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lunedì 5 marzo 2012

Ipoteca esattoriale inibita per crediti sotto i 20.000 euro

Non vale più la regola dell’abitazione principale, introdotta dal DL 70/2011
 Alfio CISSELLO
Il Decreto “semplificazioni fiscali” (DL n. 16/2012, pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2012) muta in senso favorevole ai contribuenti la disciplina sull’ipoteca esattoriale, contenuta nell’art. 77 del DPR 602/73.
Ora, l’ipoteca esattoriale non è adottabile se il credito per cui si procede, complessivamente, non supera i 20.000 euro (sul computo di tale limite, secondo la giurisprudenza, occorre vagliare sia i crediti tributari sia quelli extra-fiscali, come quelli di natura contributiva.
Prima di tale modifica, si applicavano le norme introdotte dal DL 70/2011, ove era previsto che, come limite generale, l’ipoteca non poteva essere adottata per il recupero di crediti sino a 8.000 euro e che, qualora il credito fosse sotto contestazione giudiziale o ancora contestabile in detta sede e l’immobile fosse adibito a prima casa, il limite si innalzava a 20.000 euro.
Viene di conseguenza abrogato l’art. 7 comma 2 lett. gg-decies) del DL 70/2011.
Occorre evidenziare che la tecnica legislativa adottata dal DL n. 16/2012 ha fatto un passo avanti: infatti, è da accogliere con favore il fatto che il Legislatore abbia apportato una modifica all’art. 77 del DPR 602/73 mutando il testo di detta norma e non, come fatto dal DL 70/2011, introducendo una disposizione ad hoc, il che, naturalmente, contribuisce a complicare il sistema.
Lo stesso limite contemplato per l’ipoteca è previsto per l’espropriazione immobiliare, che, del pari, non può essere azionata per crediti nel complesso inferiori a 20.000 euro (a tal fine, è stato modificato l’art. 76 del DPR 602/73, che, in precedenza, soggiaceva agli stessi limiti dell’ipoteca introdotti dal DL 70/2011).
Vi è da dire che la nuova normativa non intacca le ipoteche già disposte, che, come visto, potevano essere applicate, salvo il caso specifico della prima casa, per crediti superiori a ottomila euro.
In tal senso depone espressamente l’art. 6 comma 6 del DL n. 16/2012, il quale sancisce: “La disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Rimangono lecite le ipoteche già iscritte
Bisogna quindi riconoscere che, dopo il Decreto “semplificazioni fiscali”, il quadro normativo sulle ipoteche esattoriali può ritenersi soddisfacente, poiché:
- a seguito del DL 70/2011, è sempre necessario notiziare il contribuente in forma preventiva dell’intenzione di procedere a ipoteca;
- a seguito del Decreto in oggetto, l’ipoteca per nessuna ragione (anche in caso di fondato pericolo per la riscossione) può essere iscritta per riscossioni di importo sino a 20.000 euro.
Giova rilevare che, sempre grazie al Decreto sulle semplificazioni fiscali, l’ipoteca non potrà più essere iscritta a dilazione concessa, salva la validità delle iscrizioni già eseguite, e anche questo è un elemento non di poco conto, visto che talvolta Equitalia si rifiutava di cancellare l’ipoteca se non dopo il pagamento dell’ultima rata del piano di dilazione (quindi dopo anche vari anni).

Restyling per le imposte patrimoniali

Il DL 16/2012 rivede le patrimoniali introdotte lo scorso dicembre
L’art. 8 del DL n. 16/2012 (Decreto sulle semplificazioni fiscali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, modifica in modo sostanziale l’impianto delle imposte patrimoniali introdotte dal Decreto Monti lo scorso dicembre. In particolare, si segnala che:
- viene prevista un’apposita base imponibile dell’imposta sugli immobili esteri, se si possiedono immobili nell’Unione europea o nella SEE;
- l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero diventa applicabile in misura fissa se si tratta di conti correnti detenuti presso un intermediario residente nell’Unione europea o nella SEE;
- è stato introdotto il tanto atteso termine del 16 maggio (termine a regime) per il versamento dell’imposta di bollo annuale sulle attività rimpatriate e segretate e per il versamento dell’imposta straordinaria dell’1% sulle attività prelevate dai dossier titoli segretati.
Con riferimento alla prima novità, a decorrere dal 2011 (quindi, già da UNICO 2012), il DL 201/2011 ha istituito un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
L’imposta si applica sul valore dell’immobile rappresentato:
- dal costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto;
- in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Il Decreto sulle semplificazioni fiscali è intervenuto su questa disciplina prevedendo che, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore dell’immobile è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti.
In assenza di tale valore, torna applicabile il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
È stata introdotta anche una franchigia, stabilendo che l’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200 euro.
A latere di tale intervento, è stato uniformato poi il trattamento fiscale dei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano con quello dei soggetti che pagano l’IMU sulla sola abitazione principale attraverso apposite riduzioni di aliquota e detrazioni.
Riguardo all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti, è stato alleggerito il carico fiscale per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell’Unione europea o in altri Paesi aderenti alla SEE.
Per tali attività finanziarie, l’imposta viene prevista in misura fissa per un ammontare pari a quella prevista dall’articolo 13 comma 2-bis lett. a) della Tariffa allegata al DPR 642/72.
In sostanza, quindi, la persona fisica proprietaria di un conto corrente estero dovrebbe liquidare all’interno del quadro RM33 del modello UNICO un importo pari a 34,20 euro.
Inserita la proroga per il versamento del bollo sulle attività scudate
Si osserva, inoltre, che è stato spostato al 16 maggio (rispetto al 16 febbraio) il termine per il versamento dell’imposta di bollo annuale sulle attività rimpatriate e ancora segretate. Tale prelievo è pari all’1% nel 2012, all’1,35% nel 2013 e allo 0,4% dal 2014 e resta fermo che, in caso di mancata erogazione delle provviste all’intermediario, quest’ultimo procede alla segnalazione del contribuente all’Amministrazione finanziaria, l’importo dovuto viene iscritto a ruolo e l’omesso versamento è sanzionato in misura pari all’imposta dovuta.
Sempre in relazione al bollo annuale sulle attività scudate, il Decreto ha operato una modifica tecnica al regime, sostituendo il rimando all’imposta di bollo in relazione all’accertamento e alla riscossione con il più appropriato riferimento alla disciplina delle imposte sui redditi.
Viene previsto, per il 16 maggio 2012, anche il versamento dell’imposta straordinaria dell’1% sulle attività finanziarie “scudate” che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, o comunque dismesse.

sabato 3 marzo 2012

Semplificazioni fiscali in Gazzetta

Da ieri, è in vigore il DL 16/2012 in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
/ Michela DAMASCO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 di ieri è stato pubblicato il DL n. 16/2012 (decreto sulle semplificazioni fiscali). Il provvedimento, in vigore da ieri, è composto da 13 articoli relativi a: semplificazioni in materia tributaria ed efficientamento e potenziamento dell’azione dell’Amministrazione tributaria, con misure di contrasto all’evasione, potenziamento dell’accertamento, modifiche in materia di sanzioni amministrative e norme su contenzioso tributario e riscossione.
Tra le novità, viene introdotta (art. 11, comma 1 del DL) una specifica sanzione per l’ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze di ammontare superiore a 5 milioni di euro, realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti pex, di cui all’art. 1, comma 4 del DL 209/2002 convertito, e delle minusvalenze su dividendi non tassati superiori a 50.000 euro, ex art. 5-quinquies del DL 203/2005 convertito. Tale sanzione è pari al 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.
Prima, infatti, non era prevista una sanzione, bensì l’indeducibilità delle minusvalenze non comunicate. Con l’introduzione di una sanzione amministrativa, mantenendo però la deducibilità, di dato viene ridotto l’effetto negativo conseguente la mancata o inesatta comunicazione.
In relazione alle altre misure – per l’approfondimento delle quali si rinvia agli articoli pubblicati su Eutekne.info di oggi e dei prossimi giorni – oltre a modifiche in materia di rateizzazione dei debiti tributari e di fruizione di benefici fiscali e di regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento formale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene reintrodotto il vecchio elenco “clienti e fornitori”, per semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA e per superare, come si legge nella Relazione illustrativa al decreto, le difficoltà operative più volte segnalate dagli operatori.
Per effetto della norma, che modifica l’art. 21 del DL 78/2010 convertito, infatti, è richiesta, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, la comunicazione dell’importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore, riferite all’anno per il quale sussiste l’obbligo di comunicazione. La disposizione non introduce novità per ciò che concerne l’adempimento comunicativo relativo alle cessioni e/o prestazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, in quanto continua a sussistere la soglia stabilita dal comma 1 del citato art. 21, ossia 3.600 euro IVA inclusa.
Cambia anche l’obbligo di comunicazione delle operazioni con i Paesi “black list”, che viene limitato alle operazioni (attive e passive) d’importo superiore a 500 euro, al fine di ridurre gli adempimenti delle imprese.
Inoltre, il decreto introduce la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi ai contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alle registrazioni ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. Viene poi abrogata l’imposta di bollo pari al 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, money transfer e altri agenti di attività finanziaria. Tale imposta era contenuta nel DL 138/2011 convertito.
Riviste, poi, le imposte patrimoniali introdotte dal DL 201/2011 e inserita la proroga per il versamento dell’imposta di bollo sulle attività scudate, dal 16 febbraio al 16 maggio 2012.
Invece, a livello di fiscalità locale, come anticipato nei giorni scorsi, a decorrere dall’anno d’imposta 2012 vengono abrogate le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe locali e regionali.
Ancora, in virtù delle nuove disposizioni, dal 1° luglio 2012, non si procederà all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di 30 euro, con riferimento a ogni periodo d’imposta.
Tra le altre misure contenute nel DL, oltre a una procedura meno “rigida” per la chiusura delle partite IVA inattive, a modifiche ad attività e certificazioni catastali e alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), e al potenziamento dell’accertamento in materia doganale e in materia di giochi, solo per citarne alcune, si segnala, infine, un intervento sulle sanzioni catastali.
Infatti, per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10 del DL 78/2010, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all’art. 2, comma 5-bis del DL 225/2010. In caso di mancata presentazione entro tale termine, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma 12 del DLgs. 23/2011.

venerdì 2 marzo 2012

Equitalia rende più «appetibile» la dilazione

La direttiva 7 permette la dilazione per i debiti sino a 20.000 euro, mentre l’indice Alfa non è più condizione necessaria per accedere al beneficio
/ Alfio CISSELLO
La direttiva 7/2012 di Equitalia, pubblicata ieri sul relativo sito internet, amplia l’accesso alle dilazioni dei ruoli, prevedendo, da un lato, che il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa su semplice istanza di parte passa da 5.000 a 20.000 euro, e, dall’altro, che, relativamente alle società e ai soggetti in contabilità ordinaria, l’indice Alfa non è più un requisito di accesso alla dilazione.
È noto che, in forza dell’art. 19 del DPR 602/73, l’Agente della riscossione può, su domanda del contribuente e previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica, concedere la rateazione dei carichi di ruolo, in un massimo di 72 rate mensili.
Con la direttiva del 13 maggio 2008 n. 17, Equitalia aveva affermato che, per ogni contribuente, per i debiti sino a 5.000 euro, la dilazione sarebbe stata concessa senza la necessità di allegazione di alcun documento atto a comprovare lo stato di difficoltà economica.
Ora, la soglia passa a 20.000 euro, la quale, come precisato nella direttiva 17, dovrebbe intendersi al netto degli sgravi effettuati e/o pagamenti parziali e senza computare interessi di mora e compensi di riscossione (tale aspetto non è pero specificato nella direttiva in commento).
Equitalia sostiene espressamente che “le istanze dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica”.
Viene inoltre elevato sino a 48 il numero massimo di rate concedibili in ragione del nuovo limite di 20.000 euro, ferma restando la misura minima di 100 euro per ciascuna rata.
Si rammenta che non è più applicabile quanto sostenuto nell’allegato 1 alla direttiva 17 richiamata, sul numero massimo di rate concedibili (in costanza della soglia dei 5.000 euro, le rate potevano essere da 18 a 36).
Per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria vengono riviste le istruzioni impartite con la direttiva del 6 ottobre 2008 n. 36, in merito alla documentazione da presentare. Nello specifico, per detti soggetti viene innalzato da 25.000 a 50.000 euro il limite al di sotto del quale non è necessario corredare la domanda di dilazione da una certificazione della situazione patrimoniale del contribuente (in sostanza, concernente gli indici di liquidità e l’indice Alfa di cui si dirà) sottoscritta da un professionista abilitato.

Non necessaria la relazione del professionista sino a 50.000 euro
Una novità molto importante riguarda il cosiddetto “indice Alfa”.
Sino alla direttiva pubblicata ieri, per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria, l’accesso alla dilazione era subordinato all’esame di due indici:
- l’indice di liquidità, che doveva e deve essere minore di uno (liquidità differite+liquidità correnti/passività correnti);
- l’indice di Alfa, che doveva essere almeno pari a 3 (debito complessivo/valore della produzione x 100).
Ora, ferma restando la necessità che l’indice di liquidità sia inferiore a uno, non è più necessario, ai fini dell’accesso alla dilazione, l’esame dell’indice Alfa, il quale, come detto nella direttiva, è vagliato “esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto”, che ovviamente sostituisce il precedente:
- per Alfa da 0 a 2, numero massimo di rate 18;
- per Alfa da 2,1 a 4, numero massimo di rate 36;
- per Alfa da 4,1 a 6, numero massimo di rate 48;
- per Alfa da 6,1 a 8, numero massimo di rate 60;
- per Alfa superiore a 8,1, numero massimo di rate 72.
 

giovedì 1 marzo 2012

Nel prelievo fiscale, più peso alle imposte indirette

In base all’atto d’indirizzo del MEF, nell’attuazione della riforma fiscale l’obiettivo è spostare gradualmente l’asse e intervenire sui redditi finanziari

 Michela DAMASCO

Riequilibrio del sistema impositivo, anche con riferimento alla tassazione dei redditi finanziari, riduzione degli effetti distorsivi delle scelte degli operatori economici e graduale spostamento dell’asse del prelievo dalle imposte dirette a quelle indirette.
Questi gli obiettivi degli schemi di provvedimenti normativi che saranno predisposti nell’ambito del processo di attuazione della riforma fiscale, in base a quanto contenuto nell’atto d’indirizzo del Ministero dell’Economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2012-2014, sul quale si è posto l’accento nella task force riunita due giorni fa dal premier e Ministro dell’Economia Mario Monti, assieme al viceministro dell’Economia Vittorio Grilli e ai vertici di Dicastero e Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, della Guardia di Finanza e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.).
Il Dipartimento delle Finanze – si legge nell’atto d’indirizzo – opererà per dare attuazione alle priorità politiche enunciate nell’atto del Ministro dell’Economia per il 2012 e darà il proprio contributo per il rafforzamento del governo economico dell’Unione europea, l’adozione di riforme strutturali, inclusa quella fiscale, la pianificazione e la verifica delle attività d’impulso al rafforzamento della lotta a evasione ed elusione fiscale.
In attuazione delle deleghe sul federalismo fiscale, finalizzate al passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma, verranno effettuate analisi, studi ed elaborazioni per giungere a un’uniforme applicazione delle norme fiscali, oltre a garantire strumenti di monitoraggio e analisi dei flussi finanziari e locali, per il supporto del governo della finanza locale anche mediante la determinazione di costi e fabbisogni standard.
Per questo motivo, il Dipartimento assicurerà creazione e manutenzione di banche dati a supporto del nuovo assetto della finanza territoriale, creando in particolare la banca dati della cosiddetta “fiscalità immobiliare”.
Nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, invece, ci si impegnerà in particolare nell’analisi della normativa vigente di contrasto all’uso di paradisi fiscali, per individuare, sulla base della normativa comunitaria e del diritto internazionale, misure specifiche in materia.
In base all’atto d’indirizzo, all’esame del Dipartimento saranno anche le attuali misure che comportano erosione dell’imponibile, con riferimento alle varie imposte, per razionalizzare il sistema di tassazione. Concretamente, si lavorerà a una banca dati integrata per analisi sulla fiscalità indiretta – effetti d’impatto e redistributivi – formata da una banca dati sui consumi e da una sui dati ambientali.
Inoltre, tra le riforme strutturali per favorire competitività e sviluppo, è prevista l’elaborazione del regolamento per l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione nel processo tributario, previsto dall’art. 39, comma 8, lett. d) del DL n. 98/2011 convertito e si procederà alla riduzione delle spese postali delle Commissioni tributarie con l’utilizzo della PEC per le comunicazioni alle parti processuali. Ancora, verrà supportata la ricognizione del patrimonio immobiliare della P.A. e, al fine di perseguire la modernizzazione, si punterà alla valorizzazione del merito applicando sistemi di valutazione per promuovere livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi erogati.
Sarà portato avanti il progetto per modelli di dichiarazione precompilati
In relazione, invece, agli obiettivi della gestione tributaria delle Agenzie fiscali, l’Agenzia delle Entrate, in particolare, dovrà presidiare la centralità del rapporto con il contribuente e la qualità dei servizi, semplificando gli adempimenti e proseguendo le attività inerenti al progetto per la predisposizione dei modelli di dichiarazione precompilati.
Intanto, ieri, il viceministro Grilli è tornato a rassicurare sulla volontà di abbassare la pressione fiscale, dopo che il fondo, inizialmente previsto nel decreto sulle semplificazioni fiscali, è saltato: “L’intenzione c’è – ha dichiarato – e le maggiori entrate che arriveranno dalla lotta all’evasione vogliamo ridarle ai cittadini. Il fondo non è stato fatto per una questione tecnica, appena ci sarà l’esigenza lo introdurremo”.

Operazioni intra-Ue non esenti IVA, se il numero identificativo non è convalidato

Spetta al contribuente provare l’esistenza di scambi intracomunitari, chiedendo al Ministero la convalida del numero identificativo del cessionario
/ Vincenzo CRISTIANO
L’onere di provare l’esistenza dello scambio intracomunitario resta a carico del contribuente, anche in virtù del principio generale secondo cui l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga agevolativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3167 depositata ieri, stabilisce che l’imprenditore che non chiede al Ministero la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario non ha diritto all’esenzione dell’Iva.
La pronuncia della Suprema Corte avalla quanto statuito dalla C.T. Reg. di Bari, che aveva confermato un avviso di accertamento per l’anno 2000 a carico di un contribuente sul presupposto che il medesimo si fosse avvalso di tre fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti per difetto della prova dell’avvenuta consegna.
Nello specifico, la Commissione regionale aveva motivato la decisione relativa alla completa mancanza di prova in ordine all’avvenuta consegna anche alla luce del fatto che non risultava che lo stesso contribuente si fosse rivolto alla competente Amministrazione finanziaria al fine di convalidare il numero identificativo attribuito alla cessionaria. Tutto ciò a conferma dell’assenza di buona fede dell’operatore nazionale.
Investita della questione, la Corte di Cassazione, in relazione al punto centrale della controversia – e cioè che l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di esenzione delle operazioni intracomunitarie non fosse a carico del contribuente – ha ribadito un principio già noto (cfr. Cass. n. 3603 del 13 febbraio 2009), ossia che, “in tema IVA, le cessioni intracomunitarie, a norma dell’art. 50, commi 1 e 2 del DL n. 331 del 1993, sono effettuate senza applicazione d’imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza. Per accedere al regime esente, però, non basta che gli esercenti imprese, arti e professioni indichino tale numero nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario, ma occorre anche che il soggetto attivo dello scambio dia impulso ad una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario. In assenza di tali adempimenti, legittimamente l’Ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell’IVA, restando onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo”.

Prova con ogni mezzo, ma non valgono i documenti di origine privata
La precedente pronuncia della Corte (la già citata n. 3603/2009), sul tema così inquadrato, contiene anche un ulteriore passaggio di interesse, laddove sancisce che “tale prova, peraltro, può essere fornita con ogni mezzo, purché essa abbia carattere di certezza ed incontrovertibilità, quale può essere l’attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, mentre documenti di origine privata, come la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non possono costituire prova idonea allo scopo”.
Sull’argomento la Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 12455 del 28 maggio 2007, aveva stabilito che l’omessa indicazione nella fattura del numero identificativo IVA dell’acquirente comunitario non pregiudica il trattamento di non imponibilità della cessione, purché sussistano i presupposti richiesti dalla legge, ossia l’avvenuta comunicazione del numero a dimostrazione della sussistenza della qualifica di soggetto passivo.
Nello stesso senso espresso dai giudici di legittimità si era peraltro pronunciata l’Amministrazione finanziaria con la R.M. n. 25/1997, secondo cui il cedente nazionale, al fine della legittima applicazione del regime di non imponibilità, è tenuto a controllare la correttezza dei dati identificativi fornitigli dall’acquirente.

mercoledì 29 febbraio 2012

TFM degli amministratori tassato ordinariamente solo oltre un milione

La regola vale anche per gli amministratori di società di capitali, escluse le somme corrisposte agli eredi
 Massimo NEGRO
Anche le indennità di fine mandato (TFM) degli amministratori di società di capitali sono soggette a tassazione ordinaria solo per la parte eccedente un milione di euro. È questo il più importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3 emanata ieri, che analizza l’art. 24 comma 31 del DL n. 201/2011, convertito nella L. 22 n. 214/2011 (Manovra Monti), con il quale sono state introdotte deroghe al regime di tassazione separata delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 comma 1 lettere a) e c) del TUIR, cioè del TFR e delle indennità equipollenti dei lavoratori dipendenti, nonché delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR, ad esempio il trattamento di fine mandato degli amministratori di società, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
La Manovra Monti, infatti, ha previsto l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di euro.
L’art. 24 comma 31 in esame stabilisce, però, che le nuove disposizioni “si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali“. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale previsione, che ha dato luogo a numerosi dubbi interpretativi, “intende confermare la ratio della norma, senza nel contempo differenziarne l’applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali. Anche nei confronti di questi ultimi, quindi, la disposizione in esame si applica ai compensi e alle indennità in denaro e in natura, comprese eventuali stock options, che eccedono l’importo di euro 1.000.000”. Gli amministratori di società di capitali, pertanto, non subiscono un regime di tassazione diverso e più penalizzante rispetto agli amministratori di società di persone o ai dipendenti. L’orientamento prevalente in dottrina, infatti, era quello di ritenere che, per effetto del DL 201/2011, il TFM degli amministratori di società di capitali dovesse essere sempre tassato in via ordinaria, indipendentemente dal relativo importo.
L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che la nuova disciplina è applicabile anche qualora il superamento dell’importo di un milione di euro si verifichi per effetto di erogazioni non contestuali nel corso del medesimo periodo d’imposta o di erogazioni effettuate in diversi periodi d’imposta.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disciplina in esame, stabilita retroattivamente, in deroga allo Statuto del contribuente, “con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011“, l’Agenzia delle Entrate precisa che, nell’effettuare la verifica del superamento del limite di un milione, “occorre considerare anche eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a TFR il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, fermo restando che l’importo già oggetto di tassazione separata anche se in via provvisoria non concorre alla formazione del reddito complessivo”. Tali criteri devono ritenersi applicabili anche in relazione al TFM degli amministratori.
I sostituti d’imposta devono operare le ritenute, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, tenendo conto che l’importo eccedente un milione di euro concorre alla formazione del reddito complessivo. Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, “i sostituti d’imposta sono tenuti a rideterminare la tassazione cui sono soggette le indennità e somme in esame in base alle presenti indicazioni, liquidando distintamente l’imposta dovuta a titolo di tassazione separata, l’imposta dovuta a titolo di tassazione ordinaria, nonché quella eventualmente dovuta ad altro titolo”. L’esito della nuova liquidazione deve essere comunicato al percettore delle indennità e somme in questione mediante la predisposizione del modello CUD, ovvero di un nuovo modello CUD.
Il concorso alla formazione del reddito complessivo di indennità e compensi, precedentemente tassati separatamente, comporta un incremento dello stesso, con le ordinarie conseguenze che ne derivano in termini, ad esempio, di calcolo e versamento degli acconti, di applicazione delle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché del contributo di solidarietà del 3% qualora il reddito complessivo ecceda l’importo di 300.000 euro (art. 2 del DL n. 138/2011).
Infine, secondo l’Agenzia, esula dal campo di applicazione della disposizione in esame l’ipotesi in cui le indennità e i compensi siano erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore (es. amministratore) deceduto; la tassazione separata sarà quindi applicabile anche in caso di superamento del limite di un milione di euro.
 

Il contributo di solidarietà è un’imposta straordinaria distinta dall’IRPEF

Lo chiarisce la circ. 4 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce i primi chiarimenti integrando quanto già indicato dal DM 21 novembre 2011
 Elena SPAGNOL
L’Agenzia delle Entrate ha emanato ieri, 28 febbraio 2012, la circolare n. 4, che fornisce i primi chiarimenti in merito al contributo di solidarietà, introdotto dall’art. 2, commi 1 e 2 del DL n. 138/2011 convertito.
Il contributo di solidarietà è un’imposta straordinaria, istituita per l’eccezionalità della situazione economica internazionale, introdotta a decorrere dal 2011 e fino al 2013, a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore ai 300.000 euro annui.
L’aliquota è del 3% e deve essere applicata sulla parte di reddito eccedente l’importo indicato.
In merito all’ambito di applicazione, la circolare evidenzia che, stante il riferimento del DL 138/2011 al reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, i contribuenti tenuti a corrispondere il contributo di solidarietà sono i medesimi soggetti passivi IRPEF, compresi i soggetti non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Il reddito complessivo si ottiene sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo, determinati secondo le regole previste per ciascuna categoria e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
La circolare specifica anche che, essendo il contributo un’imposta straordinaria, è distinta dall’ordinaria imposta sul reddito delle persone fisiche, con la conseguenza che l’importo dovuto:
- non concorre all’importo dell’IRPEF su cui possono essere fatte valere eventuali detrazioni;
- non concorre all’importo dell’IRPEF da cui possono essere scomputati crediti per imposte pagate all’estero, versamenti in acconto dell’IRPEF, ritenuta alla fonte a titolo d’acconto;
- non rileva nella determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata;
- non deve essere considerata nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d’imposta per l’imposta pagata all’estero.
Con riferimento, invece, all’applicazione del contributo agli emolumenti dei dipendenti pubblici e trattamenti pensionistici, è importante il coordinamento con le altre norme, che hanno ridotto i trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici e previsto un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici (art. 9, comma 2 del DL n. 78/2010 e art. 18, comma 22-bis del DL n. 98/2011, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis del DL n. 201/2011).
Per il dipendente pubblico o il titolare di un trattamento pensionistico si dovrà considerare l’importo che costituisce imponibile ai fini della formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR e, una volta verificato il superamento dell’importo dei 300.000 euro, il contributo di solidarietà sarà calcolato sulla parte di reddito eccedente la predetta soglia, che trova capienza nei redditi di categoria diversa da quelli già assoggettati alla riduzione o al contributo di perequazione.
Dopo aver ripercorso le modalità di versamento dell’imposta per i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi e per i soggetti dipendenti, per i quali è il sostituto d’imposta che è tenuto a versare l’importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà, la circolare si sofferma sulla modalità di deduzione dello stesso.

Contributo deducibile per competenza
Ricordando che il DL 138/2011 e il decreto di attuazione hanno specificato che il contributo è deducibile dal reddito complessivo, la circolare evidenzia che la deduzione è riconosciuta in base al principio di competenza sia ai fini IRPEF che ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali.
Ad esempio, quindi, in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (modelli UNICO 2012 e 730/2012), i contribuenti potranno dedurre dal reddito complessivo del periodo d’imposta 2011 il contributo di solidarietà dovuto per il medesimo periodo d’imposta, ancorché determinato e versato nel 2012.
 

lunedì 27 febbraio 2012

Senza modifiche le fatture non pagate degli ex minimi

A seguito dell’esclusione dal regime, non è necessario apportare alcuna variazione alle fatture emesse nel 2011, ma pagate nel 2012
/ Paola RIVETTI
La fuoriuscita dal regime dei minimi dal 2012 genera qualche problema interpretativo rispetto al trattamento da riservare alle fatture emesse nel corso del regime, ma che verranno pagate nel 2012 (quando, cioè, il contribuente non fruisce più del regime agevolato).
Dal punto di vista reddituale, è stato chiarito che i componenti (ricavi, compensi e spese sostenute) che, seppur di competenza del periodo soggetto al regime dei minimi (ad esempio, del 2011), non hanno formato il reddito imponibile del periodo (ad esempio, perché non hanno avuto manifestazione finanziaria in tale anno), rilevano nei periodi successivi (quindi, nel 2012) nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime dei minimi medesimo, cioè il pagamento del corrispettivo secondo il principio di cassa (circ. Agenzia delle Entrate n. 73 del 21 dicembre 2007 , § 4.4). Relativamente al trattamento ai fini IVA, invece, non constano chiarimenti ufficiali.
Per risolvere il problema, è necessario ricordare la disciplina relativa alla fatturazione applicabile ai contribuenti minimi.
Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 73 (§ 3.1.2) del 21 dicembre 2007, i contribuenti minimi hanno l’obbligo di certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, deve annotarsi che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”.
Da ciò emerge che, anche per tali soggetti, la fatturazione è regolata dall’art. 21 citato il quale, quanto all’emissione del documento, fa riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, secondo i criteri dell’art. 6 del medesimo DPR, coincidente con:
- il pagamento del corrispettivo, se si tratta di una prestazione di servizi;
- la stipulazione del contratto o la consegna del bene, se si tratta di cessione di beni;
- la data di emissione della fattura, in caso di fatturazione precedente al verificarsi di uno degli eventi sopra indicati o indipendentemente da essi.
Tenendo conto di quanto sopra, nel caso in cui il contribuente minimo abbia emesso fatture senza IVA per operazioni effettuate (secondo i criteri sopra indicati) nel 2011, si ritiene che lo stesso nulla debba fare a seguito della fuoriuscita dal regime in esame dal 2012, in quanto gli obblighi ai fini IVA sono stati correttamente adempiuti seguendo le regole sopra indicate. A tal fine, non rileva che le fatture emesse nel 2011 verranno pagate nel 2012.

Conta il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA
 
Si ipotizzi un professionista che, nel 2011, abbia emesso una fattura per la prestazione resa prima del pagamento del corrispettivo.
In tal caso, ai fini IVA, l’operazione si considera effettuata al momento dell’emissione della fattura senza che rilevi il momento in cui avverrà materialmente il pagamento. Quindi, qualora il pagamento sia effettuato nel corso del 2012, il soggetto nulla dovrà fare rispetto alla fattura in questione, poiché l’operazione, nel momento in cui è stata effettuata, era soggetta al regime agevolato. Resta fermo che, secondo quanto sopra indicato, il compenso concorrerà alla formazione del reddito del 2012.
Quanto sopra indicato vale in tutti i casi in cui il soggetto sia volontariamente fuoriuscito dal regime, oppure escluso dall’anno successivo (ad esempio, dal 2012) a quello in cui sono venuti meno i requisiti di accesso.
Diverso trattamento, invece, va applicato in caso di conseguimento, nel corso del periodo d’imposta, di ricavi o compensi superiori a 45.000 euro, ipotesi in cui l’esclusione dal regime opera nell’anno stesso in cui è stato raggiunto tale limite. In tal caso, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è dovuta l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata, per le fatture emesse nella frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite, mediante scorporo dal corrispettivo indicato in fattura.

sabato 25 febbraio 2012

Via libera dal CdM alle semplificazioni fiscali

Dopo una nuova seduta-fiume di più di sei ore, il Consiglio dei Ministri ha approvato, ieri, il DL sulle semplificazioni fiscali, con il quale il Governo intende introdurre misure che – si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi – renderanno ancora più marcata l’azione nel campo della semplificazione normativa e della lotta all’evasione. Il provvedimento, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle finanza, consta di 13 articoli.
Sciolto il nodo dell’IMU sugli immobili commerciali della Chiesa, attraverso la presentazione di un un emendamento al DL n. 1/2012, dal testo sarebbe “saltato” il fondo per cominciare a pensare a un abbassamento della pressione fiscale a partire dal 2014, utilizzando anche i proventi della lotta all’evasione fiscale.
Tra le misure contenute nel provvedimento, figura innanzitutto la proroga per il pagamento dell’imposta di bollo sulle attività scudate, spostata dal 16 febbraio al 16 maggio prossimo. Inoltre, per la soglia di 1.000 per i pagamenti di pensioni e stipendi in contanti, viene differito al 1° maggio l’ultilizzo di strumenti elettronici. Sempre in materia di limitazioni all’uso del contante e tracciabilità, viene introdotta una deroga per gli stranieri non comunitari residenti fuori dal territorio italiano: la disposizione prevede, infatti, che, per acquisti di beni effettuati da persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera, non trovano applicazione le misure che pongono il divieto all’uso del contante oltre i 1.000 euro.
Le altre misure, in base a quanto comunicato dal Governo, sembrano in linea con quanto anticipato nei giorni scorsi.
In relazione alla rateizzazione dei debiti tributari, infatti, il DL permette la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 del DPR n. 602/73 anche nei casi di decadenza del beneficio previsto dall’art. 3-bis del DLgs. n. 462/97; in tal modo, il contribuente potrebbe comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento, all’istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica. Le soluzioni proposte sono tre: piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione; esclusione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive, con decadenza che opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive; divieto d’iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima.
In materia, invece, di comunicazioni e adempimenti formali, il DL prevede che, al fine di accedere a regimi fiscali speciali o di fruire di particolari agevolazioni, il contribuente possa presentare l’eventuale apposita comunicazione o assolvere un adempimento di carattere formale anche in ritardo, comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dell’accertamento, pagando una sanzione minima di 258 euro.
Oltre alla reintroduzione del vecchio elenco “clienti e fornitori”, come trapelato nei giorni scorsi, le imprese tenute a osservare la disciplina “black list” dovranno poi comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, solo per le operazioni di importo superiore a 500 euro.
Presenti, nel decreto, anche misure di contrasto all’evasione, come la possibilità, per la Guardia di Finanza, di istruire indagini di carattere finanziario e quindi trasmettere all’Agenzia le proposte per richiedere le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo, e l’estensione dell’obbligo, da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all’uso del contante alla Guardia di finanza.
Per le partite IVA inattive, ancora, l’Agenzia provvederà a inviare in modo automatico una comunicazione ai titolari che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi, perché l’Agenzia non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA. In assenza di motivazioni valide, l’Agenzia procederà d’ufficio alla cessazione della partita IVA e all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.
Infine, modifiche all’IMU per le case all’estero: l’imposta non sarà dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro. Inoltre, per valore dell’immobile, ai fini dell’imposta, si assume non più solo il valore di mercato, ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti e, per gli Italiani che lavorano all’estero per lo Stato, si prevede la riduzione dell’aliquota di 0,4 punti percentuali (ma solo per il periodo in cui si lavora all’estero). Viene anche riconosciuta la detrazione (200 euro) se l’immobile è adibito ad abitazione principale.

IMU sugli immobili commerciali della Chiesa nel Decreto liberalizzazioni

Il Premier Monti ha informato il CdM di aver presentato un emendamento in materia al Senato, dov’è in corso l’iter di conversione in legge del DL
 Rossella QUARANTA
Nessun passo indietro: le attese novità per l’esenzione ICI/IMU sugli immobili degli enti non commerciali, non ultima la Chiesa, arriveranno. Non nel DL semplificazioni fiscali, ma attraverso un emendamento al DL n. 1/2012 (DL liberalizzazioni), attualmente in fase di conversione.
L’annuncio ufficiale è arrivato ieri, in Consiglio dei Ministri, per bocca del Premier Mario Monti: l’emendamento è già stato presentato al Senato e “intende garantire la massima tempestività nell’attuazione degli auspici della Commissione europea”; in tempo, quindi, per permettere alla Commissione Ue di chiudere – è l’auspicio di Monti – la procedura aperta nell’ottobre 2010 per verificare se l’esenzione ICI possa rappresentare una violazione delle norme comunitarie.
L’assenza delle modifiche nella bozza di Decreto sulle semplificazioni fiscali aveva fatto supporre che il Governo, nonostante le rassicurazioni di Monti dei giorni scorsi avesse deciso di soprassedere, almeno per il momento. In realtà, l’Esecutivo ha soltanto preferito intervenire nella conversione di un altro Decreto già emanato, il DL n. 1/2012, alla luce della “stretta attinenza ai temi della concorrenza, della competitività e della conformità al diritto comunitario”.
I principi a cui si dovranno ispirare le modifiche (o meglio, le precisazioni normative) sono gli stessi anticipati lo scorso 15 febbraio al Vicepresidente della Commissione Ue, Joaquin Almunia.
In sostanza, saranno esenti dall’ICI (che confluirà nell’IMU a partire da quest’anno) soltanto gli immobili in cui si svolge un’attività non commerciale in maniera esclusiva. Non saranno dunque esenti quelli in cui l’attività non commerciale sia solo prevalente. Nel caso di immobili a destinazione mista (commerciale e non), sarà espressamente esente da ICI/IMU la sola frazione di unità immobiliare dedicata all’attività non commerciale.
Al fine di stabilire il citato frazionamento, verrà introdotto un meccanismo di dichiarazione vincolata a parametri stabiliti dal Ministero dell’Economia, che dovranno individuare il rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali coesistenti nel medesimo immobile.
Nessuna sanatoria per accertamenti e sanzioni già in corso
Stando al comunicato diffuso ieri dal Governo, non sarà peraltro possibile alcuna sanatoria, né diretta né indiretta, per gli accertamenti già in essere e per le relative sanzioni.
Quanto agli effetti sul gettito, l’Esecutivo assicura che saranno “positivi”, ma non avanza ipotesi quantitative sulle maggiori entrate, che “saranno accertate a consuntivo e potranno essere destinate, per la quota di spettanza statale, all’alleggerimento della pressione fiscale”. Secondo alcune stime, comunque, si tratterebbe di una rivoluzione da oltre mezzo miliardo di euro.
E in risposta ai timori che la stretta normativa possa mettere in ginocchio il terzo settore, il Governo sottolinea che le attività non commerciali esercitate dagli enti saranno debitamente “riconosciute e salvaguardate”, tenendo conto della particolare importanza del volontariato per il tessuto sociale nell’attuale crisi economica.
Parole non sufficienti, però, a spegnere le proteste sul nascere. Contrari all’applicazione dell’IMU alle scuole paritarie i Salesiani d’Italia, secondo cui la norma “non sarebbe né giusta, né equa”. Secondo l’ordine (che gestisce 140 scuole in tutto il Paese), le attività con rilievo pubblico, destinate “all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione”, non possono essere considerate commerciali.

giovedì 23 febbraio 2012

Per il redditometro, va dimostrato il reddito derivante da società

Per la C.T. Prov. di Lecce, bisogna provare che gli utili prelevati da una società partecipata sono stati dichiarati e assoggettati a tassazione
 Alessandro BORGOGLIO
Il contribuente sottoposto ad accertamento redditometrico, che intende giustificare lo scostamento rispetto al suo reddito dichiarato attraverso un corposo prelievo di utili di esercizi precedenti da una società partecipata, deve provare che tali utili sono stati dichiarati ed assoggettati a tassazione, nonché effettivamente utilizzati per il mantenimento dei beni indice e gli incrementi patrimoniali contestati dal Fisco; in assenza di tale prova, l’accertamento risulta pienamente fondato. È quanto si desume dalla sentenza della C.T. Prov. di Alessandria n. 17/3/12 del 9 febbraio 2012.
L’Ufficio aveva effettuato il controllo della posizione fiscale di un contribuente avvalendosi del redditometro di cui al “vecchio” art. 38, comma 4 e ss. del DPR 600/1973 (ante riforma prevista dall’art. 22 del DL 78/2010). L’Agenzia delle Entrate aveva rilevato, in particolare, diversi beni indicatori di capacità contributiva contemplati dai vecchi decreti ministeriali del 1992, tra cui il possesso di un’immobile di circa 500mq, gravato da mutuo ipotecario con rate complessive di circa 15.000 euro nell’anno oggetto di controllo, oltre che diverse auto di grossissima cilindrata e incrementi patrimoniali di svariate migliaia di euro derivanti da acquisti di auto e di un’imbarcazione di circa 16 metri. A fronte del reddito dichiarato di poco più di 10.000 euro, l’Ufficio, sulla base della presunzione redditometrica fondata sui predetti elementi, lo aveva rideterminato nella misura di circa 150.000 euro.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, adducendo che un importo di circa 180.000 euro e, quindi, ben superiore al reddito accertato dall’Ufficio, era stato prelevato da una sas in cui deteneva una partecipazione. In particolare, tale somma sarebbe derivata da un’asserita riserva di utili di esercizi precedenti della predetta società. Il contribuente, così, riteneva di aver giustificato il reddito con cui era stata finanziata la spesa per gli incrementi patrimoniali ed il mantenimento dei beni indicatori di capacità contributiva contestati dal Fisco. Di tutto ciò, esibiva solo la scheda di mastro di tale sas relativa ai prelevamenti soci, tra cui vi era, appunto, quello del ricorrente.
I giudici di primo grado hanno ricordato, innanzitutto, che l’utile conseguito da una sas è generalmente ripartito tra i soci in proporzione alla quota di partecipazione di ognuno e, anche se tale utile viene accantonato come riserva di bilancio, ogni socio deve dichiarare la sua quota parte, inserendo l’importo tra i redditi di partecipazione da indicare nel quadro H del modello UNICO. Alla luce di ciò, il collegio ha osservato che, se la predetta somma prelevata dal ricorrente presso la società deriva da una simile riserva di utili pregressi appostata in bilancio, si tratterebbe di utili già assoggettati ad imposizione negli anni precedenti e desumibili dalle dichiarazioni del ricorrente dei precedenti periodi d’imposta; dichiarazioni che, però, non sono state né richiamate né citate né esibite. Tale circostanza, secondo il collegio di prime cure, è assai singolare, dato che la dichiarazione presentata per l’anno oggetto di accertamento non conteneva l’indicazione di alcun reddito di partecipazione in società.
La C.T. Prov. ha aggiunto, poi, che neppure era stato allegato lo statuto di tale sas, da cui si sarebbero potute desumere e confermare le modalità di riparto degli utili e di accantonamento delle riserve. In conclusione, secondo i giudici provinciali, il ricorrente, con la documentazione allegata, aveva solo dimostrato che era stato effettuato il prelevamento di utili pregressi della riserva della sas partecipata, ma non aveva provato che tali utili erano stati correttamente dichiarati e, quindi, già tassati negli anni precedenti, né aveva dimostrato che tale somma fosse stata usata per finanziarie gli incrementi patrimoniali ed il mantenimento delle auto e dell’immobile contestati dal Fisco. Il ricorso, pertanto, è stato respinto ed il contribuente è stato condannato a pagare consistenti spese di giudizio.
In proposito, si osserva che il nuovo redditometro, a differenza di quello precedente, a cui si riferiscono i fatti di causa, non prevede più la ripartizione della spesa per incrementi patrimoniali sugli ultimi cinque anni da quello in cui si è verificato tale incremento (ex art. 38, comma 5 del DPR 600/1973 ante riforma); ora, infatti, tale spesa assume integralmente rilievo nell’anno in cui si manifesta, salva la prova contraria da parte del contribuente.
Inoltre, mentre con la precedente disciplina il contribuente aveva solo la facoltà di dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente era costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo  d’imposta (dimostrazione che, nel caso oggetto della pronuncia odierna, non era riuscita), con il “nuovo” redditometro, invece, sembra ampliarsi il campo probatorio a disposizione del contribuente, giacché la prova contraria può essere fornita attraverso la dimostrazione di redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (“nuovo” art. 38, comma 4 del DPR 600/1973).

mercoledì 22 febbraio 2012

Per la srl semplificata, occorre il decreto

Secondo le Camere di Commercio, l’iscrizione al Registro delle imprese non può avvenire senza l’emanazione dello statuto standard della società
 Roberta VITALE
L’art. 3 del DL n. 1/2012 ha introdotto per i giovani “under 35” un nuovo tipo di società, la società semplificata a responsabilità limitata di cui al nuovo art. 2463-bis c.c.
Semplificata, come noto, in punto regime agevolato previsto dal Legislatore per le formalità di costituzione.
Tale prescrizione – come già rilevato in un precedente intervento – già immediatamente operativa dal 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del DL 1/2012, è stata però di fatto limitata dallo stop dato dalle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese.
In attesa, infatti, del decreto attuativo che predisporrà lo statuto standard della società e che individuerà anche i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, sembra che le Camere di Commercio abbiano bloccato l’iscrizione nel Registro delle imprese di tale nuova tipologia societaria (si vedano le note informative diramate dalle Camere di Commercio, ad esempio, di Milano, Torino, Roma e Venezia).
Il decreto andrà emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 1/2012, termine per la conversione previsto per il prossimo 24 marzo 2012 e attualmente all’esame del Senato (A.S. 3110).
Secondo le Camere di Commercio, le domande presentate prima dell’emanazione del predetto decreto attuativo saranno così rifiutate.
Ma veniamo ai punti fondamentali della srl semplificata: avere meno di 35 anni e possibilità di prevedere un capitale sociale minimo di un euro quale importo di valore simbolico, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.
Per la sua costituzione, con contratto o con atto unilaterale (quindi, la società può essere anche unipersonale), basta una scrittura privata da depositare nel Registro delle imprese entro 15 giorni a cura degli amministratori a mezzo della procedura di comunicazione unica, esente da bolli e diritti di segreteria. Nei 15 giorni successivi, il Registro delle imprese accerta le condizioni e iscrive (non per ora almeno) la società. In mancanza, il Giudice del Registro, adito da uno degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti e ordina con decreto l’iscrizione.
A tal proposito, anche in considerazione della ratio sottesa alla norma, ossia favorire l’iniziativa imprenditoriale dei più giovani e meno abbienti tramite la partecipazione a strutture associative senza i limiti rigorosi previsti per le società di capitali, per la costituzione della società non dovrebbe occorrere l’intervento del notaio. L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata: pertanto, non servirebbe l’atto pubblico né la scrittura privata autenticata (così la Camera di Commercio di Venezia). È stato osservato, però, che sarebbe opportuna – stando alle osservazioni poste nella scheda di lettura al Ddl. di conversione del DL n. 1/2012 (A.S. 3110), elaborato dal Servizio Studi del Senato – una formulazione normativa più chiara, anche alla luce della portata generale dell’art. 11, comma 4, del DPR 581/95, ai sensi del quale l’atto da iscrivere nel Registro delle imprese deve essere depositato in originale con sottoscrizione autenticata se si tratta di scrittura privata non depositata presso un notaio e, negli altri casi, in copia autentica. Così, in sede di conversione in legge, si richiama la precisazione proprio di tale ultimo punto, e cioè se per il riferimento alla “scrittura privata” contenuta nell’art. 3 del DL 1/2012 debba intendersi la sufficienza della scrittura privata semplice o la necessità dell’autentica per l’iscrizione nel Registro delle imprese.

martedì 21 febbraio 2012

CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE COOPERATIVE SOCIALI

Per le cooperative sociali sono a disposizione contributi pubblici a fondo perduto e mutui a tasso agevolato. Possono accedere a queste agevolazioni le cooperative sociali di tipo b) il cui 30% dei soci lavoratori è rappresentato da persone svantaggiate (come da L. n.381/91 art.4). Per poter far richiesta dei contributi le cooperative devono essere iscritte nell’apposito registro delle Camere di Commercio.
Possono fare domanda:
a) le coopertative di nuova costituzione: la maggioranza dei soci deve essere rappresentata da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nelle aree definite ” agevolabili” ed individuate nella Carta degli aiuti di Stato
b) le cooperative già costituite e operative: i soci, ad esclusione della parte svantaggiata, devono essere residenti nelle aree definite ” agevolabili” ed individuate nella Carta degli aiuti di Stato
Possono essere presentati progetti di impresa con piani di investimento fino ad un massimo di 516.000 euro per le cooperative sociali di nuova costituzione e fino ad un massimo di 258.000 euro per le cooperative sociali già avviate.
Le agevolazioni sono sotto forma di contributi a fondo perduto e sotto forma di mutuo agevolato. La copertura finanziaria può arrivare a coprire:
a) fino all’80-90 % dell’ammontare degli investimenti per le cooperative sociali del Sud Italia
b) fino al 60-70 % dell’ammontare degli investimenti per le cooperative sociali del Nord- Centro Italia
Questo significa che se una cooperativa sociale di nuova costituzione che opera in Basilicata deve fare investimenti per 250.000 euro, le agevolazioni possono arrivare a coprire fino all’90% cioè fino a 225.000 euro.
Per accedere a queste agevolazioni occorre presentare un "business plan" in cui occorre descrivere in modo dettagliato:
a) la compagine sociale
b) le risorse umane e l’organizzazione
c) il prodotto/servizio offerto
d) il mercato di riferimento
e) il piano degli investimenti
f) la copertura finanziaria degli investimenti
g) la previsione dei flussi di cassa

lunedì 20 febbraio 2012

Lavoratori stranieri: permesso di soggiorno

Andrea Costa
Dal 10 marzo 2012 l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sara' subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all'effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. Con l'obiettivo di garantire un'armonica convivenza tra culture differenti, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2011, ha previsto che, nel periodo di validita' del permesso di soggiorno, tutti gli stranieri, salvo specifiche e rare eccezioni, debbano raggiungere specifici obiettivi di integrazione. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, e' richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno. Nei successivi due anni il lavoratore e' tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Una valutazione insufficiente puo` portare alla revoca del permesso di soggiorno e all'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Nelle presenti note, dopo aver richiamato le disposizioni in materia di integrazione previste dall'art. 4-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il Testo Unico dell'immigrazione, d'ora in avanti T.U.I.), si verificheranno i criteri e le modalita' per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'Accordo di integrazione, le ipotesi di esenzione e di sospensione, e le modalita' di riconoscimento, o di decurtazione, dei crediti. Si concludera` analizzando le disposizioni in materia di verifiche finali ed il ruolo dell'Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. 
Immigrazione e integrazione 
 La ricerca di un sistema di coesione sociale si e` rivelata nel tempo essenziale al fine di poter trarre i maggiori benefici dal potenziale dell’immigrazione, soprattutto in paesi caratterizzati dall’invecchiamento della popolazione e dall’incremento della speranza di vita. Una corretta gestione della diversita` e del multiculturalismo mediante l’integrazione puo` costituire un elemento fondamentale per la crescita economica e culturale di un Paese .
Lo sviluppo di idonee politiche di integrazione, dirette a raggiungere un pieno coinvolgimento dello straniero nella partecipazione alla vita economica, culturale e civile dello Stato di accoglienza e` particolarmente sentita a livello europeo, laddove, il fenomeno migratorio e` rilevante nella gran parte dei Paesi membri. Sebbene la materia dell’immigrazione sia prevalentemente di competenza dei singoli Stati, il par. 4, art. 79 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, stabilisce che «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri». Le potenzialita` dell’immigrazione a livello comunitario ai fini della crescita economica sono state riconosciute, piu` recentemente, anche dalla strategia Europa 2020 e dal programma di Stoccolma.  In questo contesto, il decreto del Ministro dell’interno del 23 aprile 2007, di approvazione della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, ha riconosciuto la rilevanza dell’immigrazione, ribadendo che «La posizione geografica dell’Italia, la tradizione ebraico-cristiana, le istituzioni libere e democratiche che la governano, sono alla base del suo atteggiamento di accoglienza verso altre popolazioni. Immersa nel Mediterraneo, l’Italia e` stata sempre crocevia di popoli e culture diverse, e la sua popolazione presenta ancora oggi i segni di questa diversita`». Trattasi di indicazioni programmatiche; indicazioni piu` analitiche in merito all’integrazione degli stranieri in Italia si rinvengono nell’art. 4-bis del T.U.I.

venerdì 17 febbraio 2012

Manovra Monti: le novità sul bollo per i conti bancari

Il Decreto Salva Italia ha introdotto nuove norme sulle imposte di bollo di conti bancari e altri strumenti finanziari. Ecco i nuovi provvedimenti: dall’esenzione del bollo sulle giacenze inferiori a 5 mila euro alla “mini patrimoniale” sulle rendite finanziarie.

L’articolo 19 della manovra firmata Mario Monti introduce delle importanti novità relative alle marche da bollo su strumenti e prodotti finanziari. Cominciamo dai conti correnti bancari, i prodotti di risparmio in assoluto più diffusi tra gli italiani: a partire dal 2012 scomparirà l’imposta di bollo (attualmente pari a 34,2 euro) sui conti con giacenza inferiore ai 5 mila euro. Si tratta di un provvedimento introdotto per andare incontro ai titolari di pensioni minime o sociali, che dal 2012 saranno pagati tramite bonifico (sopra i 500 euro) e non più in contanti e saranno dunque costretti ad aprire nuovi conti correnti, che saranno esenti da imposta di bollo.

Le famiglie che hanno conti correnti più “ricchi” (con giacenza superiore ai 5 mila euro) continueranno a pagare l’imposta di bollo pari 34,2 euro. Si tratta di una tassa in vigore dal 1972, che si applica al rendiconto annuale sia dei conti bancari che di quelli postali. Non è invece del tutto chiaro cosa accadrà ai conti deposito, che non vengono esplicitamente nominati nel testo della manovra. E’ possibile che i conti deposito vengano equiparati ai conti correnti (come avvenuto finora) e che continuino dunque a prevedere il bollo da 34,2 euro.

Se le fasce economiche più disagiate saranno sollevate dal pagamento del bollo, le aziende piccole e grandi dovranno invece subire un rincaro su questa imposta: i conti correnti intestati a “soggetti diversi dalle persone fisiche” dal 2012 pagheranno un bollo annuale di 100 euro, al posto dei 73 euro attuali (applicati fino al 31 dicembre 2011).

Il Decreto Salva Italia sancisce l’addio al “super bollo” ideato la scorsa estate dall’ex ministro Tremonti, eliminando a partire dal 2014 il tetto massimo per la mini patrimoniale che colpirà gli investimenti finanziari. Dal 2012 tutti gli strumenti e i prodotti finanziari (fondi, polizze, titoli e così via, compresi i buoni postali fruttiferi) pagheranno una tassa annuale pari all' 1 per mille del loro valore di mercato, che nel 2013 salirà all' 1,5 per mille. Il nuovo super bollo avrà un valore minimo pari a 34,2 euro, ma non prevede alcun tetto massimo. Si salvano dalla mini patrimoniale soltanto i buoni postali fruttiferi con un valore di rimborso inferiore a 5 mila euro, i fondi pensione e i fondi sanitari.

Un’ulteriore novità riguarda la tassa sulle attività finanziarie detenute all' estero da “persone fisiche” residenti in Italia. Anche per gli investimenti all’estero è prevista una tassa dell’1 per mille nel 2012 e dell’1,5 per mille nel 2013, cui si aggiunge l’applicazione retroattiva dell’1 per mille sugli investimenti effettuati nel 2011. Questa tassa sarà calcolata sul valore di mercato, nel luogo dove i capitali sono detenuti “anche utilizzando la documentazione fornita dall' intermediario estero”. Gli italiani che già versano una tassa patrimoniale nel luogo in cui detengono gli investimenti potranno dedurla dalla nuova tassa “fino a concorrenza del suo ammontare”.

giovedì 16 febbraio 2012

Proroga per il bollo sui capitali scudati

Con un comunicato stampa di ieri, il MEF ha reso noto il differimento del termine per versare l’imposta, inizialmente previsto per oggi
/ Michela DAMASCO
Ancora una volta sul filo di lana. Con un comunicato stampa diffuso ieri sera, dopo le 20, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso nota l’attesa proroga del termine per il versamento delle nuove imposte sulle attività finanziarie oggetto di emersione in applicazione delle diverse edizioni dello scudo fiscale.
In ragione – si legge del comunicato – delle obiettive difficoltà operative rappresentate dagli intermediari finanziari tenuti al versamento, il Ministero comunica che la scadenza, fissata per oggi, verrà differita con il primo provvedimento legislativo utile. Inoltre, tale provvedimento disporrà che i versamenti non effettuati fino alla data di entrata in vigore della disposizione di proroga non costituiranno una violazione in materia.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 19, commi 6 e ss. del DL n. 201/2011 convertito ha previsto che le attività finanziarie rimpatriate ancora in regime di riservatezza a seguito dell’adesione a uno degli scudi fiscali approvati negli anni scorsi sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale pari all’1% per il 2012, all’1,35% per il 2013 e allo 0,4% per gli anni successivi.
Tale imposta è determinata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il solo versamento relativo al periodo d’imposta 2011, tuttavia, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
Per il solo 2012, inoltre, il citato art. del DL ha istituito un’imposta straordinaria dell’1% per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
Solo ieri, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver approvato, con la risoluzione n. 14/2012, i codici tributo per il versamento delle due imposte e della sanzione per omesso versamento  ha emesso un provvedimento contenente una serie di chiarimenti in materia, ricordando come sia compito degli intermediari finanziari provvedere a effettuare, con riferimento all’anno d’imposta 2011, il versamento entro oggi sia dell’imposta di bollo annuale, sia dell’imposta straordinaria sui prelievi, dovuta per il solo 2012. Nessun riferimento, invece, a una possibile proroga per il versamento, di cui si vociferava nei giorni scorsi.
Il rinvio potrebbe essere inserito nel decreto sulle semplificazioni fiscali
A poche ore dall’ultimo giorno utile per il pagamento, è però intervenuto il Ministero dell’Economia, stabilendo uno slittamento del termine i cui contorni saranno definiti nei prossimi giorni. A questo punto, anche in considerazione delle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il rinvio potrebbe essere inserito nel decreto sulle semplificazioni fiscali, che potrebbe arrivare all’esame del Consiglio dei Ministri venerdì 24 febbraio

Dopo l’estinzione, il ruolo va formato in capo ai soci e non alla società

Necessario il rispetto del termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento
 Alfio CISSELLO
Recentemente, la Corte di Cassazione, prendendo le mosse dal consolidato principio secondo cui, una volta disposta la cancellazione di una società dal Registro delle imprese, la società non esiste più, con la conseguenza che le pretese creditorie possono essere azionate nei confronti dei soci e dei liquidatori in costanza dei presupposti di legge, ha affermato che la cartella di pagamento intestata alla società estinta non è solamente invalida, ma inesistente: pertanto, nessuna riscossione può essere intrapresa se l’atto non viene impugnato, poiché insuscettibile di divenire definitivo.
I giudici della C.T. Prov. di Torino, sentenza del 14 giugno 2011 n.111/11/11, chiariscono ulteriormente il concetto.
Prima di esaminare il principio che emerge dalla pronuncia, è opportuno ricordare che, in base alle ordinarie regole civilistiche, una volta disposta la cancellazione della società, i creditori possono rivolgersi:
- se si tratta di società di capitali, nei confronti degli ex soci nei limiti di quanto questi hanno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione, o nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa;
- per l’intero, nei confronti dei soci di società in nome collettivo;
- nei limiti della quota conferita, per i soci accomandanti nelle sas.
Occorre dire che, relativamente alle società di capitali e per le sole imposte sui redditi, sussiste una specifica responsabilità fiscale che, però, necessita di peculiari presupposti per essere applicata, disciplinata dall’art. 36 del DPR 602/73.
Tornando alla sentenza, che riguardava un caso di società di persone, i giudici affermano che le domande nei confronti dei soci (quindi la notifica degli atti impositivi, siano questi accertamenti o cartelle di pagamento) “devono essere loro rivolte nella loro specifica ed indicata qualità oltre che, ovviamente, nei limiti di decadenza/prescrizione del diritto fatto valere dai creditori”.

Lo stesso discorso vale per gli avvisi di accertamento
Quindi, se si tratta di pretese fatte valere nell’ambito della riscossione, non è più valido il ruolo formato in capo alla società (che, per effetto della cancellazione dal Registro delle imprese, non è più in vita), ma occorre una nuova partita di ruolo in capo al soggetto che, secondo il codice civile, può essere individuato come responsabile.
Rimangono fermi, specifica la Commissione, i termini decadenziali contemplati dalla legge fiscale, pertanto:
- la cartella di pagamento va notificata entro i termini di cui all’art. 25 del DPR 602/72 (ad esempio, se si tratta di liquidazione automatica, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione);
- se si tratta di accertamento, entro i termini di cui all’art. 43 del DPR 600/73 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
A nostro avviso, non potrebbe mai essere notificata agli ex soci una cartella di pagamento, in quanto, almeno per imposte sui redditi e IVA, occorre sempre un atto assimilabile all’accertamento, che contenga una duplice parte motiva (le ragioni della pretesa fiscale e il motivo per cui il soggetto è ritenuto responsabile).
Per ciò che riguarda la decadenza, si potrebbe prendere come riferimento o la dichiarazione a suo tempo presentata dalla società o, in assenza di indicazioni normative contrarie, la dichiarazione del socio, ove vengono indicati i proventi percepiti a seguito del riparto derivante dal bilancio di liquidazione.

martedì 14 febbraio 2012

Studi di settore, onere della prova sempre a carico dell’Ufficio

Per i giudici di legittimità, resta ferma la ratio della pronuncia delle Sezioni Unite del 2009
 Carlo NOCERA
La Corte di Cassazione interviene nuovamente, con la recente sentenza n. 1864/2012, depositata lo scorso 8 febbraio a cura della sesta sezione civile – la cosiddetta sezione “filtro” –, in materia di studi di settore, rafforzando il principio sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2009, la n. 26635, secondo il quale gli studi di settore non sono suscettibili di generare presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La questione investe un accertamento fondato sui parametri accertativi, concernente il periodo d’imposta 1996, che vedeva il contribuente ricorrere per Cassazione avverso la decisione sfavorevole della C.T. Reg. del Lazio (sentenza n. 287/14/2009 del 15 luglio 2009): decisione, quella dei giudici regionali, che si fondava sulla ritenuta legittimità e congruità dei parametri accertativi e alla stregua dell’inconcludenza del contribuente in termini di onere probatorio.
Peraltro, la relazione depositata sul ricorso evidenziava, tra gli altri argomenti, l’inammissibilità dello stesso, tanto in ragione delle censure, che apparivano mosse all’accertamento impugnato e non alla decisione d’appello, quanto per il fatto che le stesse non aggredivano specificamente la ratio della decisione impugnata, la quale aveva valorizzato la circostanza che il contribuente non aveva prodotto prove idonee a superare e a vincere la prova presuntiva offerta dai coefficienti parametrici: da cui la richiesta di rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi o per manifesta infondatezza.
La sezione ha invece deciso per l’accoglimento del ricorso del contribuente, ribadendo che la procedura di accertamento tributario “standardizzato”, mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati: affermando nuovamente, in sostanza, che alcuna significatività può derivare automaticamente dalle risultanze matematico-statistiche (definiti “meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività”).
Significatività che nasce, dunque, soltanto in esito al contraddittorio eventualmente svolto tra Ufficio e contribuente, il quale, tuttavia, non è nemmeno suscettibile di condizionare l’impugnabilità dell’accertamento, atteso che il Giudice tributario può liberamente valutare sia l’applicazione degli standard al caso concreto, da dimostrare a cura dell’Ufficio tanto in termini motivazionali quanto probatori, sia la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è nemmeno vincolato alle eccezioni eventualmente sollevate in ambito endoprocedimentale.
Tant’è che alcuna conseguenza può derivare a quest’ultimo nel caso in cui scelga di restare inerte nell’obbligatoria fase contraddittoria preventiva, atteso che ciò può certo costituire oggetto di motivazione dell’atto, a questo punto fondato sulla sola applicazione dello strumento matematico-statistico, ma non preclude affatto, o limita, alcuna azione difensiva da dispiegare dinanzi al giudice (che potrà, nel caso, valutare la mancata risposta all’invito nel complessivo quadro probatorio).

La prima mossa spetta all’Ufficio
La Cassazione ha dunque accolto il ricorso del contribuente, tanto per effetto del principio affermato dalle Sezioni Unite quanto in considerazione del fatto che non sono state esplicitate considerazioni di sorta, a cura della controparte resistente, circa le ragioni idonee a superare le difese opposte in merito alle censure per le quali il reddito dichiarato risultava congruo in base ai parametri applicabili pro tempore.
Confermando, così, che se certamente alcuna delle parti in causa può vantare un’esimente in termini probatori, è altrettanto certo che, però, la prima mossa spetta all’Ufficio, la cui pretesa ben difficilmente potrà resistere in sede contenziosa se fondata esclusivamente sulle risultanze matematico-statistiche, ormai definitivamente acclarati quali semplici elementi indiziari (si veda anche Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 29185/2011).