DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



lunedì 14 maggio 2012

IMU: agevolazioni per l’abitazione principale

Per fruire del beneficio, il possessore dell’immobile deve dimorarvi e risiedervi anagraficamente col nucleo familiare.
Con riferimento all’abitazione principale e le sue pertinenze, che godono di un trattamento agevolato, l’aliquota base dell’IMU è fissata allo 0,4% e al contribuente spetta una detrazione di 200 euro (aumentabile di 50 euro per ogni figlio, fino all’ottavo, di età non superiore a 26 anni, dimorante e residente nella casa).
I Comuni, tuttavia, possono decidere di abbassare l’aliquota fino allo 0,2% e aumentare la detrazione fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta. Ai sensi dell’art. 13, comma 10 del DL 201/2011, nel caso in cui la detrazione venga elevata  sino ad azzerare l’IMU dovuta per le abitazioni principali, l’ente locale non può aumentare l’aliquota ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
Al fine di restringere la platea di coloro che possono fruire delle agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze (aliquota ridotta e detrazione) l’art. 4, comma 5, lett. a) del DL 16/2012 convertito, modificando l’art. 13, comma 2 del DL 201/2011, ha disposto che il possessore dell’immobile debba dimorarvi e risiedervi anagraficamente assieme al proprio nucleo familiare.
Non solo, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un immobile soltanto.
La norma non stabilisce alcuna caratteristica che deve avere l’immobile perché possa beneficiare dell’agevolazione; infatti, il fabbricato può essere classificato in qualsiasi categoria catastale (compreso quindi A/1, A/8 e A/9, vale a dire le categorie che raggruppano i fabbricati di maggior pregio), nonché presentare le caratteristiche degli immobili “di lusso” (di cui al DM 2 agosto 1969).
Inoltre, per fruire delle suddette agevolazioni il nucleo familiare deve contemporaneamente dimorare ed avere la residenza anagrafica in uno stesso immobile; in caso contrario (se il nucleo familiare non dimora o non ha la residenza presso lo stesso immobile, ma in due distinti immobili sul territorio dello stesso Comune), l’intero nucleo beneficia di aliquota ridotta e detrazioni per un immobile soltanto (che sarà presumibilmente quello con la rendita catastale maggiore, sempreché la scelta possa farla il contribuente).
Con tale disposizione, il legislatore ha voluto negare il regime agevolato sia all’unità immobiliare nella quale il possessore risieda anagraficamente ma non dimori (e quindi si tratti di una residenza fittizia) sia all’unità nella quale il possessore dimori (cioè abiti) ma non risieda anagraficamente.
Sarebbe da chiarire il concetto di “nucleo familiare”
A questo punto sarebbe da chiarire cosa si intende per “nucleo familiare”.
Potrebbe accadere, infatti, che due coniugi, separati di fatto ma non legalmente, dimorino e risiedano in due unità immobiliari distinte nello stesso Comune. In questo caso, seppur di fatto l’unicità del nucleo familiare sia venuta meno e seppur non vi siano intenti elusivi, stante la formulazione della norma, sembrerebbe che l’agevolazione venga riconosciuta per un immobile soltanto.
Tale impostazione fa ancor più riflettere se si pensa che i coniugi separati di fatto con due unità immobiliari site in Comuni diversi potrebbero invece beneficiare dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale per entrambi gli alloggi.

giovedì 10 maggio 2012

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per l’istituto del reclamo

È stata pubblicata la Circolare n. 9 relativa al neointrodotto procedimento del reclamo, applicabile per i provvedimenti notificati dal 1° aprile 2012 emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a € 20.000.
Per prima cosa, ai fini di delineare la decorrenza del nuovo istituto, occorre fare riferimento non alla data in cui l’Agenzia delle Entrate ha consegnato/spedito il plico, ma alla data in cui questo è stato ricevuto dal contribuente.
Rientrano nel reclamo tutti gli atti riconducibili all’Agenzia delle Entrate, quindi gli accertamenti, i ruoli e gli avvisi di liquidazione, nonostante siano di esiguo valore e difficilmente oggetto di mediazione, così come le cartelle impugnate sulla base dell’omessa notifica dell’atto di accertamento.
In merito alla determinazione del valore della lite, si conferma che:
  • se l’atto contiene più tributi, il valore della lite è dato dalla somma di quest’ultimi;
  • se il contribuente impugna più atti con un unico ricorso, il valore è sempre riferito ai singoli provvedimenti impugnati.
Risolte infine le perplessità espresse in merito alle perdite fiscali: il valore della lite deve essere determinato con riferimento all’imposta virtuale, alla quale deve essere sommata quella emergente dal maggior utile accertato.
Ampio spazio viene dato inoltre alla mediazione: in armonia con quanto sostenuto nei precedenti documenti di prassi sulla conciliazione giudiziale, la mediazione può anche “chiudersi a zero”, ovvero senza la diminuzione della pretesa: non a caso, la Circolare conferma che il rinvio all’art. 48 comporta, in caso di mediazione, la riduzione al 40% delle sanzioni, il che torna utile anche nel suddetto caso.
In tale ipotesi, al fine di favorire l’accordo tra le parti, i contribuenti sono invitati a produrre già nella fase amministrativa ogni documento che può sorreggere la difesa, nonostante resti ferma la facoltà di produrli in sede contenziosa. Per le società di persone, viene accolta, in sostanza, la censurabile presa di posizione della Corte di Cassazione, che contrasta con la tesi del litisconsorzio necessario: di conseguenza, soci e società sono liberi di pervenire autonomamente alla mediazione, fermo restando il requisito di valore della lite (se la società definisce e il socio no, l’atto sul maggior reddito di partecipazione deve tenere conto di detta definizione, senza ovviamente la riduzione delle sanzioni).
Problematica appare la situazione sul versante della riscossione: il reclamo non sospende l’effetto esecutivo dell’atto, e la tutela cautelare non può essere chiesta sino al deposito del reclamo. L’unica consolazione per il contribuente è la richiesta, in via amministrativa, di sospensione della riscossione.

mercoledì 9 maggio 2012

Spiraglio VIES per la sanatoria delle mancate opzioni

In assenza di chiarimenti ufficiali, la mancata iscrizione al VIES sembrerebbe far parte delle fattispecie incluse
 SANDRO CERATO
L’art. 2, comma 1, del DL n. 16/2012 contiene la possibilità di sanare la mancata comunicazione preventiva per la “fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali”, purché sussistano i seguenti requisiti:
- la violazione non sia già stata oggetto di constatazione o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, ovvero altre attività di accertamento;
- il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- sia effettuata la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- sia versata contestualmente la sanzione di 258 euro.
Il perimetro applicativo della disposizione in esame sembra, ad una prima lettura, particolarmente ampio, atteso che riguarda tutte le fattispecie in cui per fruire di un beneficio fiscale, ovvero per accedere a regimi opzionali, il contribuente debba presentare una comunicazione, o una richiesta, all’Amministrazione finanziaria. In attesa di conoscere il pensiero dell’Agenzia delle Entrate, necessario e nel contempo urgente per dar modo ai contribuenti di comprendere con esattezza l’oggetto della “sanatoria”, molti operatori economici si stanno domandando in questo periodo se sia possibile sanare, tramite la disposizione di cui all’art. 2 del DL n. 16/2012, anche la mancata iscrizione al VIES, quale condizione necessaria per poter effettuare operazioni intracomunitarie.
A tale proposito, infatti, l’Agenzia delle Entrate, dapprima nella circolare n. 39/2011 e successivamente nella recente risoluzione n.42/2012, ha precisato che, in assenza di regolare iscrizione al VIES:
- le cessioni e le prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate da un soggetto IVA nazionale, non iscritto nel VIES, devono essere assoggettate ad IVA in Italia, in quanto operazioni “interne” e non intracomunitarie;
- specularmente, si precisa nella risoluzione n. 42/2012, “l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile”.
Premesso che l’iscrizione al VIES deve essere richiesta prima dell’effettuazione delle operazioni intracomunitarie, per l’effettuazione delle quali è tra l’altro richiesto un lasso temporale di 30 giorni dalla data della richiesta, è necessario verificare se tale “iscrizione” costituisca o meno la condizione per fruire di benefici fiscali, ovvero per accedere ad un regime fiscale opzionale. Relativamente al primo aspetto, a parere di chi scrive l’iscrizione al VIES non costituisce una condizione per fruire di benefici fiscali, in quanto il regime IVA delle operazioni intracomunitarie non presenta particolari benefici fiscali, atteso che le disposizioni del DL 331/93 prevedono il regime della tassazione a destino dell’operazione intracomunitaria, in luogo di quello, tipico delle operazioni interne, della tassazione nel luogo di partenza.
VIES come condizione per accedere a un regime fiscale opzionale
Più delicato, invece, è il secondo aspetto, quello relativo ai regimi fiscali opzionali, in quanto è necessario chiedersi se l’iscrizione al VIES, quale condizione per operare in ambito comunitario, costituisca o meno un regime fiscale opzionale. Tenendo conto delle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, in precedenza riportate, e in attesa di conoscere il pensiero definitivo dell’Amministrazione finanziaria a tale riguardo, la risposta potrebbe essere affermativa, in quanto l’Agenzia stessa sembra di fatto sostenere che l’iscrizione al VIES costituisca una sorta di opzione per poter applicare il regime proprio delle operazioni intracomunitarie (tassazione a destino), in assenza della quale si rende applicabile il regime “naturale” delle operazioni ai fini IVA (tassazione nel luogo di partenza). Tale interpretazione, che si riscontrerebbe anche nel pensiero dell’Agenzia (circ. n. 39/2011 e ris. n. 42/2012), costituisce di fatto un naturale effetto del rapporto che sussiste tra la disciplina generale dell’IVA, contenuta nel DPR 633/72, e quella “derogatoria” prevista per le operazioni intracomunitarie, di cui al DL 331/93, applicabile in presenza dei requisiti ivi contenuti, e previo esercizio dell’“opzione” che si materializza con la richiesta di iscrizione al VIES. In assenza di tale opzione, quindi, torna naturalmente applicabile il regime proprio previsto dalle disposizioni “nazionali” del DPR 633/72. 

lunedì 7 maggio 2012

Contratti di rete pronti al decollo

Bruno Pagamici
ITALIA OGGI - 7 maggio 2012

Disco verde per le agevolazioni fiscali a favore delle reti d’impresa. Dal 2 al 23 maggio 2012 le imprese che hanno aderito a un contratto di rete possono presentare il modello «Reti». L’invio del documento, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31/12/2011, consente di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 42 comma 2-quater del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010. Si tratta di un regime di sospensione d’imposta per la quota degli utili d’esercizio accantonata in una apposita riserva (per un massimo di 1 milione di euro per ciascuna impresa). Il tutto finalizzato all’esecuzione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circ. 14/4/2011 n. 15/E, mentre il modello per la comunicazione dei dati per accedere all’agevolazione (il cosiddetto modello «Reti») è stato approvato con provvedimento direttoriale n. 31139 dello scorso 14 aprile 2011. Le risorse messe a disposizione per il 2012 a favore delle reti d’impresa ammontano a 14 milioni di euro.
Ambito soggettivo.
Secondo la circ. n. 15/E/2011, possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete iscritto presso il registro delle imprese e asseverato. L’accesso alle agevolazioni è riservato a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento e dalla localizzazione territoriale.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/Agevolazioni+Reti+di+imprese/

Condizione per l’agevolazione.
I presupposti per beneficiare dell’agevolazione sono:
1) adesione al contratto di rete;
2) accantonamento dell’utile di esercizio in una specifica riserva.
Dell’istituzione della riserva deve essere data informazione nei seguenti modi:
- in nota integrativa, per i soggetti tenuti per legge alla redazione della stessa;
- integrando le scritture contabili previste dall’art. 2217 c.c., secondo comma, con apposito prospetto (bilancio e inventario) dal quale dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva, nel caso di imprenditori individuali e società di persone che rientrano nei limiti del regime di contabilità semplificata;
3) asseverazione del contratto di rete.
I requisiti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, ovvero al momento del versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili.
Investimenti rilevanti.
II dl 78/2010 nulla dispone in merito all’individuazione degli investimenti previsti dal contratto di rete, da eseguirsi entro l’esercizio successivo. Sulla questione è invece intervenuta la circolare n. 15/E/2011 la quale ha chiarito che, in termini generali, possono essere considerati ammissibili i costi:
- sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni, non necessariamente strumentali, e di risorse umane;
- relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione, da parte delle imprese aderenti, del contratto di rete (in tal caso, rileva il loro costo figurativo).
Occorre in ogni caso dimostrare, anche con adeguata documentazione, che i suddetti costi sono stati effettivamente sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti nel programma di rete. Per quanto concerne il termine di effettuazione di questi ultimi, l’Agenzia ha chiarito che il vincolo dell’esercizio successivo è computato con riferimento alla data della delibera di accantonamento degli utili all’apposita riserva, e non alla loro mera maturazione. Se la destinazione è decisa il 30 aprile 2012, in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2011, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti all’utile accantonato è individuato nel 31 dicembre 2013, ovvero entro l’esercizio successivo alla delibera. Naturalmente, non sussiste alcun obbligo di realizzazione di tutti gli investimenti previsti dal programma entro tale termine, in quanto l’adempimento riguarda solo l’impiego degli utili che hanno beneficiato della sospensione d’imposta: al contrario, il timing di sostenimento dei costi rimane quello riportato nel programma comune.
Agevolazione.
Il beneficio si sostanzia in una variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires), con esclusione dell’Irap. Essa può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati al fondo patrimoniale comune, ovvero al patrimonio destinato. Per l’anno fiscale successivo, l’acconto delle imposte dirette è determinato assumendo come tributo del periodo precedente quello che si sarebbe ottenuto in assenza dell’agevolazione. Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che gli eventuali versamenti in acconto eccedenti, al momento del saldo, per effetto dell’applicazione del regime di sospensione di imposta generano un credito Irpefllres utilizzabile secondo le modalità ordinarie.
Modello Reti.
L’accesso al beneficio fiscale richiede la preventiva presentazione del modello Reti e poi la compilazione degli appositi righi dell’Unico. Il modello deve essere utilizzato per comunicare ai fini della fruizione dei vantaggi fiscali, i dati delle imprese appartenenti ad una delle reti d’impresa. L’adempimento deve essere assolto esclusivamente in via telematica, direttamente (per i soggetti abilitati dall’Agenzia), oppure tramite gli intermediari incaricati dal dpr 322/98, nel periodo compreso tra il 2 e il 23 maggio 2012, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. Decorso tale termine di scadenza, l’amministrazione finanziaria prenderà in considerazione esclusivamente le comunicazioni di rinuncia, totale o parziale, all’agevolazione. La comunicazione è composta dal frontespizio e dal quadro A (in cui vanno indicati l’importo corrispondente alla quota degli utili accantonati destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all’affare, rigo Al, colonna 1), relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché il relativo risparmio d’imposta (rigo Al, colonna 2). L’importo da indicare nel rigo Al, colonna 1, non può superare il limite di 1 milione di euro, anche nell’ipotesi che l’impresa aderisca a più di un contratto di rete.
Calcolo del risparmio fiscale.
Il risparmio di imposta da indicare nella colonna 2, rigo Al, deve essere determinato secondo i criteri individuati dalla circolare n. 15/E/2011, differenziati in base alla tipologia di contribuente:
- soggetti Ires: applicazione dell’aliquota del 27,50% all’importo della variazione in diminuzione dal reddito d’impresa, comunque non superiore a un milione di euro, pari alla quota agevolabile accantonata nell’apposita riserva in sospensione d’imposta;
– imprenditori individuali: differenza tra l’Irpef riguardante il solo reddito d’impresa (senza tenere conto di altri redditi posseduti) al lordo della variazione in diminuzione, nel limite massimo di un milione di euro, e quella al netto. Per esempio, se il reddito d’impresa, senza l’accantonamento, è di 100 mila euro e, per effetto della variazione fiscale, si riduce a 80 mila euro, il risparmio d’imposta è individuato come differenza di Irpef calcolata sui due importi. Deve, inoltre, essere considerato il risparmio d’imposta relativo all’addizionale regionale e comunale all’Irpef, ove prevista, utilizzando l’aliquota del comune di domicilio fiscale. In caso di perdita, il risparmio dell’imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive Irpef all’importo deducibile dal reddito d’impresa, corrispondente all’ammontare dell’accantonamento;
– società di persone e società di capitali «trasparenti»: somma delle minori imposte dovute da ciascun socio, relative al reddito da partecipazione in tali imprese, computate secondo i criteri di cui al punto precedente

Niente decadenza della dilazione per tardivo versamento di appena 4 giorni

I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Genova fanno proprio il principio di buona fede e di leale collaborazione.

Alfio CISSELLO

Diversi autori si sono soffermati sulla legittimità della condotta, varie volte posta in essere dagli Uffici, relativa al disconoscimento del beneficio del termine o di istituti deflativi del contenzioso per violazioni del contribuente a dir poco irrisorie .
Un esempio contribuisce ad inquadrare la problematica.
Un contribuente riceve una comunicazione bonaria e decidere di non contestare la pretesa in quanto fondata: per questo motivo, egli intende avvalersi della dilazione delle somme ai sensi del DLgs. 462/97, ma versa la prima rata il trentaduesimo giorno successivo alla ricezione dell’avviso bonario.
Il comma 4 dell’art. 3-bis del Decreto richiamato stabilisce che il mancato versamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria comporta il disconoscimento della dilazione, quindi legittima l’iscrizione a ruolo delle intere somme residue.
Il contribuente si vede quindi recapitare una cartella di pagamento portante a riscossione gli interi importi.
Tale condotta, nonostante possa essere astrattamente compatibile con il dato normativo, non può essere accettata in quanto, se è vero che il mancato pagamento della prima rata causa la decadenza dal beneficio del termine, è altresì vero che esiste, come sancito dallo Statuto dei diritti del Contribuente, il principio di buona fede e di leale collaborazione.
Vi sono, inoltre, gli estremi per considerare quanto esposto espressione di un principio generale vigente in diritto tributario.
Proprio con riferimento alla dilazione degli avvisi bonari, la C.T. Prov. di Genova, con la sentenza n. 35 dello scorso 26 gennaio, ha sancito che il tardivo versamento di appena quattro giorni di una rata successiva alla prima del piano di dilazione non legittima il disconoscimento di tutto il piano di dilazione.
Al massimo, anche se il suddetto punto non è stato esaminato, si può discutere sull’applicabilità della sanzione da omesso versamento, peraltro riducibile a seguito di ravvedimento operoso.

Principio valido anche per il ravvedimento operoso

L’omesso versamento, precisa la Commissione, non può essere equiparato al tardivo versamento, “per di più di soli quattro giorni”. Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate, con riferimento alla dilazione dei ruoli, aveva fatto propria detta opinione (risoluzione n. 9/2001).
La prassi ministeriale, invero, altre volte ha precisato che gli omessi o tardivi versamenti non consistenti, sia in termini di ritardo che di entità, non possono comportare il disconoscimento dell’agevolazione, che spesso consiste nella dilazione degli importi.
Una conferma viene data sia con riferimento all’accertamento con adesione (circolare n. 65/2001) sia con riferimento alle somme da corrispondere a seguito di mediazione (circolare n. 9/2012).
Ora, limitatamente alla dilazione degli avvisi bonari, la questione, per le rate successive alla prima, è stata risolta dal Legislatore (la decadenza si verifica solo se una rata successiva alla prima non viene versata e la violazione non è sanata entro il termine per la rata successiva), ma il principio enunciato nella sentenza, che evidentemente si riferiva all’art. 3-bis del DLgs. 462/97 ante DL 201/2011, è sempre molto importante.

venerdì 4 maggio 2012

Patrimoniale sugli immobili esteri, per l’Ue si usano i valori catastali

La legge di conversione del DL 16/2012 ha modificato la disciplina dell’IVIE dovuta per gli immobili situati nell’Unione europea e nella SEE.


 Salvatore SANNA e Gloria POLIMENO

In sede di conversione del DL 16/2012 (conv. L. 44/2012), è stato modificato il regime dell’imposta patrimoniale dello 0,76% che le persone fisiche applicano sul valore degli immobili detenuti all’estero, prevedendo un nuovo criterio per la determinazione della base imponibile per gli immobili situati nell’Ue o nello Spazio Economico Europeo.
In linea generale, l’art. 19, comma 13 e ss., del DL 201/2011 ha disposto che l’imposta sul valore degli immobili all’estero (detta anche IVIE) sia dovuta:
- nella misura dello 0,76% del valore dei beni in esame,
- in proporzione alla quota di possesso dell’immobile e dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, viene precisato che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni deve essere computato per intero.
Con riferimento al valore degli immobili sul quale applicare l’imposta, il regime ordinario prevede che occorra considerare:
- il costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti;
- in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Il Decreto sulle semplificazioni fiscali convertito è intervenuto su questa disciplina, prevedendo una specifica deroga per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Già a partire dal 2011 (UNICO 2012), per tali immobili si utilizzerà per base imponibile il valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese estero.
La modifica introdotta in sede di conversione del DL 16/2012 nasce, evidentemente, dalla volontà di avvicinare il più possibile i criteri di calcolo dell’imposta patrimoniale con quelli propri dell’IMU ed evitare così eventuali censure in ambito comunitario.
Prima della conversione in legge del DL 16/2012, la base imponibile dell’imposta era identificata nel valore dell’immobile nel Paese Ue o SEE come assunto ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; soltanto con la versione definitiva introdotta dalla legge di conversione del DL 16/2012 è stato stabilito che il valore imponibile per gli immobili situati nella Ue o nello SEE debba essere identificato in quello catastale estero. Ad ogni modo, resta fermo che:
- in assenza di tale valore, torna applicabile il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile;
- è possibile beneficiare di una franchigia di 200 euro. Pertanto, l’imposta non risulta dovuta se il valore dell’immobile all’estero non supera i 26.316 euro.
Si ricorda infine che, in relazione agli immobili esteri posseduti, è possibile scomputare dall’imposta patrimoniale dovuta un credito d’imposta: pari alle imposte patrimoniali assolte all’estero, se l’immobile è situato in un Paese extra-Ue ed extra-SEE; pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile (a condizione che non siano già state detratte ai sensi dell’art. 165 del TUIR), se il medesimo è situato all’interno dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo.

Non bastano i dati del modulo RW

Un altro profilo interessante in merito alla nuova patrimoniale sugli immobili esteri riguarda il coordinamento tra la sua liquidazione all’interno del quadro RM del modello UNICO e la compilazione del modulo RW.
Alla luce di quanto illustrato precedentemente, infatti, i criteri per la compilazione del modulo RW e per la liquidazione della patrimoniale possono talvolta riguardare un’identica fattispecie (ad esempio, il medesimo immobile situato in Belgio) e possedere significative differenze.
Secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2010, gli immobili esteri devono essere indicati nel modulo RW:
- al costo storico se documentato;
- ovvero, al valore normale del bene eventualmente risultante da un’apposita perizia di stima.
Ne deriva che il valore da indicare nel modulo RW, con valenza esclusivamente dichiarativa, spesso non coinciderà con il valore che deve essere considerato per il calcolo dell’imposta patrimoniale in esame e di conseguenza sarà assolutamente necessario raccogliere nuove informazioni dai contribuenti per la “campagna dichiarativa” 2012.
Ai fini della liquidazione dell’imposta patrimoniale nei righi RM33 – RM34 di UNICO, infatti, il costo storico deve essere utilizzato (se documentato):
- per gli immobili situati in Paesi non appartenenti all’Ue o allo SEE.
- soltanto in mancanza di un valore stimabile attraverso criteri catastali, se l’immobile è situato nella Ue o nello SEE.
 

mercoledì 2 maggio 2012

Regimi opzionali, efficace la comunicazione tardiva

Criticità per l’IVA di gruppo, opportunità per l’IRAP in base al bilancio
/ Michele BANA
L’art. 2, comma 1, del DL 16/2012, la cui legge di conversione (L. 26 aprile 2012 n. 44) è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 85 della Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile ed è in vigore dal giorno successivo, stabilisce che la fruizione dei benefici di natura fiscale o l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento di natura formale, non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, purché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
- il contribuente: sia in possesso dei sostanziali requisiti di legge; esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (nel caso dei contribuenti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’omessa comunicazione dell’opzione può, pertanto, essere sanata entro il 30 settembre 2012); versi contestualmente la sanzione di 258 euro mediante modello di pagamento F24, senza potersi avvalere della compensazione con crediti tributari. In mancanza dell’istituzione di uno specifico codice tributo, deve ritenersi utilizzabile l’identificativo “8911”.
La norma deve ritenersi applicabile retroattivamente, se favorevole al contribuente, e interessa la generalità dei regimi opzionali, come, ad esempio, quello riguardante la liquidazione e il versamento mensile o trimestrale dell’IVA di gruppo – previsto dall’art. 73, comma 3, del DPR 633/1972, così come attuato dal DM 13 dicembre 1979 – del periodo d’imposta 2011 (e 2012), il cui termine è scaduto il 16 febbraio 2011 (o 2012). La natura periodica di tali adempimenti potrebbe, tuttavia, costituire un evidente impedimento oggettivo alla regolarizzazione ex-post dell’omesso esercizio tempestivo dell’opzione, se perfezionata in un momento in cui il periodo d’imposta di riferimento potrebbe già essersi chiuso (il 2011, ma non il 2012) e i termini per le liquidazioni periodiche già decorsi (2011, e i primi tre mesi del 2012), salvo il caso in cui la controllante, pur non avendo manifestato l’opzione entro il 16 febbraio, abbia comunque liquidato e versato periodicamente l’IVA di gruppo.
Un altro possibile regime opzionale interessato dalla novità normativa è quello riservato alle società di persone e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria che possono avvalersi della facoltà di determinare la base imponibile IRAP – in luogo del regime naturale fondato sulle disposizioni del TUIR – secondo le medesime regole previste per le società di capitali (art. 5-bis, comma 2, del DLgs. 446/1997), ovvero il cosiddetto principio di derivazione dal bilancio. Tale possibilità è, quindi, prospettabile già rispetto all’opzione per il triennio 2011-2013 (o 2012-2014), pur non avendola esercitata tempestivamente, entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta di efficacia del triennio e, dunque, entro il 1° marzo 2011 (o 29 febbraio 2012).
La novità è particolarmente rilevante in relazione alla prima annualità, il 2011, in quanto il relativo esercizio si è già chiuso ed è, pertanto, possibile verificare, a differenza dell’adempimento tempestivo, l’effettiva convenienza dell’adozione dei criteri di determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali. Il contribuente è, infatti, in grado di conoscere, a consuntivo, la consistenza di quelle componenti reddituali (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, oneri diversi di gestione, ecc.) del primo periodo d’imposta del triennio di efficacia della prospettata opzione, che consentono di valutare meglio l’opportunità di derogare al regime naturale fondato sulle disposizioni del DPR 917/1986, anche alla luce delle stime effettuate con riferimento agli altri due esercizi costituente il triennio di efficacia dell’opzione. Quest’ultima potrebbe, infatti, essere preferita qualora siano previste significative minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive, nonché spese che sarebbero, invece, soggette ad una limitazione della deducibilità in base al DPR 917/1986: al contrario, il contribuente sarà orientato ad applicare il regime naturale in previsione di plusvalenze considerevoli, o comunque eccedenti le minusvalenze e le sopravvenienze passive, irrilevanti fiscalmente in base all’art. 5-bis, comma 1, del DLgs. 446/1997.
Analogamente, la forma di regolarizzazione introdotta dal Decreto “semplificazioni tributarie” deve ritenersi prospettabile, sempre entro il 30 settembre 2012, con riferimento agli istituti speciali dell’IRES, ovvero il consolidato fiscale e la trasparenza – delle società di capitali partecipate esclusivamente da imprese della medesima natura (art. 115 del DPR 917/1986) e delle srl a ristretta base proprietaria (art. 116 del TUIR) – relativi al triennio 2011-2013, il cui termine di esercizio tempestivo dell’opzione è scaduto, rispettivamente, lo scorso 16 giugno e 31 dicembre 2011.

venerdì 27 aprile 2012

Slittano i termini per i modelli 730/2012

Consegna al sostituto d’imposta entro il 16 maggio, oppure ad un CAF o ad un professionista abilitato entro il 20 giugno
 Massimo NEGRO
Con il comunicato stampa diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un apposito decreto per differire i termini relativi alla presentazione dei modelli 730/2012 da parte dei contribuenti e ai conseguenti adempimenti da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale.
Le proroghe previste in relazione ai modelli 730/2012 sono analoghe a quelle che erano state stabilite lo scorso anno dall’art. 2 del DPCM 12 maggio 2011.
Più tempo, pertanto, per la presentazione dei modelli 730/2012 da parte dei contribuenti che possono avvalersi dell’assistenza fiscale, tipicamente lavoratori dipendenti, pensionati e alcuni titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto).
Se il modello 730/2012 viene presentato al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta, la scadenza ormai prossima del 30 aprile viene differita al 16 maggio. Si ricorda che la presentazione del modello 730 al sostituto d’imposta è possibile solo se il datore di lavoro o ente previdenziale ha comunicato, entro lo scorso 16 gennaio (il 15 era domenica), di voler svolgere questa attività. Per quanto riguarda i pensionati, la presentazione dei modelli 730 non è più possibile né all’INPS (come lo scorso anno) né all’INPDAP, in quanto ente soppresso e confluito nell’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per effetto del DL 201/2011.
Il modello 730/2012 deve essere presentato al datore di lavoro o all’ente previdenziale già compilato e senza allegare alcuna documentazione di supporto, in quanto il sostituto d’imposta non deve rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.
Se, invece, il modello 730/2012 viene presentato ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato (soggetto iscritto negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro), l’ordinario termine del 31 maggio è stato prorogato al 20 giugno 2012. Vengono conseguentemente differiti i termini entro cui il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve consegnare al contribuente la copia del modello 730/2012 elaborato. Nello specifico, tale consegna deve avvenire entro il 15 giugno 2012 (invece del 31 maggio), se si tratta del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta, ovvero entro il 2 luglio 2012 (invece del 15 giugno), se si tratta di un CAF o di un professionista.
Proroga anche del termine entro cui i CAF e i professionisti che prestano assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica i modelli 730/2012 all’Agenzia delle Entrate, che slitta al 12 luglio 2012 (in luogo del 2 luglio, in quanto il 30 giugno cade di sabato). Entro tale termine, devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2012 elaborati, le schede relative alla destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1), i prospetti di liquidazione della dichiarazione (modelli 730-3) e la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2012 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente, che la stessa Agenzia provvederà poi a “girare”, sempre in via telematica, ai sostituti d’imposta. Si ricorda che, da quest’anno, tutti i sostituti d’imposta sono tenuti a ricevere i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e, a tali fini, dovevano effettuare l’apposita comunicazione entro il 2 aprile 2012, ai sensi del provvedimento del 2 febbraio 2012, ad esclusione dei sostituti d’imposta che nel 2011 avevano già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e che non dovevano comunicare variazioni dei dati già forniti.
Nulla cambia, invece, in relazione alla trasmissione telematica dei modelli 730/2012 da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta, per i quali rimane ferma la scadenza del 2 luglio 2012. Si ricorda che, entro la suddetta data, il sostituto d’imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2012 deve comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1); per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto d’imposta non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi dati, ma deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno. La suddetta scadenza del 2 luglio rimane ferma anche qualora il sostituto d’imposta incarichi un intermediario abilitato di effettuare la trasmissione telematica sia dei modelli 730/2012 elaborati che delle buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1).
 

giovedì 26 aprile 2012

Spesometro 2011, rush finale verso la scadenza del 30 aprile

Invariato il termine per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, anche se da più parti si chiede una proroga.

 Sandro CERATO

La comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, relativa all’anno 2011, è al rush finale. Dalle notizie apparse sul sito http://www.fiscooggi.it/, infatti, sembra che il termine sia definitivamente fissato al prossimo 30 aprile 2012, anche se da più parti si richiede una proroga, tra l’altro già concessa agli operatori finanziari per l’invio dei dati riferiti alle operazioni effettuate con soggetti non passivi d’imposta ai fini IVA, a partire dal 1° luglio 2011, il cui pagamento sia avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate (operazioni quindi escluse dallo spesometro).
Ricordando l’apertura dell’Agenzia delle Entrate – che con il comunicato stampa del 5 aprile ha consentito l’inserimento, anche per l’anno 2011, di tutte le operazioni, a prescindere dall’importo delle stesse – in questa sede si intende fornire un breve memorandum finale alle aziende e ai professionisti impegnati su questo fronte.
In particolare, è opportuno ricordare i seguenti aspetti:
- in primis, l’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente le operazioni rilevanti ai fini IVA, essendo quindi escluse quelle carenti di uno dei presupposti di applicazione del tributo (cosiddetto “fuori campo”), nonché quelle escluse dalla base imponibile, quali le spese anticipate in nome e per conto di cui all’art. 15 del DPR 633/72;
- in secondo luogo, alcune categorie di operazioni sono escluse dall’obbligo di comunicazione, in quanto già conosciute da parte dell’Amministrazione finanziaria. In tale ambito rientrano, a titolo esemplificativo, le esportazioni, le importazioni, le operazioni intracomunitarie inserite negli elenchi Intrastat, nonché quelle effettuate o ricevute con operatori economici aventi sede in Paesi black list (resta invece fermo l’obbligo di comunicare le cessioni all’esportatore abituale, non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633/72);
- infine, sono escluse dall’obbligo di comunicazione tutte quelle operazioni per le quali sono già vigenti altri obblighi di trasmissione all’Amministrazione finanziaria, quali, ad esempio, quelle oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (art. 7 del DPR 605/73).
In relazione a tale ultima categoria di operazioni, è bene ricordare alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 24/2011 e circ. n. 28/2011). In particolare, dalla lettura dei predetti documenti, emerge che sono escluse dall’obbligo di comunicazione le cessioni di beni immobili, fermo restando l’obbligo di comunicazione di eventuali acconti su cessioni immobiliari laddove siano oggetto di registrazione nell’anno precedente a quello della stipula dell’atto notarile di trasferimento (si pensi, ad esempio, ad acconti pagati in relazione a contratti preliminari sottoscritti nell’anno precedente a quello di stipula del rogito notarile).

Particolare attenzione per quanto riguarda i leasing

Particolare attenzione, invece, deve essere prestata in relazione ai leasing (immobiliari e mobiliari), nonché ai contratti di locazione e noleggio di alcuni beni, indicati nel provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2011 (autovetture, caravan, unità da diporto, ecc.), per i quali l’esonero dall’obbligo di inserimento nello spesometro riguarda solamente la società di leasing o di locazione/noleggio e non anche il soggetto utilizzatore del bene. Secondo l’Agenzia, infatti, l’esonero in questione è di natura soggettiva per le sole società di leasing e di noleggio, e non di natura oggettiva, in quanto lo scopo è quello di evitare di duplicare gli adempimenti in capo alle società che erogano tale tipologia di servizi. Tali soggetti, infatti, possono comunicare i dati dello spesometro all’interno della comunicazione all’Anagrafe tributaria, utilizzando un apposito record all’uopo istituito. Infine, a mero titolo esemplificativo, si ricorda che sono previsti anche i seguenti esoneri: operazioni relative a contratti di mutuo, operazioni relative alle cosiddette “utenze” (energia elettrica, gas e acqua), nonché quelle afferenti contratti di assicurazione (circ. n. 24/2011) e, infine, le utenze telefoniche (nota del 22 dicembre 2011).

mercoledì 25 aprile 2012

Arriva il restyling delle nuove imposte sulle attività scudate

La legge di conversione del DL 16/2012 ne proroga il versamento, chiarendo meglio anche l’ambito di applicazione.

Salvatore Sanna

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione del Decreto “semplificazioni fiscali” (DL 2 marzo 2012 n. 16), intervenendo in merito alle nuove imposte sulle attività scudate.
L’art. 19 commi 6-11 del DL 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. L. 214/2011) ha infatti istituito due nuove imposte sulle attività finanziarie emerse nell’ambito delle varie edizioni dello scudo fiscale succedutesi nel tempo:
- un’imposta di bollo speciale annuale pari all’1% per l’anno 2012, all’1,35% per il 2013 e allo 0,4% dal 2014 da applicare sulle attività finanziarie rimpatriate;
- un’imposta straordinaria dell’1% per le attività finanziarie che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
Con l’approvazione della legge di conversione del DL 16/2012, in primo luogo è stato previsto che l’imposta di bollo speciale si applicherà sul valore delle attività finanziarie in relazione al periodo in cui le attività finanziarie rimpatriate (fisicamente o giuridicamente) hanno beneficiato della segretazione.
La norma afferma infatti che, “nel caso in cui, nel corso del periodo di imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l’imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione”. Ecco quindi che, se il dossier nel quale sono confluite le attività finanziarie emerse rimane segretato per soli 4 mesi, l’imposta di bollo sarà dovuta per soli 4 dodicesimi.
Riguardo poi all’imposta straordinaria, con la legge di conversione viene eliminata la tassazione per le dismissioni e i prelievi effettuati negli anni precedenti al 2011, stabilendo che saranno tassate solo le dismissioni poste in essere dall 1° gennaio 2011 e fino al 6 dicembre 2011.
Alla luce dell’impianto normativo introdotto, per prelievi e dismissioni sembra che si intendano tutte le casistiche che determinano la perdita della segretazione del rapporto.
Con riferimento all’imposta straordinaria, si osserva poi che la legge di conversione del DL 16/2012 ha stabilito che l’intermediario presso il quale il prelievo dal dossier segretato è stato effettuato provvede a trattenere l’imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. In questo modo, quindi, si facilita il compito degli intermediari che procedono al versamento dell’imposta per conto del cliente.

Termine per il versamento al 16 luglio 2012

Ai fini del versamento delle imposte in argomento, gli intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, società fiduciarie e così via):
- provvedono a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente;
- effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio con riferimento al valore delle attività segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il versamento da effettuare nel 2012, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011;
- effettuano il versamento secondo le disposizioni contenute nel DLgs. 241/97.
In origine, la norma prevedeva che il versamento dovesse essere fatto entro il 16 febbraio. Con l’approvazione dell’art. 8 comma 16 lett. c) del DL 2 marzo 2012 n. 16, il termine del 16 febbraio è stato prima sostituito con il 16 maggio e, in sede di conversione di tale decreto, è divenuto il 16 luglio.
Considerato il fatto che il DL 16/2012 convertito è intervenuto sul termine per il versamento modificandolo direttamente e non stabilendo una proroga temporanea, la data del 16 luglio diviene la scadenza “a regime” del versamento dell’imposta di bollo annuale sulle attività rimpatriate e ancora segretate.
Sempre in materia di versamenti si ricorda che:
- gli intermediari sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta di bollo sulle attività scudate;
- nei confronti di tali contribuenti, l’imposta viene riscossa mediante iscrizione a ruolo e, per l’omesso versamento, si applica una sanzione pari all’importo non versato.
 

domenica 22 aprile 2012

Srl semplificata anche over 35 ?

Nessun riferimento, in sede di conversione del DL 1/2012, alle disposizioni inerenti trasformazione obbligatoria e scioglimento della società

 Alessandro BORGOGLIO

Il Decreto sulle liberalizzazioni (DL 1/2012) ha introdotto nell’ordinamento la nuova figura giuridica delle società a responsabilità limitata semplificate (srls), destinate sostanzialmente ai soggetti sotto i 35 anni di età. Come ribadito nella Relazione illustrativa al decreto, tale limite anagrafico è stato previsto al fine di agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani, in analogia a quanto stabilito per il regime dei “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della L. 244/2007, riformato dall’art. 27 del DL 98/2011, che, appunto, prevede la possibilità di fruire del beneficio fiscale per non più di cinque anni, ovvero anche dopo ma non oltre il periodo d’imposta in cui si compie il trentacinquesimo anno di età (non a caso il legislatore del DL 98/2011 lo ha rinominato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”).
Ritornando alle srls, la disciplina di riferimento è recata dal nuovo art. 2463-bis c.c., aggiunto dall’art. 3 del DL 1/2012. Come già accennato, una delle caratteristiche peculiari, prevista dal primo comma, è che tale società semplificata può essere costituita soltanto da persone fisiche (sono, quindi, escluse quelle giuridiche) che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione, il cui atto, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto, deve essere redatto per atto pubblico, anche se il comma 3 del predetto art. 3 prevede espressamente che, in relazione ad esso, non sono dovuti onorari notarili.
Se è ben chiaro che le srls possono essere costituite soltanto da under 35 (anche da uno soltanto, ben potendo essere tali società unipersonali, costituite con atto unilaterale), non risulta ben chiaro, invece, a seguito delle modifiche apportate all’art. 3 in sede di conversione in legge del decreto, che cosa accada alla srls costituita da under 35, che, però, poi, giungano a superare tale limite anagrafico.
Il legislatore, peraltro, nella formulazione iniziale dell’art. 2463-bis c.c., aveva previsto al sesto comma che, quando il singolo socio perde il requisito d’età, se l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, questi è escluso di diritto; se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, altrimenti opera la specifica causa di scioglimento della stessa ex art. 2484 c.c., appositamente modificato in tal senso dalla stessa prima versione dell’art. 3, comma 1, ultimo periodo, del DL 1/2012. Insomma, nelle intenzioni del legislatore vi era senz’altro, inizialmente, la volontà di non consentire la prosecuzione della srls da parte di chi aveva raggiunto il predetto limite anagrafico.

Nessuna indicazione inerente il raggiungimento del limite d’età
In sede di conversione del decreto ad opera della L. 27/2012, però, è stato riscritto il predetto art. 3 e, con esso, l’art. 2463-bis c.c., che conteneva la disposizione illustrata. Nella nuova formulazione, il comma 4 di tale ultimo articolo si limita a stabilire che è vietata la cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età anagrafica e l’eventuale atto è conseguentemente nullo. Non vi è più alcun riferimento alla trasformazione obbligatoria della società al venir meno del requisito anagrafico da parte di tutti i soci, né tantomeno è stata riproposta la disposizione che, modificando l’art. 2484 c.c., recava la specifica causa di scioglimento della srls, nel momento in cui tutti i soci avessero raggiunto il limite anagrafico previsto.
Se si esclude l’ipotesi di un legislatore sprovvisto di fini, si potrebbe ipotizzare, allora, che la mancata reiterazione delle precedenti disposizioni, in sede di conversione in legge del decreto, sia manifestazione della volontà legislativa di consentire che le srls possano proseguire anche dopo che i soci, under 35 al momento della costituzione, abbiano, poi, superato tale limite anagrafico.
Resta, invero, un’ultima possibilità di “bloccare” le srls over 35: lo statuto, infatti, per espressa previsione normativa (art. 3, comma 2, del DL 1/2012 convertito), deve essere tipizzato con decreto ministeriale e nulla vieta che, in tale sede, venga posta una clausola di esclusione dei soci over 35, piuttosto che una durata della società vincolata al raggiungimento di tale limite anagrafico da parte dei soci. Pertanto, per porre un punto fisso alla questione, occorrerà attendere l’emanazione del decreto ministeriale in oggetto, che dovrebbe avvenire entro il prossimo 24 maggio.

giovedì 19 aprile 2012

SPESOMETRO: per il 2011, conviene comunicare tutte le operazioni IVA

 Inserendo nello spesometro tutte le operazioni, si evitano l’abbinamento delle singole fatture con l’operazione e l’inserimento di codici diversi.

  Sandro CERATO

Con l’avvicinarsi del 30 aprile, termine ultimo per la presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, imprese e professionisti stanno valutando quale sia il comportamento più corretto da tenere per una corretta gestione dell’adempimento.
Al fine di evitare agli operatori interessati di dover individuare solamente le operazioni sopra “soglia”, nel recente passato è dapprima intervenuto il decreto “semplificazioni” (art. 2 del DL n. 16/2012), che ha stabilito, con decorrenza dalle comunicazioni relative all’anno 2012, l’eliminazione di qualsivoglia soglia minima, sia pure limitatamente alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, mantenendo invece il vincolo di 3.600 euro, IVA compresa, per le operazioni certificate da scontrino o ricevuta (ossia operazioni senza obbligo di fatturazione).
Restava quindi da dirimere la questione della comunicazione per l’anno 2011, per la quale non era chiaro se si dovesse rispettare o meno la soglia minima di 3.000 euro, e sul punto è intervenuto il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2012, in cui è stato precisato che il contribuente ha facoltà di inserire nello spesometro 2011 anche le operazioni sotto soglia (adottando quindi in buona sostanza il “modello” elenchi clienti e fornitori), e che il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l’invio di operazioni di importo inferiore alla predetta soglia.
A questo punto, si può immaginare che la scelta più adottata da parte di imprese e professionisti sia quella di “sfruttare” il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, inserendo nella comunicazione tutte le operazioni effettuate e ricevute, a prescindere dall’importo delle stesse, evitando in tal modo tutte le difficoltà che si sono incontrate nella presentazione della comunicazione per l’anno 2010 (sia pure con una soglia di 25.000 euro), soprattutto in relazione alle operazioni collegate ed a quelle con corrispettivo periodico.
In aggiunta, si consideri che l’abbassamento della soglia a 3.000 euro non comporta una semplificazione, bensì un considerevole incremento dei problemi per l’individuazione delle operazioni interessate, certamente più numeroso rispetto a quelle riferite all’anno 2010.
In relazione alle modifiche apportate al software di trasmissione (nuova versione 2.01 del 26 marzo 2012), le stesse consentono l’inserimento anche delle operazioni di importo inferiore a 3.000, o 3.600 euro, pur indicando la causale “1” (importo non frazionato), mentre in precedenza l’indicazione di un importo sotto soglia richiedeva necessariamente l’inserimento della causale “2” (importo frazionato), o “3” (corrispettivo periodico).

In virtù delle modifiche al software di trasmissione, duplice vantaggio
La scelta quindi di inserire tutte le operazioni, anche quelle di importo inferiore alla soglia, permette quindi un duplice vantaggio: da un lato, consente di evitare il farraginoso abbinamento delle singole fatture con l’operazione, soprattutto in quelle situazioni in cui sussiste un collegamento (acconti e saldi, ad esempio), ovvero un corrispettivo periodico (si pensi, ad esempio, a fatture sotto soglia, ma riferite ad un contratto di manutenzione o assistenza periodica di importo complessivamente superiore alla soglia), dall’altro evita di dover inserire differenti codici per poter permettere l’inserimento di operazioni sotto soglia, atteso che, come già detto, la nuova versione del software permette di inserire la causale “1” (quella ordinaria) anche per operazioni sotto soglia.
Un’annotazione a parte deve essere svolta per le operazioni non certificate da fattura, bensì da scontrino e ricevuta, il cui obbligo decorre dal 1° luglio 2011, per le quali verosimilmente i contribuenti si limiteranno ad inserire solamente quelle almeno pari a 3.600 euro, in quanto solo per queste si saranno indicati nel documento i dati dell’acquirente/committente.
Si ricorda, infine, che restano in ogni caso escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate nei confronti di acquirenti/committenti non soggetti passivi d’imposta ai fini IVA, nel caso in cui il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate, per le quali l’obbligo di comunicazione ricade in capo all’operatore finanziario che ha emesso il predetto strumento di pagamento, e il cui termine è stato differito al 15 ottobre 2012.

martedì 17 aprile 2012

Via libera alla delega per la riforma fiscale

Il CdM ha approvato ieri la bozza di Ddl. delega, che contiene novità per il catasto e la nuova imposta unica sul reddito imprenditoriale

  Rossella QUARANTA
 Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri, la delega per la riforma fiscale prende forma e – come annunciato – conterrà novità su catasto, lotta all’evasione, reddito d’impresa e tassazione ambientale.
Stando alle indiscrezioni, dal testo approvato ieri è scomparsa la norma istitutiva di un “fondo taglia IRPEF” nel quale convogliare le risorse ottenute con la lotta all’evasione, così da utilizzarle poi per finanziare alcuni sgravi fiscali. Nulla cambia, comunque, per quanto riguarda l’obiettivo finale che il Governo si pone: rendere il sistema fiscale “più equo, trasparente ed orientato alla crescita economica”.
Andiamo con ordine. Con il primo articolo, la bozza detta le tempistiche per i decreti attuativi, stabilendo che – entro 9 mesi dall’entrata in vigore della legge – l’Esecutivo dovrà adottare i relativi DLgs. Il secondo introduce, invece, uno dei passaggi più importanti, quello recante la revisione del catasto immobiliare secondo alcuni principi, quali la collaborazione Comuni-Agenzia del Territorio e la rideterminazione delle destinazioni d’uso “ordinarie e speciali”. Più precise sono le indicazioni sulla determinazione della rendita e del valore patrimoniale medio ordinario. Viene infatti stabilito che, per le unità a destinazione ordinaria, occorre usare il metro quadrato come “unità di consistenza”, demandando a funzioni statistiche la relazione tra caratteristiche edilizie, valore di mercato e localizzazione. Per le unità a destinazione speciale, invece, si attueranno “procedimenti di stima diretta” tramite metodi standardizzati, utilizzando il criterio del costo (immobili a carattere prevalentemente strumentale) o quello reddituale (immobili a prevalente redditività) nel caso in cui i valori di mercato non siano disponibili.
Altro punto importante è quello relativo alla nuova IRI, l’imposta unica sul reddito imprenditoriale, dovuta sui redditi prodotti da lavoratori autonomi e imprese commerciali. La base imponibile di IRI dovrebbe essere deducibile dalle somme prelevate da soci, professionista e imprenditore a titolo di remunerazione. Rimane, invece, confermato che il testo non prevede la soppressione dell’IRAP.
Quanto alla lotta all’evasione, si punta a migliorare il monitoraggio del “sommerso” con nuovi criteri e metodologie di rilevazione (si cita un maggiore confronto tra dati presenti nell’Anagrafe tributaria e quelli di contabilità nazionale). Inoltre, ogni anno i dati verranno pubblicati e il Governo dovrà redigere un rapporto sui risultati. Allo stesso modo, l’art. 4 prevede che, con cadenza annuale, l’Esecutivo diffonda una relazione sulle spese fiscali, “eventualmente prevedendo la costituzione di una commissione indipendente” che includa esperti del MEF e componenti delle Amministrazioni coinvolte. Le norme dovranno quindi razionalizzare esenzioni e agevolazioni, riducendole o eliminandole dove necessario. L’aumento delle entrate e l’abbassamento delle spese permetteranno – previ appositi DLgs. – di stabilizzare il 5 per mille.
Un principio generale per l’abuso del diritto
La riforma dovrebbe, inoltre, intervenire sulle imposte indirette (IVA, registro, bollo, ipotecarie e catastali), attraverso una razionalizzazione delle aliquote e degli adempimenti. Riguardo all’abuso del diritto, il Governo vorrebbe introdurre una definizione generale coerente con l’orientamento delle Sezioni Unite, garantendo al contribuente la libertà di scelta e ponendo a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere di provare l’esistenza di un disegno abusivo, oltre a dover applicare “specifiche regole procedimentali” tali da consentire un contraddittorio efficace.
Tra le novità, infine, sono previste forme di incentivazione a favore delle grandi aziende che introducono sistemi di controllo e gestione del rischio fiscale: le imprese potranno dunque beneficiare di sanzioni ridotte, meno accertamenti e adempimenti.
In un comunicato stampa diffuso ieri da Palazzo Chigi, il Governo garantisce che la riforma non dovrebbe comportare un incremento della pressione fiscale. Le aliquote applicate sui fabbricati, ad esempio, verranno modificate per compensare la revisione delle rendite catastali. Lo stesso vale per la tassazione d’impresa e di lavoro autonomo, nonché per la tassazione ambientale, altra novità introdotta dalla delega. Il tutto dovrebbe avvenire “a parità di gettito”, mediante un sistema di redistribuzione delle risorse.

venerdì 13 aprile 2012

L’IMU diventa «operativa»

Con due provvedimenti e una risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare l’imposta con modello F24
 Arianna ZENI
Ai sensi dell’art. 13, comma 12 del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, in deroga alla potestà regolamentare riconosciuta in materia ai Comuni dall’art. 52 del DLgs. n. 446/97, il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente con le modalità di cui al DLgs. n. 241/1997, ovverosia, tramite il modello F24.
Inoltre il precedente comma 11 prevede che la quota di imposta riservata alla Stato debba essere versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.
Come confermato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 53909 di ieri, il versamento dell’imposta municipale propria effettuato tramite l’F24 rimane l’unica modalità ammessa. Conseguentemente, sarà possibile compensare l’IMU dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi.
I soggetti titolari di partita IVA, precisa l’Agenzia nel suddetto provvedimento, dovranno eseguire il versamento dell’IMU esclusivamente con modalità telematiche.
A tal fine, con la risoluzione n. 35 anch’essa di ieri e con efficacia a decorrere dal 18 aprile 2012, sono istituiti i codici tributo:
- “3912” denominato “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
- “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “3914” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3915” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
- “3916” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “3917” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;
- “3918” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3919” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”;
- “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.
I suddetti codici devono essere esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” del “nuovo” modello F24, così come modificato dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 53906 del 12 aprile 2012, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “codice ente/codice comune” deve contenere il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili.
Nel caso in cui il versamento riguardi la prima rata dell’IMU, che deve essere eseguito entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 cade di sabato), deve essere barrato lo spazio “Acc.” del modello F24 (deve essere barrato “Saldo”, invece, se il versamento riguarda la seconda rata in scadenza il prossimo 17 dicembre).
Il contribuente, in alternativa al versamento dell’IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 18 giugno. In questo caso, devono essere barrate entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo” del modello F24.
Infine, i campi “Numero immobili” e “Anno di riferimento” devono essere compilati, rispettivamente, con il numero degli immobili assoggettati all’imposta e l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento (2012 per il versamento della prima rata di giugno di quest’anno).
Nel caso in cui ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 97 n. 472, la ris. n. 35/2012 precisa che sanzioni e interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. In questo caso, nel modello F24 dovrà essere barrata la casella “Ravv.” e nel campo “Anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui l’imposta doveva essere versata.
Si segnala, infine, che, con riferimento all’ICI, la ris. 12 aprile 2012 n. 35 ha ricodificato i codici tributo per il versamento dell’imposta ancora dovuta, mentre sono rimasti invariati i codici per il versamento degli interessi e delle sanzioni.

“Vecchi” F24 utilizzabili fino al 31 maggio 2013
Al fine di smaltire i modelli cartacei in circolazione, il provv. prot. n. 53906 di ieri, precisa che il “vecchio” F24 potrà essere comunque utilizzato fino al 31 maggio 2013. Per in versamento dell’IMU sarà sufficiente indicare l’importo dovuto nella sezione “Ici e altri tributi locali”. Dal 1° giugno 2013, invece, sarà obbligatorio utilizzare il nuovo modello F24.

I

mercoledì 11 aprile 2012

Il confine tra norme tributarie incerte e contribuente colpevole

Con la sentenza n. 4685 del 23 marzo 2012, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, richiamando il principio di non applicabilita' delle sanzioni non penali previste dalla normativa tributaria qualora la violazione di legge che le determina dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria (principio gia' riprodotto nell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e nell'art. 10, legge n. 212/2000), definisce il concetto di incertezza normativa oggettiva tributaria che determina la non punibilita', indicando una serie di fatti di per se' idonei a determinare l'oggettivita' della situazione di incertezza della norma, se accertati dal giudice La difficoltà di individuazione della normativa, della sua formulazione o del suo significato nonché la mancanza di precedenti giurisprudenziali, i contrasti fra orientamenti giurisprudenziali, anche avvalorati dalla richiesta di intervento della Corte Costituzionale, fra orientamenti giurisprudenziali e prassi amministrativa, fra opinioni dottrinali, tra prassi amministrative, tra informazioni amministrative o la loro mancanza, l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente, sono gli indici rilevatori della sussistenza della condizione di incertezza normativa citati, a titolo esemplificativo, dalla Suprema Corte.
La Corte precisa che, affinché la condizione di incertezza normativa configuri la non punibilità, occorre che la condizione stessa sia accertata dal giudice: deve pertanto essere l’Autorità Giudiziaria, al termine di un procedimento interpretativo metodologicamente corretto, a stabilire l’impossibilità di ricondurre i fatti su cui è chiamata a giudicare sotto la fattispecie prevista da una certa norma e deve trattarsi di un’impossibilità generale e concreta di pervenire comunque ad uno stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria, con esclusione di qualsiasi rilevanza di condizioni soggettive, come l’ignoranza colpevole del diritto.
Sulla base di queste considerazioni, avendo accertato una difficoltà di individuazione delle disposizioni normative applicabili nel periodo di riferimento, la Corte di Cassazione respinge il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una pronuncia della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che aveva escluso l’applicazione delle sanzioni nei confronti di un contribuente, società agricola e confermato, nel caso di specie, la legittimità di un recupero dell’IVA per l’anno 1997 relativa alla vendita di un terreno ritenuto edificabile, non avendo la società svolto nell’anno in questione attività agricola.
La pronuncia è in linea con l’orientamento prevalente già assunto dalla stessa Corte in altre pronunce, cit. ad esempio, Corte di Cassazione 28 novembre 2007, n. 24670, 21 marzo 2008 n. 7765, 11 settembre 2009, n. 19638.

martedì 10 aprile 2012

Gestione commercianti obbligatoria per il socio di srl in prevalenza «operativo»

Da assoggettare alla relativa contribuzione le prestazioni dei soci amministratori la cui attività operativa supera quella amministrativa
 Luca MAMONE
Con la sentenza n. 5360 del 4 aprile 2012, la Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora i soci amministratori di una srl svolgano nell’azienda un’attività operativa in modo prevalente rispetto a quella amministrativa, scatta per loro l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Brescia respingeva il ricorso proposto da due soci unici amministratori di una srl, iscritti alla Gestione separata ex lege n. 335/1995, avverso una serie di cartelle esattoriali aventi ad oggetto i contributi previdenziali pretesi dall’INPS dopo averli iscritti d’ufficio alla gestione commercianti.
I giudici di merito avevano infatti accertato che i due soci si erano occupati in modo personale e continuativo della gestione di tutti gli affari della società, con una partecipazione all’attività operativa in cui si estrinsecava l’oggetto dell’impresa – commercio di prodotti zootecnici, medicinali e immobiliari – in modo prevalente rispetto all’attività di amministrazione, comportando di conseguenza, ai sensi dell’art. 1, comma 208 della L. 662/1996, il loro obbligo all’iscrizione della gestione commercianti dell’INPS.
Contro questa decisione di merito i due soci amministratori ricorrono per Cassazione, censurando l’accertamento della Corte d’appello che ha qualificato la loro attività prestata alla società come prevalentemente operativa (rispetto a quella amministrativa).
In particolare, i ricorrenti evidenziano che dalle norme del codice civile (artt. dal 2380 al 2396) non si ricaverebbero limiti quanto alla strutturazione dell’attività di amministrazione di una società di capitali, non consistendo, questa, nel compimento dei soli atti giuridici, ma comprendendo l’intera attività di gestione e organizzazione aziendale. Dunque, secondo i ricorrenti, la separazione operata dai giudici di merito tra un’attività amministrativa puramente concettuale e un’attività pratico-operativa sarebbe priva di fondamento giuridico.
Ancora, per i ricorrenti, la Corte d’appello non avrebbe considerato che il concetto di “prevalenza” della partecipazione al lavoro aziendale andrebbe determinato non già in funzione della quantità del lavoro svolto, ma della qualità dell’attività e, nel caso in esame, sicuramente sarebbe l’attività di amministrazione ad essere prevalente, comportando essa l’assunzione, da parte dei ricorrenti, del rischio d’impresa e delle correlative responsabilità (civili e/o penali).         
Per la Corte di Cassazione i motivi sono infondati, anche alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ben rappresentato dalla sentenza Cass. Sez. un. n. 3240/2010.
La Suprema Corte ricorda infatti che l’art. 1, comma 203 della L. 662/96, allo scopo di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, non venga assoggettata a contribuzione la prestazione dei soci delle srl che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, ha innovato rispetto all’art. 2 della L. n. 613/66 – secondo cui solo i titolari di ditte individuali e i soci delle società di persone erano soggetti all’obbligo di assicurazione nella gestione degli esercenti attività commerciali – disponendo l’iscrizione nella gestione in argomento anche dei soci di srl quando l’attività da loro prestata all’interno dell’azienda presenti le predette caratteristiche.

Non conta solo l’attività esecutiva, ma anche quella organizzativa
Inoltre, i giudici di legittimità precisano che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, dal momento che, anche con tale attività, il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
In questo caso, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che le funzioni di amministrazione della srl, pur certamente svolte dai ricorrenti, fossero meno rilevanti rispetto all’attività operativa da costoro prestata per un’impresa di natura tipicamente commerciale; e tale giudizio è stato espresso valutando l’insieme delle circostanze che dimostrano la diretta gestione della società da parte dei due soci, occupandosi personalmente dei rapporti contrattuali, dell’acquisto, vendita e costruzione di immobili sui terreni di proprietà, dell’organizzazione del lavoro dei dipendenti e di tutto ciò che era inerente all’espletamento dell’attività aziendale.

venerdì 6 aprile 2012

Dal 2013, possibile «stangata» per i locatori

La riforma del mercato del lavoro, definita di “rilievo storico” e, a detta del Governo, in grado di portare crescita e occupazione, oltre a efficienza ed equità, ha un costo. Se, infatti, la prima bozza di Ddl. in materia prevedeva un Capo dedicato alla copertura finanziaria, ma privo ancora di contenuti, ieri sono trapelati alcuni interventi per recuperare le risorse necessarie a finanziare le misure previste.
Innanzitutto, l’onere derivante dalla riforma del mercato del lavoro è valutata in poco più di 1,7 miliardi per il 2013: a seguire, quasi 3 miliardi per il 2014 (2,921), 2,5 per il 2015, per poi gradualmente “scendere”, di anno in anno, per restare però sempre oltre i 2 miliardi (2,225 nel 2021). La somma da recuperare è di non poco conto e, per la maggior parte, stando all’ultima bozza di Ddl., dovrebbe provenire da maggiori entrate e risparmi di spesa derivanti da nuove misure.
Tra le misure per recuperare le risorse necessarie a coprire la riforma del lavoro, anche la riduzione forfettaria del canone di locazione dal 15% al 5%
Michela DAMASCO
Oltre al ridimensionamento della percentuale di deducibilità dei costi delle auto utilizzate dai lavoratori autonomi e dalle imprese diverse da quelle che li impiegano in via esclusiva per la propria attività, le misure per la copertura finanziaria del “nuovo” mercato del lavoro incidono, innanzitutto, sul reddito dei fabbricati.
Mediante una modifica all’art. 37, comma 4-bis del TUIR, operata dall’art. 71, comma 3 della bozza di Ddl., infatti, si abbasserebbe la riduzione forfettaria del canone risultante dal contratto di locazione dal 15% al 5%.
Si ricorda che, se il canone ridotto è superiore al reddito medio ordinario delle unità immobiliari, determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, o, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto della riduzione.
Di fatto, quindi, verrebbero penalizzati i locatori che non optano per la cedolare secca sugli affitti, ossia l’imposta che possono scegliere di pagare, in sostituzione di IRPEF, relative addizionali, imposta di registro e di bollo, sui canoni di locazione di immobili abitativi a decorrere dal 2011.

Aumento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco sugli aerei
Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’art. 6-quater, comma 2 del DL n. 7/2005 convertito, l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco sugli aerei di cui all’art. 2, comma 11 della L. n. 350/2003 sarebbe ulteriormente incrementata di due euro a passeggero.
Le due misure appena esposte si applicherebbero a decorrere dal 2013.
Allo studio, poi, anche una stretta sulle RC auto. Infatti, il contributo di cui all’art. 334 del DLgs. n. 209/2005, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l’impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, diventerebbe deducibile, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR, dal reddito complessivo del contraente solo per la parte che eccede 40 euro.
Tale disposizione verrebbe applicata a partire da quest’anno.
Sarebbe infine prevista una riduzione delle spese di funzionamento di INPS e INAIL, a partire dal 2013, per 90 milioni complessivi, di cui 72 per l’INPS e 18 per l’INAIL. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, invece, dovrebbe adottare misure di razionalizzazione aggiuntive con una riduzione di spesa di 10 milioni l’anno a partire dal 2013.

mercoledì 4 aprile 2012

DITTA INDIVIDUALE : CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Contributi a fondo perduto per le ditte individuali che producono beni, o che erogano servizi o che operano nel commercio.
Possono accedere a questa agevolazione le persone fisiche che vogliono avviare un’attività di lavoro autonomo in Italia sotto forma di ditta individuale; infatti per beneficiare dei contributi, la sede legale ed operativa della ditta deve essere in Italia. Si precisa che la ditta individuale deve essere costituita dopo la presentazione della domanda per l’accesso al contributo.
Le persone fisiche per poter presentare la domanda di contributo devono avere i seguenti requisiti:
  • maggiorenni alla data di presentazione della domanda
  • non occupate alla data di presentazione della domanda
  • residenti in Italia da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda
Per ottenere il finanziamento a fondo perduto occorre presentare un business plan in cui viene descritto in modo dettagliato il piano degli investimenti.
Il contributo a fondo perduto copre sia le spese per investimenti che le spese di gestione per il primo anno di attività. Il finanziamento a fondo perduto può arrivare a coprire gli investimenti fino ad un massimo di 25.823 euro.
Una volta ottenuto il contributo a fondo perduto l’imprenditore deve impegnarsi a svolgere l’attività sotto forma di ditta individuale per almeno 5 anni dal momeno in cui si ottengono le agevolazioni.
La domanda, con allegato il business plan, deve essere compilata on line e inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a INVITALIA AUTOIMPIEGO Via Pietro Boccanelli 30 00138 Roma.
Il bando è a sportello ciò vuol dire che la domanda può essere presentata da oggi fino all’esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione.
Per ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione della domanda e nella stesura del business plan puoi scrivere a staff@businessplanvincente.com oppure telefonare allo 06.688.91.958 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 0re 18.

martedì 3 aprile 2012

Aliquote base per l’IMU di giugno

Lo prevedrebbe un emendamento dei relatori al DL 16/2012, presentato ieri alle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato
 Michela DAMASCO
L’acconto di giugno dell’IMU si dovrebbe pagare con le aliquote di base (0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze e 0,76% per gli altri immobili) e la detrazione di 200 euro già fissata per la prima casa. Lo prevedrebbe un emendamento dei relatori al DL n. 16/2012, depositato ieri alle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, riprendendo una misura di cui si era già vociferato nei giorni precedenti la presentazione del DL in Consiglio dei Ministri (si veda “Semplificazioni fiscali, primo «pacchetto» al CdM di venerdì” del 21 febbraio 2012).
In particolare, l’emendamento stabilirebbe che, per il 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta dovrebbe essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando aliquote di base e detrazione previste.
Inoltre, entro il prossimo 31 luglio, il Governo, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta, dovrebbe provvedere alla modifica di aliquote e detrazione, per assicurare il gettito previsto. I Comuni dovrebbero poi aver tempo fino al 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, per deliberare il proprio regolamento relativo alle aliquote.

Possibile via libera dalle Commissioni questa mattina

Il via libera dalle Commissioni al Ddl. di conversione del DL non è arrivato ieri sera, come detto all’inizio dei lavori, ma dovrebbe essere stato rimandato a questa mattina, per garantire il tempo necessario alla presentazione dei sub-emendamenti. A seguire, sempre oggi, dovrebbe esserci il voto finale, con il mandato ai relatori, e il Ddl. approderebbe all’Aula di Palazzo Madama.
Ancora ieri, infatti, l’ANCI ha sottolineato come “finalmente il tema dell’IMU” sia arrivato “all’attenzione dell’opinione pubblica”, ma, allo stesso tempo, che “la confusione normativa” non debba essere “scaricata sui Comuni”.
I lavori delle Commissioni, del resto, sono cominciati in ritardo proprio per dare spazio a una riunione tra Governo e maggioranza, per “limare” le ultime decisioni.
Nel corso del pomeriggio, il viceministro all’Economia Vittorio Grilli è stato il primo ad annunciare possibili novità: “Abbiamo presente il problema e faremo del nostro meglio” ha assicurato lasciando il Senato al termine della riunione con i relatori e i capigruppo di maggioranza nelle Commissioni. La modifica, firmata dai relatori, sarebbe quindi stata ispirata dal Governo, tanto che il relatore, Antonio Azzollini (Pdl), parlava ancora nel pomeriggio di “una possibile soluzione amministrativa”, cambiando, però, in un secondo momento, idea.
I lavori delle Commissioni sarebbero comunque proseguiti fino alla tarda serata di ieri, per esaminare e votare le parti del provvedimento non interessate dagli ultimi emendamenti.
Tra le ultime novità, figurerebbe una misura in base alla quale, per potenziare l’attività di contrasto all’evasione fiscale, la Guardia di Finanza potrebbe effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni nel ruolo di ispettori, sempre nei limiti di spesa già previsti e utilizzando dunque posti non coperti in settori delle Fiamme Gialle diversi da quelli degli ispettori.

lunedì 2 aprile 2012

In caso di accertamento omesso, reclamo necessario nel ricorso contro la cartella

Il contribuente, nel ricorso contro la cartella, chiede per questo solo motivo la nullità dell’atto
 Alfio CISSELLO
È principio ormai più che consolidato, a partire dalla storica sentenza delle Sezioni Unite 16412/2007, quello in virtù del quale l’omessa notifica dell’atto “presupposto” comporta, di per sé, la nullità di quello “successivo”.
Occorre ora appurare i nessi tra tale principio e il neointrodotto reclamo, che, di fatto, “debutta” oggi, dato che è applicabile per i provvedimenti notificati dal 1° aprile 2012 emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro.
Prima di tutto, è ormai noto che rientrano nella nuova procedura solo gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, con due importanti precisazioni:
- se si tratta di cartelle di pagamento, il reclamo deve essere proposto se il contribuente censura il ruolo, ed il caso classico sono le cartelle da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione;
- se il contribuente, nel ricorso contro la cartella di pagamento o, comunque, contro un atto “successivo”, intende censurare la mancata previa notifica dell’avviso di accertamento, il reclamo è necessario.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2012 conferma quanto appena si è esposto, senza ombra di dubbio.
Quest’ultimo punto, come anticipato, è degno di attenzione: si pensi al caso degli accertamenti “esecutivi”, ove, se ci sono vizi di notifica, il contribuente può essere reso edotto della pretesa solo con la ricezione del preavviso di fermo, della comunicazione di ipoteca, o, addirittura, del pignoramento.
Su tale aspetto occorre però effettuare alcune riflessioni, posto che il dato normativo fa riferimento agli “atti emessi” dall’Ufficio, e non agli atti in cui questi ha assunto la qualità di parte: in sostanza, il vizio di cui all’art. 19, comma 3 del DLgs. 546/92, ovvero la cosiddetta “omessa notifica dell’atto presupposto”, è un vizio della cartella di pagamento imputabile all’Agenzia delle Entrate.
Ma, al di là di questa puntualizzazione tecnica, l’affermazione contenuta nella circolare ha un grande impatto operativo: non si dimentichi, infatti, che, se è fondata tale affermazione, l’eventuale mancata presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso.

Rimane il problema dei vizi della cartella

Oltre a ciò, proprio in questo caso, anzi, viene da dire soprattutto in questo caso riemerge la problematica già trattata in un precedente articolo (si veda “Nel reclamo, ancora incerto il ricorso contro la cartella” del 22 marzo 2012).
Infatti, il difensore, generalmente, chiede in via principale la nullità della cartella di pagamento per la sola circostanza dell’omessa notifica dell’atto “presupposto”, e, in via meramente subordinata, censura vizi sia di merito che della cartella di pagamento.
Ove l’accertamento, al di là della questione sull’omessa/irrituale notifica, sia difficilmente contestabile, torna utile contestare i vizi della cartella.
Ecco che riaffiora la questione già trattata.
Per essere al riparo da ogni potenziale inammissibilità, occorre notificare ricorso ad Equitalia eccependo i vizi della cartella, e un reclamo all’Ufficio sostenendo la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto e per gli altri vizi di merito.
Adottando la tesi dell’Agenzia, invece, occorre notificare il reclamo all’Ufficio e ad Equitalia, e poi, se la fase di reclamo ha esito negativo, depositare il ricorso computando i termini, per entrambi gli atti, ai sensi non dell’art. 22 ma dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92.

venerdì 30 marzo 2012

Spesometro 2011 con vecchie regole

Rispondendo a un’interrogazione parlamentare, il Ministro delle Finanze ha chiarito che il DL 16/2012 ha efficacia solo dal 1° gennaio 2012
Sandro CERATO
Sembra finalmente risolta la diatriba relativa alla decorrenza delle modifiche apportate dal decreto sulle semplificazioni fiscali alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Rispondendo ad un’interrogazione parlamentare del 28 marzo, infatti, il Ministro delle Finanze ha precisato che le “semplificazioni” introdotte dall’art. 2 del DL 16/2012 prestano efficacia solamente a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, mentre per quelle relative al 2011 rimangono immutate le precedenti regole.
Ad onor del vero, la soluzione proposta era stata già “anticipata” dall’Agenzia delle Entrate che, tramite il proprio sito internet, ha comunicato ai contribuenti che, per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011, restano ferme le regole precedenti, mentre solo da quelle effettuate dal 1° gennaio 2012 è necessario tener conto delle novità del decreto sviluppo.
È bene ricordare che il predetto art. 2, infatti, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2012”:
- è abolita la soglia minima di 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, con conseguente inclusione nella comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate (analogamente a quanto già accadeva in passato per gli elenchi clienti e fornitori);
- è, al contrario, confermata la soglia minima di 3.600 euro per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Per tali ultime operazioni, quindi, restano immutate tutte le problematiche afferenti le modalità di determinazione della soglia minima per la comunicazione dell’operazione.
Come già osservato in precedenti interventi, le modifiche introdotte intendono senz’altro semplificare l’individuazione delle operazioni da inserire nella comunicazione, anche se introducono alcuni elementi critici.
In particolare, si ricorda che l’obbligo di emissione della fattura dipende dal soggetto che pone in essere l’operazione, e non dalla qualifica della controparte (privato o soggetto passivo IVA). Ad esempio, in capo ai professionisti (medici, avvocati, notai, ecc.) sussiste sempre l’obbligo di emissione della fattura, e ciò a prescindere dalla natura del committente, ragion per cui tali soggetti dovranno inserire nella comunicazione tutte le operazioni effettuate nello svolgimento dell’attività professionale.
Tale estensione, se da un lato, come già detto, semplifica l’operato dei soggetti in questione, dall’altro lo complica, in quanto sarà necessario reperire tutti i codici fiscali dei clienti con i quali sono state poste in essere le operazioni (elemento non obbligatorio nella compilazione della fattura, ndr), in quanto tale dato sarà senz’altro da indicare nella comunicazione (il cui contenuto, tra l’altro, dovrà essere adattato alle modifiche introdotte dal legislatore).

Sembrava difficile sostenere il contrario
E, in questo ambito, sembrava difficile poter sostenere che le modifiche introdotte decorressero già per la comunicazione relativa all’anno 2011, pena la necessità per gli operatori di reperire tutti i codici fiscali dei contribuenti con i quali sono state poste in essere le operazioni nel corso del 2011, in quanto l’obbligo di comunicazione delle operazioni a prescindere dalla soglia minima necessita senz’altro una modifica anche del contenuto della comunicazione. Non si trascuri, infatti, tale ultima necessità, atteso che il modello dovrà essere adeguato alle nuove regole introdotte dal DL n. 16/2012, ed i tempi troppo stretti del termine del 30 aprile 2012 non avrebbero consentito alcun restyling.
Non ultimo, si deve necessariamente considerare che l’eventuale decorrenza delle novità con effetto dalle comunicazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2012 avrebbe altresì comportato l’applicazione delle nuove regole anche con riferimento allo “spesometro” dell’anno 2010, per il quale, dopo numerose proroghe, il termine ultimo di comunicazione è spirato il precedente 31 gennaio 2012.
La comunicazione riferita all’anno 2010, si ricorda, è stata (correttamente) compilata tenendo conto solamente delle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, e comunque limitatamente a quelle di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA. Ora, se le novità in questione fossero state “retroattive”, si sarebbe venuta a creare una situazione tale per cui tutte le comunicazione dell’anno 2010 sarebbero “macchiate” da infedeltà, in quanto contenenti solamente le operazioni di importo almeno pari a 25.000 euro, il che sembrava eccessivo e non del tutto legittimo.