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martedì 22 novembre 2011

Nuovo redditometro: arriva la «piramide» dei bisogni

Per gli oltre 100 beni e servizi, «peso» differenziato a seconda che si tratti di bisogni o di spese voluttuarie
Carlo NOCERA
Le prime risultanze in materia di nuovo accertamento sintetico, frutto del rilascio del “test” su una versione provvisoria del relativo software di calcolo a cura dell’Agenzia delle entrate, delineano già con nettezza la filosofia che anima il nuovo strumento quanto alla considerazione degli elementi-indice di capacità contributiva.
È opportuno rammentare che, in ragione di quanto previsto al quinto comma dell’art. 38 del DPR n. 600/73, il Fisco non abbandona affatto la significatività del tenore di vita del contribuente ma, piuttosto che “lasciare”, anziché “raddoppiare” decuplica, delineando un paniere di beni e servizi di oltre cento voci: ben altra cosa, quindi, rispetto a quello – da definire, ora, perlomeno “scarno” – previsto dalla tabella ministeriale del 10 settembre 1992, attualmente vigente per i controlli effettuati fino al periodo d’imposta 2008.
Le oltre 100 voci – rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana e indicative di capacità di spesa – che contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito, sono aggregate nelle seguenti 7 categorie:
- abitazione;
- mezzi di trasporto;
- assicurazioni e contributi;
- istruzione;
- attività sportive e ricreative e cura della persona;
- altre spese significative;
- investimenti immobiliari e mobiliari netti.
Ora, al di là delle note di colore che potrebbero essere tratteggiate per l’avvento nel “paniere”, ad esempio, della pay-tv o dell’abbonamento teatrale, quanto qui interessa è il criterio di valorizzazione che sembra profilarsi per queste voci, volto alla quantificazione del reddito sinteticamente attribuibile al contribuente persona fisica.
Ebbene, ponendo lungo un ideale “asse di bisogno” tutti i beni e i servizi contemplati dalla nuova Tabella, alcuni saranno caratterizzati, in termini presuntivi, da un’incidenza di reddito pari o anche inferiore alla spesa sostenuta e altri, la stragrande maggioranza, da un’incidenza di reddito superiore alla spesa sostenuta.
Così, per esemplificare il tutto, il bene-indice Alfa con coefficiente 1 “peserà” sulla quantificazione reddituale in misura pari alla spesa sostenuta – ad esempio, per una spesa di 5.000 euro si presumerà una quota-parte di reddito sintetico di 5.000 euro – mentre il bene-indice Beta, con coefficiente 1,3 peserà sulla quantificazione reddituale per il 130% della spesa sostenuta – ad esempio, per una spesa di 5.000 euro si presumerà una quota-parte di reddito sintetico per 6.500 euro.
A ben vedere, niente di nuovo sotto il sole, atteso che si tratta della medesima ratio che ha ispirato, seppure con modalità del tutto diverse, la coefficientazione attualmente in vigore con la Tabella del 1992: in sostanza, un coefficiente “in crescendo” quanto più la spesa per quel determinato elemento-indice di capacità contributiva può essere qualificata come voluttuaria.
In altre parole, si presume che, prima di effettuare una spesa, poniamo, per una crociera, l’individuo sia tenuto a soddisfare bisogni primari che nella scala delle priorità sono quasi insopprimibili (alimentazione, vestiario, educazione, eccetera).
Sarebbe preferibile che il criterio venisse reso trasparente
Nulla quaestio sulla “filosofia”, dunque, ma sarà interessante verificare, a questo punto, il “posizionamento” dei singoli beni o servizi lungo questo asse ideale crescente – o, se si vuole, lungo questa sorta di “piramide” del voluttuario, dove alla base allignano i bisogni primari e alla cuspide quelli dei quali si potrebbe fare a meno – attesa la variabilità che un’idea del genere, anche condivisibile in termini astratti e “generalissimi”, potrebbe comportare a seconda di chi (e di come) ha effettuato la rilevazione statistica.
Sarebbe dunque auspicabile che venisse reso “trasparente” il criterio seguito per la determinazione della stima della relazione tra reddito e voci indicative della capacità di spesa, spiegando efficacemente, questa volta, il ruolo della funzione di regressione multivariata e, soprattutto, come – per ciascuno dei 55 gruppi omogenei – le voci indicative della capacità di spesa contribuiscono in misura differenziata alla stima del reddito della famiglia.
Anche se, in proposito, le trascorse vicende in materia di studi di settore, la cui “formula” è ancora secretata, non lasciano ben sperare.

lunedì 21 novembre 2011

Registro, ipotecaria e catastale traslocano in F24

Il DM 8 novembre 2011 ha stabilito che potranno corrispondersi con F24 alcune tipologie di imposte e tributi che finora utilizzavano l’F23
 
Anita MAURO

Il DM 8 novembre 2011 ha ampliato le tipologie di tributi che possono essere versate mediante il modello F24, anche in via telematica, estendendo tale modalità di pagamento alle principali imposte indirette, tributi finora pagabili mediante F23.
Obiettivo del decreto è quello di consentire il pagamento con il modello F24 anche per le seguenti imposte o tributi:
- le imposte sulle successioni e donazioni;
- l’imposta di registro;
- le imposte ipotecaria e catastale;
- le tasse ipotecarie;
- l’imposta di bollo (limitatamente ad alcune ipotesi);
- l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine;
- i tributi speciali;
- i relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale.
Per il bollo, in realtà, restano ancora valide le “vecchie” modalità di pagamento limitatamente alle ipotesi in cui l’imposta sia corrisposta:
- mediante pagamento dell’imposta ad intermediario dell’Agenzia (il quale rilascia l’apposito contrassegno telematico);
- in modo “virtuale”, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
Si tratta di una semplificazione di particolare importanza, in quanto il richiamo alle disposizioni dell’art. 17 del DLgs. 241/97 dovrebbe consentire a questi tributi di accedere al meccanismo della compensazione introdotto a suo tempo dal decreto e, sino ad oggi, precluso alle imposte indirette.
Nel caso in cui il contribuente disponga di crediti utilizzabili in compensazione (ad esempio, IRES, IRPEF, IVA ecc.) e sia tenuto ad assolvere l’imposta di registro, o le altre imposte indirette indicate dal DM 8.11.2011, sarà possibile compensare crediti e debiti, evitando così di riportare in avanti i suddetti crediti e di dovere assolvere le imposte indirette, in quanto sino ad oggi non compensabili.
Per l’applicazione pratica della nuova disciplina, tuttavia, è necessario attendere l’emanazione di un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia del Territorio (per i tributi e le entrate di sua competenza), che definirà il termine e le modalità operative per l’attuazione, anche progressiva, delle norme che estendono l’impiego del modello F24 a tali tributi, che finora si versavano con il modello F23.
Per l’applicazione pratica bisogna attendere un Provvedimento attuativo
L’emanazione di tale Provvedimento appare particolarmente importante in quanto, da una parte, consentirà di verificare le modalità e gli eventuali limiti per effettuare la compensazione, e d’altra parte ne indicherà le modalità concrete.
Si tratterà, con tutta probabilità, di un Provvedimento che approverà un nuovo modello F24, o apporterà apposite modifiche a quelli esistenti, per tenere conto dei particolari dati che sono presenti nel modello F23 per “identificare” i soggetti tenuti al pagamento o il bene oggetto di trasferimento o di altri contratti che hanno originato il debito d’imposta. Se, infatti, nel modello F24 “tradizionale” sono generalmente sufficienti pochi dati per ciascun tributo (normalmente codice tributo, mese e anno di riferimento e numero di rate), per le imposte indirette le modalità di versamento sono più complesse, derivando normalmente da atti i cui estremi devono essere collegabili al pagamento, e imponendo la menzione dei dati degli eventuali coobbligati in virtù della solidarietà del pagamento.
Tecnicamente la cosa non dovrebbe creare problematiche particolari, posto che già in molte circostanze (ad esempio, tributi e collegate sanzioni per la definizione di accertamenti) il modello F24 richiede obbligatoriamente dati ulteriori finalizzati ad “agganciare” il versamento all’atto emesso dagli Uffici.
 

venerdì 18 novembre 2011

Agevolazioni prima casa: possibili la rinuncia e il ravvedimento per mancato trasferimento della residenza

L'acquirente di una abitazione che, anche per motivi personali, si trovi nelle condizioni di non poter rispettare il termine, non ancora scaduto, dei 18 mesi entro i quali occorre trasferire la propria residenza presso il comune in cui è situato l'immobile, può chiedere la revoca dell'agevolazione e la riliquidazione dell'imposta assolta (sia che si tratti di IVA che di imposta di registro). A tal fine, deve presentare apposita istanza all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato; quest'ultimo provvede a notificare apposito avviso di liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita, senza applicare le sanzioni previste in caso di decadenza dell'agevolazione per mancato rispetto dei requisiti.
Una volta scaduto il termine dei 18 mesi senza che sia avvenuto il trasferimento della resi­denza e, quindi, l'agevolazione sia decaduta, l'acquirente può sanare spontaneamente la vio­lazione ricorrendo al ravvedimento. A tal fine, deve presentare apposita istanza, con la quale dichiara l'avvenuta decadenza dell'agevolazione e richiede la riliquidazione dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, all'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto. Quest'ultimo provvederà a notificare al contribuente un apposito avviso di liquidazi­one della maggiore imposta dovuta nonché degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita, e della sanzione ridotta a seconda dei termini entro cui è avvenuto il ravvedimento decorrenti dal giorno in cui maturano i 18 mesi dalla stipula dell'atto (ad esempio, la riduzione sarà pari ad 1/10 se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dallo spirare del termine o di 1/8 se avviene entro l'anno dal predetto termine). Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento delle suddette somme entro 60 giorni dalla noti­ficazione dell'avviso di liquidazione.
Ris. AE 31 ottobre 2011 n. 105/E

giovedì 17 novembre 2011

Nuovo aumento dei contributi INPS per i collaboratori

/ Massimo NEGRO
A partire dal 2012, i contributi previdenziali degli iscritti alla Gestione separata INPS aumentano dell’1%
Nuovo aumento di un punto percentuale dei contributi previdenziali dovuti per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8 agosto 1995 n. 335, a decorrere dal 2012. È questa la novità prevista dall’art. 22 comma 1 della L. 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), introdotta con il noto maxi-emendamento.
Dopo un anno di “pausa”, quindi, una nuova tappa nel percorso di equiparazione ai lavoratori dipendenti della disciplina contributiva prevista per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, che raccoglie una platea eterogenea di lavoratori, in particolare i collaboratori a progetto, gli altri collaboratori coordinati e continuativi, i professionisti senza Cassa di previdenza di categoria, gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali.
L’ulteriore aumento dell’1% dei contributi INPS riguarda tutti gli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, quindi sia i soggetti iscritti solo alla suddetta Gestione separata, sia i soggetti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie (ad esempio, dipendenti che svolgono anche collaborazioni), sia i pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).
In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale aumenta dal 26% al 27%, cui si aggiunge il contributo assistenziale dello 0,72%, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare). Dal 2012, pertanto, nei confronti dei soggetti in esame è dovuta una contribuzione totale del 27,72%.
Nei confronti dei soggetti iscritti anche a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale passa invece dal 17% al 18%; continua a non essere dovuto il contributo assistenziale dello 0,72%.
Fuori dall’aumento i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2012
Come accennato, l’aumento contributivo dell’1% disposto dalla L. 183/2011 decorre dal 1° gennaio 2012, quindi, in ossequio al principio di cassa, in relazione ai compensi corrisposti da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti. Tuttavia, sulla base dei precedenti chiarimenti dell’INPS (cfr., da ultimo, la circ. 9 febbraio 2011 n. 30), le “vecchie” aliquote contributive del 26,72% e del 17% rimangono applicabili in relazione ai compensi corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011, se corrisposti fino al 12 gennaio 2012 compreso (cosiddetta “cassa allargata”, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR).
La suddetta “cassa allargata” non trova però applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, in particolare nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, dei venditori a domicilio, dei lavoratori autonomi occasionali e dei professionisti senza Cassa di previdenza di categoria. Nei confronti dei suddetti soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 27,72% e del 18% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 2012, anche se relativi ad anni precedenti, ferma restando, per i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali, la franchigia di 5.000 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.
Per evitare ulteriori aggravi, dunque, è opportuno procedere ai pagamenti dei compensi entro il 31 dicembre 2011, oppure, ove sia applicabile la “cassa allargata”, entro il 12 gennaio 2012.
Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo, anche le nuove aliquote del 27,72% e del 18%, applicabili dal 2012, seguono le ordinarie regole già vigenti. In particolare, nei confronti dei lavoratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti per 1/3 a carico del lavoratore e per i restanti 2/3 a carico del committente. Leggermente diversa la situazione nei rapporti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, dove l’onere contributivo è ripartito per il 45% a carico dell’associato e per il restante 55% a carico dell’associante.
Nessuna novità, infine, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, che possono applicare nei confronti del committente una rivalsa contributiva nella misura del 4% dei compensi lordi.

mercoledì 16 novembre 2011

Cooperative di produzione e lavoro: verifica della mutualità prevalente

Per verificare la sussistenza del requisito della mutualità prevalente in capo alle cooperative di produzione e lavoro, i sindaci e gli amministratori devono evidenziare contabilmente che il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50% del totale del costo del lavoro quale risulta dall'apposita voce di conto economico B9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (art. 2513 lett. b c.c). Tale ultimo riferimento, va inteso tenendo conto delle forme di lavoro stabilite con contratti atipici diversi dal lavoro subordinato, come quelle di lavoro autonomo o di collaborazione, a condizione che abbiano un collegamento con l'attuazione dello scopo mutualistico; in pratica, per individuare il requisito della preva­lenza, occorre considerare sia il costo delle prestazioni lavorative dei soci espresso nella voce B9 del conto economico, sia quello relativo alle altre forme di lavoro dei soci riportato nella voce B7 dello stesso.
Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sociale, la cooperativa si avvalga dell'opera di terzi tramite appalto, il corrispettivo pagato per le opere eseguite non rileva nel computo della mutualità prevalente; esso, infatti, costituisce un costo per il pagamento di un servizio e non di costo di lavoro.
Viceversa, il suddetto corrispettivo rileva ai fini della verifica della fruibilità dell'esenzione IRES pari alla quota IRAP, computata a conto economico, per la quale è richiesto che l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non sia inferiore al 50% (o al 25%) dell'ammontare complessivo di tutti i costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie (art. 11 DPR 601/73).
Ris. AE 28 ottobre 2011 n. 104/E

Modello F24 per tutti

Anche registro, bollo e ipo-catastali

In Gazzetta Ufficiale il decreto che estende le modalità di versamento tramite modello F24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonchè ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale.
L’estensione - in un’ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e di complessiva razionalizzazione dei sistemi di pagamento, risponde all’esigenza di ampliare le tipologie di tributi che possono essere versati con modello F24, anche in via telematica.
Il termine e le modalità operative per l'attuazione, anche progressiva, di tale estensione verranno definiti con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Agenzia del Territorio per i tributi e le altre entrate di sua competenza.
(D.M. Ministero economia e finanze 08/11/2011, G.U. 15/11/2011, n. 266)

martedì 15 novembre 2011

Rebus definizione liti sui pregressi dinieghi di condono

Per la circolare 48 niente sanatoria, ma la Cassazione pare di diverso avviso, visto che occorre vagliare la natura «impositiva» dell’atto
/ Alfio CISSELLO
La circolare 48 del 2011 dell’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 4.13, si è pronunciata in merito alla possibilità di definire cause relative a precedenti dinieghi di condono, o, comunque, relative a contenziosi sorti sull’interpretazione delle varie leggi condonistiche.
Si pensi alle diverse forme premiali contemplate dalla L. 289/2002: non è poi così raro che i contribuenti, oggi, abbiano una causa relativa a un diniego di definizione della lite pendente, a un diniego di rottamazione dei ruoli (in tal caso, è frequente la questione interpretativa circa il perfezionamento della definizione) o a cartelle di pagamento concernenti le dichiarazioni di condono.
Confermando l’impostazione fatta propria con la circolare 12 del 2003, l’Agenzia delle Entrate afferma che le liti su precedenti sanatorie, in sostanza, non sono mai definibili.
In base alla visione ufficiale, non rientrano nella sanatoria “le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate e neppure le liti connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovvero l’esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata”. A sostegno di tale tesi viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione 3 ottobre 21328, senza però tenere nella dovuta considerazione le altre pronunce della Suprema Corte di segno opposto.
In base all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, sembra che il carattere condonabile della lite dipenda non dal fatto che questa sia relativa a un precedente condono, ma dalla natura “impositiva” del provvedimento impugnato.
La Suprema Corte ha più volte sostenuto che sono definibili le liti relative a provvedimenti ove si controverte sull’interpretazione/applicazione della legge di condono (Cass. 20573/2005, Cass. 7 aprile 2006 n. 8275; Cass. 12 aprile 2006 n. 8591; Cass. 4 novembre 2008 n. 26457).
La circolare non analizza tutte le sentenze
Coerentemente, sono state escluse dalla definizione delle liti pendenti le cause relative alla mera liquidazione di dichiarazioni integrative presentate per fruire di precedenti condoni, in quanto l’atto impositivo aveva funzione semplicemente liquidatoria (Cass. 29 settembre 2004 n. 19507).
In senso contrario, almeno apparentemente, Cass. 3 ottobre 2006 n. 21328, citata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 48/2011, il cui principio è stato ribadito da Cass. SS.UU. 25 luglio 2007 n. 16412, secondo cui “non si dà condono tributario di condono tributario”, siccome la legislazione condonistica è di per sé eccezionale, e ammettere la definizione di una causa relativa a un precedente condono si concretizzerebbe in un’eccezione di secondo grado.
Un’ulteriore questione si porrebbe, comunque, per la determinazione del valore della lite: se si tratta di cartella di pagamento o di provvedimenti simili non dovrebbero sorgere problemi, ma per le comunicazioni di diniego, come nel caso della rottamazione dei ruoli, la questione dovrebbe essere contestualizzata.
La potenziale incertezza sulla sanabilità della lite induce a prestare attenzione ai vari termini processuali, siccome essi, ove il giudice investito del ricorso contro il diniego di condono ritenesse tale processo non condonabile, non risulterebbero sospesi.

lunedì 14 novembre 2011

Cedolare secca, acconti entro il 30 novembre

 
Ai fini del versamento, occorre distinguere i contratti a seconda della loro decorrenza e in base all’ammontare dell’acconto
Si avvicina la scadenza del 30 novembre per gli acconti sulla cedolare secca.
Entro tale data dovrà essere corrisposto:
- il 100% dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011 in relazione ai contratti con decorrenza tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011, ovvero in relazione ai contratti già in corso al 31 maggio 2011 se l’acconto è di importo inferiore a 257,52 euro;
- la seconda rata (il 60% dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011) per i contratti in corso al 31 maggio 2011, ove l’acconto sia di ammontare pari o superiore a 257,52 euro.
Si ricorda che la misura dell’acconto da corrispondere per il 2011 è stata fissata nell’85% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 (art. 3 comma 4 del DLgs. 23/2011). Trattandosi del primo anno di applicazione della cedolare, gli acconti non potranno essere determinati con il metodo storico, ma dovrà utilizzarsi il metodo previsionale. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 1° giugno 2011 n. 26, anche per il 2011 trovano applicazione le regole ordinarie per quanto concerne il versamento degli acconti.
Al fine di liquidare la cedolare secca dovuta in acconto per il periodo d’imposta 2011, è opportuno distinguere i contratti in funzione della loro decorrenza, in tre tipologie:
- contratti già in corso al 31 maggio 2011;
- contratti con decorrenza compresa tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011;
- contratti che decorrono dal 1° novembre 2011.
Per quanto concerne i contratti di locazione che, alla data del 31 maggio 2011, risultavano già in corso (ovvero già scaduti o risolti volontariamente), l’acconto della cedolare secca dovuta per il 2011:
- se di ammontare complessivo pari o superiore a 257,52 euro, doveva essere suddiviso e versato in due rate. La prima, di importo pari al 40% dell’acconto (ossia al 34% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 per contratti di locazione non concordati), da corrispondere entro il 6 luglio 2011 (ovvero dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda, di importo pari al 60% dell’acconto (ossia al 51% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 per contratti di locazione non concordati), da corrispondersi entro il 30 novembre 2011;
- se inferiore a 257,52 euro, invece, l’ammontare complessivo degli acconti dovuti a titolo di cedolare secca per il 2011 in relazione a tutti tali contratti (85% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011) deve essere versato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011.
Inoltre, se l’importo su cui calcolare l’acconto in relazione a tali contratti non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare.
Invece, per i contratti con decorrenza compresa tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011, l’ammontare complessivo degli acconti della cedolare secca dovuta per il 2011 deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011, ancorché di importo pari o superiore a 257,52 euro. Anche in tal caso, se l’importo su cui calcolare l’acconto in relazione a tali contratti non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare.
Infine, per i contratti che decorrono dal 1° novembre 2011, l’acconto non è dovuto e la relativa imposta sostitutiva dovuta per il 2011 sarà regolata a saldo nel 2012.
In alcuni casi, va inviata anche la raccomandata al conduttore
Infine, si ricorda che, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 26/2011, il 30 novembre 2011 configura anche la data ultima entro la quale inviare al conduttore la lettera raccomandata con la quale il locatore rinuncia all’aggiornamento del canone, per quanto riguarda i contratti scaduti o risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7 aprile 2011, se l’acconto della cedolare secca è da corrispondere in un’unica rata.

sabato 12 novembre 2011

Definizione delle liti: la Cassazione si pronuncia sul giudizio di rinvio

Di Alfio CISSELLO


Disattesa la tesi sostenuta dall’Agenzia nella circ. 48/2011, ma accolta quella fatta valere nel ricorso per Cassazione
La Cassazione (sentenza n. 23596 di ieri) si è pronunciata su un aspetto molto complicato della definizione delle liti pendenti: la quantificazione delle somme da versare nel caso di sentenza di cassazione con rinvio.
I fatti di causa si riferiscono alla definizione delle liti di cui all’art. 16 della L. 289/2002, ma valgono anche per la sanatoria introdotta dal DL 98/2011, i cui versamenti vanno eseguiti al massimo entro il prossimo 30 novembre. Entrambe le norme prevedono che i versamenti vanno eseguiti, salvo il caso delle liti di valore sino a 2.000 euro, per le quali c’è la somma fissa di 150 euro: sulla base del 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Ufficio nell’ultima pronuncia resa alla data della domanda di sanatoria; sulla base del 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima pronuncia resa alla data della domanda di sanatoria; sulla base del30% del valore della lite, ove, alla medesima data, “la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito”.
Riepilogando lo svolgimento del processo, un contribuente proponeva ricorso contro un accertamento, la Provinciale lo accoglie, l’Ufficio presenta appello, e la Regionale lo accoglie, ribaltando la sentenza di prime cure. La sentenza della Regionale è stata peròcassata con rinvio dalla Suprema Corte, in quanto la segreteria della Regionale non aveva debitamente comunicato la data di udienza, per cui la sentenza era nulla per violazione del contraddittorio. Nelle more del termine per la riassunzione, il contribuente decide di avvalersi della definizione della lite pendente, e computa le somme in base al 10% del valore della lite, siccome la sentenza di cassazione con rinvio ha annullato la sentenza della Regionale, e allora “rimaneva in piedi” quella di primo grado, che aveva accolto il ricorso (da qui la debenza in base al 10%). L’Ufficio ha opposto il diniego di condono, il contribuente lo ha impugnato, e in entrambi i gradi di merito egli ha vinto (per il primo grado di merito, si veda la sentenza della C.T. Prov. Torino 25/13/2004).
Il ricorso per Cassazione proposto dall’Ufficio è stato però accolto. Va premesso che la posizione dell’Agenzia (circ. 12/2003 § 11.6.10; circ. 48/2011 § 8.2) è diversa da quella della Cassazione: in base alla versione ufficiale, nel giudizio di rinvio si computano le somme sempre in base al 30% del valore della causa, posto che “la pronuncia di rinvio favenire meno quelle precedenti”. La Cassazione, in sostanza, pare condividere questo ragionamento, pervenendo però a conclusioni diverse, siccome, se è vero che la sentenza di cassazione con rinvio pone nel nulla le precedenti, “la sentenza di primo grado e la sentenza di appello si trovano sempre esattamente nella stessa condizione di inefficacia, di impossibilità di reviviscenza”. Quindi, è da disattendere la tesi dei giudici di merito, in forza della quale, siccome la sentenza di cassazione con rinvio, nel caso di nullità della sentenza di secondo grado per motivi processuali (la questione sarebbe diversa se la Cassazione avesse cassato con rinvio enunciando il principio di diritto, c.d. “rinvio prosecutorio”), ha travolto la sentenza di secondo grado, occorre fare riferimento alla pronuncia di primo grado, e allora le somme sarebbero dovute, a seconda dei casi, al 10% o al 50%.
È altrettanto da disattendere la tesi che considera le somme dovute al 30% (sostenuta come visto dall’Agenzia), posto che tale ipotesi, come detto dalla norma, concerne solo i processi pendenti in primo grado, “ed è da escludersi che il giudizio di rinvio sia un giudizio di primo grado”. Le altre ipotesi ex art. 16 della L. 289/2002 fanno riferimento “all’ultima pronuncia giurisdizionale resa sul merito”, e tale non può essere quella resa dalla Cassazione, che ha cassato per motivi processuali (alle stesse conclusioni si dovrebbe pervenire se fosse stata la Regionale ad annullare la sentenza di primo grado): nella specie, quindi, si deve fare riferimento alla sentenza della Regionale, ove il contribuente era soccombente, da qui la debenza delle somme al 50%.
Un dubbio interpretativo si potrebbe porre nel caso in cui la Suprema Corte cassasse con rinvio enunciando il principio di diritto, per violazione di legge sostanziale.
Dalla sentenza commentata emerge dunque il seguente quadro: se la Cassazione cassa con rinvio per motivi processuali (ad es., omissione della comunicazione di udienza), occorre fare riferimento all’ultima pronuncia resa sul merito, siccome tale non è quella di Cassazione, verrebbe da dire quella della Regionale, almeno nella maggior parte dei casi; se la Cassazione cassa con rinvio enunciando il principio di diritto, anche se occorrerebbe un’ulteriore conferma della Cassazione, sarebbe bene fare riferimento alla sentenza della Cassazione stessa (su tale aspetto, pare che in questo senso si sia pronunciata Cass. 6191/2006); se la Regionale annulla per motivi processuali ai sensi dell’art. 59 del DLgs. 546/92, si dovrebbe far riferimento alla sentenza della Provincialeresa sul merito (la situazione sarebbe analoga alla sentenza di cassazione con rinvio per motivi processuali, ove occorre riferirsi alla sentenza della Regionale).

giovedì 10 novembre 2011

La panoramica sui provvedimenti fiscali

Una sintesi degli ultimi provvedimenti in tema di fisco.

Chiusura agevolata delle liti fiscali, la domanda è on line È pronto il software per inviare la domanda di chiusura delle liti minori con il Fisco. Il programma che consente di compilare e presentare online, entro il 2 aprile 2012, la domanda di definizione delle controversie pendenti fino a 20mila euro è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia. Resta comunque ferma la prima scadenza del 30 novembre 2011 per versare, in unica soluzione, l’importo agevolato utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 8082).
Il ricorso alla definizione agevolata è possibile solo per le liti fiscali, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, di valore non superiore a 20 mila euro e pendenti al 1° maggio 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio. Inoltre, le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Così come sono sospesi, per lo stesso arco di tempo, i termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, inclusi i termini per la costituzione in giudizio.
(www.agenziaentrate.gov.it. all’interno della sezione “Strumenti”)


Sospensione degli adempimenti fiscali per il sisma d’AbruzzoAdempimenti tributari congelati fino al 31 dicembre 2011 per i contribuenti che hanno beneficiato della sospensione degli obblighi fiscali in seguito al sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia indica le modalità da seguire per la ripresa degli adempimenti, come previsto dal D.L. 78/2010, per i contribuenti con domicilio fiscale nei Comuni del cratere del sisma, aggiornando la ripresa dalla vecchia data del 31 gennaio 2011 al 31 dicembre prossimo. Il nuovo termine vale soltanto per gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti. Per questi ultimi, infatti, è confermata la vecchia scadenza, fissata dal D.L. 78/2010 e dal D.P.C.M. 4 agosto 2011.Tutte le modalità da seguire per l’esecuzione degli adempimenti rimangono quelle indicate nel provvedimento delle Entrate del 23 novembre 2010.
(Direttore dell’Agenzia delle entrate, provv. 2 novembre 2011)


Detrazione IRPEF 36%, eliminata la comunicazione di inizio lavori Chi si avvale della detrazione IRPEF del 36%, non è più obbligato a inviare con raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara, ma deve ricordarsi di conservare ed esibire a richiesta degli uffici alcuni specifici documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 novembre. Il contribuente deve invece inserire i dati relativi all’immobile direttamente nella dichiarazione dei redditi. È previsto, tuttavia, l’invio della comunicazione preventiva di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale, quando obbligatorio.
(Direttore dell’Agenzia delle entrate, provvedimento 3 novembre 2011)


Nuova addizionale erariale per le auto Tempi, destinatari ed esenzioni per il pagamento della nuova addizionale alle tasse automobilistiche per i veicoli con potenza superiore a 225 kilowatt. In particolare, non devono versare l’addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e chi usufruisce di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. Il pagamento per i veicoli iscritti al PRA alla data del 6 luglio 2011, mentre per i veicoli immatricolati dal 7 luglio al 31 dicembre 2011 il termine per il versamento è fissato al 31 gennaio 2012.
Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in una circolare che illustra i casi di esenzione e le modalità di pagamento della nuova addizionale alle tasse automobilistiche introdotta dal D.L. 98/2011.
(Agenzia delle entrate, circ. n. 49/E, 8 novembre 2011)


In rete il modello per comunicare i dati del domicilio I contribuenti potranno utilizzare un nuovo modello per indicare un indirizzo, diverso da quello del proprio domicilio fiscale, presso cui ricevere la notifica degli atti del Fisco. La nuova comunicazione recepisce le ultime disposizioni inserite nel DPR 600/1973, viaggia sia per posta sia via web e il suo uso diventerà obbligatorio a partire dal 2 gennaio prossimo. Nel frattempo, per diffondere questa novità tra i contribuenti e consentire loro di prendere dimestichezza con la nuova procedura, la comunicazione è già disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
(www.agenziaentrate.gov.it. dal 2 novembre 2011)

mercoledì 9 novembre 2011

Ex minimi alla prova degli studi di settore

I requisiti tradizionali per il regime agevolato, malgrado la fuoriuscita dallo stesso, potrebbero «escludere» dagli studi per marginalità economica
I soggetti che fruiscono del regime dei contribuenti minimi sonoesclusi dagli studi di settore per disposizione di Legge (art. 1, comma 113 della L. 244/2007). Pertanto, tali soggetti sonoesonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e non sono soggetti agli accertamenti basati su tale strumento.
La loro posizione muta in caso di fuoriuscita dal regime agevolato, ipotesi che determina l’assoggettamento agli studi di settore.
Tale effetto si verifica anche nel caso in cui l’esclusione dal regime sia stata determinata, a partire dal 2012, a causa della carenza, in capo al soggetto, dei nuovi requisiti di accessoal regime introdotti dall’art. 27 del DL 98/2011 ed ancorché il soggetto abbia la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste in caso di possesso dei vecchi requisiti per essere considerato un “minimo”.
Al riguardo, si ricorda che, fermi restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, tali contribuenti sono:
- esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
- esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA previsti dal DPR 100/98;
- esenti da IRAP.
Ciò premesso, non è da escludere che gli ex contribuenti minimi che hanno la possibilità di fruire delle predette agevolazioni possano evitare l’applicazione dello studio di settore. In considerazione dei particolari e stringenti limiti imposti per la fruizione del regime, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 73 del 2007 (§ 3.2.2), aveva chiarito che, per i contribuenti minimi che decidevano di optare per il regime ordinario, era possibile ipotizzare la sussistenza di situazioni di marginalità economica, idonee a giustificare, in sede di contraddittorio, l’eventuale risultato di non congruità rispetto agli studi di settore (ad esempio, per le ridotte dimensioni della struttura aziendale, per l’assenza di personale dipendente e collaboratori, perché l’attività d’impresa o di lavoro autonomo è residuale in presenza di altri redditi di pensione, di lavoro dipendente, ecc.).
Sebbene il chiarimento sia stato reso prima delle modifiche che hanno coinvolto il regime agevolato, non si vede la ragione per discostarsi da quanto sopra, posto che i soggetti coinvolti, in quanto potrebbero fruire delle agevolazioni sopra indicate, continuano a possedere i tradizionali requisiti per essere “minimo”.
Verifiche caso per caso
Fermo restando che sul punto sarebbe in ogni caso preferibile una conferma ufficiale, il contribuente non può ritenersi automaticamente escluso dallo studio, occorrendo, comunque, un esame della propria situazione personale ed economica per verificare l’eventuale sussistenza delle condizioni di marginalità economica, da indicare negli appositi campi al momento della compilazione del modello studi di settore.

martedì 8 novembre 2011

Definibili le liti sul canone RAI, ma non quelle sui contributi INPS

Non sanabili le cause sulle sanzioni per «lavoro nero», nonostante la parte in causa sia l’Agenzia delle Entrate
La sanatoria delle liti pendenti introdotta dal DL 98/2011 può concernere, come detto varie volte, ogni atto di imposizione, a condizione che il valore della lite non sia superiore a 20.000 euro. Per “atto di imposizione” si intende un provvedimento che contesti, per le più varie ragioni, una maggiore imposta, quindi un atto che non abbia valore semplicemente liquidatorio.
Con la circolare n. 48 del 2011 sono stati chiariti vari aspetti sui provvedimenti definibili, alcuni dei quali già esaminati in precedenti interventi.
A parte le ordinarie imposte amministrate dall’Agenzia delle Entrate (IRES, IRPEG, IRPEF, IVA, IRAP, imposte d’atto), rientrano nella sanatoria anche le liti sul contributo al servizio sanitario nazionale nonché sui bolli auto, a condizione che siano dovuti da contribuenti residenti in Regioni a statuto speciale.
Tra le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate si ricorda l’affermazione secondo cui è definibile la lite sul canone RAI, a patto che, ovviamente, non si tratti di provvedimenti aventi una finalità liquidatoria; infatti, al paragrafo 4.11 della circolare, si legge che la possibilità di sanatoria sussiste a condizione che non si tratti di semplici omessi versamenti.
Ove la causa sia definibile, si rammenta che, per le liti di valore non superiore a 2.000 euro, si paga sempre una somma fissa di 150 euro, per cui la definizione può rivelarsi conveniente. Per valore della lite, tra l’altro, si intende l’importo dell’imposta contestata in primo grado, al netto degli interessi e delle sanzioni amministrative collegate al tributo.
Invece, è chiaro che la definizione delle liti pendenti non può trovare applicazione per i contributi e premi previdenziali, visto che si tratta di entrate aventi natura contributiva e non fiscale e, inoltre, sono amministrate da enti diversi dall’Agenzia delle Entrate, come l’INPS.
Per i contributi c’è un altro procedimento
Il Legislatore, con il DL 98/2011, ha introdotto una definizione circoscritta alle liti fiscali, quindi va da sé che i contributi previdenziali esulano da ciò, visto che inoltre le relative liti non possono essere radicate dinanzi alla giustizia tributaria, ma dinanzi al giudice ordinario (per la stessa ragione, non possono essere definite la cause sulle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate, se non hanno natura fiscale, come quelle sul cosiddetto “lavoro nero”).
Il fatto che talvolta negli avvisi di accertamento siano indicati i contributi previdenziali (in quanto determinati, come le imposte, nell’ambito del modello UNICO) non ha rilievo, posto che i contributi non sono richiesti dall’Agenzia delle Entrate, ma indicati per finalità meramente informativa.
Non a caso, il procedimento amministrativo per la contestazione dei maggiori contributi dovuti per effetto della più elevata imposta richiesta segue altre vie, disciplinate ora dall’art. 30 del DL 78/2010, che ha introdotto, sulla falsariga di ciò che avviene per le imposte sui redditi e per l’IVA, l’atto di addebito “esecutivo”.

sabato 5 novembre 2011

Studi di settore solo presunzione semplice

A dispetto di alcune pronunce di merito di segno opposto, la Cassazione conferma e ribadisce l’orientamento sancito nel 2009 dalle Sezioni Unite
La Cassazione ha ribadito la natura di mera presunzione semplice dei risultati derivanti dagli studi di settore e dai parametri contabili. Con l’ordinanza n. 23015 di ieri, 4 novembre 2011, infatti, la Suprema Corte ha riconfermato l’orientamento affermato nel 2009 dalle Sezioni Unite (cfr. sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009), sottolineando che i risultati degli studi di settore e dei parametri costituiscono presunzioni semplici, insufficienti, da soli, a legittimare l’accertamento di maggiori ricavi o compensi.
A tal proposito, si ricorda che, su Eutekne.info, abbiamo avuto occasione di esaminare alcune pronunce delle Commissioni tributarie che, sostenendo la natura di presunzione qualificata dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli studi di settore, legittimavano gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate sulla base di questi soli risultati, indipendentemente dalla valutazione delle caratteristiche particolari della situazione economica evidenziata dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo e senza effettuare ulteriori verifiche.
A dispetto di tali pronunce, la Cassazione è nuovamente intervenuta con l’ordinanza di ieri.
Il ricorso in Cassazione era stato presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento in quanto l’ufficio aveva applicato in maniera automatica i risultati dei parametri contabili, senza nemmeno tenere conto della “realtà reddituale dell’accertato, realtà che in effetti ha condotto in breve tempo alla cessazione dell’attività e alla restituzione al Comune della licenza commerciale senza che sia stato possibile procedere neppure ad una cessione a qualsiasi titolo dell’azienda”.
Nell’ordinanza, la Cassazione censura entrambi i motivi di impugnazione basati sull’“autosufficienza dei soli parametri” a fondare l’accertamento annullato e, condividendo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, ribadisce che:
- la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici;
- i caratteri di gravità, precisione e concordanza della presunzione possono essere acquisiti solo in sede di contraddittorio, adattando i risultati presunti all’effettiva situazione del contribuente;
- la motivazione dell’avviso di accertamento non può limitarsi a rilevare lo scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard e delle ragioni per le quali sono disattese le contestazioni del contribuente emerse in contraddittorio.
La giurisprudenza di merito dovrebbe conformarsi a tale orientamento
Dato questo ulteriore intervento del giudice di legittimità nella stessa direzione tracciata dalle Sezioni Unite, sarebbe opportuno che anche la giurisprudenza di merito ancora di segno opposto si conformasse a tale orientamento, quantomeno consentendo ai contribuenti di risparmiare lunghi e costosi procedimenti giudiziari.

venerdì 4 novembre 2011

Obbligo di conservazione della documentazione per la detrazione del 36%

L’Agenzia elenca quali documenti custodire dopo la soppressione della comunicazione preventiva a Pescara
Coloro che, beneficiando dell’agevolazione IRPEF del 36% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, non sono più obbligati a inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara devono conservare la documentazione elencata dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 2 novembre 2011, pubblicato ieri.
In relazione alla detrazione in questione (introdotta dall’art. 1 della L. n. 449/1997), l’art. 7, comma 2, lett. q) e r) del Decreto Sviluppo (DL n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011) ha soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara e l’obbligo di indicare distintamente, nelle fatture relative ai lavori agevolati, il costo della manodopera.
Per quanto concerne l’eliminazione della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, infatti, è stato modificato l’art. 1 comma 1 lett. a) del DM 18 febbraio 1998 n. 41, ai sensi del quale, al fine di poter fruire della detrazione, il contribuente deve obbligatoriamente indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati che prima erano contenuti nella comunicazione di inizio lavori. Si tratta dei dati catastali identificativi dell’immobile oggetto di intervento, degli estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione) nel caso in cui i lavori, anziché dal possessore, siano effettuati dal detentore (es. conduttore); e, infine, degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. In aggiunta, il sopracitato articolo 1 prevede sia obbligatorio conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, i documenti indicati dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 2 novembre 2011.
Nello specifico, devono essere conservate:
- le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) oppure, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ove sia indicata la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi eseguiti rientrano fra quelli agevolabili;
- la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- la ricevuta di pagamento dell’ICI (se dovuta);
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal detentore, se diverso dai familiari residenti.
Per le spese del 2011, obbligo di conservazione fino al 2016
Oltre ai documenti sopraelencati, è necessario conservare la comunicazione preventiva di inizio lavori inviata all’Azienda sanitaria locale (ASL), quando obbligatorio.
Infine, così come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del DM n. 41/1998, devono essere conservate le fatture e le ricevute fiscali (o altra idonea documentazione fiscale, quale ad esempio le ricevute con bollo) e i bonifici di pagamento, fino allo spirare del termine previsto dall’art. 43 del DPR n. 600/1973 per l’azione di accertamento. A tal proposito, si ricorda che, con riferimento alle spese sostenute nel 2011 (che saranno iscritte nella dichiarazione dei redditi inviata nel 2012), la relativa documentazione dovrà essere conservata sino al 2016.

martedì 1 novembre 2011

Non è tardivo il versamento senza la maggiorazione

Per la Provinciale di Torino, se ci si avvale del differimento dei 30 giorni, il mancato pagamento non fa venir meno la tempestività dell’adempimento
Il mancato pagamento della maggiorazione dello 0,4%, nei casi in cui ci si avvalga del differimento di trenta giorni degli ordinari termini di versamento, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del DPR 435/2001, non comporta il venir meno dellatempestività dell’adempimento sull’intero ammontare dell’imposta versata.
Questa, in sintesi, la conclusione cui perviene la XV sezione della Commissione tributaria provinciale di Torino, nella sentenza n. 102/15/11.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui le imposte dovute, come risultanti dalla relativa dichiarazione successivamente presentata, ammontino a 100.000 euro e vengano versate in tal misura entro il termine differito del 16 luglio, quando invece l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% avrebbe implicato un versamento di 100.400 euro.
Come si comportano in questo caso gli uffici?
In assenza di indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, il comportamento degli uffici rischia di finire per attestarsi su una posizione di prudenziale (dal loro punto di vista) formalismo, volto a ravvisare gli estremi non soltanto di un omesso versamento di 400 euro, ma anche di un tardivo versamento di 100.000 euro, applicando le sanzioni del 30% sull’intero importo.
Questo è infatti ciò che è accaduto anche nel caso da cui si è originato il contenzioso sfociato nella richiamata sentenza 102/15/11 della Commissione tributaria provinciale di Torino.
In verità, come conferma la sentenza in commento, con la quale è stato accolto il ricorso del contribuente, nell’istante in cui la norma differisce il termine di 30 giorni, il versamento effettuato entro tale più ampio termine dovrebbe sempre potersi consideraretempestivo, seppure ovviamente non riferibile per il suo intero ammontare alle imposte dovute (quali risultanti dalla dichiarazione poi presentata), bensì:
- solo per il 99,6% del suo ammontare riferibile alle imposte dovute (nell’esempio pari a 99.601,59 euro);
- e per il restante 0,4% del suo ammontare riferibile alla correlata maggiorazione sulle imposte versate entro il più ampio termine ammesso (nell’esempio pari a 308,51 euro).
Così ragionando, il versamento non può essere considerato tardivo per 100.000 euro ed omesso per 400 euro, con applicazione delle sanzioni del 30% sull’intero importo di 100.400 euro, bensì va considerato insufficiente, ma tempestivo per 99.601,59 euro e omesso per 400 euro (pari a 398,41 euro di minori imposte versate più 1,59 euro di correlata maggiorazione), con applicazione delle sanzioni del 30% soltanto su questa parte.
Una soluzione interpretativa che, oltre ad apparire tutt’altro che impercorribile sulla base della lettera delle norma, appare secondo i giudici piemontesi assai più in linea ai principi dettati dal comma 1 dell’art. 10 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), per quel che concerne la tutela della buona fede del contribuente in presenza di errori da quest’ultimo compiuti.
La citata pronuncia giurisprudenziale conferma e rafforza l’impostazione che già avevamo avuto modo di ritenere maggiormente condivisibile sul punto, in occasione di un precedente intervento relativo alla medesima fattispecie.
Sul punto, sarebbe opportuna una direttiva ufficiale agli uffici periferici
Come allora e, alla luce dell’autorevole conferma giurisprudenziale, con ancora maggiore convinzione di allora, si ribadisce che sul punto sarebbe sicuramente opportuna unadirettiva ufficiale a tutti gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare che il contribuente finisca sempre di più stritolato dalla morsa di interpretazioni del diritto esasperatamente formalistiche quando riguardano meri adempimenti ed esasperatamente sostanzialistiche quando si fondano su principi generali alquanto astratti come l’abuso del diritto.