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mercoledì 17 luglio 2013

UNICO 2013: rateizzazione delle imposte

Le persone fisiche sono tenute al versamento delle imposte dovute a saldo (e come prima rata d’acconto)entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP. Qualora tali soggetti decidano di differire il pagamento, il versamento si considera effettuato nei termini se avvieneentro il trentesimo giorno successivo al 16 giugno, applicando una maggiorazione dello 0,40%. In sostanza, per le persone fisiche i termini utili per effettuare il pagamento sono il 16 giugno (termine ordinario) e dal 17 giugno al 17 luglio (maggiorazione 0,40%).

I termini di versamento del 2013 - Secondo quanto disposto dalle istruzioni alla compilazione del modello UNICO, il versamento delle imposte (IRPEF e addizionali, acconto 20% redditi a tassazione separata, ecc.) deve essere effettuato entro il 17 giugno 2013 (termine ordinario), ovvero dal 18 giugno 2013 al 17 luglio 2013 (con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo).

La proroga per i contribuenti soggetti agli studi - Grazie al Dpcm 13/06/2013, che ha concesso la proroga, all'8 luglio 2013 ovvero al 20 agosto 2013 (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%) del versamento delle imposte, determinate in sede dichiarativa (Unico/Irap 2013), per i contribuenti soggetti agli studi di settore, si rende necessario fare il punto, vista l’imminente scadenza e i termini differenziati.

Rateizzazione delle imposte e contributi
 - L’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, prevede la possibilità di rateizzare i versamenti di saldo e l’eventuale prima rata di acconto, suddividendo il debito d’imposta in un definito numero di rate a scelta del contribuente. In generale sono esclusi dai pagamenti rateali le imposte e i contributi che:
- non emergono da dichiarazione annuale;
- hanno un termine di pagamento diverso da quello delle imposte sui redditi;
- sono dovuti a titolo di acconto nel mese di novembre e dicembre.

Dunque l'importo dovuto in Unico 2013 per imposte e contributi a titolo di saldo 2012 e acconto 2013 può essere versato in un'unica soluzione o a rate, fermo restando che il pagamento si deve concludere entro novembre 2013.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre e si rende necessario calcolare gli interessi, nella misura dello 0,33% mensile (4% annuo), a decorrere dal termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto.
Vi sono termini diversi per i versamenti a seconda che il soggetto sia sottoposto o meno agli studi di settore: 
- se sottoposti agli studi, il versamento delle imposte e dei contributi doveva avvenire entro l'8 luglio 2013, ovvero entro il 20 agosto 2013, con applicazione dello 0,40%;
- se non sottoposti agli studi, il versamento doveva avvenire entro il 17 giugno 2013 e, con la medesima maggiorazione, entro il 17 luglio 2013.
Per determinare il numero di rate con cui ripartire il debito tributario e contributivo va individuato il termine di pagamento della 1° rata, corrispondente a quello disposto per il versamento dell'unica soluzione.
Anche i contributi previdenziali (commercianti, artigiani e gestione separata), determinati in sede di dichiarazione dei redditi, possono essere rateizzati come i debiti tributari derivanti dalla dichiarazione, rispettando le medesime scadenze e con applicazione della maggiorazione (0,40%).

Il versamento Iva - Il contribuente può sempre differire il versamento del saldo 2012, e se presenta la dichiarazione in forma unificata lo può fare aggiungendo gli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2013; pertanto, il saldo Iva deve essere maggiorato dell'1,20% e può essere rateizzato per il numero individuato dal contribuente, aggiungendo uno 0,33% a titolo di interessi mensili sugli importi riferiti alle rate successive alla prima. I contribuenti che liquidano trimestralmente l'Iva devono anche applicare gli interessi trimestrali (1%), con la conseguenza che prima applicano questi interessi e solo successivamente, su detto montante, applicano l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
Anche la maggiore Iva richiesta per l'adeguamento agli studi di settore può essere oggetto di rateizzazione, mentre resta esclusa la maggiorazione del 3% (obbligatoria se la differenza tra i ricavi presunti da Gerico e quelli realizzati supera il 10%).

Altre imposte – È rateizzabile anche l'imposta sostitutiva per i nuovi minimi (co. 1 e 2, art. 2, D.L. 98/2011), quella per i contribuenti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000) e la cedolare secca, l’IVIE e l’IVAFE, il contributo di solidarietà (3% per i redditi superiori a 300.000 euro).
Va precisato che in presenza di compensazioni tra crediti e debiti, il contribuente non deve applicare la maggiorazione (0,40%) per il differimento soltanto in presenza compensazione totale, mentre deve applicarla sulla differenza, in presenza di debiti di ammontare superiore ai crediti (nota MEF 17/04/1998 n. 61366).
Infine, in caso di rateazione nel modello F24 deve essere indicato il numero della rata cui fa riferimento, il versamento stesso e il numero complessivo delle rate, arrotondando al centesimo di euro l'importo di ogni singola rata.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 15 luglio 2013

Lotta all’evasione fiscale: le proposte del Governo Letta

L’estensione anche ad altri settori del meccanismo per il contrasto di interessi, già in uso per le spese sanitarie e le ristrutturazioni edilizie, è la proposta formulata dal presidente Letta durante il question time alla Camera. Il contrasto di interessi sussiste quando chi riscuote in modo non regolare, al fine di sottrarre materia imponibile, danneggia chi potrebbe risparmiare nel pagamento delle proprie imposte, se avesse un giustificativo valido per detrarre la stessa. Molto è stato fatto già nel 2012, anno in cui il contrasto all’evasione ha riportato nelle casse dell’Erario un importo di circa 12,5 miliardi di euro, grazie all’inserimento di una disposizione nella Legge di delega fiscale, volta a consentire la detrazione delle spese documentate con scontrini o ricevute.

Obiettivo – Il fine è quello della lotta all'evasione e dell'emersione del lavoro nero in Italia, in parte già perseguito con i bonus per l'edilizia e le ristrutturazioni ecologicamente compatibili, a favore dei settori dell'arredo e di produzione di elettrodomestici; con il cd Decreto del fare varato dal Consiglio dei ministri circa un mese fa, gli sforzi sono andati in tal senso. Spetta al Ministero dell'Economia individuare altri ambiti cui applicare tale meccanismo, calcolando l’importo di possibile rientro del mancato gettito.

Gli strumenti – Servono strumenti che consentano all'Amministrazione Finanziaria di incrociare i dati di acquirente e venditore/prestatore d'opera per il riconoscimento dei benefici fiscali, come già avvenuto per le agevolazioni circa le ristrutturazioni edilizie. Lasciare che sia il contribuente, con la propria discrezionalità, a detrarre un numero vasto di spese, demandando così le verifiche a una fase successiva, causerebbe l'ingovernabilità del sistema per l’impossibilità oggettiva delle stesse.
La Commissione europea ha proposto più volte di delineare una base imponibile comune del reddito di impresa, al fine di impedire la delocalizzazione delle attività economiche nei Paesi a bassa fiscalità. Quanto invece al reddito dei privati, esso è determinato dallo Stato, in quanto la base imponibile e le aliquote devono tener conto della spesa pubblica e delle entrate a titolo di imposte.

Spese sanitarie e di ristrutturazione edilizia – Il meccanismo per il contrasto di interessi è in uso già da anni, nel nostro ordinamento, per le spese sanitarie e per le spese di ristrutturazione degli edifici abitativi. Il sistema prevede l’obbligo di pagare tali spese con “bonifico tracciabile”, ma si potrebbe altresì concedere la detrazione del 50% (a regime 36%) per le spese di manutenzione ordinaria delle abitazioni, ora prevista per le sole spese sostenute per le parti comuni condominiali.

Critiche – Tale meccanismo va, tuttavia, rapportato al numero rilevante di contribuenti il cui reddito dichiarato, al netto di deduzioni e/o detrazioni, non li classifica come debitori di Irpef, dunque, la previsione di ulteriori abbattimenti, non avrebbe alcun effetto pratico. Ulteriore problema riguarda le formalità di pagamento e di conservazione dei documenti per il controllo formale ex art. 36-ter, in quanto l'Agenzia delle Entrate dovrebbe mettere a disposizione ulteriori verificatori per una migliore gestione degli accertamenti, con l’ovvia conseguenza della minor efficacia dell'azione amministrativa. Infine vi è il rischio dell’emissione di fatture per importi “falsi” o a favore di soggetti, che in realtà non hanno posto in essere la spesa.

Le proposte – Visto il periodo di forte crisi economica, un settore che agevolerebbe i contribuenti è quello dei mutui sulle abitazioni principali. Gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori pagati su essi, già detraibili al 19% dall'Irpef, dovrebbero essere certificati dalle banche senza ostacoli. Questo bonus fiscale, introdotto per incentivare queste spese e per aiutare le persone fisiche, non incide sul conflitto di interessi. Lo stesso vale per la detrazione delle tasse e dei contributi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, presso università italiane e straniere, pubbliche o private. Discorso invece in linea con il meccanismo del conflitto di interessi, quello che attiene alla detrazione delle spese per le rette degli asili nido pubblici o privati, dove il genitore è invogliato a pretendere la fattura o la ricevuta; per le visite mediche specialistiche; per gli abbonamenti ad associazioni sportive dilettantistiche e l'abbonamento annuale a palestre e piscine che sconta l'aliquota Iva del 21% e, dove, dunque, la detrazione del 19% è poco in conflitto di interessi con l'eventuale "sconto" che può praticare il titolare dell'esercizio.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 12 luglio 2013

QUADRO RW: sempre più vicina la riduzione delle sanzioni

Il Senato, lo scorso 8 luglio 2013, ha approvato la prima stesura della legge di delega europea e della legge europea 2013, dando così attuazione ad oltre venti direttive europee.

Normativa europea – Questo insieme di leggi interviene in diversi settori, quali ad esempio, le TLC, gli strumenti derivati OTC, nei settori del lavoro, ambiente, turismo e altresì nel settore del servizio di riscossione delle imposte sulle pubbliche affissioni e monitoraggio fiscale.

Obiettivo – Lo scopo di queste normative è di parametrare la disciplina italiana agli obiettivi posti dalla Commissione europea, dopo l’insorgenza del caso EU-Pilot 1711/11/Taxu, dunque di contrastare il comportamento abusivo dei soggetti che detengono rilevanti patrimoni, attraverso holding non interposte costituite o acquistate con un investimento sotto la soglia. Questa modifica porta con sé la parificazione del monitoraggio fiscale tra soggetti non residenti e soggetti italiani.

Sanzioni - L'omessa registrazione ed anche l’omessa comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte degli intermediari finanziari, quali banche, sim, Sgr, fiduciarie, money transfer, circa i trasferimenti, da o verso l'estero, di fondi di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate, è soggetta ad una sanzioni pari al 20- 25% dell'importo non segnalato; con il limite minimo di importo del flusso transfrontaliero, pari ad euro 15.000, anche qualora il flusso riguardi le c.d. “operazioni frazionate”. L’eventuale violazione dell’obbligo di dichiarazione è invece stata attenuata, cosi come suggerito dalla Commissione europea, e va da un minimo del 3% a un massimo del 15% (anziché dal 10 al 50%) sull’importo inizialmente dovuto.

Conseguenze – Gli obblighi di registrazione e comunicazione hanno come effetto quello di eliminare, dalla dichiarazione dei redditi, le sezioni I e III del quadro RW, a beneficio dei contribuenti. Rimangono, invece, obbligati alla compilazione di dette sezioni, i possessori formali delle attività estere e coloro i quali possono essere considerati titolari effettivi, su quali dunque ricade l’onere di dichiararli anche nei casi in cui dette attività, pur essendo formalmente intestati a persone giuridiche risultino riconducibili a persone fisiche o altri soggetti residenti tenuti agli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del D.L. n.167/1990. Su tali redditi, gli intermediari soggetti alla normativa antiriciclaggio, devono applicare le ritenute a titolo d'acconto, ma solo nell'ambito della determinazione del reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Critiche – Alcuni dei nuovi obblighi risultano però di difficile attuazione, uno su tutti è l'obbligo di indicare nel modulo RW:
- sia le attività detenute all'estero per il tramite di soggetti fittiziamente interposti;
- sia quelle detenute indirettamente;
- sia quelle di cui il contribuente è titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio;
dunque il test della detenzione del 25% +1 di partecipazione andrebbe applicato a tutti i livelli di proprietà diretta e indiretta.

Ad esempio, se un contribuente, persona fisica, detiene il 25%+1 della società Alfa, la quale a sua volta detiene il 25% + 1 della società Beta, che ancora a sua volta detiene il 25% + 1 della società Gamma, e così via, risulterà titolare effettivo il detentore dell'ultima società della catena, la quale dovrà essere indicata nel modulo RW insieme alle altre.
Sorge poi il dubbio se questa norma possa essere applicata anche qualora la partecipazione in testa alla catena sia amministrata da una fiduciaria italiana.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 11 luglio 2013

Redditi esteri: chiarimenti sul metodo di calcolo

È dell’8 luglio 2013 la risoluzione con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi criteri interpretativi sullemodalità di determinazione del credito d'imposta estera per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e tassati sulla base delle retribuzioni convenzionali ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del Tuir (Risoluzione n.48/E/2013).

La disciplina - I redditi prodotti all’estero devono essere dichiarati per il loro intero ammontare nella dichiarazione dell’anno cui si riferiscono. Al fine di evitare la doppia imposizione, sia all’estero che in Italia, le imposte sui redditi esteri possono dare diritto a un credito d’imposta. Tale credito, tuttavia, spetta solo quando le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo, cioè quando sono diventate irripetibili. 
Quindi, le imposte estere pagate in via provvisoria, a titolo di acconto o quelle per cui è possibile richiedere il rimborso totale e parziale, non danno origine al credito d’imposta.
Solo quando dette imposte diventano definitive o irripetibili si possono far valere ai fini del credito d’imposta, anche qualora ciò avvenga in anni successivi a quello in cui il reddito estero è stato dichiarato.
In Unico PF 2013, quindi, può accadere che vi siano:
- imposte pagate all’estero divenute definitive a partire dal 2012 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione, su redditi esteri del 2012 dichiarati nel medesimo modello (quadri RC, RE, ecc.);
- imposte pagate all’estero su redditi pregressi dichiarati in anni precedenti, che si sono rese definitive o irripetibili nel corso del 2012 (o al più tardi entro il termine di presentazione della presente dichiarazione) e che danno diritto al credito d’imposta solo a partire dal 2012.

Il limite del credito d’imposta - In base all’art. 165, TUIR, il credito sulle imposte pagate definitivamente all’estero spetta fino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo dell’anno medesimo. 
La formula per la determinazione del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero è quindi la seguente: Limite max credito per imposte estere = (Reddito estero anno n / Reddito complessivo anno n) * imposta lorda anno n.
Il comma 10 dell’art.165 del Tuir introduce una parziale correzione al comma 1, cioè stabilisce che l’imposta estera utilizzabile in detrazione va considerata nella sola misura in cui afferente il reddito estero che concorre effettivamente alla formazione del reddito imponibile in Italia. Cioè il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero deve essere riconosciuto solo proporzionalmente alla quota di reddito “convenzionalmente” imponibile, e non in base a quanto effettivamente percepito dal contribuente.

Il chiarimento dell’amministrazione - L'Agenzia chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'art. 165 comma 10 del Tuir, l'imposta estera deve essere riproporzionata per il rapporto tra reddito convenzionale e reddito estero, così come risulta dalla rideterminazione eseguita secondo le regole previste nell'articolo 51 del Tuir.
Le imposte versate fuori confine a titolo definitivo, ha precisato l’Amministrazione, devono essereridotte proporzionalmenteal rapporto tra la retribuzione convenzionale determinata in base all’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, e il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria in Italia.
Il documento di prassi, pertanto, ritiene più aderente al dettato normativo dell'articolo 165, comma 10, del Tuir, ai fini del calcolo dell'imposta estera detraibile, rapportare il reddito estero, determinato in misura convenzionale, al reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia.

Dubbi irrisolti – Il chiarimento così disposto, porta con sé più di qualche complicazione ed incertezza applicativa, risolvibili solo dai competenti uffici in fase di controllo delle dichiarazioni e di riconoscimento del credito spettante. Ciò in quanto, la rideterminazione dell'imponibile estero secondo le regole italiane comporterebbe una valutazione soggettiva della determinazione dei valori imponibili ex art. 51 co. 1 e segg. del Tuir.

Soluzione – Per ovviare a questi ultimi problemi, esposti a titolo esemplificativo, e ad altre problematiche, l’unica soluzione possibile è ritenere che tale intervento di prassi abbia effetto solo per il futuro, in ossequio ai principi contenuti nello statuto del contribuente, e non anche effetto retroattivo.
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Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 10 luglio 2013

INPS. La verifica dei contributi sbarca sul web

Dal 22 luglio prossimo sarà possibile verificare telematicamente la regolarità contributiva INPS

Premessa – Semplificato il rapporto INPS-imprese. Infatti, a decorrere dal 22 luglio prossimo le aziende (o l’intermediario abilitato) potranno accedere sul sito dell’INPS (www.inps.it) e verificare telematicamente la regolarità contributiva INPS e, se sono presenti anomalie, procedere al versamento per la regolarizzazione. E non solo. È possibile anche comunicare gli estremi del versamento, stampare la regolarità contributiva e indicare l’indirizzo Pec del soggetto che riceverà il certificato di regolarità contributiva. Tutto ciò sarà reso possibile grazie a una nuova procedura informatica, presentata lunedì scorso dall’INPS durante una videoconferenza che ha messo in collegamento tutte le sedi territoriali INPS.

Verso la telematizzazione - La nuova applicazione informatica si inserisce nel disegno di una sempre maggiore semplificazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e aziende, riducendo tempi e passaggi, consentendo al contempo il controllo della posizione direttamente ai responsabili delle aziende, ovvero agli intermediari da esse delegati. L’INPS, inoltre, ha anche confermato di aver già avviato un progetto, che coinvolge direttamente l’INAIL e Casse edili, al fine di portare in breve tempo al rilascio del Durc online.

Posizioni verificabili – Le posizioni che possono essere monitorati sono tutti quelli che il soggetto ha in essere presso l’INPS e per cui è previsto l’obbligo di versamenti contributivi. Gli archivi che si potranno controllare sono quelli dell’Uniemens, della gestione separata – che interessa, in particolare, i committenti – nonché il data base dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione degli artigiani e commercianti. In particolare, il controllo avverrà al momento dell’inserimento del codice fiscale.

Regolarizzazione contributiva – Ma la novità più interessante dell’intera procedura è che in caso di violazioni è possibile prenderne immediatamente atto e garantire ugualmente il rilascio del Durc. Infatti il sistema per ogni posizione contributiva scoperta rilascia un dettaglio delle partite debitorie che hanno generato l’esito di irregolarità.

Durc online – Oltre alla verifica della regolarità contributiva telematica, l’INPS sta avviando un progetto chiamato “Durc online”, allo scopo di accelerare le tempistiche per il rilascio del documento (si pensi per esempio ai 15 giorni di tempo messi a disposizione dell’azienda per la regolarizzazione).
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 9 luglio 2013

Unico: il versamento dopo l’8 luglio 2013

Con il D.p.c.m. del 13 giugno 2013, il Consiglio dei ministri ha disposto la proroga per i versamenti a saldo e il pagamento del primo acconto relativo alle imposte sui redditi, Irap e Iva.
Il termine di pagamento non è dunque scaduto per i contribuenti soggetti agli studi di settore, i quali possono pagare l’imposta, dal 9 luglio al 20 agosto 2013, con un importo maggiorato del 0,40%. Tutti gli altri dovranno invece versare le imposte e i contributi entro il 17 luglio 2013, con la maggiorazione dello 0,40%, con possibilità di usufruire però del ravvedimento operoso oltre detto termine.

Ambito soggettivo – Beneficiano di questa ulteriore scadenza, le imprese individuali, le società di persone e i relativi soci o associati, i quali, pur essendo persone fisiche, percepiscono un reddito che deriva dalla partecipazione in una società soggetta a studi di settore. Vi rientrano anche le società di capitale soggette alla disciplina degli studi di settore.

Esclusione – Non rientrano in questo termine benevolo, oltre alle società che non sono soggette alla disciplina degli studi di settore, anche le società di capitali che hanno approvato il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Esse devono, allora, eseguire il versamento, entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Rimane ferma la scadenza del 16 luglio, dunque l’approvazione del bilancio entro tale data comporta il pagamento dell’imposta senza alcuna maggiorazione.

Ulteriori pagamenti – Alle scadenze di cui sopra sono stati adeguati anche i contributi Inps e il diritto annuale per la camera di commercio; in quanto, circa l’Inps, il comunicato n.10385 del 27 giugno 2013 ha chiarito che le scadenze per il versamento dei contributi artigiani, commercianti e per la gestione separata dei liberi professionisti assoggettati a studi di settore, vanno riferite alle scadenze previste per l’imposta sui redditi e l’Irap. È altresì specificato che la differenza tra l’importo iniziale e quello maggiorato, va versato separatamente dai contributi, utilizzando la causale “Api” per gli artigiani o “Cp” per i commercianti o “Dppi” per i liberi professionisti iscritti alle gestione separata. Quanto al diritto annualedovuto per l'iscrizione nel registro imprese, da pagare alle rispettive camere di commercio di appartenenza, il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare del 17 giugno 2013, ha disposto il differimento della scadenza di tale diritto insieme alle imposte da dichiarazione. Vale dunque, per entrambe i pagamenti, quanto detto sopra, cioè che il contributo subisce una maggiorazione del 0,40%, dal 9 luglio fino al 20 agosto 2013, sull’importo dovuto inizialmente. Si ricorda, infine, che il diritto annuale da pagare alla camera di commercio non può però essere rateizzato, dunque va versato in un'unica soluzione.

Novità nella procedura di calcolo 
– Circa la procedura da seguire per il calcolo dei versamenti e del primo acconto, si deve tener conto di alcune novità che riguardano:
- i costi delle auto aziendali, la cui deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo passa dal 40% al 20% se impiegati nell’esercizio di impresa, mentre scende dal 90% al 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti;
- le società di capitali cd di comodo, cioè quelle società che nel 2012 si trovavano in situazione di perdita sistemica o che non hanno superato il test di operatività, devono versare la maggiorazione di 10,5 punti percentuali, la quale trova applicazione anche sulla quota di reddito imputata per trasparenza dai soggetti di comodo a soggetti Ires;
- nel determinare il saldo 2012 e l'acconto 2013 dei contributi che scaturiscono dal quadro “RR” di Unico persone fisiche, l'imprenditore individuale deve calcolare la base imponibile al lordo dell'Ace, ed, allo stesso modo, il socio lavorante di una Srl deve calcolare la base imponibile, prendendo a base la quota di partecipazione prima dell'agevolazione Ace, mentre il socio di società di persone e Srl trasparenti deve sommare l'Ace alla quota attribuita per trasparenza;
- i contribuenti che dal 2013 sono usciti dal regime dei minimi possono non versare l'acconto sulla sostitutiva, sfruttando il metodo previsionale e non devono versare altresì l'acconto Irpef, dal momento che non esiste una norma circa tale obbligo. Esse dovranno provvedere a versare l'Irpef direttamente a saldo nel giugno 2014 mentre sono tenute a versare l'acconto Irpef, se già nel 2012 possedevano altre tipologie di redditi assoggettate a tale imposta;
- i contribuenti che entrano nel regime dei minimi dal 2013, possono non versare l'acconto Irpef, se non possiedono altri redditi assoggettati a tale imposta e non sono tenuti al versamento dell'acconto sull'imposta sostitutiva;
- per il triennio 2013-2015, i redditi agricoli e dominicali sono determinati attraverso una doppia rivalutazione della rendita catastale, in quanto a quella consueta dell'80% (reddito dominicale) o del 70% (reddito agrario) se ne aggiunge una ulteriore del 15%(o del 5% in alcuni casi).
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nuove srl semplificate: aumentano le possibilità

Maggiori possibilità per fare impresa, anche se le semplificazioni e i risparmi riguardano soprattutto solo la fase costitutiva

Le novità del decreto lavoro - Tra le novità apportate dal decreto lavoro alle Srl vi è un’estensione della possibilità di far ricorso alle Srl semplificate. Inoltre vengono abrogate le Srl a capitale ridotto. Le novità alle disposizioni delle Srl “minori” fanno sì che queste tornano a essere integralmente disciplinate nella loro sede naturale ovvero nel codice civile.

Srl a capitale ridotto - L'art. 9, del D.L. n. 76, pubblicato in G.U. n. 150 del 28 giugno 2013 (da convertire in Legge entro agosto) ha abrogato i commi 1-2-3 e 4 dell'art. 44 del D.L. 83/12 (convertito con Legge n. 134/2012) con il quale era stata introdotta la società a capitale ridotto. Con l’abrogazione, è previsto che tutte le società a capitale ridotto iscritte al 28 giugno 2013 presso il registro delle imprese, saranno riqualificate come Srl semplificate, e tutte le agevolazioni in merito all'accesso al credito (attraverso l'accordo Abi–Mef) riconosciute, ad oggi, ai giovani imprenditori che intervengano quali soci in società a capitale ridotto, saranno riconosciute ai soggetti under trentacinquenni delle Srl semplificate.

Le nuove Srl semplificate – A seguito della nuova previsione normativa, tutte le Srl con capitale inferiore ai 10.000 euro saranno esclusivamente Srl semplificate, così tutte le Srl “minori” beneficeranno delle agevolazioni sui diritti di segreteria e sull'imposta di bollo e, se verranno costituite con gli statuti “standard”, non dovranno pagare le spese notarili. Relativamente ai soci non è più previsto il limite di età, tuttavia dovranno essere sempre persone fisiche. Una conseguenza di tale cambiamento e che non ci sarà nessun problema quando i soci all'interno della compagine supereranno il 35° anno di età. Sarà inoltre libera l'alienazione di quote a soggetti di qualsiasi età, nonché i trasferimenti di quote mortis causa. Come amministratori potranno essere nominate anche persone diverse dai soci, ma ciò deve essere previsto nell’ambito dell’atto costitutivo (art. 2475 c.c.).

Aspetti identificativi della semplificate - Vengono confermati gli aspetti identificativi delle Srl semplificate, cioè il capitale inferiore a 10.000 euro, la necessità che lo stesso sia versato integralmente in denaro e nelle mani dell'organo amministrativo, la necessità che i soci siano necessariamente persone fisiche, nonché la possibilità di utilizzare lo statuto standard con relativo risparmio di costi in sede costitutiva a prescindere dall'età dei soci.

Modifiche alle “start up” innovative - Il “decreto lavoro”, ha introdotto modifiche anche sulle “start-up innovative” (D.L. 18.10.2012 n. 179, conv. nella legge 17.12.2012 n. 221) aumentando le situazioni in cui le società di capitali possono rientrare nel regime agevolato. In ottica societaria viene abrogata la disposizione che richiedeva, al momento della costituzione della società e nei 24 mesi successivi, che la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria fossero detenuti da soci persone fisiche. D’ora in poi dunque, potranno legittimamente richiedere di rientrare nel novero delle start-up anche società aventi come soci solo persone giuridiche.

Requisiti alternativi - L'art. 25 della Legge 221/12 viene modificato in diverse parti e amplia le condizioni che consentono alle società di capitali di nuova costituzione (o costituite nell'ultimo quadriennio) di accedere al regime agevolativo. Nello specifico viene abbassato dal 20 al 15% l'importo delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggior valore fra costo e valore della produzione, richieste alla società per essere una start up, viene estesa la possibilità di utilizzo del regime premiale alle società titolari di un software originario registrato presso la Siae, viene introdotta una nuova possibilità di rientrare nel regime agevolato alle società con almeno i 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di laurea magistrale. Assonime su quest’ultima circostanza, con la circolare n. 11 del 6 maggio 2013 ritiene che le particolari qualifiche richieste ai lavoratori o collaboratori, possano essere assolte anche utilizzando le figure degli stessi amministratori.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 8 luglio 2013

UNICO 2013: gli acconti d'imposta.

Con l’avvicinarsi della scadenza dei versamenti relativi al Modello Unico 2013, i contribuenti si trovano alle prese con le norme che chiedono di rideterminare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2013. 
Le disposizioni tributarie impongono infatti che, nel calcolo degli acconti con il metodo storico, si debba tener conto di un’eventuale minore deducibilità dei costi prevista per il 2013. 

È doveroso ricordare che vi sono due metodi a presiedere il conteggio degli acconti Irpef/Ires per le persone fisiche e le società di capitali: 

- il “metodo storico”, secondo il quale gli acconti d’imposta per l’anno 2013 sono dovuti in misura pari al 99% dell’imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche e al 100% dell’imposta dovuta sul reddito delle società; 

- il “metodo previsionale” secondo il quale le persone fisiche e i soggetti Ires assumono come termine di raffronto l’imposta che si prevede di versare per l’anno di competenza (2013). Con tale criterio si deve però portare attenzione a non versare un importo inferiore a quanto sarà effettivamente dovuto per l’anno in corso evitando così di incorrere in eventuali sanzioni. Infatti, qualora l’acconto dovesse risultare inferiore a quanto dovuto, l’Amministrazione Finanziaria applicherà una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non versata, maggiorata degli interessi dovuti. 

Il versamento dell’acconto Irpef - Il saldo che risulta da Unico PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 16 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre. 
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta riferita all’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a € 51,65. L’acconto deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo: 
- unico versamento entro il 30 novembre, se l’acconto non supera € 257,52; 
- due rate se l’acconto è pari o superiore a € 257,52 (la prima pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo, la seconda – pari al restante 60% – entro il 30 novembre). 

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre, invece, deve essere pagato in un’unica soluzione). In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. 

Il versamento dell’acconto Ires - I versamenti a saldo e l’eventuale primo acconto Ires devono essere effettuati entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. 
I contribuenti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non viene approvato entro la scadenza disciplinata dalla legge, il versamento del saldo deve in ogni caso essere versato entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. 

Il versamento dell’acconto Ires avviene in due rate se l’importo supera i 103 euro. In questo caso, la prima rata comprenderà il 40% dell’acconto, mentre il residuo verrà versato alla scadenza della seconda, cioè entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. In ogni caso è contemplata la possibilità di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto in un numero massimo di sei rate. 

Casi particolari che obbligano il contribuente al ricalcolo degli acconti 
– I dati per il ricalcolo degli acconti 2013 dovranno far capo alle specifiche norme tributarie, che hanno prodotto modifiche alle regole di determinazione del reddito sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche per l’anno in corso, quali:
- la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per le auto aziendali e dei professionisti (dal 40% nel 2012 al 20% nel 2013); 
- la maggiore rivalutazione del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni; 
- la proroga per il 2013 delle agevolazioni a favore dei lavoratori dipendenti “frontalieri”; 
- la proroga per il 2013 delle detrazioni per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti; 
- la deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante; 
- la detassazione per le reti di imprese. 

È inconfutabile, quindi, che se il contribuente è coinvolto da almeno una di queste modifiche normative, dovrà conteggiare le dovute rettifiche sul reddito del 2012 riliquidando l’imposta a saldo e su questa ricalcolare l’acconto dovuto che dovrà essere versato secondo le regole ordinarie sopra enunciate.

venerdì 5 luglio 2013

Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori

Risoluzione n.44/E/2013 del 4 luglio 2013

L’Agenzia del Entrate fa chiarezza su uno dei dubbi più critici che hanno interessato gli operatori impegnati nella campagna dichiarativa: la deducibilità dei contributi versati a consorzi obbligatori.

Tutto è nato dall'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, dell'IMU in sostituzione dell'IRPEF per gli immobili non locati e non affittati, il cui reddito in precedenza concorreva al reddito complessivo.
Ci si è chiesti se i contributi versati a consorzi obbligatori per legge, la cui deducibilità è prevista dall’art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR, potessero ancora essere portati in deduzione dal reddito complessivo del contribuente o meno.

Molti CAF ed intermediari, mantenendo una posizione pro-Fisco, avevano deciso di non dedurre tali oneri.

La norma che dispone la deducibilità 
- L’articolo 10, comma 1, lett. a), del TUIR prevede che “dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati”. 

L’effetto sostitutivo IMU-IRPEF - Gli effetti sulle imposte sui redditi derivanti dall’introduzione dell’IMU, in particolare per quanto concerne l’effetto di sostituzione disposto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sono stati trattati con Circolare n. 5/E del 2013.
In tale documento di prassi, è stato affermato che, sebbene l’IMU non abbia natura di imposta sul reddito, l’effetto di sostituzione dell’IRPEF si concretizza nell’ambito del TUIR mediante l’esclusione, dalla base imponibile dell’IRPEF, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati, soggetti alla sola IMU.
Nei casi rappresentati, la non concorrenza al reddito complessivo non deriva direttamente da norme “interne” all’IRPEF che rendono l’immobile non produttivo di reddito, ma da una norma “esterna” che ha decorrenza dal 2012, introduttiva dell’effetto di sostituzione sopra richiamato.

Infatti, sotto il profilo sostanziale, l’immobile non locato o non affittato è comunque produttivo di reddito e la non concorrenza al reddito complessivo IRPEF deriva dall’assoggettamento obbligatorio dell’immobile all’IMU, sostitutiva dell’IRPEF, la cui base imponibile:
- deriva dalla rendita catastale, analogamente al reddito fondiario;
- non dà rilevanza (nella forma di deduzioni, detrazioni, o aliquote agevolate) al contributo obbligatorio.
Inoltre, l’IMU non è deducibile dall’IRPEF, quindi non è ipotizzabile una deduzione “indiretta” del contributo al consorzio obbligatorio per legge.

La tesi dell’Agenzia 
- Ciò considerato, l’amministrazione nella Risoluzione n.44/2013 del 4 luglio 2013 ha ritenuto che la deducibilità dei contributi obbligatori dal reddito complessivo sia possibile nei casi in cui:
- in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo;
- e sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale.


A diverse conclusioni, invece, si perviene nell’ipotesi in cui la non concorrenza al reddito complessivo derivi dall’assoggettamento del reddito derivante dall’immobile locato al regime della cedolare secca, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011.
Infatti, per effetto del comma 1 del citato art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011, il regime della cedolare secca, pur essendo sostitutivo dell’IRPEF, è comunque un regime di tassazione non obbligatorio, bensìmeramente opzionale, e consente, quindi, al contribuente di comparare la convenienza del regime sostitutivo in parola rispetto a quello ordinario, che permette di fruire della citata deduzione.
Dunque, l’opzione per il regime della cedolare secca preclude la fruizione della deduzione in commento, prevista dall’art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR.
Non rileva in senso contrario la previsione di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 2011, secondo cui si deve tenere conto del reddito assoggettato a cedolare secca al fine di verificare la spettanza di benefici fiscali o assistenziali, poiché tale disposizione è diretta ad evitare che dall’assoggettamento del reddito alla cedolare secca in luogo del concorso alla formazione del reddito complessivo, derivino indebiti vantaggi per i contribuenti in termini di condizione di familiare fiscalmente a carico, detrazioni per carichi di famiglia, altre detrazioni d'imposta rapportate al reddito previste dall'articolo 13 del TUIR, detrazioni per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del TUIR (cfr. Circolare n. 26/E del 2011).
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 3 luglio 2013

Ecobonus dai mobili agli elettrodomestici

Approvato in Commissione Senato un emendamento che allarga la detrazione

Premessa – Ancora novità sulle detrazioni fiscali. Un nuovo ecobonus potrà presto essere introdotto. Questa volta le detrazioni Irpef riguardano gli elettrodomestici da incasso. Non solo mobili. All'interno del sistema di sgravi per la ristrutturazione degli edifici rientrano anche tali elettrodomestici fino al tetto massimo di 10.000 euro previsto dal decreto sulle ristrutturazioni, approvato all'inizio del mese di giugno.

Ristrutturazioni - Nella Gazzetta Ufficiale 5.6.2013, n. 130 è stato pubblicato l’atteso D.L. 4.6.2013, n. 63, che proroga gli incentivi fiscali per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. L’entrata in vigore del D.L. 63/2013, che recepisce la Direttiva 19.5.2010, n. 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici, è il 6.6.2013. Il decreto legge ha l’obiettivo di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; sostenere la diversificazione energetica; promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.
Mobili – Tra le novità più importanti previste dal D.L. 63/2013 figura il bonus sui mobili che consiste in una estensione della Detrazione 50% sulle ristrutturazioni. In altre parole fino al termine dell’anno, chi eseguirà lavori di ristrutturazione potrà usufruire anche di uno sconto IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di arredi da destinare agli immobili oggetto di ristrutturazione e fino a un massimo di 10.000 euro.

Elettrodomestici - Con un emendamento alla legge di conversione del dl 63/2013 approvato dalla Commissione finanze e industria del Senato verranno inserire tra le spese detraibili anche quelle relative all’acquisto di elettrodomestici. Secondo quanto stabilito dalla nuova modifica al decreto, in caso di ristrutturazione edilizie potranno essere detraibili le spese per tutti i “grandi elettrodomestici, anche a libera istallazione, di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)”.

Limite - Come ha spiegato il Ministero dello Sviluppo Economico, le modifiche “prevedono l’estensione del cosiddetto ecobonus soltanto per gli elettrodomestici da incasso e non per qualsiasi tipologia”. Precisazione dovuta da parte del Ministero, visto che la notizia dei nuovi ecobonus era stata riportata con molte imprecisioni da alcune agenzie stampa.

Conversione del Decreto 
- In ogni caso, bisognerà attendere l’approvazione definitiva del provvedimento in legge. Lo sconto, quindi, non sarà valido da subito, essendo una modifica parlamentare ad un decreto.

Chi ha diritto alla detrazione. Così come per i bonus del 50% destinati ai mobili, potranno accedere allo stesso tipo di detrazione gli interventi sostenuti dai proprietari di abitazioni che stanno effettuando o che effettueranno ristrutturazioni entro il 2013
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 2 luglio 2013

Quadro RW: quando scatta la sanzione

L'omessa compilazione del quadro RW di Unico non comporta l'applicazione di sanzioni se l'Amministrazione Finanziaria è già in possesso delle informazioni da fornire. Questo è il dictat che emerge dalla Sentenza n.40/2013 della CTP di Bolzano.

Il caso - La vicenda da cui ha avuto origine tale principio, riguardava l'omessa compilazione del quadro RW, a fronte di movimentazioni di capitali all'estero che aveva portato l'Agenzia delle Entrate a irrogare una sanzioni di importo superiore a euro 42.000. Il contribuente aveva così impugnato la sanzione presso la competente commissione tributaria, contestando la nullità per sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa, oltre alla violazione e alla falsa applicazione dello Statuto del contribuente, che vieta di richiedere informazioni e documenti di cui l'amministrazione è già in possesso; ciò in quanto le movimentazioni finanziarie verso l'estero non dichiarate, sarebbero state effettuate da intermediari finanziari abilitati, i quali sono obbligati ex lege a trasmettere tali informazioni all'Anagrafe tributaria.

Quadro RW – Il quadro RW accoglie gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria detenute dal contribuente alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento della dichiarazione, nonché l’ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell’anno aventi importo complessivamente superiore a euro 10.000.

Ambito soggettivo - Sono obbligati alla compilazione del quadro RW: le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate, i contribuenti che per il tramite di interposta persona possiedano attività all’estero. Sono invece esclusi dall’adempimento: le società commerciali, sia di capitali che di persone, gli enti pubblici e i soggetti non residenti in Italia. Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, inoltre, per le attività affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle Sim, alle società fiduciarie, alle società Poste Italiane o agli intermediari professionali.

Ambito oggettivo
 - Per “investimenti” si intendono le partecipazioni al capitale o patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, le valute estere, i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero, i metalli preziosi detenuti all’estero, le attività finanziarie italiane detenute all’estero anche se in cassette di sicurezza; mentre con il termine “trasferimenti” si intendono le movimentazioni effettuate dall’Italia verso l’estero, dall’estero verso l’Italia, fra due Stati esteri o nell’ambito del medesimo Stato estero. Si ricorda che tali investimenti esteri sono assoggettati altresì alle nuove imposte patrimoniali, quali l’imposta sugli immobili esteri (Ivie) e l’imposta sulle attività finanziarie estere (Ivafe), di ammontare rispettivamente pari allo 0,76% del costo storico dell’immobile (o valore di mercato) e dello 0,1% del valore delle attività finanziarie, ferma restando l’applicazione di agevolazioni sull’aliquota, nonché il diritto allo scomputo delle imposte di uguale natura già pagate all’estero.

La decisione – La commissione tributaria ha così ritenuto che il comportamento omissivo del contribuente non fosse sanzionabile, essendo stati contestati trasferimenti da e verso l'estero effettuati tramite intermediari finanziari abilitati residenti in Italia e obbligati a inviare tali informazioni alla stessa Amministrazione Finanziaria, e di cui la stessa era già in possesso. Inoltre non è sanzionabile l’omessa indicazione nel quadro RW del versamento di un anticipo a titolo di caparra a una ditta estera per l'acquisto di un prefabbricato mai perfezionato, in quanto nel quadro RW non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo di imposta, come chiarito nelle istruzioni al Modello Unico.

Sanzioni – La mancata presentazione del quadro RW è punita con una multa di importo pari al 10% fino al 50% del valore posseduto, anche se queste sono state accumulate regolarmente e non producono alcun provento tassabile, oltre alla confisca dei beni per un valore corrispondente, per ciascuna informazione omessa (art. 5 c.4 D.l. n.167/1990). L'articolo 12 D.L. n.78 del 2009 prevede per i capitali non indicati e detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, il cui elenco è contenuto nel D.M. 21 novembre 2001, si presumono frutto di evasione salvo che sian già stati tassati o che non dovevano esserlo. Secondo la Corte di Giustizia Europea, questa discriminazione non può essere ammessa (sentenze Corte di Giustizia, C-155/08 e C-157/08).

Sanatoria - Secondo la norma di comportamento dell’Aidcec n. 185 del 2012, per sanare la mancata compilazione del modulo RW è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa con il quadro compilato entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta e prima dell'avvio di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, pagando però la sanzione prevista per le integrative di importo pari a 258 euro (art. 8 c.1 D.Lgs. n.471/1997). Tale importo può essere ridotto ad un ottavo (32 euro), con ilravvedimento operoso, se l'integrazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, evitando cosi la confisca. L’Agenzia delle entrate ha però chiarito che, nonostante l'invio dell'integrativa, è dovuta anche la sanzione proporzionale dal 10% al 50% degli importi non indicati (Circolare n.49/2009), seppur ridotta all'1,25% (1/8 del 10%) qualora il pagamento spontaneo avvenga entro la scadenza della dichiarazione dell'anno successivo (circolare n.11/ 2010). Qualora il fisco accerti la violazione, “entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e tale definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie” (art. 16 c. 3 D.Lgs. n.472/1997).
Autore: Redazione Fiscal Focus

IVIE: nessuna sospensione, ma OK alla proroga

Con il D.L. n.54 del 2013, il Governo ha disposto la sospensione del pagamento dell’acconto Imu solo per gli immobili e relative pertinenze, situati nel territorio dello Stato, purché siano adibiti ad abitazione principale e non siano classificate come signorili. Nulla invece è stato previsto circa le abitazioni principali situate all'estero, per le quali è dovuta l'Ivie alle scadenze prestabilite, che coincidono con quelle del versamento Irpef. 


Ivie – L’imposta sul valore degli Immobili situati all’estero, introdotta dal Decreto Salva Italia e rimodulata dal D.L. 16/2012, trova la sua prima applicazione nel 2012 e non più dal 2011, come originariamente previsto. Essa colpisce i titolari di diritti reali su immobili, cioè fabbricati e terreni a qualsiasi uso destinati, che si trovano all’estero. Essa è dovuta in proporzione alla quota di proprietà o di altro diritto reale (fatta eccezione per il diritto di usufrutto) e va rapportata al periodo dell’anno in cui sussiste la titolarità. Tale imposta è dovuta solo se il contribuente risulta fiscalmente residente in Italia. Tale presupposto si ha, ai sensi dell’articolo2 Tuir, quando il contribuente, per la maggior parte del periodo d’imposta, risulta iscritto all’anagrafe della popolazione residente, ovvero domiciliato o residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato.

Aliquota agevolata 
– L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28 del 2012, ha chiarito che l'aliquota di favore per l'abitazione principale all'estero è fruibile se il contribuente non è in possesso in Italia di altra abitazione principale ed è riservata ai soggetti che prestano lavoro all'estero “per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia” e che la residenza sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati. Qualora, durante l'anno, il lavoratore faccia rientro in Italia, tale imposta sarà dovuta nella misura piena dello 0,76%, dal giorno di rientro del lavoratore in Italia.

Base imponibile – La base imponibile dell’imposta è calcolata sul valore catastale così come determinato e rivalutato nel Paese in cui è situato l'immobile, tenendo a mente che per gli immobili che si trovano all'interno del territorio europeo o nei Paesi aderenti allo spazio economico europeo, ovvero, sia per questi immobili (ove non fosse disponibile il valore catastale) sia per quelli situati in altri Paesi, il valore è dato dal costo risultante dall'atto di acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato al 31.12. Si consiglia comunque di verificare le tabelle allegate al documento di prassi citato (Circolare n.28/E/2012) per la verifica di eventuali eccezioni.
L’imposta va determinata applicando alla base imponibile così individuata, un’aliquota dello 0,76% e dello 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Dall’importo risultante è detraibile, fino a concorrenza del relativo ammontare, l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è ubicato l’immobile. Se l’immobile è situato in uno Stato UE o aderente allo SEE (Norvegia, Islanda), dall’imposta si detrae l’imposta patrimoniale versata nello Stato estero. In presenza di un’eccedenza d’imposta reddituale estera gravante sullo stesso immobile e non utilizzata ex art. 165 TUIR, è possibile detrarre, fino a concorrenza, un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.
Qualora la legislazione estera fornisca un valore che esprime il c.d. reddito medio ordinario dell'immobile, ma senza prevedere meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione simili a quelli previsti dalla legislazione nazionale, può prendersi come base imponibile detto valore, in sostituzione di quello indicato come costo di acquisto o di mercato, applicando però i coefficienti moltiplicativi previsti per l'Imu.

Soglia e modalità di versamento
 - L'imposta non è dovuta se non supera l'importo di euro 200 (art. 19 c. 15 D.L. n.201/2011, cosi come modificato dal D.L. 16/2012) e il versamento va effettuato con le stesse modalità, di saldo e di acconto Irpef e alle stesse scadenze previste per tale imposta. Grazie al DPCM del 13 giugno 2013 anche l’Ivie viene prorogata come gli altri versamenti all’8 luglio 2013 per i soggetti che ne possono beneficiare.

Novità 2013 
– La grande novità è che per l'anno 2011 tale imposta non è dovuta e che tutti i versamenti effettuati con riferimento all'anno 2011 devono essere imputati in acconto rispetto all'imposta dovuta per il 2012. L’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che non si applicano le sanzioni previste per l'omesso o insufficiente versamento relativo alle imposte originariamente dovute per il periodo 2011 e che per gli immobili, per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, sarà quest'ultima a provvedere ad applicare e a versare l'imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista, anche per gli immobili oggetto di emersione con lo scudo fiscale. Se il contribuente non fornisce la provvista la fiduciaria sarà tenuta invece a comunicare i dati del contribuente e gli altri dati per il calcolo dell'imposta nel 770 ordinario (Circolare n.13/2013).
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 1 luglio 2013

Unico e spese di ristrutturazione

Doppio limite alla detrazione

Premessa – Per il contribuente che ha sostenuto gli oneri di ristrutturazione, effettuando il pagamento dei medesimi, in parte prima del D.L. n. 83/2012, cioè prima del 26 giugno 2012 (in questo caso si applica la percentuale di detrazione del 36%), e in parte dopo l’approvazione di tale decreto-legge, (che ha elevato la percentuale di detrazione ed il tetto massimo di spesa) non sono previste disposizioni volte a limitare la detrazione. Il contribuente può pertanto fruire della maggiore detrazione del 50%, determinata entro il limite di 96.000 euro, in luogo di quella meno favorevole (del 36%) per gli oneri sostenuti entro il 25 giugno 2012.

D.L. crescita 
- Nel corso del periodo d’imposta 2012 e nel 2013 è stata approvata una serie di misure con l’intento di agevolare la ripresa del settore edile a seguito della crisi che ha colpito l’intero Paese, ma in particolare il mercato edile/immobiliare. Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (2), contenente “Misure urgenti per la crescita del Paese”, ha reso più conveniente la detrazione spettante ai contribuenti che hanno sostenuto oneri per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione straordinaria e, più in generale, riguardanti il recupero del patrimonio edilizio.

Le modifiche - In particolare tale provvedimento ha reso più vantaggioso il beneficio fiscale per effetto di una duplice modifica. La percentuale di detrazione, applicabile dall’entrata in vigore del decreto (dal 26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013, è stata elevata al 50% in luogo di quella precedente del 36%. Inoltre è stato anche incrementato il “tetto” massimo di spesa essendo ora possibile determinare la detrazione applicando la predetta percentuale all’importo massimo di 96.000 euro.

Effetti su Unico 2013 - Sono quindi sorti alcuni dubbi interpretativi nel passaggio al sistema più “favorevole”. Ad esempio il contribuente potrebbe aver sostenuto gli oneri di ristrutturazione, effettuando il pagamento dei medesimi, in parte prima dell’intervento del legislatore (in questo caso si applica la percentuale del 36%), ed in parte dopo l’approvazione del citato decreto-legge che ha elevato la percentuale di detrazione ed il “tetto” massimo di spesa. Non è del tutto chiaro, sia pure in talune specifiche ipotesi, come determinare la detrazione spettante da far valere all’interno del modello UNICO 2013.

I dubbi - L’Agenzia delle Entrate ha affrontato, fornendo una serie di chiarimenti, l’ipotesi di un contribuente che ha sostenuto spese per interventi sul medesimo immobile per 48.000 euro entro il 25 giugno 2012 e per 96.000 euro nel periodo 26 giugno 31 dicembre del 2012. Il contribuente ha chiesto chiarimenti ed in particolare se fosse possibile scegliere la detrazione di cui fruire nel modello UNICO 2013. In altre parole ove la risposta fosse stata affermativa il contribuente avrebbe tralasciato la detrazione pari al 36% al fine di fruire di quella spettante nella misura del 50% sul limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Circolare 13/E/2013 - La soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 2013 in esame è stata positiva. Secondo quanto affermato dalla circolare “non sono previste disposizioni volte a limitare l’applicazione nell’ipotesi che un contribuente abbia già sostenuto spese agevolabili fino al 25 giugno 2012”. Inoltre deve essere anche osservato come l’incremento della detrazione sia stato previsto con l’intento di favorire il settore edilizia, quindi con la finalità di incentivare la maggiore richiesta di interventi di ristrutturazione. Il contribuente può pertanto fruire della maggiore detrazione del 50%, determinata entro il limite di 96.000 euro, in luogo di quella meno favorevole (del 36%) per gli oneri sostenuti entro il 25 giugno 2012.
Autore: Redazione Fiscal Focus