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venerdì 7 settembre 2012

Srl a un euro e semplificata senza garanzia per i finanziamenti


Le due nuove forme di S.r.l.: S.r.l.s. e S.r.l.c.r. - Come noto, in base all’art. 2463-bis c.c., introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 1/2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni”, i soggetti aventi determinati requisiti possono costituire una “Società a responsabilità limitata semplificata” (S.r.l.s.). A seguito delle modifiche apportate dal Decreto in esame la nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad € 1 e superiore a € 10.000, può ora essere costituita anche “da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”.
Va evidenziato che in tal caso la costituzione può avvenire mediante contratto o atto unilaterale; l’atto costitutivo va redatto per atto pubblico; gli amministratori possono anche essere persone fisichediverse dai soci; la denominazione di srl a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e “nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”.

Inoltre è previsto che alle srl a capitale ridotto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile del libro V, titolo V, capo VII.

Con il D.L. Sviluppo 83/2012, convertito nella L. 134/2012 è stata varata un altro tipo di assetto societario ovvero la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (S.r.l.c.r.), portando cosi a tre il numero delle Srl di cui il nostro ordinamento permette la costituzione ovvero:
→ la Srl ordinaria;
→ la Srls semplificata;
→ la Srlcr (società a responsabilità limitata a capitale ridotto).

Da notare subito che la società a responsabilità limitata a capitale ridotto non è una mera variante della Srl semplificata.

I punti in comune tra S.r.l.s. e S.r.l.c.r. 
- L’aspetto che accomuna le due tipologie di società ( la Srl semplificata e la Srl a capitale ridotto) è il capitale sociale, infatti entrambe devono avere un capitale tra 1 e 9.999,99 euro, da versare solo in denaro (sono esclusi i conferimenti in natura o di servizi). All'atto della costituzione, per tutte e due le società, il capitale va versato per intero nelle mani degli amministratori, mentre nelle Srl ordinarie il capitale iniziale va collocato transitoriamente in banca, e può essere versato anche non per intero (se la società non è a socio unico), ma in misura non inferiore al 25 per cento.

Le differenze tra S.r.l.s. e S.r.l.c.r. -
 La società a responsabilità limitata a capitale ridotto, non gode di agevolazioni in termini di costi istitutivi come la Srl semplificata (viene costituita con normale atto pubblico), ma non è neppure assoggettata ai vincoli dello statuto standard pur dovendosi attenere agli stessi limiti di capitale delle srl semplificate.
Le principali differenze rispetto alla Srls (società a responsabilità limitata semplificata) riguardano: la denominazione della società; il fatto che l'atto costitutivo possa esser redatto, per atto pubblico, secondo le regole tipiche della srl; la circostanza che gli amministratori possano essere scelti fra soggetti non soci; la possibilità che l'assemblea possa essere presieduta anche da soggetti non coincidenti con l'amministratore unico o presidente del CDA; il requisito che concerne l'età dei soci che qui devono essere tutti over 35.
Il requisito dell’età rende possibile che la srl semplificata con unico socio, possa trasformarsi in società a capitale ridotto quando il socio supera il 35° anno di età. Inoltre in questa struttura societaria tutti i soci devono aver superato il 35° anno di età, ciò rende di difficile comprensione l'ultimo periodo dell'art. 44 del D.L. 83 aggiunto in sede di conversione in legge, secondo cui al fine di favorire l'accesso ai giovani imprenditori al credito, il Mef promuove con l'Abi un accordo per fornire credito a condizione di favore ai giovani di età inferiore ai 35 anni, che intraprendono una attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una srl a capitale ridotto.

La S.r.l.c.r. e la S.r.l.s. senza garanzie - Il problema attuale, tuttavia, abbastanza prevedibile già agli albori della normativa sulle nuove forme di S.r.l., riguarda il reperimento delle fonti di finanziamento esterno per l’avvio dell’attività.
L’ambizione di aprire una Srl con un capitale di un euro esente da imposta di bollo, diritti di segreteria e onorario notarile, si scontra contro il muro delle banche nel momento in cui si debba ottenere un credito.
Un genitore dovrebbe garantire per il figlio-imprenditore, se nullatenente, presentando il Cud, oppure la garanzia di un immobile. La fidejussione è del 30% in più rispetto alla cifra richiesta del finanziamento per lo start-up (se si chiedesse alla banca un credito di 50.000 euro, la garanzia richiesta sarebbe di 65.000).
Anche un buon business plan, redatto dal proprio consulente, non è sufficiente per ottenerlo.
Senza garanzie, dato che il capitale della nuova realtà non ne fornisce, la Srl semplificata o a capitale ridotto rischia, dunque, di rimanere solo un atto notarile.
Autore: Carla De Luca

giovedì 6 settembre 2012

IMU e abitazione principale


Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile (non è necessario che il fabbricato sia effettivamente accatastato, essendo sufficiente la sua semplice iscrivibilità in Catasto) nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art.13 c.2 del D.L. 201/2011).

Non solo gli immobili di lusso pagano l’IMU - A differenza di quanto stabilito per l’Ici fin dal 2008, l’assoggettamento al tributo IMU non si limita alle prime case di maggior prestigio, dato che sono comunque assoggettati all’IMU tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale, e non solo quelli accatastati come A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville), A/9 (castelli, abitazioni di eminente pregio).

Rispetto dei requisiti - Ai fini dell’IMU si considera abitazione principale del contribuente quella inderogabilmente caratterizzata dalla compresenza di due requisiti: quello soggettivo (dimora abituale nel fabbricato) e quello oggettivo (iscrizione residenza anagrafica).
La nozione di abitazione principale valida ai fini Imu è, quindi, sostanzialmente diversa da quella che era stata adottata ai fini dell’esenzione Ici.
Necessariamente, ai fini Imu, vi deve essere coincidenza di dimora e residenza anagrafica perché l’immobile possa essere considerato abitazione principale. Se il soggetto passivo risiede in un comune ma, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un Comune diverso, non vi sarà abitazione principale Imu in nessuno dei due comuni.

Accatastamento unitario - Inoltre l’abitazione principale non può che essere una sola unità immobiliare; se il contribuente dimora e risiede in una casa composta da più di una unità immobiliari al catasto (es. piano sopra distinto da piano sotto), le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna con la propria rendita rivalutata: per un’unità viene applicata l’aliquota del 4 per mille in acconto e le agevolazioni dell’abitazione principale, mentre l’altra è considerata altro fabbricato e sconta l’aliquota base del 7,6% in acconto e l'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati a saldo. Il contribuente sceglie a quale delle due applicare l’aliquota agevolata (probabilmente nella dichiarazione IMU).
Dunque, in presenza di due unità autonomamente accatastate, anche se destinate unitariamente a dimora della famiglia, i benefici Imu si applicano solo per una delle due, a meno che non si dimostri di averne richiesto l'accatastamento unitario.

I coniugi – L’abitazione principale è l'unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se due coniugi dimorano e risiedono in immobili diversi nello stesso comune, una sconta l’aliquota ordinaria dello 7,6% e l’altra del 4%. Un solo immobile è considerato abitazione principale.
Se i due coniugi risiedono e dimorano in due immobili diversi in due comuni diversi, la legge tace e la circolare OMNIBUS n. 3/DF/2012 apre alla possibilità di riconoscere l’aliquota ridotta del 4 per mille e le relative detrazioni a entrambi gli immobili, ma al fine di evitare comportamenti elusivi, i coniugi per poter scontare l’aliquota del 4 per mille e le agevolazioni abitazione principale devono stabilire la residenza e il domicilio negli immobili. Il Comune è l’ente che si occuperà dei relativi controlli.
In quest’ultimo caso, infatti, spiega la circolare, il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
Il coniuge che per motivi di lavoro risiede in un comune diverso da quello del proprio nucleo familiare ha comunque diritto alle agevolazioni Imu per l'abitazione principale.
Nessun problema si ha, invece, nel caso in cui il figlio risieda in un immobile di sua proprietà nello stesso Comune di residenza dei genitori: le agevolazioni Imu saranno valide sia per l'immobile dei genitori sia per quello di proprietà del figlio.

Nel caso, assai frequente, di coniugi separati, ai soli fini Imu (e non sul piano reddituale), il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale si considera titolare del diritto di abitazione sull'immobile. Il bene dovrà essere assoggettato a Imu in capo all'assegnatario per intero, a prescindere dalle quote di proprietà. Se vi sono figli conviventi di età non superiore a 26 anni, si potrà fruire della maggiorazione di 50 euro a figlio. Il coniuge non assegnatario potrà disporre delle agevolazioni Imu con riferimento all'immobile di proprietà in cui egli risiede e dimora, anche se il bene si trova nello stesso Comune dell'ex casa coniugale.

Comodato d’uso abitazione
 – Il fatto che il proprietario dia in comodato d'uso l’abitazione ai parenti non dà più diritto ad alcuna agevolazione di legge. Questa fattispecie era esente ai fini Ici, se regolamentata per tempo dal Comune, mentre nell'Imu è soggetta alla disciplina generale, con applicazione dell'aliquota ordinaria dello 0,76%, senza nessuna detrazione.
I Comuni, nei loro regolamenti, non possono assimilare il comodato d'uso all'abitazione principale, perché privi di un’espressa disposizione autorizzativa governativa in tal senso.

Assimilazioni all’abitazione principale e non - Unica eccezione: le unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero e quelle dei cittadini italiani iscritti all'Aire, le quali sono assimilate all’abitazione principale, se una specifica delibera regolamentare del Comune lo prevede.
Hanno alcune agevolazioni di legge dell’abitazione principale (detrazioni), ma non sono assimilati all'abitazione principale, gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa, assegnate ai soci della stessa e degli Iacp. Per ciascuna di tali unità trova applicazione la detrazione base di 200 euro, ma l'aliquota di riferimento resta lo 0,76%, salvo diversa deliberazione comunale.
Autore: Carla De Luca

martedì 4 settembre 2012

IMU: il 17 settembre la seconda rata


Il prossimo 17 settembre 2012 i contribuenti che hanno optato per il pagamento dell’Imu in 3 rate sono chiamati al versamento della seconda rata di acconto.
I possessori di un immobile, considerato abitazione principale, che hanno scelto di rateizzare l’imposta (2 rate di acconto e 1 di saldo), solo per l’anno 2012 possono avvalersi di una scadenza aggiuntiva, rispetto a quelle ordinarie del 16 giugno e del 16 dicembre.
Il contribuente dovrebbe aver già provveduto al versamento di 1/3 dell’imposta lo scorso 18 giugno (il 16 cadeva di sabato), entro il prossimo 17 settembre provvederà al pagamento di un ulteriore 1/3 e verserà il rimanente a saldo, entro il termine ordinario del prossimo 17 dicembre (il 16 cade di domenica).
Mentre le prime due rate sono identiche, l'ultima verrà determinata come differenza tra l’imposta dovuta per l'anno e l'importo pagato nelle prime due tranche.

Si ricorda che tale rateazione, anche se poco utilizzata dai contribuenti, è ipotizzabile anche per gli immobili assimilati all'abitazione principale.

Acconti con aliquote e detrazioni standard
 – Per conoscere effettivamente l’ammontare dell'imposta IMU totale dell’anno, è necessario verificare le delibere comunali. Tuttavia, dato che le amministrazioni possono adottare i necessari provvedimenti tributari sino al 31 ottobre 2012, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012, alla data di scadenza dell'adempimento, il contribuente potrebbe non conoscere le decisioni locali.
Le rate di giugno e di settembre, per tale motivo, vengono calcolate applicando le aliquote e le detrazioni base (di legge), posticipando al momento del saldo l'applicazione delle delibere comunali.
Per il versamento dell'acconto si deve considerare l'aliquota dello 0,4% e la detrazione di 200 euro, oltre alla maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio convivente, di età non superiore a 26 anni.

Il saldo varia a seconda delle scelte comunali - Il potere regolamentare dei Comuni sull'Imu devono, comunque, tenere conto del dettato normativo: aliquote IMU inferiori all’aliquota minima del 2 per mille non sono ammesse, così come un aumento della maggiorazione della detrazione per i figli conviventi non può essere considerata valida, nonostante lo preveda il regolamento comunale.
L’ente comunale ha ampi margini di manovra, invece, per un’eventuale differenziazione delle aliquote e aumento della detrazione base di 200 euro. Potremmo assistere a una diversificazione delle aliquote per l'abitazione principale in funzione della categoria catastale dell'immobile, purché si rimanga tra lo 0,2 e 0,6 per cento.
È inoltre possibile elevare la detrazione per la totalità dei contribuenti o adottare un’ulteriore detrazione solo per determinate categorie di soggetti passivi, in funzione della loro situazione reddituale e/o patrimoniale.
Se l’ente decidesse di rendere l'abitazione principale esente dal tributo, non potrebbe procedere all’aumento dell'aliquota base dello 0,76% per i possessori di unità immobiliari a disposizione.

I rurali accatastati
 - Le unità abitative rurali in generale seguono da un punto di vista IMU, il principio generale, fatta eccezione per le unità abitative che, avendo i requisiti di ruralità, sono prive di rendita e devono essere accatastate entro la fine di novembre.
In tal caso il versamento dell’imposta va effettuata in un'unica soluzione entro il termine del saldo (17 dicembre 2012). La stessa regola viene applicata all'immobile che è già stato accatastato nel corso del 2012.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 3 settembre 2012

La convenienza dell’auto dell’amministratore


La nuova deducibilità più ridotta porta a preferire l’intestazione agli amministratori

Premessa – La riduzione della deducibilità del costo delle auto dal reddito d’impresa e le problematiche sull'utilizzo delle stesse da parte dei soci anche per motivi personali (comunicazione per il 2011 in scadenza il prossimo 15 ottobre), porterà molte imprese a preferire l'intestazione delle autovetture direttamente agli amministratori per le società di capitali, agli accomandatari per le sas o ai soci per le snc.

Stretta sulle auto – Con l’approvazione della c.d. Riforma del lavoro (Legge 92/2012) è stata ridotta la percentuale di deducibilità dei costi relativi all’acquisto/utilizzo dei veicoli a motore per le imprese e i lavoratori autonomi. In particolare viene disposto che dal 2013 detti costi sono deducibili nella misura del 27,5% (anziché 40%) per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi e nella misura del 70% (anziché 90%) per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Questo taglio incide anche sull'importo massimo di deduzione del costo d’acquisto (con finanziamento o leasing che sia), che passerà dagli attuali euro 7.230,40 a euro 4.970,90 (costo massimo riconosciuto fiscalmente di 18.075,99 euro per 27,5%).

Auto degli amministratori - Le società che affidano auto a dipendenti o amministratori valuteranno se procedere, entro la fine dell'esercizio in corso, alla loro intestazione personale. Il drastico ridimensionamento dei benefici nella deduzione dei costi, unito all'attenzione dei verificatori, anche nei controlli su strada, su chi usa auto intestate a società, renderanno in diversi casi conveniente passare al sistema dei rimborsi a pie' di lista, con cui la deduzione delle indennità chilometriche per l'uso in specifiche trasferte resta integrale.

Deducibilità - Per tale fattispecie, infatti, non sono previste modifiche e si continua ad applicare la disciplina attualmente in vigore, la quale prevede che sono escluse dal reddito dell’amministratore le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale della sua residenza.

Rimborsi chilometrici –
 Per quanto riguarda in particolare le indennità chilometriche è previsto un limite massimo di deduzione per l'impresa, pari al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (articolo 95, comma 3, Tuir). Le autovetture con 17 cavalli fiscali hanno una cilindrata tra 1505,9 e 1643,3 cc., mentre quelle di 20 cavalli fiscali tra 1930,6 e 2080,1 cc. (decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691). La risoluzione delle Entrate 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011, ha chiarito che “per costo di percorrenza deducibile quale indennità chilometrica rimborsata ai dipendenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il costo complessivo di esercizio in Euro al Km calcolato dall'Aci, comprensivo della quota relativa al costo non proporzionale al chilometraggio” (assicurazione Rca, tassa automobilistica, quota interessi). Ai fini della deduzione del costo per l'impresa, quindi, si può utilizzato il costo Aci complessivo di esercizio (sempre nei limiti dei 17 o 20 cv), il quale è l'importo massimo deducibile per l'impresa.

Amministratore - In capo al percettore, invece, questa indennità non concorre mai a formare il reddito, neanche se si utilizza una tariffa Aci superiore (articolo 51, comma 5, Tuir) e neanche se il rimborso spese analitico, comprensivo anche di altre spese di viaggio e trasporto (aereo o treno) o di vitto e alloggio, supera i 180,76 euro giornalieri (258,23 euro, se all'estero). Questo limite, infatti, riguarda solo la deduzione in capo all'impresa delle spese di vitto e alloggio per le trasferte (articolo 95, comma 3, Tuir).
Autore: Redazione Fiscal Focus

domenica 2 settembre 2012

Equitalia: limiti all'ipoteca esattoriale

Sentenza della CTR Roma

Il principio. E' illegittima l'iscrizione ipotecaria quando il valore del bene sottoposto al provvedimento non è proporzionale al credito vantato e superiore rispetto al doppio del credito.

La sentenza. Lo ha sostenuto la Commissione Tributaria Regionale di Roma - Sezione XXI^, con la sentenza numero 152 dell'11 giugno 2012. Il giudizio ha riguardato l'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria, notificato ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.

Le eccezioni della contribuente
. Con il ricorso introduttivo si chiedeva al giudice tributario di prima istanza l'annullamento del detto atto, per due ordini di motivi: in primo luogo, Equitalia aveva sottoposto a vincolo l'immobile adibito a residenza principale della contribuente, ignorando del tutto gli altri immobili di proprietà della medesima; in secondo luogo, si trattava di una provvedimento palesemente sproporzionato rispetto all'entità del credito per il quale si procedeva.

L'appello
. Ebbene, l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della contribuente e, per l'effetto, condannava l'Ente incaricato della riscossione alla rifusione delle spese di lite. A questo punto, Equitalia proponeva appello, ma senza successo. Vediamo perché.

Le osservazioni della CTR
. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha osservato come l'iscrizione ipotecaria contestata abbia interessato un immobile del valore commerciale di 1.000.000,00 di euro, a fronte di un credito di euro 97.021,07 vantato dall'Agenzia delle Entrate, in relazione a un'imposta di registro su una sentenza emessa in un contenzioso non ancora definitivo. Sicché è parsa evidente la sproporzione esistente tra la somma iscritta a ruolo e l'immobile ipotecato, anche in considerazione del fatto che la contribuente possedeva altri appartamenti nel Comune di Barletta, che non ne costituivano la residenza “e che per il valore economico avrebbero potuto costituire idonea garanzia del credito erariale”. Di più. I giudici romani ricordano che, in ogni caso, l'art. 77 citato fa divieto all'Ente incarico per la riscossione di iscrivere ipoteca per un valore superiore al doppio del credito tributario.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 28 agosto 2012

Start-Up più convenienti dai prossimi mesi


Il governo si prepara alla conclusione della pausa estiva mettendo in programma nuove misure per favorire l’imprenditorialità e la nascita di nuove imprese anche con a capo under 35.

Premessa – Lo sviluppo di start-up concentrate sull’innovazione dovrebbe essere uno dei punti cardine del progetto di governo per i mesi a venire fino alla conclusione del mandato. Il decreto legge che conterrebbe tali disposizioni potrebbe essere portato all’attenzione delle Camere nel mese di settembre e dovrebbe avere come punti focali anche l’agenda digitale e l’attrazione di capitali esteri da investire in Italia.

Imprenditorialità giovanile al centro – In programma anche un nuovo decreto riguardante le semplificazioni, oltre che numerose proposte per favorire sgravi e incentivi fiscali all’apertura di start-up. Di certo un punto fondamentale riveste l’interesse per le aziende con imprenditori under 35 (per i quali tra l’altro sarà possibile creare a partire da questa settimana la nuova Srl semplificata), così come il riordino degli incentivi in aggiunta alle misure già valutate, attraverso la creazione del Fondo unico per la crescita sostenibile istituito con il D.L. 83/2012.

Nuovi incentivi e chiarimenti nelle norme – Per contrastare il fenomeno avulso in Italia della sovrapposizione di norme a volte contraddittorie riguardanti gli incentivi alle start-up, il decreto crescita si era occupato della razionalizzazione permettendo il coordinamento e la linearità tra le diverse norme a riguardo, per cercar di porre fine ai dubbi e alle perplessità di coloro che decidono di investire nell’imprenditoria. Da qui a breve si attenderebbero infatti i decreti attuativi delle riforme che dovrebbero stabilire nuovi criteri operativi in grado di far luce sulle modalità di utilizzo degli incentivi. Certamente le riforme sono ripartite tra lo Stato (entro i principi fissati dall’Unione Europea) e le Regioni, le quali mettono e metteranno a punto nuove misure di sostegno per le start-up.

Arresto all’imprenditorialità giovanile – La situazione comunque continua a essere particolarmente negativa in tutte le zone d’Italia per quanto riguarda in generale l’imprenditorialità e nel particolare l’imprenditorialità giovanile che sembra aver subito un brusco arresto nell’ultimo anno. Infatti i dati dimostrano che su una “carneficina” che ha portato alla chiusura 224mila imprese in sei mesi, il 15% di esse (quindi circa 34mila) fosse guidato proprio da giovani.

Le misure in atto 
– Tra le misure che comunque a oggi possono essere annoverate nel calcolo degli aiuti e degli incentivi ci sono sicuramente dei punti fondamentali quali:
• autoimprenditorialità (con una serie di incentivi per imprese di piccole dimensioni composte da giovani tra 18 e 35 anni);
• autoimpiego (atto a favorire la creazione di ditte individuali, società di persone e di capitali con contributi a fondo perduto, ma anche con finanziamenti agevolati per spese di investimento e gestione);
• Srl semplificata (che si può costituire a partire da domani se di età inferiore a 35 anni, per imprese a responsabilità limitata con capitale ridotto);
• Fondo per la crescita sostenibile (istituito con il D.L. 83/2012 con lo scopo di agevolare la creazione di nuove figure imprenditoriali).
Autore: Redazione Fiscal Focus

S.r.l. semplificate: pubblicato statuto e atto costitutivo standard


Il 14 agosto 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 il tanto atteso decreto del 23/6/2012, n. 138 del Ministero della Giustizia, in vigore dal prossimo 29 agosto 2012.
Tale decreto individua atto costitutivo e statuto che le nuove S.r.l. semplificate dovranno adottare.

La nuova S.r.l. semplificata - Il DL n.1 del 24/01/12, convertito in legge n. 27 del 24/03/12, prevede che tale società può essere costituita con contratto o atto unilaterale, solo da persone fisiche a prescindere dall’età anagrafica delle stesse, mentre sono esclusi dalla nuova compagine sociale tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Atto costitutivo - Il nuovo articolo 2436 bis del c.c., introdotto proprio dal menzionato Decreto n. 1/2012, aveva già fornito le istruzioni in riferimento all’atto costitutivo della nuova S.r.l.s..
Tale atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato.
Nella norma introdotta dal D.L. liberalizzazione sono stati, comunque, resi noti gli elementi che devono essere presenti nell’atto costitutivo: generalità dei soci (cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio e cittadinanza di ogni socio); denominazione sociale (deve esserci l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata, insieme all’indicazione del Comune ove sono poste la sede societaria e le eventuali sedi secondarie della S.r.l.s.); ammontare del capitale sociale (questo deve essere pari ad almeno 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro e va sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione della S.r.l.s.); attività che costituisce l’oggetto sociale; quota di partecipazione di ogni socio; norme sul funzionamento della società (con l’indicazione di quelle sull’amministrazione e la rappresentanza); eventuali soggetti incaricati del controllo contabile; luogo e data di sottoscrizione; amministratori ( da scegliere tra i soci).
Ora il decreto del 14 agosto 2012 (decreto Mingiustizia) specifica che il notaio nel ricevere l'atto di costituzione della S.r.l.s. è espressamente chiamato ad accertare l'età delle persone fisiche che intendono costituire la società ai sensi dell'art. 49 della legge notarile (L. 89 del 16/02/1913). Fra gli aspetti particolari della nuova forma societaria, inoltre, si evidenzia il divieto di trasferimento delle quote ai soggetti che abbiano superato i richiesti requisiti anagrafici.

Altre caratteristiche della S.r.l.s. - Oltre a tale chiarimento, ne vengono forniti altri relativi all'amministrazione: i soci della S.r.l.s. dovranno scegliere fra un amministratore unico o un consiglio di amministrazione.
Per quanto concerne il versamento del capitale, poi, sempre inferiore a 10.000 euro, dovrà essere effettuato interamente alla data di costituzione e corrisposto in denaro all'organo amministrativo, il quale ne dovrà rilasciare quietanza liberatoria dichiarandone l'integrale versamento.
In merito alle decisioni dei soci che richiedessero la convocazione assembleare, si precisa che la presidenza della stessa, a differenza delle normali S.r.l., debba essere assunta dall'amministratore unico o dal presidente del CdA.

Dubbi ancora aperti - Purtroppo il decreto non esaurisce tutte le questioni aperte sul tema, in quanto evita di affrontare molte delle concrete regole operative, necessarie per la gestione sociale. Il decreto nel prevedere le caratteristiche del modello standard, ribadisce l'applicazione, per quanto non regolato dal modello citato, delle disposizioni del libro V, titolo V, capo VII del codice civile, se non derogate dalla volontà delle parti.
Si segnala, inoltre, l'inapplicabilità di clausole di prelazione e gradimento, quindi la cessione di quote dovrebbe essere libera, eccetto verso gli over 35. Non viene, inoltre, prevista nessuna durata della società, che quindi sembrerebbe contratta a tempo indeterminato, e soprattutto non è chiaro come debba comportarsi la società quando uno dei soci superi la soglia del 35° anno di età o nel caso di successione mortis causa, in assenza di eredi che rispettino il requisito anagrafico.
Circa le cause di liquidazione, infine, qualora si verifichino perdite che riducano il capitale al di sotto del minimo legale: si pensi al caso in cui la società sia costituita con un solo euro, la perdita di 0,34 centesimi porrebbe direttamente la società in liquidazione, in assenza di idonea ricapitalizzazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 17 agosto 2012

La dichiarazione omessa costa il doppio del credito maturato

L’amministrazione finanziaria aveva qualche giorno fa chiarito, pubblicando la Circolare n. 34/E del 06 agosto 2012, che il contribuente, in caso di maturazione di un credito risultante da una dichiarazione omessa, deve procedere al pagamento delle imposte, delle sanzioni, degli interessi e dei compensi di riscossione, iscritti a ruolo, a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione dell'anno successivo, e poi chiedere il credito a rimborso, attivando il contenzioso a norma dell'articolo 21 del D.Lgs. 546/1992.

Gli effetti dell’ interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, non sono irrilevanti.
Se il contribuente omette una dichiarazione annuale in cui doveva essere indicato un credito Iva o di imposta dirette può comportare il sostenimento di costi che possono arrivare a un importo doppio rispetto al credito maturato.

Se l’atteggiamento dell’Amministrazione era tollerante per tali violazioni (omissione di Unico o della dichiarazione Iva annuale), riconoscendo i crediti in autotutela dopo aver effettuato un controllo dei documenti, con la richiesta di una sanzione di 258 euro, dopo la pubblicazione della circolare 34/E del 6 agosto 2012 non vi è più alcuna indulgenza.

Il contribuente potrà presentare l'istanza di rimborso entro due anni dal pagamento degli esiti della liquidazione e il relativo rimborso sarà erogato solo dopo avere riscontrato l'effettiva spettanza del credito. Vista la tempistica del contenzioso e del rimborso, il contribuente, anche se ha effettuato il pagamento del dovuto immediatamente, potrebbe attendere anche 10 anni per il rimborso.

Mediazione o conciliazione - Solo un accordo con la mediazione tributaria, per le liti di valore non superiore a 20.000 euro, o a seguito di conciliazione tributaria per le liti di valore superiore a 20.000 euro potrebbe accorciare i tempi.
Se si decide di esperire questa via, il contribuente può scomputare dalla somma chiesta le imposte detraibili riconosciute, con le sanzioni al 40%, dopo aver riconosciuto la legittimità delle sanzioni comminate e degli interessi passivi, mentre gli interessi attivi sul credito maturato non gli spettano.

Addio ad autotutela e concordato - Molti Uffici fino a oggi, in attuazione della circolare 222/E del 30 novembre 2000 e della risoluzione 74/E del 19 aprile 2007, riconoscevano in autotutela o a seguito del concordato con adesione il credito spettante, evitando il contenzioso. Oggi l'ufficio non ha l’obbligo di eseguire l'accertamento per consentire al contribuente il recupero del proprio credito.
L’amministrazione, con le indicazioni fornite nella circolare 34/E del 6 agosto 2012, non riconoscerà al contribuente il credito che risulta da una dichiarazione omessa e abbandonerà i due strumenti fino a oggi utilizzati per fare pace con il contribuente (autotutela e concordato con adesione).
Al contribuente non resta che aderire alla mediazione/conciliazione per ridurre i tempi, con l’aggravio che se vuole recuperare un credito di 100.000 euro, che viene iscritto a ruolo con sanzioni e interessi, se ha la disponibilità finanziaria per pagare la cartella di circa 150.000 euro, potrà ricevere il rimborso del credito di 100.000 euro, solo dopo anni.
Se poi lo stesso contribuente ha omesso la dichiarazione e ha utilizzato il credito maturato, ma non indicato, in compensazione l'anno successivo, dovrà pagare le sanzioni, interessi, compensi di riscossione e altre spese, con il rischio di dover pagare 100.000 euro in tempi brevi, per ricevere, a distanza di anni, il credito spettante di 50.000 euro.
Autore: Carla De Luca

lunedì 6 agosto 2012

Il Decreto sviluppo diventa Legge: le novità in sintesi


CREDITO DI IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI – Arriva un contributo in forma di credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico o di dottorato di ricerca. L'aliquota del beneficio è pari al 35% con un limite massimo di 200.000 euro annui ad azienda e con un vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni. 


BONUS ENERGETICO AL 55%
 – Viene innalzata, fino al 30 giugno 2013, la soglia di detrazione Irpef al 50% dal 36% per lavori di ristrutturazione edilizia fino a 96.000 euro (attualmente fino a 48.000 euro). La detrazione al 55% per gli interventi di efficientamento energetico viene prorogata fino a metà 2013. Quest’ultimo, si è dimostrato uno strumento molto usato dalle famiglie, con cui il governo punta a ridare stimolo alla filiera produttiva.

MINI BOND PER LE PMI – Al fine di ampliare le opportunità di raccogliere risorse finanziarie , il Decreto, in alternativa al canale bancario, permette ora alle piccole e medie imprese di finanziarsi attraverso l'emissione di strumenti di debito a breve termine (cambiali finanziarie) e speciali obbligazioni con il supporto di sponsor che assistono gli emittenti e fungono da market maker garantendo la liquidità dei titoli. Potranno accedere a questa sorta di mini-bond le società di capitali non quotate anche di media e piccola dimensione. Sono escluse solo le micro imprese (organo inferiore a 10 addetti). L’azienda dovrà essere assistita da uno sponsor e il suo bilancio deve essere soggetto a revisione.

DIRITTO FALLIMENTARE – Viene introdotta anche in Italia la facoltà di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla Legge fallimentare. L'obiettivo è quello di promuovere l'emersione anticipata della crisi.

LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 
- Viene modificata la disciplina dello sportello unico per l'edilizia e dei procedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio attività (Dia), prevedendo che lo sportello sia l'unico punto di accesso per il privato per tutte le vicende amministrative riguardanti l'intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo.

SISTRI 
– Un anno in più per il Sistri. Viene infatti prorogato il termine per la trasparenza del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che dovrà semplificare le attuali procedure attraverso l’informatizzazione dei processi e l’eliminazione di alcuni adempimenti documentali, oltre a controllare l’intera filiera dei rifiuti, grazie ai dispositivi elettronici come chiavette Usb e dispositivi di localizzazione satellitare dei mezzi di trasporto.

IVA PER CASSA FINO A 2 MLN DI EURO 
- Il regime dell'Iva per cassa viene reso opzionale e se ne prevede l'applicabilità alle operazioni fatte da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro (oggi 200.000 euro). Ne potranno beneficiare 4,386 milioni di imprese su 4,526 milioni, pari al 96,9% del totale, dice il governo.

PARTITA IVA, NUOVI CALCOLI PER LA SUBORDINAZIONE 
– Doppio ritocco per le partite Iva sui limiti di reddito e di durata della prestazione (80% del fatturato complessivo e oltre 8 mesi, anche non continuativi, di rapporto che possono far scattare la presunzione di subordinazione) che, d’ora in avanti, andranno calcolati su due anni solari, anziché solo su uno.

INTERNET E SPESE SUPERIORI A 1.000 EURO
 – Obbligatoria la pubblicazione su Internet dei dati e delle informazioni relativi alle somme di denaro superiori a 1.000 euro erogate a qualsiasi titolo (forniture, consulenze, sovvenzioni, contributi e incentivi) dalla pubblica amministrazione a imprese o ad altri soggetti economici. L’obiettivo della norma è garantire la trasparenze della gestione degli incentivi alle imprese e delle decisioni più importanti che comportano la spesa di denaro pubblico.

LE MODIFICHE ALLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
- Vengono accolte in parte le richieste di Confindustria, e si interviene su alcune norme che disciplinano la flessibilità in entrata. Si agevola ad esempio la possibilità di utilizzo dell'apprendistato, prevedendo l'assunzione a tempo indeterminato per gli apprendisti in somministrazione. Viene sospeso fino a tutto il prossimo anno l'aumento dell'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, che resta quindi al 27%. Nel 2014 salirà al 28%, al 29% nel 2015, al 30% nel 2016, al 31% nel 2017, al 32% nel 2018 e al 33% dal 2019. Cambiano i tempi per le verifiche sulle false partite Iva. I requisiti dovranno essere rispettati per due anni e non per uno, come prevede la Legge di riforma. Novità sul fronte degli ammortizzatori sociali. Chi riceve questa forma di sostegno al reddito potrà cumularla ai redditi da collaborazione fino a un massimo di 3 mila euro. Prorogato fino al 2014 l'utilizzo della mobilità con le attuali regole per chi ha oltre 50 anni nel centro-nord e per tutti i lavoratori del centro-sud. Resta confermato al 2013 l'avvio dell'Aspi, l'Assicurazione sociale per l'impiego.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 3 agosto 2012

Accertamento con adesione prima del reclamo


Il reclamo/mediazione preclude la conciliazione giudiziale

Dallo scorso 2 aprile è entrato a regime il reclamo obbligatorio per le controversie con l’Agenzia delle Entrate di valore fino a 20 mila euro. Prima di avanzare il reclamo, con o senza proposta di mediazione, il contribuente può però valutare l’opportunità di attivare gli altri istituti deflattivi del contenzioso tributario.

Accertamento con adesione. Innanzitutto, il cittadino può presentare istanza di accertamento con adesione – sempre che non abbia ricevuto l’invito dell’Ufficio – per tentare di addivenire a una soluzione concordata con il Fisco. Si avranno così 150 giorni di tempo (oltre all’eventuale sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno), decorrenti dalla notifica dell'avviso, per proporre il reclamo. A titolo esemplificativo, quindi, se l’istanza è presentata 30 giorni dopo la notifica dell’atto di accertamento e/o rettifica, da tale momento comincerà la sospensione dei 90 giorni, al termine dei quali - in caso di esito negativo del contraddittorio - riprenderanno a trascorrere i normali termini a difesa (60 giorni), che consentiranno al contribuente di presentare reclamo entro i successivi 30 giorni. Nel caso intervenga l’accordo col Fisco, saranno invece dovute le maggiori imposte rideterminate e le relative sanzioni ridotte a 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Definizione sole sanzioni. Sempre prima della presentazione del reclamo obbligatorio, il contribuente può decidere di definire in via agevolata le sole sanzioni. L’istituto deflattivo “parziale” della definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, consente al contribuente di pagare entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento solamente 1/3 delle sanzioni tributarie (non penali) irrogate, riservandosi la possibilità di instaurare il contenzioso presso la competente Commissione Provinciale, con riferimento alle sole maggiore imposte accertate. Il perfezionamento della definizione agevolata estingue irrevocabilmente l’obbligazione tributaria. Ciò si traduce nell’impossibilità per il contribuente di pretendere l’eventuale rimborso delle sanzioni versate, qualora intervenga una sentenza favorevole che accerta la non debenza del tributo. Per aggirare l’ostacolo, laddove ve ne siano i presupposti, si potrebbe presentare un nuovo reclamo, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 472/199. Tale disposizione, in tema di esecuzione delle sanzioni, stabilisce che “se in esito alle sentenze di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso”.

Autotutela. Un’altra via percorribile è quella di proporre istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, nella speranza di ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa tributaria. L'autotutela, però, non sospende i termini del processo, sicché entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, in mancanza di una risposta dell’A.F., occorrerà presentare un'istanza di accertamento con adesione o direttamente il reclamo/mediazione.

Reclamo alternativo a conciliazione giudiziale. Per finire, si segnala che la presentazione del reclamo esclude la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 546/92. Quindi, qualora si arrivi al giudizio in Commissione Tributaria Provinciale sarà impossibile per le parti tentare di conciliare la controversia, in quanto il nuovo istituto del reclamo è alternativo alla conciliazione giudiziale e ne assorbe le funzioni.

Acquiescenza. L’acquiescenza del contribuente, infine, preclude la proposizione del reclamo. Il contribuente pagherà le maggiori imposte contestate nell'avviso di accertamento e le sanzioni ridotte a 1/3 o a 1/6 del minimo previsto dalla legge, nell’ipotesi in cui l’atto impositivo non sia stato preceduto da processo verbale di constatazione o da invito al contraddittorio.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 2 agosto 2012

Equitalia: numero verde unico


Con un comunicato stampa l’Ente notifica la nascita del nuovo servizio per i contribuenti

La novità. Da martedì 31 luglio 2012 è entrato in funzione il nuovo numero verde unico che permetterà a tutti i cittadini italiani di mettersi in contatto con Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, onde ottenere tutte le informazioni necessarie senza recarsi allo sportello.

I numeri. Per chiamare l’Ente, il nuovo numero è:
-             800 178 078       numero verde gratuito da telefono fisso;
-             02 3679 3679       da telefono cellulare o dall'estero (secondo piano tariffario).
Dal comunicato stampa diffuso dal Gruppo Equitalia per illustrare il nuovo servizio, si apprende che “nessun problema ci sarà, in ogni caso, per i cittadini che chiameranno i vecchi numeri verdi per contattare Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, perché saranno automaticamente reindirizzati sul nuovo numero”.

Servizio continuo
. Il “contact center”, attivo 24 ore su 24, permetterà a tutti i contribuenti di parlare direttamente con un operatore, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. Nelle altre fasce orarie, il sabato e la domenica, sarà attivo un risponditore automatico interattivo che fornirà tutte le principali indicazioni sull’attività di riscossione e sui servizi a disposizione dei cittadini.

Semplificare il rapporto col cittadino. L’Agente per la riscossione, infine, rende noto che “l’attivazione di un numero unico per tutta Italia rientra nel piano di riorganizzazione dei servizi di Equitalia per semplificare ulteriormente il rapporto con i cittadini, che hanno a disposizione sempre più canali per ricevere assistenza e mettersi in regola con i pagamenti”; tant’è vero che il numero verde, si affianca alla rete degli sportelli fisici sul territorio, ai punti dedicati all’ascolto per le situazioni più complesse, attivati in 100 città, e al servizio online “Scrivi all’Assistenza Contribuenti” sul sito www.gruppoequitalia.it.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 1 agosto 2012

IMU: omissioni di versamento o presentazioni di F24 irregolari


Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato errori di calcolo o di versamento dell’imposta municipale in sede di pagamento dell’acconto (o prima rata) IMU, egli è esonerato dall’applicazione di sanzioni e interessi, così come previsto dall’art. 13 co. 12-bis del c.d. Decreto Salva Italia.
Ma questo lo si può dire solo nel caso in cui le novità normative abbiano causato incertezza nel contribuente.

La Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 precisa, infatti, al paragrafo 10.2, che il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato “senza applicazione di sanzioni ed interessi”, nelle ipotesi disciplinate dall'art. 10, co. 3, della L. n. 212/2000, relative alla tutela dell'affidamento e della buona fede, nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell'IMU, per l'anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”.

Ma al di fuori di detti casi, il mancato pagamento delle rate dell'imposta determina l'applicazione delle disposizioni in tema di sanzioni amministrative tributarie (art. 13 del Salva Italia e art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011).

I Comuni, i quali mantengono la potestà regolamentare generale anche in materia di accertamento e di riscossione dell'Imu, per ritardato o omesso pagamento applicano la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie: il D.Lgs. n. 472/1997 e gli artt. 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 471/1997.
Pertanto, come dispone il comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, chi non ha eseguito il 18 giugno 2012 il versamento in acconto è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% per cento dell’ importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, pari allo 0,2% (ravvedimento sprint entro il 2 luglio 2012).
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione è pari al 3% (ravvedimento breve dal 3 luglio 2012 al 18 luglio 2012).
Per i versamenti che verranno effettuati con un ritardo superiore a trenta giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, la sanzione sarà pari al 3,75% (ravvedimento lungo dal 19 luglio 2012 entro il termine di presentazione della dichiarazione).


Se, invece, l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (errori formali e non sanzionabili) e che non sono di ostacolo all’attività di controllo, come il caso della mancata indicazione della detrazione nell’F24, è sufficiente (anche se non necessario) che il contribuente presenti un’istanza di correzione (fac-simile allegato alla Circolare n. 5/E del 21.01.2002) del modello F24 all’Agenzia delle Entrate e copia dell’istanza al Comune competente alla riscossione del tributo, unico ente impositore in tema di IMU (Ris. n. 73/E del 6 luglio 2012).

Se, infine, il contribuente, non ha presentato il modello F24 a “zero” nel quale ha compensato il tributo a debito con il credito a disposizione, potrà presentarlo entro un anno e versare la sanzione ridotta di 19 euro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Valida cartella senza avviso bonario

Ordinanza della Cassazione sul controllo automatizzato della dichiarazione

L’omessa previa comunicazione al contribuente dell’avviso “bonario” di cui all’articolo 6, comma 5, della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) non comporta la nullità della cartella esattoriale. Salvo che il controllo sulla dichiarazione non riveli l'esistenza di errori.

La sentenza. Lo ha ribadito la Suprema corte di Cassazione – Sezione Sesta – T, con la recentissima ordinanza 26 luglio 2012, numero 13343.

Omesso avviso.
 Con la suddetta pronuncia gli Ermellini hanno cassato l’impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in accoglimento dell’appello proposto dalla società contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento IVA per somme iscritte a ruolo, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex articolo 36 – bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il ricorso. Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate per dolersi del fatto che la C.T.R. aveva condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione a una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a quest’ultima il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, “per quanto si fosse trattato di mera omissione o ritardo di versamento di quanto autoliquidato in dichiarazione”.

L’orientamento. I Supremi giudici hanno accolto il ricorso dell’Ufficio, dando continuità all’orientamento secondo cui “l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 - bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54 - bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi”.

Condanna alle spese. Insomma, sentenza cassata e causa decisa dagli Ermellini nel merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente e liquidate in 15 mila euro oltre importi prenotati a debito.
Autore: Redazione Fiscal Focus