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mercoledì 7 settembre 2011

IVA al 21% e contributo di solidarietà sopra 300.000 euro

Le novità figurano nel maxiemendamento sulla manovra-bis presentato dal Governo, su cui oggi verrà votata la fiducia
Alla fine, di nuovo un maxiemendamento su cui il Governo ha posto laquestione di fiducia. Con modifiche che costituiscono sia un passo indietro, con il ritorno a norme già in un primo momento inserite nel Ddl. di conversione del DL n. 138/2011 e poi cancellate, sia un ritorno sui propri passi, con l’inserimento di misure di cui si è parlato tanto nei giorni scorsi, tra dubbi e smentite.
L’ennesimo capitolo della manovra-bis è stato scritto ieri, quando sarebbe dovuto partire l’esame, all’Aula del Senato, del Ddl. n. 2887 di conversione. L’esame è iniziato, ma in un certo senso, “a vuoto”. Perché, nel corso di una riunione del Consiglio dei Ministri, il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia, che verrà votata oggi in Senato, sul testo, con alcune aggiunte, come reso noto da Palazzo Chigi:
- aumento di un punto percentuale dell’IVA, dal 20 al 21%, con destinazione del maggior gettito a miglioramento dei saldi del bilancio pubblico;
- fino al raggiungimento del pareggio di bilancio, contributo di solidarietà del 3% sopra i 300mila euro di reddito annuo;
- adeguamento delle pensioni delle donne nel settore privato a partire dal 2014: viene così anticipato il graduale innalzamento a 65 anni dell’età pensionabile, che non partirà più nel 2016.
Inoltre, nella riunione è stato deciso che giovedì il Consiglio dei Ministri approverà l’introduzione in Costituzione della “regola d’oro” sul pareggio di bilancio e l’attribuzione alle Regioni delle competenze delle Province.
In un primo momento, il contributo di solidarietà, che dovrebbe restare deducibile come nella prima versione poi cancellata, era stato stabilito per redditi superiori a 500mila euro, ma la soglia è stata abbassata a 300mila, per aumentare l’importo di gettito stimato.
In Italia, secondo quanto si è appreso da fonti governative, i contribuenti italiani che dichiarano un reddito annuo superiore a 500mila euro l’anno sarebbero 11mila, su oltre 41 milioni di dichiarazioni dei redditi presentate. Di questi, 3.641 sarebbero titolari di partita IVA, mentre 2.700 di loro percepirebbero un reddito annuo superiore a un milione di euro l’anno. La decisione di abbassare la soglia a 300mila euro consente un aumento del gettito stimato: i contribuenti che superano tale cifra sarebbero infatti 34.000, di cui l’8,5% dipendenti pubblici, il 53% dipendenti del privato e 38,5% lavoratori autonomi.
Niente sospensione condizionale se si evade il 30% del fatturato
Nel maxiemendamento, inoltre, potrebbe rientrare anche un ritocco su una delle misure in materia di diritto penale tributario, quella relativa all’inapplicabilità dell’istituto dellasospensione condizionale della pena di cui all’art. 163 c.p. in caso di imposta evasa o non versata superiore a 3 milioni di euro, con riguardo ai delitti previsti dagli artt. 2-10-quaterdel DLgs. n. 74/2000. In base alla modifica, infatti, non solo l’evasione deve ammontare a tale cifra, ma dovrebbe anche corrispondere al 30% del fatturato.
L’aumento dell’IVA è sicuramente il grosso del nuovo pacchetto, poiché si tratta di una misura che permette di fare cassa subito e andrà a miglioramento dei saldi, anche se non potrà più essere “spesa” per la delega alla riforma fiscale, come in un primo tempo stabilito.
In tarda serata, è arrivata l’approvazione da parte dell’Unione europea, che si augura che la manovra sia approvata al più presto per contribuire ad allentare la pressione dei mercati. La Commissione UE, mediante comunicato, ha infatti dato il benvenuto alle novità annunciate, sottolineando in particolare l’importanze degli interventi in materia di pensioni, di abolizione delle Province e per l’inserimento nella Costituzione del principio del pareggio di bilancio. Le misure “confermano la determinazione delle autorità italiane a raggiungere gli obiettivi concordati per la riduzione del deficit e del debito e contribuiscono – si legge nel comunicato – ad affrontare le profonde e radicate debolezze strutturali dell’economia italiana”.
Tornando ai confini italiania, critici, sulle novità inserite ieri, opposizione e sindacati, questa volta non solo la CGIL, mentre plausi sono arrivati da Confindustria.
Per attenuare la pressione dei mercati, la volontà del Governo è incassare il voto di fiduciasul maxiemendamento oggi, in Senato, per un veloce passaggio blindato alla Camera.

martedì 6 settembre 2011

Approda oggi in Senato la manovra-bis «corretta»

Salta l’obbligo di indicare i rapporti finanziari in dichiarazione e spunta un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero
Parte oggi pomeriggio l’esame, all’Aula del Senato, del Ddl. n. 2887 di conversione del DL n. 138/2011. L’approvazione degli emendamenti in Commissione Bilancio, due giorni fa, ha, ancora una volta, modificato il pacchetto di misure di lotta all’evasione su cui ha deciso di puntare il Governo.
Innanzitutto, per ciò che concerne le misure per incentivare la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento, è stata modificata, per evitare eventuali contrasti con la normativa sulla privacy, quella relativa alla pubblicazione, sul sito del Comune, delle dichiarazioni dei redditi: il testo, infatti, precisa che tali dati potranno essere pubblicati, ma in forma aggregata (si veda “Dichiarazioni dei redditi on line, ma in forma aggregata” di oggi).
Inoltre, un periodo introdotto all’art. 11, comma 11 del DL n. 138/2011 prevede che i Comuni potranno stabilire aliquote dell’IVA sul reddito delle persone fisiche differenziate solo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli definiti dalla legge statale, e che resta fermo che la soglia di esenzione di cui all’art. 1, comma 3-bis del DLgs. n. 360/98, è stabilita in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e va intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale non è dovuta.
In materia di entrate, poi, non è stata approvata la norma che prevedeva l’indicazione dei rapporti finanziari in dichiarazione dei redditi, ma in base al nuovo testo l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare analisi preventive all’accertamento su tali rapporti dei contribuenti.
Tra le altre novità, figura il recupero del condono del 2002. Agenzia delle Entrate ed Equitalia, infatti, per recuperare le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi di condoni e sanatorie di cui alla L. n. 289/2002, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all’avvio, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi 30 giorni, Equitalia provvederà ad avviare ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.
In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro tale termine, la misura prevede una sanzione pari al 50% delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l’accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono.
Un emendamento approvato in Commissione introduce, poi, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer e altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3,00 euro. L’imposta non sarà dovuta per i trasferimenti effettuati verso i Paesi dell’Unione Europea; sono inoltre esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
In materia, invece, di razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali, una delle norme introdotte riguarda l’organo di revisione dei conti degli enti locali. Dal primo rinnovo dell’organo successivo all’entrata in vigore della legge, infatti, i revisori verranno scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al DLgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Un decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilirà poi criteri per l’inserimento degli interessati in tale elenco, nel rispetto del rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli Albi e Registri e popolazione di ciascun Comune; previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali; possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.
Infine, oltre a essere stato “ripristinato” il SISTRI, sono state inserite alcune piccole norme, come il salvataggio di taxi e servizi di noleggio dalle misure di liberalizzazione, l’eliminazione della norma sull’apertura libera dei negozi, che resta solo per le città turistiche e d’arte, e il rinvio della riorganizzazione del CNEL a un DPCM

lunedì 5 settembre 2011

Via libera in commissione alla manovra: conti correnti fuori dal 730, redditi online senza nomi

Via libera della Commissione Bilancio del Senato alla manovra di Ferragosto. Il decreto, modificato, approderà da martedì all'Aula di Palazzo Madama. L'assemblea ha tempo fino a sabato per l'ok definitivo, poi il provvedimento passerà alla Camera.
Le modifiche: conti correnti fuori dal 730. I conti correnti e i rapporti finanziari non dovranno essere più indicati nella dichiarazione dei redditi. In commissione Bilancio è stato, infatti, approvato un sub-emendamento della maggioranza che fa marcia indietro sull'obbligo appena introdotto da un emendamento del Governo controfirmato dal relatore Antonio Azzollini.

Anche la pubblicazione online dei modelli 730 e Unico viene depotenziata, in quanto un altro sub-emendamento approvato in serata dispone che i dati dei contribuenti siano messi online dai Comuni solo in versione "aggregata", per categorie. Probabilmente come già avviene per le statistiche fiscali del Dipartimento delle Finanze. Nessuna gogna mediatica per gli evasori, quindi.

Norme anti-evasione confermate
Viene precisato invece che i controlli sui conti correnti bancari da parte dell'amministrazione fiscale potranno essere eseguiti anche in via preventiva e non solo in caso di accertamento. Oltre i tre milioni di euro di imposta evasa o non versata scatterà lo stop alla sospensione del carcere che il giudice sinora poteva ordinare nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni.

L'emendamento aggiunto al pacchetto fiscale presentato dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, è stato approvato dalla commissione con una modifica dove si precisa che la novità non è retroattiva.
Vengono inoltre abbassate le soglie di evasione fiscale oltre le quali scatta la reclusione. Nel caso di dichiarazione fraudolenta la pena per cui è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, scatta se si evade oltre i 30mila euro (erano 150 milioni delle vecchie lire). Cambiano anche i termini di prescrizione per i reati fiscali che sono elevati di un terzo - anche questi termini di prescrizione più ampi avranno un'applicazione non retroattiva - e gli sconti sulle pene nel caso di conciliazione mediante pagamento che passano dalla metà ad un terzo.

Aliquota al 40% sugli utili delle "Bcc"
«Sono stati ritirati gli emendamenti che escludevano le Banche di credito cooperativo dalla stretta fiscale sulle coop», ha reso noto il relatore della manovra in commissione Bilancio del Senato, Antonio Azzollini, in riferimento agli emendamenti presentati da Lega e Pdl che salvavano le Bcc dall'aumento dal 30 al 40% del peso degli utili nella formazione della base imponibile delle cooperative. I due emendamenti dovrebbero essere trasformati in ordini del giorno. Per Azzollini gli introiti della norma sui money transfert, che avrebbero dovuto coprire le due modifiche ora ritirate, andranno a migliorare i saldi della manovra.


giovedì 1 settembre 2011

Responsabilità «limitata» di liquidatori e soci per i debiti della società estinta

Per i liquidatori occorre un’indebita distribuzione di massa attiva o la mancanza della stessa per dolo o colpa
Il liquidatore di una società estinta può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che questi dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore stesso cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva. Nelle società di capitali, inoltre, la successione nel lato passivo delle obbligazioni sociali (dalla società ai soci) non discende affatto dalla mera qualità di socio, ma si fonda sulla percezione, da parte di questo, di quota parte delle attività destinate alla soddisfazione dei creditori sociali.
A precisarlo è il Tribunale di Milano, nella sentenza 8 marzo 2011 n. 3142, in relazione ad un caso in cui il creditore di una srl, in liquidazione dal 2001 e cancellata nel 2008, agiva, ex art. 2495 comma 2 c.c., nei confronti del liquidatore della società e di uno dei soci della srl (in via solidale o alternativa tra loro). Ai sensi della citata disposizione, infatti, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. In particolare, al fine di recuperare il proprio credito, derivante da una sentenza pronunciata in suo favore nel 2006, veniva prodotto in giudizio il primo bilancio di liquidazione della società e si richiedeva l’emissione di un ordine di esibizione dei successivi bilanci.
Il Tribunale rigetta, in primo luogo, la richiesta istruttoria di ordine di esibizione. Questa, infatti, risulta formulata in maniera palesemente “esplorativa”, dal momento che nulla è dedotto in ordine all’effettiva predisposizione e pubblicazione dei bilanci in questione; bilanci che, in ogni caso, lo stesso creditore avrebbe potuto e dovuto acquisire. Sulla base del materiale probatorio dedotto in atti, inoltre, viene rigettata anche la domanda di merito. Come già affermato in giurisprudenza (cfr. Trib. Perugia 17 novembre 2009 e Trib. Milano 24 gennaio 2007), con soluzione condivisa in dottrina, il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che questi dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore stesso cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva. Nel caso di specie, però, il creditore non ha né prospettato né tanto meno provato una condotta del liquidatore causa diretta di danno nei suoi confronti, limitandosi a produrre il primo bilancio di liquidazione dal quale emergeva una situazione di patrimonio netto negativo e la mancanza di poste dell’attivo da cui ragionevolmente attendersi l’emergere di plusvalenze latenti.
Per i soci occorre l’indebita percezione della massa attiva
Resta la domanda nei confronti del socio; ma anche questa viene rigettata. La sentenza in commento, infatti, osserva come, nelle società di capitali, la successione nel lato passivo delle obbligazioni sociali non discenda affatto dalla mera qualità di socio, fondandosi sulla percezione, da parte di questo, di quota parte delle attività destinate alla soddisfazione dei creditori sociali. Vale a dire che è la concreta attribuzione patrimoniale, secondo il bilancio finale di liquidazione, ad implicare, ex lege, l’assunzione in capo al socio anche di una corrispondente quota parte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti. Detta attribuzione rappresenta non solo il “limite”, ma anche il “fondamento” della pretesa che può essere fatta valere dal creditore insoddisfatto. La misura di responsabilità fissata dalla norma, quindi, consegue dalla natura del fatto costitutivo del rapporto ovvero dall’attribuzione “indebita” in favore del socio.
Ma l’onere della prova circa l’effettiva sussistenza del fatto costitutivo ovvero della suddetta indebita attribuzione non può che cadere su chi agisce in giudizio. A tali fini è possibile utilizzare un titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società debitrice quando il contenuto della responsabilità dei soci è descritto nel bilancio finale di liquidazione e dal momento che, all’interno del processo di esecuzione, il creditore procedente sarebbe pur sempre chiamato a dimostrare il presupposto della responsabilità stessa ovvero l’entità della quota di liquidazione attribuita al socio. Ma sono proprio questi gli elementi che mancano nel caso di specie, dove il creditore si è limitato a produrre il primo bilancio di liquidazione, richiedendo, ai fini dell’esame degli ulteriori bilanci di liquidazione, un provvedimento istruttorio inammissibile perché tipicamente esplorativo, nel tentativo – sottolinea il Tribunale di Milano – di scoprire se, in ipotesi, dai bilanci in oggetto potessero emergere i presupposti di una successione del socio negli obblighi propri della società estinta.
Scarica il programmaPercorsi formativi 2011/2012
 

 

 

 

 

martedì 30 agosto 2011

Nuovo redditometro: prime convocazioni in autunno


L’Agenzia delle Entrate sta predisponendo nuove comunicazioni per richiedere documentazione su beni, spese e posizione reddituale
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La ripresa autunnale potrebbe riservare ai contribuenti una sorta di “duplice offensiva” da condurre grazie agli accertamenti sintetici: un “doppio binario” che verrebbe a crearsi in ragione della diversa operatività prevista a seconda che l’azione dell’ufficio sia diretta al completamento del piano straordinario triennale – fondato sul redditometro di cui ai decreti ministeriali del 1992 – oppure che si riferisca al “nuovo” accertamento sintetico.
In questo intervento mi occupo proprio di quest’ultima attività, che dovrebbe rappresentare il prosieguo di un “embrione” operativo avviato la scorsa primavera con l’invio di alcune decine di migliaia di missive a contribuenti che, con riferimento alperiodo d’imposta 2009, presentavano elementi indice di capacità contributiva, nonché spese apparentemente in contrasto con l’entità del reddito dichiarato.
L’intento, manifesto, del Fisco era quello di indurre i contribuenti a “ravvedersi”, senza tuttavia palesare quale poteva essere la “soglia” di reddito ritenuto congruo, in ragione del fatto che la nuova tabella degli elementi indice di capacità contributiva non era – e non è – disponibile: c’è da dire, però, che l’Amministrazione finanziaria si preoccupò di affermare prontamente che si trattava di una mera campagna “informativa” e di sensibilizzazione e nient’altro.
Ora, però, alle soglie dell’autunno, sembra che sia giunto il momento per la predisposizione di una “fase 2” del rodaggio sul nuovo accertamento sintetico: tant’è che dall’Agenzia delle Entrate è trapelata la circostanza che sono in fase di predisposizione delle comunicazioni, evidentemente diverse da quelle primaverili, mediante le quali gli uffici competenti richiederanno al contribuente, ai sensi dell’art. 32 del DPR n. 600/73,documentazione e informazioni concernenti beni, spese e posizione reddituale.
Essendo ragionevole ipotizzare che gli interessati saranno i medesimi contribuenti che hanno ricevuto in passato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno puntualizzare che, diversamente da quanto accaduto qualche mese fa, l’eventuale “inerzia” del contribuente potrebbe pregiudicare la sua posizione in chiave difensiva.
Non è superfluo sottolineare come il nuovo art. 38 preveda una “doppia griglia” di contatti tra ufficio e contribuente: dapprima la richiesta di documenti ed informazioni, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate il completamento dei dati necessari per la prosecuzione dell’istruttoria; successivamente, ed evidentemente nel caso in cui la documentazione e le giustificazioni addotte non siano ritenute “vincenti” le presunzioni scaturenti dai dati acquisiti, l’invito all’avvio del rituale contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. n. 218/1997.
Pertanto, a differenza della missiva primaverile, che non “impegnava” il contribuente, la richiesta di elementi, dati e notizie che giungerà nelle prossime settimane dovrà essere puntualmente evasa dal contribuente, per non incorrere nelle sanzioni che la legge contempla in caso di “reticenza”.
Il contribuente dovrà soddisfare la richiesta per non incorrere in sanzioni
Su tutte, ed è quella maggiormente dannosa, la “sterilizzazione” di quanto non addotto in risposta alla richiesta del fisco, in ragione del penultimo comma dell’art. 32 del DPR n. 600/1973 il quale stabilisce che “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
Il che significa che, teoricamente, anche la successiva fase di accertamento con adesione per il contribuente potrebbe essere incisa negativamente dal precedente rifiuto di cooperare.
L’unica via di fuga da una circostanza del genere è allora rappresentata dalla possibilità direndere inoperanti le cause di inutilizzabilità, depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile: ma occorrerà “provare”, e non “ora per allora”, l’impossibilità di adempiere che si era venuta a creare per cause non dipendenti dalla volontà del contribuente.
Ragione per cui, nel caso che questi sia impossibilitato ad esaudire le richieste ricevute, è nel suo interesse innanzitutto prospettare formalmente, all’ufficio richiedente, la necessitàdi un differimento nella consegna della documentazione: in caso di risposta negativa o persistendo l’impossibilità – motivata e documentata – di reperimento della documentazione, affidarsi quale extrema ratio al giudizio della Commissione tributaria laddove l’ufficio facesse valere, tanto in sede amministrativa quanto giudiziale, la sopravvenuta “sterilizzazione” di quanto richiesto a fini difensivi.

martedì 9 agosto 2011

Sanzioni ridotte per l’omesso versamento sino a 15 giorni

Nella circ. 41, l’Agenzia delle Entrate ha commentato il «nuovo» art. 13 del DLgs. 471/97, così come modificato dalla manovra correttiva
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La cosiddetta “manovra correttiva” (DL 98/2011, conv. L. 111/2011) ha modificato l’art. 13 del DLgs. 471/97, estendendo alla generalità dei casi il “ravvedimento sprint”, concernente gli omessi versamenti di imposte risultanti dalla dichiarazione con un ritardo non superiore ai quindici giorni.
Con la circ. 41/2011 (§ 10), l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti specificazioni sulla nuova normativa.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97 ante “manovra correttiva”, era previsto che le sanzioni del 30% sui ritardi di versamenti di tributi sarebbero state ridotte ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo solo ove i crediti fossero stati garantiti da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge. Formulata in tal modo, la norma aveva una ristretta applicazione, posto che operava, ad esempio, per i versamenti dell’imposta di successione, garantiti ex art. 38 del DLgs. 346/90, e per altre sporadiche fattispecie (versamenti derivanti da accertamento con adesione, che, nel sistema ante DL 98/2010, erano, al ricorrere di determinate circostanze, assistiti da garanzia, come aveva, a suo tempo, precisato la circ. 65/2011).
Ora, il Legislatore ha espunto il riferimento ai crediti assistiti da garanzia, attribuendo così alla norma un’efficacia generalizzata.
Pertanto, il beneficio, che si cumula con quello derivante dal ravvedimento operoso, opera, ad esempio, per i “lievi ritardi” in tema di versamenti a saldo o in acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Nella circolare si precisa che “se, ad esempio, un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo, sconta la sanzione del 4 per cento (30 x 2/15) pari ad euro 40. La riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30 per cento (30 x 15/15)”.
Trattandosi di disposizione sanzionatoria più favorevole nei confronti dei contribuenti, essa si applica anche alle violazioni commesse antecedentemente all’entrata in vigore del DL 98/2011, sempre che non sia divenuto definitivo l’eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione.
È stato anticipato che la disposizione in esame si aggiunge al ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97, che, in base alla lett. a), consente di fruire della riduzione della sanzione a un decimo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione.
Riduzione valida anche senza ravvedimento operoso
Allora, “se un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo ed il ravvedimento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,4 per cento (30 x 2/15 x 1/10) pari ad euro 4”.
L’Agenzia delle Entrate, infine, ricorda che il “nuovo” art. 13 del DLgs. 471/97 si applica a prescindere dal fatto che il contribuente si sia avvalso del ravvedimento operoso: se il contribuente non ne fruisce, l’Ufficio applicherà la sanzione per omesso versamento tenendo conto, se del caso, della riduzione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo

lunedì 8 agosto 2011

Adesione: sanzioni inasprite per le rate non versate

Stando alla recente circolare 41, le garanzie non sono più necessarie, nemmeno nell’acquiescenza
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Come già rilevato in un precedente intervento (“Cancellate le garanzie per adesione e conciliazione giudiziale” del 6 luglio 2011), il DL 98/2011, c.d. “manovra correttiva”, convertito con L. 111/2011, ha modificato il sistema degli istituti deflativi del contenzioso, agendo sia sulle garanzie che sulle sanzioni da omesso versamento delle rate da adesione, conciliazione o acquiescenza.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 5 agosto 2011 n. 41, ha commentato le novità normative.
Prima dell’intervento legislativo, ove le rate successive alla prima fossero state nel complesso superiori a 50.000 euro, il contribuente, pena il mancato perfezionamento della definizione, avrebbe dovuto prestare idonea garanzia fideiussoria, e ciò valeva per l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e l’acquiescenza, in quanto per l’adesione ai PVC e per l’adesione agli inviti il Legislatore aveva già ritenuto, ab origine, di non prevedere alcuna forma di garanzia.
Il DL 98/2011 ha espunto la necessità di prestazione della garanzia, al fine di rendere più agevole il ricorso a tali istituti. Nel contempo, però, è stato inasprito il sistema sanzionatorio degli omessi versamenti delle rate da adesione: infatti, in caso di mancato versamento di anche una sola delle rate successive alla prima entro il termine previsto per la rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della dilazione e sulle intere somme dovute a titolo di tributo viene irrogata la sanzione del 60% sugli importi così individuati (in sostanza, la sanzione dell’art. 13 del DLgs. 471/97 sugli omessi versamenti non viene irrogata sul solo importo della rata non versata, ma su tutte le somme ancora dovute a titolo di tributo e, inoltre, non viene irrogata nella misura del 30%, ma del 60%).
Per l’Agenzia delle Entrate, anche se il punto desta qualche perplessità, il contribuente non decade, invece, dal beneficio della dilazione se non onora una rata successiva alla prima, ma provvede a ravvedersi entro il termine per il pagamento della rata successiva. Occorrerebbe, in questo caso, versare, per effetto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), gli importi delle rate diverse dalla prima entro il termine previsto per la rata successiva, gli interessi legali maturati dalla originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione da omesso versamento del 30% (anche se la circolare non lo dice espressamente, va da sé che la sanzione deve essere ridotta, a seconda delle circostanze, a un decimo del minimo o ad un ottavo del minimo, a seconda di quando venga posto in essere il ravvedimento).
Eliminazione della garanzia anche per il pregresso
Il discorso in esame non concerne la prima rata, in quanto il suo pagamento comporta il perfezionamento della definizione, sicché l’omesso versamento causa la prosecuzione del procedimento o del processo.
Un importante chiarimento concerne la decorrenza delle nuove norme:
- per il pregresso, stante il principio del favor rei, non troverà applicazione la maggiore sanzione del 60%;
- per le garanzie, come stabilisce il DL 98/2011, le nuove norme non si applicano alle definizioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto, che coincide con il 6 luglio 2011.
Se, per ipotesi, il contribuente, prima di detta data, avesse versato la prima rata, ma omesso la prestazione della garanzia (il che avrebbe comportato il mancato perfezionamento della definizione), la definizione si considera, secondo la circolare, perfezionata, a condizione che “gli uffici non abbiano già provveduto a formalizzare il mancato perfezionamento della definizione, seppure alla stessa data risultino superati i termini per il perfezionamento”.
Invece, se l’accordo ha avuto esito positivo prima del 6 luglio, e la prima rata deve essere versata dopo, nessuna garanzia dovrebbe essere prestata.

venerdì 5 agosto 2011

L’Agenzia chiarisce la portata del bollo sui depositi di titoli

La circolare n. 40, emanata ieri, individua i soggetti interessati dalle nuove disposizioni e illustra le modalità di calcolo dell’imposta
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L’articolo 23, comma 7 del DL n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011), cambiando l’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972 (Testo Unico dell’imposta di bollo), ha modificato le misure dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli rilasciate alla clientela da parte delle banche (si vedano “Ritoccata l’imposta di bollo sul dossier titoli” del 15 luglio 2011, e “In arrivo una stangata sui «bolli»” del 7 luglio 2011).
L’applicazione pratica delle nuove disposizioni, tuttavia, presentava vari aspetti problematici, sollevati dall’ABI nella circolare del 29 luglio 2011 n. 13, serie tributaria, ma che sono stati in gran parte risolti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40 diramata ieri in tarda serata.
In seguito all’introduzione delle nuove disposizioni (contenute nel nuovo comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa  allegata al DPR n. 642), viene precisato, innanzitutto, che nulla cambia per gli estratti di conto corrente e per l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a depositi di titoli di valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario inferiore a 50.000 euro.
Le nuove disposizioni contenute nel nuovo comma 2-ter, invece, trovano applicazione in relazione alle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari (banche, Poste italiane e da altri intermediari) che intrattengono con la propria clientela depositi titoli, ossia rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi, anche quando questi siano dematerializzati.
Nel caso di più rapporti di deposito di titoli intestati al medesimo soggetto, l’imposta di bollo deve essere corrisposta in relazione a ciascun rapporto. Diversamente, l’imposta deve essere assolta una volta soltanto nel caso di depositi cointestati a più soggetti, in relazione ai quali viene emessa un’unica comunicazione.
Non sono soggette, invece, alle nuove disposizioni le comunicazioni che gli intermediari finanziari inviano a soggetti diversi dai propri clienti (come ad esempio quelle inviate a banche, società finanziarie, istituti di moneta elettronica, ecc.) e le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.
Al fine di determinare l’imposta dovuta è necessario considerare l’ammontare dei depositi nel periodo certificato presso ciascun intermediario finanziario. La quantificazione del valore dei titoli detenuti deve essere effettuata sulla base del valore nominale o di rimborso; nel caso in cui detti valori differiscano, deve essere preso in considerazione il valore nominale. Per i titoli che non hanno né un valore di emissione né un valore di rimborso occorre tenere conto del valore di acquisto dei titoli. Se nel periodo certificato l’ammontare degli investimenti in titoli è variato, si terrà conto dell’importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato.
In considerazione del fatto che il testo originario del DL n. 98/2011 conteneva degli importi dell’imposta di bollo diversi da quelli confermati poi in sede di conversione in legge, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
-  per le comunicazioni inviate fino al 5 luglio 2011 devono applicarsi le disposizioni vigenti ante DL n. 98;
-  per le comunicazioni inviate dal 6 luglio al 16 luglio 2011 si applicano gli importi dell’imposta di bollo definiti dal testo originario del decreto legge;
-  per le comunicazioni inviate dal 17 luglio 2011 trovano applicazione i nuovi importi così come modificati dalla legge di conversione.
Le disposizioni dettate dalle note 3-bis e 3-ter all’articolo 13 della Tariffa, inoltre, trovano applicazione, oltre che per gli estratti conto di cui al comma 2-bis, anche con riferimento alle comunicazioni relative ai depositi di titoli di cui al nuovo comma 2-ter. Nello specifico si tratta della maggiorazione prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche pari a 26,40 euro (nota 3-bis), se la comunicazione è inviata con periodicità annuale, e dell’esclusione da tassazione per le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo presso ciascuna banca pari o inferiore a 1.000 euro. L’addizionale del 50% dell’imposta di bollo, istituita dall’art. 11, comma 5, del DL n. 691/1994, precisa l’Agenzia, continua ad applicarsi soltanto sulle maggiorazioni previste dalla nota 3-bis per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

mercoledì 3 agosto 2011

L'INTERPELLO

L’interpello è un’istanza che il contribuente, prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, rivolge all’Amministrazione finanziaria per ottenere una valutazione sulla liceità fiscale di un’operazione economica o l’interpretazione su una norma obiettivamente incerta da applicare a un caso concreto.
Sono previste diverse tipologie d’interpello, che possono essere raggruppate in tre macrocategorie.

1) Istanze presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)


Rientrano nella categoria:

  • le istanze di interpello ordinario;
  • le istanze per la continuazione del consolidato nazionale (articolo 124, comma 5, del Tuir);
  • le istanze per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’opzione per il consolidato mondiale (articolo 132, comma 3, del Tuir);
  • le istanze per la disapplicazione del regime della participation exemption sulle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari (articolo 113, comma 1, del Tuir);
  • le istanze per escludere l’applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d’imposta (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007);
  • le istanze di disapplicazione della disciplina sulle Controlled foreign companies (articoli 167 e 168 del Tuir).

Interpello ordinario
Attraverso l’interpello ordinario, il contribuente può ottenere il parere dell’Amministrazione finanziaria in ordine all’interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto a un caso concreto e personale (articolo 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente).

Iter della procedura
L’istanza, di norma, deve essere presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente o di chi, in base a disposizioni di legge, è obbligato, per suo conto, a effettuare gli adempimenti fiscali.
Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, invece, presentano l’interpello direttamente alla Direzione centrale Normativa.
Le imprese di più rilevante dimensione (ossia, per il 2010, quelle con volume d’affari o ricavi non inferiore a 200 milioni di euro) devono rivolgere le istanze di interpello all’Agenzia delle entrate - Direzione centrale Normativa, tramite la Direzione regionale territorialmente competente. Questa provvede a compiere l’istruttoria e a fornire il proprio parere alla Direzione centrale entro il quindicesimo giorno dalla ricezione dell’istanza.

L’istanza va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di inoltro via mail o tramite fax, l’istanza si considera regolarmente presentata nel momento in cui il contribuente, entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio, regolarizza l’istanza sottoscrivendola.

La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente (o anche fornita telematicamente) entro 120 giorni. Il termine decorre dalla data di presentazione dell’istanza (cioè dalla data di ricezione, in caso di presentazione diretta all’ufficio, oppure dalla data in cui è sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata, se si utilizza il servizio postale) o dalla data di regolarizzazione, se l’istanza originaria non risultava firmata, o, infine, dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente, in caso di errata presentazione della stessa a un altro ufficio.

Effetti
Se l’Amministrazione non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.
Il parere espresso dall’Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza. Se, infatti, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Amministrazione.

Criteri speciali
In relazione alle seguenti tipologie di interpello, la legge definisce in maniera puntuale sia i presupposti che giustificano la presentazione dell’istanza sia gli elementi che devono essere indicati dal contribuente.

  • Istanze di cui all’articolo 124, comma 5, del Tuir. La finalità è quella di ottenere un parere favorevole dell’Amministrazione sulla continuazione del consolidato a seguito di talune operazioni straordinarie che, in genere, determinano l’interruzione della tassazione di gruppo.
  • Istanze di cui all’articolo 132 del Tuir. Sono dirette a ottenere un parere favorevole dell’Amministrazione sull’accesso al consolidato mondiale.
  • Istanze di cui all’articolo 113 del Tuir. Sono dirette a ottenere dall’Amministrazione la disapplicazione del regime di cui all’articolo 87 del Tuir, con riferimento alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi realizzati per il recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del Tesoro n. 242632/1993).
  • Istanze di cui all’articolo 1, comma 55, della legge n. 244/2007. Sono volte a dimostrare, da parte delle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, il possesso degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, necessari per escludere l’applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d’imposta previsto dal precedente comma 53.

Istanze Controlled foreign companies (Cfc)
Attraverso l’istanza di interpello Cfc, il soggetto residente dimostra preventivamente, fornendo le informazioni necessarie e allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa tramite la Direzione regionale competente per territorio.

La presentazione dell’istanza di interpello Cfc è prevista anche in relazione ad altre ipotesi, comunque collegate a rapporti tra contribuenti nazionali e società residenti in Stati o territori diversi da quelli – che consentono un adeguato scambio di informazioni – di cui all’emanando decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 168-bis del Tuir):

  • interpello in materia di utili da partecipazione (articolo 47, comma 4, del Tuir);
  • interpello sulle plusvalenze da partecipazioni (articolo 68, comma 4, del Tuir);
  • interpello concernente la participation exemption (articolo 87 del Tuir);
  • interpello in materia di dividendi (articolo 89 del Tuir).



2) Istanze presentate ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 413/1991


L’istanza è rivolta a ottenere un parere sul carattere potenzialmente elusivo di alcune operazioni o sulla corretta classificazione di alcune spese. Riguarda, pertanto, casi e situazioni in cui possono trovare applicazione le disposizioni antielusive contenute negli articoli 37, comma 3, e 37-bis del Dpr n. 600/1973, e quando si tratta di classificare determinate spese tra quelle di pubblicità/propaganda o di rappresentanza.

Iter della procedura
L’istanza deve contenere l’esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
Trascorsi 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, il contribuente, cui non sia stata fornita risposta, può diffidare l’Amministrazione; decorsi ulteriori 60 giorni dalla presentazione della diffida, si forma il silenzio assenso in relazione alla soluzione prospettata dal contribuente.

L’istanza di interpello antielusivo va presentata, esclusivamente mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, all’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa tramite la Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del richiedente. La Direzione regionale, entro 15 giorni dalla ricezione, compie l’istruttoria e trasmette l’istanza con il proprio parere alla Direzione centrale. Quest’ultima comunica la propria determinazione al contribuente entro il termine, non perentorio, di 120 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione regionale, sempre mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Questa procedura di interpello si applica anche ai casi inerenti la deducibilità dei costi derivanti da operazioni tra soggetti residenti e soggetti domiciliati in territori con regimi fiscali privilegiati.
Infatti, le disposizioni dettate dai commi 10 e 12-bis dell’articolo 110 del Tuirpossono essere disapplicate nel caso in cui l’impresa residente provi che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva o, in alternativa, che le operazioni effettuate rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tali prove possono essere fornite dal contribuente in sede di controllo o in via preventiva, inoltrando all’Amministrazione finanziaria l’istanza di interpello antielusivo.



3) Interpello disapplicativo (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973)


L’istanza è presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento al caso descritto, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che gli effetti elusivi che la norma intende evitare, nella situazione concreta non possono realizzarsi.

Iter della procedura
L’istanza va presentata preventivamente, ossia prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell’interpello.
Deve essere rivolta al Direttore regionale delle Entrate ed è spedita in plico raccomandato, con avviso di ricevimento, all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del richiedente.
L’ufficio trasmette al Direttore regionale l’istanza con il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione.
Le determinazioni del Direttore regionale sono comunicate al contribuente, entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.



Caratteri comuni a tutte le istanze d’interpello

Tutte le istanze d’interpello, a pena d’inammissibilità, devono essere presentate in via preventiva e contenere la rappresentazione compiuta del caso concreto.
Il contribuente deve esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi utili a ricostruire la fattispecie in relazione alla quale l’Agenzia è chiamata a formulare il proprio parere.
E’ pertanto necessario che l’istanza contenga:

  • l’indicazione del tipo di istanza (in particolare, se il contribuente richiede espressamente una risposta ad interpello) e della specifica tipologia di interpello su cui è richiesto il parere dell’Agenzia;
  • i dati identificativi del contribuente e di eventuali soggetti direttamente interessati. Nell’istanza vanno indicati anche il codice fiscale del richiedente, i recapiti per comunicare la risposta, compresi il numero di fax o un indirizzo di posta elettronica, se disponibili;
  • la descrizione puntuale della fattispecie, ossia l’esposizione della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo o in relazione alla quale si ritiene che trovi applicazione una deroga al regime ordinario. Il contribuente, pertanto, non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso, rovesciando sull’Agenzia l’onere di ricavare dall’eventuale documentazione allegata le informazioni necessarie per definire in maniera compiuta la questione;
  • l’indicazione dei valori economici interessati dall’interpello, in particolare l’eventuale beneficio fiscale (in termini di risparmio d’imposta o di rinvio della tassazione o sotto qualsiasi altra forma) di cui il contribuente ritiene possa legittimamente avvalersi attraverso la soluzione indicata.

Sono considerate inammissibili le istanze:

  • prive dei dati identificativi del richiedente e del suo legale rappresentante nonché prive di firma;
  • presentate dai professionisti privi di procura;
  • presentate dai consulenti su questioni prospettate in maniera generale e astratta;
  • che costituiscono mere riproposizioni di precedenti istanze o richieste di riesame;
  • che interferiscono con le attività di accertamento, in quanto riguardano casi già sottoposti a controllo o per i quali sono state presentate istanze di rimborso o istanze di annullamento in autotutela;
  • di interpello ordinario presentate in mancanza di condizioni obiettive di incertezza o quando l’Amministrazione ha già fornito chiarimenti;
  • di interpello disapplicativo (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973) nei casi in cui la norma della quale si richiede la disapplicazione non ha lo scopo di contrastare comportamenti elusivi;
  • di interpello ex articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973, presentate dalle società non operative, che beneficerebbero di una causa di esclusione automatica della relativa disciplina;
  • di interpello non sufficientemente circostanziate nella definizione del caso concreto;
  • di interpello non preventivo.