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lunedì 12 marzo 2012

Per estinguere il giudizio, il Fisco deve erogare le somme da rimborso

Senza l’effettiva erogazione, non può essere sollecitata, da parte del resistente, la cessazione della materia del contendere
 Alfio CISSELLO
I processi fiscali che scaturiscono dall’impugnazione di dinieghi di rimborso, siano questi espressi o taciti, pongono varie problematiche, derivanti dal fatto che il contenzioso è, in un certo senso, “rovesciato” rispetto a quello che si instaura a fronte dell’impugnazione di un atto impositivo.
Una delle tante questioni che si pongono riguarda l’estinzione del giudizio derivante dalla cessazione della materia del contendere.
Se il contribuente impugna ad esempio un avviso di accertamento, ove l’ufficio, in qualsiasi grado del giudizio, annulli d’ufficio l’atto, il processo è estinto per cessazione della materia del contendere, siccome, venendo meno l’atto impugnato, viene meno lo scopo del processo.
Nelle liti di rimborso, è, in teoria, la stessa cosa, ma non basta che il resistente annulli il diniego, in quanto così facendo le ragioni del contribuente non possono ritenersi soddisfatte, per non parlare degli effetti scaturenti dall’eventuale mancata corresponsione delle somme.
La giurisprudenza ha chiaramente stabilito che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo con la materiale erogazione delle somme ad opera dell’ente impositore, in quanto solo in tal modo il processo cessa di avere la sua funzione (la Commissione tributaria, se il processo proseguisse, condannerebbe il resistente alla restituzione delle somme, il che non ha senso se queste sono già state corrisposte).
Pertanto, nessuna estinzione si verifica se vi è stata la “validazione della domanda di rimborso” (C.T. Prov. Novara 29 ottobre 2010 n. 98/1/10), il riconoscimento del credito vantato dal contribuente (C.T.C. 24 gennaio 2003 n.516) o il “prospetto per la liquidazione delle somme” (Cass. 8 novembre 2004 n. 21275).
Del pari, nessun rilievo ha la rinuncia all’appello dell’ufficio, anche perché, in tal caso, la rinuncia deve essere accettata dal contribuente come prevede l’art. 44 del DLgs. 546/92.

Non basta il riconoscimento del credito, o la “validazione”
Tanto meno il contribuente deve rinunciare al ricorso a seguito dell’affermazione, proveniente dal resistente, di pronta restituzione delle somme, visto che la rinuncia comporta la definitività del diniego espresso o il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, se intervenuta in appello.
Allora, come regola generale, se l’ufficio sollecita la cessazione della materia del contendere senza aver erogato le somme, il contribuente deve fare molta attenzione, in quanto in tal caso solo la sentenza di condanna è, quando si forma il giudicato, titolo per l’esecuzione o l’azione di ottemperanza.
In altre parole, se il giudice dichiara, erroneamente, l’estinzione e poi le somme vengono corrisposte, nulla quaestio, ma in caso contrario vi sono problemi.
Il contribuente, in quest’ultimo caso, dovrebbe impugnare la sentenza di cessazione della materia del contendere chiedendo la rimessione degli atti al giudice che l’ha pronunciata o di esaminare nel merito la causa, in quanto non vi erano i presupposti per tale declaratoria. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di adire il giudice ordinario, in quanto, come visto prima, l’Ufficio in tal modo ha riconosciuto l’esistenza del debito senza condizioni, il che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “trasforma” la fattispecie in un comune indebito oggettivo.

sabato 10 marzo 2012

Saldo IVA entro il 16 marzo 2012

I contribuenti che presentano la dichiarazione insieme al modello UNICO 2012 possono differire il versamento del saldo IVA
 Arianna ZENI
Entro il 16 marzo 2012, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA 2012 (relativa al 2011) devono versare il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il modello UNICO 2012, possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Lo slittamento non è invece consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma.
Tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 16 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni.
Tale versamento può essere effettuato utilizzando le seguenti procedure telematiche:
- “F24 On line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del pincode di abilitazione al servizio; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale addebitare le somme dovute;
- “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo;
- sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalla società Poste Italiane S.p.A.
I contribuenti possono eseguire il versamento:
- in un’unica soluzione;
- in forma rateale ai sensi dell’art. 20 comma 1 del DLgs. n. 241/97 (il versamento dell’IVA a debito può essere rateizzato, in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di nove, dal 16 marzo al 16 novembre).
Le modalità di rateazione delle somme dovute possono essere sintetizzate nel modo seguente:
- il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi;
- la prima rata deve essere effettuata entro il giorno di scadenza del saldo (16 marzo) e le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo;
- la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre.

Versamento in un’unica soluzione o rateizzazione?
Come rilevato dalle istruzioni ai modelli IVA 2011, i soggetti che presentano la dichiarazione separata possono versare il saldo in un’unica soluzione (entro il 16 marzo), ovvero rateizzare le somme dovute maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
I soggetti che presentano la dichiarazione IVA nel modello UNICO, invece, possono:
- versare il saldo in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
- versare il saldo in un’unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo;
- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla data di versamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando l’importo da versare dapprima dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e successivamente dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”. Quale anno di riferimento va riportato il 2011.
Gli interessi relativi alla rateizzazione, invece, devono essere esposti nel modello F24 separatamente dall’ammontare della rata dell’IVA da versare a saldo, con il codice tributo “1668”.
Si ricorda che l’importo minimo da versare è pari a 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
 

venerdì 9 marzo 2012

Meno costi su carte di credito, conti correnti e mutui

Giuseppe Molinaro
 
Nel maxi-emendamento governativo al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 1/2012, attualmente al vaglio della Camera, sono state inserite tre disposizioni che disciplinano rispettivamente la riduzione dei costi per l'utilizzo delle carte di credito, la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito ed al prelievo di pensioni fino a 1.500 euro e la libertà di scelta dell'assicurazione da stipulare in caso di finanziamento da parte di istituti di credito.
 
Meno costi sulle carte di credito
In sede di conversione in legge del D.L. n. 1/2012 sulle liberalizzazioni, è prevista l’introduzione di una disposizione, contenuta nell’art. 27, che impone all’ABI, alle Associazioni di prestatori di servizi di pagamento, al Consorzio Bancomat, alle imprese che gestiscono circuiti di pagamento ed alle Associazioni delle imprese maggiormente significative (i) di definire entro il 1° giugno 2012 e (ii) di applicare entro il 1° settembre 2012 delle regole per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi.
In particolare, nel rispetto delle regole della concorrenza, tali commissioni devono essere correlate ai costi effettivamente sostenuti dalle banche e dai circuiti interbancari che avranno il compito di distinguere le componenti di costo fisso legate all’esecuzione dell’operazione dalle componenti di natura variabile legale al valore del transatto, valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.
Tale norma risulta in linea con le recenti scelte governative indirizzate verso la limitazione dell’uso del contante a favore del c.d. “denaro di plastica” (carte di credito e bancomat) che dovrebbe anche favorire il contrasto a fenomeni di evasione fiscale. Ci si riferisce, in particolare, alla norma sulla tracciabilità dei pagamenti introdotta dal decreto “salva Italia”, che proibisce di effettuare pagamenti in contanti superiori ai 1.000 euro e obbliga tutti coloro che non possiedono già un conto corrente ad aprirne uno.

Conti correnti gratis per pensioni fino a 1.500 euro
Viene introdotta la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all’accredito ed al prelievo della pensione del titolare, per coloro che abbiano diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili (da chiarire se l’importo si intenda al netto delle imposte o meno). Restano invece applicabili le commissioni su eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.
Tale norma è tra le più contestate dal settore bancario colpito anche dalla disposizione, commentata sul Quotidiano IPSOA giorni addietro, sull’azzeramento delle commissioni sulle linee di credito concesse dalle banche che colpisce la loro attività principale rischiando di vanificare gli sforzi condotti per incrementare la disponibilità ad erogare credito, nonostante il difficile momento congiunturale.
Al riguardo, si segnala che presumibilmente tale previsione, invero di stampo piuttosto “dirigista” e poco conferente con i dettami del “libero mercato”, potrebbe essere modificata prevedendo la nullità delle previsioni contrattuali che impongono oneri commissionali solo nei casi in cui gli istituti di credito non si siano adeguati alle norme sulla trasparenza bancaria fissate dal CICR.

Libera scelta delle assicurazioni per ottenere un finanziamento
Si prevede inoltre che le banche e gli intermediari finanziari che condizionano l’erogazione di mutui o di credito al consumo alla stipula di un contratto sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno un paio di preventivi di diversi gruppi assicurativi che non devono essere riconducibili ai citati finanziatori. A prescindere dai preventivi sottoposti, il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza che risulti più conveniente ed il finanziatore deve necessariamente accettarla, senza poter variare le condizioni offerte per l’erogazione del credito. L’ISVAP dovrà definire i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui sopra.

Cessione quote srl, regime semplificato senza notaio

Lo ribadisce Assonime nella circ. 6, che analizza le misure di semplificazione introdotte per le srl
 Maurizio MEOLI e Roberta VITALE
Nella circolare Assonime 7 marzo 2012 n. 6 viene esaminata la disciplina del “sindaco unico nelle società di capitali e altre novità in materia di società a responsabilità limitata”.
Nello specifico, oltre al nuovo assetto dei controlli nelle società di capitali, già esaminati in precedenti interventi, Assonime ripercorre le nuove disposizioni in materia societaria introdotte in tema di semplificazioni per il trasferimento di quote per atto sottoscritto con firma digitale e per il bilancio delle società a responsabilità limitata.
In relazione alla prima misura, si ricorda che, con l’art. 36, comma 1-bis, del DL 25 giugno 2008 n. 112, è stata introdotta una procedura semplificata per il trasferimento delle quote di srl. Ai sensi dell’articolo citato, l’atto di trasferimento di quote di srl può essere:
- sottoscritto con firma digitale dei contraenti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici;
- depositato, entro 30 giorni, presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale a cura di un intermediario abilitato (cioè, i professionisti iscritti nella Sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).
Con l’art. 14, comma 8, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), il legislatore è intervenuto fornendo un’interpretazione autentica della disposizione. Il legislatore, volendo dirimere ogni questione sorta in precedenza sul tema, ha chiarito che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di srl, disciplinato dall’art. 36, comma 1-bis, del DL 112/2008, è “in deroga al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile” ed è sottoscritto con la sola firma digitale di cui all’art. 24 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Ciò vuol dire – ha osservato Assonime – che il procedimento di formazione e di deposito degli atti di trasferimento di quote sottoscritti con firma digitale è alternativo ed autonomo rispetto al regime di cui all’art. 2470, comma 2, c.c. Con la conseguenza che, ai fini del deposito nel Registro delle imprese, non occorre alcuna autentica delle firme digitali apposte dalle parti. In pratica, non è più necessario un intervento del notaio al fine di autenticare le firme digitali dei contraenti.

Nel regime semplificato non occorre l’autentica notarile della firma digitale
Circa l’ambito di applicazione di tale regime, Assonime ha precisato che, avendo natura derogatoria rispetto alla disciplina di diritto comune (art. 2470, comma 2, c.c.), l’art. 36, comma 1-bis, del DL 112/2008 si applica solo agli “atti di trasferimento delle quote”. In tali atti rientrano quelli che trasferiscono la piena proprietà delle quote, con esclusione quindi degli atti costitutivi di pegno e di usufrutto chenno natura diversa in quanto costitutivi di diritti reali minori.
Infine, con riferimento al regime di decorrenza, Assonime ritiene che la natura interpretativa della nuova disposizione ne impone un’applicazione retroattiva.
Passando, poi, alla seconda misura di semplificazione, Assonime, con riguardo all’art. 14, comma 9, della L. 183/2011 – ai sensi del quale, a partire dal 1° gennaio 2012, le srl che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato da definire con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha precisato che:
- la previsione normativa trova certamente applicazione nelle srl che non abbiano nominato il collegio sindacale per la mancanza dell’obbligo di dotarsi di una struttura di controllo ex art. 2477 c.c.;
- la previsione normativa trova applicazione anche nel caso in cui, nonostante l’assenza dell’obbligo di dotarsi di una struttura di controllo, la srl abbia comunque nominato il collegio sindacale;
- la nuova disposizione solleva perplessità dal momento che non appare coordinata con l’art. 2477 c.c., che consente alle srl di nominare, in alternativa al collegio sindacale, un sindaco unico o un revisore. A fronte di ciò, infatti, in base alla lettera dell’art. 14, comma 9 della L. 183/2011, mentre la nomina del collegio sindacale non permette di usufruire della semplificazione in questione, la nomina di un sindaco unico o di un revisore consente la redazione del bilancio semplificato

giovedì 8 marzo 2012

Spesometro per tutte le operazioni dei professionisti

Lo implica il DL 16/2012, distinguendo, per la comunicazione delle operazioni, tra obbligo o meno di emissione della fattura
 Sandro CERATO
L’art. 2, comma 6, del DL 2 marzo 2012, n. 16, contiene importanti modifiche alla disciplina della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.000 euro, di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
In particolare, le modifiche apportate sono le seguenti:
- abolizione della soglia minima di 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, con conseguente inclusione nella comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate (analogamente a quanto già accadeva in passato per gli elenchi clienti e fornitori);
- mantenimento della soglia minima di 3.600 euro per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Rinviando ad un precedente intervento per le problematiche connesse all’entrata in vigore delle predette novità, in questa sede si intende focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti critici che derivano dalle modifiche apportate dal DL “semplificazioni”.
In primo luogo, diventa determinante la distinzione tra operazioni con obbligo o meno di emissione della fattura, in quanto solamente per le prime viene eliminato il riferimento alla soglia minima di 3.000 euro, con conseguente inclusione di tutte le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere dall’importo.
Tale modifica, se, da un lato, apporta senz’altro una semplificazione nell’individuazione delle operazioni da inserire nella comunicazione, dall’altro introduce alcuni elementi critici. In particolare, si ricorda che l’obbligo di emissione della fattura dipende dal soggetto che pone in essere l’operazione e non dalla qualifica della controparte (privato o soggetto passivo IVA). Ad esempio, in capo ai professionisti (medici, avvocati, notai, ecc.) sussiste sempre l’obbligo di emissione della fattura, e ciò a prescindere dalla natura del committente, ragion per cui tali soggetti dovranno inserire nella comunicazione tutte le operazioni effettuate nello svolgimento dell’attività professionale.
Tale estensione, se da un lato, come già detto, semplifica l’operato dei soggetti in questione, dall’altro lo complica, in quanto sarà necessario reperire tutti i codici fiscali dei clienti con i quali sono state poste in essere le operazioni (elemento non obbligatorio nella compilazione della fattura, ndr), in quanto tale dato sarà senz’altro da indicare nella comunicazione (il cui contenuto, tra l’altro, dovrà essere adattato alle modifiche introdotte dal legislatore).
In questo ambito, sembra difficile poter sostenere che le modifiche introdotte decorrano già per la comunicazione relativa all’anno 2011, pena l’apertura della stagione di “caccia” ai codici fiscali relativi ai clienti con i quali sono state poste in essere le operazioni nel corso del 2011.
In secondo luogo, la scelta del legislatore di mantenere la soglia minima di 3.600 euro, IVA compresa, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione, lascia inalterati i problemi già affrontati per la compilazione della comunicazione per l’anno 2010, soprattutto in relazione alle casistiche dei contratti tra di loro collegati, delle operazioni con corrispettivo periodico determinato, senza dimenticare le difficoltà relative all’obbligo di identificazione dei soggetti privati a fronte di operazioni sopra soglia (ferma restando l’esclusione delle operazioni il cui pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate).

Più opportuno distinguere in base alla natura del soggetto
Ora, pur apprezzando lo sforzo del legislatore di voler introdurre minori complicazioni nella gestione dell’adempimento in questione (è infatti difficile poter parlare di vera semplificazione), sarebbe stato forse più opportuno (ed in sede di conversione in legge ci sarebbe il tempo ed il modo di procedere) distinguere non tanto in funzione dell’obbligo di emissione della fattura, bensì in relazione alla natura del soggetto acquirente/committente, mantenendo una soglia minima (3.000 o 3.600 a seconda della presenza o meno della fattura) solamente laddove tale soggetto non agisca nell’esercizio d’impresa o arte e professione.
In tal modo, si eviterebbe a numerosi soggetti di reperire i codici fiscali dei clienti per operazioni di importo sotto la soglia minima, con evidente semplificazione nella gestione quotidiana di molte imprese e professionisti. E ciò non vanificherebbe in alcun modo il reperimento di informazioni rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico in capo alle persone fisiche, in quanto per un proficuo utilizzo di tale strumento di accertamento appare indubitabile che rilevino solamente spese e consumi al di sopra di un certo importo.

martedì 6 marzo 2012

Il decreto fiscale in vigore dal 2 marzo: tutte le novità

di Saverio Cinieri
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo scorso, il D.L. n. 16/2012 - in vigore dalla stessa data - contiene importanti disposizioni sulla semplificazione di alcuni adempimenti tributari. Si tratta dell'ulteriore tassello dell'opera di riforma e semplificazione dei rapporti tra Stato e cittadini, intrapresa dal Governo, che finora ha toccato, in ordine cronologico, le liberalizzazioni e la spinta alla concorrenza (D.L. n. 1/2012) e le semplificazioni amministrative (D.L. n. 5/2012). Adesso è la volta delle semplificazioni fiscali.
Tuttavia, come già accennato in occasione della diffusione delle prime bozze del decreto, l’impressione è che, in realtà, ci si sia voluti spingere un po’ più in là. Accanto alle norme “dichiaratamente” semplificative (ad esempio, in tale ottica va letta la norma che elimina l’obbligo di indicare il domicilio fiscale negli atti presentati all’A.F., dati che già sono in suo possesso), ci sono disposizioni che correggono alcune “storture” dell’attuale sistema fiscale (si pensi alla trasformazione dello spesometro in un vero e proprio elenco clienti-fornitori, nel qual caso si è “immolato” l’intento di semplificazione sull’altare del contrasto all’evasione o alla maggior chiarezza in merito alla deducibilità dei costi da reato).
Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità contenute nel decreto.


Rateazione debiti fiscali(art. 1, commi 1-4)In caso di decadenza dalla rateazione, è possibile accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all’istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica, prevista dall’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.
Inoltre, aggiornando l’istituto della rateazione, viene prevista la possibilità di richiedere rate di ammortamento crescenti e non costanti.
Il beneficio verrà meno solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Inoltre, con rateizzazione già accordata Equitalia non potrà più procedere all'iscrizione dell'ipoteca.
Le modifiche, comunque, non interessano i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) concessi prima del decreto.
Gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili.
Tale disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.
Appalti per chi ha carichi pendenti con il Fisco
(art. 1, commi 5-6 )
Vengono modificate le disposizioni per chi, avendo carichi pendenti con il Fisco, voglia partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Con la nuove norme, gli uffici finanziari, rilasciando le occorrenti certificazioni, dovranno in futuro specificare l’effettiva situazione in cui versa il contribuente.
Non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.
Remissione in bonis in caso di violazioni formali(art. 2, comma 1)In caso di inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente (sempre che si posseggano i requisiti sostanziali), è possibile presentare la comunicazione ovvero assolvere al particolare adempimento previsto in ritardo (purché entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dell’accertamento). In tal caso, però, si applica una sanzione pari a 258 euro (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
Sanatoria iscrizione elenchi riparto 5 per mille(art. 2, comma 2)Sono salve le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del 5 per mille dell’IRPEF, nonché le tardive integrazioni documentali (ferma ovviamente la verifica degli ulteriori presupposti per partecipare al riparto).
È comunque necessario che i soggetti interessati:
• presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre;• versino contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
Cessione eccedenze IRES di gruppo(art. 2, comma 3)In caso di cessione delle eccedenze IRES nell’ambito dei gruppi societari, la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato - compilata dalla società consolidante - dei dati riferibili ai cessionari non determina l’inefficacia della cessione nei riguardi del Fisco. Si applica, però la sanzione nella misura massima prevista.
Dichiarazioni d’intento(art. 2, comma 4)La trasmissione delle comunicazioni riguardanti le dichiarazioni d’intento passa dal 16 del mese successivo alla loro ricezione, al termine della prima liquidazione IVA nella quale sono ricomprese le forniture effettuate, in conseguenza delle dichiarazioni d’intento, in sospensione d’imposta.
Liquidazione e scioglimento delle società di capitali(art. 2, comma 5)Con le modifiche apportate si vuole allineare la disciplina fiscale a quella civilistica in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali. In particolare, viene previsto che i termini di presentazione della dichiarazione, relativa al periodo antecedente alla messa in liquidazione della società, decorrono dalla data delle iscrizioni (proceduralmente necessarie per la liquidazione societaria) previsti dagli articoli 2484 e 2485 c.c. o, se si tratta di imprese individuali, dalla data indicata nella dichiarazione di variazione ai fini IVA (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 322/1998).
Per quanto riguarda, invece, gli effetti fiscali della revoca della liquidazione (ai sensi dell’art. 2487-ter c.c.), si prevede che se gli effetti (anche ai sensi dell’art. 2487-ter c.c.) si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione (art. 5, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 322/1998) o della dichiarazione relativa ai periodi d’imposta successivi (art. 5, comma 3 D.P.R. n. 322/1998) il liquidatore, o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni.
Restano in ogni caso fermi gli effetti delle suddette dichiarazioni già presentate prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione.
Spesometro(art. 2, comma 6)Dal 1° gennaio 2012, lo spesometro assume la veste di un vero e proprio elenco clienti-fornitori. Infatti, da tale data, scompare il limite di 3.000 euro in quanto - per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione - gli operatori devono comunicare l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore.
Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.
Domicilio fiscale atti amministrazione finanziaria(art. 2, comma 7)Scompare l’obbligo di indicare il domicilio fiscale negli atti presentati all’Amministrazione finanziaria.
Comunicazione operazioni black list(art. 2, comma 8)Introdotta la soglia minima di 500 euro per la comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list (art. 1, D.L. n. 40/2010).
Accise(art. 2, commi 9-10)In materia di accise, viene prevista la facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità .
Imprese che producono birra “artigianale”(art. 2, commi 12-13)Introdotte semplificazioni nel settore birraio artigianale (fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri). In particolare, viene previsto che l’accertamento del prodotto venga effettuato dal depositario sulla base della quantità inviata al confezionamento, eliminando l’installazione di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
Cancellazione ipoteche(art. 2, comma 14)Prevista la cancellazione automatica, per decorso di un ventennio dalla data dell’iscrizione, delle ipoteche il cui effetto sia cessato ai sensi dell’art. 2847 c.c. (tale norma prevede che le iscrizioni ipotecarie cessano di avere efficacia, in assenza di rinnovazione, decorso un ventennio dalla data della relativa iscrizione e alla data di estinzione dell’obbligazione garantita).
Deroga al limite di 1.000 euro per l’uso del contante(art. 3, commi 1-2)Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati presso le imprese italiane che operano nel settore del commercio al minuto dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi UE ovvero dello SEE, residenti al di fuori del territorio dello Stato non trovano applicazione le disposizioni in materia di limiti all’uso del contante (soglia attualmente fissata a 1.000 euro).
La deroga opera solo se il cedente del bene o il prestatore del servizio provvede, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, ad acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente, nonché apposita autocertificazione attestante che quest’ultimo non è cittadino italiano, né cittadino di uno dei Paesi UE o dello SEE e che ha residenza fuori del territorio dello Stato. Inoltre, lo stesso cedente o il prestatore, per non incorrere nella violazione dell’obbligo, deve versare nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso intestato presso un operatore finanziario e consegnare all’operatore stesso fotocopia del documento di identità del cliente e della fattura o ricevuta fiscale/ scontrino emesso.
I contribuenti che intendono fruire di questa deroga devono effettuare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia
Pagamento stipendi e pensioni superiori a 1.000 euro(art. 3, commi 3-4)Differita al 1° maggio 2012 l’efficacia della disposizione che prevede il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali (art. 12, comma 2, D.L. n. 201/2011).
Della novità va data massima pubblicità presso gli sportelli aperti al pubblico degli enti interessati.
Inoltre, la nuova disposizione non si applica per chi si è già adeguato aprendo un conto corrente o un libretto di risparmio.
Pignoramento di credito verso terzi(art. 3, comma 5, lettere a-b)Intervenendo sul limite di pignorabilità di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego parzialmente si deroga, per la riscossione a mezzo ruolo, alle previsioni del Codice di procedura civile in materia.
Pertanto, per importi fino a 5.000 euro, vengono previsti limiti di pignorabilità più bassi di quelli processual-civilistici.
Espropriazione immobiliare(art. 3, comma 5, lettera c)Viene fissata la soglia di 20.000 euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare l’espropriazione immobiliare.
Ipoteche(art. 3, commi 5, lettera d, 6 e 7)Viene fissata la soglia di 20.000 euro di credito come limite al di sotto del quale l’agente della riscossione non può iscrivere la garanzia.
Inoltre, vengono definitivamente chiarite le finalità di garanzia dell’istituto, che rendono autonoma l’esperibilità della cautela, non necessariamente preordinata all’esecuzione.
Si regola poi l’entrata in vigore della nuova disposizione (art. 77, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973) e l’abrogazione dell’assetto vigente (art. 7, comma 2, lettera gg-decies, D.L. n. 70/2011), che prevede la possibilità di ipotecare i beni di proprietà del debitore in presenza di soglie diverse.
Deducibilità costi contratti a corrispettivi periodici(art. 3, commi 8-9)Introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali.
Soglia minima di esigibilità dei crediti tributari(art. 3, commi 10-11)La soglia di esigibilità di un credito tributario passa dagli attuali 16,53 euro a 30 euro. Al di sotto di questa cifra non si procederà più con la riscossione dei crediti tributari erariali e locali.
Per evitare elusioni e abusi, il nuovo limite non varrà in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento.
Dichiarazioni sostituti d’imposta(art. 3, comma 12)Corretta una norma che riportava ancora i valori espressi in lire. Infatti, viene previsto che gli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta - a decorrere da quelle relative all’anno d’imposta 2012 - siano espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Accise(art. 3, comma 13)Gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100Kw, possono corrispondere le accise mediante canone di abbonamento annuale.
Comunicazione dati dei rapporti intrattenuti dalle imprese assicurative(art. 3, comma 14)L’obbligo per banche e intermediari finanziari di trasmettere una serie di dati ed informazioni all’Amministrazione fiscale esclusivamente per via telematica (art. 11-bis, D.L. n. 201/2011) viene esteso anche alle imprese assicurative.
Provvedimenti Direttore AAMS(art. 3, comma 16)Così come già previsto per le Agenzie fiscali, anche i provvedimenti del direttore generale di AAMS devono essere pubblicati solo sul sito internet (e non più anche in G.U.).
Delibere comunali addizionali IRPEF(art. 4, comma 1)Anticipato dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine entro il quale le delibere di variazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF devono essere pubblicate sul sito del MEF affinché queste variazioni possano avere effetto dal 1° gennaio dell’anno della loro pubblicazione.
Imposta RCA(art. 4, comma 2)La possibilità di variare le aliquote concernenti l'imposta sulle assicurazioni auto viene estesa anche per alle Regioni a statuto speciale.
Riversamento IMU(art. 4, comma 3)A partire dal 1° gennaio 2013 il contributo dell’1 per mille della quota di gettito dell’IMU spettante al comune è riversato dallo stesso entro il 30 aprile di ogni anno (art. 3, comma 1, Decreto capo dipartimento delle politiche fiscali del MEF 22 novembre 2005 e successive modificazioni)
Sblocco tributi locali(art. 4, comma 4)Abrogate, a decorrere dall’anno di imposta 2012, le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali.
Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relative all’anno d’imposta 2012, emanate prima del D.L.
Addizionale accisa energia elettrica(art. 4, comma 10)Abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2012, l’addizionale sull’accisa all’energia elettrica (art. 6, D.L. n. 511/1998)
Rimborso della deduzione IRAP sulla quota del costo del lavoro(art. 4, comma 12)A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 201/2011, secondo cui è passata dal 10% al 100% la deduzione ai fini delle imposte dirette dell’IRAP relativa al costo del lavoro, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge, sia ancora pendente il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973.
Pubblicazione integrazione agli studi di settore(art. 5, comma 1)Viene prevista la possibilità di pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012 (invece che entro il 31 marzo, termine attualmente in vigore), le eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica.
Acconto imposta di bollo(art. 5, comma 2)Passa dal 30 novembre al 16 aprile il termine, concesso a Poste Spa, banche e intermediari finanziari, per versare l’acconto pari al 70% dell'imposta provvisoriamente liquidata.
Acconto imposta sulle assicurazioni(art. 5, comma 3)Passa dal 30 novembre al 16 maggio il termine, concesso alle imprese di assicurazione, per versare l’acconto pari al 12,5% dell'imposta dovuta per l’anno precedente provvisoriamente determinata.
Tributo comunale sui rifiuti (TARES)(art. 6, comma 2)Riguardo al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14, D.L. n. 201/2011, che è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale, considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del Comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale, viene stabilito - in sede di prima applicazione - che sia determinata una superficie convenzionale, dall’Agenzia del Territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.
Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.
Dichiarazioni relative all’uso del suolo(art. 6, commi 3-4)Le norme attualmente in vigore prevedono che AGEA si avvalga dell’Agenzia del Territorio per il recupero di contributi agricoli percepiti in carenza dei necessari requisiti.
I dati forniti da AGEA all’Agenzia (utili per aggiornare il catasto terreni) sono spesso disomogenei o incompleti (in funzione sia dell’attività di recupero sia di quella di aggiornamento delle banche dati).
Ora, si dispone che sia un provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio a stabilire il format omogeneo dei dati relativi ai percettori dei contributi che devono essere acquisiti.
Autocertificazione dati catastali(art. 6, comma 5)Sono esclusi del meccanismo dell’autocertificazione i dati in materia di Catasto.
Parere Consiglio di Stato per i giochi pubblici(art. 7)Prevista l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli oggetti:
a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;
b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
Deducibilità costi da reato(art. 8, commi 1-3)Nella determinazione dei redditi soggetti alle imposte sui redditi (art. 6, comma 1, TUIR) non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 c.p.p..
Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.
Viene inoltre previsto che:
• ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi (in tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi). Comunque, in nessun caso si applica la disposizione (art. 12, D.Lgs. n. 472/1997) in tema di concorso di violazioni e la sanzione è riducibile solo nell’ipotesi in cui il trasgressore, entro il termine previsto per il ricorso, definisca la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata per la violazione;
• le nuove norme si applicano, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dalla previgente disciplina sui costi da reato (art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993), anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, facendo comunque salva l’ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base alla vecchia disciplina si siano resi definitivi.
Accertamento in caso di omessa o infedele presentazione della comunicazione per gli studi di settore(art. 8, commi 4-5)Si può utilizzare l’accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o di presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, nonché per l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.
Indagini finanziarie(art. 8, comma 6)Viene introdotta la possibilità per la GdF di utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto e ai fini della effettuazione di proposte, all’Agenzia delle Entrate, finalizzate alla richiesta delle misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo (art. 22, D.Lgs. n. 472/1997).
Comunicazione infrazioni alla normativa sul riciclaggio(art. 8, comma 7)Le comunicazioni delle infrazioni in materia di antiriciclaggio non vanno fatte più direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Liste selettive dei soggetti che non emettono gli scontrini fiscali(art. 8, comma 8)Viene introdotta la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di elaborare liste selettive contenenti i nominativi dei contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione dell’emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativi dei corrispettivi.
Chiusura partite IVA inattive(art. 8, comma 9)Previsto l’invio automatizzato di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta a 1/3. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall’analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l’Agenzia delle Entrate non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA.
Se i soggetti non forniscono motivazioni valide, l’Agenzia procede d’ufficio alla cessazione della partita IVA ed all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.
Unificazione dei termini per i controlli in caso di opzione per la cedolare secca(art. 8, comma 10)Con riferimento alla nuova possibilità di optare per la cedolare secca sui redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, vengono unificati i termini per le attività di controllo, considerato che l’opzione per l’applicazione della cedolare in taluni casi è esercitabile in sede di dichiarazione dei redditi e che l’arco temporale fra la scadenza del termine di pagamento dell’imposta di registro e la presentazione della dichiarazione dei redditi, può essere superiore ad un anno senza aggravio degli adempimenti.
Soppressione della norma che prevede la sostituzione della contabilità con gli estratti conto bancari(art. 8, comma 11)Eliminata la disposizione, prevista nella Legge di Stabilità 2012 (art. 14, legge n. 183/2011) secondo cui i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta della contabilità.
Accertamento esecutivo(art. 8, comma 12)Introdotte alcune modifiche agli accertamenti esecutivi (art. 29, D.L. n. 78/2010). In particolare:
• si introduce un adempimento a carico dell’agente della riscossione, che è tenuto ad informare il debitore di aver preso in carico le somme da porre in riscossione. Tale adempimento è evidentemente finalizzato ad aiutare i debitori a prendere familiarità con il nuovo meccanismo di imposizione/riscossione;
• si allunga di un anno il termine entro il quale va avviata l'espropriazione forzata: infatti, ora, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo (e non più secondo) anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art. 29, comma 1, lettera e, D.L. n. 78/2010).
Imposta di bollo sui valori scudati(art. 8, commi 13, 14, 15, 16, lettere da a) a d))Introdotte alcune modifiche alla nuova imposta di bollo sui valori scudati (art. 19, D.L. n. 201/2011). In particolare:
• con decorrenza 1° gennaio 2012, vengono inseriti i depositi bancari tra i rapporti soggetti a bollo proporzionale;
• viene prevista la possibilità di disinvestimento da parte dell’intermediario in caso di mancata provvista;
• il versamento slitta dal 16 febbraio al 16 maggio.
Tassazione immobili all’estero(art. 8, comma 16, lettere e, f, g)Per gli immobili detenuti all’estero, la nuova imposta patrimoniale dello 0,76% (art. 19, comma 15, D.L. n. 201/2011) non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro.
Inoltre, la determinazione del valore dell’immobile, ai fini dell’imposta, è fatta sulla base del valore utilizzato nel Paese estero UE/SEE per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti.
Inoltre, viene previsto che:
• per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, l’imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L’aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero. In tal caso spetta anche la detrazione di 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivisa tra i soggetti che utilizzano l’abitazione principale e la detrazione di 50 euro (per gli anni 2012 e 2013) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 400 euro);
• spetta comunque un credito d’imposta per quelle assolte nel Paese estero (UE/SEE) in cui è sito l’immobile.
Attività finanziarie detenute all’estero(art. 8, comma 16, lettera h)Per quanto riguarda la nuova imposta sulle attività detenute all’estero, si equiparano i conti correnti detenuti nella UE/SEE ai conti correnti detenuti in Italia con riferimento alla misura dell’imposta.
Scudo fiscale(art. 8, comma 16, lettera i)Per evitare una procedura di infrazione UE, si prevede che alle attività oggetto di emersione non è precluso l’accertamento dell’IVA.
Imposta straordinaria sullo scudo(art. 8, comma 17)Viene spostato al 16 maggio 2012 il termine (scaduto il 16 febbraio) per provvedere al versamento dell’imposta sulle attività oggetto di emersione (art. 19, comma 8, D.L. n. 201/2011).
Compensazioni IVA(art. 8, commi 18-21)Scende da 10.000 a 5.000 euro la soglia di applicazione delle stringenti disposizioni sulle compensazioni IVA (art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997).
Controlli enti non commerciali e ONLUS(art. 8, comma 22)Ai fini dei controlli, è possibile eseguire l’accesso finalizzato alla verifica nei locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 460/1997.
Controlli doganali(art. 9, commi 1-2)Si estende anche ai controlli a posteriori (quelli sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo) la facoltà, per gli Uffici doganali, di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza e la destinazione, nonché la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci, nonché l’identità dei soggetti coinvolti.
Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali(art. 9, comma 3)Ai fini del Codice civile (art. 2783-bis), relativamente ai privilegi, si prevede l’equiparazione dei predetti crediti a quelli IVA.
Operazioni di gioco a fini di controllo(art. 10, comma 1)Ai fini di controllo di particolari forme di gioco pubblico (slots), i dipendenti di AAMS possono “camuffarsi” da giocatori e, utilizzando denaro attinto da un apposito fondo, costituito con le risorse AAMS, effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista anche per il personale della polizia di Stato, per i Carabinieri, per la Guardia di Finanza.
Giochi pubblici(art. 10, commi 2-8)In materia di giochi pubblici viene previsto che:
• il controllo della documentazione antimafia è esteso anche nei confronti di familiari (parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi;
• non è possibile partecipare alle gare nel settore dei giochi pubblici anche nel caso che i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara;
• con appositi provvedimenti dovrà essere razionalizzato e rilanciato il settore dell’ippica;
• a decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse di cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e l’importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro.
Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative(art. 11, commi 1-3)L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro (art. 5-quinques, D.L. n. 203/2005), nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (art. 1, D.L. n. 209/2002) viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.
Sanzioni doganali(art. 11, comma 4)Viene rivisto completamente il sistema sanzionatorio nel caso in cui gli Uffici doganali, accertino differenze qualitative /quantitative/valore relativamente a merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti (art. 303, D.P.R. n. 43/1973).
Sanzioni accise(art. 11, commi 5-6)Si incrementano le sanzioni relative alle omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti energetici, dell’alcool e delle bevande alcoliche e dell’energia elettrica, al di fuori dei casi nei quali sia rilevata una condotta penalmente rilevante (D.Lgs. n. 504/1995).
Inoltre, alle stesse sanzioni si è assoggettati nel caso in cui le predette dichiarazioni sono presentate in via telematica (D.L. n. 262/2006).
Sanzioni catastali(art. 11, comma 7)Vengono inasprite le sanzioni catastali, nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle quali è stata attribuita la rendita presunta, non presentino gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicatodi affissione all’albo pretorio della “notifica” della avvenuta attribuzione della rendita definitiva.
Sanzioni per i controlli sul denaro alla frontiera(art. 11, comma 8)Inasprite le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme per i controlli sul denaro ala frontiera.
A tal fine si prevede:
• una riduzione del limite fissato dell’eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250.000 a 40.000 euro);
• un innalzamento dell’aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta che viene così rimodulata: da 5% dell’eccedenza si passa al 15% dell’eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro;
• il mantenimento dell’attuale aliquota (5%) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10.000 euro);
• l’aumento del lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni).
Inoltre, nei casi in cui non è consentito al trasgressore l’accesso all’istituto dell’oblazione, poiché spesso il soggetto controllato non fornisce alcuna giustificazione in ordine al possesso della somma, limitandosi ad accettare passivamente il sequestro del 40% dell’eccedenza, in attesa del procedimento di irrogazione della sanzione - di norma sensibilmente inferiore alla misura massima (40%) - da parte della competente articolazione del MEF, vengono fissate nuove soglie che:
• rispettano i principi fissati dal regolamento CE 1889/2005;
• fanno salva l’applicazione di sanzioni più leggere in caso di violazioni meno gravi;
• fissano una sanzione minima del 20% dell’eccedenza per tutti i casi di eccedenza superiore a 10.000 euro, fatta salva la possibilità di oblare (con un’aliquota del 15%), qualora l’eccedenza non sia superiore a 40.000 euro.
Controversie doganali(art. 12, commi 1-2)In materia di controversie doganali è abrogata la norma che consente il ricorso al Direttore regionale avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza di revisione dell’accertamento doganale.
Vengono comunque fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione di accertamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Sentenze Commissioni tributarie in materia catastale(art. 12, commi 3-4)È previsto l’aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.
Inoltre, al fine di assicurare la conoscibilità dell’iter giurisdizionale dei ricorsi in materia di operazioni catastali si prevede comunque l’annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, nei suddetti atti catastali secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio.
Prenotazione a debito delle spese di giustizia nelle controversie con l’Agenzia del Demanio(art. 12, comma 5)La regola che prevede che nel processo in cui è parte un’Amministrazione pubblica le spese di giustizia (come il contributo unificato, l’imposta di bollo ovvero le spese forfetizzate per le notificazioni) sono ammesse alla prenotazione a debito, pertanto verranno versate solo se l’Amministrazione si rivelerà soccombente, vale anche per l’Agenzia del demanio.

lunedì 5 marzo 2012

Ipoteca esattoriale inibita per crediti sotto i 20.000 euro

Non vale più la regola dell’abitazione principale, introdotta dal DL 70/2011
 Alfio CISSELLO
Il Decreto “semplificazioni fiscali” (DL n. 16/2012, pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2012) muta in senso favorevole ai contribuenti la disciplina sull’ipoteca esattoriale, contenuta nell’art. 77 del DPR 602/73.
Ora, l’ipoteca esattoriale non è adottabile se il credito per cui si procede, complessivamente, non supera i 20.000 euro (sul computo di tale limite, secondo la giurisprudenza, occorre vagliare sia i crediti tributari sia quelli extra-fiscali, come quelli di natura contributiva.
Prima di tale modifica, si applicavano le norme introdotte dal DL 70/2011, ove era previsto che, come limite generale, l’ipoteca non poteva essere adottata per il recupero di crediti sino a 8.000 euro e che, qualora il credito fosse sotto contestazione giudiziale o ancora contestabile in detta sede e l’immobile fosse adibito a prima casa, il limite si innalzava a 20.000 euro.
Viene di conseguenza abrogato l’art. 7 comma 2 lett. gg-decies) del DL 70/2011.
Occorre evidenziare che la tecnica legislativa adottata dal DL n. 16/2012 ha fatto un passo avanti: infatti, è da accogliere con favore il fatto che il Legislatore abbia apportato una modifica all’art. 77 del DPR 602/73 mutando il testo di detta norma e non, come fatto dal DL 70/2011, introducendo una disposizione ad hoc, il che, naturalmente, contribuisce a complicare il sistema.
Lo stesso limite contemplato per l’ipoteca è previsto per l’espropriazione immobiliare, che, del pari, non può essere azionata per crediti nel complesso inferiori a 20.000 euro (a tal fine, è stato modificato l’art. 76 del DPR 602/73, che, in precedenza, soggiaceva agli stessi limiti dell’ipoteca introdotti dal DL 70/2011).
Vi è da dire che la nuova normativa non intacca le ipoteche già disposte, che, come visto, potevano essere applicate, salvo il caso specifico della prima casa, per crediti superiori a ottomila euro.
In tal senso depone espressamente l’art. 6 comma 6 del DL n. 16/2012, il quale sancisce: “La disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Rimangono lecite le ipoteche già iscritte
Bisogna quindi riconoscere che, dopo il Decreto “semplificazioni fiscali”, il quadro normativo sulle ipoteche esattoriali può ritenersi soddisfacente, poiché:
- a seguito del DL 70/2011, è sempre necessario notiziare il contribuente in forma preventiva dell’intenzione di procedere a ipoteca;
- a seguito del Decreto in oggetto, l’ipoteca per nessuna ragione (anche in caso di fondato pericolo per la riscossione) può essere iscritta per riscossioni di importo sino a 20.000 euro.
Giova rilevare che, sempre grazie al Decreto sulle semplificazioni fiscali, l’ipoteca non potrà più essere iscritta a dilazione concessa, salva la validità delle iscrizioni già eseguite, e anche questo è un elemento non di poco conto, visto che talvolta Equitalia si rifiutava di cancellare l’ipoteca se non dopo il pagamento dell’ultima rata del piano di dilazione (quindi dopo anche vari anni).

Restyling per le imposte patrimoniali

Il DL 16/2012 rivede le patrimoniali introdotte lo scorso dicembre
L’art. 8 del DL n. 16/2012 (Decreto sulle semplificazioni fiscali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, modifica in modo sostanziale l’impianto delle imposte patrimoniali introdotte dal Decreto Monti lo scorso dicembre. In particolare, si segnala che:
- viene prevista un’apposita base imponibile dell’imposta sugli immobili esteri, se si possiedono immobili nell’Unione europea o nella SEE;
- l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero diventa applicabile in misura fissa se si tratta di conti correnti detenuti presso un intermediario residente nell’Unione europea o nella SEE;
- è stato introdotto il tanto atteso termine del 16 maggio (termine a regime) per il versamento dell’imposta di bollo annuale sulle attività rimpatriate e segretate e per il versamento dell’imposta straordinaria dell’1% sulle attività prelevate dai dossier titoli segretati.
Con riferimento alla prima novità, a decorrere dal 2011 (quindi, già da UNICO 2012), il DL 201/2011 ha istituito un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
L’imposta si applica sul valore dell’immobile rappresentato:
- dal costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto;
- in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Il Decreto sulle semplificazioni fiscali è intervenuto su questa disciplina prevedendo che, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore dell’immobile è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti.
In assenza di tale valore, torna applicabile il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
È stata introdotta anche una franchigia, stabilendo che l’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200 euro.
A latere di tale intervento, è stato uniformato poi il trattamento fiscale dei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano con quello dei soggetti che pagano l’IMU sulla sola abitazione principale attraverso apposite riduzioni di aliquota e detrazioni.
Riguardo all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti, è stato alleggerito il carico fiscale per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell’Unione europea o in altri Paesi aderenti alla SEE.
Per tali attività finanziarie, l’imposta viene prevista in misura fissa per un ammontare pari a quella prevista dall’articolo 13 comma 2-bis lett. a) della Tariffa allegata al DPR 642/72.
In sostanza, quindi, la persona fisica proprietaria di un conto corrente estero dovrebbe liquidare all’interno del quadro RM33 del modello UNICO un importo pari a 34,20 euro.
Inserita la proroga per il versamento del bollo sulle attività scudate
Si osserva, inoltre, che è stato spostato al 16 maggio (rispetto al 16 febbraio) il termine per il versamento dell’imposta di bollo annuale sulle attività rimpatriate e ancora segretate. Tale prelievo è pari all’1% nel 2012, all’1,35% nel 2013 e allo 0,4% dal 2014 e resta fermo che, in caso di mancata erogazione delle provviste all’intermediario, quest’ultimo procede alla segnalazione del contribuente all’Amministrazione finanziaria, l’importo dovuto viene iscritto a ruolo e l’omesso versamento è sanzionato in misura pari all’imposta dovuta.
Sempre in relazione al bollo annuale sulle attività scudate, il Decreto ha operato una modifica tecnica al regime, sostituendo il rimando all’imposta di bollo in relazione all’accertamento e alla riscossione con il più appropriato riferimento alla disciplina delle imposte sui redditi.
Viene previsto, per il 16 maggio 2012, anche il versamento dell’imposta straordinaria dell’1% sulle attività finanziarie “scudate” che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, o comunque dismesse.

sabato 3 marzo 2012

Semplificazioni fiscali in Gazzetta

Da ieri, è in vigore il DL 16/2012 in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
/ Michela DAMASCO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 di ieri è stato pubblicato il DL n. 16/2012 (decreto sulle semplificazioni fiscali). Il provvedimento, in vigore da ieri, è composto da 13 articoli relativi a: semplificazioni in materia tributaria ed efficientamento e potenziamento dell’azione dell’Amministrazione tributaria, con misure di contrasto all’evasione, potenziamento dell’accertamento, modifiche in materia di sanzioni amministrative e norme su contenzioso tributario e riscossione.
Tra le novità, viene introdotta (art. 11, comma 1 del DL) una specifica sanzione per l’ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze di ammontare superiore a 5 milioni di euro, realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti pex, di cui all’art. 1, comma 4 del DL 209/2002 convertito, e delle minusvalenze su dividendi non tassati superiori a 50.000 euro, ex art. 5-quinquies del DL 203/2005 convertito. Tale sanzione è pari al 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.
Prima, infatti, non era prevista una sanzione, bensì l’indeducibilità delle minusvalenze non comunicate. Con l’introduzione di una sanzione amministrativa, mantenendo però la deducibilità, di dato viene ridotto l’effetto negativo conseguente la mancata o inesatta comunicazione.
In relazione alle altre misure – per l’approfondimento delle quali si rinvia agli articoli pubblicati su Eutekne.info di oggi e dei prossimi giorni – oltre a modifiche in materia di rateizzazione dei debiti tributari e di fruizione di benefici fiscali e di regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento formale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene reintrodotto il vecchio elenco “clienti e fornitori”, per semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA e per superare, come si legge nella Relazione illustrativa al decreto, le difficoltà operative più volte segnalate dagli operatori.
Per effetto della norma, che modifica l’art. 21 del DL 78/2010 convertito, infatti, è richiesta, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, la comunicazione dell’importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore, riferite all’anno per il quale sussiste l’obbligo di comunicazione. La disposizione non introduce novità per ciò che concerne l’adempimento comunicativo relativo alle cessioni e/o prestazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, in quanto continua a sussistere la soglia stabilita dal comma 1 del citato art. 21, ossia 3.600 euro IVA inclusa.
Cambia anche l’obbligo di comunicazione delle operazioni con i Paesi “black list”, che viene limitato alle operazioni (attive e passive) d’importo superiore a 500 euro, al fine di ridurre gli adempimenti delle imprese.
Inoltre, il decreto introduce la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi ai contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alle registrazioni ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. Viene poi abrogata l’imposta di bollo pari al 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, money transfer e altri agenti di attività finanziaria. Tale imposta era contenuta nel DL 138/2011 convertito.
Riviste, poi, le imposte patrimoniali introdotte dal DL 201/2011 e inserita la proroga per il versamento dell’imposta di bollo sulle attività scudate, dal 16 febbraio al 16 maggio 2012.
Invece, a livello di fiscalità locale, come anticipato nei giorni scorsi, a decorrere dall’anno d’imposta 2012 vengono abrogate le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe locali e regionali.
Ancora, in virtù delle nuove disposizioni, dal 1° luglio 2012, non si procederà all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di 30 euro, con riferimento a ogni periodo d’imposta.
Tra le altre misure contenute nel DL, oltre a una procedura meno “rigida” per la chiusura delle partite IVA inattive, a modifiche ad attività e certificazioni catastali e alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), e al potenziamento dell’accertamento in materia doganale e in materia di giochi, solo per citarne alcune, si segnala, infine, un intervento sulle sanzioni catastali.
Infatti, per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10 del DL 78/2010, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all’art. 2, comma 5-bis del DL 225/2010. In caso di mancata presentazione entro tale termine, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma 12 del DLgs. 23/2011.

venerdì 2 marzo 2012

Equitalia rende più «appetibile» la dilazione

La direttiva 7 permette la dilazione per i debiti sino a 20.000 euro, mentre l’indice Alfa non è più condizione necessaria per accedere al beneficio
/ Alfio CISSELLO
La direttiva 7/2012 di Equitalia, pubblicata ieri sul relativo sito internet, amplia l’accesso alle dilazioni dei ruoli, prevedendo, da un lato, che il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa su semplice istanza di parte passa da 5.000 a 20.000 euro, e, dall’altro, che, relativamente alle società e ai soggetti in contabilità ordinaria, l’indice Alfa non è più un requisito di accesso alla dilazione.
È noto che, in forza dell’art. 19 del DPR 602/73, l’Agente della riscossione può, su domanda del contribuente e previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica, concedere la rateazione dei carichi di ruolo, in un massimo di 72 rate mensili.
Con la direttiva del 13 maggio 2008 n. 17, Equitalia aveva affermato che, per ogni contribuente, per i debiti sino a 5.000 euro, la dilazione sarebbe stata concessa senza la necessità di allegazione di alcun documento atto a comprovare lo stato di difficoltà economica.
Ora, la soglia passa a 20.000 euro, la quale, come precisato nella direttiva 17, dovrebbe intendersi al netto degli sgravi effettuati e/o pagamenti parziali e senza computare interessi di mora e compensi di riscossione (tale aspetto non è pero specificato nella direttiva in commento).
Equitalia sostiene espressamente che “le istanze dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica”.
Viene inoltre elevato sino a 48 il numero massimo di rate concedibili in ragione del nuovo limite di 20.000 euro, ferma restando la misura minima di 100 euro per ciascuna rata.
Si rammenta che non è più applicabile quanto sostenuto nell’allegato 1 alla direttiva 17 richiamata, sul numero massimo di rate concedibili (in costanza della soglia dei 5.000 euro, le rate potevano essere da 18 a 36).
Per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria vengono riviste le istruzioni impartite con la direttiva del 6 ottobre 2008 n. 36, in merito alla documentazione da presentare. Nello specifico, per detti soggetti viene innalzato da 25.000 a 50.000 euro il limite al di sotto del quale non è necessario corredare la domanda di dilazione da una certificazione della situazione patrimoniale del contribuente (in sostanza, concernente gli indici di liquidità e l’indice Alfa di cui si dirà) sottoscritta da un professionista abilitato.

Non necessaria la relazione del professionista sino a 50.000 euro
Una novità molto importante riguarda il cosiddetto “indice Alfa”.
Sino alla direttiva pubblicata ieri, per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria, l’accesso alla dilazione era subordinato all’esame di due indici:
- l’indice di liquidità, che doveva e deve essere minore di uno (liquidità differite+liquidità correnti/passività correnti);
- l’indice di Alfa, che doveva essere almeno pari a 3 (debito complessivo/valore della produzione x 100).
Ora, ferma restando la necessità che l’indice di liquidità sia inferiore a uno, non è più necessario, ai fini dell’accesso alla dilazione, l’esame dell’indice Alfa, il quale, come detto nella direttiva, è vagliato “esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto”, che ovviamente sostituisce il precedente:
- per Alfa da 0 a 2, numero massimo di rate 18;
- per Alfa da 2,1 a 4, numero massimo di rate 36;
- per Alfa da 4,1 a 6, numero massimo di rate 48;
- per Alfa da 6,1 a 8, numero massimo di rate 60;
- per Alfa superiore a 8,1, numero massimo di rate 72.
 

giovedì 1 marzo 2012

Nel prelievo fiscale, più peso alle imposte indirette

In base all’atto d’indirizzo del MEF, nell’attuazione della riforma fiscale l’obiettivo è spostare gradualmente l’asse e intervenire sui redditi finanziari

 Michela DAMASCO

Riequilibrio del sistema impositivo, anche con riferimento alla tassazione dei redditi finanziari, riduzione degli effetti distorsivi delle scelte degli operatori economici e graduale spostamento dell’asse del prelievo dalle imposte dirette a quelle indirette.
Questi gli obiettivi degli schemi di provvedimenti normativi che saranno predisposti nell’ambito del processo di attuazione della riforma fiscale, in base a quanto contenuto nell’atto d’indirizzo del Ministero dell’Economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2012-2014, sul quale si è posto l’accento nella task force riunita due giorni fa dal premier e Ministro dell’Economia Mario Monti, assieme al viceministro dell’Economia Vittorio Grilli e ai vertici di Dicastero e Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, della Guardia di Finanza e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.).
Il Dipartimento delle Finanze – si legge nell’atto d’indirizzo – opererà per dare attuazione alle priorità politiche enunciate nell’atto del Ministro dell’Economia per il 2012 e darà il proprio contributo per il rafforzamento del governo economico dell’Unione europea, l’adozione di riforme strutturali, inclusa quella fiscale, la pianificazione e la verifica delle attività d’impulso al rafforzamento della lotta a evasione ed elusione fiscale.
In attuazione delle deleghe sul federalismo fiscale, finalizzate al passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma, verranno effettuate analisi, studi ed elaborazioni per giungere a un’uniforme applicazione delle norme fiscali, oltre a garantire strumenti di monitoraggio e analisi dei flussi finanziari e locali, per il supporto del governo della finanza locale anche mediante la determinazione di costi e fabbisogni standard.
Per questo motivo, il Dipartimento assicurerà creazione e manutenzione di banche dati a supporto del nuovo assetto della finanza territoriale, creando in particolare la banca dati della cosiddetta “fiscalità immobiliare”.
Nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, invece, ci si impegnerà in particolare nell’analisi della normativa vigente di contrasto all’uso di paradisi fiscali, per individuare, sulla base della normativa comunitaria e del diritto internazionale, misure specifiche in materia.
In base all’atto d’indirizzo, all’esame del Dipartimento saranno anche le attuali misure che comportano erosione dell’imponibile, con riferimento alle varie imposte, per razionalizzare il sistema di tassazione. Concretamente, si lavorerà a una banca dati integrata per analisi sulla fiscalità indiretta – effetti d’impatto e redistributivi – formata da una banca dati sui consumi e da una sui dati ambientali.
Inoltre, tra le riforme strutturali per favorire competitività e sviluppo, è prevista l’elaborazione del regolamento per l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione nel processo tributario, previsto dall’art. 39, comma 8, lett. d) del DL n. 98/2011 convertito e si procederà alla riduzione delle spese postali delle Commissioni tributarie con l’utilizzo della PEC per le comunicazioni alle parti processuali. Ancora, verrà supportata la ricognizione del patrimonio immobiliare della P.A. e, al fine di perseguire la modernizzazione, si punterà alla valorizzazione del merito applicando sistemi di valutazione per promuovere livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi erogati.
Sarà portato avanti il progetto per modelli di dichiarazione precompilati
In relazione, invece, agli obiettivi della gestione tributaria delle Agenzie fiscali, l’Agenzia delle Entrate, in particolare, dovrà presidiare la centralità del rapporto con il contribuente e la qualità dei servizi, semplificando gli adempimenti e proseguendo le attività inerenti al progetto per la predisposizione dei modelli di dichiarazione precompilati.
Intanto, ieri, il viceministro Grilli è tornato a rassicurare sulla volontà di abbassare la pressione fiscale, dopo che il fondo, inizialmente previsto nel decreto sulle semplificazioni fiscali, è saltato: “L’intenzione c’è – ha dichiarato – e le maggiori entrate che arriveranno dalla lotta all’evasione vogliamo ridarle ai cittadini. Il fondo non è stato fatto per una questione tecnica, appena ci sarà l’esigenza lo introdurremo”.

Operazioni intra-Ue non esenti IVA, se il numero identificativo non è convalidato

Spetta al contribuente provare l’esistenza di scambi intracomunitari, chiedendo al Ministero la convalida del numero identificativo del cessionario
/ Vincenzo CRISTIANO
L’onere di provare l’esistenza dello scambio intracomunitario resta a carico del contribuente, anche in virtù del principio generale secondo cui l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga agevolativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3167 depositata ieri, stabilisce che l’imprenditore che non chiede al Ministero la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario non ha diritto all’esenzione dell’Iva.
La pronuncia della Suprema Corte avalla quanto statuito dalla C.T. Reg. di Bari, che aveva confermato un avviso di accertamento per l’anno 2000 a carico di un contribuente sul presupposto che il medesimo si fosse avvalso di tre fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti per difetto della prova dell’avvenuta consegna.
Nello specifico, la Commissione regionale aveva motivato la decisione relativa alla completa mancanza di prova in ordine all’avvenuta consegna anche alla luce del fatto che non risultava che lo stesso contribuente si fosse rivolto alla competente Amministrazione finanziaria al fine di convalidare il numero identificativo attribuito alla cessionaria. Tutto ciò a conferma dell’assenza di buona fede dell’operatore nazionale.
Investita della questione, la Corte di Cassazione, in relazione al punto centrale della controversia – e cioè che l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di esenzione delle operazioni intracomunitarie non fosse a carico del contribuente – ha ribadito un principio già noto (cfr. Cass. n. 3603 del 13 febbraio 2009), ossia che, “in tema IVA, le cessioni intracomunitarie, a norma dell’art. 50, commi 1 e 2 del DL n. 331 del 1993, sono effettuate senza applicazione d’imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza. Per accedere al regime esente, però, non basta che gli esercenti imprese, arti e professioni indichino tale numero nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario, ma occorre anche che il soggetto attivo dello scambio dia impulso ad una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario. In assenza di tali adempimenti, legittimamente l’Ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell’IVA, restando onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo”.

Prova con ogni mezzo, ma non valgono i documenti di origine privata
La precedente pronuncia della Corte (la già citata n. 3603/2009), sul tema così inquadrato, contiene anche un ulteriore passaggio di interesse, laddove sancisce che “tale prova, peraltro, può essere fornita con ogni mezzo, purché essa abbia carattere di certezza ed incontrovertibilità, quale può essere l’attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, mentre documenti di origine privata, come la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non possono costituire prova idonea allo scopo”.
Sull’argomento la Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 12455 del 28 maggio 2007, aveva stabilito che l’omessa indicazione nella fattura del numero identificativo IVA dell’acquirente comunitario non pregiudica il trattamento di non imponibilità della cessione, purché sussistano i presupposti richiesti dalla legge, ossia l’avvenuta comunicazione del numero a dimostrazione della sussistenza della qualifica di soggetto passivo.
Nello stesso senso espresso dai giudici di legittimità si era peraltro pronunciata l’Amministrazione finanziaria con la R.M. n. 25/1997, secondo cui il cedente nazionale, al fine della legittima applicazione del regime di non imponibilità, è tenuto a controllare la correttezza dei dati identificativi fornitigli dall’acquirente.