto, ai fini della costituzione è stato definitivamente eliminato il limite anagrafico presente inizialmente e fissato al compimento del 35° anno di età;
- relativamente ai costi di costituzione, se i soci sono tutti sotto il limite dei 35 anni l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e non sono dovuti onorari notarili, mentre rimangono da pagare sia i diritti camerali sia l'imposta di registro.
Se sono presenti soci oltre il 35° anno di età non si applica l' esenzione dall'imposta di bollo e l'onorario notarile sarà limitato alle "spese generali" sostenute dal notaio, il cui importo massimo sarà fissato dal Ministero della Giustizia;
- non sarà possibile costituire società a responsabilità limitata semplificate se nella compagine sociale è previsto anche un solo socio diverso da persone fisiche;
- la società potrà essere costituita anche da un solo socio, trattandosi in questo caso di Srls unipersonale;
- la società potrà costituirsi con un capitale sociale di almeno 1 euro ed inferiore all'importo di 10.000 euro, raggiunto il quale dovrà essere trasformata in srl ordinaria;
- la società dovrà essere costituita mediante atto pubblico notarile;
- la srls dovrà adottare uno statuto standard, ancora in attesa di emanazione;
- la denominazione della società dovrà obbligatoriamente contenere l'indicazione che si tratta di società "semplificata";
- è previsto un meccanismo di patrimonializzazione che prevede l'accantonamento del 25% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato ad una riserva indisponibile fino a che questa, in aggiunta al capitale sociale, non raggiunga l'importo di 10.000 euro.

I predetti sono gli elementi del nuovo istituto che risultano definiti ad oggi; speriamo di non dover attendere molto per vedere la luce dei "tasselli mancanti" che sono anche quelli che permetteranno la effettiva operatività della Società a responsabilità limitata semplificata. 

giovedì 14 giugno 2012

Studi di settore: le lettere dell’Agenzia delle Entrate

Le comunicazioni inviate dall’Agenzia evidenziano anomalie per il periodo d’imposta 2010

Premessa – L’Agenzia delle Entrate ha spedito 150.000 lettere con le quali viene comunicato al contribuente la presenza di anomalie nella compilazione del modello studi di settore allegato a Unico 2011 redditi 2010. Le anomalie riguardano irregolarità nella compilazione del modello.

Il motivo dell’invio delle lettere – L'esigenza di invitare a un'attenta valutazione delle informazioni da fornire nasce dal riscontro di un numero consistente di casi in cui i contribuenti, pur risultando congrui ai risultati degli studi, presentano anomalie legate all'omissione o alla non corretta indicazione di dati determinanti per l'applicazione degli studi stessi. Le lettere invitano i contribuenti a valutare attentamente la situazione evidenziata, in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione relativo al 2011, per scoraggiare la reiterazione di eventuali comportamenti non corretti e comunicare che, qualora le anomalie evidenziate saranno riscontrate anche nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2011, la posizione del contribuente verrà inserita in liste selettive ad hoc utilizzate per i controlli fiscali. La comunicazione di anomalia di per sé non dovrebbe però comportare l'attivazione di un controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Le anomalie - Le irregolarità segnalate dal Fisco indicano essenzialmente sei tipologie di anomalie rispetto agli studi di settore: incoerenze nella gestione del magazzino, tra rimanenze finali ed esistenze iniziali, sui beni strumentali, sull'incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi o compensi o nei dati indicati sulla presenza di soci, percentuale di lavoro prestato, assenza di altri addetti e numero dei giorni di apertura.

Modalità di invio delle comunicazioni – Le comunicazioni vengono recapitate al contribuente mediante il canale Postel. Il recapito della comunicazione dell’anomalia, in formato cartaceo, è effettuato presso il domicilio indicato dal contribuente. Mentre per l’intermediario l’invio avviene mediante modalità telematica.

Conseguenze per il contribuente - Come lo scorso anno, anche nel 2012 al contribuente verrà essere data la possibilità di comunicare, attraverso uno specifico software, eventuali dati conseguenti alle anomalie (si tratta del software "Comunicazioni anomalie 2012", che sarà disponibile alla fine di giugno sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it). Il contribuente potrebbe anche ricorrere al ravvedimento operoso, in relazione alle violazioni commesse in Unico 2011 (periodo d'imposta 2010): a tal fine la sanzione di riferimento per le irregolarità sul modello va da 258 a 2.065 euro. Altrimenti, il contribuente potrà semplicemente tener conto delle segnalazioni effettuate dall'amministrazione finanziaria senza fare nulla in relazione alla precedente dichiarazione oppure scegliere di correggere eventuali anomalie per questa dichiarazione (Unico 2012).

mercoledì 13 giugno 2012

La rateizzazione delle imposte da Unico 2012




L’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, prevede la possibilità di rateizzare i versamenti di saldo e l’eventuale prima rata di acconto, suddividendo il debito d’imposta in un definito numero di rate a scelta del contribuente.

 L’opzione per il pagamento rateale e l’indicazione del numero di rate è effettuata in occasione del primo versamento con il Mod. F24. 

Nel modello di pagamento F24 deve essere indicato, relativamente a ogni singolo codice tributo, nello spazio denominato “rateazione” sia la rata che si sta versando, sia il numero di rate prescelto (ad esempio, se si versa la prima di sei rate, si deve indicare “0106”).

Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi nelle misura del 4% da calcolarsi, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda: gli interessi non vanno cumulati con l’imposta, ma versati con il loro apposito codice tributo. Il codice è 1668 per i tributi che vanno indicati nella sezione "erario" del modello F24 (ad  es. imposte dirette e iva), è 3805 per i tributi da indicarsi nella sezione "regioni".
I contribuenti (con esercizio coincidente con l’anno solare) che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (quest’anno 9 luglio 2012), ovvero entro il 18 luglio 2012 (20 agosto 2012 quest’anno) con la maggiorazione dello 0,40%.

 Le scadenze delle rate successive variano secondo che il contribuente abbia o meno una partita iva; si possono verificare quindi quattro situazioni:

 Contribuente con partita iva che versa la prima rata entro il 9 luglio
II rata       16 luglio
III rata      20 agosto
IV rata      17 settembre
V rata       16 ottobre
VI rata      16 novembre  

Contribuente con partita iva che versa la prima rata entro il 20 agosto
II rata      17 settembre
III rata     16 ottobre
IV rata      16 novembre

Contribuente non titolare di partita iva che versa la prima rata entro il 9 luglio 

II rata         31 luglio
III rata       31 agosto
IV rata       1° ottobre
V rata        31 ottobre
VI rata      30 novembre

Contribuente non titolare di partita iva che versa la prima rata entro il 20 agosto

II rata        31 agosto
III rata       1° ottobre
IV rata      31 ottobre
V rata       30 novembre











domenica 10 giugno 2012

Proroga per i versamenti delle imposte da Unico 2012

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è arrivata l'ufficializzazione della proroga dei termini di versamento per le imposte che derivano dai modelli di dichiarazione Unico 2012. Il Decreto rinvia al 9 luglio (la scadenza originaria era fissata al 18 giugno) il termine per il versamento, senza interessi, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli dichiarativi 2012 Unico e Irap; conseguentemente slitta dal 10 luglio al 20 agosto 2012 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga stabilita non riguarda il versamento IMU, che rimane quindi confermato al 18 giugno. Resta ferma la possibilità di compensare il pagamento dell'IMU con eventuali crediti risultanti dal modello Unico.

 Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita dal DPCM riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP, le imposte sostitutive e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello 0,4%).
A titolo esemplificativo, beneficiano quindi del differimento il versamento della “cedolare secca” sulle locazioni abitative, dell’imposta sul valore degli immobili all’estero posseduti nel 2011, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero detenute nel 2011, del contributo di solidarietà del 3% sui redditi IRPEF superiori a 300.000 euro.

Slittano, inoltre, i termini per i pagamenti in caso di scelta di rateizzazione, con la conseguenza che le rate successive alla prima, differita al 9 luglio 2012, devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
La proroga in esame riguarda anche il versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2011 con il modello UNICO 2012.
Rimangono, invece, invariati i termini ordinari del 18 giugno 2012, senza maggiorazione di interessi, e del 18 luglio 2012, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, non coinvolti dagli studi di settore.

E' posticipato al 9 luglio anche il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio da parte dei soggetti iscritti.

Il differimento dei termini non interessa, infine, i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 18 giugno 2012 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (ad esempio, le società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2011 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) ovvero della data di chiusura del periodo d’imposta (ad esempio, le società di capitali con esercizio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012).

venerdì 8 giugno 2012

E' possibile compensare l'IMU con il credito da modello 730.

Premessa – Il contribuente può scegliere di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2012 per pagare l'IMU dovuta per l’anno 2012, mediante compensazione nel modello F24. Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2012, “per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero”.
Nel caso di dichiarazione congiunta con due coniugi che possiedano un immobile al 50% ciascuno e per i quali la dichiarazione evidenzi un credito solo per uno dei due, non sarà possibile compensare l'IMU di entrambi con il credito, ma solo quella del contribuente effettivamente a credito d'imposta; per l'altro bisognerà provvedere al pagamento in banca o posta.

Compensazione modello F24 - Il vantaggio di utilizzare il modello F24 consiste principalmente nella possibilità di compensare eventuali crediti vantati nei confronti di diversi enti impositori (Stato, Regioni, Comuni, Inps, Inail, Enpals), purché non richiesti a rimborso. La compensazione deve essere evidenziata nell'F24, che va presentato o trasmesso anche se a saldo zero. Ovviamente, non deve presentare il modello chi non deve sostenere alcuna spesa.

Crediti 730 – Si tratta di un vantaggio concesso non solo ai contribuenti che dichiarano i propri redditi attraverso il modello Unico, ma anche per coloro che scelgono il modello 730. In tale caso è comunque prevista una procedura particolare in quanto, a differenza degli altri debiti tributari che sorgono dalla compilazione del modello dichiarativo che vengono gestiti tramite conguaglio del sostituto d’imposta il versamento dell’Imu deve essere gestito direttamente dal contribuente quindi presentando il modello F24.

La compilazione - Nel 730 è possibile decidere di compensare il versamento dell'Imu, attraverso la compilazione del quadro I. Se si intende adoperare l'intero credito risultante dal 730, occorre barrare la colonna 1 del rigo I1, mentre la colonna 2 è riservata all'indicazione dell'importo del credito che si vuole utilizzare in compensazione. In particolare, barrando la casella 1 il contribuente potrà ordinare al sostituto di non effettuare alcun conguaglio perché tutto il credito spettante sarà tenuto a disposizione per effettuare i versamenti Imu. Mentre qualora si decida di destinare alla compensazione solo una parte del credito scaturente dalla dichiarazione questa la si deve indicare nel campo 2. In sede di conguaglio il sostituto d'imposta non effettuerà il rimborso dei crediti in busta paga o rimborserà solo la differenza tra il credito spettante e l'importo indicato nel quadro I.

La compensazione - I crediti residui utilizzabili in compensazione per l'Imu sono riportati nel prospetto di liquidazione, modello 730-3, nei righi da 161 a 165, già suddivisi per tipologia d'imposta. Questi crediti dovranno essere riportati nel modello F24, ciascuno nella sezione di competenza, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Imu e pertinenze separate

Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile a uso abitativo (art.13 c.2 D.L. 201/2011).
Sulla base di quanto sopra per effetto delle disposizioni del D.L. n. 201/2011, il trattamento riservato dai Comuni alla prima casa si estende dal 1° gennaio 2012, inderogabilmente, anche alle pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se esse sono accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, tettoie, posti auto coperti o scoperti) e comunque limitatamente a una per ciascuna delle citate categorie.
Come ricordato anche dal Ministero dell'Economia nella circolare 3/DF del 18 maggio secondo la Corte di cassazione la destinazione di una cosa a servizio o a ornamento di un'altra (concetto civilistico di pertinenza) si basa su un criterio fattuale, in base cioè alla destinazione effettiva e concreta. La prova dell'asservimento pertinenziale spetta al contribuente che usufruisce di un beneficio fiscale.
Ai fini che interessano, quindi, è irrilevante che, ad esempio, un box auto sia situato in un altro palazzo distante dall'abitazione principale, in quanto ugualmente può essere considerato pertinenza.

giovedì 7 giugno 2012

IMU: ancora qualche chiarimento.


PAGAMENTO IN CASO DI COMPROPRIETARI

Il nuovo modello F24 approvato con il provvedimento del 12 aprile contiene la sezione dedicata all’Imu, in cui vanno indicati il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, il numero, l’anno d’imposta e l’importo da versare.
Il modello F24 è intestato a un solo contribuente, per cui, in caso di comproprietà, occorre compilare tanti modelli di versamento per quanti sono i debitori d’imposta, anche nel caso di coniugi.
In sostanza ogni comproprietario è considerato un soggetto passivo d'imposta autonomo, per cui è necessario che compili il proprio F24, nel quale non va indicata la quota di possesso dell'immobile, ma l'imposta rapportata alla propria quota di possesso.
Si ricorda che il pagamento va effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o, per eccesso se superiore (articolo 1 comma 166, della Legge 296/2006, applicabile anche all’Imu richiamato dall’art. 9 comma 7 D.Lgs. 23/2011).

VERSAMENTO IN TRE RATE

La Legge di conversione al D.L. n. 16/12 contiene una particolare previsione riguardante le modalità di effettuazione dei versamenti riferibili ad abitazione principale e alle relative pertinenze: per il 2012, con riferimento a tali immobili, il pagamento dell’Imu potrà essere effettuato in tre rate.
La prima e la seconda rata, ciascuna pari a un terzo dell’imposta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni standard, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno (18 giugno quest’anno) e il 16 settembre (17 settembre perché il 16 cade di domenica).
Solo successivamente, entro il 16 dicembre (17 dicembre perché il 16 è domenica), dovrà invece essere determinata l’imposta effettivamente dovuta a saldo scomputando quanto già versato attraverso le prime due rate.
Per la seconda abitazione invece il pagamento deve avvenire nelle consuete due rate di giugno e dicembre.
In ogni caso il modello F24 può essere unico. Pertanto il prossimo 18 giugno il contribuente potrà indicare la prima delle tre rate relative all’abitazione principale e la prima delle due rate della seconda casa in un unico modello F24.


IMU SULLE AREE FABBRICABILI

Qual è definibile area fabbricabile? - L’art. 36, co.2 del D.L. n.223/06 stabilisce che un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il Decreto Salva Italia, richiamando la predetta norma, ha confermato anche ai fini Imu l’agevolazione concessa ai terreni (anche se al catasto considerati aree fabbricabili) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali (art.2 del D.Lgs. n.504/92).

La base imponibile - Anche ai fini Imu rileva quanto previsto dall’art.5, co.5 del D.Lgs. n.504/92, il quale dispone che la stessa è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.

L’art. 59, lett. g del D.Lgs. n.446/97 ha attribuito ai Comuni la potestà di emanare un regolamento comunale in materia di Ici, consentendo all’ente di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.

Il D.Lgs. n.23/11 istitutivo dell’Imu ha richiamato espressamente tale norma. Il D.L. n.201/11 che ha anticipato l’introduzione dell’IMU invece ha eliminato il riferimento a tale norma lasciando per ora il dubbio circa una sua applicabilità. La circolare 3 nulla ha chiarito sul punto e a oggi la tesi che sembra prevalere è quella di ritenere ancora applicabile tale potere.
Altre interpretazioni, però, ritengono che tali valori deliberati dai Comuni perdano la loro valenza originaria di “autolimitazione”, quindi che scatti la possibilità da parte del Comune di procedere all’accertamento (ossia se il contribuente si adeguava a tali valori, ai fini Ici non poteva subire accertamenti di valore anche se il comune stesso poteva argomentare valori superiori): questo porterebbe a dire che i valori deliberati ai fini Imu siano solo dei parametri di riferimento e non più delle soglie oltre le quali il Comune vede precluso l’accertamento.
E’ necessario verificare la posizione che assume ciascun comune in tal senso.

Considerando il forte impatto in termini di riduzione del contenzioso, vi è da sperare che nel breve si faccia chiarezza sul punto riportando il tutto alla situazione iniziale.

Gli obblighi di notifica
- Nella circolare n.3/DF del 18 maggio 2012, l’Amministrazione Finanziaria ricorda, tuttavia, che l’ente comunale ha degli obblighi di notifica che scattano nel momento in cui è assegnata natura edificabile a un terreno.
Da ciò consegue anche in presenza di un difetto di notificazione/comunicazione, al contribuente non potranno essere irrogate sanzioni e interessi moratori, in quanto il suo comportamento potrà ritenersi conseguenza di ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione stessa.

Aree edificabili pertinenziali - Un dubbio che non è stato risolto nemmeno ai fini Imu concerne le aree fabbricabili pertinenziali.
L’art. 2, co.1 del D.Lgs. n.504/92 stabilisce che si considera “parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza”.
La Cassazione si è più volte interessata della questione e ha chiarito che in generale la pertinenzialità a un fabbricato dell’area può scongiurare il pagamento del tributo, nonostante l’edificabilità della stessa. Ciò che però è necessario affinché un’area fabbricabile perda il quid costituito dall’edificabilità, è “che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, che non si risolva quindi in un mero collegamento materiale rimovibile ad libitum”.
Dunque per un terreno accatastato separatamente al fabbricato, l’esonero da Imu è subordinato alla verifica effettiva dell’utilizzo pertinenziale di tale immobile.

Le aree in costruzione - L'art.2 lett. a) del D.Lgs. n.504/92 e l'art.5 al n.6 (richiamato dall’art.13 del D.L. n.201/11) stabilisce che per i fabbricati in costruzione l’imposta si calcola a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione. In questa ipotesi, dunque, l’imposta sarà dovuta, fino a quando il fabbricato non è costruito, sul valore dell’area (da considerare in ogni caso fabbricabile anche in mancanza di tale requisito) e il valore del fabbricato in costruzione fino all’ultimazione dei lavori non assume rilevanza. Dopo l’ultimazione dei lavori, sul valore dell’immobile.
Nel caso in cui il fabbricato, anche se non ultimato, inizi a essere utilizzato, si dovrà iniziare a pagare l’imposta sullo stesso e non sull’area.

martedì 5 giugno 2012

SRL semplificata: le novità nella bozza del decreto sulla crescita

La SRL semplificata - Con riferimento alla natalità delle nuove imprese e iniziative imprenditoriali, la s.r.l. semplificata, rappresenta la misura di maggiore impatto, in quanto consente di costituire una società a responsabilità limitata a costo zero di capitale sociale(un euro). La principale novità, riguarda così l’accessibilità (prima negata) del nuovo modello societario semplificato, anche alle persone di età superiore ai 35 anni, l’eliminazione di tale barriera, (quindi l’accesso per tutti alla s.r.l. semplificata) contribuirà a migliorare la posizione dell’Italia nella graduatoria sui costi di avviamento che sono legati alla nascita di nuove imprese.

La bozza del decreto - Nella bozza sul decreto sulla crescita, che nel corso della settimana dovrebbe essere vagliato dal Consiglio dei Ministri, vi sono diverse novità sulla costituzione della s.r.l. a un euro. Lo statuto della società a responsabilità limitata, dovrà necessariamente conformarsi al modello standard, e le clausole difformi saranno considerate nulle. Il decreto elimina tutti i limiti per il trasferimento di quote a soggetti sopra i trentacinque anni. In generale le novità riguardano i soci, i costi di costituzione, lo statuto, e le clausole previste nello stesso.

Estensione agli over 35 - Nella bozza del decreto sulla crescita, l'accesso alla s.r.l. semplificata, sarà consentito anche ai soci con età superiore ai 35 anni, e così, tale forma sociale viene estesa ad ogni tipologia di socio persona fisica. In relazione alla nuova norma viene, soppresso il quarto comma dell'attuale art. 2463-bis, c.c. che inibiva la cessione di quote ad eventuali soggetti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

Ulteriori risparmi in sede di costituzione -
Altre novità sulla s.r.l. semplificata, riguardano i beneficiari dei risparmi in sede costitutiva della società, Viene, infatti, confermata l’esenzione, per tutti gli atti costitutivi, dagli oneri notarili, mentre i diritti di bollo sarebbero esclusi a condizione che i soci abbiano meno di 35 anni. Vengono, invece, ripristinati per tutti i diritti di segreteria (92 euro). In tal modo si riducono ulteriormente i risparmi in sede costitutiva (già esigui in relazione alla stesura della norma), ma continua ad essere non previste nessuna agevolazione fiscale in particolare nei primi anni di attività della società.

Statuto al Ministero della Giustizia
- Nelle disposizioni attualmente vigenti era previsto un decreto interministeriale attraverso il quale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 24.3.2012 n. 27 doveva essere emanato uno statuto standard. Con il nuovo testo invece, viene demandato tale statuto unicamente al Ministero della Giustizia, peraltro con atto di natura non regolamentare. A tale statuto, si dovrà conformare lo statuto della nuova s.r.l. e ogni clausola modificativa o integrativa sarà causa di nullità.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Detrazioni e deduzioni IRPEF, cedolare secca: alcuni chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.19/E del 1.6.2012 chiarisce, fra le altre cose, alcune questioni interpretative riguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni per spese sanitarie e per carichi di famiglia e le agevolazioni per i disabili.

Qui di seguito il link al documento integrale:
CIRCOLARE N. 19/E/2012

a) spese sanitarie
- sono ammesse in detrazione le spese sostenute per i dispositivi medici anche se questi sono stati acquistati in erboristeria;
- è consentita la detrazione del 19% anche per le spese sostenute, senza una specifica prescrizione medica, per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative”, a condizione che nella ricevuta rilasciata dal professionista sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione;
- la spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; l’attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato, ma piuttosto inquadrata in ambito salutistico.

b) agevolazioni per i disabili
- in caso di decesso della persona disabile che aveva acquistato un’autovettura, optando per la ripartizione della detrazione in 4 quote annuali, l’erede, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del deceduto, può recuperare la parte del beneficio non goduta portando in detrazione in un’unica soluzione le quote residue.

c) lavori per ristrutturazioni e risparmio energetico con detrazione al 36 e 55%
- in caso di lavori su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è in possesso di copia di tutta la documentazione, attraverso una idonea certificazione da parte dell’amministratore di condominio, che attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione.
- in caso di vendita dell’immobile, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all’acquirente; in caso di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione (a patto che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile);
- le regole sul trasferimento della detrazione del 36% in caso di vendita dell’immobile si applicano, in maniera simmetrica, anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica.
Per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo spetta anche se non è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, a patto che nel 730 o in UNICO 2012 siano indicati i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione.

d) carichi di famiglia
- chiarimenti per alcune fattispecie particolari quali la ripartizione dell’ulteriore “sconto” per famiglie numerose di 1.200 euro nell’ipotesi in cui un genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con un altro; la deducibilità, ai fini IRPEF, dei contributi previdenziali versati tramite voucher (buoni lavoro) per prestazioni di lavoro domestico; le regole da seguire per fruire della detrazione degli oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale


Ancora possibile l'opzione per la cedolare secca nel 2011

Con la Circolare n. 20 del 4 giugno 2012 l'Agenzia è intervenuta sulla non secondaria questione di quale fosse il termine per considerare tempestivo l'invio al conduttore della raccomandata con la quale si comunica l'adozione della cedolare secca.
La Circolare affronta poi un'altra serie di questioni relative agli adempimenti legati all'adozione di tale regime.

Qui di seguito il link al documento integrale:
CIRCOLARE N. 20/E/2012

Con riferimento alla raccomandata, che, ricordiamo, deve avere la data certa e non può essere recapitata a mano, l’Agenzia ha precisato che quest’ultima può essere considerata tempestiva, ai fini dell’opzione per l’anno 2011, se inviata al conduttore entro il 1° ottobre 2012, identificando tale data con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Correttamente, viene precisato che tale termine vale anche in caso di presentazione del modello 730.
Tale chiarimento risulta di fondamentale importanza in quanto, considerando riaperti i termini per l’opzione, i singoli contribuenti, potranno valutare ex post l’applicazione del regime opzionale sulla base dei redditi effettivamente conseguiti nell'anno 2011.







venerdì 1 giugno 2012

Ai contribuenti 300.000 lettere dall'Agenzia delle Entrate.

Non bastasse già il doversi arrovellare con l'IMU.....
In questi giorni l'Agenzia delle Entrate sta inviando circa trecentomila lettere a contribuenti per i quali sia stato ravvisato un ammontare di spese, nell'anno 2010, non congruo rispetto ai redditi dichiarati. Già lo scorso anno erano state inviate circa cinquantamila lettere dello stesso tenore con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2009.
Si tratta di una verifica da parte dell'Agenzia derivante dalla comparazione fra le banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria e le dichiarazioni presentate lo scorso anno, per le quali «risultano alcune spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati».
Possiamo definire questo un avvertimento, un preavviso di situazione "non chiara" e quindi suscettibile di accertamento sintetico, possibile da sanare attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (fra l'altro suggerito nella stessa lettera); questo preavviso non richiede risposta da parte del contribuente che dovrà solamente verificare la situazione e predisporre la documentazione a giustificazione del comporamento adottato. Non è altrettanto certo se sia sottinteso anche l'accertamento da redditometro (articolo 38 comma 5 del Dpr 600/73), in base al quale la determinazione del reddito può fondarsi sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, salva, evidentemente, la prova contraria del contribuente.
L'Agenzia comunica che si tratta dell'accertamento sintetico "puro" per cui il contribuente deve sommare le spese rilevanti sostenute nel 2010 e verificare se eccedono per almeno un quinto (20%) il reddito. Nel qual caso dovrà dimostrare che le spese extra sono state finanziate «con redditi diversi da quelli posseduti nel 2010, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile».
Alcuni elementi fanno sorgere dubbi sugli intendimenti dell'amministrazione e quindi le possibili conseguenze per il contribuente, perché se dal tenore della comunicazione sembrerebbe farsi riferimento alle sole spese «apparentemente non compatibili», l'allegato prevede diversi indici, che nel tempo sono stati pubblicizzati dall'Agenzia come "fonte" delle elaborazioni statistiche del redditometro, dalle polizze assicurative alle opere d'arte, dai viaggi all'estero all'iscrizione a circoli esclusivi.
Molte delle lettere contengono il riferimento all'acquisto di immobili fra le spese "poco chiare", cosa che farebbe pensare sia stato confrontato l'intero prezzo di acquisto con il reddito dichiarato di quell'anno e, quindi, ad esempio, se un contribuente ha acquistato nel 2010 un immobile per 250mila euro, il confronto sia stato svolto tra reddito denunciato nel 2010 ed i 250mila spesi. Questa circostanza è la conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 38 del Dpr 600/73 (precedentemente infatti un simile costo sarebbe stato ripartito in cinque anni e non calcolato solo su un periodo d'imposta). Si spera però che almeno la selezione dei contribuenti, destinatari delle comunicazioni, non abbia considerato un tale criterio, macroscopicamente inattendibile, altrimenti sarebbero coinvolti quasi tutti coloro che hanno acquistato immobili nel 2010.
La conclusione della lettera dell'Agenzia contiene l'invito a regolarizzare eventualmente la dichiarazione già presentata. Ipotizzando che qualche contribuente intenda aderire a questo suggerimento e presentare dichiarazioni integrative (lo scorso anno è accaduto nel 50% dei casi) per non ricevere più in futuro questo tipo di comunicazioni o altre più incisive, dovrebbe dichiarare somme idonee a superare il vaglio dell'accertamento sintetico e da redditometro in vigore dal periodo d'imposta 2009. Peraltro, l'Agenzia invita «a considerare il contenuto della comunicazione anche ai fini della dichiarazione 2012, valutando la compatibilità delle spese effettuate lo scorso anno con il reddito complessivo da dichiarare». Si invita in tal modo il contribuente ad essere cauto nel valutare gli elementi che compariranno nelle nuove dichiarazioni, in modo che siano "equilibrate" nel rapporto fra redditi e spese, e il tenore di vita in generale che possano far supporre.




giovedì 31 maggio 2012

La mediazione tributaria

La mediazione tributaria è finalizzata ad alleggerire le Commissioni tributarie mediante il tentativo di trovare una soluzione conciliativa tra Fisco e contribuente, prima dell'instaurarsi della controversia dinanzi al giudice fiscale.
Con la recente circolare n. 9/E/2012 l'Agenzia delle Entrate ha emanato i chiarimenti per l'applicazione del nuovo istituto, che prenderà il via dal 1° aprile 2012.
La circolare n. 9/E del 19 marzo dell’Agenzia delle Entrate esamina approfonditamente il nuovo istituto deflattivo del contenzioso tributario di natura amministrativa, previsto per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, introdotto dall’art. 39, comma 9, D.L. n. 98/2011, che ha inserito l’art. 17-bis nel D.Lgs. n. 546/1992.

Circolare n. 9/E/2012

La disposizione prevede la presentazione obbligatoria di un reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto oppure al componimento della controversia tramite mediazione, sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che il contribuente intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale.
La norma si applica per gli atti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
L’inserimento nell’istanza della proposta di mediazione è facoltativa.
Come chiarisce la circolare, in caso di mancata conclusione positiva della fase amministrativa della mediazione, l’azione giudiziaria si considera già esercitata, nel senso che l’istanza assume la veste di ricorso giurisdizionale e, per l’attivazione concreta dello stesso, il contribuente deve solo procedere alla costituzione in giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale, mediante deposito dell’istanza-ricorso.
Poiché la presentazione della preventiva istanza è obbligatoria, il ricorso giurisdizionale eventualmente proposto senza aver dato avvio al procedimento amministrativo è inammissibile ed il vizio è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Nel caso di rigetto dell’istanza o di mancato accordo, è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992, che si pone, dunque, come istituto alternativo alla mediazione.
Ambito oggettivo
Con specifico riferimento agli atti verso i quali è esperibile la mediazione, la circolare precisa che la stessa non è limitata agli avvisi di accertamento, ma attiene a tutti gli atti impugnabili provenienti dall’attività dell’Agenzia delle Entrate, compresi i dinieghi di rimborso e le iscrizioni a ruolo (ma non le cartelle di pagamento che sono emesse dall’Agente della riscossione e non dall’Agenzia delle Entrate; tuttavia, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella di pagamento sollevando vizi riconducibili solo all’attività dell’Agenzia delle entrate, la mediazione deve essere esperita).

Sono escluse dalla mediazione tutte le controversie aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, indipendentemente dalla tipologia di atto inerente al caso di specie (ad esempio, atto di recupero, avviso di accertamento, cartella di pagamento), nonché i relativi interessi e sanzioni.
In caso di esito positivo della mediazione al contribuente spetta il beneficio della riduzione delle sanzioni al 40% (invece, nell’ipotesi di acquiescenza all’accertamento le sanzioni sono ridotte ad 1/3).
Valore dell’atto
La mediazione opera per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, da determinarsi al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
La circolare precisa che qualora un atto si riferisca a più tributi (per esempio, IRPEF e IRAP ovvero imposta di registro, ipotecaria e catastale) il valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente.
Effetti dell’istanza
L’istanza di mediazione equivale alla notificazione del ricorso; tuttavia, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio da parte del ricorrente decorre dal compimento di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza medesima. In pratica, quindi, l’istanza comporta la sospensione di 90 giorni del termine per il deposito del ricorso alla segreteria della commissione tributaria provinciale. Tuttavia, nel caso in cui l’Ufficio respinga l’istanza prima del decorso dei predetti 90 giorni il termine per il deposito del ricorso decorre dal giorno della comunicazione del provvedimento di diniego.
La presentazione dell’istanza, così come la proposizione del ricorso giurisdizionale, non comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto impugnato che può, invece, essere chiesta alla commissione tributaria (ma solo dopo la conclusione della fase di mediazione) o all’Agenzia delle Entrate.
Presentazione dell’istanza
L’istanza di mediazione deve essere presentata dal contribuente, anche a mezzo procuratore generale o speciale ovvero dal difensore, la cui presenza è obbligatoria per le cause di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.
L’istanza deve essere presentata alla Direzione (provinciale o regionale) dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto e la sua trattazione è riservata a strutture delle stesse Direzioni diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti impugnati (come chiarisce la circolare, si tratta degli Uffici legali delle Direzioni provinciali o regionali, nonché del Centro operativo di Pescara per i procedimenti di competenza di quest’ultimo).
L’istanza non è soggetta all’imposta di bollo né al contributo unificato che deve, comunque, essere assolto qualora il contribuente depositi il ricorso presso la segreteria della commissione tributaria.
Accordo di mediazione
In caso di accordo positivo, sottoscritto dalle parti, le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40%. La circolare mette in evidenza che l’Ufficio, anche qualora non vi siano margini per la riduzione della pretesa, può concludere l’accordo di mediazione, che confermerà, quindi, integralmente il tributo contestato con l’atto impugnato, “con conseguente beneficio della riduzione delle sanzioni irrogate”.
Invece, in assenza dei presupposti per l’annullamento dell’atto o per la conclusione della mediazione, l’ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, dove sono esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria e sono descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione. Il diniego è atto non impugnabile, poiché esso prelude al ricorso giurisdizionale, che si concretizza, come detto, con il deposito dell’istanza-ricorso.

mercoledì 30 maggio 2012

Ancora in tempo per il modello 730; qualche chiarimento sulle dichiarazioni 2012

Domanda

A dicembre 2011 un contribuente minimo emetta fattura, senza IVA e con r.a., come previsto dall'allora vigente norma. La fattura non viene pagata entro il 31.12.2011; il contribuente ha tutti i requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi, pertanto dal 01.01.2012 non deve più subire ra sulle fatture. E' corretto che subisca la ritenuta sulla/e fattura/e emesse ante 01.01.2012?

Risposta: Stefano Salvadeo

A parere dello scrivente, qualora il contribuente dovesse subire la r.a. dal sostituto sono percorribili due strade:
1. fornire una dichiarazione al sostituto che attesta il possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi (tassazione al 5%), e per questo motivo, chiedergli direttamente il rimborso dell'importo della ritenuta subita. Infatti, anche le fatture emesse nel 2011, ma incassate nel 2012, vengono tassate con la nuova imposta sostitutiva (5%), pertanto, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 185820/2011 del 22.12.2011 non bisogna assoggettare tali compensi a ritenuta d'acconto.
2. Qualora il sostituto non volesse provvedere al rimborso della RA effettuata, la stessa, a fronte della certificazione del sostituto (art. 4 comma 6-TER, D.P.R. n. 322/98), potrà essere dichiarata e scomputata nell'Unico generando eventualmente un credito di imposta.

Domanda

Per un appartamento ristrutturato e successivamente diviso in due immobili, la detrazione si applica con riferimento al numero delle unità immobiliari finali?

Risposta: Valerio Artina

Nel caso in cui si effettuano lavori di ristrutturazione, come precisato al paragrafo 3 della circolare 11 maggio 1998, n. 121/E, la detrazione Irpef del 36% di cui all'art. 1 della L. n. 449/1997 si applica con riferimento al numero delle unità immobiliari esistenti all'inizio dell'intervento.
Nel caso in specie i lavori di ristrutturazione coinvolgono un appartamento che verrà diviso al termine dei lavori in due unità abitative, pertanto il limite su cui calcolare la detrazione è di 48.000 euro.
Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2006, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 35 quater dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006 il calcolo del limite di spesa nel caso in cui sullo stesso immobile abbiano titolo alla detrazione due o più soggetti (comproprietari ecc.) va ripartito tra loro. Pertanto il limite di spesa su cui potrà usufruire della detrazione Irpef del 36% ciascun intestatario sarà di complessivi 24.000 euro.


Modello 730/2012
Secondo le indicazioni fornite dalla Agenzia delle entrate, possono utilizzare il modello 730 i contribuenti percettori nel 2011 delle seguenti tipologie di reddito:
_ redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per es. compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni a sostegno del reddito, compensi corrisposti a soci di cooperative);
_ redditi dei terreni e dei fabbricati;
_ redditi di capitale;
_ redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
_ redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
_ alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

E’ fondamentale che i soggetti interessati abbiano in atto un rapporto di lavoro con un sostituto d’imposta nel periodo di effettuazione delle operazioni di conguaglio (da aprile o luglio nel caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, da giugno a luglio nel caso di assistenza prestata da centri di assistenza fiscale autorizzati).
I soggetti che possono effettuare la denuncia dei redditi con modello 730, presentano il medesimo modello tramite:
_ un centro di assistenza fiscale;
_ un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale);
_ il proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente che eroga il trattamento pensionistico, (se questi hanno comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale).
Scadenze
I termini per la presentazione, da parte del contribuente, del modello 730 sono:
_ modello presentato al sostituto d’imposta: entro il 16 maggio 2012;
_ modello presentato al Caf o ad un professionista abilitato: entro il 20 giugno 2012.
I termini per la consegna, da parte del soggetto che ha prestato assistenza fiscale, della copia del modello 730 elaborato e del prospetto di liquidazione sono:
_ modello presentato al sostituto d’imposta: entro il 15 giugno 2012;
_ modello presentato al Caf o ad un professionista abilitato: entro il 2 luglio 2012.
La trasmissione telematica dei modelli 730 da parte dei sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale deve avvenire entro il 30 giugno 2012, mentre da parte dei Caf e dei professionisti abilitati entro il 12 luglio 2012, secondo le specifiche tecniche che sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 23020/2012.

 

sabato 26 maggio 2012

Parte il 1° giugno il nuovo modello F24 «Semplificato» anche per pagare l’IMU

Al link qui sotto il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e il nuovo modello F24

F24 semplificato

Il modello che potrà utilizzarsi dal prossimo venerdì 1° giugno si compone di un’unica pagina, deve  essere utilizzato per eseguire i versamenti a favore dell’Erario, delle Regioni e degli enti locali (IMU compresa) e persegue l'obiettivo di rendere più semplici le operazioni di pagamento da parte dei contribuenti.
Il nuovo modello è diviso in due parti uguali: una parte è la copia per il soggetto che effettua il versamento e l’altra è quella da lasciare alla banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione.

Modalità di compilazione

La sezione “CONTRIBUENTE” deve essere compilata con il codice fiscale ed i dati anagrafici.
La sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO” è composta dalle colonne:
- Sezione: deve essere indicato il destinatario del versamento (ER se si tratta dell’Erario, RG se la Regione o EL se si tratta dell’ente locale);
- Cod. tributo;
- Codice ente per il quale si effettua il versamento (per il versamento dell’IMU deve essere indicato il codice catastale del Comune);
- Ravv.: da compilare esclusivamente per il pagamento dell’IMU, nel caso ci sia la possibilità e ci si  avvalga del ravvedimento operoso;
- Immob. Variati: da compilare esclusivamente in occasione del pagamento IMU nel caso siano intervenute variazioni di uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione;
- Acc.: da compilare esclusivamente per il pagamento dell’IMU, se il pagamento si riferisce all’acconto;
- Saldo: da compilare esclusivamente per il pagamento dell’IMU per il versamento del saldo; nel caso si scelga di versare in unica soluzione si dovranno barrare li la casella acconto che saldo;
- Num. Immob.: da compilare esclusivamente per il pagamento dell’IMU per l’indicazione del numero degli immobili;
- Rateazione/mese rif.: deve essere indicato “0101” se il contribuente paga gli importi a titolo di saldo o acconto in un’unica soluzione. In caso di pagamento rateale, in questo campo deve essere indicata la rata che si sta pagando ed il numero di rate prescelto. Se, ad esempio, sto pagando la seconda di sei rate devo indicare “0206”;
- Anno di riferimento cui il versamento si riferisce espresso in quattro cifre (es. 2012);
- Detrazione: da compilare esclusivamente per il pagamento dell’IMU;
- Importi a debito versati: deve essere indicato l’importo a debito dovuto. Con riferimento all’IMU, se il contribuente ha diritto alla detrazione (indicata nell’apposita colonna) deve essere indicata l’imposta netta;
- Importi a credito versati: è utilizzata per indicare l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione.
Deve essere indicato l’importo con due cifre decimali anche se sono pari a zero.

Come indicare la rateazione IMU relativa all’abitazione principale

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito le istruzioni per la compilazione del campo “Rateazione”.
Nel caso il contribuente scelga di versare, nei casi in cui questo sia possibile, l’IMU dovuta per il 2012 in tre rate:
- per il versamento della prima rata scadente il 18 giugno (33% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e la detrazione di base) deve essere barrata la casella Acc. e nel campo rateazione deve essere indicato “0102”;
- per la rata che scade il 17 settembre deve essere barrata la casella Acc. e indicato “0202”;
- per il saldo di dicembre, invece, deve essere barrata la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.“ indicato “0101”.
Nel caso in cui, invece, si scelga di eseguire il versamento in due rate:
- per la prima rata di giugno (pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione) deve essere barrata la casella Acc. e indicato “0101”;
- per la seconda rata di dicembre deve essere barrata la casella Saldo e indicato “0101”.

giovedì 24 maggio 2012

Incentivi alla creazione d’impresa nel Lazio

È stato pubblicato il bando “Generazione Lavoro – Incentivi alla creazione d’impresa” con il quale la Regione Lazio ha stanziato 4 milioni di euro per favorire l’auto impiego di lavoratori sul proprio territorio, per progetti di start up o per progetti di partecipazione in imprese esistenti.
Possono presentare domanda lavoratori inoccupati, disoccupati, in cassa integrazione o in mobilità. I contributi ricadono nel regime “de minimis” ed è previsto un importo massimo variabile in relazione del numero dei soggetti partecipanti al progetto.

IL BANDO

Avvisi bonari: l'Agenzia conferma che non sono ricorribili.

Nel ricorso contro il ruolo, non verrà eccepita l’inammissibilità per omesso ricorso contro l’avviso bonario.
L’Agenzia delle Entrate, “in merito ad alcuni recenti articoli di stampa che hanno riproposto il tema della impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità”, conferma la propria adesione all’orientamento giurisprudenziale che ritiene detti provvedimenti non autonomamente impugnabili (cfr. Cass. SS.UU. 16923/2007).
Infatti, la sola opinione espressa dalla sentenza 7344/2012, favorevole all’impugnabilità delle “comunicazioni bonarie”, non può essere ancora espressione di un principio consolidato.
Conseguentemente, da un lato non verranno modificate le “avvertenze” poste all’interno degli avvisi bonari (nel senso che non verrà “ventilata” la possibilità del ricorso), dall’altro, “gli uffici continueranno a sostenere l’inammissibilità dei ricorsi eventualmente proposti contro gli avvisi bonari”.
Circa l’intenzione di non modificare il contenuto degli avvisi, va da sé che si tratta di un atto rientrante nella discrezionalità degli uffici. Ferme restando le questioni relative al legittimo affidamento (che, allo stato attuale, pare abbiano rilievo solo per ciò che concerne l’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative), è chiaro che la giurisprudenza non è una fonte del diritto, e che, di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate non è tenuta ad adeguare la propria prassi alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione.
Dal lato del contribuente, il diritto immediato al ricorso non viene meno, chiaramente, neanche ove nel cosiddetto “avviso bonario” venisse data notizia circa l’impossibilità di impugnazione sino al ruolo, siccome la sussistenza della giurisdizione tributaria (ma alle medesime conclusioni può pervenirsi in merito al carattere impugnabile dei provvedimenti) “non dipende dalla volontà, o, peggio ancora, dagli errori delle parti, ma dall’oggetto della lite in relazione alle previsioni della legge” (Cass. SS.UU. 9 maggio 2008 n. 11498 e 30 giugno 2009 n. 15242).
Dovrebbe valere la cosiddetta “impugnazione facoltativa”
Più interessante appare la seconda affermazione contenuta nel comunicato, ovvero: “Coerentemente con questo orientamento, gli Uffici dell’Agenzia si asterranno dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario”.
Tale specificazione è di certo obbligata, ma non muterebbe nemmeno se si ritenesse l’avviso bonario impugnabile.
Come osservato in altra sede l’omesso ricorso contro l’avviso non ha effetti nel successivo ricorso contro il ruolo.
In altre parole, non è giuridicamente possibile che la situazione sia paragonata alla sequenza procedimentale avviso di accertamento/cartella di pagamento. A ciò osta l’art. 6, comma 5 della L. 212/2000, ove è sancito che la nullità del ruolo si verifica non per il semplice fatto circa l’omissione dell’avviso bonario, ma solo se a tale fatto si aggiungono le “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (ergo, se il ruolo non è di per sé nullo se non preceduto dal cosiddetto “avviso bonario”, allora il contribuente può, a sua scelta, decidere di ricorrere contro quest’ultimo atto o contro il ruolo).
Ravvisando la necessità di attendere la futura giurisprudenza, potrebbe trovare applicazione il principio, espresso più che altro in tema di fiscalità locale, della cosiddetta “impugnazione facoltativa”, secondo cui l’elencazione tassativa degli atti ex art. 19 del DLgs. 546/92 non preclude al contribuente la possibilità di ricorrere avverso provvedimenti non rientranti in tale elenco ma contenenti una pretesa tributaria definita, ma la mancata impugnazione di un atto non indicato nell’art. 19 nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica “non determina la non impugnabilità (cristallizzazione) di quella pretesa che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’art. 19” (Cass. 21045/2007).

Due volte punibile chi emette e registra fatture false

Alberto Marcheselli

Con la interessante sentenza n. 19247 del 21 maggio 2012, la terza Sezione penale della Corte di Cassazione esamina il problema se, nel caso di fatture per operazioni inesistenti, il soggetto che sia amministratore sia della società emittente, sia della società ricevente, risponda di due delitti (emissione della fattura, art. 8, e dichiarazione fraudolenta, art. 2), ovvero di uno solo.
Si tratta, evidentemente, della questione relativa alla portata della norma di cui all’art. 9, D.Lgs. n. 74/2000, in forza del quale, in deroga alle norme sul concorso nel reato, chi emette (e chi concorre con chi emette) non concorre nel delitto di chi dichiara, e viceversa.
La Corte premette, innanzitutto, che un problema di applicazione dell’art. 9 in rassegna non si pone quando del “secondo” delitto il soggetto non sia imputato. Ad esempio, non potrebbe certo invocare l’art. 9 il soggetto imputato di dichiarazione fraudolenta che non sia imputato contemporaneamente di emissione, l’esito sarebbe assurdo: una norma destinata ad evitare la doppia punibilità comporterebbe impunità.
Semmai può essere dubbio se il discorso non sarebbe diverso se - per qualsiasi ragione estrinseca - la “seconda” imputazione non potesse determinare concreta condanna (esempio, perché, l’altro delitto ricade nell’area di applicazione di una amnistia o un indulto o, ipoteticamente, è prescritto), ma tali ipotesi non ricorrono nella fattispecie considerata dalla decisione.
Quanto alla portata dell’art. 9, la Corte osserva che esso è teso solo ad escludere che chi emette la fattura possa rispondere, per ciò solo, di concorso nel delitto di chi tale fattura utilizza, e viceversa.
La norma, afferma la Corte, deroga all’art. 110 e solo nel senso che il solo fatto di concorrere materialmente (e moralmente) alla condotta altrui di utilizzazione della fattura falsa, emettendola, non comporta la corresponsabilità nel delitto di dichiarazione fraudolenta (o viceversa).
Essa riguarda la sola ipotesi in cui la condotta del potenziale concorrente si limiti alla emissione (rispetto alla utilizzazione) o alla utilizzazione (rispetto alla emissione).
Essa non si applica quando un soggetto, invece che limitarsi a emettere o utilizzare (con ciò concorrendo, di fatto, nella condotta di chi utilizza o emette) emetta e utilizzi la fattura per operazione inesistente (ad esempio, perché amministratore di entrambe le società coinvolte). In questo caso, dice la Corte, vi è una doppia condotta propria e si è fuori dall’area di applicazione della esimente di cui all’art. 9.
Tale conclusione concerne sia il soggetto che direttamente emetta e utilizzi la fattura, sia il soggetto che concorra separatamente sia con la emissione che con la utilizzazione (il professionista).

lunedì 21 maggio 2012

IMU: chiarimenti su abitazione principale e immobili per le imprese


La circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle finanze pubblicata venerdì 18 maggio, ha chiarito alcuni aspetti concernenti l’applicazione dell’imposta municipale propria introdotta a decorrere dall’anno 2012, in via sperimentale, dall’art. 13 del DL 201/2011.
Anzitutto, il documento precisa che sono assoggettati all’imposta i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni a qualsiasi uso destinati. Sono compresi anche gli immobili strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa; in altre parole, l’IMU colpisce tutti gli immobili delle imprese, indipendentemente dalla loro classificazione catastale. Quindi, in considerazione del fatto che l’IMU sostituisce, oltre all’ICI, l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati, ne consegue che i beni che non producono reddito fondiario, come quelli delle imprese, subiranno un’ulteriore aggravio impositivo.
A tal proposito, la circolare in oggetto precisa che nella locuzione “beni non locati” sono compresi sia i fabbricati che i terreni che non risultano locati o affittati.
Con riferimento alle aliquote, il Ministero precisa che i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge costituiscono dei “vincoli invalicabili” da parte del Comune. Nell’esercizio della propria potestà regolamentare, infatti, l’ente locale può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia con riferimento alle singole categorie catastali.
In relazione all’abitazione principale e relative pertinenze, la circ. n. 3/DF ha precisato, anzitutto, che  l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto. Il fatto che più unità immobiliari distintamente iscritte in Catasto siano utilizzate unitariamente come abitazione principale non rileva. In questo caso il contribuente può scegliere quale unità destinare ad abitazione principale (con applicazione del regime agevolato) e quali considerare come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati (l’aliquota di base è pari allo 0,76%). Il contribuente non può applicare le agevolazioni su più di un’unità immobiliare a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.
Come si è già avuto modo di osservare, per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, ai fini dell’IMU, l’agevolazione compente una volta soltanto per nucleo familiare.
Se ad esempio due coniugi, non legalmente separati, dimorano e risiedono in immobili diversi situati nello stesso Comune, l’agevolazione spetta soltanto ad uno dei due coniugi.
Se è il figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in un altro immobile ubicato nello stesso Comune, precisa la circ. n. 3/DF, risulta costituito un nuovo nucleo familiare (quello del figlio appunto) ed il genitore perde soltanto l’eventuale maggiorazione di 50 euro della detrazione (se il figlio non supera i 26 anni).

Spetta due volte il beneficio per gli immobili in Comuni diversi

Meno scontata, invece, è un’altra precisazione contenuta nel documento ministeriale.
La limitazione prevista nel caso di diversi immobili destinati ad abitazione principale da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare nel territorio dello stesso Comune non è prevista nel caso in cui gli immobili siano ubicati in Comuni diversi. La motivazione, secondo il ministero, riguarderebbe il fatto che “in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.
Per quanto concerne le pertinenze dell’abitazione principale, che possono essere al massimo tre, appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa (C/2, C/6 e C/7), il Ministero precisa che rientra nel limite suddetto anche la pertinenza che risulta iscritta in Catasto unitamente all’abitazione principale. Nel caso in cui le pertinenze superino il limite stabilito dalla norma, il contribuente può scegliere a quali pertinenze applicare il regime agevolato e quali assoggettare all’aliquota ordinaria. In ordine all’individuazione delle pertinenze, i Comuni non possono intervenire con alcuna disposizione regolamentare in conseguenze dell’abrogazione dell’art. 59 del DLgs. 446/97.

giovedì 17 maggio 2012

L'IMU a carico dell'ex coniuge assegnatario della casa.


I soggetti passivi dell’IMU sono individuati dall’art. 9 comma 1 del DLgs. 23/2011. In linea di
massima, soggetto passivo è il proprietario dell’immobile. Nel caso in cui l’immobile sia gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto, e non il proprietario (anche detto “nudo proprietario”).
In deroga al principio che individua il presupposto per l’applicazione dell’IMU nel possesso degli immobili, la soggettività passiva IMU, rispetto agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, detenuti in leasing, è riferita al locatario finanziario a decorrere dalla data della stipula del contratto di leasing e per tutta la durata dello stesso (la disposizione ricalca quella già contenuta, ai fini dell’ICI, nell’art. 3 comma 2 del DLgs. 504/92), mentre – rispetto alle aree demaniali in regime di concessione – soggetto passivo IMU è il concessionario.
In generale, se il diritto a fondamento del possesso non è la proprietà o un diritto reale di godimento, la soggettività passiva non si configura.
L’art. 4 comma 12-quinquies del DL 16/2012, introdotto in sede di conversione con la L. 44/2012, tuttavia, statuisce ora che, ai soli fini dell’IMU (e non con altri effetti sul piano civilistico), l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Pertanto, rispetto all’ex casa familiare, soggetto passivo IMU è in ogni caso il coniuge assegnatario, ancorché non titolare, neppure pro quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile. Se l’ex casa familiare risulta in parte (pro quota) anche di proprietà del coniuge assegnatario, la soggettività passiva compete a quest’ultimo:
- rispetto alla sua quota di comproprietà, in quanto titolare del diritto di proprietà;
- rispetto alla quota di comproprietà dell’altro coniuge (e/o altri soggetti), in quanto titolare di diritto di abitazione (ex art. 4 comma 12-quinquies del DL 16/2012, conv. L. 44/201).
Il regime di favore previsto ai fini dell’IMU rispetto all’abitazione principale (aliquota ridotta, detrazione e, in caso di figli conviventi nell’alloggio, relativa maggiorazione), in presenza delle necessarie condizioni, diviene quindi appannaggio del coniuge assegnatario.
Per contro, rispetto all’ex casa familiare, il coniuge proprietario o titolare di diritti reali ma non assegnatario perde la soggettività passiva al tributo.
Ne discendono due ordini di conseguenze.
Da un lato, qualora il coniuge non assegnatario possieda a titolo di proprietà o altro diritto reale un altro immobile sito nello stesso Comune, costituente la propria abitazione principale, potrà fruire rispetto ad esso del regime agevolato (aliquota ridotta e detrazione) (non trova più applicazione la limitazione sancita in tal senso per l’ICI dall’art. 6 comma 3-bis del DLgs. 504/92).
Dall’altro, il coniuge non assegnatario, in quanto titolare della proprietà o altro diritto reale sull’ex casa familiare, sarà tenuto a dichiararne il relativo reddito fondiario. Infatti, essendo venuta meno la sua soggettività passiva all’IMU, rispetto all’ex casa familiare non dovrebbe scattare la valenza sostitutiva che il tributo municipale esplica rispetto all’IRPEF e alle relative addizionali sugli immobili non locati, a meno di non supporre che tale effetto sostitutivo possa intendersi in senso oggettivo (soluzione che pare francamente anomala: il coniuge non assegnatario indicherà nella propria dichiarazione l’IMU dovuta e assolta dall’ex coniuge?). Quanto all’entità del reddito fondiario generato dall’ex casa familiare in capo al coniuge titolare ma non assegnatario, occorre distinguere.
Tale reddito varierà in funzione dell’applicabilità o meno della maggiorazione di un terzo di cui all’art. 41 del TUIR, e risulterà pari, rispettivamente:
- alla rendita catastale, rivalutata del 5%, qualora l’ex casa familiare sia dimora abituale, oltre che dell’ex coniuge, anche di uno o più familiari (per familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, ad esempio i figli), e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica (cfr. le istruzioni al modello UNICO 2012 PF - Appendice al fascicolo 1);
- alla rendita catastale rivalutata del 5% e maggiorata di un terzo (ex art. 41 del TUIR), in caso contrario (ad esempio, ex casa familiare abitata dal solo ex coniuge).