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giovedì 19 aprile 2012

SPESOMETRO: per il 2011, conviene comunicare tutte le operazioni IVA

 Inserendo nello spesometro tutte le operazioni, si evitano l’abbinamento delle singole fatture con l’operazione e l’inserimento di codici diversi.

  Sandro CERATO

Con l’avvicinarsi del 30 aprile, termine ultimo per la presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, imprese e professionisti stanno valutando quale sia il comportamento più corretto da tenere per una corretta gestione dell’adempimento.
Al fine di evitare agli operatori interessati di dover individuare solamente le operazioni sopra “soglia”, nel recente passato è dapprima intervenuto il decreto “semplificazioni” (art. 2 del DL n. 16/2012), che ha stabilito, con decorrenza dalle comunicazioni relative all’anno 2012, l’eliminazione di qualsivoglia soglia minima, sia pure limitatamente alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, mantenendo invece il vincolo di 3.600 euro, IVA compresa, per le operazioni certificate da scontrino o ricevuta (ossia operazioni senza obbligo di fatturazione).
Restava quindi da dirimere la questione della comunicazione per l’anno 2011, per la quale non era chiaro se si dovesse rispettare o meno la soglia minima di 3.000 euro, e sul punto è intervenuto il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2012, in cui è stato precisato che il contribuente ha facoltà di inserire nello spesometro 2011 anche le operazioni sotto soglia (adottando quindi in buona sostanza il “modello” elenchi clienti e fornitori), e che il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l’invio di operazioni di importo inferiore alla predetta soglia.
A questo punto, si può immaginare che la scelta più adottata da parte di imprese e professionisti sia quella di “sfruttare” il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, inserendo nella comunicazione tutte le operazioni effettuate e ricevute, a prescindere dall’importo delle stesse, evitando in tal modo tutte le difficoltà che si sono incontrate nella presentazione della comunicazione per l’anno 2010 (sia pure con una soglia di 25.000 euro), soprattutto in relazione alle operazioni collegate ed a quelle con corrispettivo periodico.
In aggiunta, si consideri che l’abbassamento della soglia a 3.000 euro non comporta una semplificazione, bensì un considerevole incremento dei problemi per l’individuazione delle operazioni interessate, certamente più numeroso rispetto a quelle riferite all’anno 2010.
In relazione alle modifiche apportate al software di trasmissione (nuova versione 2.01 del 26 marzo 2012), le stesse consentono l’inserimento anche delle operazioni di importo inferiore a 3.000, o 3.600 euro, pur indicando la causale “1” (importo non frazionato), mentre in precedenza l’indicazione di un importo sotto soglia richiedeva necessariamente l’inserimento della causale “2” (importo frazionato), o “3” (corrispettivo periodico).

In virtù delle modifiche al software di trasmissione, duplice vantaggio
La scelta quindi di inserire tutte le operazioni, anche quelle di importo inferiore alla soglia, permette quindi un duplice vantaggio: da un lato, consente di evitare il farraginoso abbinamento delle singole fatture con l’operazione, soprattutto in quelle situazioni in cui sussiste un collegamento (acconti e saldi, ad esempio), ovvero un corrispettivo periodico (si pensi, ad esempio, a fatture sotto soglia, ma riferite ad un contratto di manutenzione o assistenza periodica di importo complessivamente superiore alla soglia), dall’altro evita di dover inserire differenti codici per poter permettere l’inserimento di operazioni sotto soglia, atteso che, come già detto, la nuova versione del software permette di inserire la causale “1” (quella ordinaria) anche per operazioni sotto soglia.
Un’annotazione a parte deve essere svolta per le operazioni non certificate da fattura, bensì da scontrino e ricevuta, il cui obbligo decorre dal 1° luglio 2011, per le quali verosimilmente i contribuenti si limiteranno ad inserire solamente quelle almeno pari a 3.600 euro, in quanto solo per queste si saranno indicati nel documento i dati dell’acquirente/committente.
Si ricorda, infine, che restano in ogni caso escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate nei confronti di acquirenti/committenti non soggetti passivi d’imposta ai fini IVA, nel caso in cui il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate, per le quali l’obbligo di comunicazione ricade in capo all’operatore finanziario che ha emesso il predetto strumento di pagamento, e il cui termine è stato differito al 15 ottobre 2012.

martedì 17 aprile 2012

Via libera alla delega per la riforma fiscale

Il CdM ha approvato ieri la bozza di Ddl. delega, che contiene novità per il catasto e la nuova imposta unica sul reddito imprenditoriale

  Rossella QUARANTA
 Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri, la delega per la riforma fiscale prende forma e – come annunciato – conterrà novità su catasto, lotta all’evasione, reddito d’impresa e tassazione ambientale.
Stando alle indiscrezioni, dal testo approvato ieri è scomparsa la norma istitutiva di un “fondo taglia IRPEF” nel quale convogliare le risorse ottenute con la lotta all’evasione, così da utilizzarle poi per finanziare alcuni sgravi fiscali. Nulla cambia, comunque, per quanto riguarda l’obiettivo finale che il Governo si pone: rendere il sistema fiscale “più equo, trasparente ed orientato alla crescita economica”.
Andiamo con ordine. Con il primo articolo, la bozza detta le tempistiche per i decreti attuativi, stabilendo che – entro 9 mesi dall’entrata in vigore della legge – l’Esecutivo dovrà adottare i relativi DLgs. Il secondo introduce, invece, uno dei passaggi più importanti, quello recante la revisione del catasto immobiliare secondo alcuni principi, quali la collaborazione Comuni-Agenzia del Territorio e la rideterminazione delle destinazioni d’uso “ordinarie e speciali”. Più precise sono le indicazioni sulla determinazione della rendita e del valore patrimoniale medio ordinario. Viene infatti stabilito che, per le unità a destinazione ordinaria, occorre usare il metro quadrato come “unità di consistenza”, demandando a funzioni statistiche la relazione tra caratteristiche edilizie, valore di mercato e localizzazione. Per le unità a destinazione speciale, invece, si attueranno “procedimenti di stima diretta” tramite metodi standardizzati, utilizzando il criterio del costo (immobili a carattere prevalentemente strumentale) o quello reddituale (immobili a prevalente redditività) nel caso in cui i valori di mercato non siano disponibili.
Altro punto importante è quello relativo alla nuova IRI, l’imposta unica sul reddito imprenditoriale, dovuta sui redditi prodotti da lavoratori autonomi e imprese commerciali. La base imponibile di IRI dovrebbe essere deducibile dalle somme prelevate da soci, professionista e imprenditore a titolo di remunerazione. Rimane, invece, confermato che il testo non prevede la soppressione dell’IRAP.
Quanto alla lotta all’evasione, si punta a migliorare il monitoraggio del “sommerso” con nuovi criteri e metodologie di rilevazione (si cita un maggiore confronto tra dati presenti nell’Anagrafe tributaria e quelli di contabilità nazionale). Inoltre, ogni anno i dati verranno pubblicati e il Governo dovrà redigere un rapporto sui risultati. Allo stesso modo, l’art. 4 prevede che, con cadenza annuale, l’Esecutivo diffonda una relazione sulle spese fiscali, “eventualmente prevedendo la costituzione di una commissione indipendente” che includa esperti del MEF e componenti delle Amministrazioni coinvolte. Le norme dovranno quindi razionalizzare esenzioni e agevolazioni, riducendole o eliminandole dove necessario. L’aumento delle entrate e l’abbassamento delle spese permetteranno – previ appositi DLgs. – di stabilizzare il 5 per mille.
Un principio generale per l’abuso del diritto
La riforma dovrebbe, inoltre, intervenire sulle imposte indirette (IVA, registro, bollo, ipotecarie e catastali), attraverso una razionalizzazione delle aliquote e degli adempimenti. Riguardo all’abuso del diritto, il Governo vorrebbe introdurre una definizione generale coerente con l’orientamento delle Sezioni Unite, garantendo al contribuente la libertà di scelta e ponendo a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere di provare l’esistenza di un disegno abusivo, oltre a dover applicare “specifiche regole procedimentali” tali da consentire un contraddittorio efficace.
Tra le novità, infine, sono previste forme di incentivazione a favore delle grandi aziende che introducono sistemi di controllo e gestione del rischio fiscale: le imprese potranno dunque beneficiare di sanzioni ridotte, meno accertamenti e adempimenti.
In un comunicato stampa diffuso ieri da Palazzo Chigi, il Governo garantisce che la riforma non dovrebbe comportare un incremento della pressione fiscale. Le aliquote applicate sui fabbricati, ad esempio, verranno modificate per compensare la revisione delle rendite catastali. Lo stesso vale per la tassazione d’impresa e di lavoro autonomo, nonché per la tassazione ambientale, altra novità introdotta dalla delega. Il tutto dovrebbe avvenire “a parità di gettito”, mediante un sistema di redistribuzione delle risorse.

venerdì 13 aprile 2012

L’IMU diventa «operativa»

Con due provvedimenti e una risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare l’imposta con modello F24
 Arianna ZENI
Ai sensi dell’art. 13, comma 12 del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, in deroga alla potestà regolamentare riconosciuta in materia ai Comuni dall’art. 52 del DLgs. n. 446/97, il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente con le modalità di cui al DLgs. n. 241/1997, ovverosia, tramite il modello F24.
Inoltre il precedente comma 11 prevede che la quota di imposta riservata alla Stato debba essere versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.
Come confermato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 53909 di ieri, il versamento dell’imposta municipale propria effettuato tramite l’F24 rimane l’unica modalità ammessa. Conseguentemente, sarà possibile compensare l’IMU dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi.
I soggetti titolari di partita IVA, precisa l’Agenzia nel suddetto provvedimento, dovranno eseguire il versamento dell’IMU esclusivamente con modalità telematiche.
A tal fine, con la risoluzione n. 35 anch’essa di ieri e con efficacia a decorrere dal 18 aprile 2012, sono istituiti i codici tributo:
- “3912” denominato “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
- “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “3914” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3915” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
- “3916” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “3917” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;
- “3918” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3919” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”;
- “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.
I suddetti codici devono essere esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” del “nuovo” modello F24, così come modificato dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 53906 del 12 aprile 2012, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “codice ente/codice comune” deve contenere il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili.
Nel caso in cui il versamento riguardi la prima rata dell’IMU, che deve essere eseguito entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 cade di sabato), deve essere barrato lo spazio “Acc.” del modello F24 (deve essere barrato “Saldo”, invece, se il versamento riguarda la seconda rata in scadenza il prossimo 17 dicembre).
Il contribuente, in alternativa al versamento dell’IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 18 giugno. In questo caso, devono essere barrate entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo” del modello F24.
Infine, i campi “Numero immobili” e “Anno di riferimento” devono essere compilati, rispettivamente, con il numero degli immobili assoggettati all’imposta e l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento (2012 per il versamento della prima rata di giugno di quest’anno).
Nel caso in cui ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 97 n. 472, la ris. n. 35/2012 precisa che sanzioni e interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. In questo caso, nel modello F24 dovrà essere barrata la casella “Ravv.” e nel campo “Anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui l’imposta doveva essere versata.
Si segnala, infine, che, con riferimento all’ICI, la ris. 12 aprile 2012 n. 35 ha ricodificato i codici tributo per il versamento dell’imposta ancora dovuta, mentre sono rimasti invariati i codici per il versamento degli interessi e delle sanzioni.

“Vecchi” F24 utilizzabili fino al 31 maggio 2013
Al fine di smaltire i modelli cartacei in circolazione, il provv. prot. n. 53906 di ieri, precisa che il “vecchio” F24 potrà essere comunque utilizzato fino al 31 maggio 2013. Per in versamento dell’IMU sarà sufficiente indicare l’importo dovuto nella sezione “Ici e altri tributi locali”. Dal 1° giugno 2013, invece, sarà obbligatorio utilizzare il nuovo modello F24.

I

mercoledì 11 aprile 2012

Il confine tra norme tributarie incerte e contribuente colpevole

Con la sentenza n. 4685 del 23 marzo 2012, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, richiamando il principio di non applicabilita' delle sanzioni non penali previste dalla normativa tributaria qualora la violazione di legge che le determina dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria (principio gia' riprodotto nell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e nell'art. 10, legge n. 212/2000), definisce il concetto di incertezza normativa oggettiva tributaria che determina la non punibilita', indicando una serie di fatti di per se' idonei a determinare l'oggettivita' della situazione di incertezza della norma, se accertati dal giudice La difficoltà di individuazione della normativa, della sua formulazione o del suo significato nonché la mancanza di precedenti giurisprudenziali, i contrasti fra orientamenti giurisprudenziali, anche avvalorati dalla richiesta di intervento della Corte Costituzionale, fra orientamenti giurisprudenziali e prassi amministrativa, fra opinioni dottrinali, tra prassi amministrative, tra informazioni amministrative o la loro mancanza, l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente, sono gli indici rilevatori della sussistenza della condizione di incertezza normativa citati, a titolo esemplificativo, dalla Suprema Corte.
La Corte precisa che, affinché la condizione di incertezza normativa configuri la non punibilità, occorre che la condizione stessa sia accertata dal giudice: deve pertanto essere l’Autorità Giudiziaria, al termine di un procedimento interpretativo metodologicamente corretto, a stabilire l’impossibilità di ricondurre i fatti su cui è chiamata a giudicare sotto la fattispecie prevista da una certa norma e deve trattarsi di un’impossibilità generale e concreta di pervenire comunque ad uno stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria, con esclusione di qualsiasi rilevanza di condizioni soggettive, come l’ignoranza colpevole del diritto.
Sulla base di queste considerazioni, avendo accertato una difficoltà di individuazione delle disposizioni normative applicabili nel periodo di riferimento, la Corte di Cassazione respinge il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una pronuncia della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che aveva escluso l’applicazione delle sanzioni nei confronti di un contribuente, società agricola e confermato, nel caso di specie, la legittimità di un recupero dell’IVA per l’anno 1997 relativa alla vendita di un terreno ritenuto edificabile, non avendo la società svolto nell’anno in questione attività agricola.
La pronuncia è in linea con l’orientamento prevalente già assunto dalla stessa Corte in altre pronunce, cit. ad esempio, Corte di Cassazione 28 novembre 2007, n. 24670, 21 marzo 2008 n. 7765, 11 settembre 2009, n. 19638.

martedì 10 aprile 2012

Gestione commercianti obbligatoria per il socio di srl in prevalenza «operativo»

Da assoggettare alla relativa contribuzione le prestazioni dei soci amministratori la cui attività operativa supera quella amministrativa
 Luca MAMONE
Con la sentenza n. 5360 del 4 aprile 2012, la Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora i soci amministratori di una srl svolgano nell’azienda un’attività operativa in modo prevalente rispetto a quella amministrativa, scatta per loro l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Brescia respingeva il ricorso proposto da due soci unici amministratori di una srl, iscritti alla Gestione separata ex lege n. 335/1995, avverso una serie di cartelle esattoriali aventi ad oggetto i contributi previdenziali pretesi dall’INPS dopo averli iscritti d’ufficio alla gestione commercianti.
I giudici di merito avevano infatti accertato che i due soci si erano occupati in modo personale e continuativo della gestione di tutti gli affari della società, con una partecipazione all’attività operativa in cui si estrinsecava l’oggetto dell’impresa – commercio di prodotti zootecnici, medicinali e immobiliari – in modo prevalente rispetto all’attività di amministrazione, comportando di conseguenza, ai sensi dell’art. 1, comma 208 della L. 662/1996, il loro obbligo all’iscrizione della gestione commercianti dell’INPS.
Contro questa decisione di merito i due soci amministratori ricorrono per Cassazione, censurando l’accertamento della Corte d’appello che ha qualificato la loro attività prestata alla società come prevalentemente operativa (rispetto a quella amministrativa).
In particolare, i ricorrenti evidenziano che dalle norme del codice civile (artt. dal 2380 al 2396) non si ricaverebbero limiti quanto alla strutturazione dell’attività di amministrazione di una società di capitali, non consistendo, questa, nel compimento dei soli atti giuridici, ma comprendendo l’intera attività di gestione e organizzazione aziendale. Dunque, secondo i ricorrenti, la separazione operata dai giudici di merito tra un’attività amministrativa puramente concettuale e un’attività pratico-operativa sarebbe priva di fondamento giuridico.
Ancora, per i ricorrenti, la Corte d’appello non avrebbe considerato che il concetto di “prevalenza” della partecipazione al lavoro aziendale andrebbe determinato non già in funzione della quantità del lavoro svolto, ma della qualità dell’attività e, nel caso in esame, sicuramente sarebbe l’attività di amministrazione ad essere prevalente, comportando essa l’assunzione, da parte dei ricorrenti, del rischio d’impresa e delle correlative responsabilità (civili e/o penali).         
Per la Corte di Cassazione i motivi sono infondati, anche alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ben rappresentato dalla sentenza Cass. Sez. un. n. 3240/2010.
La Suprema Corte ricorda infatti che l’art. 1, comma 203 della L. 662/96, allo scopo di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, non venga assoggettata a contribuzione la prestazione dei soci delle srl che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, ha innovato rispetto all’art. 2 della L. n. 613/66 – secondo cui solo i titolari di ditte individuali e i soci delle società di persone erano soggetti all’obbligo di assicurazione nella gestione degli esercenti attività commerciali – disponendo l’iscrizione nella gestione in argomento anche dei soci di srl quando l’attività da loro prestata all’interno dell’azienda presenti le predette caratteristiche.

Non conta solo l’attività esecutiva, ma anche quella organizzativa
Inoltre, i giudici di legittimità precisano che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, dal momento che, anche con tale attività, il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
In questo caso, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che le funzioni di amministrazione della srl, pur certamente svolte dai ricorrenti, fossero meno rilevanti rispetto all’attività operativa da costoro prestata per un’impresa di natura tipicamente commerciale; e tale giudizio è stato espresso valutando l’insieme delle circostanze che dimostrano la diretta gestione della società da parte dei due soci, occupandosi personalmente dei rapporti contrattuali, dell’acquisto, vendita e costruzione di immobili sui terreni di proprietà, dell’organizzazione del lavoro dei dipendenti e di tutto ciò che era inerente all’espletamento dell’attività aziendale.

venerdì 6 aprile 2012

Dal 2013, possibile «stangata» per i locatori

La riforma del mercato del lavoro, definita di “rilievo storico” e, a detta del Governo, in grado di portare crescita e occupazione, oltre a efficienza ed equità, ha un costo. Se, infatti, la prima bozza di Ddl. in materia prevedeva un Capo dedicato alla copertura finanziaria, ma privo ancora di contenuti, ieri sono trapelati alcuni interventi per recuperare le risorse necessarie a finanziare le misure previste.
Innanzitutto, l’onere derivante dalla riforma del mercato del lavoro è valutata in poco più di 1,7 miliardi per il 2013: a seguire, quasi 3 miliardi per il 2014 (2,921), 2,5 per il 2015, per poi gradualmente “scendere”, di anno in anno, per restare però sempre oltre i 2 miliardi (2,225 nel 2021). La somma da recuperare è di non poco conto e, per la maggior parte, stando all’ultima bozza di Ddl., dovrebbe provenire da maggiori entrate e risparmi di spesa derivanti da nuove misure.
Tra le misure per recuperare le risorse necessarie a coprire la riforma del lavoro, anche la riduzione forfettaria del canone di locazione dal 15% al 5%
Michela DAMASCO
Oltre al ridimensionamento della percentuale di deducibilità dei costi delle auto utilizzate dai lavoratori autonomi e dalle imprese diverse da quelle che li impiegano in via esclusiva per la propria attività, le misure per la copertura finanziaria del “nuovo” mercato del lavoro incidono, innanzitutto, sul reddito dei fabbricati.
Mediante una modifica all’art. 37, comma 4-bis del TUIR, operata dall’art. 71, comma 3 della bozza di Ddl., infatti, si abbasserebbe la riduzione forfettaria del canone risultante dal contratto di locazione dal 15% al 5%.
Si ricorda che, se il canone ridotto è superiore al reddito medio ordinario delle unità immobiliari, determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, o, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto della riduzione.
Di fatto, quindi, verrebbero penalizzati i locatori che non optano per la cedolare secca sugli affitti, ossia l’imposta che possono scegliere di pagare, in sostituzione di IRPEF, relative addizionali, imposta di registro e di bollo, sui canoni di locazione di immobili abitativi a decorrere dal 2011.

Aumento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco sugli aerei
Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’art. 6-quater, comma 2 del DL n. 7/2005 convertito, l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco sugli aerei di cui all’art. 2, comma 11 della L. n. 350/2003 sarebbe ulteriormente incrementata di due euro a passeggero.
Le due misure appena esposte si applicherebbero a decorrere dal 2013.
Allo studio, poi, anche una stretta sulle RC auto. Infatti, il contributo di cui all’art. 334 del DLgs. n. 209/2005, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l’impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, diventerebbe deducibile, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR, dal reddito complessivo del contraente solo per la parte che eccede 40 euro.
Tale disposizione verrebbe applicata a partire da quest’anno.
Sarebbe infine prevista una riduzione delle spese di funzionamento di INPS e INAIL, a partire dal 2013, per 90 milioni complessivi, di cui 72 per l’INPS e 18 per l’INAIL. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, invece, dovrebbe adottare misure di razionalizzazione aggiuntive con una riduzione di spesa di 10 milioni l’anno a partire dal 2013.

mercoledì 4 aprile 2012

DITTA INDIVIDUALE : CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Contributi a fondo perduto per le ditte individuali che producono beni, o che erogano servizi o che operano nel commercio.
Possono accedere a questa agevolazione le persone fisiche che vogliono avviare un’attività di lavoro autonomo in Italia sotto forma di ditta individuale; infatti per beneficiare dei contributi, la sede legale ed operativa della ditta deve essere in Italia. Si precisa che la ditta individuale deve essere costituita dopo la presentazione della domanda per l’accesso al contributo.
Le persone fisiche per poter presentare la domanda di contributo devono avere i seguenti requisiti:
  • maggiorenni alla data di presentazione della domanda
  • non occupate alla data di presentazione della domanda
  • residenti in Italia da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda
Per ottenere il finanziamento a fondo perduto occorre presentare un business plan in cui viene descritto in modo dettagliato il piano degli investimenti.
Il contributo a fondo perduto copre sia le spese per investimenti che le spese di gestione per il primo anno di attività. Il finanziamento a fondo perduto può arrivare a coprire gli investimenti fino ad un massimo di 25.823 euro.
Una volta ottenuto il contributo a fondo perduto l’imprenditore deve impegnarsi a svolgere l’attività sotto forma di ditta individuale per almeno 5 anni dal momeno in cui si ottengono le agevolazioni.
La domanda, con allegato il business plan, deve essere compilata on line e inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a INVITALIA AUTOIMPIEGO Via Pietro Boccanelli 30 00138 Roma.
Il bando è a sportello ciò vuol dire che la domanda può essere presentata da oggi fino all’esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione.
Per ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione della domanda e nella stesura del business plan puoi scrivere a staff@businessplanvincente.com oppure telefonare allo 06.688.91.958 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 0re 18.

martedì 3 aprile 2012

Aliquote base per l’IMU di giugno

Lo prevedrebbe un emendamento dei relatori al DL 16/2012, presentato ieri alle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato
 Michela DAMASCO
L’acconto di giugno dell’IMU si dovrebbe pagare con le aliquote di base (0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze e 0,76% per gli altri immobili) e la detrazione di 200 euro già fissata per la prima casa. Lo prevedrebbe un emendamento dei relatori al DL n. 16/2012, depositato ieri alle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, riprendendo una misura di cui si era già vociferato nei giorni precedenti la presentazione del DL in Consiglio dei Ministri (si veda “Semplificazioni fiscali, primo «pacchetto» al CdM di venerdì” del 21 febbraio 2012).
In particolare, l’emendamento stabilirebbe che, per il 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta dovrebbe essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando aliquote di base e detrazione previste.
Inoltre, entro il prossimo 31 luglio, il Governo, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta, dovrebbe provvedere alla modifica di aliquote e detrazione, per assicurare il gettito previsto. I Comuni dovrebbero poi aver tempo fino al 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, per deliberare il proprio regolamento relativo alle aliquote.

Possibile via libera dalle Commissioni questa mattina

Il via libera dalle Commissioni al Ddl. di conversione del DL non è arrivato ieri sera, come detto all’inizio dei lavori, ma dovrebbe essere stato rimandato a questa mattina, per garantire il tempo necessario alla presentazione dei sub-emendamenti. A seguire, sempre oggi, dovrebbe esserci il voto finale, con il mandato ai relatori, e il Ddl. approderebbe all’Aula di Palazzo Madama.
Ancora ieri, infatti, l’ANCI ha sottolineato come “finalmente il tema dell’IMU” sia arrivato “all’attenzione dell’opinione pubblica”, ma, allo stesso tempo, che “la confusione normativa” non debba essere “scaricata sui Comuni”.
I lavori delle Commissioni, del resto, sono cominciati in ritardo proprio per dare spazio a una riunione tra Governo e maggioranza, per “limare” le ultime decisioni.
Nel corso del pomeriggio, il viceministro all’Economia Vittorio Grilli è stato il primo ad annunciare possibili novità: “Abbiamo presente il problema e faremo del nostro meglio” ha assicurato lasciando il Senato al termine della riunione con i relatori e i capigruppo di maggioranza nelle Commissioni. La modifica, firmata dai relatori, sarebbe quindi stata ispirata dal Governo, tanto che il relatore, Antonio Azzollini (Pdl), parlava ancora nel pomeriggio di “una possibile soluzione amministrativa”, cambiando, però, in un secondo momento, idea.
I lavori delle Commissioni sarebbero comunque proseguiti fino alla tarda serata di ieri, per esaminare e votare le parti del provvedimento non interessate dagli ultimi emendamenti.
Tra le ultime novità, figurerebbe una misura in base alla quale, per potenziare l’attività di contrasto all’evasione fiscale, la Guardia di Finanza potrebbe effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni nel ruolo di ispettori, sempre nei limiti di spesa già previsti e utilizzando dunque posti non coperti in settori delle Fiamme Gialle diversi da quelli degli ispettori.

lunedì 2 aprile 2012

In caso di accertamento omesso, reclamo necessario nel ricorso contro la cartella

Il contribuente, nel ricorso contro la cartella, chiede per questo solo motivo la nullità dell’atto
 Alfio CISSELLO
È principio ormai più che consolidato, a partire dalla storica sentenza delle Sezioni Unite 16412/2007, quello in virtù del quale l’omessa notifica dell’atto “presupposto” comporta, di per sé, la nullità di quello “successivo”.
Occorre ora appurare i nessi tra tale principio e il neointrodotto reclamo, che, di fatto, “debutta” oggi, dato che è applicabile per i provvedimenti notificati dal 1° aprile 2012 emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro.
Prima di tutto, è ormai noto che rientrano nella nuova procedura solo gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, con due importanti precisazioni:
- se si tratta di cartelle di pagamento, il reclamo deve essere proposto se il contribuente censura il ruolo, ed il caso classico sono le cartelle da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione;
- se il contribuente, nel ricorso contro la cartella di pagamento o, comunque, contro un atto “successivo”, intende censurare la mancata previa notifica dell’avviso di accertamento, il reclamo è necessario.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2012 conferma quanto appena si è esposto, senza ombra di dubbio.
Quest’ultimo punto, come anticipato, è degno di attenzione: si pensi al caso degli accertamenti “esecutivi”, ove, se ci sono vizi di notifica, il contribuente può essere reso edotto della pretesa solo con la ricezione del preavviso di fermo, della comunicazione di ipoteca, o, addirittura, del pignoramento.
Su tale aspetto occorre però effettuare alcune riflessioni, posto che il dato normativo fa riferimento agli “atti emessi” dall’Ufficio, e non agli atti in cui questi ha assunto la qualità di parte: in sostanza, il vizio di cui all’art. 19, comma 3 del DLgs. 546/92, ovvero la cosiddetta “omessa notifica dell’atto presupposto”, è un vizio della cartella di pagamento imputabile all’Agenzia delle Entrate.
Ma, al di là di questa puntualizzazione tecnica, l’affermazione contenuta nella circolare ha un grande impatto operativo: non si dimentichi, infatti, che, se è fondata tale affermazione, l’eventuale mancata presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso.

Rimane il problema dei vizi della cartella

Oltre a ciò, proprio in questo caso, anzi, viene da dire soprattutto in questo caso riemerge la problematica già trattata in un precedente articolo (si veda “Nel reclamo, ancora incerto il ricorso contro la cartella” del 22 marzo 2012).
Infatti, il difensore, generalmente, chiede in via principale la nullità della cartella di pagamento per la sola circostanza dell’omessa notifica dell’atto “presupposto”, e, in via meramente subordinata, censura vizi sia di merito che della cartella di pagamento.
Ove l’accertamento, al di là della questione sull’omessa/irrituale notifica, sia difficilmente contestabile, torna utile contestare i vizi della cartella.
Ecco che riaffiora la questione già trattata.
Per essere al riparo da ogni potenziale inammissibilità, occorre notificare ricorso ad Equitalia eccependo i vizi della cartella, e un reclamo all’Ufficio sostenendo la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto e per gli altri vizi di merito.
Adottando la tesi dell’Agenzia, invece, occorre notificare il reclamo all’Ufficio e ad Equitalia, e poi, se la fase di reclamo ha esito negativo, depositare il ricorso computando i termini, per entrambi gli atti, ai sensi non dell’art. 22 ma dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92.

venerdì 30 marzo 2012

Spesometro 2011 con vecchie regole

Rispondendo a un’interrogazione parlamentare, il Ministro delle Finanze ha chiarito che il DL 16/2012 ha efficacia solo dal 1° gennaio 2012
Sandro CERATO
Sembra finalmente risolta la diatriba relativa alla decorrenza delle modifiche apportate dal decreto sulle semplificazioni fiscali alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Rispondendo ad un’interrogazione parlamentare del 28 marzo, infatti, il Ministro delle Finanze ha precisato che le “semplificazioni” introdotte dall’art. 2 del DL 16/2012 prestano efficacia solamente a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, mentre per quelle relative al 2011 rimangono immutate le precedenti regole.
Ad onor del vero, la soluzione proposta era stata già “anticipata” dall’Agenzia delle Entrate che, tramite il proprio sito internet, ha comunicato ai contribuenti che, per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011, restano ferme le regole precedenti, mentre solo da quelle effettuate dal 1° gennaio 2012 è necessario tener conto delle novità del decreto sviluppo.
È bene ricordare che il predetto art. 2, infatti, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2012”:
- è abolita la soglia minima di 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, con conseguente inclusione nella comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate (analogamente a quanto già accadeva in passato per gli elenchi clienti e fornitori);
- è, al contrario, confermata la soglia minima di 3.600 euro per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Per tali ultime operazioni, quindi, restano immutate tutte le problematiche afferenti le modalità di determinazione della soglia minima per la comunicazione dell’operazione.
Come già osservato in precedenti interventi, le modifiche introdotte intendono senz’altro semplificare l’individuazione delle operazioni da inserire nella comunicazione, anche se introducono alcuni elementi critici.
In particolare, si ricorda che l’obbligo di emissione della fattura dipende dal soggetto che pone in essere l’operazione, e non dalla qualifica della controparte (privato o soggetto passivo IVA). Ad esempio, in capo ai professionisti (medici, avvocati, notai, ecc.) sussiste sempre l’obbligo di emissione della fattura, e ciò a prescindere dalla natura del committente, ragion per cui tali soggetti dovranno inserire nella comunicazione tutte le operazioni effettuate nello svolgimento dell’attività professionale.
Tale estensione, se da un lato, come già detto, semplifica l’operato dei soggetti in questione, dall’altro lo complica, in quanto sarà necessario reperire tutti i codici fiscali dei clienti con i quali sono state poste in essere le operazioni (elemento non obbligatorio nella compilazione della fattura, ndr), in quanto tale dato sarà senz’altro da indicare nella comunicazione (il cui contenuto, tra l’altro, dovrà essere adattato alle modifiche introdotte dal legislatore).

Sembrava difficile sostenere il contrario
E, in questo ambito, sembrava difficile poter sostenere che le modifiche introdotte decorressero già per la comunicazione relativa all’anno 2011, pena la necessità per gli operatori di reperire tutti i codici fiscali dei contribuenti con i quali sono state poste in essere le operazioni nel corso del 2011, in quanto l’obbligo di comunicazione delle operazioni a prescindere dalla soglia minima necessita senz’altro una modifica anche del contenuto della comunicazione. Non si trascuri, infatti, tale ultima necessità, atteso che il modello dovrà essere adeguato alle nuove regole introdotte dal DL n. 16/2012, ed i tempi troppo stretti del termine del 30 aprile 2012 non avrebbero consentito alcun restyling.
Non ultimo, si deve necessariamente considerare che l’eventuale decorrenza delle novità con effetto dalle comunicazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2012 avrebbe altresì comportato l’applicazione delle nuove regole anche con riferimento allo “spesometro” dell’anno 2010, per il quale, dopo numerose proroghe, il termine ultimo di comunicazione è spirato il precedente 31 gennaio 2012.
La comunicazione riferita all’anno 2010, si ricorda, è stata (correttamente) compilata tenendo conto solamente delle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, e comunque limitatamente a quelle di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA. Ora, se le novità in questione fossero state “retroattive”, si sarebbe venuta a creare una situazione tale per cui tutte le comunicazione dell’anno 2010 sarebbero “macchiate” da infedeltà, in quanto contenenti solamente le operazioni di importo almeno pari a 25.000 euro, il che sembrava eccessivo e non del tutto legittimo.

mercoledì 28 marzo 2012

Più facile ottenere la rateizzazione da Equitalia

Con un comunicato stampa, la società di riscossione riepiloga le ultime novità in materia di dilazione
Con un comunicato stampa diffuso ieri, Equitalia ha riepilogato le principali novità in materia di dilazione, a seguito di recenti interventi normativi e regolamentari.
Innanzitutto, il comunicato sottolinea la maggiore facilità di accesso alla rateizzazione delle cartelle di pagamento. Si tratta di una modalità di pagamento apprezzata dai contribuenti, considerando che, dal 2008, è stato concesso più di un milione di rateizzazioni, per un importo che sfiora i 20 miliardi di euro (per i dati suddivisi per Regione, si veda la tabella in calce all’articolo).
Scendendo nel dettaglio delle novità, Equitalia ricorda che il DL n. 201/2011 convertito ha prorogato i termini per beneficiare della rateizzazione: i contribuenti che dimostrano un peggioramento della propria situazione economica, infatti, possono richiedere la proroga della rateizzazione già concessa, per un periodo ulteriore e fino a 72 mesi (sei anni), purché non sia intervenuta decadenza.
Inoltre, il contribuente può chiedere rate d’importo variabile e crescente per ogni anno.
In seguito, il DL n. 16/2012, in vigore dal 2 marzo, ha stabilito che, fin dalla prima richiesta di dilazione, si può chiedere un piano di ammortamento a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti. Inoltre, Equitalia non iscrive ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare il debito a rate, e che, di conseguenza, non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare d’appalto.
Infine, per effetto del decreto sulle semplificazioni fiscali, si decade alla rateizzazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

Dal 2008, concesso più di 1 milione di rateizzazioni, per quasi 20 mldSul fronte regolamentare, invece, il comunicato stampa di Equitalia ricorda che la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012 ha portato da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione, solo mediante richiesta motivata che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica del contribuente che la presenta.
Quindi, non occorrono più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.
In relazione, ancora, all’indice Alfa, parametro prima utilizzato per ottenere il rateizzo, esso servirà solo per determinare il numero massimo di rate che possono essere concesse. Si amplia così la platea delle aziende che possono beneficiare del pagamento dilazionato dei tributi non pagati.

martedì 27 marzo 2012

Ultimi giorni per i libretti al portatore sopra soglia

In caso di saldo pari o superiore a 1.000 euro, occorre estinguerli o riportare il saldo nel limite entro il 31 marzo
 Maurizio MEOLI

Scadrà il 31 marzo prossimo il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti (ovvero entro il quale il loro saldo deve essere ridotto nel suddetto limite).
L’art. 49, comma 12 del DLgs. 231/2007, come modificato dall’art. 12, comma 1 del DL 201/2011 convertito, stabilisce che il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro (e non più a 2.500 euro).
La violazione di tale prescrizione implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000 euro (art. 58, commi 2 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007).
Con riguardo ai libretti al portatore con saldo superiore a 50.000 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50% (art. 58, commi 2 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007).
Quindi, si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 1.000 e 50.000 euro, con un minimo di 3.000 euro, e la sanzione dal 30% al 60% del saldo ove questo sia superiore a 50.000 euro.
L’art. 49, comma 13 del DLgs. 231/2007, come modificato dall’art. 12, comma 1 del DL 201/2011 convertito, inoltre, ha precisato che i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve essere ridotto nel suddetto limite) entro il 31 marzo 2012. Sembra, peraltro, possibile ovviare a tali adempimenti tramite la trasformazione dei libretti in questione in nominativi.
Alla violazione di quest’ultima prescrizione è dedicata una specifica disciplina sanzionatoria modificata in sede di conversione in legge del DL 201/2011 (cfr. l’art. 12, comma 1-bis del DL 201/2011 convertito). In tale contesto, infatti, si è precisato che, per i libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro, nel caso di mancata estinzione ovvero di mancata riduzione del saldo ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 marzo 2012, la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000 euro.
Ne consegue che la violazione della disposizione in esame determinerà una sanzione amministrativa pecuniaria:
- pari al saldo del libretto, se di importo inferiore a 3.000 euro (art. 58, comma 7-bis ultimo periodo del DLgs. 231/2007);
- dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000 euro, nel caso di saldo compreso tra 3.000 e 50.000 euro (ex art. 58, commi 3 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007);
- dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a 50.000 euro (ex art. 58, commi 3 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007).
Il tutto con obbligo, per l’intermediario finanziario che accerti l’infrazione, di comunicarla (ex art. 51, commi 1 e 2 del DLgs. 231/2007) alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Sul tema, la circolare 4 novembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la comunicazione in questione deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal momento in cui l’intermediario ha notizia della violazione. Tale momento è individuato nell’atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane S.p.A., del libretto al portatore; escludendosi, quindi, un obbligo, per l’intermediario, di accertare l’esistenza di libretti al portatore “irregolari” attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche.
Le sanzioni di cui sopra trovano applicazione anche quando, ex art. 49, comma 14 del DLgs. 231/2007, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento (cfr. i commi 3 e 7-bis penultimo ed ultimo periodo dell’art. 58 del DLgs. 231/2007).

Per le violazioni in materia di libretti al portatore è esclusa l’oblazione

Si ricorda, ancora, che la circolare 5 agosto 2010 n. 281178 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato, in relazione alle novità apportate in materia dal DL 78/2010, che i libretti al portatore con saldo pari o superiore alla soglia di 5.000 euro, da estinguere o ricondurre sotto la soglia entro il 30 giugno 2011, avrebbero potuto essere trasferiti prima di tale data a condizione di essere stati riportati ad un saldo inferiore a 5.000 euro. Analogamente si dovrebbe ragionare per i libretti al portatore aventi un saldo pari o superiore alla soglia di 1.000 euro, da estinguere o ricondurre sotto la soglia entro il 31 marzo 2012.
Si tenga presente, infine, che le violazioni della ricordata disciplina non sono suscettibili di oblazione (cfr. l’art. 60 comma 2 del DLgs. 231/2007).

lunedì 26 marzo 2012

Spesometro per il 2011 ancora al buio

A poco più di un mese dalla scadenza, manca la conferma che per la comunicazione relativa al 2011 si applicheranno le vecchie regole
/ Sandro CERATO
Avvicinandosi il termine per la presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 per l’anno 2011, previsto per il prossimo 30 aprile 2012, resta ancora irrisolta la questione della decorrenza delle modifiche apportate dall’art. 2 del DL 2 marzo 2012 n. 16. In attesa che gli organi competenti chiariscano la questione (ancora meglio sarebbe modificare la norma in sede di conversione in legge del decreto), è bene ricordare che il predetto art. 2, infatti, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2012”:
- è abolita la soglia minima di 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, con conseguente inclusione nella comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate (analogamente a quanto già accadeva in passato per gli elenchi clienti e fornitori);
- è al contrario confermata la soglia minima di 3.600 euro per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Le modifiche introdotte intendono senz’altro semplificare l’individuazione delle operazioni da inserire nella comunicazione, anche se introducono alcuni elementi critici.
In particolare, si ricorda che l’obbligo di emissione della fattura dipende dal soggetto che pone in essere l’operazione, e non dalla qualifica della controparte (privato o soggetto passivo IVA).
Ad esempio, in capo ai professionisti (medici, avvocati, notai, ecc.) sussiste sempre l’obbligo di emissione della fattura, e ciò a prescindere dalla natura del committente, ragion per cui tali soggetti dovranno inserire nella comunicazione tutte le operazioni effettuate nello svolgimento dell’attività professionale.
Tale estensione, se da un lato, come già detto, semplifica l’operato dei soggetti in questione, dall’altro lo complica, in quanto sarà necessario reperire tutti i codici fiscali dei clienti con i quali sono state poste in essere le operazioni (elemento non obbligatorio nella compilazione della fattura, ndr), in quanto tale dato sarà senz’altro da indicare nella comunicazione (il cui contenuto, tra l’altro, dovrà essere adattato alle modifiche introdotte dal Legislatore).
Ed in questo ambito, sembra difficile poter sostenere che le modifiche introdotte decorrano già per la comunicazione relativa all’anno 2011, pena l’apertura della stagione di “caccia” ai codici fiscali relativi ai clienti con i quali sono state poste in essere le operazioni nel corso del 2011.
Non si trascuri, inoltre, la necessità di dover apportare alcune modifiche al modello di comunicazione, che dovrà essere adeguato alle nuove regole introdotte dal DL n. 16/2012, ragion per cui anche per tale motivo si ritiene che la decorrenza delle novità debba intendersi riferita necessariamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, e non dalle comunicazioni presentate a partire dalla predetta data.
A tale ultimo proposito, si deve necessariamente considerare che l’eventuale decorrenza delle novità con effetto dalle comunicazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2012 potrebbe comportare l’applicazione delle nuove regole anche con riferimento allo “spesometro” dell’anno 2010, per il quale, dopo numerose proroghe, il termine ultimo di comunicazione è spirato il precedente 31 gennaio 2012.
La comunicazione riferita all’anno 2010, si ricorda, è stata (correttamente) compilata tenendo conto solamente delle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, e comunque limitatamente a quelle di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA. Ora, se le novità in questione fossero “retroattive”, si potrebbe creare una situazione tale per cui tutte le comunicazioni dell’anno 2010 sarebbero “macchiate” da infedeltà, in quanto contenenti solamente le operazioni di importo almeno pari a 25.000 euro, il che sembra francamente eccessivo.

sabato 24 marzo 2012

Linea dura sull’esercizio abusivo della professione

Per le SS.UU., senza iscrizione all’Albo dei commercialisti, non è possibile esercitare in modo continuativo e retribuito le attività di loro competenza.
 Annalisa DE VIVO
Dalla sentenza n.11545/2012, emessa dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione e depositata nella giornata di ieri, emerge un orientamento senza precedenti in tema di applicabilità dell’art. 348 c.p., avente ad oggetto il reato di esercizio abusivo della professione.
L’importanza di questa pronuncia trascende il mero ambito applicativo della norma sopra citata, da anni oggetto di un voluminoso filone giurisprudenziale: seppure con specifico riferimento al suddetto illecito, viene infatti affrontata la delicata questione inerente alla portata interpretativa dell’art. 1 del DLgs. 139/2005 (ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile), che disciplina l’oggetto della professione.
Procedendo con ordine, le Sezioni Unite sono state chiamate ad esprimersi in merito alla circostanza che le attività di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrino il reato di esercizio abusivo della professione di ragioniere, perito commerciale o dottore commercialista, qualora le stesse siano svolte in modo continuativo, organizzato e retribuito da chi non è iscritto al relativo Albo professionale.
Sul punto, è opportuno ricordare come nel tempo si siano formati due distinti orientamenti: quello tradizionale, in virtù del quale si riteneva che il reato sussistesse solo in presenza dello svolgimento di attività specificamente riservate da un’apposita norma a una determinata professione e quello, più recente, affermatosi con la sentenza della Cassazione n. 49 dell’8 gennaio 2003, secondo cui, invece, il reato di esercizio abusivo della professione sussiste in presenza del compimento di tutti gli atti “caratteristici” di una data professione. Negli atti “caratteristici” vanno ricompresi, oltre alle attività riservate il cui compimento integra il reato anche se svolte in maniera isolata e gratuita, anche quelli “relativamente liberi”, nel senso che chiunque può svolgerli a titolo occasionale e gratuito, ma il cui compimento resta invece riservato se avviene in modo continuativo, sistematico, remunerato, organizzato e presentato all’esterno come proveniente da un professionista qualificato tecnicamente e moralmente.
Le Sezioni Unite, pur accogliendo l’interpretazione estensiva della citata sentenza n. 49/2003, hanno affermato che il reato non può estendersi all’esercizio di attività definite in senso estremamente lato e generico all’interno degli ordinamenti professionali, ritenendo che l’interpretazione estensiva possa essere accolta solo in presenza di attività che, seppur non attribuite in via esclusiva ad una professione, sono qualificate di specifica o particolare competenza di una data professione attraverso previsioni puntuali e non generiche nei singoli ordinamenti professionali.
In particolare, viene affermato il seguente principio di diritto: “Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolamente abilitato”.
Pur escludendo che la tenuta della contabilità aziendale, la redazione delle dichiarazioni fiscali e l’effettuazione dei relativi pagamenti integrino il reato di esercizio abusivo della professione di ragioniere, perito commerciale o di dottore commercialista, in quanto trattasi di attività non attribuite in maniera esclusiva ai citati professionisti dai DPR nn. 1067 e 1068 del 1953, le Sezioni Unite hanno affermato con altrettanta chiarezza che non altrettanto può dirsi a seguito dell’emanazione del nuovo ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. A differenza del passato, la specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie, nonché la cura degli ulteriori adempimenti tributari nell’elenco delle attività per le quali è riconosciuta competenza tecnica agli iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, consente infatti di punire, a norma dell’art. 348 c.p., i soggetti non abilitati che svolgano le citate attività con modalità tali da creare le apparenze dell’attività professionale svolta da un esperto contabile regolarmente abilitato.
Nel vigore del DLgs. 139/2005, dunque, una specifica tutela è accordata allo svolgimento delle attività sopra elencate, in relazione alle quali è riconosciuta la competenza tecnica degli iscritti nella sezione B e a maggior ragione, per effetto di quanto previsto dallo stesso art. 1 al terzo comma, lett. q), degli iscritti nella sezione A dell’Albo.

mercoledì 21 marzo 2012

PARLIAMO UN PO' DI IMU

Vediamo come funziona la nuova imposta per i fabbricati già dotati di rendita catastale:

FABBRICATI DOTATI DI RENDITA

Ai sensi dell' art.13 co. 4 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la determinazione dell'IMU si determina rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto alla data dell'1 gennaio dell'anno di imposizione e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore.
La formula per calcolare la base imponibile IMU è la seguente:
                
VC = RC x 105/100 x M
                
dove:
VC = valore catastale
RC = rendita catastale
M = coefficiente moltiplicatore
La principale differenza, rispetto alla disciplina già propria dell'ICI, riguarda la modulazione dei coefficienti moltiplicatori (M), che sono definiti:
  • in misura pari al 160% di quelli già adottati ai fini dell'ICI, (per una rivalutazione, quindi, pari al 60%);
  • in riferimento ad una classificazione delle varie tipologie immobiliari sensibilmente diversa da quella già utilizzata ai fini dell'ICI.

Segnatamente, dal 2012, ai fini dell'IMU, la misura dei coefficienti moltiplicatori è definita come segue (art.13 co. 4 del DL 201/2011, conv. L. 214/2001):
  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5. Tale moltiplicatore sarà innalzato a 65 dall'1.1.2013;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
I nuovi coefficienti moltiplicatori rilevano ai fini della determinazione della base imponibile cui applicare l'IMU anche rispetto agli immobili che assumono o riassumono rilevanza con l'introduzione del nuovo tributo. Si allude, in particolare:
  • all'abitazione principale e alle relative pertinenze;
  • ai fabbricati dotati dei requisiti della ruralità fiscale di cui all'art.9 co. 3 - 5 del DL 557/93, conv. L. 133/94.
Si ricorda che fino al 2011, ai fini dell'ICI, i coefficienti moltiplicatori risultavano pari, rispettivamente, a:
  • 100, per i fabbricati censiti in Catasto nei gruppi A e C, con l'eccezione di quelli rientranti nelle categorie A/10 e C/1;
  • 40, per i fabbricati censiti in Catasto nel gruppo B;
  • 50, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e per gli immobili a destinazione speciale censiti nelle categorie catastali del gruppo D (es. opifici);
  • 34, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Si ricorda inoltre che i fabbricati a destinazione particolare, classificati o classificabili in Catasto in una delle categorie del gruppo E, vanno esenti dall'ICI ai sensi dell'art.7 co. 1 lett. b) del DLgs. 30.12.92 n. 504.


IL VALORE DEGLI IMMOBILI AI FINI DELL'IMU
Legenda:
RD = reddito dominicale iscritto in Catasto all'1 gennaio
RC = rendita catastale iscritta in Catasto all'1 gennaio
Descrizione
Base imponibile
IMU
Tipologia immobile
Terreni
Posseduti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola 110 x RD x 125/100 = RD x 137,5
Posseduti da altri soggetti 130 x RD x 125/100 = RD x 162,5
Fabbricati
C/1
Negozi e botteghe (C/1) 55 x RC x 105/100= RC x 57,75
D. eccetto D/5
Immobili a destinazione speciale (gruppo D) Per il 2012 60 x RC x 105/100= RC x 63
Immobili a destinazione speciale (gruppo D) Dall'1.1.2013 65 x RC x 105/100= RC x 68,25
A/10 e D/5
Uffici e studi privati
Banche e assicurazioni (D/5)
80 x RC x 105/100= RC x 84
B. C/3, C/4, C/5
Residenze collettive (gruppo B)
Laboratori artigiani (C/3)
Fabbricati e locali per esercizi sportive - es. palestre - (C/4)
Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5)
140 x RC x 105/100= RC x 147
A, eccetto A/10, C/2,
C/6, C/7
Immobili ad uso abitativo (gruppo A tranne A/10)
Cantine, locali di deposito (C/2)
Autorimesse e posti auto (C/6)
Tettoie (C/7)
160x RC x 105/100= RC x 168


Rilevanza dell'accatastamento
Ai fini delle modalità di determinazione della base imponibile (ed in primis, della connessa scelta del coefficiente moltiplicatore) non rileva la destinazione "di fatto" dell'unità immobiliare.
Unico aspetto rilevante è il suo classamento catastale.
Pertanto, anche in caso di utilizzazione promiscua di un fabbricato (es. abitazione e studio professionale), si deve fare esclusivo riferimento alle caratteristiche catastali dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla sua effettiva destinazione.

martedì 20 marzo 2012

Reclamo, dall’Agenzia le istruzioni operative

La circ. 9 chiarisce che il nuovo procedimento è necessario anche per i ruoli e i ricorsi contro il silenzio-rifiuto; ampio spazio alla mediazione
Alfio CISSELLO
È stata pubblicata ieri la tanto attesa circolare n. 9 sul neointrodotto procedimento di reclamo, applicabile per i provvedimenti notificati dal 1° aprile 2012 emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro.
La circolare chiarisce vari aspetti applicativi del nuovo procedimento.
Per prima cosa, ai fini di delineare la decorrenza del nuovo istituto, occorre fare riferimento non alla data in cui l’Agenzia delle Entrate ha consegnato/spedito il plico, ma alla data in cui questo è stato ricevuto dal contribuente; in sostanza, se il provvedimento è ricevuto dal 1° aprile 2012, è reclamabile, in caso contrario no.
Poi, rientrano nel reclamo tutti gli atti riconducibili all’Agenzia delle Entrate, quindi gli accertamenti ma anche i ruoli e gli avvisi di liquidazione, nonostante di esiguo valore e difficilmente oggetto di mediazione, così come le cartelle impugnate sulla base dell’omessa notifica dell’atto di accertamento.
In merito alla determinazione del valore della lite, si conferma che:
- se l’atto contiene più tributi, il valore della lite è dato dalla somma di questi;
- se il contribuente impugna più atti con un unico ricorso, il valore è sempre dato con riferimento ai singoli provvedimenti impugnati (in merito, lascia molto perplessi l’affermazione, incoerente con ciò, secondo cui i termini per la costituzione in giudizio decorrerebbero sempre dal momento in cui la fase di reclamo/mediazione ha avuto esito negativo, mentre, sia permesso, appare molto rischioso omettere il deposito entro i 30 giorni per l’atto non reclamabile, in questi casi).
Risolte le perplessità espresse in merito alle perdite fiscali: il valore della lite deve essere determinato con riferimento all’imposta virtuale, alla quale deve essere sommata quella emergente dal maggior utile accertato.

Chiarito il caso delle società di persone
Ampio spazio viene dato alla mediazione: in armonia con quanto sostenuto nei precedenti documenti di prassi sulla conciliazione giudiziale, la mediazione può anche “chiudersi a zero”, ovvero senza la diminuzione della pretesa: non a caso, la circolare conferma che il rinvio all’art. 48 comporta, in caso di mediazione, la riduzione al 40% delle sanzioni, il che torna utile anche nel suddetto caso.
In tale ipotesi, al fine di favorire l’accordo tra le parti, i contribuenti sono invitati a produrre già nella fase amministrativa ogni documento che può sorreggere la difesa, nonostante resti ferma la facoltà di produrli in sede contenziosa.
Per le società di persone, viene accolta, in sostanza, la censurabile presa di posizione della Corte di Cassazione, che contrasta con la tesi del litisconsorzio necessario: di conseguenza, soci e società sono liberi di pervenire autonomamente alla mediazione, fermo restando il requisito di valore della lite (se la società definisce e il socio no, l’atto sul maggior reddito di partecipazione deve tenere conto di detta definizione, senza ovviamente la riduzione delle sanzioni).
Problematica appare la situazione sul versante della riscossione: il reclamo non sospende l’effetto esecutivo dell’atto, e la tutela cautelare non può essere chiesta sino al deposito del reclamo, il che si presta a censure, ma su ciò si avrà modo di tornare. L’unica consolazione per il contribuente è la richiesta, in via amministrativa, di sospensione della riscossione.
Molto incerta continua a prospettarsi la fattispecie in cui il contribuente censuri la cartella per vizi sia dell’ufficio che di Equitalia: in tal caso, si dovrebbe notificare reclamo e, solo quando lo si deposita, coinvolgere Equitalia. In tal modo, siccome ruolo e cartella di pagamento sono provvedimenti distinti, il contribuente rischia di perdere i vizi della cartella, in quanto occorrerebbe, ordinariamente, ricorrere contro essa e costituirsi entro i successivi trenta giorni

lunedì 19 marzo 2012

Studi di settore con sanzioni a fase «variabile»

La circ. 8 precisa che le sanzioni per omessa presentazione del modello si possono evitare dietro specifico invito dell’Agenzia ad adempiere all’obbligo
 Carlo NOCERA
A fronte del netto inasprimento delle sanzioni previsto per il modello da studi di settore, l’Agenzia conferma l’esistenza della possibilità di evitare l’aggravio contemplato dalla normativa vigente in caso di “redenzione” del contribuente “avvisato” dallo stesso Ufficio competente: è l’impulso alla compliance del quale si fa carico la circolare n. 8 del 16 marzo 2012, peraltro confermativa di analoga posizione assunta con la circolare n.41 dello scorso anno, diramata dalla Direzione centrale accertamento e riepilogativa dei diversi interventi legislativi che hanno interessato lo strumento di controllo nella seconda metà dello scorso anno.
La possibilità, quindi, di ottenere un’esimente dalla “supersanzione” dovuta in caso di omessa presentazione del modello rilevante ai fini degli studi viene confermata, in ragione della facoltà riconosciuta agli Uffici, per attività di analisi del rischio, di selezione e di controllo, di inviare specifici inviti ad adempiere agli obblighi dichiarativi ai contribuenti potenzialmente interessati, senza che tali inviti precludano agli stessi la possibilità di sanare il comportamento omissivo ai fini dell’applicazione delle sanzioni incrementate in argomento.
In altre parole, si tratta di un “invito” anomalo rispetto a quelli tipizzati dalle disposizioni vigenti in ambito endoprocedimentale, atteso che l’estensore del documento conferma come lo stesso non sia suscettibile di precludere al contribuente la possibilità di utilizzare l’istituto del “ravvedimento”, volto ad emendare la condotta omissiva.
Il tutto, grazie ad un invito, diverso da quelli previsti dagli artt. 32 del DPR n. 600/73 e 51 del DPR n. 633/72, e più in generale dagli atti di cui al comma 1 dell’art. 13 del DLgs. n. 472/97, che si fonda esclusivamente sui dati indicati in dichiarazione e, quindi, suscettibile di consentire l’utilizzo dell’art. 13 del DLgs. n. 471/97, altrimenti impossibile stante il suo incipit, che esclude qualsiasi possibilità di ravvedimento allorquando l’attività di controllo sia stata avviata e il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza.
Fermo restando ciò, la circolare illustra l’incremento delle sanzioni, applicabili con riguardo alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 98/2011.
Ebbene, per quanto riguarda l’ambito delle imposte sui redditi, è stato previsto che la misura della sanzione minima e massima prevista in caso di dichiarazione “infedele” sia elevata del 50% nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove l’adempimento sia dovuto ed il contribuente abbia desistito dalla regolarizzazione della propria posizione nonostante lo specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’incremento, che si applica a condizione che il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito dell’applicazione degli studi di settore, risulti superiore al 10% del reddito d’impresa dichiarato – l’aggravante necessaria per ritenere “insidiosa” la condotta omissiva quanto alla trasmissione del modello – determina l’irrogazione di una sanzione, comunque graduabile in base alla gravità della violazione commessa, variabile tra il 150 e il 300% della maggiore imposta dovuta.

Sanzione fissa in misura massima, pari a 2.065 euro
Sul versante dell’IVA, identica sanzione sarà irrogabile, anche in termini di graduazione, quando dalla relativa dichiarazione d’imposta presentata risulterà un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante e, comunque, a patto che si manifesti l’analoga insidiosità della condotta omissiva, qualificabile nella maggiore IVA accertata o nella minore IVA detraibile o rimborsabile di importo superiore al 10% dell’IVA dichiarata.
E, con modalità del tutto identiche, la maggiorazione trova spazio anche per quanto riguarda l’IRAP.
Infine, chiudiamo con la sanzione fissa che, in caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e sempre in assenza di un’apposita dichiarazione integrativa del contribuente, è pari a 2.065 euro, ossia la misura massima prevista dall’art. 8, primo comma, del DLgs. n. 471/97: e ciò, anche nel caso in cui in caso di rideterminazione del reddito del contribuente mediante un procedimento di ricostruzione analitica, dall’applicazione degli studi di settore non dovesse derivare un maggior reddito accertato rispetto a quello dichiarato.

venerdì 16 marzo 2012

Definizione delle liti pendenti, contano i giudicati formatisi prima della proroga

La circ. 7 conferma l’orientamento dell’Agenzia, si sofferma sugli ultimi orientamenti della Cassazione e annuncia alcuni dinieghi di condono
Alfio CISSELLO
La circolare n. 7 dell’Agenzia delle Entrate, divulgata ieri, si pronuncia in merito al disposto del “decreto milleproroghe“, che, in sede di conversione, ha prorogato alcuni termini relativi alla definizione delle liti pendenti, introdotta, come noto, dall’art. 39 del DL 98/2011.
Nello specifico, questi sono i termini interessati dalla proroga:
- il termine entro cui la lite doveva essere pendente, che passa dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011;
- il termine entro cui eseguire i versamenti, che passa dal 30 novembre 2011 al 2 aprile 2012.
I termini sono stati postergati dalla Legge 14/2012, entrata in vigore in data 28 febbraio 2012, il che, secondo l’Agenzia, ha come si dirà un rilievo operativo.
Rimangono invariati gli altri termini, quindi il diniego di condono dovrà essere notificato entro la fine di settembre, e la sospensione dei processi sarà operativa sino alla fine di giugno per i processi astrattamente definibili e sino alla fine di settembre per quelli interessati dalla definizione.
Per prima cosa, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio orientamento, espresso con la circolare 48/2011, già criticato in interventi precedenti, che dà rilievo ai giudicati formatisi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 216 del 2011. In altre parole, come detto chiaramente nella circolare, pendenza della lite al 31 dicembre 2011 significa che, al massimo in tale data, deve essere stato notificato il ricorso introduttivo, ma che, con riferimento al termine finale di pendenza della lite, ovvero alla formazione del giudicato, ci si debba invece riferire alla data di entrata in vigore della legge di conversione; così, se il termine ad esempio per l’appello spira, per richiamare l’esempio riportato dall’Agenzia, in data 13 gennaio, nonostante la lite fosse pendente al 31 dicembre, essa non è ritenuta definibile, posto che in detta data la proroga non era ancora stata disposta.
Tale orientamento, come già detto, è criticabile, ma sul punto non rimane che attendere la parola delle Commissioni tributarie.
Ferma restando la necessità di rispettare il termine di pagamento e di invio della domanda di definizione (2 aprile 2012 per entrambi gli adempimenti), il contribuente può chiedere alla Commissione tributaria di sospendere il giudizio ove, prima dell’entrata in vigore della L. 14/2012, fosse già stata fissata la data di trattazione.
Viene poi richiamata la sentenza 19693 del 2011 della Suprema Corte, già oggetto di analisi in un intervento precedente, ove si sostiene che la definizione non sussiste se, in caso di ricorso “ultratardivo“, dal complesso della fattispecie si evince che l’impugnazione sia stata fatta con il solo fine di beneficiare del condono (prima, ciò era difficilmente configurabile, ma ora che è stata disposta la proroga, può esserci il caso di un contribuente che, sentendo “puzza di condono”, abbia proposto ricorso tardivamente per questo fine). Ad ogni modo, il diniego di condono, in questi casi, deve essere adeguatamente motivato.
Fuori dalla sanatoria la tassazione separata
Viene poi affrontata l’annosa questione della determinazione delle somme nel giudizio di rinvio, ove l’Agenza delle Entrate persiste (circolare 48 § 8.2) nel ritenere applicabile la misura del 30% qualora la Cassazione abbia cassato con rinvio la sentenza, posto che tale decisione fa venire meno quelle precedenti. Su tal punto, l’Agenzia si discosta dalla sentenza 23596/2011, anch’essa oggetto di commento in un precedente intervento.
Novità anche sul versante delle cartelle di pagamento emesse a seguito di tassazione separata, fuori dalla definizione, il che è censurabile siccome, in tal caso, non si tratta di atto avente semplice funzione liquidatoria, ma di atto contro cui può essere fatto ricorso censurando il merito della pretesa (si veda, in tal senso, Cass. 6186 del 2006).

mercoledì 14 marzo 2012

Compensazione del credito IVA, soglia a 5.000 euro dal 1° aprile

L’Agenzia, annunciando l’emanazione di un provvedimento in materia, precisa che fino al 31 marzo è possibile la compensazione fino a 10.000 euro
 Sandro CERATO
L’abbassamento della soglia a 5.000 euro per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale o trimestrale, prevista dall’art. 8, comma 18 del DL n. 16/2012, si applica a partire dal prossimo 1° aprile 2012. Lo ha stabilito un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, in cui si preannuncia l’emanazione di un provvedimento direttoriale ad hoc (previsto, sia pure come facoltà, dal comma 20 dello stesso art. 8 del citato DL).
Si ricorda, infatti, che per effetto delle novità introdotte dall’art. 8, comma 18 del DL 2 marzo 2012, n. 16, il tetto massimo di compensazione orizzontale del credito IVA (annuale o trimestrale) che si intende utilizzare, si abbassa da 10.000 a 5.000 euro.
Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di evidenziare in queste pagine, non risultava chiara la decorrenza di tale disposizione, atteso che il predetto art. 8, comma 18, nulla dispone in tal senso, ragion per cui gli operatori interessati hanno temuto che l’abbassamento della soglia avesse efficacia già con riferimento al credito IVA dell’anno 2011, utilizzabile in compensazione dal 1° gennaio 2012, ovviamente per la parte di esso eccedente l’importo di 5.000 euro (e non superiore a 10.000) non ancora compensato alla predetta data del 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali).
Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate precisa che:
- fino al 31 marzo 2012, “i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l’istanza da cui il credito emerge”;
- a decorrere dal 1° aprile 2012, invece, “la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell’istanza, da cui il credito emerge”. E tale nuova regola, si precisa nello stesso comunicato, si applica sia ai crediti annuali, sia a quelli infrannuali.
Ora, dal contenuto del comunicato stampa, è quindi possibile desumere che, di fatto, per le compensazioni operate fino al 31 marzo 2012, la soglia di compensazione rimane pari a 10.000 euro, senza necessità di previa presentazione della dichiarazione annuale. Al contrario, per le compensazioni operate dal 1° aprile 2012, anche con riferimento al credito IVA dell’anno 2011, la soglia si abbassa a 5.000 euro, con la conseguenza che eventuali compensazioni eccedenti tale importo potranno essere effettuate solo a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel comunicato dell’Agenzia è poi descritto un esempio che, a parere di chi scrive appare fuorviante, in quanto viene precisato che “se nell’anno d’imposta 2011 il contribuente ha maturato un credito annuale di 6 mila euro, presentando la relativa dichiarazione annuale da oggi ed entro il 31 marzo 2012, lo stesso potrà utilizzare per intero il credito Iva a partire dal successivo 16 aprile 2012”.

L’esempio riportato nel comunicato appare però fuorviante
La formulazione dell’esempio è tutt’altro che chiara ed è in palese contrasto con quanto precisato nel contenuto del comunicato stampa, laddove, come visto in precedenza, si consente, fino al 31 marzo 2012, di compensare il credito fino al (vecchio) limite di 10.000 euro. Ne dovrebbe conseguire che, nell’esempio descritto, non si debba attendere il 16 aprile 2012 per la compensazione di 6.000 euro (previa presentazione della dichiarazione entro il mese di marzo), bensì sia possibile utilizzare in compensazione il credito già il 16 marzo prossimo (e comunque entro la fine del mese) per l’intero importo, in quanto non eccedente la soglia di 10.000 euro, che costituisce il limite applicabile fino al prossimo 31 marzo.
Sul punto, si auspica l’emanazione del (preannunciato) provvedimento direttoriale, con il quale si dovrebbe mettere un po’ di ordine sulla materia.

martedì 13 marzo 2012

Chiusura delle partite IVA inattive entro fine mese

Entro il prossimo 2 aprile è ancora possibile chiudere la partita IVA inattiva con il versamento di 129 euro, evitando così eventuali controlli
 Paola RIVETTI
Scade il prossimo lunedì 2 aprile 2012 il termine ultimo per poter sanare l’omessa comunicazione della chiusura della partita IVA con il versamento della sanzione ridotta di 129 euro, a condizione che la violazione non sia già stata contestata da parte dell’Ufficio con atto portato a conoscenza del contribuente.
Il versamento dell’importo può essere effettuato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo “8110” e indicando il numero di partita IVA a cui si riferisce la sanatoria.
Oltre a questo, non è necessario effettuare alcun ulteriore adempimento, quale ad esempio:
- la presentazione della copia del pagamento agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (infatti, i dati dei pagamenti vengono telematicamente acquisiti a sistema);
- la presentazione della dichiarazione di cessazione attività tramite i modelli AA9/10 o AA7/10, in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione.
Inoltre, avvalendosi di tale misura, il contribuente sana anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.
Si segnala che, qualora non siano ancora decorsi i termini, resta ferma la possibilità di sanare la violazione della tardiva o omessa comunicazione di cessata attività avvalendosi del ravvedimento operoso. Se la dichiarazione di cessazione attività viene presentata entro un anno dalla violazione, è prevista la riduzione della sanzione:
- a 51 euro (pari a un decimo di 516 euro) per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011;
- a 64 euro (pari a un ottavo di 516 euro) per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.
Nel caso in cui il contribuente non si avvalga di tale sanatoria, potrebbe essere esposto ai controlli dell’Amministrazione finanziaria volti a revocare d’ufficio le posizioni fiscali non più operative, in attuazione del comma 15-quinquies dell’art. 35 del DPR 633/72.

In seguito ai controlli la sanzione aumenta
In tale ipotesi, qualora non siano opposte contestazioni all’avviso di revoca della partita IVA comunicato dall’Agenzia delle Entrate, la somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività (di importo variabile tra 516 e 2.065 euro) è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo, salvo che il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In quest’ultimo caso, l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo, pari a 172 euro.
Da quanto sopra, escludendo il caso in cui ci si avvalga del ravvedimento operoso, per il contribuente è più conveniente procedere autonomamente alla chiusura della partita IVA versando la sanzione ridotta pari a 129 euro, invece che attendere gli eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.