DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



martedì 16 ottobre 2012

Il controlli del Fisco sui rogiti: la difesa del contribuente


Necessario puntare sulla insufficienza degli elementi che il Fisco utilizza per le rettifiche

Transazioni sospette - La crescente attenzione del Fisco per i trasferimenti immobiliari si basa innanzitutto nell’attenzionare quei contratti che presentano uno scostamento significativo tra il valore o il corrispettivo e il prezzo di mercato che viene registrato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio (OMI).

La difesa del contribuente 
- I contribuenti che sono oggetto di accertamenti relativamente a delle compravendite immobiliari, in sede di contenzioso o adesione, nell’organizzare la propria difesa possono sicuramente puntare sulle carenze che l’ufficio potrebbe avere nel supportare le relative rettifiche. Ricordiamo che per quanto riguarda le rilevazioni dell’osservatorio dell’Agenzia del Territorio (OMI) queste, dopo la Legge 88 del 2009 non hanno più valore di presunzione legale, ma di presunzione semplici e di conseguenza è necessario il supporto di indizi gravi precisi e concordanti. Quando si è di fronte a una presunzione semplice, l'ufficio dovrebbe suffragare lo scostamento tra valore di mercato e il corrispettivo indicato nell'atto di compravendita con altri elementi di riscontro quali, per esempio, somme di denaro in nero, contabilità non ufficiale, altri documenti extracontabili, versamenti e prelevamenti bancari sospetti e senza corrispondenza con fatture emesse.

Contestazione dello scostamento - Considerata una contestazione basata sullo scostamento tra il valore normale rilevato dall'Omi e quello dichiarato nell'atto di compravendita, le risultanze dell'Osservatorio del Mercato Immobliare del Territorio costituiscono una presunzione semplice non sorretta dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza e così tali risultanze non possono da sole giustificare la rettifica della dichiarazione.

Contestazione sul valore del mutuo - Se oltre ai dati Omi vengono contestati anche il valore del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, cioè viene contestato che lo stesso è superiore rispetto al prezzo di compravendita, anche qua ciò non basta per la rettifica della dichiarazione dell'impresa venditrice, in quanto i rapporti tra l'acquirente e l'istituto di credito possono essere della più varia natura anche fiduciaria.

Contestazione in base agli annunci immobiliari - Infine, qualora l'ufficio proceda a rettificare il valore degli immobili dichiarato nell'atto di compravendita sulla base di annunci immobiliari, bisognerà notare che le quotazioni del mercato immobiliare previste dagli annunci delle agenzie immobiliari non possono essere da sole idonee a determinare con precisione il valore normale dell'immobile accertato. Tali annunci potrebbero anche riportare un dato generico sul valore dell’immobile, valore che potrebbe non tener conto dell’ubicazione, di altri fattori, o neanche del periodo di imposta in cui lo stesso immobile è stato venduto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 15 ottobre 2012

Iva: aumento di un punto da luglio 2013


Con la Legge di Stabilità le aliquote Iva passano dal 10% all’11% e dal 21% al 22%

Premessa – Con il varo da parte del Governo della Legge di Stabilità si vedrà nuovamente innalzate anche le aliquote Iva a partire dal 1° luglio 2013. L’incremento Iva pronosticato al 23% e in procinto di essere introdotto viene di fatto dimezzato e l’aumento netto dell’Iva sarà “solo” dell’1%, il che vuol dire che l’aliquota ordinaria sarà del 22%. Tuttavia v’è da segnalare che anche lo scaglione del 10% dell’Iva, quello previsto per intenderci sui beni del settore edile, per esempio, salirà anch’esso di un punto percentuale attestandosi così dal 10% all’11%.

Funzionamento dell’Iva - L'IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista a ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo del bene o del servizio stesso. Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito), l'imposta grava completamente sul consumatore finale, mentre per il soggetto passivo d'imposta (l'imprenditore e il lavoratore autonomo) rimane neutrale. Infatti il soggetto passivo d'imposta, che è colui che cede beni o servizi, può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati. L'IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione, quindi, in generale, per i consumatori finali. L’aumento di un punto dell’Iva si ripercuoterà sulla stragrande maggioranza delle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate dal 1° luglio 2013.

Il momento dell’operazione – A tal proposto sarà importante individuare per la corretta applicazione dell’aliquota il momento dell’operazione. Nello specifico per le cessioni di beni mobili, rileva la consegna o la spedizione della merce al cliente, mentre per la cessione di beni immobili, vale la data di stipula del rogito. Una cessione di beni effettuata il 2 luglio 2013, dovrà essere fatturata al 22% salvo che l’eventuale importo sia stato fatturato o pagato il 30 giugno 2013, quindi bisognerà applicare l’aliquota del 21%.

Prestazioni di servizi - Infine, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, il quale, per esempio per i bonifici bancari o postali corrisponde, ai fini Iva, al momento in cui il creditore riceve la “comunicazione dell'avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute” (risoluzioni 25 gennaio 1978, n. 363519 e 6 dicembre 1989, n. 551041). Se il pagamento avviene mediante assegno, invece, si considera effettuato quando il titolo di credito entra nella disponibilità del creditore. Quindi, l'aumento delle aliquote può essere evitato solo se il conto viene saldato prima di fine giugno 2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 11 ottobre 2012

Approvato dal CDM il testo della Legge di Stabilità 2013


Aumento dell’Iva di un punto, più leggera l’Irpef per le aliquote minime

La Legge di Stabilità - Tra i provvedimenti contenuti nel testo del decreto sulla Legge di Stabilità approvato dal Consiglio dei ministri spicca il taglio dell'Irpef e il contestuale aumento dell’aliquote Iva. Quest’anno la Legge di Stabilità consente, come previsto dagli impegni assunti in Europa, di conseguire il pareggio di bilancio in termini strutturali nel 2013.

Irpef e IVA – Nel testo della legge è previsto un primo taglio alle tasse con una mini riduzione dell'Irpef. La riduzione riguarderà solamente le due aliquote più basse quella del 23% che scenderà al 22% quella del 27% che invece scenderà al 26%. Dal 1° luglio 2013 inoltre le aliquote Iva salgono di un punto percentuale, dal 10 all'11% e dal 21 al 22%. L'aumento dell'Iva servirà a finanziare la riduzione dell'Irpef.

Restrizioni per il pubblico impiego e al SSN – Viene esteso il blocco dei contratti fino al 2014 nel pubblico impiego. Per il 2013-2014 non sarà erogata neanche l'indennità di vacanza contrattuale. Quest'ultima tornerà nel 2015 calcolata sulla base dell'inflazione programmata. Previsti tagli anche sui permessi previsti dalla Legge 104 per il disabile o per la cura di parenti affetti da handicap. Ulteriori tagli sono previsti al sistema sanitario nazionale grazie a un'ulteriore riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e dispositivi medici.

Pagamenti della PA - Il Governo interviene su uno dei fronti più caldi per le imprese soffocate dalla crisi di liquidità, in particolare per i tempi di pagamento della pubblica amministrazione che vengono fissati, in maniera ordinaria, a 30 giorni. Vengono in particolare recepite nella bozza del decreto le norme della direttiva europea che pongono un freno ai tempi infiniti nel saldo delle fatture, sono tuttavia previste delle “mini deroghe”

Fondo per gli esodati - Per gli esodati viene previsto un fondo ad hoc, in particolare sono previste misure di assistenza in favore dei lavoratori salvaguardati a valere sul cosiddetto Fondo Letta le cui finalità vengono integrate.

Trasporto pubblico locale - Dovrebbe essere varato il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, con una dotazione da circa 1,6 miliardi a partire dal 2013, e alimentato dal gettito sui carburanti. Sarà un decreto del presidente del Consiglio, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'approvazione della legge, che avrà il compito di fissare il livello della compartecipazione ai proventi delle accise su gasolio e benzina.

Altri tagli agli Enti - Dal 2014 gli Enti territoriali e quelli del servizio sanitario nazionale non potranno più acquistare immobili senza documentarne l'indispensabilità. Per i mobili e gli arredi, le spese non possono superare il 20% di quanto speso nel 2011, pena la responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. È previsto anche un’ulteriore stretta sul parco auto della pubblica amministrazione.

Infrastrutture 
- Si procede con la realizzazione della tratta ad alta velocità ferroviaria della Torino-Lione TAV, autorizzando il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e lavori definitivi, e si prosegue anche nella realizzazione del Mose, mentre è certo l’abbandono della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.

Costi della giustizia - Per quanto riguarda la giustizia, il decreto sulla Legge di Stabilità interviene sulle spese di giustizia stabilendo una sanzione contro i ricorsi inammissibili. In materia di intercettazioni, nel tentativo di ridurre i costi, viene introdotto il canone a forfait per i gestori telefonici.

Risparmio energetico - Viene previsto lo spegnimento dell'illuminazione ovvero il suo affievolimento, anche automatico, attraverso appositi dispositivi, durante tutte o parte delle ore notturne nei luoghi pubblici.

Adozione della “Tobin tax” - La tassa sulle transazioni finanziarie ovvero la “Tobin tax” entra tra le coperture della legge di Stabilità, accanto alla fase due della spending review e alla revisione delle agevolazioni fiscali. La copertura finanziaria andrà calibrata man mano, poiché il meccanismo definito dal Consiglio Ecofin dovrà essere perfezionato.

Rimodulazione delle detrazioni fiscali 
- La rimodulazione delle detrazioni e deduzioni fiscali si traduce con una limitazione all'accesso agli sconti del 19% sull'imposta dovuta. L'ipotesi su cui si sarebbe lavorato per definire la soglia di accesso prevede per le detrazioni indicate nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi l'introduzione di una franchigia di 250 euro per i redditi superiori ai 15mila euro. Per i bonus fiscali riconosciuti dall'articolo 15 del Tuir gli oneri diventerebbero detraibili per un valore complessivo di 3mila euro.

Commissario anti corruzione 
- Viene istituito nella Legge di Stabilità un Commissario anticorruzione che presiederà la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 10 ottobre 2012

Irap: non è sufficiente, quale presupposto, il reddito elevato.


Per un professionista è necessario provare la presenza di un’autonoma organizzazione

Premessa – Il presupposto dell’lrap non è legato all’entità del reddito conseguito, ma dipende esclusivamente dall’esercizio abituale di un lavoro autonomo con l’ausilio di una struttura organizzata, cioè di un complesso, autonomo e distinto dalla figura lavorativa del contribuente capace di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività personale del contribuente. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Roma, sezione XIV, con la sentenza 518 del 18 luglio 2012.

La controversia - La controversia nasce da una richiesta di rimborso dell’Irap indebitamente versata per gli anni di imposta dal 1998 al 2001. Istanza fondata sulla mancanza di soggettività passiva al tributo in assenza del requisito dell'autonoma organizzazione, in quanto il contribuente istante sosteneva di svolgere la sua attività professionale di ingegnere in forma strettamente individuale, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e con beni strumentali strettamente necessari alla professione. Aggiunge il contribuente che negli anni considerati ha svolto la sua attività a favore di un unico cliente e spesso presso la sede della società visto che il carattere di struttura particolarmente sofisticata e specializzata necessitava di particolari forme di controlli di sicurezza e non ammetteva, quindi, la presenza di collaboratori occasionali o fissi.

La difesa dell’Amministrazione Finanziaria - L'ufficio, al contrario, fondava la legittimità del suo operato sulla base che il professionista dispone di uno studio organizzato, come tale idoneo a integrare il presupposto di imposta e che dichiara notevoli redditi con notevoli spese.

Sentenza di primo grado - La Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 40/45/11 depositata il 02.03.2011 accoglieva il ricorso motivandolo sull’inesistenza di beni strumentali rilevanti e sulla inesistenza di compensi a terzi come emerge dalle dichiarazioni fiscali.

Sentenza di secondo grado – Dopo l’appello avanzato dall’ufficio delle Entrate, la Commissione tributaria regionale confermava la sentenza di primo grado affermando che secondo i principi ormai consolidati indicati dalle pronunce della Suprema Corte, l'ammontare dei compensi percepiti è un dato irrilevante ai fini della verifica del presupposto d'imposta in ragione del carattere reale dell'lrap. Il presupposto dell'lrap, infatti, non è il reddito ma l'esercizio abituale di un lavoro autonomo con l'ausilio di una struttura organizzata, cioè di un complesso, autonomo e distinto dalla figura lavorativa del contribuente, capace di creare “valore aggiunto” rispetto alla mera attività personale del contribuente. Quel che rileva, ai fini del presupposto d'imposta è, quindi, solo l'autonoma organizzazione e non l'entità dei compensi. In effetti, la ricchezza prodotta dall'impiego coordinato delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito di iniziativa costituisce profitto esclusivamente derivante dalle capacità del professionista che come tale non può essere ritassato dopo avere scontato l'Irpef quale reddito di lavoro autonomo, in quanto costituirebbe un’illegittima duplicazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 8 ottobre 2012

Dichiarazione IMU: scadenza al 30 novembre 2012


Il Consiglio dei Ministri, riunitosi giovedì 4 ottobre 2012, ha approvato lo schema di decreto legge recante “Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli enti locali”, sulla trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali nell’obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente, trasparente e rispettosa della legalità.
Tra le altre novità, la più importante è relativa alla proroga “lunga” della dichiarazione IMU per il 2012 al 30 novembre 2012.
Inoltre, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi (dai decreti ministeriali del 1° giugno 2012 e del 24 agosto 2012) nei comuni del cratere devastati dal terremoto del maggio scorso in Emilia, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012,senza applicazione di sanzioni e interessi. Entro la stessa data, dovranno essere versate le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e le relative addizionali, da parte dei sostituti d’imposta che non vi hanno adempiuto.

Il nuovo calendario dell’IMU - In materia di IMU le scadenze da tenere monitorate sono, dunque, le seguenti:
- 31 ottobre 2012: entro tale data i Comuni possono approvare o modificare, sulla base dei dati aggiornati, il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo (art. 13 comma 12-bis del D.L. n. 201/2011);
Si noti come la proroga al 31 ottobre della delibera con la quale i Comuni potranno modificare le varie aliquote della nuova IMU, si allinea con il termine di presentazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 degli enti locali.
- 30 novembre 2012: scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU 2012 per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 (art. 13 comma 12-ter del D.L. n. 201/2011);
- 10 dicembre 2012: termine ultimo per il Governo per mettere mano sulle aliquote “base” IMU (4 per mille e 7,6 per mille) in caso di necessità di gettito;
- 17 dicembre 2012: versamento del saldo IMU 2012.

Il modello fantasma – Il modello della dichiarazione IMU e le relative istruzioni non è ancora stato pubblicato.
La scadenza della dichiarazione era stata fissata originariamente al 30 settembre 2012 dal c.d. Decreto Legge Semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012), ma i modelli definitivi con le istruzioni per la dichiarazione non sono stati pubblicati in tempo.
Il Decreto enti locali, se il testo della bozza sarà confermato nella versione definitiva, offre due mesi di tempo in più, anche se ovviamente istruzioni e modelli sono chiamati a comparire ufficialmente con un congruo anticipo.
E’ ancora dubbio se l'obbligo sia da osservarsi da parte di una platea più ampia che comprenda anche i proprietari di immobili in locazione, gli immobili d'impresa e i soggetti Ires, oltre a chi detiene tipologie agevolate come gli immobili d'interesse storico e quelli inagibili (chiamati alla dichiarazione solo se perdono l'inagibilità).
Nelle istruzioni alla bozza di modello IMU non dovrebbero comparire gli immobili locati. Infatti la richiesta di dati relativi a tali immobili risulterebbe sovrabbondante e in contrasto con il principio di non fornire dati già in possesso della Pubblica amministrazione, atteso che l'Agenzia delle Entrate possiede tutte le registrazioni delle locazioni, con tanto di estremi catastali e i Comuni non dovrebbero avere grosse difficoltà nel reperire quei dati.

Il versamento del saldo può essere effettuato con il bollettino postale - Nella bozza del D.M. che stabilisce le caratteristiche del bollettino per il saldo Imu (da usare in alternativa al modello F24) non ci sono molte novità rispetto al modello utilizzato fino all’anno scorso per l’ICI. Nel vecchio bollettino Ici mancava, tuttavia, la voce "fabbricati rurali", categoria monitorata dal Fisco.
Nel nuovo bollettino vanno riportati dati quali: il totale del saldo, i dati anagrafici e fiscali del contribuente e quelli relativi alle quattro tipologie immobiliari ammesse: abitazione principale, fabbricati rurali, terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati.
E’ possibile il pagamento anche in via telematica, tramite il servizio gestito da Poste Italiane. Con la conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello oppure una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. Queste sono le prove del pagamento e vanno conservate (anche se Poste Italiane conserverà le immagini dei bollettini di versamento).
Poste Italiane verseranno tutto l'incasso sulla contabilità speciale n. 1777 «Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia e trasmetteranno alla Struttura di gestione i dati analitici indicati nei bollettini (codice fiscale, codice catastale del Comune, importi e indicazioni specifiche).
Per l'attività di rendicontazione il compenso sarà pari a 20 centesimi al massimo per bollettino. Ma Poste Italiane s.p.a. potrà applicare una commissione di incasso a carico dei contribuenti.

Una legge IMU ad hoc - Sull'Imu ''si potrà intervenire più opportunamente con un provvedimento di legge ordinario che potrà essere approvato anche prima della fine dell'anno, comunque in tempi rapidi''. Lo ha detto, secondo quanto risulta dai resoconti stenografici, il sottosegretario all'Economia, Vieri Ceriani il 4 ottobre scorso intervenendo alla commissione Finanze della Camera.
Autore: Carla De Luca

giovedì 4 ottobre 2012

Indebita compensazione rilevata dall’Agenzia


Se viene appresa dal controllo automatizzato, la sanzione da applicare è pari al 30%

Premessa – Per l’indebita compensazione rilevata in sede di attività automatizzata di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni presentate, sarà irrogata la sanzione del 30% sulle somme dovute. Si tratta della sanzione prevista per l'omesso versamento dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 che si applica anche nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis.

Sanzioni indebite compensazioni - Il comma 18 dell’articolo 27 D.L. 185/2008 prevede che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi; la sanzione è elevata al 200% se l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.

Sanzioni per la riscossione - Il precedente comma 16 dell’art. 27 D.L. 185/2008 stabilisce inoltre che la riscossione dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione è effettuata mediante l’apposito atto di recupero di cui all’articolo 1, comma 421, della Legge n. 311 del 2004 per effetto dei quali l’Amministrazione Finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede annualmente alla liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. In forza di questa previsione l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, riduce le deduzioni, le detrazioni ed i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti.

Attività di controllo 
- Nell’ambito di questa specifica attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate verifica anche che l’ammontare delle compensazioni effettuate per ciascuna imposta non sia superiore a quanto dichiarato dal contribuente, sia in termini di disponibilità del credito che in termini di effettivo utilizzo dello stesso. Dal punto di vista sanzionatorio, l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 462 del 1997 prevede che alle somme dovute a titolo di imposta o di minor credito, emerse a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DP.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, si applica la sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo, “anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.

Sanzione controllo automatizzato - Alla luce delle disposizioni normative sopra citate l’unica sanzione applicabile alle violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, ancorché riferibili all’utilizzo in compensazione di crediti per un ammontare superiore a quanto dichiarato, è quella del 30% prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per i ritardati od omessi versamenti diretti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 3 ottobre 2012

Definizione liti pendenti ultradecennali


Circolare n. 39/E del 2 ottobre 2012

Via libera alla chiusura delle liti pendenti da oltre un decennio presso le Commissioni Tributarie Centrali anche nel caso di soccombenza parziale dell’Amministrazione Finanziaria. E’ quanto si apprende dalla circolare n. 39/E del 2 ottobre 2012.

Il Milleproroghe. Come noto, l’articolo 29, comma 16-decies, del D.L. n.216/11 ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la Commissione Tributaria Centrale. Più precisamente, il comma 16-decies del c.d. decreto “Milleproroghe” è intervenuto sulle previsioni recate dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, (L. conv. n. 73/2010), fissando al 31 dicembre 2013 il termine “per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale”, e stabilendo l’interpretazione autentica delle disposizioni concernenti la definizione automatica delle controversie ultradecennali pendenti innanzi alla C.T.C. Ebbene, con la circolare n. 39/E citata, la Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire chiarimenti proprio in ordine agli effetti della predetta interpretazione autentica.

Soccombenza confermata in appello. In sostanza, il documento di prassi si è occupato di meglio precisare quali siano i requisiti necessari per la chiusura automatica dei giudizi tributari ultradecennali pendenti presso le Commissioni Centrali. A riguardo, nel documento si individua la seguente casistica: - decisione di primo grado totalmente sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria, confermata in secondo grado; - decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria, confermata in secondo grado. La conferma in appello della sentenza di primo grado è ravvisabile solo nei casi in cui a essere accolta è la medesima domanda giudiziale (o le medesime domande) su cui si è pronunciato favorevolmente il giudice di prime cure.

Liti non definibili. Coerentemente con quanto appena evidenziato, l’Agenzia afferma che non sono definibili le controversie ultradecennali pendenti in C.T.C. se: - la decisione di primo grado totalmente sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria sia stata riformata dal giudice di secondo grado con una pronuncia totalmente o parzialmente favorevole alla stessa; - la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’A.F. sia stata riformata dal giudice di secondo grado con una pronuncia totalmente favorevole alla stessa; - la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’A.F. sia stata riformata dal giudice di secondo grado con una pronuncia totalmente sfavorevole alla stessa; - la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’A.F. non sia stata esattamente confermata dal giudice di secondo grado.

Ulteriori requisiti. In fondo al documento si conferma che, ai fini della definizione delle liti in argomento, è necessaria la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del D.L. n. 40/2010. Pertanto, occorre che: - la controversia origini da un ricorso introduttivo del giudizio iscritto a ruolo entro la data del 25 maggio 2000; - parte in giudizio sia “l’Amministrazione finanziaria dello Stato” ovvero l’Agente della riscossione, “quando l’ente titolare della pretesa tributaria in contestazione è comunque l’Amministrazione finanziaria dello Stato”; - la controversia sia pendente alla data del 26 maggio 2010, vale a dire a tale data non sia stato depositato il dispositivo della decisione presso la segreteria della Commissione tributaria centrale; - la controversia non abbia a oggetto istanze di rimborso ovvero la mera spettanza di un’agevolazione; - la controversia non abbia ad oggetto “avvisi di accertamento o in rettifica volti a contestare il diritto ad eccedenze d’imposta, dalle quali possa derivare, al definitivo esito del processo, l’obbligo di effettuare un rimborso a favore del contribuente”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 1 ottobre 2012

Integrativa dopo il controllo automatizzato


La ricezione di un avviso bonario non impedisce di presentare la dichiarazione integrativa

Premessa – La ricezione della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, inviata dall’Agenzia al contribuente, non impedisce di presentare la dichiarazione integrativa, ma costituisce causa ostativa al ravvedimento operoso, precludendo, quindi, la riduzione delle sanzioni ex art. 13, D.Lgs. 472/97.

Ravvedimento operoso - L’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998, al comma 8, prevede la possibilità per i contribuenti di correggere eventuali errori od omissioni commessi in sede di redazione della dichiarazione, mediante presentazione di una successiva dichiarazione entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Per le irregolarità tributarie che ne derivano, l’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede la riduzione a un ottavo delle sanzioni se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Il medesimo articolo 13, tuttavia, subordina il beneficio della riduzione delle sanzioni alla condizione che “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Controllo automatizzato – Circa l’irrogazione delle sanzioni, l’Amministrazione Finanziaria procede annualmente al controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, provvedendo a correggere gli eventuali errori commessi nella determinazione degli imponibili e delle imposte e a verificare la congruità e la tempestività dei versamenti. In conseguenza di tale attività, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente gli esiti del controllo effettuato, al fine di evitare la reiterazione degli errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Integrativa dopo la comunicazione - La ricezione di tale comunicazione (da parte del contribuente o dell’intermediario designato) non preclude, di per sé, la possibilità di presentare, nei termini previsti dalla norma, una dichiarazione integrativa per correggere eventuali errori od omissioni (Agenzia delle Entrate, circolare 18/2011).

Ravvedimento dopo l’integrativa - E’ necessario, tuttavia, tener presente che, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, la formale conoscenza da parte del contribuente (direttamente o per il tramite dell’intermediario) dell’inizio di una attività di controllo, come quella di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, preclude la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (e quindi di beneficiare della relativa riduzione delle sanzioni) con riferimento alle irregolarità riscontrabili con il medesimo controllo. In conclusione, il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione prima della scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento operoso, non potrà beneficiare della relativa riduzione di sanzioni con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito dell’attività di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54- bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

Violazioni sanabili - Il medesimo contribuente potrà, invece, avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato (come, ad esempio, l’omessa indicazione di un reddito percepito e, in genere, le violazioni che configurano l’infedeltà della dichiarazione), salvo che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l’interessato abbia avuto formale conoscenza.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 27 settembre 2012

Unico 2012: gli ultimi controlli


Premessa – Con l’avvicinarsi del 1° ottobre 2012, termine (per i soggetti solari) per l’invio di Unico 2012, si intensificano i controlli finali. Particolare attenzione merita il quadro RN e il controllo del pagamento delle imposte dovute.

Controlli dei pagamenti - Il primo controllo da fare corrisponde, infatti, alla verifica che le imposte risultanti da Unico risultino pagate nei termini previsti. In caso risultassero degli omessi versamenti è ancora possibile provvedere con il ravvedimento operoso. Dato che il termine di 15 giorni e di 30 giorni rispetto alla data di scadenza del saldo (9 luglio 2012 o 20 agosto 2012 con magg. 0,40%) risultano già superati è possibile versare le somme a saldo solamente ricorrendo al ravvedimento “lungo” che comporta il pagamento dell’imposta o maggiore imposta, della sanzione del 3,75% e degli interessi moratori (con maturazione giorno per giorno).

Controllo dei quadri 
- Il controllo del contenuto delle dichiarazioni, attiene alla verifica del contenuto ovvero, di quello che si è inserito nel modello che verrà poi trasmesso. È importante focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che possono determinare un carico sanzionatorio preoccupante. Si potrebbe dire che è imprescindibile riflettere sulle modalità di compilazione del modello degli studi di settore (tanto per quanto attiene i dati strutturali che per quanto riguarda i dati contabili), sul prospetto delle società di comodo e sul quadro RW.

Familiari a carico - Successivamente è consigliato verificare se il coniuge o i familiari fiscalmente a carico non hanno superato il limite di reddito di 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il superamento del limite esclude il beneficio della detrazione. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per i figli a carico spetta a quest'ultimo per l'intero importo.

Quadro RN - Infine è consigliato controllare i riepiloghi dei redditi, crediti d'imposta e ritenute: ogni importo deve concordare con il relativo quadro; la somma dei redditi deve corrispondere al totale indicato al quadro RN.

Invio - Effettuato il controllo finale di Unico, si procede con la sua trasmissione telematica. Una volta spedita la dichiarazione, il servizio telematico Entratel restituisce all’intermediario la “comunicazione di avvenuto ricevimento”, ossia la c.d. ricevuta che costituisce la prova di presentazione della dichiarazione. Come precisato dalle istruzioni ai modelli, a fronte di ciascun invio vengono prodotte una ricevuta relativa al file inviato o tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 25 settembre 2012

Beni ai soci: ulteriori chiarimenti delle Entrate


Circolare N. 36/E del 24 settembre 2012

Con la Circolare N. 36/E del 24 settembre 2012 l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla tanto discussa comunicazione dei beni ai soci, nuovo obbligo in capo ai contribuenti (e di conseguenza agli operatori) introdotto dall’articolo 2, commi da 36 terdecies a 36-duodevicies, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Le precisazioni fornite dall’Amministrazione si concentrano sulla certificazione dell’accordo tra concedente e utilizzatore per il godimento del bene, sul divieto di doppia tassazione in capo all’utilizzatore e sul godimento degli autoveicoli, nemmeno menzionando la questione relativa ai finanziamenti o capitalizzazioni dei soci.

Certificazione con data certa antecedente – L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che la certificazione scritta di data certa antecedente all’inizio dell’utilizzo, richiesta dal precedente documento di prassi in materia (Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012) è solo una forma per dimostrare la certezza e la documentabilità del godimento.
Lo scopo è evidentemente antielusivo: se alcuni contribuenti ipotizzavano di costruire a posteriori degli accordi di utilizzo tra società e soci (o familiari) solo in caso di necessità (ad esempio, un contratto di noleggio di pochi giorni per l’utilizzo di un natante teso a dimostrare il mancato utilizzo per la restante parte dell’anno), tale posizione dell’Agenzia ha di fatto giustamente eliminato questa velleità.
Ora l’Agenzia apre alla possibilità, tuttavia, di utilizzare altre forme di documentazione probatoria. Si può ad esempio ipotizzare l’emissione della fattura (annotata poi nei registri Iva) per l’utilizzo del bene o un verbale di assemblea nel quale viene dettagliata la modalità d’uso e i termini relativi. L’importante è che, qualsiasi mezzo venga utilizzato, siano specificati gli elementi essenziali dell’accordo tra concedente e utilizzatore, quali il corrispettivo, l’inizio e la durata del godimento del bene, vista la correlazione tra le parti interessate.

Il caso della ditta individuale, delle società di persone e di società trasparenti per opzione – Giunge, seppur tardivamente, un chiarimento atteso da tempo: l’applicazione delle nuove disposizioni non deve comportare in capo all’utilizzatore dei fenomeni di doppia imposizione sulla base del medesimo presupposto.
La violazione dell’art. 163 del Tuir (divieto di doppia tassazione giuridica) era uno spauracchio che andava evitato. L’Agenzia delle Entrate chiarisce, dunque, che nelle ipotesi in cui l’utilizzatore coincida con l’imprenditore individuale o con il socio di società di persone e di società trasparenti per opzione di cui all’articolo 116 del Tuir, il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo a quest’ultimo va ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dall’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso.
Il reddito diverso da assoggettare a tassazione va, quindi, determinato confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito d’impresa imputato all’imprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione. Solo l’eventuale eccedenza tra detta differenza e il predetto reddito o quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.

Il godimento degli autoveicoli - Nel caso in cui oggetto del godimento sia un autoveicolo, ai fini della determinazione del valore normale, per esigenze di semplificazione, il valore normale deve essere determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del Tuir.
Conseguentemente per determinare il reddito diverso da tassare in capo all’utilizzatore va confrontato il valore normale del diritto di godimento del bene (determinato con la regola utilizzata per i fringe benefit) al
netto del corrispettivo pagato, con il reddito imputato all’imprenditore individuale o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione prevista dal Tuir (60%). L’eventuale eccedenza del valore normale rispetto al predetto reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.

Autoveicoli a uso esclusivamente aziendale - Ultimo chiarimento, non necessario perché sovrabbondante, che fornisce l’Agenzia è quello relativo al fatto che per i beni aziendali per i quali il legislatore già prevede l’integrale deducibilità del costo nell’ambito del reddito d’impresa (autovetture adibite a uso pubblico, es taxi) le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies non trovano applicazione. Su questo punto non vi erano dubbi già prima del chiarimento di ieri.

All’appello mancano gli attesi chiarimenti relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, da parte del Ministero o del legislatore.
Autore: Carla De Luca

venerdì 21 settembre 2012

Dichiarazione ICI entro il 1° ottobre


La dichiarazione deve essere presentata, nei casi in cui è ancora obbligatoria, per le variazioni intervenute nel 2011.
Arianna ZENI

Con l’approssimarsi del termine entro cui dover adempiere per l’ultima volta alla presentazione della Dichiarazione ICI, sostituita dal 2012 dall’IMU, pare opportuno riepilogarne gli aspetti principali. 
Entro il 1° ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre è domenica), infatti, deve essere presentata, nei casi in cui è ancora obbligatoria, la dichiarazione ICI per le variazioni intervenute nel 2011 da parte dei soggetti che, entro lo stesso termine, devono presentare il modello UNICO 2012.
Nonostante l’obbligo, facente capo al contribuente, di presentare la dichiarazione o denuncia di variazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4 del DLgs. 30 dicembre 92 n. 504, sia stato soppresso dall’art. 37, comma 53 del DL 223/2006, esso persiste in generale:
- al fine di fruire di riduzioni o detrazioni d’imposta (es. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti);
- nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione degli importi dovuti dipendano da atti per i quali non sono applicabili leprocedure di aggiornamento telematico previste dall’art. 3-bis del DLgs. 18 dicembre 97 n. 463, mediante il “modello unico informatico” (MUI);
- in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’ICI non siano acquisibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale (es. se l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali, se l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile; se l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria o nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa).
La dichiarazione deve essere presentata, in duplice esemplare, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto di denuncia, direttamente ovvero mediante lettera raccomandata.
Se un immobile è situato nel territorio di più Comuni e ha un’unica rendita catastale, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie.
La dichiarazione deve essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il pagamento dell’ICI è stato effettuato.
Il Comune, tuttavia, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione e un diverso termine di presentazione della dichiarazione.
Il modello è reperibile sul sito del Ministero
Il modello di dichiarazione ICI da utilizzare è quello approvato dal DM 12 maggio 2009 per gli anni 2008 e successivi, con le relative istruzioni alla compilazione.
Tale modello è disponibile:
- sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.it;
- ovvero su altri siti a condizione che quello prelevato abbia le caratteristiche tecniche richiamate nell’art. 4 del DM 12 maggio 2009 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del citato decreto di approvazione.
 

giovedì 20 settembre 2012

Tracciabilità: più limiti e sanzioni


Ancora novità sulla tracciabilità dei pagamenti, sanzioni di 3000 euro per l’emissione di assegni trasferibili superiori al tetto massimo consentito.

Novità in tema di antiriciclaggio – Sul tema della tracciabilità dei pagamenti, lo scopo del legislatore è quello di rendere sempre più obbligatorio l’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici. Tutti gli ultimi interventi normativi si dirigono in questo senso e le nuove disposizioni si intravedono nel prossimo decreto Sviluppo. 
Diversi sono stati gli interventi del Governo anche con il decreto sulla sanità (prevedendo l’obbligo di pagare i medici con mezzi tracciabili qualunque sia l’importo da versare). Con riferimento al credito al consumo ad esempio, sono stati previsti degli interventi che limitano l’uso del contante e incidono sulle sanzioni. Il Governo ha varato un provvedimento che prevede un nuovo limite per i cambiavalute con una serie di interventi sanzionatori (amministrativi/pecuniari), in particolare sugli importi che ovviamente aumentano. 

Limite per i cambiavalute - Il nuovo decreto in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevede che la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta attuata dai soggetti che svolgono l'attività di cambiavalute per il trasferimento in contanti, avrà un limite fino a 2.500 euro. Questo limite deroga a quanto è stabilito in modo ordinario dal primo comma dell'articolo 49 del D.Lgs. 231/07 per tutti i movimenti in contanti tra privati, che fissa la soglia di riferimento a un limite di mille euro. Nelle ipotesi di violazione di questa disposizione è prevista una sanzione che va da un minimo dell'1 per cento a un massimo del 40 per cento dell'importo oggetto del trasferimento.

Le sanzioni pecuniarie - Un altro intervento del Governo riguarda l'aumento delle sanzioni amministrative/pecuniarie previste in caso di violazioni antiriciclaggio per i libretti di deposito bancari e postali al portatore. Con il nuovo decreto legislativo è previsto un innalzamento delle sanzioni pecuniarie per i casi di saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore con importo pari o superiore a mille euro, in questo caso la sanzione minima aumenterà dal 20 al 30% del saldo del libretto al portatore. La soglia proposta, andrà da un minimo del 30 a un massimo del 40% (l'attuale va dal 20 al 40%). L’aumento della sanzione dall'attuale soglia che va dal 10 al 20% del saldo del libretto alla nuova, che parte da un minimo del 30 a un massimo del 40%, è da considerasi di rilievo. La sanzione è prevista per la mancata estinzione al 31 marzo 2012 o mancata riduzione del saldo dei libretti bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a mille euro, per il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore qualora sia stata omessa la comunicazione da parte del cedente alla banca o alle Poste italiane entro il termine di 30 giorni.

Emissione assegni non trasferibili – Un nuovo intervento riguardante le sanzioni ha a che fare con i casi di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta operata dai cambiavalute, per gli assegni bancari e postali trasferibili emessi per importi pari o superiori a mille euro, per gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente e per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari. In questi casi la sanzione prevista per l’emissione con importi superiori alla soglia è determinata nell’importo di 3000 euro. Pertanto, se viene emesso un assegno trasferibile, senza indicare il beneficiario, di 1.500 euro la sanzione minima irrogabile è di 3mila euro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 19 settembre 2012

Euribor: il tasso che decide il “costo” del mutuo


I mutui a tassi variabili sono condizionati dal valore dell’Euribor. In questo momento i valori sono molto bassi, ma negli anni passati esso ha generato parecchi grattacapi ai mutuatari.

Il tasso che influenza i mutui – L’Euribor è un concetto caro alle famiglie italiane che hanno sulle spalle il peso di un mutuo a tasso variabile. Qualche anno fa è stato anche uno dei motivi di tanti grattacapi per via della crescita molto alta dei tassi di interesse. Euribor è l’acronimo di “tasso interbancario di offerta in euro” ed è un tasso di riferimento: ogni giorno infatti viene calcolato il tasso medio delle transazioni finanziarie tra le principali banche.

Come avviene il calcolo giornaliero? – Del panel di rilevazione fanno parte 43 banche: ognuna di esse fornisce le quotazioni del tasso che è disposta a concedere per il prestito di denaro ad altre banche primarie dell’area euro. Ogni banca ha a disposizione un panel privato in cui può inserire i dati fino alle 10:45 (Fuso orario dell’Europa Centrale) di ogni giorno in cui è aperto il “Target” (sistema trans-europeo automatizzato di trasferimento espresso con regolamento lordo in tempo reale). In caso di ulteriori segnalazioni, le banche possono usufruire di un lasso di tempo in cui hanno la possibilità di correggere le proprie quotazioni; successivamente Reuters calcola il tasso basandosi su una media arrotondata a tre cifre decimali, dopo aver però escluso il 15% più alto o più basso delle rilevazioni. La rilevazione si ritiene valida se almeno il 50% delle banche coinvolte ha inviato i propri dati attraverso il proprio panel. Dopo la rilevazione Reuters si preoccupa di pubblicare immediatamente tali dati, rendendoli visibili ai sottoscrittori.

Euribor e politica monetaria – L’Euribor quindi è un dato medio che valuta il tasso al quale le banche scambiano denaro, e l’andamento e il destino di tali tassi è legato inscindibilmente alla politica monetaria intrapresa dalla Bce: se si diminuisce il costo del denaro la politica viene detta espansiva e i tassi diminuiscono. Se invece la politica è riduttiva, i tassi si puntano al rialzo. L’Euribor è nato in concomitanza con l’Euro e ne fanno parte alcune banche italiane tra le quali sono da rammentare Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte dei Paschi di Siena.

L’influenza sui mutui –
 La riduzione dell’indice dimostra che c’è incertezza nella zona euro, quindi dovrebbe essere un fattore negativo. Ma alcune note positive non mancano: quest’incertezza infatti risulta molto positiva per i mutuatari che riescono a ottenere una riduzione delle rate del mutuo se i tassi scendono. Ma i tassi dei mutui sulla prima casa non sono condizionati solamente da tale tasso: anche lo spread – cioè il margine che gli istituti applicano ai mutui – gioca un ruolo di primo piano: spesso infatti i costi possono essere maggiori anche di molto. In ogni caso, si stima che gli Euribor rimarranno sotto la quota dell’1% fino all’autunno del 2014: quindi una situazione favorevole che permarrà nel tempo per i sottoscrittori di mutui a tasso a tasso variabile, almeno fino al 2016, quando i tassi cominceranno a salire.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 14 settembre 2012

La sanzione è fissa a 258 euro se si integra il quadro RW


Il contribuente che integra il quadro RW entro il termine per l'accertamento e senza che sia stata contestata una violazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, è soggetto al pagamento della sanzione fissa di 258 euro e a quella proporzionale prevista dal D.L. n. 167/1990.
Stessa cosa vale per l’integrazione "spontanea" del modello Unico in caso di mancata indicazione nel quadro RF dei costi black list.
La norma di comportamento n.185 dei dottori commercialisti, emanata lo scorso 11 settembre 2012, dall’apposita Commissione della Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, si esprime in tal senso.
In vista dell’ormai imminente scadenza di invio dei modelli dichiarativi (01 ottobre 2012) la questione è di estrema importanza.

La fattispecie è tornata di estrema attualità, tuttavia, anche per il fatto che è stata aperta una procedura di infrazione da parte della Ue nei confronti dell'Italia sul tema dell'eccessiva onerosità delle sanzioni prescritte in materia di monitoraggio fiscale e in considerazione della totale assenza di conseguenze reddituali derivanti dall’omessa compilazione del quadro RW o dalla sua incompletezza.

L’integrativa e il ravvedimento operoso- La dichiarazione integrativa può essere presentata dal contribuente solamente se è stata originariamente presentata la dichiarazione dei redditi, ancorché tardivamente entro i 90 giorni dalla scadenza. Se la dichiarazione viene presentata entro i termini per l’invio della dichiarazione dei redditi relativi all’anno successivo, è possibile regolarizzare la propria posizione, mediante ravvedimento operoso, pagando le sanzioni in misura ridotta.
Relativamente al Modello UNICO 2011, la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il 30 settembre 2012 (01 ottobre 2012) comporta il pagamento delle seguenti sanzioni: per la mancata presentazione del modulo RW, una sanzione pari al 10% degli importi non dichiarati (art. 5 del D.L. n. 167/1990); se non risultano imposte dovute € 258 in misura fissa (art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 471/1997); se risultano maggiori imposte dovute, sanzione proporzionale per dichiarazione infedele ordinariamente prevista nella misura del 100%, maggiorata di un terzo (133%) trattandosi di violazioni che riguardano redditi prodotti all’estero (art. 1, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 471/1997).
Avvalendosi del ravvedimento operoso, tali sanzioni possono essere ridotte a un ottavo.

La norma di comportamento n.185 dei dottori commercialisti –
 Nel nuovo documento pubblicato dalla Commissione della Associazione italiana dottori commercialisti viene fatto un parallelismo tra le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla mancata indicazione dei costi black list all'interno del modello Unico.
Il comma 3 bis dell'articolo 8 del D.Lgs. 471 del 1997 prevede per tali costi, in caso di integrazione spontanea della dichiarazione entro i termini di accertamento per il periodo di imposta e di assenza di controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la debenza di una sanzione pari a 258 euro.
Per logicità e vista l’infrazione aperta a livello comunitario, secondo l’ADC è possibile sanare la mancata compilazione del quadro RW ovvero la sua incompletezza provvedendo, entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta, se non sono stati avviati controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, al pagamento della sanzione fissa di 258 euro ulteriormente riducibile, con ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997). “Una volta effettuata tale sanatoria, il contribuente eviterà anche l'applicazione della misura della confisca, avendo sanato la violazione principale”, continua la norma di comportamento.

La mancata compilazione della sola sezione III del quadro RW (trasferimenti da e verso l’estero nei quali siano intervenuti intermediari finanziari residenti), infine, non comporta alcuna sanzione, vista la conoscenza, da parte dell'Amministrazione dei dati in questione, indipendentemente dall'obbligo dichiarativo.
Autore: Carla De Luca

giovedì 13 settembre 2012

La SRL semplificata: appunti


Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, è stata introdotta nel nostro ordinamento la nuova figura della “S.r.l. s.” , la S.r.l. semplificata. 
Questa nuova variante alla ordinaria S.r.l., destinata ai soci persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, gode di molteplici agevolazioni, come l’obbligo di un capitale sociale minimo ridotto a un solo euro. 
La nuova forma di S.r.l. è operativa dallo scorso 29 agosto 2012, data di entrata in vigore del D.M. 138/2012, c.d. D.M. Giustizia, attuativo del dettato normativo.
A oggi è possibile raccogliere le prime posizioni interpretative assunte dalle Camere di Commercio che gestiscono i registri delle imprese.

I dottori commercialisti non possono effettuare cessioni di quote per i soci delle S.r.l.s. secondo le CCIAA – Un primo dubbio interpretativo di natura tecnica da parte degli operatori del settore riguarda l’individuazione dei soggetti autorizzati a effettuare la cessione di quote della S.r.l.s. A oggi i registri imprese propendono per il diniego verso l'operatività dei commercialisti in tali operazioni (cessioni di quote redatte ai sensi dell'art. 36 comma 1-bis della L. n. 133/2008). Data la riserva di competenze al notaio per l'accertamento dei requisiti anagrafici in sede di costituzione, obbligo imposto e sanzionato per il solo notaio dall'art. 49 (novellato) della L. not. n. 89/1913 e visto il punto n. 4 dello statuto standard (s.s.) che colpisce con la nullità il trasferimento delle quote per atto tra vivi a soggetti over 35, le Camere di Commercio hanno assunto una posizione interpretativa negativa.

L’immodificabilità dello statuto standard 
- L'art.2463 bis del c.c., recante la disciplina della S.r.l.s. stabilisce che l'atto costitutivo debba essere redatto tenendo conto del modello standard tipizzato, approvato con il D.M., senza apporvi eventuali modifiche. Il regolamento ministeriale n. 138/2012 emanato dal Ministero sembra tuttavia aprire alla possibilità di applicare, per quanto non regolato dal modello standard, le norme della S.r.l. ordinaria ove non derogate dalla volontà delle parti. Non c’è conflitto fra dettato civilistico e regolamento, se si ritiene che l’adattabilità si riferisca ai soli tratteggi da completare consentiti dallo stesso statuto standard e relativi soprattutto alla scelta del sistema di amministrazione, consentendo anche l'opzione per l'amministrazione congiunta o disgiunta, vi è conflitto invece se fosse lasciata maggiore libertà nella redazione dell’atto. Chiarimenti sono opportuni.

Il decesso del socio e le conseguenze per la società
 – In caso di decesso di uno dei soci (successione mortis causa dell'under 35), non è chiaro quali siano le conseguenze per la società. Secondo un’interpretazione rigorosa, se il nuovo socio successore fosse over 35, andrebbe liquidata la quota sociale o, in alternativa, sciolta la società. Secondo un’interpretazione più morbida, sarebbe ammissibile la successione a favore di soggetti over 35 o, addirittura, a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, essendo il divieto limitato al solo caso di cessione inter vivos, per evitare intenti anti elusivi.

Le perdite che riducono il capitale nella S.r.l.s
. – Nonostante il capitale minimo della S.r.l.s. sia di 1 euro, la disciplina civilistica fa comunque riferimento alla disciplina ordinaria della S.r.l. in tema di riduzione per perdite del capitale e conseguente scioglimento della società. In assenza di una norma specifica per la nuova figura di S.r.l. “speciale”, va comunque fatto riferimento all’articolo del codice previsto per la S.r.l. ordinaria.

La perdita del requisito anagrafico – Non è chiaro quali conseguenze abbia il fatto che uno o più soci della S.r.l.s. raggiungano il 35° anno di età. Sembra che tale vicenda non debba comportare alcuna conseguenza significativa da un punto di vista giuridico né per la singola partecipazione (esclusione di diritto del socio o obbligo di cessione a persona under 35) né per la società (scioglimento o obbligo di trasformazione in srl ordinaria). Il passaggio da S.r.l.s. a S.r.l.c.r. (S.r.l. a capitale ridotto) o a S.r.l. ordinaria non è una vera e propria trasformazione ex artt. 2498 del c.c. e s.s., ma a oggi è essenzialmente una modifica squisitamente statutaria.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 12 settembre 2012

Prelievi non giustificati


Sentenza della Cassazione in materia di indagini finanziarie

I prelievi sul conto corrente, se non giustificati, lasciano legittimamente presumere la percezione di maggiori ricavi non contabilizzati, da parte dell’imprenditore.

La sentenza. Questo, in sostanza, è quanto si evince dalla sentenza numero 13500 della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata il 27 luglio 2012. Con tale pronuncia la Sezione Tributaria Civile ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

L’avviso. La vicenda giudiziaria ha tratto origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio finanziario aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF e ILOR, ai sensi dell’art. 32 comma 1 del D.P.R. 600/1973, ricavi costituiti da versamenti non contabilizzati e prelevamenti corrispondenti a costi non documentati, effettuati dal contribuente sui propri conti bancari.

I giudizi di merito. I primi due gradi di giudizio si sono conclusi in senso favorevole al contribuente. In particolare, per i giudici dell’appello, l’art. 32 citato non poteva trovare applicazione in riferimento ai prelevamenti effettuati dal contribuente sul conto di sua pertinenza.

Il principio di diritto
. In una passaggio chiave delle lunghe motivazioni che hanno condotto gli Ermellini verso l’accoglimento del ricorso del Fisco, si legge che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, “l'art. 32, del d.P.R. n. 600/73 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, essendo, tra l'altro, le presunzioni inserite a pieno titolo nel catalogo delle prove tipiche disponibili per il giudice, attesa la loro collocazione nel titolo II del libro VI (tutela dei diritti) del codice di rito, dedicato alle ‘prove’. Anche se è evidente che le presunzioni in materia dovranno essere sottoposta ad un'attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti evidenziati dal contribuente, dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (sempre che sia grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati”. Senonché, nel caso esaminato, a fronte di numerosi elementi presuntivi desumibili dai conti correnti, il contribuente non ha offerto nessuna prova di segno contrario, neanche sul piano presuntivo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 10 settembre 2012

Non si applica ai "minimi" la riduzione di deducibilità dei costi auto.


Il reddito si determina a prescindere dalla norme previste dal Tuir

Premessa – I contribuenti minimi determinano il reddito sulla base di specifiche regole le quali non fanno alcun rinvio alle disposizioni previste dal Tuir. Per tale motivo questi soggetti non saranno colpiti dalla riduzione della percentuale di deducibilità delle auto previste dalla Riforma del lavoro che ha modificato l’art. 164 del Tuir portando il limite di deducibilità dal 40% al 27,5%.

Riforma del lavoro – La principale novità fiscale della L. 28 giugno 2012, n. 92, emanata per affrontare una serie di problematiche occupazionali e di crescita, è contenuta nell'art. 4, co. 72, ed è rappresentata dalla modifica dell'art. 164, co. 1, Tuir, e precisamente dal ribasso dei coefficienti di deducibilità parziale dei componenti negativi relativi ai veicoli. In particolare, è ridotta dal 40% al 27,50% la quota deducibile delle spese relative ai veicoli adibiti a uso promiscuo. Le predette novità normative non sono, tuttavia, immediatamente efficaci, essendo prevista la loro applicabilità soltanto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 (per i contribuenti solari dal 2013).

Contribuenti minimi – Tali novità non coinvolgono i contribuenti che si avvalgono del “Regime dei Minimi”. Per tale regime sono, infatti, previste delle regole particolari di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito. In particolare, l’art. 1 comma 96 della Finanziaria 2008 ha previsto che il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime dei minimi “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione”. La norma non fa alcun rinvio, quanto alle modalità di determinazione delle componenti reddituali positive e negative, ai criteri del Tuir. Questo significa che, nel rispetto del principio di cassa, la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è data da una mera somma algebrica estranea a qualunque limitazione di deducibilità, se non laddove viene imposta (50%) dall’impiego promiscuo del bene.

Circolare 7/E/2008 Agenzia delle Entrate
 - Il mancato rinvio alle norme del Tuir è stato confermato prima nella circolare n. 7/E/2008 dove viene affermato che: “a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità per le spese di acquisto delle autovetture e dei telefonini, si ritiene che, come precisato con la circolare n. 73/E del 2007, al paragrafo 2.1, trattandosi di beni ad uso promiscuo, tali spese rileveranno, in ogni caso, nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo. La stessa limitazione si applica anche ai canoni di leasing nell’ipotesi in cui i menzionati beni siano ad uso promiscuo ed acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario”.

Auto per i minimi 
- Considerato che la parziale deducibilità (27,5%) dei costi per le autovetture è prevista dall’art. 164 del Tuir (modificato dalla Legge 92/2012 2008) si ritiene che tale limitazione non debba interessare i contribuenti che si avvalgono del “regime dei minimi”, i quali continueranno ad applicare la percentuale di deducibilità del 50%.
Autore: Redazione Fiscal Focus