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mercoledì 14 novembre 2012

Aumento per le detrazioni per figli a carico dal 2013.


Articolo di Massimo Negro - Eutekne

Lo prevede l’emendamento dei relatori al disegno di legge di stabilità, al posto della riduzione delle prime due aliquote IRPEF
Dal 1° gennaio 2013 aumentano di 180 euro le detrazioni IRPEF per i figli a carico. È quanto contenuto nell’emendamento fiscale dei relatori al disegno di legge di stabilità, in sostituzione della riduzione di un punto percentuale delle prime due aliquote IRPEF e della “manovra” sugli oneri deducibili e detraibili che era prevista dal testo originario del provvedimento.
Mediante alcune modifiche all’art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR, viene quindi aumentata da 800 a 980 euro la detrazione d’imposta per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione d’imposta “sale” da 900 a 1.080 euro in relazione a ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Resta fermo il previsto incremento di 220 euro per ogni figlio a carico portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104; in tal caso, pertanto, le “nuove” detrazioni diventano di 1.200 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni, ovvero di 1.300 euro se ha un’età inferiore a tre anni.
I suddetti importi delle detrazioni sono però “teorici”, in quanto rimane invariato il complesso meccanismo previsto per parametrare l’ammontare della detrazione effettivamentespettante al reddito complessivo del contribuente che ha i figli a carico. Ai fini in esame, si ricorda che nel “reddito complessivo” devono essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” e l’agevolazione ACE utilizzata.
Ad esempio, un contribuente con un figlio a carico di due anni (non portatore di handicap) e un reddito complessivo IRPEF di 30.000 euro, vedrà “salire” la propria detrazione da 615,79 a 738,95 euro; qualora il reddito fosse di 70.000 euro, la detrazione passa invece da 236,84 a 284,21 euro.
Considerando invece due figli a carico, con due e cinque anni di età, non portatori di handicap, si avrà che:
- con un reddito di 30.000 euro, le detrazioni spettanti aumentano da 1.236,36 a 1.498,18 euro;
- con un reddito di 70.000 euro, le detrazioni passano invece da 618,18 a 749,09 euro.
Resta fermo che, qualora il figlio non risulti a carico per l’intero anno, la detrazione vaparametrata ai mesi in cui risulta a carico.
Nulla cambia, inoltre, in relazione alle condizioni previste per poter usufruire delle detrazioni. È infatti sufficiente che ciascun figlio non sia titolare di un reddito complessivo IRPEFsuperiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili), a prescindere dalla sua età, dal fatto che sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e dalla circostanza che conviva con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero).
Come regola generale, il suddetto limite di 2.840,51 euro comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria, con esclusione quindi dei redditi esenti, dei redditi soggetti a tassazione separata, di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; anche in tale caso, bisogna però tenere conto dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”.
Confermate anche tutte le attuali regole in materia di ripartizione tra i genitori della detrazione spettante per i figli a carico.
In particolare, in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione spettante deve essere ripartita al 50% tra gli stessi, salva la possibilità di attribuirla interamente al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato; tale “trasferimento” può essere opportuno nel caso di un genitore con un reddito basso, che potrebbe avere un’IRPEF lorda non sufficiente ad “assorbire” la propria quota di detrazione, ma comporta comunque la perdita, a livello familiare, di una parte della detrazione effettivamente spettante, in quanto l’intera detrazione “teorica” per ogni figlio viene parametrata al maggior reddito dell’altro genitore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione deglieffetti civili del matrimonio (divorzio), la detrazione d’imposta spetta al genitore affidatario, salvo un diverso accordo che stabilisca la ripartizione della detrazione nella misura del 50% ovvero attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%, salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.
Infine, si segnala che nessun incremento è invece previsto per l’ulteriore detrazione di 1.200 euro, prevista a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico.

martedì 13 novembre 2012

Dichiarazione Imu: i profili sanzionatori per le violazioni commesse


La dichiarazione infedele - È ritenuta “infedele” una dichiarazione che, seppur presentata entro la scadenza corretta, contiene dati non corrispondenti a quelli reali. È tuttavia necessario differenziare la violazione, a seconda che gli errori contenuti nella dichiarazione infedele presentata dal contribuente, incidano o meno sulla determinazione del tributo. Infatti, se l’errore contenuto nella dichiarazione IMU:
- incide sulla determinazione dell’imposta, tale violazione è punita con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 e il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992);
- non incide sulla determinazione dell’imposta, la violazione è punita con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 e € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992).
Si ricorda a tal proposito la recente Sentenza n.44/30/12 della CTR Lombardia, la quale ha chiarito che se il contribuente, nel presentare la dichiarazione Ici, commette un errore, indicando un immobile in una categoria catastale diversa da quella reale, la violazione contestabile dall’ufficio è quella di dichiarazione infedele e non quella più grave di omissione dell'obbligo dichiarativo. Nella dichiarazione Ici la società aveva, infatti, denunciato il possesso di due immobili censiti nella categoria catastale C/3; l'ente locale aveva notificato nel 2002 e 2003 gli avvisi di accertamento contestando l'omessa dichiarazione Ici dell'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale D/7. La CTR rileva che il caso in esame riguarda certamente un’ipotesi di dichiarazione Ici infedele e non di omessa dichiarazione.

L’omessa dichiarazione - Una dichiarazione IMU è da considerarsi omessa se inoltrata agli uffici competenti oltre 90 giorni dal termine ordinario per la presentazione.
L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

Mancata esibizione o trasmissione di documenti - La mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti, utili ai fini dell’attività di accertamento, è punita con la sanzione fissa che va da € 51,00 a € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992).
Identica sanzione è inoltre applicabile nel caso di mancata restituzione ovvero mancata o infedele compilazione di questionari ricevuti dagli organi di controllo. Va ricordato che a questa violazione non è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

Violazioni puramente formali - Il D.Lgs. n. 32/2001, intervenendo sull’art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, ha disposto che nel caso di violazioni puramente formali, vale a dire quelle che non ostacolano l’attività di controllo e non sono collegate a un minor versamento d’imposta; non possono essere applicate sanzioni. Tale principio si ritiene sia applicabile anche in materia di IMU (così come lo era in materia di ICI).
Infatti, nonostante il menzionato Decreto non intervenga direttamente sulla disciplina delle sanzioni in ambito di finanza locale, sembra corretta l’estensione a tale imposta delle modificazioni apportate all’art. 6, D.Lgs. n. 472/97 relativamente alle cause di non punibilità, dato che l’art. 16, D.Lgs. n 473/97 recita: “alle violazioni in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie […]”. 
Tale orientamento è inoltre confermato dall’articolo 10, comma 3 della Legge n. 212/2000, che prevede la non punibilità dell’errore commesso dal contribuente “quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”.
Autore: Carla De Luca

lunedì 12 novembre 2012

Bonus ristrutturazione: l’iter da seguire


È importante la tracciabilità del pagamento eseguito con bonifico

Il beneficio dei bonus ristrutturazioni - Per i bonus del 55 e del 36-50% i tetti massimi di spesa o di detrazione si applicano ad ogni opera eseguita su un fabbricato, quindi è possibile beneficiare della detrazione per intero per le opere eseguite su due diversi immobili di proprietà (una prima casa e una casa di villeggiatura), oppure cumulare le detrazioni da imputare alle opere condominiali con quelle che riguardano un singolo appartamento del condominio o infine cumulare due detrazioni su uno stesso immobile quando riguardino insiemi di opere eseguite in tempi diversi con diverse prassi autorizzative.

La rateizzazione – La detrazione del 36-50% e quella del 55% si recuperano, per le spese affrontate dal 2012 in poi, sempre e comunque in 10 rate di uguale importo e non vi sono più le rateizzazioni agevolate per alcune categorie di contribuenti, in 5 o 3 rate previste fino al 2011, solo per il 36%.

Spese effettivamente sostenute – Per il beneficio contano le spese effettivamente sostenute, e il diritto al detrazione non si può passare a un familiare. Non può beneficiare della detrazione neanche il condomino moroso, anche se il condominio ha anticipato la sua quota. Tra le spese che rientrano nel diritto alla detrazione vi è l'Iva sulle spese, le spese per la progettazione, l'acquisto dei materiali, l'esecuzione dei lavori, la relazione di conformità per gli impianti, l'eventuale certificazione energetica e la documentazione obbligatoria di sicurezza statica dei fabbricati, le perizie e i sopralluoghi, le spese per le concessioni, le autorizzazioni, i permessi di costruire, i bolli relativi alla documentazione, gli oneri di urbanizzazione, la tassa per l'occupazione di spazi pubblici, e qualsiasi altra prestazione professionale connessa.

Spese per l’amministratore – Non è molto chiaro se rientrino tra le spese detraibili gli eventuali onorari extra, pagati all'amministratore condominiale per l'assistenza ai lavori e la preparazione della documentazione. In particolare, c’è chi afferma che si tratta sempre di prestazione professionale, e chi afferma (la maggioranza) che l’opera dell'amministratore ha un compito che non è connesso direttamente alle opere di ristrutturazione, quindi non rientrerebbe nelle spese agevolabili.

Acquisto diretto del materiale 
- L'acquisto diretto di materiale da parte di chi ristruttura, anche se non incluso nelle fatture della ditta edile, è comunque agevolato, purché i pagamenti siano eseguiti con bonifico. Viceversa non sono detraibili gli interessi passivi pagati per mutui (anche se volti alla ristrutturazione) e le relative spese accessorie, anche fiscali.

Obbligo del bonifico – Risulta ormai chiaro, oltre che fondamentale, l'obbligo del pagamento con i bonifici che contengono i dati richiesti dalla legge. Va utilizzato il modulo che banche e poste predispongono allo scopo, e non quello ordinario, ma alcuni istituti consentono di effettuare questi bonifici anche online. Le informazioni essenziali sono: la causale, il codice fiscale di chi effettua il pagamento e la partita Iva (o il codice fiscale) di chi lo riceve. Non vi è l’obbligo del bonifico per i pagamenti effettuati alle amministrazioni pubbliche relativamente agli oneri di urbanizzazione, per l'imposta di bollo e per i diritti pagati per i permessi di costruire e per le ri

venerdì 9 novembre 2012

Bonus fiscali: le detrazioni anche per i familiari


La convivenza del familiare è un titolo idoneo per la detenzione dell’immobile

I soggetti beneficiari - I soggetti privati (persone fisiche) che possono beneficiare della detrazione del 36 - 50% relativamente alle ristrutturazioni edilizie è abbastanza ampia, si va dal proprietario, all’usufruttario, all’inquilino, al socio di cooperativa. Possono beneficiare dell’agevolazione anche il familiare convivente e il promissario acquirente con il preliminare registrato. I contribuenti che possono usufruire della detrazione Irpef del 36-50%, tuttavia devono essere contemporaneamente, i soggetti che hanno sostenuto le spese oggetto dell’agevolazione, queste devono restare effettivamente a loro carico, devono essere soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono possedere o detenere, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Requisito del possesso - Beneficiano dell'agevolazione il proprietario, il nudo proprietario o il titolare di un diritto reale sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione), l'inquilino, il comodatario, il socio di cooperative non a proprietà indivisa, l'assegnatario di alloggio anche se non ancora titolare di mutuo individuale (possessore) e quello di cooperative a proprietà indivisa, assegnatario di alloggi (detentore).

Familiari conviventi -
 Per familiare si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Secondo l’Agenzia delle Entrate, è titolo idoneo alla detenzione dell'immobile anche la “situazione di convivenza” di colui che sostiene le spese con il familiare che è possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori. Dopo tale orientamento, la detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie spetta anche ai familiari conviventi del proprietario o del titolare di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento, dell'inquilino o del comodatario, se, i sopra evidenziati soggetti sostengano le spese dell'intervento (quinti fattura ad essi intestata e pagamento tramite bonifico), e siano conviventi già dal momento in cui si attiva la procedura finalizzata all'esercizio della detrazione, che ora corrisponde al momento in cui iniziano i lavori, come accade per il 55%.

Non abitazione principale – Nei casi di convivenza, non è necessario che l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione sia l'abitazione principale dell'intestatario dell'immobile e del familiare convivente, ma è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.

Intestazioni delle autorizzazioni – Per quanto riguarda le autorizzazioni comunali, non è rilevante il fatto che le stesse siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente che effettua le spese.

Presenza di un preliminare registrato – Con il contratto preliminare di compravendita registrato, il promissario acquirente ha il titolo idoneo per poter essere considerato detentore dell'immobile. La circolare ministeriale 11 maggio 1998, n. 121/E, ha previsto che in caso di stipula di un preliminare di compravendita dell'unità immobiliare, regolarmente registrato, il promissario acquirente, che già possiede l'abitazione, può beneficiare della detrazione Irpef sui lavori che vengono effettuati.
Autore: Redazione Fiscal Focus

IMU e casi particolari


Immobile adibito ad abitazione principale e locato parzialmente - L’immobile ricavato da una porzione della propria abitazione principale, concesso in locazione, non fa venire meno i benefici fiscali previsti per tale abitazione.
Ai fini della compilazione del dichiarativo, nel quadro RB di Unico PF, nella colonna 2 (Utilizzo) va indicato il codice 1 e vanno compilate le colonne 5 (Codice canone) e 6 (Canone di locazione).
La locazione può essere oggetto di opzione per l’applicazione della c.d. tassa piatta o cedolare secca e nel modello di registrazione da presentare all’Agenzia delle Entrate (modello 69 o Siria) va indicato nello spazio riservato ai “dati degli immobili” la lettera P per segnalare che si tratta di “porzione di immobile”.
Ai fini dell’Imu, come per l’Irpef, le agevolazioni vengono confermate, a condizione che il soggetto passivo rispetti i requisiti fattuali richiesti dall’art.13 comma 2 del D.L. n.201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, ovvero dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione oggetto di locazione parziale.
Le agevolazioni Imu (aliquota ridotta e detrazione) spettano perché sussistono i requisiti richiamati dalla norma, a nulla rilevando la circostanza che parte della casa sia concessa in locazione, come chiarito dal MEF in tema di ICI nella Risoluzione 19 novembre 1993 protocollo 2/723.
In linea generale tale situazione non va comunicata nella Dichiarazione IMU, trattandosi di abitazione principale, con le eccezioni del caso.

Immobile acquisito all’asta - Nel caso di acquisto di un fabbricato tramite asta giudiziaria, la tassazione ai fini Imu dello stesso in capo all’acquirente deve decorrere presumibilmente dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile.
Con riferimento alla data di presentazione della Dichiarazione IMU, va detto che l’articolo 9, comma 3, lettera b), del D.L. 174/2012, nel modificare il comma 12-ter dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 (convertito dalla Legge 214/2011), ha fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 (Circolare 3/DF del 18 maggio 2012, paragrafo 11).
Successivamente, e nello specifico venerdì 2 novembre 2012 è stato approvato alla Camera l'emendamento che rinvia i termini per la dichiarazione Imu. Il testo non è molto preciso, ma sembra confermare la regola generale dei 90 giorni. In pratica, la scadenza è doppia:
- per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto nel 2012, per esempio nel caso di un'area edificabile acquistata a febbraio o marzo di quest'anno, la dichiarazione andrà presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione dei modelli in “Gazzetta Ufficiale”. Dal momento che il provvedimento con istruzioni e modelli è già stato pubblicato lo scorso 6 novembre 2012, la scadenza è fissata al 4 febbraio 2013;
- questo termine non riguarda, invece, i proprietari che hanno visto l'obbligo di dichiarazione dopo la pubblicazione dei modelli. Se l’immobile fosse stato acquisito il 10 gennaio 2013, il termine per la dichiarazione avrebbe dovuto continuare a seguire la regola generale dei 90 giorni, scadendo il 10 di aprile 2013.

Tuttavia, si segnala che le istruzioni approvate con D.M. del 30 ottobre 2012 e le istruzioni e modello Ici approvati con D.M. 12 maggio 2009, per la compilazione della dichiarazione non indicano, tra le fattispecie per le quali scatta l’obbligo dichiarativo, gli immobili “oggetto di vendita all’asta giudiziaria”.
Da ciò si potrebbe presumere che il contribuente non sia tenuto a presentare la dichiarazione Imu al Comune competente per comunicare l’acquisto dell’immobile in sede di asta giudiziaria.
Autore: Carla De Luca

mercoledì 7 novembre 2012

IMU:la dichiarazione al 4 febbraio 2013


La questione della proroga della scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU ha ormai assunto dei toni quasi ironici: gli emendamenti presentati, durante la bagarre elettorale, al D.L. enti locali n. 174/2012 sono ormai arrivati a quota tre.
La nuova scadenza, che dovrebbe trovare spazio in un maxi emendamento governativo, per le variazioni avvenute nel 2012, è quella che prevede la presentazione entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del D.M. di approvazione del modello e delle istruzioni, avvenuta lo scorso 5 novembre 2012.

Le scadenze - A oggi, dunque, e sottolineiamo a oggi, il modello va presentato entro il prossimo 4 febbraio 2013 (dato che il 3 febbraio è festivo).
Va, tuttavia, fatta una distinzione tra:
- gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto nel 2012, per i quali la dichiarazione andrà presentata entro la menzionata scadenza del 4 febbraio 2013 (entro 90 giorni dalla pubblicazione dei modelli in “Gazzetta Ufficiale”);
- gli immobili di proprietari che hanno maturato l'obbligo dichiarativo dopo la pubblicazione dei modelli (dopo il 5 novembre 2012), che continuano a seguire la regola generale dei 90 giorni: se il fabbricato viene acquistato il 10 gennaio 2013, il termine per la dichiarazione dovrà continuare a seguire la regola generale dei 90 giorni, scadendo in questo caso il 10 di aprile 2013.
Una conferma di tali scadenze è quanto mai opportuna.

La compilazione del modello - Se la scadenza della dichiarazione Imu è un rebus, la vera questione si pone circa la compilazione, data la casistica estremamente varia e complessa delle situazioni considerate soggette alla comunicazione.

Casi oggetto di dichiarazione – L’acquisto di un’area fabbricabile, il mutamento da terreno agricolo ad area fabbricabile, l’inizio o la cessazione del diritto all'esenzione Imu, il possesso di immobili locati, d'impresa o appartenenti a soggetti Ires per i quali il Comune ha deliberato un'aliquota ridotta (per i fabbricati locati solo se il contratto è stato registrato prima del 1° luglio 2010), i beni merce delle imprese costruttrici per i quali il Comune ha deciso un'aliquota sino allo 0,38 per cento, i fabbricati d'interesse storico artistico, i fabbricati inagibili o inabitabili per i quali è cessato il diritto alla riduzione dell'imponibile, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap, la riunione di usufrutto non iscritta in catasto, la nascita o la cessazione dell'usufrutto legale, l’area edificabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto o da un soggetto Iap e gli immobili esenti degli enti non commerciali sono tutti casi in cui il modello va presentato.

Casi di esonero – In linea generale l’abitazione principale e relative pertinenze non sono soggette a dichiarazione, così come l’ex casa coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio, con la sola eccezione della casa ubicata in un comune diverso da quello di celebrazione del matrimonio o di nascita dell'assegnatario, l’acquisto di immobile transitato dal MUI (Modello unico informatico), l’immobile oggetto di uno specifico obbligo di comunicazione deliberato dal Comune ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli immobili detenuti in leasing già denunciati ai fini Ici, i fabbricati rurali strumentali, le variazioni catastali denunciate agli uffici del Territorio, il terreno agricolo posseduto da privato in comune montano.

Casi poco chiari – Non è ancora chiaro se debba essere presentata la dichiarazione per gli immobili in concessione su beni demaniali, già dichiarati ai fini Ici e per gli immobili istituzionali di enti pubblici.
Tali dubbi sono causati più da un coordinamento testuale che potrebbe essere corretto da una circolare delle Entrate: tali beni non sono, infatti, esplicitamente indicati tra quelli da non dichiarare, nonostante la loro esenzione dall’imposta.
Ma l’incognita più grande è legata all'individuazione di quei casi in cui l’obbligo è lasciato alla determinazione degli enti locali: cioè l'obbligo di segnalare le situazioni che beneficiano di aliquote agevolate, tranne che per i casi in cui i Comuni stessi prevedano comunicazioni specifiche.
In queste situazioni, quindi, il contribuente dovrà verificare la delibera comunale presente sul sito web istituzionale dell’ente, ad esempio nei casi in cui il possesso sia relativo a negozi, capannoni, centri commerciali e abitazioni date in locazione potenzialmente agevolabili: l'aliquota può essere ridotta fino al 4 per mille.
L'obbligo dichiarativo scatta in tutti i casi in cui il Comune preveda un'aliquota speciale, inferiore a quella “ordinaria”, decisa per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale. 
Quindi se il consiglio comunale decide il 10 per mille come aliquota “ordinaria” e il 9 per mille nel caso di abitazione locate, i proprietari dovranno presentare la dichiarazione IMU.
Attendiamo gli opportuni chiarimenti.
Autore: Carla De Luca

lunedì 5 novembre 2012

Deducibilità piena per l’auto strumentale


La forzatura del concetto di strumentalità porta a considerare tali solo quei veicoli senza i quali l’attività non può essere esercitata

Premessa – Vanno considerati veicoli “strumentali” solamente quelli “senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata”. Solo tali veicoli e quelli a uso pubblico godono della deducibilità piena.

Deducibilità piena - L’art. 164, comma 1, lett. a) del Tuir prevede la completa deducibilità fiscale delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Sono inoltre interamente deducibili i veicoli adibiti a uso pubblico.

Modalità di acquisto
 - La deducibilità totale del costo dei mezzi che rientrano nelle categorie appena citate vale in caso di acquisto del mezzo di trasporto, in caso di leasing e, infine, in caso di noleggio. Pertanto, a prescindere dal modo in cui l’azienda possiede il bene, se si tratta di un mezzo di trasporto che rientra in una delle ipotesi disciplinate dall’art. 164, comma 1, lett. a), del Tuir, la deducibilità dei costi inerenti il veicolo medesimo era ed è pari al 100%.

Auto strumentale – Circa il concetto di strumentalità, l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta forzando in modo del tutto sproporzionato tale nozione. In particolare nelle CC.MM. 13 febbraio 1997, n. 37/E e 10 febbraio 1998, n. 48/E, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che vanno considerati quali veicoli “utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa” quelli “senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata”, come, ad esempio, le autovetture possedute dalle imprese di noleggio. Tale interpretazione è stata ribadita anche nelle CC.MM. 19 gennaio 2007, n. 1/E e 16 febbraio 2007, n. 11/E.

Limitazione - Tale interpretazione è stata fortemente criticata, in quanto non consente l'integrale deducibilità delle spese relative a veicoli il cui utilizzo ha, comunque, un collegamento, seppure non diretto, con la produzione dei ricavi. Infatti, circoscrivendo, ai fini della strumentalità, il concetto di “utilizzo” ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipenda direttamente dall'impiego del veicolo, si esclude la possibilità di dedurre tutti quei costi inerenti a un veicolo che, seppur indirettamente, è comunque necessario per lo svolgimento di alcune fasi della produzione o della commercializzazione di beni o servizi.

Irrilevanza di altre fattispecie – L’indeducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati per visitare i clienti è stata, peraltro, affermata dall'Agenzia delle Entrate nella R.M. 23 marzo 2007, n. 59/E, nella quale è stata sostenuta l'irrilevanza delle concrete modalità di organizzazione dell'attività dell'impresa addotte a giustificazione della necessità dell'utilizzo dei veicoli, quali l'assenza di locali destinati alla vendita, l'effettuazione delle prestazioni di vendita in forza di mandati di agenzia e l'utilizzo delle autovetture da parte del personale dipendente esclusivamente per svolgere le dette prestazioni di vendita. Nella C.M. 12 giugno 2002, n. 50/E è stato altresì chiarito che non sussiste il requisito della strumentalità nell’attività propria dell'impresa nel caso di autovetture, allestite all'esterno con messaggi pubblicitari e marchi d'impresa e utilizzate da una società operanti nel campo della mediazione immobiliare.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 2 novembre 2012

Il funzionamento del nuovo Redditometro


Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, in occasione di un’audizione tenutasi lo scorso 31 ottobre 2012 presso la Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe tributaria, aggiorna su alcuni temi di scottante attualità, tra i quali spicca per importanza l’utilizzo dei dati dell’Anagrafe tributaria per il funzionamento del nuovo redditometro.

Lo strumento – Il nuovo redditometro è il risultato dell’ innovazione introdotta in materia di accertamento sintetico, elaborato al fine di rendere più efficiente la ricostruzione sintetica del reddito del contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria, e tener conto del mutato contesto socio-economico.
L’Agenzia, spiega Befera, in una fase preventiva di analisi dei dati provenienti dalle dichiarazioni dei redditi e da altre fonti informative dell’Anagrafe tributaria, spiegherà la sua azione su un campione significativo di contribuenti (50 milioni di soggetti distribuiti su 22 milioni di famiglie).
L’amministrazione finanziaria, in collaborazione con la società Sose, ha individuato un modello di variabili di spesa, in relazione alla tipologia di nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza.
In particolare ha individuato 100 voci di spesa che contemplano i diversi aspetti della vita quotidiana di un contribuente (includendo gli incrementi patrimoniali effettuati al netto dei disinvestimenti e spese comuni come gli alimentari, abbigliamento, calzature, ecc., che normalmente sostiene una famiglia del tipo previsto, che vive in una determinata area geografica), mentre il vecchio redditometro, disciplinato dal DM 10 settembre 1992, ancora applicabile agli accertamenti sintetici relativi agli anni d’imposta fino al 2008, valorizzava beni di riferimento ormai obsoleti.

Le voci di spesa rilevanti-
 Le voci di spesa oggi individuate sono riconducibili a sette categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, investimenti immobiliari e mobiliari netti e altre spese significative.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di futura pubblicazione, che stabilirà le modalità utili per la determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente, sarà incentrato prevalentemente:
‐ sulle spese presenti in Anagrafe tributaria;
‐ sulle spese stimate il cui valore è ottenuto applicando una valorizzazione a dati certi;
‐ in via residuale sulla spesa media Istat che fotografa le spese medie di tipo corrente (alimentari, abbigliamento, calzature, etc.) sostenute da ogni tipologia di famiglia che vive in una determinata area geografica.

Serpico: i dati a disposizione del fisco – Secondo Befera, con il nuovo strumento viene valorizzato adeguatamente il patrimonio informativo di cui già dispone l’Agenzia, implementato con i dati provenienti dallo “spesometro” e con i movimenti bancari, collegando a dati certi il necessario confronto con il contribuente e riducendo al minimo l’incidenza delle presunzioni. 
Questo è naturalmente da dimostrare, dato il riferimento alla spesa media Istat.

Il contraddittorio necessario 
– La novità più rilevante che caratterizza il nuovo redditometro è sicuramente l’introduzione del “contraddittorio necessario”.
Il contribuente viene chiamato a fornire all’amministrazione dati e notizie rilevanti per la ricostruzione sintetica del reddito, prima dell’avvio di un procedimento di accertamento con adesione vero e proprio, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 218/97.

Il software: con il verde sei coerente e con il rosso incoerente –
 L’Agenzia, in collaborazione con la Sose, ha realizzato un software di autodiagnosi stand-alone denominato Redditest, che sarà reso disponibile a breve, per consentire in autonomia una preventiva verifica della coerenza tra il reddito prodotto dal nucleo familiare e le spese sostenute nell’anno (si ricorda che sarà applicato già dall’anno d’imposta 2009).
I dati inseriti, specifica Befera, rimangono noti solo al contribuente e non ne rimane alcuna traccia sul web.
Nel calcolo del Redditest, a ciascun dato inserito, è attribuito un coefficiente che misura la relazione tra l’elemento di spesa conosciuto e il reddito complessivo, assorbendo anche la relazione tra altri elementi non conosciuti, ma correlati con quello noto, e il reddito stesso.
Il risultato che apparirà darà un risultato verde di coerenza o rosso di incoerenza.
Tale strumento di autodiagnosi consentirà al contribuente di verificare per gli anni 2009-2010-2011 e preventivamente per il 2012 la “coerenza” tra il reddito familiare, rispetto alla capacità di spesa manifestata nell’anno di riferimento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 31 ottobre 2012

Assonime analizza le nuove S.r.l. speciali, semplificata e a capitale ridotto.


Assonime è un'associazione fra le Società Italiane per Azioni.

Circolare n. 29 del 3 ottobre 2012
Il Legislatore ha previsto due nuove tipologie di S.r.l. “speciali”: accanto alla S.r.l. semplificata, destinata ai giovani (per poter essere socio occorre un’età non superiore a 35 anni), l’art. 44 del D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Crescita o Sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134/2012) ha previsto un’ulteriore tipologia di S.r.l., quella “a capitale ridotto” (aperta anche agli over 35 anni). Assonime torna sul tema fornendo importanti spunti di riflessione con la Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012.

La SRLCR è, secondo Assonime, da considerare come il modello generale. Laddove la compagine societaria sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni e si beneficia di un regime agevolato (SRLS), al superamento dei 35 anni di età da parte dei soci la disciplina si uniforma a quella generale della SRLCR.
Entrambe le figure sono comunque riconducibili al tipo generale della società a responsabilità limitata, a cui si richiama espressamente la disciplina per tutti i profili non espressamente regolati. 

L’atto costitutivo 
- La SRLCR e la SRLS possono essere costituite con contratto o atto unilaterale. 
L’atto costitutivo della SRLS deve essere redatto in conformità al modello standard tipizzato con D.M. Giustizia (articolo 2463 bis,comma 2) e non sono dovuti oneri notarili e l’atto è esente da bollo e diritti di segreteria; non sussiste, invece, un’analoga indicazione per l’atto costitutivo della SLRCR. Assonime ritiene quindi che l’atto costitutivo della SRLCR non debba adeguarsi al predetto modello, come confermato anche dal Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie. Non solo, ma sostiene anche la tesi secondo cui per le SRLS sussiste si l’obbligo di adottare il modello di statuto, ma non anche il divieto di introdurre clausole non previste nel modello tipizzato. Assonime ritiene, infatti, preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori e usufruire degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata,a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della SRLS.

L’organo amministrativo
 - Nella disciplina ordinaria delle s.r.l., l’amministrazione della società deve essere affidata a soci. Questo principio è però derogabile, in quanto l’atto costitutivo può prevedere che l’incarico possa essere affidato anche a terzi.
Nelle due forme di S.r.l. speciali: nella SRLS non è possibile affidare a soggetti che non rivestano la qualifica di soci al momento della nomina il ruolo di amministratore, dati i requisiti anagrafici stringenti cui è vincolata la costituzione della società. Nel caso in cui, quindi, sottolinea Assonime, il soggetto nominato amministratore venga a perdere la qualifica di socio nel corso dell’incarico, esso decade anche dall’incarico di amministratore; nella SRLCR l’articolo 44, richiamata la norma dell’articolo 2463 bis, dispone però che l’atto costitutivo possa affidare l’amministrazione a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. Pertanto, in assenza di indicazioni nell’atto costitutivo, gli amministratori nelle SRLCR devono essere scelti tra i soci. L’atto costitutivo può però consentire di scegliere gli amministratori anche tra le persone fisiche non soci.

La cessione delle quote - Assonime riporta due considerazioni in merito: nella SRLS l’articolo 2463 bis prevede il divieto di cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i trentacinque anni al momento di conclusione dell’atto di cessione. Assonime ritiene che siano vietate le cessioni non solo a soci che abbiano compiuto 35 anni , ma a ogni soggetto con età superiore a 35 anni, anche non socio. In secondo luogo, il divieto di cessione comprende anche gli atti costitutivi di pegno e usufrutto che sono atti di natura diversa in quanto costitutivi di diritti reali parziali, come sostenuto anche dal Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie, ma esso si applica ai soli atti negoziali tra vivi e non riguarda i trasferimenti mortis causa. 

Il passaggio da SRLCR a SRL ordinaria e viceversa
 - Assonime conclude rilevando in merito al passaggio delle due figure societarie dal regime specifico per esse previsto a quello della s.r.l. ordinaria.
Il passaggio da SRLCR a SRL ordinaria non può considerasi una trasformazione in senso proprio, in quanto l’aumento del capitale sino alla soglia minima di 10.000 euro e l’eliminazione dalla denominazionedell’indicazione di società a capitale ridotto o semplificata costituiscono modifiche ordinarie dell’atto costitutivo, da adottare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale alle quali non si applica la disciplina propria delle trasformazioni.
Viceversa nel passaggio della società da SRL ordinaria a SRLCR, in caso di perdita che riduca il capitale al di sotto del minimo legale di 10.000 euro, Assonime ipotizza che gli amministratori possano convocare l’assemblea, oltre che per deliberare una riduzione del capitale e il contemporaneo aumento al minimo legale, ai sensi dell’articolo 2482 ter c.c., anche, in alternativa, per dichiarare il passaggio a una delle figure di società a responsabilità limitata a capitale ridotto. 
Una volta che l’ordinamento consente la creazione di queste figure societarie come modelli societari non transitorie, ma stabili, non sembra di poter riscontrare principi inderogabili che vietino questa operazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 30 ottobre 2012

Accertamento: allegata lettera di riepilogo


Con l’avviso di accertamento sarà recapitata al contribuente una lettera di riepilogo

Premessa – A partire dal 1° novembre 2012 assieme all’avviso di accertamento parziale verrà consegnata al contribuente un’accompagnatoria che conterrà una sintesi del contenuto dell’atto. E’ questa una delle prime novità che sono arrivo a seguito del restyling degli atti dell’Agenzia delle Entrate.

La prima parte – “Caro contribuente ti scrivo” è il nuovo approccio scelto dall’Agenzia per i messaggi diretti ai contribuenti. In particolare, ogni documento si apre con una descrizione del contenuto e del motivo della comunicazione e si sviluppa in maniera più lineare con istruzioni semplificate e tutte le indicazioni utili per eventuali chiarimenti. Solo per citarne alcuni, cambiano veste l’invito al contraddittorio e la richiesta di documenti utili per le istanze di mediazione, così come la lettera con cui l’Agenzia delle Entrate chiede le coordinate bancarie per l’accredito diretto del 5 per mille.

Semplicità - A fare da timone nell’operazione di riscrittura un vero e proprio “decalogo”: partire dall’obiettivo del documento; considerare il contesto in cui è utilizzato; garantire l’ordine logico dei contenuti; preferire una sintassi concisa e lineare; ridurre tecnicismi e ridondanze; gestire i riferimenti normativi; utilizzare esempi e tabelle per una maggiore fruibilità.

Avviso di accertamento parziale 
– Anche l’avviso di accertamento parziale è soggetto alle novità. Ricordiamo che l’avviso di accertamento parziale è stato introdotto dall’art. 1 del D.P.R. n. 309/1982, con lo scopo di consentire agli Uffici di effettuare rettifiche qualora, a seguito di segnalazioni provenienti dal centro informativo delle imposte dirette, fossero emersi elementi idonei a stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato. L’articolo è stato oggetto di numerosi interventi normativi, con i quali sono state ampliate le fonti “qualificate” legittimanti la rettifica. Tale rettifica è ammessa quando, a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, nonché in base ai dati in possesso dell’Anagrafe tributaria e in forza di segnalazioni emergono elementi che consentono di stabilire l’esistenza di: redditi non dichiarati; redditi parzialmente dichiarati (compresi i redditi da partecipazione in società, associazioni e imprese); deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti; imposte o maggiori imposte non versate.

Accompagnatoria – Con le novità portate dall’Agenzia delle Entrate l’avviso di accertamento parziale sarà accompagnato da una lettera dove saranno indicate le pagine e le tabelle in cui sono riportate: le motivazioni (elementi di fatto e di diritto che hanno portato l'Agenzia delle Entrate a ricalcolare l'imponibile e le relative imposte); il calcolo delle maggiori imposte accertate e l'importo delle sanzioni. La lettera poi comunicherà la possibilità di definire l'accertamento, per intero, pagando quanto richiesto nei 60 giorni successivi al ricevimento dell'atto, assicurandosi un percorso agevolato che comporta una riduzione delle sanzioni a 1/6. In alternativa viene esposta la possibilità di definizione delle sole sanzioni, pagando 1/3 di quelle richieste entro lo stesso termine di 60 giorni e riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 26 ottobre 2012

IMU e Comuni: ultimi giorni per le aliquote


Il 31 ottobre scade il termine per i Comuni per deliberare le aliquote Imu definitive

Premessa – Ai comuni rimane poco tempo per deliberare le aliquote Imu. Specialmente nei municipi più piccoli, il confronto con la nuova imposta e le sue possibilità non è stato facile, soprattutto per il peso che l'Imu ha nel bilancio. E questo spiega il ritardo nelle decisioni cruciali sulle aliquote e sulle agevolazioni. Ora ormai il termine del 31 ottobre si sta avvicinando e non è più possibile prorogare la decisione.

Aliquote e detrazioni Imu 
- I Comuni, ai sensi del comma 12-bis del citato art. 13, entro il 30.9.2012 potevano approvare/modificare il regolamento e le delibere relative alle aliquote e detrazioni IMU. Sul punto, infatti, il citato comma 12-bis dispone che: “Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”.

Proroga - Successivamente l’art. 9, comma 3, lett. a), D.L. n. 174/2012, ha prorogato il suddetto termine al 31.10.2012. Come desumibile dalla Relazione illustrativa al citato Decreto, la modifica ha la funzione di “allineare” il suddetto termine con il differimento, disposto dal comma 1 del medesimo art. 9, al 31.10.2012, del termine entro il quale i Comuni devono deliberare il bilancio previsionale per il 2012.

Aumento - Le statistiche effettuate nei giorni scorsi dalla stampa specializzata indicano che l’aliquota ordinaria in 8 comuni su 10 aumenterà. Tale aliquota verrà utilizzata dai contribuenti per il saldo del 17 dicembre prossimo. Per fare qualche esempio, il comune di Reggio Emilia ha aumentato al 9,6 per mille l’aliquota da utilizzare a saldo per gli “altri immobili” (si ricorda che l’aliquota è gravata dalla quota d'imposta statale per il 3,8 per mille) e arrivando al 10,6 per mille con l’aliquota maggiorata deliberata per immobili a disposizione. Anche a Vicenza viene confermata l’aliquota base del 9,6 per mille per gli immobili soggetti ad aliquota ordinaria e del 10,6 per mille per gli sfitti da almeno 2 anni. Torino adotta l’aliquota più alta del 10,6 per mille addirittura per tutti gli immobili non adibiti ad abitazione principale e diversi dalle altre categorie, facendo distinzione tra l’aliquota adottabile per le aree edificabili (agevolata al 9,6 per mille) e quella per le abitazioni date in uso ai parenti di primo grado (invariata rispetto alla base pari al 7,6 per mille anche a saldo).

mercoledì 24 ottobre 2012

730 integrativo ultime ore per la consegna al Caf e professionisti


Scade l'appuntamento per i contribuenti che hanno commesso errori o dimenticanze a proprio danno nella dichiarazione

Il modello 730 integrativo - Entro domani 25 ottobre si potrà integrare o rettificare “pro contribuente” il 730/2012 presentato prima dell'estate. Il modello va consegnato a un Caf o a un professionista abilitato, anche nel caso in cui l'assistenza fiscale per la dichiarazione originaria sia stata fornita dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, in qualità di sostituto d'imposta. Il modello 730 integrativo può essere utilizzato dal contribuente che si accorge di aver commesso errori od omissioni, la cui correzione determina un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata.
Si ricorre al 730 integrativo anche quando ci si ricorda di non aver fornito tutti i dati di identificazione del sostituto d'imposta che deve fare il conguaglio o di averli forniti correttamente.

I codici da utilizzare – Nell’apposita casella "730 integrativo" che si trova nel frontespizio del modello, a seconda delle modifiche che si devono apportare, deve essere indicato uno dei tre diversi codici previsti. Quando l'errore commesso comporta un maggior credito o un minor debito o un'imposta invariata, si deve presentare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1. Se il soggetto a cui ci si rivolge è lo stesso che ha redatto il 730 “originario”, va esibita la documentazione necessaria per il controllo di conformità in relazione alla sola integrazione effettuata, se invece è un altro intermediario, va esibita nuovamente tutta la documentazione.

Modifica dati del sostituto
 – Se si devono modificare o integrare i dati del sostituto, sul frontespizio del modello bisogna riportare il codice 2. La nuova dichiarazione deve essere compilata con le stesse informazioni contenute nella prima, con la sola differenza del contenuto del quadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Altre informazioni - Se invece sono stati commessi errori o omissioni che riguardano sia le informazioni utili per identificare il sostituto, sia altri dati che, una volta corretti, determinano un maggior credito, un minor debito o una imposta invariata rispetto a quella indicata nel modello originario, bisogna utilizzare il codice 3.

Gli intermediari 
- Il Caf o il professionista abilitato a cui viene presentato il 730 integrativo rilascia la ricevuta modello 730-2, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni integrative e dei modelli 730-4 dovrà avvenire a cura degli stessi intermediari entro lunedì 12 novembre prossimo (la scadenza ordinaria del 10 cade di sabato).
Autore: Redazione Fiscal Focus

Possibile il ravvedimento con interessi sbagliati


La Ctr della Lombardia ritiene l’entità talmente ridotta da essere irrilevante

Premessa – Per la Ctr della Lombardia un errore di importo minimo rispetto all'ammontare della somma regolarizzata non pregiudica l’efficacia del ravvedimento, in quanto in tali casi il comportamento dell'Amministrazione Finanziaria sarebbe “contrario al principio di buona fede, della correttezza e dell'affidamento che è posto alla base del rapporto tra contribuente ed erario”.

Ravvedimento – Dalle ultima pronunzie dei giudici di merito sembra emergere come non sempre il ravvedimento imperfetto compromette la validità del rimedio posto in essere dal contribuente. L'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 non sembra consentire aperture al riguardo: il beneficio della riduzione delle sanzioni si ottiene solamente se il contribuente effettua l'adempimento dovuto, paga il tributo (se esistente) e versa in modo puntuale le sanzioni e gli interessi. L'esperienza pratica, però, insegna che spesso si riscontrano delle piccole differenze sui conteggi degli interessi, con la conseguenza che un approccio rigido può portare l'Amministrazione Finanziaria a disconoscere il beneficio del ravvedimento stesso.

Ctr Lombardia sentenza 79/19/12 – Proprio questo tipo di problematica ha per oggetto la sentenza n. 79/19/12 della Commissione tributaria regionale della Lombardia. In particolare la vertenza in questione ha per oggetto una società alla quale è stata notificata una cartella di pagamento per carente versamento di acconti Ires e Irap. La cartella è stata impugnata dalla società la quale sostiene l'avvenuta regolarizzazione degli omessi versamenti con il ravvedimento. Per contro l’Amministrazione Finanziaria non ritiene legittima la pretesa perché gli acconti Ires e Irap non sarebbero stati computati in misura corretta (in quanto calcolati sulla dichiarazione originaria e non sulla successiva dichiarazione integrativa della società) e in ogni caso l'erroneo calcolo degli interessi sulle somme da versare invaliderebbe il ravvedimento rendendo quindi il contribuente punibile con le sanzioni piene. La controversia in questione si è risolta nel giudizio di primo grado che ha dato ragione al contribuente riconoscendo quindi regolare il perfezionamento del ravvedimento effettuato. L’Amministrazione Finanziaria è quindi ricorsa in appello.

La decisione dei giudici - La Ctr Lombardia ha però nuovamente respinto le richieste dell’ufficio delle Entrate sostenendo che la necessità di calcolare i versamenti in acconto sulla base della dichiarazione integrativa “non trova nessun supporto normativo né giurisprudenziale; infatti […] nella fattispecie in esame si rileva un vuoto normativo, non essendo state emanate precise istruzioni su come eseguire il calcolo degli acconti di imposta in caso di presentazione di dichiarazione integrativa”. Inoltre per quanto riguarda l'invalidità del ravvedimento per l'erroneo computo degli interessi, i giudici hanno ritenuto che si tratti di un errore di importo minimo rispetto all'ammontare della somma regolarizzata sottolineando come il comportamento dell'ufficio è “contrario al principio di buona fede, della correttezza e dell'affidamento che è posto alla base del rapporto tra contribuente ed erario”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 22 ottobre 2012

Modello 770/2012: il ravvedimento


L’omessa presentazione va sanata entro il 19 dicembre

Premessa – Nel caso di omessa presentazione del modello 770 è possibile ravvedersi solo nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione stessa. Dato che il 770/2011 doveva essere presentato entro lo scorso 20 settembre, il temine per sanare l’omessa presentazione scade il 19 dicembre.

Omessa presentazione del modello 770 - Si ha omessa presentazione della dichiarazione quando la stessa non è presentata nei termini. Nel caso di omessa presentazione del Modello 770 si applica la sanzione che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate con un minimo di € 258,00 (art. 2, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997). Qualora le ritenute siano state interamente versate la sanzione amministrativa è prevista nella misura da € 258 a € 2.065.

Ravvedimento operoso - Tuttavia, il sostituto d’imposta o l’intermediario abilitato che non abbia trasmesso il modello 770 entro il termine previsto per legge, può regolarizzare spontaneamente la violazione commessa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Le violazioni inerenti il Modello 770 possono, infatti, essere oggetto di regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento operoso, a condizione che le stesse non siano constatate o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente portate a conoscenza del contribuente. Il ravvedimento richiede la regolare effettuazione dell’adempimento contravvenuto e il versamento della sanzione ridotta commisurata al minimo previsto per la violazione oggetto di regolarizzazione. Nel caso di omessa presentazione del modello 770 è necessario, quindi, presentare il modello entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione stessa e inoltre versare spontaneamente, entro lo stesso termine, la sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo (€ 258), cioè pari a € 25, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Omesso versamento delle ritenute - Qualora le ritenute evidenziate nel mod. 770/2012 tardivo non siano state versate, è applicabile anche la sanzione prevista per l’omesso/insufficiente versamento, pari al 30%. Va evidenziato che non è più possibile provvedere alla regolarizzazione dell’omesso versamento delle ritenute relative al 2011, posto che la stessa avrebbe dovuto essere effettuata entro il 20.9.2012, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. A ciò fa eccezione la violazione relativa alle ritenute da versare nel mese di gennaio 2012, operate nel mese di dicembre 2011, che può essere sanata entro il termine di presentazione del mod. 770/2013, ossia il 31.7.2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 19 ottobre 2012

IVA PER CASSA: regime in vigore dal 1° dicembre 2012


L’art. 8 del decreto MEF dell’11 ottobre 2012, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prescrive in termini di efficacia che le disposizione del decreto attuativo del nuovo regime dell’IVA per cassa vengano applicate dal 1° dicembre 2012.

Se l’avvio può essere anticipato al 1° dicembre 2012, l’effetto di tale previsione dal punto di vista pratico non è scontato: i contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza mensile avranno minori complicazioni rispetto a quelli che la liquidano trimestralmente.
Nonostante possano optare per il nuovo regime sin da dicembre, per questi ultimi contribuenti, esercitare l'opzione già quest'anno è complicato (vanno separate le fatture di ottobre e novembre da quelle di dicembre), quindi è consigliabile rinviare l’efficacia al 2013.


La data di avvio può variare a seconda della periodicità di liquidazione - Il contribuente che deciderà di optare per il nuovo regime (art.32-bis del D.L. 83/2012) di sospensione dell’imposta computa nella liquidazione Iva mensile l'imposta a debito “teorica” relativa alle operazioni registrate per poi sottrarre l'“Iva a debito sospesa”, relativa alle fatture emesse (secondo le regole dell’art.6 del D.P.R. 633/72) e non incassate, nonché l'imposta a credito sulle fatture di acquisto registrate, ma non pagate.
Il contribuente, in regime trimestrale, procede, invece, a scomporre le fatture relative ai mesi di ottobre e novembre (per le quali va applicato il regime dell’art.7 del D.L. 185/2008) da quelle di dicembre (per le quali va applicato il nuovo regime ex art.32-bis del D.L. 83/2012). Per semplificazione potrebbero rinviare l’applicazione al 1° gennaio 2013.

La liquidazione mensile dell’imposta – I contribuenti mensili, data la facoltà di adottare l'Iva per cassa per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, considereranno nella liquidazione di dicembre 2012 tutte le fatture immediate emesse nel mese di dicembre e quelle differite (emesse nei primi 15 giorni di gennaio 2013), relative ai beni consegnati in dicembre. Il primo appuntamento sarà dunque il 16 gennaio 2013.
La questione, dal lato passivo, relativo alle fatture da ricevere non si presenta più come un problema, dato che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate (art.6 del DPR 633/72) a dicembre 2012, ma registrate ai fini IVA solo a gennaio 2013 rientreranno a pieno titolo nel nuovo regime.
Il contribuente, che opta per l’Iva per cassa per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, potrà, infatti, detrarre l’Iva sugli acquisti solo al pagamento del fornitore, mentre per le operazioni effettuate fino al novembre 2011, potrà detrarre l’Iva sugli acquisti senza limitazioni, secondo le regole ordinarie.
Il contribuente, dunque, dovrà fare una valutazione di convenienza tra la sospensione dell’assolvimento dell’Iva sulle vendite e la possibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti secondo le regole ordinarie, anziché con le nuove limitazioni dell’art.32-bis.

Il contribuente trimestrale - Nel caso in cui si verifichi il superamento della soglia di due milioni di euro di volume d'affari, il regime dell'Iva per cassa cessa dal mese successivo, ai sensi dell’art. 7 del decreto attuativo.
Il soggetto trimestrale, quindi, che supera tale limite, ad esempio nel mese di agosto, nella liquidazione trimestrale, dovrà liquidare due mesi con il criterio della cassa e un mese con il criterio delle fatture registrate.

Le esclusioni attive e passive
 - Il decreto del MEF dell’11 ottobre 2012 ricalca le disposizioni del legislatore previste nell'articolo 32-bis del D.L. 83/12.
La liquidazione dell'Iva per cassa si applica relativamente alle fatture emesse nei confronti dei soggetti passivi Iva e non per le fatture emesse nei confronti dei privati, né per le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali IVA (monofase, agenzie viaggio, beni usati), né per nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta con il reverse charge.
L’IVA per cassa, intesa come differimento della detrazione, per colui che opta è esclusa per gli acquisti di beni e servizi soggetti a IVA con il metodo del reverse charge, per gli acquisti intracomunitari, le importazioni, le estrazioni di beni dai depositi IVA.

L’annotazione sul documento - Pur essendo obbligatorio indicare nella fattura che l'emittente applica l'esigibilità differita proprio ai sensi dell'articolo 32-bis (la cui omissione ha carattere formale), l'acquirente o il committente possono detrarre l'imposta anche se non è stato pagato il corrispettivo.
Diventa quindi superfluo adempiere all’annotazione, come rilevato da Assonime nella Circolare n.27 del 10 ottobre 2012. Tuttavia l’art. 4 del decreto attuativo ribadisce la necessità di apporre comunque l’indicazione.

In attesa del provvedimento
 - Rimaniamo in attesa del provvedimento relativo alle modalità di esercizio dell'opzione che dovrà essere pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, ma è certo che i contribuenti con volume d'affari 2011 (e 2012) non superiore all'importo di due milioni di euro possono applicare questo regime dal prossimo mese di dicembre 2012.