DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



martedì 8 novembre 2011

Definibili le liti sul canone RAI, ma non quelle sui contributi INPS

Non sanabili le cause sulle sanzioni per «lavoro nero», nonostante la parte in causa sia l’Agenzia delle Entrate
La sanatoria delle liti pendenti introdotta dal DL 98/2011 può concernere, come detto varie volte, ogni atto di imposizione, a condizione che il valore della lite non sia superiore a 20.000 euro. Per “atto di imposizione” si intende un provvedimento che contesti, per le più varie ragioni, una maggiore imposta, quindi un atto che non abbia valore semplicemente liquidatorio.
Con la circolare n. 48 del 2011 sono stati chiariti vari aspetti sui provvedimenti definibili, alcuni dei quali già esaminati in precedenti interventi.
A parte le ordinarie imposte amministrate dall’Agenzia delle Entrate (IRES, IRPEG, IRPEF, IVA, IRAP, imposte d’atto), rientrano nella sanatoria anche le liti sul contributo al servizio sanitario nazionale nonché sui bolli auto, a condizione che siano dovuti da contribuenti residenti in Regioni a statuto speciale.
Tra le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate si ricorda l’affermazione secondo cui è definibile la lite sul canone RAI, a patto che, ovviamente, non si tratti di provvedimenti aventi una finalità liquidatoria; infatti, al paragrafo 4.11 della circolare, si legge che la possibilità di sanatoria sussiste a condizione che non si tratti di semplici omessi versamenti.
Ove la causa sia definibile, si rammenta che, per le liti di valore non superiore a 2.000 euro, si paga sempre una somma fissa di 150 euro, per cui la definizione può rivelarsi conveniente. Per valore della lite, tra l’altro, si intende l’importo dell’imposta contestata in primo grado, al netto degli interessi e delle sanzioni amministrative collegate al tributo.
Invece, è chiaro che la definizione delle liti pendenti non può trovare applicazione per i contributi e premi previdenziali, visto che si tratta di entrate aventi natura contributiva e non fiscale e, inoltre, sono amministrate da enti diversi dall’Agenzia delle Entrate, come l’INPS.
Per i contributi c’è un altro procedimento
Il Legislatore, con il DL 98/2011, ha introdotto una definizione circoscritta alle liti fiscali, quindi va da sé che i contributi previdenziali esulano da ciò, visto che inoltre le relative liti non possono essere radicate dinanzi alla giustizia tributaria, ma dinanzi al giudice ordinario (per la stessa ragione, non possono essere definite la cause sulle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate, se non hanno natura fiscale, come quelle sul cosiddetto “lavoro nero”).
Il fatto che talvolta negli avvisi di accertamento siano indicati i contributi previdenziali (in quanto determinati, come le imposte, nell’ambito del modello UNICO) non ha rilievo, posto che i contributi non sono richiesti dall’Agenzia delle Entrate, ma indicati per finalità meramente informativa.
Non a caso, il procedimento amministrativo per la contestazione dei maggiori contributi dovuti per effetto della più elevata imposta richiesta segue altre vie, disciplinate ora dall’art. 30 del DL 78/2010, che ha introdotto, sulla falsariga di ciò che avviene per le imposte sui redditi e per l’IVA, l’atto di addebito “esecutivo”.

sabato 5 novembre 2011

Studi di settore solo presunzione semplice

A dispetto di alcune pronunce di merito di segno opposto, la Cassazione conferma e ribadisce l’orientamento sancito nel 2009 dalle Sezioni Unite
La Cassazione ha ribadito la natura di mera presunzione semplice dei risultati derivanti dagli studi di settore e dai parametri contabili. Con l’ordinanza n. 23015 di ieri, 4 novembre 2011, infatti, la Suprema Corte ha riconfermato l’orientamento affermato nel 2009 dalle Sezioni Unite (cfr. sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009), sottolineando che i risultati degli studi di settore e dei parametri costituiscono presunzioni semplici, insufficienti, da soli, a legittimare l’accertamento di maggiori ricavi o compensi.
A tal proposito, si ricorda che, su Eutekne.info, abbiamo avuto occasione di esaminare alcune pronunce delle Commissioni tributarie che, sostenendo la natura di presunzione qualificata dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli studi di settore, legittimavano gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate sulla base di questi soli risultati, indipendentemente dalla valutazione delle caratteristiche particolari della situazione economica evidenziata dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo e senza effettuare ulteriori verifiche.
A dispetto di tali pronunce, la Cassazione è nuovamente intervenuta con l’ordinanza di ieri.
Il ricorso in Cassazione era stato presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento in quanto l’ufficio aveva applicato in maniera automatica i risultati dei parametri contabili, senza nemmeno tenere conto della “realtà reddituale dell’accertato, realtà che in effetti ha condotto in breve tempo alla cessazione dell’attività e alla restituzione al Comune della licenza commerciale senza che sia stato possibile procedere neppure ad una cessione a qualsiasi titolo dell’azienda”.
Nell’ordinanza, la Cassazione censura entrambi i motivi di impugnazione basati sull’“autosufficienza dei soli parametri” a fondare l’accertamento annullato e, condividendo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, ribadisce che:
- la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici;
- i caratteri di gravità, precisione e concordanza della presunzione possono essere acquisiti solo in sede di contraddittorio, adattando i risultati presunti all’effettiva situazione del contribuente;
- la motivazione dell’avviso di accertamento non può limitarsi a rilevare lo scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard e delle ragioni per le quali sono disattese le contestazioni del contribuente emerse in contraddittorio.
La giurisprudenza di merito dovrebbe conformarsi a tale orientamento
Dato questo ulteriore intervento del giudice di legittimità nella stessa direzione tracciata dalle Sezioni Unite, sarebbe opportuno che anche la giurisprudenza di merito ancora di segno opposto si conformasse a tale orientamento, quantomeno consentendo ai contribuenti di risparmiare lunghi e costosi procedimenti giudiziari.

venerdì 4 novembre 2011

Obbligo di conservazione della documentazione per la detrazione del 36%

L’Agenzia elenca quali documenti custodire dopo la soppressione della comunicazione preventiva a Pescara
Coloro che, beneficiando dell’agevolazione IRPEF del 36% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, non sono più obbligati a inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara devono conservare la documentazione elencata dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 2 novembre 2011, pubblicato ieri.
In relazione alla detrazione in questione (introdotta dall’art. 1 della L. n. 449/1997), l’art. 7, comma 2, lett. q) e r) del Decreto Sviluppo (DL n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011) ha soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara e l’obbligo di indicare distintamente, nelle fatture relative ai lavori agevolati, il costo della manodopera.
Per quanto concerne l’eliminazione della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, infatti, è stato modificato l’art. 1 comma 1 lett. a) del DM 18 febbraio 1998 n. 41, ai sensi del quale, al fine di poter fruire della detrazione, il contribuente deve obbligatoriamente indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati che prima erano contenuti nella comunicazione di inizio lavori. Si tratta dei dati catastali identificativi dell’immobile oggetto di intervento, degli estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione) nel caso in cui i lavori, anziché dal possessore, siano effettuati dal detentore (es. conduttore); e, infine, degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. In aggiunta, il sopracitato articolo 1 prevede sia obbligatorio conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, i documenti indicati dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 2 novembre 2011.
Nello specifico, devono essere conservate:
- le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) oppure, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ove sia indicata la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi eseguiti rientrano fra quelli agevolabili;
- la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- la ricevuta di pagamento dell’ICI (se dovuta);
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal detentore, se diverso dai familiari residenti.
Per le spese del 2011, obbligo di conservazione fino al 2016
Oltre ai documenti sopraelencati, è necessario conservare la comunicazione preventiva di inizio lavori inviata all’Azienda sanitaria locale (ASL), quando obbligatorio.
Infine, così come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del DM n. 41/1998, devono essere conservate le fatture e le ricevute fiscali (o altra idonea documentazione fiscale, quale ad esempio le ricevute con bollo) e i bonifici di pagamento, fino allo spirare del termine previsto dall’art. 43 del DPR n. 600/1973 per l’azione di accertamento. A tal proposito, si ricorda che, con riferimento alle spese sostenute nel 2011 (che saranno iscritte nella dichiarazione dei redditi inviata nel 2012), la relativa documentazione dovrà essere conservata sino al 2016.

martedì 1 novembre 2011

Non è tardivo il versamento senza la maggiorazione

Per la Provinciale di Torino, se ci si avvale del differimento dei 30 giorni, il mancato pagamento non fa venir meno la tempestività dell’adempimento
Il mancato pagamento della maggiorazione dello 0,4%, nei casi in cui ci si avvalga del differimento di trenta giorni degli ordinari termini di versamento, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del DPR 435/2001, non comporta il venir meno dellatempestività dell’adempimento sull’intero ammontare dell’imposta versata.
Questa, in sintesi, la conclusione cui perviene la XV sezione della Commissione tributaria provinciale di Torino, nella sentenza n. 102/15/11.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui le imposte dovute, come risultanti dalla relativa dichiarazione successivamente presentata, ammontino a 100.000 euro e vengano versate in tal misura entro il termine differito del 16 luglio, quando invece l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% avrebbe implicato un versamento di 100.400 euro.
Come si comportano in questo caso gli uffici?
In assenza di indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, il comportamento degli uffici rischia di finire per attestarsi su una posizione di prudenziale (dal loro punto di vista) formalismo, volto a ravvisare gli estremi non soltanto di un omesso versamento di 400 euro, ma anche di un tardivo versamento di 100.000 euro, applicando le sanzioni del 30% sull’intero importo.
Questo è infatti ciò che è accaduto anche nel caso da cui si è originato il contenzioso sfociato nella richiamata sentenza 102/15/11 della Commissione tributaria provinciale di Torino.
In verità, come conferma la sentenza in commento, con la quale è stato accolto il ricorso del contribuente, nell’istante in cui la norma differisce il termine di 30 giorni, il versamento effettuato entro tale più ampio termine dovrebbe sempre potersi consideraretempestivo, seppure ovviamente non riferibile per il suo intero ammontare alle imposte dovute (quali risultanti dalla dichiarazione poi presentata), bensì:
- solo per il 99,6% del suo ammontare riferibile alle imposte dovute (nell’esempio pari a 99.601,59 euro);
- e per il restante 0,4% del suo ammontare riferibile alla correlata maggiorazione sulle imposte versate entro il più ampio termine ammesso (nell’esempio pari a 308,51 euro).
Così ragionando, il versamento non può essere considerato tardivo per 100.000 euro ed omesso per 400 euro, con applicazione delle sanzioni del 30% sull’intero importo di 100.400 euro, bensì va considerato insufficiente, ma tempestivo per 99.601,59 euro e omesso per 400 euro (pari a 398,41 euro di minori imposte versate più 1,59 euro di correlata maggiorazione), con applicazione delle sanzioni del 30% soltanto su questa parte.
Una soluzione interpretativa che, oltre ad apparire tutt’altro che impercorribile sulla base della lettera delle norma, appare secondo i giudici piemontesi assai più in linea ai principi dettati dal comma 1 dell’art. 10 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), per quel che concerne la tutela della buona fede del contribuente in presenza di errori da quest’ultimo compiuti.
La citata pronuncia giurisprudenziale conferma e rafforza l’impostazione che già avevamo avuto modo di ritenere maggiormente condivisibile sul punto, in occasione di un precedente intervento relativo alla medesima fattispecie.
Sul punto, sarebbe opportuna una direttiva ufficiale agli uffici periferici
Come allora e, alla luce dell’autorevole conferma giurisprudenziale, con ancora maggiore convinzione di allora, si ribadisce che sul punto sarebbe sicuramente opportuna unadirettiva ufficiale a tutti gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare che il contribuente finisca sempre di più stritolato dalla morsa di interpretazioni del diritto esasperatamente formalistiche quando riguardano meri adempimenti ed esasperatamente sostanzialistiche quando si fondano su principi generali alquanto astratti come l’abuso del diritto.

lunedì 31 ottobre 2011

Niente definizione delle liti con giudicato prima del 6 luglio 2011

L’Agenzia non ammette la definizione di una lite per la quale si sia formato il giudicato prima dell’entrata in vigore del DL 98/2011
Nella circolare n. 48/2011 sono state fornite le indicazioni sulle principali modalità applicative per accedere al c.d. “condono delle liti minori”, di cui all’art. 39, comma 12 del DL n. 98/2011, ovvero quelle controversie che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2011, la cui controparte sia l’Agenzia delle Entrate e che non superino il valore di 20.000 euro.
Nel documento di prassi si è, quindi, preliminarmente definito il concetto di lite pendenti, ovvero si considerano tali tutte quelle controversie per le quali:
- alla data del 1° maggio 2011 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- alla data del 6 luglio 2011 (entrata in vigore del DL n. 98/2011) non si sia formato il giudicato.
In conseguenza di ciò, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, non possono essere condonate quelle controversie per le quali sia intervenuta una sentenza – sia di primo che di secondo grado – ed i cui tempi d’impugnazione concessi siano decorsi. Quindi, perché una lite si consideri pendente, è necessario che la pronuncia giurisdizionale definitiva non si sia formata prima dell’entrata in vigore del DL n. 98/2011. In altre parole, è fatta salva la possibilità per il contribuente di invocare la definizione della lite se, entro il 6 luglio 2011, non sono ancora decorsi i termini di legge per impugnare l’eventuale decisione.
In realtà, il legislatore richiede – come unici requisiti formali – che, alla data indicata, sia stato proposto il ricorso e che non sia intervenuto il giudicato. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sembrano, pertanto, richiedere contra legem un ulteriore requisito, ovvero che la sentenza non passi in giudicato prima dell’entrata in vigore del decreto legge.
Oltre a ciò, nell’art. 39, comma 12 del DL n. 98/2011 viene operato un espresso richiamo all’art. 16 della L. n. 289/2003 – che aveva, a sua volta, disciplinato le modalità di chiusura delle liti fiscali pendenti – e, come osservato nella circolare, “i concetti di lite pendente e di valore della lite, come precisati dall’art. 16 della L. n. 289/2002, rilevano anche per la definizione delle liti “minori” (...)”.
Pertanto, assumendo quale definizione di controversia pendente quella che emerge dall’articolo richiamato, mutatis mutandis dovrebbe essere definibile quella lite per la quale – alla data del 1° maggio 2011 – non sia ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato. Infatti, come si legge espressamente nell’art. 39 del DL n. 98/2011, al fine di ridurre il numero delle controversie giudiziarie, possono essere definite quelle liti fiscali che risultano pendenti a tale data (ovvero 1° maggio 2011): dal disposto normativo non emerge altro requisito – ai fini della pendenza – se non quello appena citato.
Inoltre, in relazione alla sospensione dei termini, nella circolare in oggetto si ritiene che la stessa operi, sempre, a partire dall’entrata in vigore della legge: quindi, dal 6 luglio 2011 “sono (...) sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”.
Tesi dell’Agenzia opinabile, alla luce della L. 289/2002
Tuttavia, anche in questo caso è necessario osservare che, se l’istituto della sospensione opera per le liti c.d. “pendenti” – ovvero per quelle non ancora coperte da giudicato alla data del 1° maggio 2011 – esso dovrebbe operare anche per le controversie “divenute definitive” successivamente a tale data. Pertanto, stante l’esplicito richiamo all’art. 16 della L. n. 289/2002 – per la definizione di controversia pendente – e considerando che le specificazioni, inserite nell’art. 39 del DL n. 98/2011, non incidono sulla definizione del concetto di “pendenza” della lite, è possibile sostenere che la sospensione dei processi e dei termini per appelli e ricorsi operi anche qualora sia intervenuto il giudicato prima del 6 luglio 2011 (o meglio, che essa inibisca il formarsi di giudicati proprio per tale sospensione).

venerdì 28 ottobre 2011

Liti pendenti, la società di persone non può definire il maggior reddito accertato

La circ. 48 dell’Agenzia ha chiarito che la controversia è definibile solo quando contiene l’ammontare dei tributi dovuti
La definizione unitaria di una lite pendente, ai sensi dell’art. 39 del DL n. 98/2011, non è esperibile qualora il soggetto coinvolto rientri tra quelli elencati all’art. 5 del TUIR: società di persone(semplici, snc e sas) e soggetti ad esse equiparati, quali associazioni di persone costituite per l’esercizio di arti e professioni, produttive di reddito di lavoro autonomo da imputare pro quota a ciascun associato.
A riguardo, si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 48/2011, secondo cui non è definibile, nel proprio complesso, una controversia in atto con una società di persone, qualora l’accertamento impugnato contenga esclusivamente la rettifica in aumento del reddito imputabile per trasparenza ai soci. Infatti, per effetto del richiamo all’art. 16, comma 3, lett. a) e c) della L. n. 289/2002, la controversia è definibile solo quando contiene l’ammontare dei tributi dovuti, sulla base dei quali determinare le somme richieste per la definizione (circolare n. 22/2003, paragrafo 12.10).
In particolare, il paragrafo 3 della circolare n. 48/2011 ha precisato che la somma da versare per il perfezionamento della definizione della lite pendente deve essere relativa al valore della lite stessa, il quale è dato:
- dall’ammontare dell’imposta o maggior imposta accertata, oggetto di contestazione in primo grado, al netto di interessi, sanzioni e altri accessori collegati al tributo, benché irrogati con un provvedimento a parte;
- dall’importo della sanzione, nell’ipotesi di controversie che hanno ad oggetto esclusivamente l’atto di irrogazione della sanzione, collegata ad un tributo accertato ma non contestato;
- dall’importo della sanzione, non collegata ad alcun tributo, per una lite pendente riguardante il solo provvedimento sanzionatorio.
Peraltro, un atto di accertamento relativo ad una società o associazione, il cui reddito è imputato pro quota ai soci, potrebbe riguardare non solo la contestazione di tributi di pertinenza dell’impresa, come l’IRAP, ma altresì ravvisare un maggior reddito trasferibile pro quota ai singoli soci: nell’atto amministrativo non è individuabile, in questo caso, alcun valore che rappresenti l’imposta da versare o che quantifichi le eventuali sanzioni dovute dagli stessi.
Si consideri l’ipotesi di Alfa snc, alla quale venga accertata – nel medesimo atto – non soltanto il tributo regionale, ma anche maggiori ricavi, rilevanti ai fini IRPEF, da imputare ai soci per trasparenza: la definizione della lite da parte della società avrà effettolimitatamente alla quota parte riferibile all’IRAP, mentre nessun effetto si verificherà in relazione ai redditi da partecipazione contenuti nel medesimo atto di accertamento.
I soci interessati devono singolarmente contestare il guadagno addebitato
In altre parole, i soci interessati dovranno singolarmente contestare il guadagno addebitato e, quindi, autonomamente, procedere all’eventuale definizione della relativa lite pendente, mentre il giudizio relativo all’imposta IRAP rimane di competenza esclusiva della partecipata.
L’Amministrazione finanziaria aveva precedentemente osservato che “le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono autonomamente definibili rispetto a quelle instaurate dalle società di persone per le imposte dovute dalla stessa” (circolare n.12/2003, paragrafo 11.5). Sul punto, si rammenta che l’orientamento in parola è stato, inoltre, recentemente confermato dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 16982/2011: in tale sede, è stato stabilito che la definizione agevolata della lite da parte del socio – per il reddito accertato nei suoi confronti – ha carattere strettamente personale, poiché costituisce titolo per l’accertamento nei suoi confronti. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che “nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessariocon la società e gli altri soci (...) perché l’esigenza di unitarietà dell’accertamento viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società (...)”.
Occorre peraltro rilevare che la tesi appena riportata rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al precedente orientamento dei giudici supremi (Cass. n. 14815/2008), i quali sostenevano che tra i soci e la società di persone sussistesse il vincolo del litisconsorzio necessario. Le singole liti poste in essere dal socio sonodistinte ed autonome non solo dal punto di vista sostanziale, ma anche da quelloprocessuale: infatti, oltre a costituire autonomi ricorsi rispetto alla controversia portata avanti dalla società per le imposte accertate in capo alla stessa, non subiscono neppure gli effetti delle vicende processuali relative agli altri soci.

mercoledì 26 ottobre 2011

Ecco il nuovo redditometro, comincia la fase di test

Nel presentarlo ai professionisti, l’Agenzia delle Entrate assicura che verrà utilizzato soltanto per orientare il contribuente verso la «compliance»
Abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, attività sportive/ricreative e cura della persona, investimenti immobiliari e mobiliari netti, altre spese significative:sette categorie per oltre 100 voci di spesa sintomo di capacità reddituale, a cominciare dalle dichiarazioni 2010 riferite ai redditi del 2009. L’Agenzia delle Entrate scopre così le “carte” del nuovo redditometro, presentato ieri a professionisti e categorie produttive. Tra le famigerate “100 voci” rientra quasi ogni aspetto della vita quotidiana, e non soltanto i tipici beni di lusso: dagli immobili agli elettrodomestici, dalle colf all’antiquariato, passando per automobili, imbarcazioni (e natanti), mezzi di trasporti in leasing (o noleggio) e aerei. Non basta: il redditometro terrà conto delle spese per assicurazioni, contributi previdenziali, istruzione (inclusi gli asili nido), assegni coniugali, gioielli e donazioni a favore di ONLUS. Con l’aggiunta, poi, delle eventuali iscrizioni a circoli (sportivi, culturali, ricreativi), del pagamento di viaggi organizzati o di soggiorni benessere, e persino del mantenimento di cavalli o dell’abbonamento alla pay-tv (per l’intero elenco, si veda la tabella in calce all’articolo).
“Strumento di controllo, ma soprattutto di compliance”, ha voluto sottolineare l’Agenzia. E proprio da questo termine, compliance, emerge lo spirito “orientativo” del nuovo redditometro. Letteralmente, compliance può significare “condiscendenza, remissività, sottomissione o conformità”: parafrasando, si potrebbe tradurre come “meccanismo di persuasione a compiere il proprio dovere di contribuenti”. Contribuenti che – ha spiegato Befera – “con una procedura semplicissima, potranno verificare la coerenza tra il livello di spesa e il reddito dichiarato”.
Parte quindi la fase sperimentale, attraverso un software di autovalutazione rigorosamente anonima che sarà distribuito sul sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it). Associazioni di categoria e Ordini professionali contribuiranno a raccogliere casi pratici, che dovranno essere inviati via internet alla SOSE (www.sose.it), la quale a sua volta restituirà le proprie valutazioni. La fase di test dovrebbe concludersi a fine febbraio, dando via libera al debutto ufficiale.
Oggetto della valutazione saranno circa 22 milioni di famiglie, pari a 50 milioni di contribuenti. Più precisamente, il redditometro si basa su gruppi omogenei di nuclei familiari, suddivisi per aree geografiche (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole): i risultati saranno quindi diversi a seconda che il soggetto considerato sia una persona sola (tre diverse fasce d’età), una coppia senza figli (anche qui tre diverse fasce d’età), una coppia con figli (uno, due, tre o più figli), un nucleo monogenitore o altro. L’Agenzia ha proposto, in merito, un possibile caso di “non coerenza”: prima della dichiarazione, ad esempio, il redditometro calcola nella misura di 107mila euro la soglia di coerenza del reddito complessivo di un nucleo familiare; i coniugi, però, vorrebbero dichiarare rispettivamente un valore complessivo di reddito pari a 32mila e 26mila euro. In quest’ipotesi, essendo lo scostamento notevole, qualora i due contribuenti scelgano comunque di dichiarare quanto preventivato, l’Amministrazione finanziaria predisporrà un accertamento. Esistono tre livelli di rischio: se il gap risulta molto elevato, il rischio è “alto” e comporterà controlli ordinari approfonditi; se lo scostamento è elevato, il rischio è classificato come “medio” e necessiterà di eventuali accertamenti di natura presuntiva (prima fase del contradditorio e, in mancanza di chiarimenti adeguati, accertamento sintetico o diverso strumento presuntivo che si concentri sulle spese); nulla accade, invece, se lo scostamento è “basso”.
“È chiaro che punteremo alle situazioni di maggior livello”, ha voluto assicurare Befera. Dello stesso avviso Luigi Magistro, direttore centrale accertamento dell’Agenzia: “Non scocceremo chi non merita di essere scocciato”. Dimostrazioni di prudenza, in nome della già citata compliance, che non sono sfuggite ai commercialisti italiani. “Sotto questo punto di vista – commenta Longobardi, presidente dell’ODCEC di Roma – non si può che essere d’accordo. Chiedevamo, come categoria, qualcosa che si discostasse dagli studi di settore, e il nuovo redditometro sembra andare in questa direzione”. Occorrerà attendere, comunque, la predisposizione definitiva degli indici, “ma l’aver chiesto la collaborazione delle categorie per arrivare alla definizione di quei parametri è molto positivo”. Soddisfatto dal richiamo alla compliance anche il consigliere del CNDCEC Paolo Moretti, che però aggiunge: “Nel mio intervento in rappresentanza del Consiglio nazionale, ho ribadito la nostra disponibilità a collaborare, magari promuovendo delle indagini tra i nostri clienti. Ma è evidente che, anche in questo caso, quello che andremo a ricoprire è un ruolo di interesse pubblico. Un ruolo che deve esserci riconosciuto dall’Agenzia”.

Voci di spesa
  Abitazione Abitazione principale, altre abitazioni, mutui, ristrutturazioni, intermediazioni immobiliari, collaboratori domestici, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, arredi, energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas   
 Mezzi di trasporto   Automobili, minicar, caravan, moto, natanti e imbarcazioni, aeromobili, mezzi di trasporto in leasing o noleggio 
  Assicurazioni e contributi Assicurazioni: responsabilità civile, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malattia, altro; contributi: obbligatori, volontari, previdenza complementare
  Istruzione Asili nido, scuola per l’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, corsi di lingue straniere, soggiorni studio all’estero, corsi universitari, tutoraggio/corsi di preparazione agli esami, scuole di specializzazione, master, canoni di locazione per studenti universitari  
Attività sportive e ricreative, cura della persona   Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, cavalli, abbonamenti pay-tv, giochi online, abbonamenti ad eventi sportivi e culturali, viaggi organizzati, alberghi, centri benessere, altri servizi per la cura della persona  
  Altre spese significative Oggetti d’arte o antiquariato, gioielli e preziosi, veterinarie, donazioni in denaro a favore di Onlus e simili, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni effettuate  
  Investimenti immobiliari e mobiliari netti (separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente e all’anno di stima) Fabbricati, terreni, natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, caravan, minicar, aeromobili, azioni, obbligazioni, conferimenti, quote di partecipazione, fondi d’investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di deposito vincolati, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro, numismatica  
    Nuclei familiari
 Persona sola con meno di 35 anni Coppia con meno di 35 anni senza figli e/o altri familiari Coppia con un figlio Monogenitore
 Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni Coppia con età compresa tra 35 e 64 anni senza figli e/o altri familiari Coppia con due figli Altre tipologie
 Persona sola con 65 anni o più Coppia con 65 anni o più senza figli e/o altri familiari Coppia con tre o più figli