DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



giovedì 7 agosto 2014

Le spese di vitto e alloggio per i professionisti

La deducibilità ai fini IRPEF delle spese inerenti al vitto e all'alloggio varia in rapporto alla finalità per cui il libero professionista le ha sostenute per sé stesso, in uno specifico periodo di imposta e in occasione della propria trasferta. 


1) Spese di vitto e alloggio sostenute per l'espletamento, in trasferta, dell'attività professionale. In questo caso, la deducibilità della succitata categoria di oneri è ammessa per il 75% del loro ammontare, entro il limite del 2% dei compensi annui;
2) spese di vitto e alloggio sostenute dal libero professionista per rappresentanza. Tali costi sono deducibili per il 75% del loro valore, ma entro il limite dell'1% del compenso annuo percepito dal libero professionista. In questa fattispecie, la spesa di vitto e di alloggio è ritenuta di rappresentanza allorché la connessa trasferta sia finalizzata all'incontro del libero professionista col cliente o col potenziale cliente, per instaurare un rapporto di pubbliche relazioni, che si attua nei seguenti contesti di intrattenimento;
3) spese di vitto e alloggio sostenute dal libero professionista per la partecipazione a convegni, seminari e corsi professionali. In questo caso è previsto un doppio limite: ovvero la deducibilità è ammessa per il 75% della metà del loro ammontare. In sostanza tali spese sono deducibili per il 37,5% del proprio valore.

Ai fini IRAP, si applica il medesimo trattamento fiscale appena analizzato in riferimento all'IRPEF. Inoltre, bisogna ricordare che il libero professionista è soggetto al pagamento dell'IRAP esclusivamente quando svolge la sua attività professionale in forma di autonoma organizzazione (Corte di Cassazione: Sentenza n. 1414 del 23 gennaio 2008).

Ai sensi del comma 5, art. 54, TUIR, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, effettivamente sostenute e idoneamente documentate, sono deducibili:
- nella misura del 75%;
- e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Con riferimento all’applicazione dei due limiti sopra indicati va precisato che in primo luogo si riducono le spese al 75% e, successivamente, va effettuata la verifica con il tetto del 2% dei compensi.
I compensi da considerare a tale scopo (verifica del 2%) sono quelli risultanti dalla differenza tra l’importo indicato a rigo RE6 e quello di cui a rigo RE4 del Modello Unico 2014.
Non devono essere considerati i corrispettivi relativi alle plusvalenze di beni strumentali. 

Diversamente, le spese sono integralmente deducibili qualora siano sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura (art. 36, comma 29, D.L. n. 223/2006).
Per evitare duplicazioni nella deduzione di tali spese (da parte del committente e da parte del professionista), l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 28/2006 e n. 11/2007, ha spiegato gli adempimenti che professionista e committente debbono porre in essere. In particolare:
- il committente:
- riceve dall’albergatore o ristoratore, il documento fiscale a lui intestato con l’indicazione del professionista che ha usufruito del servizio; nel caso in cui si tratti di più professionisti, deve essere specificata la parte di corrispettivo riferibile a ciascuno di essi;
- comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invia allo stesso copia della relativa documentazione fiscale;
- il professionista emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente. Solo a questo punto il professionista può considerare il costo come deducibile senza limitazioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 5 agosto 2014

Fisco: le lettere non sono un accertamento

Ancora possibile presentare l’integrativa e fruire del ravvedimento

Premessa – Le missive che in questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta spedendo ai contribuenti che nel periodo d’imposta 2012 hanno sostenuto “spese troppo elevate” rispetto al reddito dichiarato non sono l’innesco di un avviso di accertamento ma solamente un invito a regolarizzarsi. Per questo motivo il contribuente per tale periodo d’imposta può ancora fruire del ravvedimento operoso presentando Unico 2013 integrativo entro il prossimo 30 settembre.

Le lettere - A numerosi contribuenti stanno giungendo in questi giorni lettere dell'Agenzia delle Entrate nelle quali viene segnalato che acquisti e spese sostenute per l'anno 2012 appaiono eccessivi rispetto al reddito dichiarato per il medesimo anno. In sostanza, l'Agenzia ha comparato le dichiarazioni 2013 (anno 2012) con le informazioni presenti nelle banche dati e ha riscontrato che, in vari casi, “risultano alcune spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati”. La lettera sottintende chiaramente un'incongruenza tra i redditi dichiarati dal contribuente e le spese sostenute.

Tipologia di comunicazione – Queste lettere sono una sorta di moral suasion nei confronti del contribuente, perché riveda la dichiarazione dei redditi e ne tenga comunque conto anche per la prossima dichiarazione 2013. È, quindi, una sorta di “preavviso” di accertamento sintetico, sanabile a posteriori dal contribuente attraverso il ravvedimento operoso come suggerito nella stessa missiva.

Accertamento - Non siamo ancora in una fase di accertamento e per questo motivo è possibile fruire del ravvedimento operoso. Tale istituto, infatti, è inibito dall'inizio di “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento”, ma non dalle lettere “informative” che l'agenzia delle Entrate sta inviando in questi giorni.
Spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate – Già in passato l’Agenzia delle Entrate aveva spiegato che “Rispondere alla lettera non è obbligatorio. Il destinatario della comunicazione non deve fornire spiegazioni all'amministrazione finanziaria, a meno che non voglia segnalare la presenza di errori nei dati in possesso dell'Agenzia, e il ricevimento della lettera non farà scattare alcun controllo in via automatica nei suoi confronti. Lo spirito con cui viene promossa questa campagna è quello di creare un clima di compliance che favorisca la collaborazione tra contribuenti ed Entrate. In pratica, con le lettere si è voluto segnalare che ci risultano anomalie tra spese e redditi e invitiamo il contribuente a una sorta di auto-verifica. Se ci sono stati errori o dimenticanze il contribuente può ravvedersi. Altrimenti, se è tutto in regola, può scegliere se chiarire subito la sua posizione attraverso i canali indicati nella stessa lettera o no. Ma la lettera non rappresenta l'avvio di un accertamento”.

Comportamento del contribuente – Al ricevimento della lettera il contribuente ha quindi diverse alternative. La prima è costituita dal non rispondere alla lettera e attendere l’eventuale vero avvio dell’accertamento da “redditometro”. La seconda corrisponde a comunicare, all'indirizzo mail riportato, che i dati indicati nella lettera non sono corretti. La terza consiste nell’effettuare il ravvedimento operoso per l'anno d'imposta 2012 presentando un Unico 2013 integrativo entro il prossimo 30 settembre.

Ravvedimento operoso – Qualora si ricorra a quest’ultima ipotesi si ricorda che per gli errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 (ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta) la sanzione del 30% della maggiore imposta dovuta o del minor credito usato si riduce al 3,75 %. Mentre per gli errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73 (ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d'imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile) la sanzione del 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante si riduce al 12,5%.

Calcolo - Va detto peraltro, che la lettera espone solamente un confronto con i consumi sostenuti nell'anno e non anche del reddito induttivamente determinato in conseguenza dal possesso di determinati beni e servizi, pertanto in assenza di dati precisi risulta difficile per il contribuente poter valutare con precisione se procedere con il ravvedimento o meno.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 4 agosto 2014

Quando sono eccessive le differenze fra redditi e spese.

“Avvertiti” i contribuenti con differenze troppo alte tra spese e redditi

Consegna Posta Notifica 150x150
Premessa – Anche quest’anno sono in arrivo lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate che evidenziano ai contribuenti che le spese sostenute nel corso del 2012 (rilevate mediante le banche dati dell'amministrazione finanziaria) non sono in linea con il reddito dichiarato. L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è quello di infondere timore nel contribuente il quale posto di fronte al rischio di accertamento provveda a dichiarare redditi più elevati in sede di Unico 2014 redditi 2013 oppure provveda perfino a modificare l’Unico 2013 redditi 2012 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il prossimo 30 settembre 2014.

Dichiarazione dei redditi - Le dichiarazioni dei redditi sono ormai arrivate nel pieno della loro compilazione e l’Agenzia delle Entrate ha pensato ad una manovra dissuasiva nei confronti dei contribuenti “sensibili” al redditometro, cioè quelli che presentano una differenza sensibile tra le spese effettuate e i redditi dichiarati. La tattica adottata (anche gli anni scorsi) consiste nell’invio di comunicazioni a questi contribuenti con lo scopo di avvisare che il Fisco ha notato l'anomalia.

Comunicazione - Più precisamente nel documento viene evidenziato che il contribuente ha presentato una dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2012 non coerente con le spese intercettate dall’Amministrazione finanziaria. A questo scopo è allegato un prospetto che riporta la natura di tali spese come acquisti di immobili, auto, sottoscrizione di contratti di leasing, polizze assicurative e spese per lavoro domestico, senza, però, alcuna indicazione delle somme spese A seguito dell’incoerenza il contribuente viene invitato a fornire, anche tramite posta elettronica, chiarimenti sulle spese sostenute, dimostrando ad esempio che l'acquisto è stato possibile grazie a un disinvestimento patrimoniale o provvedere al ravvedimento operoso inviando un modello UNICO 2013 integrativo, entro il 30.09.2014.

Finalità - La lettera che l’Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti ha la portata di una segnalazione al contribuente dell’anomalia riscontrata al fine di ottenere comportamenti più virtuosi per anni successivi. La lettera, in definitiva, ha il tono di un avvertimento con la funzione di condurre il contribuente ad assumere un comportamento diverso, dichiarando, magari già per il periodo di imposta 2013, un importo reddituale più consono.

Adeguamento - Per quanto riguarda il possibile adeguamento, va evidenziato che in assenza di dati anche se il contribuente volesse procedere a dichiarare un reddito più elevato, sia perché effettivamente c’è stata un’evasione, ma anche solo per una semplice ragione di cautela, mancherebbe l’importo per potere procedere in tal senso.

Risposta - Nel contenuto delle comunicazioni è comunque indicato un indirizzo e-mail (dc.acc.commsint@agenziaentrate.it) al quale i contribuenti potranno rivolgersi per segnalare eventuali errori o incongruenze contenute nel prospetto relativo alle spese sostenute nell'anno 2012 oggetto di segnalazione. Così come gli anni scorsi, occorre dunque valutare l'opportunità o meno di replicare attraverso il suddetto indirizzo e-mail. Pur dubitando, e non poco, della valenza giuridica di tale canale di comunicazione telematica, anche nel rispetto della possibilità concessa all'Amministrazione Finanziaria, di ottenere anche a richiesta informazioni e dati, è sicuramente opportuno che il contribuente avvisi fin da subito le Entrate circa situazioni non veritiere in ordine alle spese allo stesso imputate o circa il possesso di redditi esenti, tassati alla fonte o quant'altro.

Difesa - La difesa nel merito dovrebbe puntare per quanto attiene alla dimostrazione in ordine all’eventuale scostamento rilevato in seguito all’acquisto di un bene patrimoniale alla produzione della documentazione bancaria comprovante l’ottenimento di un mutuo o all’esibizione dei documenti comprovanti il trasferimento di una somma di denaro da parte dei genitori. Difficile dire se l'invio di tali informazioni sarà sufficiente a bloccare sul nascere l'iniziativa della direzione centrale accertamento o se si sarà solamente perso del tempo, ma è altamente probabile che le missive del Fisco abbiano in realtà ben altri obiettivi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 1 agosto 2014

Nel processo tributario, la sospensione feriale opera per tutti i termini previsti nel contenzioso

Premessa – Nell’ambito del processo tributario, la sospensione feriale di cui alla L. n. 742/1969 opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario. Di conseguenza, la sospensione trova applicazione per: la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente; la costituzione in giudizio e il deposito di documenti e di memorie illustrative. 

Sospensione termini processuali - Come ogni anno da lunedì 1° agosto, è partita la consueta sospensione feriale dei termini processuali. Vacanze lunghe 46 giorni, cioè fino al 15 settembre, poi, dal 16, contribuenti e Amministrazione finanziaria possono ricominciare a contare i giorni entro i quali gli è consentito agire in giudizio, per la legittima rivendicazione dei rispettivi diritti.

Le regole generali - Sono sospesi i termini processuali, mentre quelli sostanziali, relativi, cioè, ai rapporti tra privati o ad attività che si realizzano al di fuori delle aule di giustizia, non subiscono sospensione. Quindi non si sospendono i termini per adempiere un contratto, per consegnare un immobile oggetto di compravendita, per pagare un debito o un canone di locazione.

Il lavoro - Retribuzioni, inquadramenti, carriere, attività sindacale, pretese previdenziali, generano liti non soggette a sospensione feriale. Anche il pubblico impiego, giudicato dalla magistratura ordinaria, impegna avvocati e magistrati nel periodo estivo. Sono invece sospese le cause di lavoro (soprattutto i concorsi) di competenza dei Tar e del Consiglio di Stato. Contestazioni sul rapporto di impiego di militari, docenti universitari, magistrati e avvocati dello Stato restano sospese, perchè il giudice competente è quello amministrativo

Processo tributario - L’interruzione, feriale opera a tutti gli effetti nel processo tributario. Un ricorso indirizzato alla Commissione tributaria (organo di giustizia), si giova, quindi, della sospensione dei termini. In particolare nell’ambito del processo tributario, la sospensione feriale di cui alla L. n. 742/1969 opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario (circ. n. 26/D del 4 aprile 2002; circ. n. 133/E del 17 giugno 1999; circ. n. 98/E del 23 aprile 1996). Di conseguenza, la sospensione trova applicazione per: la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente; la costituzione in giudizio e il deposito di documenti e di memorie illustrative. Poiché, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il termine per la proposizione del ricorso ha natura processuale, in quanto ritenuto fondamentale per l’instaurazione del contenzioso tributario, l’istituto della sospensione feriale può ben operare anche ai fini dell’instaurazione del giudizio. In sostanza, il periodo di sospensione riguarda tutti gli atti impugnabili davanti ai giudici tributari, come, ad esempio: l’avviso di accertamento; l’avviso di liquidazione; il provvedimento che irroga le sanzioni; il ruolo e la cartella di pagamento e l’impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Autore: Redazione Fiscal Focus