Salta l’obbligo di indicare i rapporti finanziari in dichiarazione e spunta un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero
Parte oggi pomeriggio l’esame, all’Aula del Senato, del Ddl. n. 2887 di conversione del DL n. 138/2011. L’approvazione degli emendamenti in Commissione Bilancio, due giorni fa, ha, ancora una volta, modificato il pacchetto di misure di lotta all’evasione su cui ha deciso di puntare il Governo.
Innanzitutto, per ciò che concerne le misure per incentivare la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento, è stata modificata, per evitare eventuali contrasti con la normativa sulla privacy, quella relativa alla pubblicazione, sul sito del Comune, delle dichiarazioni dei redditi: il testo, infatti, precisa che tali dati potranno essere pubblicati, ma in forma aggregata (si veda “Dichiarazioni dei redditi on line, ma in forma aggregata” di oggi).
Inoltre, un periodo introdotto all’art. 11, comma 11 del DL n. 138/2011 prevede che i Comuni potranno stabilire aliquote dell’IVA sul reddito delle persone fisiche differenziate solo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli definiti dalla legge statale, e che resta fermo che la soglia di esenzione di cui all’art. 1, comma 3-bis del DLgs. n. 360/98, è stabilita in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e va intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale non è dovuta.
In materia di entrate, poi, non è stata approvata la norma che prevedeva l’indicazione dei rapporti finanziari in dichiarazione dei redditi, ma in base al nuovo testo l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare analisi preventive all’accertamento su tali rapporti dei contribuenti.
Tra le altre novità, figura il recupero del condono del 2002. Agenzia delle Entrate ed Equitalia, infatti, per recuperare le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi di condoni e sanatorie di cui alla L. n. 289/2002, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all’avvio, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi 30 giorni, Equitalia provvederà ad avviare ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.
In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro tale termine, la misura prevede una sanzione pari al 50% delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l’accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono.
Un emendamento approvato in Commissione introduce, poi, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer e altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3,00 euro. L’imposta non sarà dovuta per i trasferimenti effettuati verso i Paesi dell’Unione Europea; sono inoltre esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
In materia, invece, di razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali, una delle norme introdotte riguarda l’organo di revisione dei conti degli enti locali. Dal primo rinnovo dell’organo successivo all’entrata in vigore della legge, infatti, i revisori verranno scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al DLgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Un decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilirà poi criteri per l’inserimento degli interessati in tale elenco, nel rispetto del rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli Albi e Registri e popolazione di ciascun Comune; previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali; possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.
Infine, oltre a essere stato “ripristinato” il SISTRI, sono state inserite alcune piccole norme, come il salvataggio di taxi e servizi di noleggio dalle misure di liberalizzazione, l’eliminazione della norma sull’apertura libera dei negozi, che resta solo per le città turistiche e d’arte, e il rinvio della riorganizzazione del CNEL a un DPCM
PAOLO MARTUFI - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti. Mi occupo di assistenza e consulenza contabile e fiscale, contenzioso tributario, amministrazioni societarie, consulenze tecniche di parte. Iscritto all'Albo di Roma al n.AA_005018
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martedì 6 settembre 2011
lunedì 5 settembre 2011
Via libera in commissione alla manovra: conti correnti fuori dal 730, redditi online senza nomi
Via libera della Commissione Bilancio del Senato alla manovra di Ferragosto. Il decreto, modificato, approderà da martedì all'Aula di Palazzo Madama. L'assemblea ha tempo fino a sabato per l'ok definitivo, poi il provvedimento passerà alla Camera.
Le modifiche: conti correnti fuori dal 730. I conti correnti e i rapporti finanziari non dovranno essere più indicati nella dichiarazione dei redditi. In commissione Bilancio è stato, infatti, approvato un sub-emendamento della maggioranza che fa marcia indietro sull'obbligo appena introdotto da un emendamento del Governo controfirmato dal relatore Antonio Azzollini.
Anche la pubblicazione online dei modelli 730 e Unico viene depotenziata, in quanto un altro sub-emendamento approvato in serata dispone che i dati dei contribuenti siano messi online dai Comuni solo in versione "aggregata", per categorie. Probabilmente come già avviene per le statistiche fiscali del Dipartimento delle Finanze. Nessuna gogna mediatica per gli evasori, quindi.
Norme anti-evasione confermate
Viene precisato invece che i controlli sui conti correnti bancari da parte dell'amministrazione fiscale potranno essere eseguiti anche in via preventiva e non solo in caso di accertamento. Oltre i tre milioni di euro di imposta evasa o non versata scatterà lo stop alla sospensione del carcere che il giudice sinora poteva ordinare nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni.
Aliquota al 40% sugli utili delle "Bcc"
«Sono stati ritirati gli emendamenti che escludevano le Banche di credito cooperativo dalla stretta fiscale sulle coop», ha reso noto il relatore della manovra in commissione Bilancio del Senato, Antonio Azzollini, in riferimento agli emendamenti presentati da Lega e Pdl che salvavano le Bcc dall'aumento dal 30 al 40% del peso degli utili nella formazione della base imponibile delle cooperative. I due emendamenti dovrebbero essere trasformati in ordini del giorno. Per Azzollini gli introiti della norma sui money transfert, che avrebbero dovuto coprire le due modifiche ora ritirate, andranno a migliorare i saldi della manovra.
Le modifiche: conti correnti fuori dal 730. I conti correnti e i rapporti finanziari non dovranno essere più indicati nella dichiarazione dei redditi. In commissione Bilancio è stato, infatti, approvato un sub-emendamento della maggioranza che fa marcia indietro sull'obbligo appena introdotto da un emendamento del Governo controfirmato dal relatore Antonio Azzollini.
Anche la pubblicazione online dei modelli 730 e Unico viene depotenziata, in quanto un altro sub-emendamento approvato in serata dispone che i dati dei contribuenti siano messi online dai Comuni solo in versione "aggregata", per categorie. Probabilmente come già avviene per le statistiche fiscali del Dipartimento delle Finanze. Nessuna gogna mediatica per gli evasori, quindi.
Norme anti-evasione confermate
Viene precisato invece che i controlli sui conti correnti bancari da parte dell'amministrazione fiscale potranno essere eseguiti anche in via preventiva e non solo in caso di accertamento. Oltre i tre milioni di euro di imposta evasa o non versata scatterà lo stop alla sospensione del carcere che il giudice sinora poteva ordinare nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni.
L'emendamento aggiunto al pacchetto fiscale presentato dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, è stato approvato dalla commissione con una modifica dove si precisa che la novità non è retroattiva.
Vengono inoltre abbassate le soglie di evasione fiscale oltre le quali scatta la reclusione. Nel caso di dichiarazione fraudolenta la pena per cui è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, scatta se si evade oltre i 30mila euro (erano 150 milioni delle vecchie lire). Cambiano anche i termini di prescrizione per i reati fiscali che sono elevati di un terzo - anche questi termini di prescrizione più ampi avranno un'applicazione non retroattiva - e gli sconti sulle pene nel caso di conciliazione mediante pagamento che passano dalla metà ad un terzo.
Vengono inoltre abbassate le soglie di evasione fiscale oltre le quali scatta la reclusione. Nel caso di dichiarazione fraudolenta la pena per cui è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, scatta se si evade oltre i 30mila euro (erano 150 milioni delle vecchie lire). Cambiano anche i termini di prescrizione per i reati fiscali che sono elevati di un terzo - anche questi termini di prescrizione più ampi avranno un'applicazione non retroattiva - e gli sconti sulle pene nel caso di conciliazione mediante pagamento che passano dalla metà ad un terzo.
Aliquota al 40% sugli utili delle "Bcc"
«Sono stati ritirati gli emendamenti che escludevano le Banche di credito cooperativo dalla stretta fiscale sulle coop», ha reso noto il relatore della manovra in commissione Bilancio del Senato, Antonio Azzollini, in riferimento agli emendamenti presentati da Lega e Pdl che salvavano le Bcc dall'aumento dal 30 al 40% del peso degli utili nella formazione della base imponibile delle cooperative. I due emendamenti dovrebbero essere trasformati in ordini del giorno. Per Azzollini gli introiti della norma sui money transfert, che avrebbero dovuto coprire le due modifiche ora ritirate, andranno a migliorare i saldi della manovra.
giovedì 1 settembre 2011
Responsabilità «limitata» di liquidatori e soci per i debiti della società estinta
Per i liquidatori occorre un’indebita distribuzione di massa attiva o la mancanza della stessa per dolo o colpa
Il liquidatore di una società estinta può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che questi dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore stesso cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva. Nelle società di capitali, inoltre, la successione nel lato passivo delle obbligazioni sociali (dalla società ai soci) non discende affatto dalla mera qualità di socio, ma si fonda sulla percezione, da parte di questo, di quota parte delle attività destinate alla soddisfazione dei creditori sociali.
A precisarlo è il Tribunale di Milano, nella sentenza 8 marzo 2011 n. 3142, in relazione ad un caso in cui il creditore di una srl, in liquidazione dal 2001 e cancellata nel 2008, agiva, ex art. 2495 comma 2 c.c., nei confronti del liquidatore della società e di uno dei soci della srl (in via solidale o alternativa tra loro). Ai sensi della citata disposizione, infatti, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. In particolare, al fine di recuperare il proprio credito, derivante da una sentenza pronunciata in suo favore nel 2006, veniva prodotto in giudizio il primo bilancio di liquidazione della società e si richiedeva l’emissione di un ordine di esibizione dei successivi bilanci.
Il Tribunale rigetta, in primo luogo, la richiesta istruttoria di ordine di esibizione. Questa, infatti, risulta formulata in maniera palesemente “esplorativa”, dal momento che nulla è dedotto in ordine all’effettiva predisposizione e pubblicazione dei bilanci in questione; bilanci che, in ogni caso, lo stesso creditore avrebbe potuto e dovuto acquisire. Sulla base del materiale probatorio dedotto in atti, inoltre, viene rigettata anche la domanda di merito. Come già affermato in giurisprudenza (cfr. Trib. Perugia 17 novembre 2009 e Trib. Milano 24 gennaio 2007), con soluzione condivisa in dottrina, il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che questi dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore stesso cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva. Nel caso di specie, però, il creditore non ha né prospettato né tanto meno provato una condotta del liquidatore causa diretta di danno nei suoi confronti, limitandosi a produrre il primo bilancio di liquidazione dal quale emergeva una situazione di patrimonio netto negativo e la mancanza di poste dell’attivo da cui ragionevolmente attendersi l’emergere di plusvalenze latenti.
Ma l’onere della prova circa l’effettiva sussistenza del fatto costitutivo ovvero della suddetta indebita attribuzione non può che cadere su chi agisce in giudizio. A tali fini è possibile utilizzare un titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società debitrice quando il contenuto della responsabilità dei soci è descritto nel bilancio finale di liquidazione e dal momento che, all’interno del processo di esecuzione, il creditore procedente sarebbe pur sempre chiamato a dimostrare il presupposto della responsabilità stessa ovvero l’entità della quota di liquidazione attribuita al socio. Ma sono proprio questi gli elementi che mancano nel caso di specie, dove il creditore si è limitato a produrre il primo bilancio di liquidazione, richiedendo, ai fini dell’esame degli ulteriori bilanci di liquidazione, un provvedimento istruttorio inammissibile perché tipicamente esplorativo, nel tentativo – sottolinea il Tribunale di Milano – di scoprire se, in ipotesi, dai bilanci in oggetto potessero emergere i presupposti di una successione del socio negli obblighi propri della società estinta.
A precisarlo è il Tribunale di Milano, nella sentenza 8 marzo 2011 n. 3142, in relazione ad un caso in cui il creditore di una srl, in liquidazione dal 2001 e cancellata nel 2008, agiva, ex art. 2495 comma 2 c.c., nei confronti del liquidatore della società e di uno dei soci della srl (in via solidale o alternativa tra loro). Ai sensi della citata disposizione, infatti, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. In particolare, al fine di recuperare il proprio credito, derivante da una sentenza pronunciata in suo favore nel 2006, veniva prodotto in giudizio il primo bilancio di liquidazione della società e si richiedeva l’emissione di un ordine di esibizione dei successivi bilanci.
Il Tribunale rigetta, in primo luogo, la richiesta istruttoria di ordine di esibizione. Questa, infatti, risulta formulata in maniera palesemente “esplorativa”, dal momento che nulla è dedotto in ordine all’effettiva predisposizione e pubblicazione dei bilanci in questione; bilanci che, in ogni caso, lo stesso creditore avrebbe potuto e dovuto acquisire. Sulla base del materiale probatorio dedotto in atti, inoltre, viene rigettata anche la domanda di merito. Come già affermato in giurisprudenza (cfr. Trib. Perugia 17 novembre 2009 e Trib. Milano 24 gennaio 2007), con soluzione condivisa in dottrina, il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che questi dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore stesso cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva. Nel caso di specie, però, il creditore non ha né prospettato né tanto meno provato una condotta del liquidatore causa diretta di danno nei suoi confronti, limitandosi a produrre il primo bilancio di liquidazione dal quale emergeva una situazione di patrimonio netto negativo e la mancanza di poste dell’attivo da cui ragionevolmente attendersi l’emergere di plusvalenze latenti.
Per i soci occorre l’indebita percezione della massa attiva
Resta la domanda nei confronti del socio; ma anche questa viene rigettata. La sentenza in commento, infatti, osserva come, nelle società di capitali, la successione nel lato passivo delle obbligazioni sociali non discenda affatto dalla mera qualità di socio, fondandosi sulla percezione, da parte di questo, di quota parte delle attività destinate alla soddisfazione dei creditori sociali. Vale a dire che è la concreta attribuzione patrimoniale, secondo il bilancio finale di liquidazione, ad implicare, ex lege, l’assunzione in capo al socio anche di una corrispondente quota parte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti. Detta attribuzione rappresenta non solo il “limite”, ma anche il “fondamento” della pretesa che può essere fatta valere dal creditore insoddisfatto. La misura di responsabilità fissata dalla norma, quindi, consegue dalla natura del fatto costitutivo del rapporto ovvero dall’attribuzione “indebita” in favore del socio.Ma l’onere della prova circa l’effettiva sussistenza del fatto costitutivo ovvero della suddetta indebita attribuzione non può che cadere su chi agisce in giudizio. A tali fini è possibile utilizzare un titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società debitrice quando il contenuto della responsabilità dei soci è descritto nel bilancio finale di liquidazione e dal momento che, all’interno del processo di esecuzione, il creditore procedente sarebbe pur sempre chiamato a dimostrare il presupposto della responsabilità stessa ovvero l’entità della quota di liquidazione attribuita al socio. Ma sono proprio questi gli elementi che mancano nel caso di specie, dove il creditore si è limitato a produrre il primo bilancio di liquidazione, richiedendo, ai fini dell’esame degli ulteriori bilanci di liquidazione, un provvedimento istruttorio inammissibile perché tipicamente esplorativo, nel tentativo – sottolinea il Tribunale di Milano – di scoprire se, in ipotesi, dai bilanci in oggetto potessero emergere i presupposti di una successione del socio negli obblighi propri della società estinta.
martedì 30 agosto 2011
Nuovo redditometro: prime convocazioni in autunno
L’Agenzia delle Entrate sta predisponendo nuove comunicazioni per richiedere documentazione su beni, spese e posizione reddituale
In questo intervento mi occupo proprio di quest’ultima attività, che dovrebbe rappresentare il prosieguo di un “embrione” operativo avviato la scorsa primavera con l’invio di alcune decine di migliaia di missive a contribuenti che, con riferimento alperiodo d’imposta 2009, presentavano elementi indice di capacità contributiva, nonché spese apparentemente in contrasto con l’entità del reddito dichiarato.
L’intento, manifesto, del Fisco era quello di indurre i contribuenti a “ravvedersi”, senza tuttavia palesare quale poteva essere la “soglia” di reddito ritenuto congruo, in ragione del fatto che la nuova tabella degli elementi indice di capacità contributiva non era – e non è – disponibile: c’è da dire, però, che l’Amministrazione finanziaria si preoccupò di affermare prontamente che si trattava di una mera campagna “informativa” e di sensibilizzazione e nient’altro.
L’intento, manifesto, del Fisco era quello di indurre i contribuenti a “ravvedersi”, senza tuttavia palesare quale poteva essere la “soglia” di reddito ritenuto congruo, in ragione del fatto che la nuova tabella degli elementi indice di capacità contributiva non era – e non è – disponibile: c’è da dire, però, che l’Amministrazione finanziaria si preoccupò di affermare prontamente che si trattava di una mera campagna “informativa” e di sensibilizzazione e nient’altro.
Ora, però, alle soglie dell’autunno, sembra che sia giunto il momento per la predisposizione di una “fase 2” del rodaggio sul nuovo accertamento sintetico: tant’è che dall’Agenzia delle Entrate è trapelata la circostanza che sono in fase di predisposizione delle comunicazioni, evidentemente diverse da quelle primaverili, mediante le quali gli uffici competenti richiederanno al contribuente, ai sensi dell’art. 32 del DPR n. 600/73,documentazione e informazioni concernenti beni, spese e posizione reddituale.
Essendo ragionevole ipotizzare che gli interessati saranno i medesimi contribuenti che hanno ricevuto in passato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno puntualizzare che, diversamente da quanto accaduto qualche mese fa, l’eventuale “inerzia” del contribuente potrebbe pregiudicare la sua posizione in chiave difensiva.
Non è superfluo sottolineare come il nuovo art. 38 preveda una “doppia griglia” di contatti tra ufficio e contribuente: dapprima la richiesta di documenti ed informazioni, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate il completamento dei dati necessari per la prosecuzione dell’istruttoria; successivamente, ed evidentemente nel caso in cui la documentazione e le giustificazioni addotte non siano ritenute “vincenti” le presunzioni scaturenti dai dati acquisiti, l’invito all’avvio del rituale contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. n. 218/1997.
Pertanto, a differenza della missiva primaverile, che non “impegnava” il contribuente, la richiesta di elementi, dati e notizie che giungerà nelle prossime settimane dovrà essere puntualmente evasa dal contribuente, per non incorrere nelle sanzioni che la legge contempla in caso di “reticenza”.
Pertanto, a differenza della missiva primaverile, che non “impegnava” il contribuente, la richiesta di elementi, dati e notizie che giungerà nelle prossime settimane dovrà essere puntualmente evasa dal contribuente, per non incorrere nelle sanzioni che la legge contempla in caso di “reticenza”.
Il contribuente dovrà soddisfare la richiesta per non incorrere in sanzioni
Su tutte, ed è quella maggiormente dannosa, la “sterilizzazione” di quanto non addotto in risposta alla richiesta del fisco, in ragione del penultimo comma dell’art. 32 del DPR n. 600/1973 il quale stabilisce che “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
Il che significa che, teoricamente, anche la successiva fase di accertamento con adesione per il contribuente potrebbe essere incisa negativamente dal precedente rifiuto di cooperare.
Il che significa che, teoricamente, anche la successiva fase di accertamento con adesione per il contribuente potrebbe essere incisa negativamente dal precedente rifiuto di cooperare.
L’unica via di fuga da una circostanza del genere è allora rappresentata dalla possibilità direndere inoperanti le cause di inutilizzabilità, depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile: ma occorrerà “provare”, e non “ora per allora”, l’impossibilità di adempiere che si era venuta a creare per cause non dipendenti dalla volontà del contribuente.
Ragione per cui, nel caso che questi sia impossibilitato ad esaudire le richieste ricevute, è nel suo interesse innanzitutto prospettare formalmente, all’ufficio richiedente, la necessitàdi un differimento nella consegna della documentazione: in caso di risposta negativa o persistendo l’impossibilità – motivata e documentata – di reperimento della documentazione, affidarsi quale extrema ratio al giudizio della Commissione tributaria laddove l’ufficio facesse valere, tanto in sede amministrativa quanto giudiziale, la sopravvenuta “sterilizzazione” di quanto richiesto a fini difensivi.
martedì 9 agosto 2011
Sanzioni ridotte per l’omesso versamento sino a 15 giorni
Nella circ. 41, l’Agenzia delle Entrate ha commentato il «nuovo» art. 13 del DLgs. 471/97, così come modificato dalla manovra correttiva
La cosiddetta “manovra correttiva” (DL 98/2011, conv. L. 111/2011) ha modificato l’art. 13 del DLgs. 471/97, estendendo alla generalità dei casi il “ravvedimento sprint”, concernente gli omessi versamenti di imposte risultanti dalla dichiarazione con un ritardo non superiore ai quindici giorni.
Con la circ. 41/2011 (§ 10), l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti specificazioni sulla nuova normativa.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97 ante “manovra correttiva”, era previsto che le sanzioni del 30% sui ritardi di versamenti di tributi sarebbero state ridotte ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo solo ove i crediti fossero stati garantiti da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge. Formulata in tal modo, la norma aveva una ristretta applicazione, posto che operava, ad esempio, per i versamenti dell’imposta di successione, garantiti ex art. 38 del DLgs. 346/90, e per altre sporadiche fattispecie (versamenti derivanti da accertamento con adesione, che, nel sistema ante DL 98/2010, erano, al ricorrere di determinate circostanze, assistiti da garanzia, come aveva, a suo tempo, precisato la circ. 65/2011).
Ora, il Legislatore ha espunto il riferimento ai crediti assistiti da garanzia, attribuendo così alla norma un’efficacia generalizzata.
Pertanto, il beneficio, che si cumula con quello derivante dal ravvedimento operoso, opera, ad esempio, per i “lievi ritardi” in tema di versamenti a saldo o in acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Nella circolare si precisa che “se, ad esempio, un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo, sconta la sanzione del 4 per cento (30 x 2/15) pari ad euro 40. La riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30 per cento (30 x 15/15)”.
Trattandosi di disposizione sanzionatoria più favorevole nei confronti dei contribuenti, essa si applica anche alle violazioni commesse antecedentemente all’entrata in vigore del DL 98/2011, sempre che non sia divenuto definitivo l’eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione.
È stato anticipato che la disposizione in esame si aggiunge al ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97, che, in base alla lett. a), consente di fruire della riduzione della sanzione a un decimo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione.
L’Agenzia delle Entrate, infine, ricorda che il “nuovo” art. 13 del DLgs. 471/97 si applica a prescindere dal fatto che il contribuente si sia avvalso del ravvedimento operoso: se il contribuente non ne fruisce, l’Ufficio applicherà la sanzione per omesso versamento tenendo conto, se del caso, della riduzione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo
Con la circ. 41/2011 (§ 10), l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti specificazioni sulla nuova normativa.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97 ante “manovra correttiva”, era previsto che le sanzioni del 30% sui ritardi di versamenti di tributi sarebbero state ridotte ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo solo ove i crediti fossero stati garantiti da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge. Formulata in tal modo, la norma aveva una ristretta applicazione, posto che operava, ad esempio, per i versamenti dell’imposta di successione, garantiti ex art. 38 del DLgs. 346/90, e per altre sporadiche fattispecie (versamenti derivanti da accertamento con adesione, che, nel sistema ante DL 98/2010, erano, al ricorrere di determinate circostanze, assistiti da garanzia, come aveva, a suo tempo, precisato la circ. 65/2011).
Ora, il Legislatore ha espunto il riferimento ai crediti assistiti da garanzia, attribuendo così alla norma un’efficacia generalizzata.
Pertanto, il beneficio, che si cumula con quello derivante dal ravvedimento operoso, opera, ad esempio, per i “lievi ritardi” in tema di versamenti a saldo o in acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Nella circolare si precisa che “se, ad esempio, un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo, sconta la sanzione del 4 per cento (30 x 2/15) pari ad euro 40. La riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30 per cento (30 x 15/15)”.
Trattandosi di disposizione sanzionatoria più favorevole nei confronti dei contribuenti, essa si applica anche alle violazioni commesse antecedentemente all’entrata in vigore del DL 98/2011, sempre che non sia divenuto definitivo l’eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione.
È stato anticipato che la disposizione in esame si aggiunge al ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97, che, in base alla lett. a), consente di fruire della riduzione della sanzione a un decimo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione.
Riduzione valida anche senza ravvedimento operoso
Allora, “se un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo ed il ravvedimento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,4 per cento (30 x 2/15 x 1/10) pari ad euro 4”.L’Agenzia delle Entrate, infine, ricorda che il “nuovo” art. 13 del DLgs. 471/97 si applica a prescindere dal fatto che il contribuente si sia avvalso del ravvedimento operoso: se il contribuente non ne fruisce, l’Ufficio applicherà la sanzione per omesso versamento tenendo conto, se del caso, della riduzione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo
lunedì 8 agosto 2011
Adesione: sanzioni inasprite per le rate non versate
Stando alla recente circolare 41, le garanzie non sono più necessarie, nemmeno nell’acquiescenza
Come già rilevato in un precedente intervento (“Cancellate le garanzie per adesione e conciliazione giudiziale” del 6 luglio 2011), il DL 98/2011, c.d. “manovra correttiva”, convertito con L. 111/2011, ha modificato il sistema degli istituti deflativi del contenzioso, agendo sia sulle garanzie che sulle sanzioni da omesso versamento delle rate da adesione, conciliazione o acquiescenza.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 5 agosto 2011 n. 41, ha commentato le novità normative.
Prima dell’intervento legislativo, ove le rate successive alla prima fossero state nel complesso superiori a 50.000 euro, il contribuente, pena il mancato perfezionamento della definizione, avrebbe dovuto prestare idonea garanzia fideiussoria, e ciò valeva per l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e l’acquiescenza, in quanto per l’adesione ai PVC e per l’adesione agli inviti il Legislatore aveva già ritenuto, ab origine, di non prevedere alcuna forma di garanzia.
Il DL 98/2011 ha espunto la necessità di prestazione della garanzia, al fine di rendere più agevole il ricorso a tali istituti. Nel contempo, però, è stato inasprito il sistema sanzionatorio degli omessi versamenti delle rate da adesione: infatti, in caso di mancato versamento di anche una sola delle rate successive alla prima entro il termine previsto per la rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della dilazione e sulle intere somme dovute a titolo di tributo viene irrogata la sanzione del 60% sugli importi così individuati (in sostanza, la sanzione dell’art. 13 del DLgs. 471/97 sugli omessi versamenti non viene irrogata sul solo importo della rata non versata, ma su tutte le somme ancora dovute a titolo di tributo e, inoltre, non viene irrogata nella misura del 30%, ma del 60%).
Per l’Agenzia delle Entrate, anche se il punto desta qualche perplessità, il contribuente non decade, invece, dal beneficio della dilazione se non onora una rata successiva alla prima, ma provvede a ravvedersi entro il termine per il pagamento della rata successiva. Occorrerebbe, in questo caso, versare, per effetto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), gli importi delle rate diverse dalla prima entro il termine previsto per la rata successiva, gli interessi legali maturati dalla originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione da omesso versamento del 30% (anche se la circolare non lo dice espressamente, va da sé che la sanzione deve essere ridotta, a seconda delle circostanze, a un decimo del minimo o ad un ottavo del minimo, a seconda di quando venga posto in essere il ravvedimento).
Un importante chiarimento concerne la decorrenza delle nuove norme:
- per il pregresso, stante il principio del favor rei, non troverà applicazione la maggiore sanzione del 60%;
- per le garanzie, come stabilisce il DL 98/2011, le nuove norme non si applicano alle definizioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto, che coincide con il 6 luglio 2011.
Se, per ipotesi, il contribuente, prima di detta data, avesse versato la prima rata, ma omesso la prestazione della garanzia (il che avrebbe comportato il mancato perfezionamento della definizione), la definizione si considera, secondo la circolare, perfezionata, a condizione che “gli uffici non abbiano già provveduto a formalizzare il mancato perfezionamento della definizione, seppure alla stessa data risultino superati i termini per il perfezionamento”.
Invece, se l’accordo ha avuto esito positivo prima del 6 luglio, e la prima rata deve essere versata dopo, nessuna garanzia dovrebbe essere prestata.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 5 agosto 2011 n. 41, ha commentato le novità normative.
Prima dell’intervento legislativo, ove le rate successive alla prima fossero state nel complesso superiori a 50.000 euro, il contribuente, pena il mancato perfezionamento della definizione, avrebbe dovuto prestare idonea garanzia fideiussoria, e ciò valeva per l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e l’acquiescenza, in quanto per l’adesione ai PVC e per l’adesione agli inviti il Legislatore aveva già ritenuto, ab origine, di non prevedere alcuna forma di garanzia.
Il DL 98/2011 ha espunto la necessità di prestazione della garanzia, al fine di rendere più agevole il ricorso a tali istituti. Nel contempo, però, è stato inasprito il sistema sanzionatorio degli omessi versamenti delle rate da adesione: infatti, in caso di mancato versamento di anche una sola delle rate successive alla prima entro il termine previsto per la rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della dilazione e sulle intere somme dovute a titolo di tributo viene irrogata la sanzione del 60% sugli importi così individuati (in sostanza, la sanzione dell’art. 13 del DLgs. 471/97 sugli omessi versamenti non viene irrogata sul solo importo della rata non versata, ma su tutte le somme ancora dovute a titolo di tributo e, inoltre, non viene irrogata nella misura del 30%, ma del 60%).
Per l’Agenzia delle Entrate, anche se il punto desta qualche perplessità, il contribuente non decade, invece, dal beneficio della dilazione se non onora una rata successiva alla prima, ma provvede a ravvedersi entro il termine per il pagamento della rata successiva. Occorrerebbe, in questo caso, versare, per effetto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), gli importi delle rate diverse dalla prima entro il termine previsto per la rata successiva, gli interessi legali maturati dalla originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione da omesso versamento del 30% (anche se la circolare non lo dice espressamente, va da sé che la sanzione deve essere ridotta, a seconda delle circostanze, a un decimo del minimo o ad un ottavo del minimo, a seconda di quando venga posto in essere il ravvedimento).
Eliminazione della garanzia anche per il pregresso
Il discorso in esame non concerne la prima rata, in quanto il suo pagamento comporta il perfezionamento della definizione, sicché l’omesso versamento causa la prosecuzione del procedimento o del processo.Un importante chiarimento concerne la decorrenza delle nuove norme:
- per il pregresso, stante il principio del favor rei, non troverà applicazione la maggiore sanzione del 60%;
- per le garanzie, come stabilisce il DL 98/2011, le nuove norme non si applicano alle definizioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto, che coincide con il 6 luglio 2011.
Se, per ipotesi, il contribuente, prima di detta data, avesse versato la prima rata, ma omesso la prestazione della garanzia (il che avrebbe comportato il mancato perfezionamento della definizione), la definizione si considera, secondo la circolare, perfezionata, a condizione che “gli uffici non abbiano già provveduto a formalizzare il mancato perfezionamento della definizione, seppure alla stessa data risultino superati i termini per il perfezionamento”.
Invece, se l’accordo ha avuto esito positivo prima del 6 luglio, e la prima rata deve essere versata dopo, nessuna garanzia dovrebbe essere prestata.
venerdì 5 agosto 2011
L’Agenzia chiarisce la portata del bollo sui depositi di titoli
La circolare n. 40, emanata ieri, individua i soggetti interessati dalle nuove disposizioni e illustra le modalità di calcolo dell’imposta
L’articolo 23, comma 7 del DL n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011), cambiando l’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972 (Testo Unico dell’imposta di bollo), ha modificato le misure dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli rilasciate alla clientela da parte delle banche (si vedano “Ritoccata l’imposta di bollo sul dossier titoli” del 15 luglio 2011, e “In arrivo una stangata sui «bolli»” del 7 luglio 2011).
L’applicazione pratica delle nuove disposizioni, tuttavia, presentava vari aspetti problematici, sollevati dall’ABI nella circolare del 29 luglio 2011 n. 13, serie tributaria, ma che sono stati in gran parte risolti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40 diramata ieri in tarda serata.
In seguito all’introduzione delle nuove disposizioni (contenute nel nuovo comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642), viene precisato, innanzitutto, che nulla cambia per gli estratti di conto corrente e per l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a depositi di titoli di valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario inferiore a 50.000 euro.
Le nuove disposizioni contenute nel nuovo comma 2-ter, invece, trovano applicazione in relazione alle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari (banche, Poste italiane e da altri intermediari) che intrattengono con la propria clientela depositi titoli, ossia rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi, anche quando questi siano dematerializzati.
Nel caso di più rapporti di deposito di titoli intestati al medesimo soggetto, l’imposta di bollo deve essere corrisposta in relazione a ciascun rapporto. Diversamente, l’imposta deve essere assolta una volta soltanto nel caso di depositi cointestati a più soggetti, in relazione ai quali viene emessa un’unica comunicazione.
Non sono soggette, invece, alle nuove disposizioni le comunicazioni che gli intermediari finanziari inviano a soggetti diversi dai propri clienti (come ad esempio quelle inviate a banche, società finanziarie, istituti di moneta elettronica, ecc.) e le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.
Al fine di determinare l’imposta dovuta è necessario considerare l’ammontare dei depositi nel periodo certificato presso ciascun intermediario finanziario. La quantificazione del valore dei titoli detenuti deve essere effettuata sulla base del valore nominale o di rimborso; nel caso in cui detti valori differiscano, deve essere preso in considerazione il valore nominale. Per i titoli che non hanno né un valore di emissione né un valore di rimborso occorre tenere conto del valore di acquisto dei titoli. Se nel periodo certificato l’ammontare degli investimenti in titoli è variato, si terrà conto dell’importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato.
In considerazione del fatto che il testo originario del DL n. 98/2011 conteneva degli importi dell’imposta di bollo diversi da quelli confermati poi in sede di conversione in legge, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- per le comunicazioni inviate fino al 5 luglio 2011 devono applicarsi le disposizioni vigenti ante DL n. 98;
- per le comunicazioni inviate dal 6 luglio al 16 luglio 2011 si applicano gli importi dell’imposta di bollo definiti dal testo originario del decreto legge;
- per le comunicazioni inviate dal 17 luglio 2011 trovano applicazione i nuovi importi così come modificati dalla legge di conversione.
Le disposizioni dettate dalle note 3-bis e 3-ter all’articolo 13 della Tariffa, inoltre, trovano applicazione, oltre che per gli estratti conto di cui al comma 2-bis, anche con riferimento alle comunicazioni relative ai depositi di titoli di cui al nuovo comma 2-ter. Nello specifico si tratta della maggiorazione prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche pari a 26,40 euro (nota 3-bis), se la comunicazione è inviata con periodicità annuale, e dell’esclusione da tassazione per le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo presso ciascuna banca pari o inferiore a 1.000 euro. L’addizionale del 50% dell’imposta di bollo, istituita dall’art. 11, comma 5, del DL n. 691/1994, precisa l’Agenzia, continua ad applicarsi soltanto sulle maggiorazioni previste dalla nota 3-bis per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’applicazione pratica delle nuove disposizioni, tuttavia, presentava vari aspetti problematici, sollevati dall’ABI nella circolare del 29 luglio 2011 n. 13, serie tributaria, ma che sono stati in gran parte risolti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40 diramata ieri in tarda serata.
In seguito all’introduzione delle nuove disposizioni (contenute nel nuovo comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642), viene precisato, innanzitutto, che nulla cambia per gli estratti di conto corrente e per l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a depositi di titoli di valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario inferiore a 50.000 euro.
Le nuove disposizioni contenute nel nuovo comma 2-ter, invece, trovano applicazione in relazione alle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari (banche, Poste italiane e da altri intermediari) che intrattengono con la propria clientela depositi titoli, ossia rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi, anche quando questi siano dematerializzati.
Nel caso di più rapporti di deposito di titoli intestati al medesimo soggetto, l’imposta di bollo deve essere corrisposta in relazione a ciascun rapporto. Diversamente, l’imposta deve essere assolta una volta soltanto nel caso di depositi cointestati a più soggetti, in relazione ai quali viene emessa un’unica comunicazione.
Non sono soggette, invece, alle nuove disposizioni le comunicazioni che gli intermediari finanziari inviano a soggetti diversi dai propri clienti (come ad esempio quelle inviate a banche, società finanziarie, istituti di moneta elettronica, ecc.) e le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.
Al fine di determinare l’imposta dovuta è necessario considerare l’ammontare dei depositi nel periodo certificato presso ciascun intermediario finanziario. La quantificazione del valore dei titoli detenuti deve essere effettuata sulla base del valore nominale o di rimborso; nel caso in cui detti valori differiscano, deve essere preso in considerazione il valore nominale. Per i titoli che non hanno né un valore di emissione né un valore di rimborso occorre tenere conto del valore di acquisto dei titoli. Se nel periodo certificato l’ammontare degli investimenti in titoli è variato, si terrà conto dell’importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato.
In considerazione del fatto che il testo originario del DL n. 98/2011 conteneva degli importi dell’imposta di bollo diversi da quelli confermati poi in sede di conversione in legge, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- per le comunicazioni inviate fino al 5 luglio 2011 devono applicarsi le disposizioni vigenti ante DL n. 98;
- per le comunicazioni inviate dal 6 luglio al 16 luglio 2011 si applicano gli importi dell’imposta di bollo definiti dal testo originario del decreto legge;
- per le comunicazioni inviate dal 17 luglio 2011 trovano applicazione i nuovi importi così come modificati dalla legge di conversione.
Le disposizioni dettate dalle note 3-bis e 3-ter all’articolo 13 della Tariffa, inoltre, trovano applicazione, oltre che per gli estratti conto di cui al comma 2-bis, anche con riferimento alle comunicazioni relative ai depositi di titoli di cui al nuovo comma 2-ter. Nello specifico si tratta della maggiorazione prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche pari a 26,40 euro (nota 3-bis), se la comunicazione è inviata con periodicità annuale, e dell’esclusione da tassazione per le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo presso ciascuna banca pari o inferiore a 1.000 euro. L’addizionale del 50% dell’imposta di bollo, istituita dall’art. 11, comma 5, del DL n. 691/1994, precisa l’Agenzia, continua ad applicarsi soltanto sulle maggiorazioni previste dalla nota 3-bis per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
mercoledì 3 agosto 2011
L'INTERPELLO
L’interpello è un’istanza che il contribuente, prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, rivolge all’Amministrazione finanziaria per ottenere una valutazione sulla liceità fiscale di un’operazione economica o l’interpretazione su una norma obiettivamente incerta da applicare a un caso concreto.
Sono previste diverse tipologie d’interpello, che possono essere raggruppate in tre macrocategorie.
Rientrano nella categoria:
Interpello ordinario
Attraverso l’interpello ordinario, il contribuente può ottenere il parere dell’Amministrazione finanziaria in ordine all’interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto a un caso concreto e personale (articolo 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente).
Iter della procedura
L’istanza, di norma, deve essere presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente o di chi, in base a disposizioni di legge, è obbligato, per suo conto, a effettuare gli adempimenti fiscali.
Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, invece, presentano l’interpello direttamente alla Direzione centrale Normativa.
Le imprese di più rilevante dimensione (ossia, per il 2010, quelle con volume d’affari o ricavi non inferiore a 200 milioni di euro) devono rivolgere le istanze di interpello all’Agenzia delle entrate - Direzione centrale Normativa, tramite la Direzione regionale territorialmente competente. Questa provvede a compiere l’istruttoria e a fornire il proprio parere alla Direzione centrale entro il quindicesimo giorno dalla ricezione dell’istanza.
L’istanza va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di inoltro via mail o tramite fax, l’istanza si considera regolarmente presentata nel momento in cui il contribuente, entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio, regolarizza l’istanza sottoscrivendola.
La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente (o anche fornita telematicamente) entro 120 giorni. Il termine decorre dalla data di presentazione dell’istanza (cioè dalla data di ricezione, in caso di presentazione diretta all’ufficio, oppure dalla data in cui è sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata, se si utilizza il servizio postale) o dalla data di regolarizzazione, se l’istanza originaria non risultava firmata, o, infine, dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente, in caso di errata presentazione della stessa a un altro ufficio.
Effetti
Se l’Amministrazione non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.
Il parere espresso dall’Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza. Se, infatti, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Amministrazione.
Criteri speciali
In relazione alle seguenti tipologie di interpello, la legge definisce in maniera puntuale sia i presupposti che giustificano la presentazione dell’istanza sia gli elementi che devono essere indicati dal contribuente.
Istanze Controlled foreign companies (Cfc)
Attraverso l’istanza di interpello Cfc, il soggetto residente dimostra preventivamente, fornendo le informazioni necessarie e allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa tramite la Direzione regionale competente per territorio.
La presentazione dell’istanza di interpello Cfc è prevista anche in relazione ad altre ipotesi, comunque collegate a rapporti tra contribuenti nazionali e società residenti in Stati o territori diversi da quelli – che consentono un adeguato scambio di informazioni – di cui all’emanando decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 168-bis del Tuir):
L’istanza è rivolta a ottenere un parere sul carattere potenzialmente elusivo di alcune operazioni o sulla corretta classificazione di alcune spese. Riguarda, pertanto, casi e situazioni in cui possono trovare applicazione le disposizioni antielusive contenute negli articoli 37, comma 3, e 37-bis del Dpr n. 600/1973, e quando si tratta di classificare determinate spese tra quelle di pubblicità/propaganda o di rappresentanza.
Iter della procedura
L’istanza deve contenere l’esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
Trascorsi 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, il contribuente, cui non sia stata fornita risposta, può diffidare l’Amministrazione; decorsi ulteriori 60 giorni dalla presentazione della diffida, si forma il silenzio assenso in relazione alla soluzione prospettata dal contribuente.
L’istanza di interpello antielusivo va presentata, esclusivamente mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, all’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa tramite la Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del richiedente. La Direzione regionale, entro 15 giorni dalla ricezione, compie l’istruttoria e trasmette l’istanza con il proprio parere alla Direzione centrale. Quest’ultima comunica la propria determinazione al contribuente entro il termine, non perentorio, di 120 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione regionale, sempre mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.
Questa procedura di interpello si applica anche ai casi inerenti la deducibilità dei costi derivanti da operazioni tra soggetti residenti e soggetti domiciliati in territori con regimi fiscali privilegiati.
Infatti, le disposizioni dettate dai commi 10 e 12-bis dell’articolo 110 del Tuirpossono essere disapplicate nel caso in cui l’impresa residente provi che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva o, in alternativa, che le operazioni effettuate rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tali prove possono essere fornite dal contribuente in sede di controllo o in via preventiva, inoltrando all’Amministrazione finanziaria l’istanza di interpello antielusivo.
L’istanza è presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento al caso descritto, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che gli effetti elusivi che la norma intende evitare, nella situazione concreta non possono realizzarsi.
Iter della procedura
L’istanza va presentata preventivamente, ossia prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell’interpello.
Deve essere rivolta al Direttore regionale delle Entrate ed è spedita in plico raccomandato, con avviso di ricevimento, all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del richiedente.
L’ufficio trasmette al Direttore regionale l’istanza con il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione.
Le determinazioni del Direttore regionale sono comunicate al contribuente, entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Caratteri comuni a tutte le istanze d’interpello
Tutte le istanze d’interpello, a pena d’inammissibilità, devono essere presentate in via preventiva e contenere la rappresentazione compiuta del caso concreto.
Il contribuente deve esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi utili a ricostruire la fattispecie in relazione alla quale l’Agenzia è chiamata a formulare il proprio parere.
E’ pertanto necessario che l’istanza contenga:
Sono considerate inammissibili le istanze:
Sono previste diverse tipologie d’interpello, che possono essere raggruppate in tre macrocategorie.
1) Istanze presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Rientrano nella categoria:
- le istanze di interpello ordinario;
- le istanze per la continuazione del consolidato nazionale (articolo 124, comma 5, del Tuir);
- le istanze per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’opzione per il consolidato mondiale (articolo 132, comma 3, del Tuir);
- le istanze per la disapplicazione del regime della participation exemption sulle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari (articolo 113, comma 1, del Tuir);
- le istanze per escludere l’applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d’imposta (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007);
- le istanze di disapplicazione della disciplina sulle Controlled foreign companies (articoli 167 e 168 del Tuir).
Interpello ordinario
Attraverso l’interpello ordinario, il contribuente può ottenere il parere dell’Amministrazione finanziaria in ordine all’interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto a un caso concreto e personale (articolo 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente).
Iter della procedura
L’istanza, di norma, deve essere presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente o di chi, in base a disposizioni di legge, è obbligato, per suo conto, a effettuare gli adempimenti fiscali.
Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, invece, presentano l’interpello direttamente alla Direzione centrale Normativa.
Le imprese di più rilevante dimensione (ossia, per il 2010, quelle con volume d’affari o ricavi non inferiore a 200 milioni di euro) devono rivolgere le istanze di interpello all’Agenzia delle entrate - Direzione centrale Normativa, tramite la Direzione regionale territorialmente competente. Questa provvede a compiere l’istruttoria e a fornire il proprio parere alla Direzione centrale entro il quindicesimo giorno dalla ricezione dell’istanza.
L’istanza va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di inoltro via mail o tramite fax, l’istanza si considera regolarmente presentata nel momento in cui il contribuente, entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio, regolarizza l’istanza sottoscrivendola.
La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente (o anche fornita telematicamente) entro 120 giorni. Il termine decorre dalla data di presentazione dell’istanza (cioè dalla data di ricezione, in caso di presentazione diretta all’ufficio, oppure dalla data in cui è sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata, se si utilizza il servizio postale) o dalla data di regolarizzazione, se l’istanza originaria non risultava firmata, o, infine, dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente, in caso di errata presentazione della stessa a un altro ufficio.
Effetti
Se l’Amministrazione non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.
Il parere espresso dall’Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza. Se, infatti, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Amministrazione.
Criteri speciali
In relazione alle seguenti tipologie di interpello, la legge definisce in maniera puntuale sia i presupposti che giustificano la presentazione dell’istanza sia gli elementi che devono essere indicati dal contribuente.
- Istanze di cui all’articolo 124, comma 5, del Tuir. La finalità è quella di ottenere un parere favorevole dell’Amministrazione sulla continuazione del consolidato a seguito di talune operazioni straordinarie che, in genere, determinano l’interruzione della tassazione di gruppo.
- Istanze di cui all’articolo 132 del Tuir. Sono dirette a ottenere un parere favorevole dell’Amministrazione sull’accesso al consolidato mondiale.
- Istanze di cui all’articolo 113 del Tuir. Sono dirette a ottenere dall’Amministrazione la disapplicazione del regime di cui all’articolo 87 del Tuir, con riferimento alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi realizzati per il recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del Tesoro n. 242632/1993).
- Istanze di cui all’articolo 1, comma 55, della legge n. 244/2007. Sono volte a dimostrare, da parte delle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, il possesso degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, necessari per escludere l’applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d’imposta previsto dal precedente comma 53.
Istanze Controlled foreign companies (Cfc)
Attraverso l’istanza di interpello Cfc, il soggetto residente dimostra preventivamente, fornendo le informazioni necessarie e allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa tramite la Direzione regionale competente per territorio.
La presentazione dell’istanza di interpello Cfc è prevista anche in relazione ad altre ipotesi, comunque collegate a rapporti tra contribuenti nazionali e società residenti in Stati o territori diversi da quelli – che consentono un adeguato scambio di informazioni – di cui all’emanando decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 168-bis del Tuir):
- interpello in materia di utili da partecipazione (articolo 47, comma 4, del Tuir);
- interpello sulle plusvalenze da partecipazioni (articolo 68, comma 4, del Tuir);
- interpello concernente la participation exemption (articolo 87 del Tuir);
- interpello in materia di dividendi (articolo 89 del Tuir).
2) Istanze presentate ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 413/1991
L’istanza è rivolta a ottenere un parere sul carattere potenzialmente elusivo di alcune operazioni o sulla corretta classificazione di alcune spese. Riguarda, pertanto, casi e situazioni in cui possono trovare applicazione le disposizioni antielusive contenute negli articoli 37, comma 3, e 37-bis del Dpr n. 600/1973, e quando si tratta di classificare determinate spese tra quelle di pubblicità/propaganda o di rappresentanza.
Iter della procedura
L’istanza deve contenere l’esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
Trascorsi 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, il contribuente, cui non sia stata fornita risposta, può diffidare l’Amministrazione; decorsi ulteriori 60 giorni dalla presentazione della diffida, si forma il silenzio assenso in relazione alla soluzione prospettata dal contribuente.
L’istanza di interpello antielusivo va presentata, esclusivamente mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, all’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa tramite la Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del richiedente. La Direzione regionale, entro 15 giorni dalla ricezione, compie l’istruttoria e trasmette l’istanza con il proprio parere alla Direzione centrale. Quest’ultima comunica la propria determinazione al contribuente entro il termine, non perentorio, di 120 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione regionale, sempre mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.
Questa procedura di interpello si applica anche ai casi inerenti la deducibilità dei costi derivanti da operazioni tra soggetti residenti e soggetti domiciliati in territori con regimi fiscali privilegiati.
Infatti, le disposizioni dettate dai commi 10 e 12-bis dell’articolo 110 del Tuirpossono essere disapplicate nel caso in cui l’impresa residente provi che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva o, in alternativa, che le operazioni effettuate rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tali prove possono essere fornite dal contribuente in sede di controllo o in via preventiva, inoltrando all’Amministrazione finanziaria l’istanza di interpello antielusivo.
3) Interpello disapplicativo (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973)
L’istanza è presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento al caso descritto, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che gli effetti elusivi che la norma intende evitare, nella situazione concreta non possono realizzarsi.
Iter della procedura
L’istanza va presentata preventivamente, ossia prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell’interpello.
Deve essere rivolta al Direttore regionale delle Entrate ed è spedita in plico raccomandato, con avviso di ricevimento, all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del richiedente.
L’ufficio trasmette al Direttore regionale l’istanza con il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione.
Le determinazioni del Direttore regionale sono comunicate al contribuente, entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Caratteri comuni a tutte le istanze d’interpello
Tutte le istanze d’interpello, a pena d’inammissibilità, devono essere presentate in via preventiva e contenere la rappresentazione compiuta del caso concreto.
Il contribuente deve esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi utili a ricostruire la fattispecie in relazione alla quale l’Agenzia è chiamata a formulare il proprio parere.
E’ pertanto necessario che l’istanza contenga:
- l’indicazione del tipo di istanza (in particolare, se il contribuente richiede espressamente una risposta ad interpello) e della specifica tipologia di interpello su cui è richiesto il parere dell’Agenzia;
- i dati identificativi del contribuente e di eventuali soggetti direttamente interessati. Nell’istanza vanno indicati anche il codice fiscale del richiedente, i recapiti per comunicare la risposta, compresi il numero di fax o un indirizzo di posta elettronica, se disponibili;
- la descrizione puntuale della fattispecie, ossia l’esposizione della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo o in relazione alla quale si ritiene che trovi applicazione una deroga al regime ordinario. Il contribuente, pertanto, non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso, rovesciando sull’Agenzia l’onere di ricavare dall’eventuale documentazione allegata le informazioni necessarie per definire in maniera compiuta la questione;
- l’indicazione dei valori economici interessati dall’interpello, in particolare l’eventuale beneficio fiscale (in termini di risparmio d’imposta o di rinvio della tassazione o sotto qualsiasi altra forma) di cui il contribuente ritiene possa legittimamente avvalersi attraverso la soluzione indicata.
Sono considerate inammissibili le istanze:
- prive dei dati identificativi del richiedente e del suo legale rappresentante nonché prive di firma;
- presentate dai professionisti privi di procura;
- presentate dai consulenti su questioni prospettate in maniera generale e astratta;
- che costituiscono mere riproposizioni di precedenti istanze o richieste di riesame;
- che interferiscono con le attività di accertamento, in quanto riguardano casi già sottoposti a controllo o per i quali sono state presentate istanze di rimborso o istanze di annullamento in autotutela;
- di interpello ordinario presentate in mancanza di condizioni obiettive di incertezza o quando l’Amministrazione ha già fornito chiarimenti;
- di interpello disapplicativo (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973) nei casi in cui la norma della quale si richiede la disapplicazione non ha lo scopo di contrastare comportamenti elusivi;
- di interpello ex articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973, presentate dalle società non operative, che beneficerebbero di una causa di esclusione automatica della relativa disciplina;
- di interpello non sufficientemente circostanziate nella definizione del caso concreto;
- di interpello non preventivo.
lunedì 1 agosto 2011
Il condono sospende tutti i processi fino a 20.000 euro (definibili)
Meglio cominciare a pensare alle liti definibili, visto che determinare il costo del condono è tutt’altro che facile
La c.d. “manovra correttiva” ha introdotto un condono per le liti pendenti alla data dello scorso 1° maggio, sulla falsariga di quanto è avvenuto nel 2002, infatti, con alcune specificazioni, la disciplina applicabile è l’art. 16 della L. 289/2002.
Per prima cosa, occorre rammentare che sono condonabili le liti il cui valore non supera i 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della determinazione del valore, occorre riferirsi, come dice l’art. 16 della L. 289/2002, alle imposte contestate nell’atto introduttivo del giudizio, al netto di sanzioni e interessi: quindi, se l’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento con cui vengono chieste somme pari nel complesso a 30.000 euro, il condono opera se le imposte richieste non sono superiori a 20.000 euro.
Per effetto dell’art. 39 del DL 98/2011, tutte le liti potenzialmente condonabili rimangono sospese sino al prossimo 30 giugno 2012, anche se il contribuente, per ipotesi, non avesse alcuna intenzione di condonare.
Attenzione però, vengono sospesi i termini per gli appelli, le controdeduzioni, le memorie relativi alle liti passibili di definizione, pertanto alle liti concernenti atti di imposizione in senso stretto, con esclusione ad esempio delle controversie su cartelle di pagamento portanti a riscossione somme derivanti da accertamenti non impugnati o imposte dichiarate e non versate (così la circ. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2003 n. 12).
Il difensore, pertanto, dovrà porre particolare attenzione a tale aspetto, onde evitare che decorrano i termini per l’appello o il deposito delle controdeduzioni contenenti l’appello incidentale (si veda il caso esaminato da Cass. 18 aprile 2007 n. 9202, sulla tardività del ricorso per Cassazione proprio per questo motivo).
Premettendo che varie problematiche saranno oggetto di interventi successivi, si rileva che il costo del condono è legato, come nel 2002, all’andamento del processo, salvo il caso di liti di valore sino a 2.000 euro, ove c’è una “tassa fissa” di 150 euro. In caso contrario, quindi per i processi di valore superiore a 2.000 euro (il valore è sempre da determinarsi con riferimento alle imposte contestate nell’atto introduttivo del giudizio, al netto di sanzioni e interessi), occorrerà versare, esemplificando, una somma pari al:
- 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate;
- 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente;
- 30% del valore della lite, se il giudice non si fosse ancora pronunciato.
Inoltre, calcolare il dovuto può essere molto complesso, siccome accade normalmente che vi sia una soccombenza parziale, che si siano formati giudicati interni (quindi che, in relazione a tali parti di sentenza, non vi possa essere alcun condono) e così via.
Nell’art. 16 era stato previsto che la definizione si considera perfezionata anche ove l’erroneità dei versamenti sia dovuta ad “errore scusabile”, il che opera anche nel condono attuale.
Le somme dovranno essere versate entro il prossimo 30 novembre, senza possibilità di pagamento rateale, e la domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012.
Poi, i processi oggetto di domanda di definizione resteranno sospesi sino al 30 settembre, data entro la quale l’Ufficio potrà notificare il diniego di condono, che, ovviamente, potrà essere impugnato, dando luogo al “contenzioso sul condono”.
Per prima cosa, occorre rammentare che sono condonabili le liti il cui valore non supera i 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della determinazione del valore, occorre riferirsi, come dice l’art. 16 della L. 289/2002, alle imposte contestate nell’atto introduttivo del giudizio, al netto di sanzioni e interessi: quindi, se l’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento con cui vengono chieste somme pari nel complesso a 30.000 euro, il condono opera se le imposte richieste non sono superiori a 20.000 euro.
Per effetto dell’art. 39 del DL 98/2011, tutte le liti potenzialmente condonabili rimangono sospese sino al prossimo 30 giugno 2012, anche se il contribuente, per ipotesi, non avesse alcuna intenzione di condonare.
Attenzione però, vengono sospesi i termini per gli appelli, le controdeduzioni, le memorie relativi alle liti passibili di definizione, pertanto alle liti concernenti atti di imposizione in senso stretto, con esclusione ad esempio delle controversie su cartelle di pagamento portanti a riscossione somme derivanti da accertamenti non impugnati o imposte dichiarate e non versate (così la circ. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2003 n. 12).
Il difensore, pertanto, dovrà porre particolare attenzione a tale aspetto, onde evitare che decorrano i termini per l’appello o il deposito delle controdeduzioni contenenti l’appello incidentale (si veda il caso esaminato da Cass. 18 aprile 2007 n. 9202, sulla tardività del ricorso per Cassazione proprio per questo motivo).
Premettendo che varie problematiche saranno oggetto di interventi successivi, si rileva che il costo del condono è legato, come nel 2002, all’andamento del processo, salvo il caso di liti di valore sino a 2.000 euro, ove c’è una “tassa fissa” di 150 euro. In caso contrario, quindi per i processi di valore superiore a 2.000 euro (il valore è sempre da determinarsi con riferimento alle imposte contestate nell’atto introduttivo del giudizio, al netto di sanzioni e interessi), occorrerà versare, esemplificando, una somma pari al:
- 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate;
- 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente;
- 30% del valore della lite, se il giudice non si fosse ancora pronunciato.
Niente condono per gli omessi versamenti
Peraltro, anche qui come nel 2002, dalle somme in tal modo determinate si dovranno scomputare quelle già versate per effetto della riscossione in pendenza di giudizio, quindi può accadere che il contribuente non debba versare alcunché. Invece, se le somme già versate fossero eccedenti, l’eccedenza verrà rimborsata solo in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate. Tale circostanza deve indurre i difensori a ponderare bene la convenienza della lite nei casi in cui tutte le imposte siano già state versate, il che accade nelle liti da 36-bis e 36-ter, ove l’iscrizione a ruolo è immediata e integrale (si pensi alle contestazioni sulle detrazioni d’imposta).Inoltre, calcolare il dovuto può essere molto complesso, siccome accade normalmente che vi sia una soccombenza parziale, che si siano formati giudicati interni (quindi che, in relazione a tali parti di sentenza, non vi possa essere alcun condono) e così via.
Nell’art. 16 era stato previsto che la definizione si considera perfezionata anche ove l’erroneità dei versamenti sia dovuta ad “errore scusabile”, il che opera anche nel condono attuale.
Le somme dovranno essere versate entro il prossimo 30 novembre, senza possibilità di pagamento rateale, e la domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012.
Poi, i processi oggetto di domanda di definizione resteranno sospesi sino al 30 settembre, data entro la quale l’Ufficio potrà notificare il diniego di condono, che, ovviamente, potrà essere impugnato, dando luogo al “contenzioso sul condono”.
venerdì 29 luglio 2011
770/2011 semplificato, scadenza al 22 agosto
Attenzione particolare al monitoraggio delle ritenute sul pignoramento presso terzi e di quelle relative alle agevolazioni sugli immobili
Con la circolare n. 18 di ieri, l’Assonime commenta le novità riguardanti il modello 770/2011 semplificato.
I sostituti d’imposta che corrispondono redditi soggetti a ritenuta ex artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del DPR 600/73 e che sono tenuti al rilascio della certificazione dei sostituti d’imposta di cui ai commi 6-ter e 6-quater dell’art. 4 del DPR 322/98 devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni, nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio necessari all’attività di liquidazione e controllo da parte dell’Amministrazione.
In relazione ai compensi erogati nel corso del 2010, il termine entro cui operare la trasmissione telematica del modello 770/2011 in argomento da parte dei sostituti d’imposta (originariamente fissata al 1° agosto 2011), scade il 22 agosto prossimo in virtù della proroga disposta dal DPCM 12 maggio 2011.
L’Assonime commenta, in particolare, l’introduzione all’interno del modello del prospetto SY, che si è reso necessario per effetto delle nuove disposizioni, in base alle quali, in caso di pignoramento presso un terzo, quest’ultimo (cioè il terzo erogatore), se è sostituto d’imposta, deve operare, al momento del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dovuta dal creditore pignoratizio (ossia, colui che vanta un credito nei confronti di un debitore e per il quale ha ottenuto un pignoramento presso terzi).
Il prospetto in esame si compone di tre sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la seconda dal debitore principale, la terza dalle banche e dalle Poste Italiane SpA.
Con riferimento alla sezione I del prospetto SY, l’Assonime segnala che la casella inserita al punto 5 deve essere barrata qualora la ritenuta non sia stata operata perché il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del DPR 600/73, nell’art. 11 commi 5, 6 e 7 della L. 413/91, nonché nell’art. 33 comma 4 del DPR 42/88.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8 del 2 marzo 2011, infatti, il prelievo alla fonte non deve essere effettuato se la somma non rientra fra quelle assoggettabili a ritenuta in base alle apposite disposizioni. Il summenzionato pronunciamento di prassi ha anche chiarito che la ritenuta non deve essere altresì operata se le somme sono erogate a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR.
I sostituti d’imposta che corrispondono redditi soggetti a ritenuta ex artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del DPR 600/73 e che sono tenuti al rilascio della certificazione dei sostituti d’imposta di cui ai commi 6-ter e 6-quater dell’art. 4 del DPR 322/98 devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni, nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio necessari all’attività di liquidazione e controllo da parte dell’Amministrazione.
In relazione ai compensi erogati nel corso del 2010, il termine entro cui operare la trasmissione telematica del modello 770/2011 in argomento da parte dei sostituti d’imposta (originariamente fissata al 1° agosto 2011), scade il 22 agosto prossimo in virtù della proroga disposta dal DPCM 12 maggio 2011.
L’Assonime commenta, in particolare, l’introduzione all’interno del modello del prospetto SY, che si è reso necessario per effetto delle nuove disposizioni, in base alle quali, in caso di pignoramento presso un terzo, quest’ultimo (cioè il terzo erogatore), se è sostituto d’imposta, deve operare, al momento del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dovuta dal creditore pignoratizio (ossia, colui che vanta un credito nei confronti di un debitore e per il quale ha ottenuto un pignoramento presso terzi).
Il prospetto in esame si compone di tre sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la seconda dal debitore principale, la terza dalle banche e dalle Poste Italiane SpA.
Con riferimento alla sezione I del prospetto SY, l’Assonime segnala che la casella inserita al punto 5 deve essere barrata qualora la ritenuta non sia stata operata perché il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del DPR 600/73, nell’art. 11 commi 5, 6 e 7 della L. 413/91, nonché nell’art. 33 comma 4 del DPR 42/88.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8 del 2 marzo 2011, infatti, il prelievo alla fonte non deve essere effettuato se la somma non rientra fra quelle assoggettabili a ritenuta in base alle apposite disposizioni. Il summenzionato pronunciamento di prassi ha anche chiarito che la ritenuta non deve essere altresì operata se le somme sono erogate a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR.
Nella sezione III ristrutturazioni e risparmio energetico
La sezione III del prospetto SY deve essere compilata da Poste Italiane SpA e dagli istituti di credito per evidenziare la ritenuta d’acconto del 10% (ora ridotta al 4% dal DL 98/2011) operata sui pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta. Assonime osserva che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 94288 del 30 giugno 2010, ha chiarito la disposizione riguarda esclusivamente i bonifici aventi ad oggetto gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico.giovedì 28 luglio 2011
Società cancellata: sopravvenienze attive e rimborsi ai soci pro quota
La ris. 77 dell’Agenzia condivide l’orientamento secondo il quale la cancellazione dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società
Con la risoluzione n. 77 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il modo in cui vanno effettuati i rimborsi d’imposta a favore di società di persone o di capitali cancellate dal Registro delle imprese e gli effetti della nuova disciplina civilistica delle società estinte sull’attività degli uffici.
Si ricorda, in via preliminare, che in base all’art. 2495, comma 2 c.c., come riformulato dal DLgs. n. 6/2003, “ferma restando l’estinzione della società”, i creditori sociali non soddisfatti, dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, possono far valere i loro crediti verso i soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, verso i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. La rilevanza dell’atto di cancellazione dal Registro delle imprese ai fini dell’estinzione dell’ente societario è da sempre oggetto di forti contrasti interpretativi tra: l’orientamento secondo cui l’atto formale di cancellazione non determina l’estinzione se non sono estinti tutti i rapporti giuridici derivanti dall’attività sociale o a essa connessi; la tesi in base alla quale, in virtù dell’inserimento di “ferma restando l’estinzione della società” nel comma 2 dell’art. 2495 c.c., la cancellazione determinerebbe l’estinzione della società, pur in presenza di rapporti giuridici che fanno ancora capo alla stessa.
La ris. 77 ricorda l’intervento, sulla questione, delle Sezioni Unite della Cassazione, che, per le società di capitali, hanno sostenuto l’efficacia costitutiva della cancellazione delle società, ritenendo che tali effetti si estendano alle società di persone. Inoltre, il momento di decorrenza degli effetti della cancellazione coincide con l’entrata in vigore del DLgs. n. 6/2003 (1 gennaio 2004) per le cancellazioni avvenute in precedenza, e con la data di cancellazione dell’iscrizione per le cancellazioni successive all’entrata in vigore (cfr. sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010 e 8426 del 9 aprile 2010). Sulla base di tali sentenze, per l’Agenzia “viene meno” il primo orientamento, in base al quale la cancellazione ha efficacia meramente dichiarativa, a cui si richiamavano le ris. n. 120/2007 e 105/2009.
Sotto il profilo fiscale, la ris. 77 analizza il problema della gestione delle sopravvenienze attive che dovessero emergere a seguito dell’estinzione e dell’esecuzione dei rimborsi d’imposta.
In relazione al primo aspetto, va sottolineato che, con la riformulazione dell’art. 2495, comma 2 c.c., il legislatore ha definito la disciplina da applicare in presenza di sopravvenienze passive, non dettando però alcuna norma con riferimento al caso in cui emergano sopravvenienze attive. Non essendosi pronunciata nemmeno la Cassazione, la dottrina ha tentato di individuare una soluzione: alcuni – ricorda l’Agenzia – hanno ipotizzato la necessità della nomina di un curatore speciale, per completare le attività non ultimate dal liquidatore prima della cancellazione; altri hanno invocato il potere del giudice del Registro di “cancellare la cancellazione”, poiché la cancellazione sarebbe stata effettuata in difetto delle condizioni di legge; per altri ancora, sui beni mobili e immobili non liquidati, una volta cancellata ed estinta la società, si forma una comunione tra gli ex soci per quote uguali a quelle di liquidazione. Condividendo l’ultima interpretazione, l’Agenzia ritiene che gli elementi patrimoniali attivi non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data vadano attribuiti proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell’art. 1100 c.c..
In relazione al secondo aspetto (rimborsi d’imposta), l’art. 5 del DM 26 febbraio 1992, in base al quale il rimborso IVA spettante alla società cancellata può essere eseguito al liquidatore “nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione”, se il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, va inquadrato in un contesto normativo che precede la modifica apportata dal DLgs. n. 6/2003 e le citate sentenze delle Sezioni Unite. Secondo l’Agenzia, infatti, con l’estinzione irreversibile viene a mancare il soggetto al quale l’ufficio potrebbe eseguire il rimborso, perché non può esserci rappresentante legale di un soggetto estinto.
Possono quindi applicarsi ai rimborsi i principi enunciati per gli elementi patrimoniali attivi: come avviene per le società di persone, può essere riconosciuta direttamente ai soci la titolarità del diritto al rimborso, pro quota, delle imposte.
Infine, circa il soggetto cui eseguire i rimborsi, la circ. n. 225/2000 ha chiarito, in relazione ai soci di società di persone cessate, che il conferimento di una delega ad uno solo di essi per la riscossione del rimborso non costituisce un obbligo, ma una mera facoltà. Tuttavia, tenuto conto della compagine sociale delle società di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci, l’Agenzia ritiene opportuno il conferimento di una delega alla riscossione a uno di essi o a un terzo, per evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio. I soci titolari del diritto al rimborso potrebbero delegare all’incasso lo stesso ex liquidatore, previa comunicazione all’ufficio competente.
La ris. 77 ricorda l’intervento, sulla questione, delle Sezioni Unite della Cassazione, che, per le società di capitali, hanno sostenuto l’efficacia costitutiva della cancellazione delle società, ritenendo che tali effetti si estendano alle società di persone. Inoltre, il momento di decorrenza degli effetti della cancellazione coincide con l’entrata in vigore del DLgs. n. 6/2003 (1 gennaio 2004) per le cancellazioni avvenute in precedenza, e con la data di cancellazione dell’iscrizione per le cancellazioni successive all’entrata in vigore (cfr. sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010 e 8426 del 9 aprile 2010). Sulla base di tali sentenze, per l’Agenzia “viene meno” il primo orientamento, in base al quale la cancellazione ha efficacia meramente dichiarativa, a cui si richiamavano le ris. n. 120/2007 e 105/2009.
Sotto il profilo fiscale, la ris. 77 analizza il problema della gestione delle sopravvenienze attive che dovessero emergere a seguito dell’estinzione e dell’esecuzione dei rimborsi d’imposta.
In relazione al primo aspetto, va sottolineato che, con la riformulazione dell’art. 2495, comma 2 c.c., il legislatore ha definito la disciplina da applicare in presenza di sopravvenienze passive, non dettando però alcuna norma con riferimento al caso in cui emergano sopravvenienze attive. Non essendosi pronunciata nemmeno la Cassazione, la dottrina ha tentato di individuare una soluzione: alcuni – ricorda l’Agenzia – hanno ipotizzato la necessità della nomina di un curatore speciale, per completare le attività non ultimate dal liquidatore prima della cancellazione; altri hanno invocato il potere del giudice del Registro di “cancellare la cancellazione”, poiché la cancellazione sarebbe stata effettuata in difetto delle condizioni di legge; per altri ancora, sui beni mobili e immobili non liquidati, una volta cancellata ed estinta la società, si forma una comunione tra gli ex soci per quote uguali a quelle di liquidazione. Condividendo l’ultima interpretazione, l’Agenzia ritiene che gli elementi patrimoniali attivi non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data vadano attribuiti proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell’art. 1100 c.c..
In relazione al secondo aspetto (rimborsi d’imposta), l’art. 5 del DM 26 febbraio 1992, in base al quale il rimborso IVA spettante alla società cancellata può essere eseguito al liquidatore “nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione”, se il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, va inquadrato in un contesto normativo che precede la modifica apportata dal DLgs. n. 6/2003 e le citate sentenze delle Sezioni Unite. Secondo l’Agenzia, infatti, con l’estinzione irreversibile viene a mancare il soggetto al quale l’ufficio potrebbe eseguire il rimborso, perché non può esserci rappresentante legale di un soggetto estinto.
Possono quindi applicarsi ai rimborsi i principi enunciati per gli elementi patrimoniali attivi: come avviene per le società di persone, può essere riconosciuta direttamente ai soci la titolarità del diritto al rimborso, pro quota, delle imposte.
Infine, circa il soggetto cui eseguire i rimborsi, la circ. n. 225/2000 ha chiarito, in relazione ai soci di società di persone cessate, che il conferimento di una delega ad uno solo di essi per la riscossione del rimborso non costituisce un obbligo, ma una mera facoltà. Tuttavia, tenuto conto della compagine sociale delle società di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci, l’Agenzia ritiene opportuno il conferimento di una delega alla riscossione a uno di essi o a un terzo, per evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio. I soci titolari del diritto al rimborso potrebbero delegare all’incasso lo stesso ex liquidatore, previa comunicazione all’ufficio competente.
martedì 26 luglio 2011
Raddoppio dei termini anche per gli anni già decaduti
È arrivata l’attesa sentenza della Consulta sul raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di reati tributari
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 depositata ieri, si è pronunciata in riferimento all’ambito applicativo del raddoppio dei termini per violazioni penali, introdotto dal DL 223/2006 che, come noto, ha modificato gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72.
Le norme menzionate stabiliscono che gli ordinari termini per l’accertamento delle imposte sono raddoppiati nei casi in cui sussiste l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000. Quindi, ad esempio, in caso di dichiarazione infedele o fraudolenta, l’accertamento può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa dichiarazione, del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Il problema principale sollevato dal giudice a quo (si veda “Alla Consulta il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni penali” del 1° ottobre 2010) concerne la possibilità che il suddetto raddoppio si verifichi anche qualora il fumus di reato emerga in un momento in cui i termini “brevi” siano già decaduti.
In altri termini, per il giudice rimettente sarebbe incostituzionale che si applichi il raddoppio ove, a luglio 2011, emergano profili penali in merito al periodo d’imposta 2005 (l’anno 2005 è scaduto il 31 dicembre 2010), siccome la norma dovrebbe essere applicata solo per i periodi d’imposta “aperti”, nel nostro esempio, a luglio 2011, quindi dall’anno 2006 in poi (l’esercizio 2006, ordinariamente, decade il 31 dicembre 2011, ed è ancora “aperto” a luglio di quest’anno).
La Consulta, con le dovute cautele e con una sentenza che, condivisibile o meno, si presenta ben motivata, dà al quesito risposta affermativa, sostenendo, in poche parole, che il DL 223/2006 non ha raddoppiato i termini ordinari, ma ha previsto una diversa forma di termine, la cui “lunghezza” dipende dalla sussistenza di un fatto obiettivo: l’obbligo di presentazione della denuncia penale a carico del pubblico ufficiale.
Ai fini del raddoppio, quindi, ha rilievo l’obbligo di invio della notizia di reato, non la sua effettiva presentazione, così come è irrilevante l’esito del processo penale.
L’ulteriore conseguenza è che le scritture contabili devono essere conservate non entro il termine quadriennale, ma entro il più ampio termine di otto o di dieci anni, perché l’art. 22 del DPR 600/73 lega l’obbligo di conservazione al termine per l’accertamento, non solo al termine “breve”.
Sul primo aspetto, la Consulta afferma, richiamando la giurisprudenza penale, che, se l’obbligo di denuncia sussiste anche in presenza di cause di estinzione del reato (es. prescrizione), occorre sempre che “il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare”, escludendo ogni profilo di discrezionalità in capo al funzionario.
In merito al vaglio della Commissione tributaria, i giudici costituzionali accolgono solo a metà l’indirizzo della giurisprudenza formatosi prima della sentenza in commento: infatti, analizzando le sentenze pronunciatesi sul tema, emerge che al giudice dovrebbe essere demandato il compito di sindacare l’esistenza del reato fiscale (si veda “Solo i reati «accertati» dalla Commissione cagionano la proroga” del 26 ottobre 2010), mentre la Corte Costituzionale afferma espressamente che il sindacato della Commissione deve riguardare la sussistenza dei presupposti di applicabilità della proroga, quindi la sola presenza di un obbligo di denuncia (il tema di prova “è circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale e non riguarda l’accertamento del reato”), ovvero la serietà del fumus di reato.
Il problema principale sollevato dal giudice a quo (si veda “Alla Consulta il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni penali” del 1° ottobre 2010) concerne la possibilità che il suddetto raddoppio si verifichi anche qualora il fumus di reato emerga in un momento in cui i termini “brevi” siano già decaduti.
In altri termini, per il giudice rimettente sarebbe incostituzionale che si applichi il raddoppio ove, a luglio 2011, emergano profili penali in merito al periodo d’imposta 2005 (l’anno 2005 è scaduto il 31 dicembre 2010), siccome la norma dovrebbe essere applicata solo per i periodi d’imposta “aperti”, nel nostro esempio, a luglio 2011, quindi dall’anno 2006 in poi (l’esercizio 2006, ordinariamente, decade il 31 dicembre 2011, ed è ancora “aperto” a luglio di quest’anno).
La Consulta, con le dovute cautele e con una sentenza che, condivisibile o meno, si presenta ben motivata, dà al quesito risposta affermativa, sostenendo, in poche parole, che il DL 223/2006 non ha raddoppiato i termini ordinari, ma ha previsto una diversa forma di termine, la cui “lunghezza” dipende dalla sussistenza di un fatto obiettivo: l’obbligo di presentazione della denuncia penale a carico del pubblico ufficiale.
Ai fini del raddoppio, quindi, ha rilievo l’obbligo di invio della notizia di reato, non la sua effettiva presentazione, così come è irrilevante l’esito del processo penale.
L’ulteriore conseguenza è che le scritture contabili devono essere conservate non entro il termine quadriennale, ma entro il più ampio termine di otto o di dieci anni, perché l’art. 22 del DPR 600/73 lega l’obbligo di conservazione al termine per l’accertamento, non solo al termine “breve”.
Il giudice tributario deve vagliare la serietà della denuncia penale
I diritti del contribuente sono garantiti, secondo l’impostazione della Consulta, dal fatto che l’obbligo di denunzia sussiste solo in presenza di seri indizi di reato e, soprattutto, dalla circostanza che ciò è sottoposto a vaglio giudiziale ad opera della Commissione tributaria.Sul primo aspetto, la Consulta afferma, richiamando la giurisprudenza penale, che, se l’obbligo di denuncia sussiste anche in presenza di cause di estinzione del reato (es. prescrizione), occorre sempre che “il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare”, escludendo ogni profilo di discrezionalità in capo al funzionario.
In merito al vaglio della Commissione tributaria, i giudici costituzionali accolgono solo a metà l’indirizzo della giurisprudenza formatosi prima della sentenza in commento: infatti, analizzando le sentenze pronunciatesi sul tema, emerge che al giudice dovrebbe essere demandato il compito di sindacare l’esistenza del reato fiscale (si veda “Solo i reati «accertati» dalla Commissione cagionano la proroga” del 26 ottobre 2010), mentre la Corte Costituzionale afferma espressamente che il sindacato della Commissione deve riguardare la sussistenza dei presupposti di applicabilità della proroga, quindi la sola presenza di un obbligo di denuncia (il tema di prova “è circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale e non riguarda l’accertamento del reato”), ovvero la serietà del fumus di reato.
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